Antincendio nei luoghi di lavoro: progettazione, costruzione ed esercizio

Fra un anno l'entrata in vigore del D.M. 3 settembre 2021

Antincendio nei luoghi di lavoro: con il D.M. 3 settembre 2021 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021 - il minInterno ha dettato i criteri generali per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio.

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Antincendio nei luoghi di lavoro: i punti all'attenzione

Il punto focale del provvedimento è l'articolo 3 che recita:

  • 1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri
    di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza
    antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.
  • 2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, cosi' come
    definiti al punto 1, comma 2, dell'allegato I, che costituisce parte
    integrante del presente decreto, i criteri di progettazione,
    realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati
    nel medesimo allegato.
  • 3. Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei commi 1 e 2, i criteri
    di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza
    antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro
    dell'interno 3 agosto 2015.
  • 4. Per i luoghi di lavoro di cui al comma 2, i criteri di
    progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio
    possono essere quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno
    3 agosto 2015.

I contenuti pratico-operativi sono riportati nell'allegato I, in coda al testo integrale del provvedimento (qui di seguito)

 

Ministero dell'Interno 
Decreto 3 settembre 2021  

Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della
sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo
46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81. (21A06349)

(Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021)
 
 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, recante
«Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di
organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure
di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi
d'istituto», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 609»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge
6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e in
particolare l'art. 46, comma 3, che prevede l'adozione di uno o piu'
decreti concernenti la definizione, tra l'altro, dei criteri diretti
ad individuare le misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio
ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi nonche' le
misure precauzionali di esercizio;
Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante
«Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, concernente il «Regolamento recante semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983 recante
«Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione
incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 339 del 12 dicembre 1983;
Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998,
recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell'emergenza nei luoghi di lavoro», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011, recante
«Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei
professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui
all'art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 198 del 26
agosto 2011;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2012,
recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di
protezione attiva contro l'incendio installati nelle attivita'
soggette ai controlli di prevenzione incendi», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2013;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 recante
«Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi
dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192
del 20 agosto 2015;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 ottobre 2019
concernente «Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro
dell'interno 3 agosto 2015, recante "Approvazione di norme tecniche
di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 256 del 31 ottobre 2019;
Ritenuto di dare attuazione al disposto dell'art. 46, comma 3, del
richiamato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che prevede
l'adozione di uno o piu' decreti da parte dei Ministri dell'interno e
del lavoro concernenti la definizione, tra l'altro, dei criteri
diretti ad individuare le misure intese ad evitare l'insorgere di un
incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi
nonche' le misure precauzionali di esercizio, sostituendo le vigenti
disposizioni in materia di cui al richiamato decreto del Ministro
dell'interno 10 marzo 1998;
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva
(UE) 2015/1535;

Decreta

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione dell'art. 46,
comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, i criteri generali atti ad individuare le misure intese
ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze
qualora esso si verifichi, nonche' le misure precauzionali di
esercizio.
2. Il presente decreto si applica alle attivita' che si svolgono
nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 62 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad esclusione delle attivita' che
si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del
medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 2

Valutazione dei rischi di incendio

1. La valutazione dei rischi di incendio e la conseguente
definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali
per la riduzione del rischio di incendio costituiscono parte
specifica del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. La valutazione dei rischi di incendio e' effettuata in
conformita' ai criteri indicati nell'art. 3 e deve essere coerente e
complementare con la valutazione del rischio esplosione, ove
richiesta, in ottemperanza al titolo XI, «Protezione da atmosfere
esplosive», del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 3

Criteri di progettazione, realizzazione
ed esercizio della sicurezza antincendio

1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri
di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza
antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.
2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, cosi' come
definiti al punto 1, comma 2, dell'allegato I, che costituisce parte
integrante del presente decreto, i criteri di progettazione,
realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati
nel medesimo allegato.
3. Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei commi 1 e 2, i criteri
di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza
antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro
dell'interno 3 agosto 2015.
4. Per i luoghi di lavoro di cui al comma 2, i criteri di
progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio
possono essere quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno
3 agosto 2015.

Art. 4

Disposizioni transitorie e finali

1. Per i luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto, l'adeguamento alle disposizioni di cui al
presente decreto viene attuato nei casi indicati nell'art. 29, comma
3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato
il decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998.

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore un anno dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(Antincendio nei luoghi di lavoro)

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Allegati

ALLEGATO I

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