Antincendio: nuovi concorsi per i Vigili del fuoco

I dettagli nel decreto del ministero dell'Interno 27 ottobre 2020, n. 170

Antincendio: nuovi concorsi per i Vigili del fuoco. Lo rende noto il decreto del ministero dell'Interno 27 ottobre 2020, n. 170 «Regolamento recante la disciplina delle  modalità di   accesso, mediante concorso interno per titoli e superamento di  un  successivo corso di formazione professionale, alla qualifica di capo squadra nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto  del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 12,  comma  7,  del  decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217» (in Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2020, n. 311).

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Definiti, tra gli altri:

  • le modalità di svolgimento del concorso;
  • i requisiti per la partecipazione;
  • le caratteristiche del corso di formazione professionale e dell'esame finale.

Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Interno 27 ottobre 2020, n. 17.

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Decreto del ministero dell'Interno 27 ottobre 2020, n. 170 

Regolamento  recante  la  disciplina  delle  modalita'  di   accesso,
mediante concorso interno per titoli e superamento di  un  successivo
corso di formazione professionale, alla qualifica di capo squadra nel
ruolo dei capi squadra e dei capi reparto  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 12,  comma  7,  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. (20G00191)

in Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2020, n. 311

 

Vigente al: 31-12-2020

IL MINISTRO DELL'INTERNO

 

Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante

«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,

a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»,  come

modificato dal decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  97,  e  dal

decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

Visto,  in  particolare,  l'articolo  12,  comma  1,  del   decreto

legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  disciplinante   l'accesso,

mediante concorso interno per titoli e superamento  di  un  corso  di

formazione professionale, alla qualifica di capo  squadra  del  ruolo

dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo  nazionale  dei  vigili

del fuoco;

Considerato che, a norma del comma 7 del richiamato articolo 12 del

decreto legislativo n. 217 del 2005,  con  regolamento  del  Ministro

dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della

legge 23  agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  le  modalita'  di

svolgimento del concorso di cui al comma 1, le categorie  dei  titoli

da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a  ciascuna  di

esse, la composizione della commissione esaminatrice, le modalita' di

svolgimento del corso di formazione professionale, dell'esame  finale

nonche' i criteri per la formazione della graduatoria finale;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,

recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della

Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,   «Codice

dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64, che

disciplina il  sistema  pubblico  per  la  gestione  delle  identita'

digitali e le modalita' di accesso ai servizi erogati in  rete  dalle

pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177,  «Disposizioni

in  materia  di  razionalizzazione  delle  funzioni  di   polizia   e

assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi  dell'articolo

8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia

di  riorganizzazione  delle   amministrazioni   pubbliche»,   e,   in

particolare, l'articolo 15, comma 2;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, «Revisione  dei

percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117

della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e

formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180  e  181,

lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.

487, «Regolamento recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle

pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,

dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici

impieghi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,

n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.

87,  «Regolamento  recante  norme  per  il  riordino  degli  istituti

professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4,  del  decreto-legge

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6

agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.

88,  «Regolamento  recante  norme  per  il  riordino  degli  istituti

tecnici, a norma dell'articolo 64,  comma  4,  del  decreto-legge  25

giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6

agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.

89,  «Regolamento  recante  revisione   dell'assetto   ordinamentale,

organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo  64,  comma

4,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio  2012,

n. 64, «Regolamento di servizio del Corpo nazionale  dei  vigili  del

fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13  ottobre

2005, n. 217»;

Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  16

marzo 2007, «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  6

luglio 2007, n. 155;

Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  16

marzo 2007,  «Determinazione  delle  classi  di  laurea  magistrale»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 236,

«Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei concorsi per

l'accesso al ruolo dei capi squadra e  dei  capi  reparto  del  Corpo

nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 12 del decreto

legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e

della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazione tra classi  delle

lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui

all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai  pubblici

concorsi»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana del 7 ottobre 2009, n. 233;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e

della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni  tra  diplomi  di

lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex  decreto

n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai  fini

della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233;

Ritenuto necessario adottare un nuovo regolamento che  tenga  conto

delle modifiche introdotte  dai  richiamati  decreti  legislativi  29

maggio 2017, n. 97, e 6 ottobre 2018,  n.  127,  al  ruolo  dei  capi

squadra e dei capi  reparto,  per  quanto  attiene  ai  requisiti  di

accesso e alle modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali;

Effettuata la concertazione, ai sensi dell'articolo  35,  comma  3,

lettera f), del decreto del  Presidente  della  Repubblica  7  maggio

2008,  di  recepimento  dell'Accordo  sindacale  integrativo  per  il

personale non direttivo e non dirigente per il  comparto  Vigili  del

fuoco e Soccorso pubblico, con le Organizzazioni sindacali firmatarie

dell'Accordo  sindacale  per  il  triennio  2016-2018,  recepito  con

decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2018, n. 41;

Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza  di  sezione  del  25

giugno 2020;

Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,

riscontrata con nota n. 10243 del 21 ottobre  2020  del  Dipartimento

per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio

dei ministri;

 

Adotta

il seguente regolamento:

                               Art. 1

                Modalita' di svolgimento del concorso

1. Il presente regolamento  disciplina  il  concorso  interno,  per

titoli  e  superamento  di  un   successivo   corso   di   formazione

professionale, per l'accesso alla qualifica di capo squadra del ruolo

dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo  nazionale  dei  vigili

del fuoco, ai sensi  dell'articolo  12  del  decreto  legislativo  13

ottobre 2005, n. 217.

2. Il bando di concorso  e'  adottato  con  decreto  del  Capo  del

Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della

difesa civile, di seguito denominato «Dipartimento» e pubblicato  sul

sito  internet  istituzionale  www.vigilfuoco.it   Il   decreto,   in

conformita' a quanto stabilito dal presente regolamento, indica,  tra

l'altro, il numero complessivo dei posti  messi  a  concorso  per  il

personale non specialista e per i radioriparatori, le rispettive sedi

di servizio e il numero dei posti disponibili per ciascuna sede.

3. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla

procedura concorsuale e' effettuata in conformita' a quanto  disposto

dall'articolo 64, comma 2-quater, del  decreto  legislativo  7  marzo

2005, n. 82, ovvero mediante il  sistema  di  autenticazione  in  uso

presso il Dipartimento.

                               Art. 2

                     Requisiti di partecipazione

1. Il concorso di cui all'articolo 1 e' riservato al personale  del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco  che  rivesta  la  qualifica  di

vigile del fuoco coordinatore alla data del 31 dicembre dell'anno  in

cui si e' verificata l'ultima delle carenze di organico  relative  ai

posti messi a concorso.

2. Non e' ammesso al concorso  il  personale  che  si  trovi  nelle

condizioni  previste  dall'articolo  12,   comma   2,   del   decreto

legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

 

                               Art. 3

                      Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del

Dipartimento. E' composta da almeno due dirigenti,  di  cui  uno  con

funzioni di  presidente  con  qualifica  non  inferiore  a  dirigente

superiore  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  e  da  tre

componenti appartenenti ad un ruolo  non  inferiore  a  quello  degli

ispettori antincendi.

2. Le funzioni di  segretario  della  commissione  sono  svolte  da

personale    con    qualifica    non    inferiore     a     ispettore

logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  ovvero

da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile  dell'interno

di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

3. Con il decreto di cui al comma 1, per le ipotesi  di  assenza  o

impedimento del presidente, di uno o piu' componenti e del segretario

della commissione, sono nominati i relativi supplenti.

4. In relazione al numero  dei  candidati,  la  commissione,  unico

restando il presidente, puo' essere  suddivisa  in  sottocommissioni,

con l'integrazione di un numero di componenti  pari  a  quello  della

commissione.  Il  presidente  ha  il   compito   di   coordinare   le

sottocommissioni e non  e'  tenuto  a  partecipare  ai  lavori  delle

stesse.

 

                               Art. 4

             Anzianita' di servizio e titoli valutabili

1. La commissione esaminatrice  valuta  l'anzianita'  di  effettivo

servizio nonche' i seguenti titoli:  titoli  di  servizio,  corsi  di

formazione e aggiornamento professionale, titoli di studio,  in  base

alle categorie e ai punteggi indicati nei commi seguenti del presente

articolo. I titoli devono essere posseduti al 31  dicembre  dell'anno

in cui si e' verificata l'ultima delle carenze di  organico  relative

ai posti messi a concorso, devono risultare, ad eccezione dei  titoli

di studio di cui al comma 6, da atti formali  dell'amministrazione  e

devono essere dichiarati dal candidato,  ai  sensi  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  nella  domanda

di partecipazione al concorso.

2. Ad ogni anno di effettivo servizio  nel  ruolo  dei  vigili  del

fuoco sono attribuiti 1,50 punti. Il medesimo punteggio e' attribuito

per il  personale  specialista  radioriparatore  a  ciascun  anno  di

effettivo servizio in qualita' di specialista mentre  al  periodo  di

servizio in qualita' di non specialista e' attribuito un punteggio di

0,75 punti all'anno. Le frazioni di anno  sono  valutate  in  ragione

mensile considerando,  come  mese  intero,  periodi  continuativi  di

trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni.

3. I titoli di  servizio  ammessi  a  valutazione  sono  quelli  di

seguito indicati:

a) svolgimento della funzione  di  capo  partenza  ai  sensi  del

decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64: 0,04

punti per ciascun intervento di soccorso risultante  da  rapporto  di

intervento;  sono  valutati  gli  interventi  effettuati  nell'ultimo

quinquennio fino al raggiungimento di un punteggio  massimo  di  2,00

punti;

b) abilitazione di  istruttore  o  formatore  riconosciuta  dalla

Direzione centrale per la formazione del Dipartimento: punti 1,00.

4. I punteggi dei titoli di cui al comma 3 sono cumulabili  fino  a

un massimo di 3,00 punti.

5. I corsi di formazione e aggiornamento  professionale  ammessi  a

valutazione sono quelli autorizzati dall'amministrazione, frequentati

con profitto. Non sono  ammessi  a  valutazione  i  corsi  di  durata

inferiore a 36 ore. Il punteggio  da  attribuire  e'  correlato  alla

durata del corso ed e' pari a 0,25 punti per ciascun  periodo  di  36

ore, fino al raggiungimento di un punteggio massimo complessivo per i

corsi di cui al presente comma pari a punti 4,00. Nel caso in cui  la

durata dei corsi ammessi a valutazione non sia multiplo esatto di  36

ore, si procede ad arrotondamento per  difetto.  Sono  esclusi  dalla

valutazione il corso di formazione per allievi vigili del fuoco  e  i

corsi per il conseguimento dei brevetti per l'accesso ai ruoli  delle

specialita'  aeronaviganti  e  delle  specialita'  nautiche   e   dei

sommozzatori.

6. Sono ammessi  a  valutazione  i  titoli  di  studio  di  seguito

indicati:

a) diploma di qualifica professionale conseguito al termine di un

percorso di istruzione e formazione professionale di durata triennale

negli  ambiti  professionali  edilizia  e   costruzioni,   meccanica,

impiantistica, agraria, lavorazioni del legno,  produzioni  chimiche,

elettronica e telecomunicazioni, trasporto e logistica: 0,75 punti;

b) diploma professionale conseguito al termine di un percorso  di

istruzione e formazione  professionale  di  durata  quadriennale  nei

medesimi ambiti professionali di cui alla lettera a): 1,00 punti;

c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado: 1,50 punti;

d) laurea in architettura, ingegneria, scienze biologiche (L-13),

scienze geologiche (L-34), scienze e tecnologie agrarie  e  forestali

(L-25), scienze e tecnologie chimiche (L-27): 2,50 punti;

e) laurea universitaria diversa da quelle indicate  alla  lettera

d): 1,75 punti;

f)  laurea  magistrale  in  architettura,  ingegneria,   biologia

(LM-6),  scienze  chimiche  (LM-54),  scienze  e  tecnologie  agrarie

(LM-69), scienze e tecnologie forestali e ambientali (LM-73), scienze

e tecnologie geologiche (LM-74): 3,00 punti;

g) laurea magistrale diversa da quelle indicate alla lettera  f):

2,00 punti.

7. I titoli di studio ammessi a valutazione di cui al comma 6  sono

rilasciati da istituzioni scolastiche  o  universitarie  pubbliche  o

private paritarie, nonche' dalle Regioni per quanto riguarda i titoli

di istruzione e formazione professionale di cui alle lettere a) e b).

Restano ferme le  equipollenze  stabilite  dalla  vigente  normativa,

comprese quelle concernenti i titoli di studio conseguiti all'estero,

se  legalmente  riconosciuti.  Per  la  corrispondenza  dei   diplomi

liceali, dei diplomi di istruzione tecnica e per quella  relativa  ai

diplomi di istruzione professionale si applicano  rispettivamente  la

tabella di confluenza di cui all'allegato I al decreto del Presidente

della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, la tabella  di  confluenza  di

cui all'allegato D al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15

marzo 2010, n. 88, e le tabelle di confluenza di cui  all'allegato  D

al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  87,  e

all'allegato C al decreto legislativo 13  aprile  2017,  n.  61.  Per

l'equiparazione delle classi di laurea,  dei  diplomi  di  lauree  di

vecchio  ordinamento,  delle  lauree  specialistiche  e   di   quelle

magistrali si  applicano  i  decreti  del  Ministro  dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009.  I  punteggi  dei

titoli di studio non  sono  fra  loro  cumulabili,  ma  si  considera

esclusivamente il titolo che da'  luogo  al  punteggio  piu'  elevato

nell'ambito del medesimo percorso di istruzione, fino a un massimo di

4,00 punti.

 

                               Art. 5

                 Graduatoria di ammissione al corso

           di formazione professionale e scelta della sede

1. La commissione esaminatrice redige,  sulla  base  del  punteggio

riportato per i titoli indicati all'articolo 4,  la  graduatoria  per

l'ammissione al corso  di  formazione  professionale.  A  parita'  di

punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 12, comma 3, del

decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.  217.  La  graduatoria  per

l'ammissione al corso di formazione professionale  e'  approvata  con

decreto del Capo del Dipartimento ed e' pubblicata sul sito  internet

istituzionale www.vigilfuoco.it

2. Sulla base della graduatoria di cui al comma 1, accede al  corso

di formazione un numero di candidati pari a quello dei posti messi  a

concorso. La predetta graduatoria  determina  l'ordine  della  scelta

delle sedi di assegnazione da  parte  di  coloro  che  conseguono  la

nomina a capo squadra. I posti disponibili  sono  riservati  ai  capi

squadra che scelgono la stessa sede ove gia' prestano  servizio.  Nel

caso in cui il numero di posti resi disponibili  in  una  determinata

sede sia inferiore rispetto  al  numero  dei  promossi  capo  squadra

provenienti da quella medesima sede, tali posti  sono  attribuiti  ai

riservatari seguendo l'ordine della graduatoria di accesso al  corso.

Il personale specialista radioriparatore puo' scegliere unicamente le

sedi ove operano i nuclei telecomunicazioni,  nel  limite  dei  posti

indicati nel bando per ciascun nucleo.

3. Nel caso di rinunce prima dell'inizio del corso, si procede allo

scorrimento  della  graduatoria  fino  alla   copertura   dei   posti

disponibili.

4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 12,  comma  6,  del

decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, i posti non coperti sono

considerati disponibili e sono attribuiti con le successive procedure

concorsuali.

 

                               Art. 6

                  Corso di formazione professionale

1. Il corso di formazione professionale ha una durata non inferiore

a tre mesi e si svolge  presso  le  sedi  individuate  dal  Direttore

centrale per la formazione.

2. Il programma didattico e le materie del corso sono  disciplinati

da apposito decreto del Direttore centrale per  la  formazione  prima

dell'inizio del corso stesso.

3. L'eventuale dimissione o espulsione dei candidati dal  corso  di

formazione professionale e' disciplinata dall'articolo 13 del decreto

legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

 

                               Art. 7

                            Esame finale

  1. La procedura concorsuale si  conclude  con  l'esame  finale  del

corso di formazione professionale, consistente nella  risoluzione  di

quesiti a risposta multipla  vertenti  sulle  materie  del  corso  di

formazione, secondo le modalita' stabilite con decreto del  Direttore

centrale per l'amministrazione generale.

2. La prova e' valutata in centesimi. La  commissione  esaminatrice

attribuisce  ai  candidati  un  punteggio  massimo  pari  a  100/100.

L'idoneita' si intende conseguita con un punteggio  non  inferiore  a

60/100.

3. I candidati che non si presentano all'esame finale, salvi i casi

di assenza per malattia, ovvero  per  maternita'  o  altro  legittimo

impedimento, sono considerati rinunciatari.

 

                               Art. 8

                         Graduatoria finale

1. La graduatoria del concorso e' redatta sulla base del  punteggio

riportato nell'esame finale, di cui all'articolo 7,  e  determina  la

posizione in ruolo nella qualifica di  capo  squadra.  A  parita'  di

punteggio, si applicano gli stessi criteri  di  cui  all'articolo  5,

comma 1.

2. La graduatoria di cui al comma 1 e' approvata  con  decreto  del

Capo  del  Dipartimento  ed   e'   pubblicata   sul   sito   internet

istituzionale www.vigilfuoco.it

 

                               Art. 9

                          Norme transitorie

1.  I  titoli  di  servizio  indicati  dall'articolo  4,  comma  3,

costituiscono  titoli  valutabili  nelle  procedure  concorsuali  per

l'accesso alla qualifica di capo squadra a partire  dalla  decorrenza

1° gennaio 2025.

2. Le norme del  presente  regolamento  si  applicano,  per  quanto

compatibili, alle procedure concorsuali per l'accesso alla  qualifica

di capo squadra AIB nel ruolo ad esaurimento dei capi squadra  e  dei

capi reparto AIB del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Per il personale di cui al comma 2, sono  valutabili,  ai  sensi

dell'articolo  4,  comma  5,  oltre  ai   corsi   di   formazione   e

aggiornamento  professionale  autorizzati   dall'amministrazione   di

appartenenza,  anche  quelli  autorizzati   dall'amministrazione   di

provenienza, purche' in materie attinenti all'attivita' istituzionale

della  qualifica  a  concorso.  Sono,  inoltre,  valutati,  ai  sensi

dell'articolo 4, comma 2, oltre agli anni di anzianita'  di  servizio

posseduta nel ruolo speciale ad esaurimento dei vigili del fuoco AIB,

anche quelli maturati nell'amministrazione di provenienza.

 

                             Art. 10

                            Norme finali

1. Le norme  del  presente  regolamento  si  applicano  anche  alle

procedure concorsuali straordinarie per l'accesso alla  qualifica  di

capo squadra di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo

13 ottobre 2005, n. 217.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si  applicano,

in quanto compatibili, le disposizioni  del  decreto  del  Presidente

della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

3. E' abrogato il decreto  del  Ministro  dell'interno  12  ottobre

2007, n. 236.

Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo  dello   Stato   e

sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara'

inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della

Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo

e di farlo osservare.

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