Antincendio: nuovi concorsi per i Vigili del fuoco. Lo rende noto il decreto del ministero dell'Interno 27 ottobre 2020, n. 170 «Regolamento recante la disciplina delle modalità di accesso, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, alla qualifica di capo squadra nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217» (in Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2020, n. 311).
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Definiti, tra gli altri:
- le modalità di svolgimento del concorso;
- i requisiti per la partecipazione;
- le caratteristiche del corso di formazione professionale e dell'esame finale.
Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Interno 27 ottobre 2020, n. 17.
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Decreto del ministero dell'Interno 27 ottobre 2020, n. 170
Regolamento recante la disciplina delle modalita' di accesso,
mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo
corso di formazione professionale, alla qualifica di capo squadra nel
ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. (20G00191)
in Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2020, n. 311
Vigente al: 31-12-2020
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», come
modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal
decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;
Visto, in particolare, l'articolo 12, comma 1, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, disciplinante l'accesso,
mediante concorso interno per titoli e superamento di un corso di
formazione professionale, alla qualifica di capo squadra del ruolo
dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco;
Considerato che, a norma del comma 7 del richiamato articolo 12 del
decreto legislativo n. 217 del 2005, con regolamento del Ministro
dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento del concorso di cui al comma 1, le categorie dei titoli
da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di
esse, la composizione della commissione esaminatrice, le modalita' di
svolgimento del corso di formazione professionale, dell'esame finale
nonche' i criteri per la formazione della graduatoria finale;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice
dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64, che
disciplina il sistema pubblico per la gestione delle identita'
digitali e le modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle
pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, «Disposizioni
in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e
assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo
8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e, in
particolare, l'articolo 15, comma 2;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, «Revisione dei
percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117
della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e
formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181,
lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
87, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti
professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
88, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti
tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
89, «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012,
n. 64, «Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16
marzo 2007, «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6
luglio 2007, n. 155;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16
marzo 2007, «Determinazione delle classi di laurea magistrale»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 236,
«Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei concorsi per
l'accesso al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 12 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazione tra classi delle
lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui
all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 7 ottobre 2009, n. 233;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni tra diplomi di
lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto
n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini
della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233;
Ritenuto necessario adottare un nuovo regolamento che tenga conto
delle modifiche introdotte dai richiamati decreti legislativi 29
maggio 2017, n. 97, e 6 ottobre 2018, n. 127, al ruolo dei capi
squadra e dei capi reparto, per quanto attiene ai requisiti di
accesso e alle modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali;
Effettuata la concertazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 3,
lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio
2008, di recepimento dell'Accordo sindacale integrativo per il
personale non direttivo e non dirigente per il comparto Vigili del
fuoco e Soccorso pubblico, con le Organizzazioni sindacali firmatarie
dell'Accordo sindacale per il triennio 2016-2018, recepito con
decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2018, n. 41;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 25
giugno 2020;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,
riscontrata con nota n. 10243 del 21 ottobre 2020 del Dipartimento
per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio
dei ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Modalita' di svolgimento del concorso
1. Il presente regolamento disciplina il concorso interno, per
titoli e superamento di un successivo corso di formazione
professionale, per l'accesso alla qualifica di capo squadra del ruolo
dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217.
2. Il bando di concorso e' adottato con decreto del Capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, di seguito denominato «Dipartimento» e pubblicato sul
sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it Il decreto, in
conformita' a quanto stabilito dal presente regolamento, indica, tra
l'altro, il numero complessivo dei posti messi a concorso per il
personale non specialista e per i radioriparatori, le rispettive sedi
di servizio e il numero dei posti disponibili per ciascuna sede.
3. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla
procedura concorsuale e' effettuata in conformita' a quanto disposto
dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso
presso il Dipartimento.
Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Il concorso di cui all'articolo 1 e' riservato al personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco che rivesta la qualifica di
vigile del fuoco coordinatore alla data del 31 dicembre dell'anno in
cui si e' verificata l'ultima delle carenze di organico relative ai
posti messi a concorso.
2. Non e' ammesso al concorso il personale che si trovi nelle
condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Art. 3
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del
Dipartimento. E' composta da almeno due dirigenti, di cui uno con
funzioni di presidente con qualifica non inferiore a dirigente
superiore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e da tre
componenti appartenenti ad un ruolo non inferiore a quello degli
ispettori antincendi.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da
personale con qualifica non inferiore a ispettore
logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero
da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno
di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.
3. Con il decreto di cui al comma 1, per le ipotesi di assenza o
impedimento del presidente, di uno o piu' componenti e del segretario
della commissione, sono nominati i relativi supplenti.
4. In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico
restando il presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni,
con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della
commissione. Il presidente ha il compito di coordinare le
sottocommissioni e non e' tenuto a partecipare ai lavori delle
stesse.
Art. 4
Anzianita' di servizio e titoli valutabili
1. La commissione esaminatrice valuta l'anzianita' di effettivo
servizio nonche' i seguenti titoli: titoli di servizio, corsi di
formazione e aggiornamento professionale, titoli di studio, in base
alle categorie e ai punteggi indicati nei commi seguenti del presente
articolo. I titoli devono essere posseduti al 31 dicembre dell'anno
in cui si e' verificata l'ultima delle carenze di organico relative
ai posti messi a concorso, devono risultare, ad eccezione dei titoli
di studio di cui al comma 6, da atti formali dell'amministrazione e
devono essere dichiarati dal candidato, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella domanda
di partecipazione al concorso.
2. Ad ogni anno di effettivo servizio nel ruolo dei vigili del
fuoco sono attribuiti 1,50 punti. Il medesimo punteggio e' attribuito
per il personale specialista radioriparatore a ciascun anno di
effettivo servizio in qualita' di specialista mentre al periodo di
servizio in qualita' di non specialista e' attribuito un punteggio di
0,75 punti all'anno. Le frazioni di anno sono valutate in ragione
mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di
trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni.
3. I titoli di servizio ammessi a valutazione sono quelli di
seguito indicati:
a) svolgimento della funzione di capo partenza ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64: 0,04
punti per ciascun intervento di soccorso risultante da rapporto di
intervento; sono valutati gli interventi effettuati nell'ultimo
quinquennio fino al raggiungimento di un punteggio massimo di 2,00
punti;
b) abilitazione di istruttore o formatore riconosciuta dalla
Direzione centrale per la formazione del Dipartimento: punti 1,00.
4. I punteggi dei titoli di cui al comma 3 sono cumulabili fino a
un massimo di 3,00 punti.
5. I corsi di formazione e aggiornamento professionale ammessi a
valutazione sono quelli autorizzati dall'amministrazione, frequentati
con profitto. Non sono ammessi a valutazione i corsi di durata
inferiore a 36 ore. Il punteggio da attribuire e' correlato alla
durata del corso ed e' pari a 0,25 punti per ciascun periodo di 36
ore, fino al raggiungimento di un punteggio massimo complessivo per i
corsi di cui al presente comma pari a punti 4,00. Nel caso in cui la
durata dei corsi ammessi a valutazione non sia multiplo esatto di 36
ore, si procede ad arrotondamento per difetto. Sono esclusi dalla
valutazione il corso di formazione per allievi vigili del fuoco e i
corsi per il conseguimento dei brevetti per l'accesso ai ruoli delle
specialita' aeronaviganti e delle specialita' nautiche e dei
sommozzatori.
6. Sono ammessi a valutazione i titoli di studio di seguito
indicati:
a) diploma di qualifica professionale conseguito al termine di un
percorso di istruzione e formazione professionale di durata triennale
negli ambiti professionali edilizia e costruzioni, meccanica,
impiantistica, agraria, lavorazioni del legno, produzioni chimiche,
elettronica e telecomunicazioni, trasporto e logistica: 0,75 punti;
b) diploma professionale conseguito al termine di un percorso di
istruzione e formazione professionale di durata quadriennale nei
medesimi ambiti professionali di cui alla lettera a): 1,00 punti;
c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado: 1,50 punti;
d) laurea in architettura, ingegneria, scienze biologiche (L-13),
scienze geologiche (L-34), scienze e tecnologie agrarie e forestali
(L-25), scienze e tecnologie chimiche (L-27): 2,50 punti;
e) laurea universitaria diversa da quelle indicate alla lettera
d): 1,75 punti;
f) laurea magistrale in architettura, ingegneria, biologia
(LM-6), scienze chimiche (LM-54), scienze e tecnologie agrarie
(LM-69), scienze e tecnologie forestali e ambientali (LM-73), scienze
e tecnologie geologiche (LM-74): 3,00 punti;
g) laurea magistrale diversa da quelle indicate alla lettera f):
2,00 punti.
7. I titoli di studio ammessi a valutazione di cui al comma 6 sono
rilasciati da istituzioni scolastiche o universitarie pubbliche o
private paritarie, nonche' dalle Regioni per quanto riguarda i titoli
di istruzione e formazione professionale di cui alle lettere a) e b).
Restano ferme le equipollenze stabilite dalla vigente normativa,
comprese quelle concernenti i titoli di studio conseguiti all'estero,
se legalmente riconosciuti. Per la corrispondenza dei diplomi
liceali, dei diplomi di istruzione tecnica e per quella relativa ai
diplomi di istruzione professionale si applicano rispettivamente la
tabella di confluenza di cui all'allegato I al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, la tabella di confluenza di
cui all'allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 88, e le tabelle di confluenza di cui all'allegato D
al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e
all'allegato C al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61. Per
l'equiparazione delle classi di laurea, dei diplomi di lauree di
vecchio ordinamento, delle lauree specialistiche e di quelle
magistrali si applicano i decreti del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009. I punteggi dei
titoli di studio non sono fra loro cumulabili, ma si considera
esclusivamente il titolo che da' luogo al punteggio piu' elevato
nell'ambito del medesimo percorso di istruzione, fino a un massimo di
4,00 punti.
Art. 5
Graduatoria di ammissione al corso
di formazione professionale e scelta della sede
1. La commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio
riportato per i titoli indicati all'articolo 4, la graduatoria per
l'ammissione al corso di formazione professionale. A parita' di
punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 12, comma 3, del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La graduatoria per
l'ammissione al corso di formazione professionale e' approvata con
decreto del Capo del Dipartimento ed e' pubblicata sul sito internet
istituzionale www.vigilfuoco.it
2. Sulla base della graduatoria di cui al comma 1, accede al corso
di formazione un numero di candidati pari a quello dei posti messi a
concorso. La predetta graduatoria determina l'ordine della scelta
delle sedi di assegnazione da parte di coloro che conseguono la
nomina a capo squadra. I posti disponibili sono riservati ai capi
squadra che scelgono la stessa sede ove gia' prestano servizio. Nel
caso in cui il numero di posti resi disponibili in una determinata
sede sia inferiore rispetto al numero dei promossi capo squadra
provenienti da quella medesima sede, tali posti sono attribuiti ai
riservatari seguendo l'ordine della graduatoria di accesso al corso.
Il personale specialista radioriparatore puo' scegliere unicamente le
sedi ove operano i nuclei telecomunicazioni, nel limite dei posti
indicati nel bando per ciascun nucleo.
3. Nel caso di rinunce prima dell'inizio del corso, si procede allo
scorrimento della graduatoria fino alla copertura dei posti
disponibili.
4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 6, del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, i posti non coperti sono
considerati disponibili e sono attribuiti con le successive procedure
concorsuali.
Art. 6
Corso di formazione professionale
1. Il corso di formazione professionale ha una durata non inferiore
a tre mesi e si svolge presso le sedi individuate dal Direttore
centrale per la formazione.
2. Il programma didattico e le materie del corso sono disciplinati
da apposito decreto del Direttore centrale per la formazione prima
dell'inizio del corso stesso.
3. L'eventuale dimissione o espulsione dei candidati dal corso di
formazione professionale e' disciplinata dall'articolo 13 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Art. 7
Esame finale
1. La procedura concorsuale si conclude con l'esame finale del
corso di formazione professionale, consistente nella risoluzione di
quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie del corso di
formazione, secondo le modalita' stabilite con decreto del Direttore
centrale per l'amministrazione generale.
2. La prova e' valutata in centesimi. La commissione esaminatrice
attribuisce ai candidati un punteggio massimo pari a 100/100.
L'idoneita' si intende conseguita con un punteggio non inferiore a
60/100.
3. I candidati che non si presentano all'esame finale, salvi i casi
di assenza per malattia, ovvero per maternita' o altro legittimo
impedimento, sono considerati rinunciatari.
Art. 8
Graduatoria finale
1. La graduatoria del concorso e' redatta sulla base del punteggio
riportato nell'esame finale, di cui all'articolo 7, e determina la
posizione in ruolo nella qualifica di capo squadra. A parita' di
punteggio, si applicano gli stessi criteri di cui all'articolo 5,
comma 1.
2. La graduatoria di cui al comma 1 e' approvata con decreto del
Capo del Dipartimento ed e' pubblicata sul sito internet
istituzionale www.vigilfuoco.it
Art. 9
Norme transitorie
1. I titoli di servizio indicati dall'articolo 4, comma 3,
costituiscono titoli valutabili nelle procedure concorsuali per
l'accesso alla qualifica di capo squadra a partire dalla decorrenza
1° gennaio 2025.
2. Le norme del presente regolamento si applicano, per quanto
compatibili, alle procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica
di capo squadra AIB nel ruolo ad esaurimento dei capi squadra e dei
capi reparto AIB del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Per il personale di cui al comma 2, sono valutabili, ai sensi
dell'articolo 4, comma 5, oltre ai corsi di formazione e
aggiornamento professionale autorizzati dall'amministrazione di
appartenenza, anche quelli autorizzati dall'amministrazione di
provenienza, purche' in materie attinenti all'attivita' istituzionale
della qualifica a concorso. Sono, inoltre, valutati, ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, oltre agli anni di anzianita' di servizio
posseduta nel ruolo speciale ad esaurimento dei vigili del fuoco AIB,
anche quelli maturati nell'amministrazione di provenienza.
Art. 10
Norme finali
1. Le norme del presente regolamento si applicano anche alle
procedure concorsuali straordinarie per l'accesso alla qualifica di
capo squadra di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
3. E' abrogato il decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre
2007, n. 236.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e
sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.