Il decreto del ministero dell'Interno 30 marzo 2022 si applica agli edifici civili e modifica il codice di prevenzione incendi

Antincendio: le norme tecniche per le chiusure d'ambito sono riportate in allegato al decreto del ministero dell'Interno 30 marzo 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile 2022, n. 83.

Le norme, che si applicano agli edifici civili, sostituiscono i corrispondenti riferimenti tecnici contenuti nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015 (codice di prevenzione incendi).

Il D.M. 30 marzo 2022 vale sia per le strutture già esistenti sia per quelle di nuova realizzazione.

Non sono, invece previsti, adeguamenti per le attività che, alla data di entrata in vigore del nuovo decreto:

  • siano già in regola con almeno uno degli adempimenti previsti agli articoli 3, 4 o 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
  • siano state progettate sulla base del D.M. 3 agosto 2015.

 

Di seguito il testo degli articoli del decreto del ministero dell'Interno 30 marzo 2022. L'allegato contenente le regole tecniche verticali è disponibile in fondo alla pagina.

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Decreto del ministero dell'Interno 30 marzo 2022 

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure
d'ambito degli edifici civili, ai sensi dell'articolo 15 del  decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (22A02207)

 

(Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile 2022, n. 83)

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

 

Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante

«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della

legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.

151, recante «Regolamento per la semplificazione della disciplina dei

procedimenti  relativi  alla  prevenzione  degli  incendi,  a   norma

dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.

122» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto  2012,  recante

«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle  istanze

concernenti  i   procedimenti   di   prevenzione   incendi   e   alla

documentazione da allegare,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  7,  del

decreto del Presidente della Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  201

del 29 agosto 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto  2015,  recante

«Approvazione di norme tecniche  di  prevenzione  incendi,  ai  sensi

dell'art. 15  del  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139»  e

successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana n. 192 del 20 agosto 2015;

Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione

incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.

139;

Ritenuto di dover definire, nell'ambito delle norme tecniche di cui

al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, specifiche misure

tecniche di  prevenzione  incendi  per  le  chiusure  d'ambito  degli

edifici civili;

Espletata la procedura di informazione  ai  sensi  della  direttiva

(UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015;

 

Decreta:

 

                               Art. 1

                 Nuove norme tecniche di prevenzione

                  incendi per le chiusure d'ambito

1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi  di  cui

all'allegato  1,  che  costituisce  parte  integrante  del   presente

decreto, per le chiusure d'ambito  degli  edifici  civili  sottoposti

alle norme tecniche di cui al decreto  del  Ministro  dell'interno  3

agosto 2015.

 

                               Art. 2

                        Campo di applicazione

1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si applicano  alle  chiusure

d'ambito degli edifici civili sottoposti alle norme tecniche  di  cui

al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto  2015,  esistenti  alla

data di entrata in vigore del presente decreto  ovvero  a  quelli  di

nuova realizzazione.

2.  Le  norme  tecniche  di  cui   all'art.   1   sostituiscono   i

corrispondenti  riferimenti  tecnici  contenuti  nell'allegato  1  al

decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015.

 

                               Art. 3

                  Modifiche al decreto del Ministro

                     dell'interno 3 agosto 2015

1. All'allegato 1 del decreto del Ministro  dell'interno  3  agosto

2015, nella sezione V «Regole tecniche  verticali»,  e'  aggiunto  il

seguente capitolo «V.13 - Chiusure d'ambito  degli  edifici  civili»,

per le chiusure d'ambito degli edifici civili sottoposti  alle  norme

tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.

 

                               Art. 4

                  Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto non comporta adeguamenti  per  le  attivita'

che, alla data di entrata in vigore dello stesso, ricadano in uno dei

seguenti casi:

a) siano gia' in regola con almeno uno degli adempimenti previsti

agli articoli 3, 4 o 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1°

agosto 2011, n. 151;

b) siano state progettate sulla base  del  decreto  del  Ministro

dell'interno 3 agosto 2015 attualmente vigente,  comprovati  da  atti

rilasciati dalle amministrazioni competenti.

2. Per gli interventi  di  modifica  ovvero  di  ampliamento  delle

attivita' esistenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto, si applicano le disposizioni previste dall'art. 2, commi 3 e

4  del  decreto  del  Ministro  dell'interno  3  agosto  2015,   come

modificato dal decreto del Ministro dell'interno 12 aprile 2019.

3. Nelle more della piena determinazione di metodi armonizzati  con

la  normativa  comunitaria  per  la  valutazione   sperimentale   dei

requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi per le facciate  degli

edifici civili, ai fini del raggiungimento degli  obiettivi  previsti

al  punto  V.13.1  dell'allegato  1,  potranno  costituire  un  utile

riferimento anche le valutazioni sperimentali effettuate  con  metodi

di prova riconosciuti in uno degli Stati della  Unione  europea.  Con

apposita disposizione  saranno  individuati  tali  metodi  nonche'  i

relativi criteri di accettabilita' ai  fini  dell'impiego,  anche  in

funzione delle caratteristiche dell'edificio di installazione.

4. Il presente  decreto  entra  in  vigore  il  novantesimo  giorno

successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della

Repubblica italiana.

 

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