Antincendio: le norme tecniche per le chiusure d'ambito sono riportate in allegato al decreto del ministero dell'Interno 30 marzo 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile 2022, n. 83.
Le norme, che si applicano agli edifici civili, sostituiscono i corrispondenti riferimenti tecnici contenuti nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015 (codice di prevenzione incendi).
Il D.M. 30 marzo 2022 vale sia per le strutture già esistenti sia per quelle di nuova realizzazione.
Non sono, invece previsti, adeguamenti per le attività che, alla data di entrata in vigore del nuovo decreto:
- siano già in regola con almeno uno degli adempimenti previsti agli articoli 3, 4 o 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
- siano state progettate sulla base del D.M. 3 agosto 2015.
Di seguito il testo degli articoli del decreto del ministero dell'Interno 30 marzo 2022. L'allegato contenente le regole tecniche verticali è disponibile in fondo alla pagina.
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Decreto del ministero dell'Interno 30 marzo 2022
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure
d'ambito degli edifici civili, ai sensi dell'articolo 15 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (22A02207)
(Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile 2022, n. 83)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, recante «Regolamento per la semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma
dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante
«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze
concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla
documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201
del 29 agosto 2012;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante
«Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi
dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139» e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 192 del 20 agosto 2015;
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139;
Ritenuto di dover definire, nell'ambito delle norme tecniche di cui
al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, specifiche misure
tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d'ambito degli
edifici civili;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva
(UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015;
Decreta:
Art. 1
Nuove norme tecniche di prevenzione
incendi per le chiusure d'ambito
1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi di cui
all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente
decreto, per le chiusure d'ambito degli edifici civili sottoposti
alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3
agosto 2015.
Art. 2
Campo di applicazione
1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si applicano alle chiusure
d'ambito degli edifici civili sottoposti alle norme tecniche di cui
al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, esistenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelli di
nuova realizzazione.
2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 sostituiscono i
corrispondenti riferimenti tecnici contenuti nell'allegato 1 al
decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015.
Art. 3
Modifiche al decreto del Ministro
dell'interno 3 agosto 2015
1. All'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto
2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», e' aggiunto il
seguente capitolo «V.13 - Chiusure d'ambito degli edifici civili»,
per le chiusure d'ambito degli edifici civili sottoposti alle norme
tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.
Art. 4
Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente decreto non comporta adeguamenti per le attivita'
che, alla data di entrata in vigore dello stesso, ricadano in uno dei
seguenti casi:
a) siano gia' in regola con almeno uno degli adempimenti previsti
agli articoli 3, 4 o 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1°
agosto 2011, n. 151;
b) siano state progettate sulla base del decreto del Ministro
dell'interno 3 agosto 2015 attualmente vigente, comprovati da atti
rilasciati dalle amministrazioni competenti.
2. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento delle
attivita' esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, si applicano le disposizioni previste dall'art. 2, commi 3 e
4 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, come
modificato dal decreto del Ministro dell'interno 12 aprile 2019.
3. Nelle more della piena determinazione di metodi armonizzati con
la normativa comunitaria per la valutazione sperimentale dei
requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi per le facciate degli
edifici civili, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti
al punto V.13.1 dell'allegato 1, potranno costituire un utile
riferimento anche le valutazioni sperimentali effettuate con metodi
di prova riconosciuti in uno degli Stati della Unione europea. Con
apposita disposizione saranno individuati tali metodi nonche' i
relativi criteri di accettabilita' ai fini dell'impiego, anche in
funzione delle caratteristiche dell'edificio di installazione.
4. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.