Il D.M. 12 maggio 2016 prevede scadenze differenziate per i diversi punti del decreto del Ministro dell'Interno del 26 agosto 1992
Definita la tempisitica per gli adempimenti previsti dalla legislazione sull'antincendio per gli edifici scolastici. In particolare, il decreto del ministero dell'Interno 12 maggio 2016 prevede scadenze differenziate per i diversi punti del decreto del Ministro dell'Interno del 26 agosto 1992, come riportato di seguito nel testo integrale, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Decreto del ministero dell'Interno 12 maggio 2016
Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle
vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per
l'edilizia scolastica. (16A03972)
in Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2016, n. 121
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo dell'8 marzo 2006, n. 139 recante
«riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto l'art. 10-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
recante «misure urgenti in materia di istruzione, universita' e
ricerca», convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128, che prevede che con decreto del Ministro dell'interno,
tenendo conto della normativa sulla costituzione delle classi di cui
agli articoli 9, 10, 11 e 12 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sono definite e
articolate, con scadenze differenziate, le prescrizioni per
l'attuazione delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari
in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210,
convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21,
recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»,
che prevede che l'adeguamento delle strutture adibite a servizi
scolastici alle disposizioni di prevenzione incendi e' completato
entro sei mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale di cui
al richiamato art. 10-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n.
104, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto
2011, n. 151 recante «regolamento recante semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122»;
Visto il decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre
1975, recante «norme tecniche aggiornate relative all'edilizia
scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalita' didattica,
edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di
edilizia scolastica» pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 2 febbraio
1976;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992,
recante «norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 218
del 16 settembre 1992;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2012,
recante «disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle
istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla
documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201
del 29 agosto 2012;
Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto dal richiamato
art. 10-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104;
Decreta:
Art. 1
Attuazione, con scadenze differenziate, delle disposizioni di
prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno del
26 agosto 1992
1. Gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto sono adeguati ai
requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti del
decreto del Ministro dell'Interno del 26 agosto 1992, entro i termini
temporali di seguito indicati:
a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto tutte le scuole attuano le misure di cui ai punti:
7.0-8-9.2-10-12;
b) entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto:
1) le scuole preesistenti alla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre 1975,
attuano le misure di cui ai punti: 2.4-3.1-5(5.5 larghezza totale
riferita al solo piano di massimo
affollamento)-6.1-6.2-6.3.0-6.4-6.5-6.6-7.1-9.1-9.3;
2) le scuole realizzate successivamente all'entrata in vigore
del decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre 1975
ed entro la data di entrata in vigore del decreto del Ministro
dell'interno del 26 agosto 1992, attuano le misure di cui ai punti:
2.4-3-4-5-6.1-6.2-6.3-6.4-6.5-6.6-7.1-9.1-9.3;
3) le scuole realizzate successivamente alla data di entrata in
vigore del decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992
attuano tutte le misure ivi previste;
c) le misure di cui alle lettere a) e b) del presente comma
devono comunque essere attuate entro il 31 dicembre 2016.
2. Il progetto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, previsto per le scuole di categoria
B e C dell'Allegato I allo stesso decreto, deve indicare le opere di
adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui al comma 1, lettere a) e
b);
3. Al termine degli adeguamenti previsti al comma 1 e comunque
entro la scadenza del termine del 31 dicembre 2016, deve essere
presentata la segnalazione certificata di inizio attivita' ai sensi
dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151.
4. Gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esentati
dall'obbligo di adeguamento qualora siano in possesso del certificato
di prevenzione incendi, in corso di validita', o sia stata presentata
la segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
5. Per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali
siano in corso lavori di adeguamento al decreto del Ministro
dell'interno del 26 agosto 1992 sulla base di un progetto approvato
dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, deve essere
presentata la segnalazione certificata di inizio attivita', ai sensi
dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151, relativa al completo adeguamento antincendio della
struttura entro il termine massimo di cui al comma 1, lettera c).
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.