Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 maggio 2018 Approvazione dell'Accordo per la delega dei compiti di certificazione statutaria all'American bureau of Shipping per le navi registrate in Italia, come previsto dalla «Convenzione AFS» e dal regolamento (CE) n. 782/2003 e successive modifiche e integrazioni. (18A05246) in Gazzetta Ufficiale dell’8 agosto 2018, n. 183 IL DIRETTORE GENERALE per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali, il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni per la difesa del mare»; Vista la legge 8 luglio 1986 n. 349 «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014, n. 142 recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli uffici di diretta collaborazione». Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 «legge finanziaria 2008»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72 «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; Vista la Convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi (Convenzione AFS), adottata a Londra il 5 ottobre 2001 nella conferenza diplomatica svoltasi presso l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ed entrata in vigore il 17 settembre 2008, di seguito denominata «Convenzione»; Vista la legge 31 agosto 2012 , n. 163 «Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2012 - Suppl. Ordinario n. 187); Visto il regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 aprile 2003 concernente il divieto di uso di vernici antivegetative a base di composti organostannici che agiscono come biocidi attivi sulle navi battenti bandiera o operanti sotto l'autorita' di uno Stato membro dell'Unione e sulle navi in entrata o uscita dai porti di uno Stato membro, entrato in vigore il 10 maggio 2003; successivamente integrato dal reg. (CE) n. 536/2008 del 13 giugno 2008 e dal reg. (CE) 219/2009 dell'11 marzo 2009; Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi; Vista la circolare IMO MSC/Circ.710 - MEPC/Circ.307 relativa a «Minimum Standards for Recognized Organizations acting on behalf of the Administration»; Viste le linee guida dell'International maritime organization (IMO) per l'ispezione e la certificazione dei sistemi antivegetativi sulle navi «Guidelines for survey and certification of anti-fouling systems on ships» - adottata con la risoluzione MEPC.102(48), sostituita dalla risoluzione MEPC.195(61).» Viste le linee guida dell'International maritime organization (IMO) per il campionamento rapido dei sistemi antivegetativi sulle navi «Guidelines for brief sampling of anti-fouling systems on ships - adottata con la risoluzione MEPC.104(49)». Viste le linee guida dell'International maritime organization (IMO) per le ispezioni dei sistemi antivegetativi sulle navi «Guidelines for inspection of anti-fouling systems on ships» - adottata con la risoluzione MEPC.105(49), sostituita dalla risoluzione MEPC.208(62)». Considerato che l'American bureau of shipping e' organismo autorizzato e affidato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, come modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190, attuativo della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime, come modificata dalla direttiva di esecuzione 2014/111/UE; Considerato che l'organismo, gia' autorizzato e affidato, e' in possesso dei requisiti tecnico-professionali ed organizzativi necessari allo svolgimento dei compiti delegati dal presente Accordo; Considerato che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti deve assicurare, nell'ambito delle proprie competenze, il corretto adempimento degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali in materia di tutela dell'ambiente; Vista l'istanza con la quale American bureau of shipping ha chiesto l'autorizzazione ad espletare i compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio nonche' al rilascio delle certificazioni in conformita' alla convenzione e in attuazione del regolamento (CE) n. 782/2003 e ss.mm.ii., ricevuta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare via PEC Prot. PNM 0006407 del 29 marzo 2017; Decreta: Art. 1 American Bureau of Shipping e' autorizzato ad espletare i compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio, nonche' al rilascio stesso, per conto dell'amministrazione, delle certificazioni in materia di sistemi antivegetativi applicabili alle navi in attuazione del regolamento (CE) n. 782/2003 e ss.mm.ii e in conformita' con quanto previsto dalla Convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi adottata a Londra il 5 ottobre 2001 ed entrata in vigore il 17 settembre 2008. Art. 2 Le modalita' e le condizioni di svolgimento dei servizi di certificazione statutaria di cui all'art. 1 sono specificate nell'Accordo, sottoscritto tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'organismo American bureau of shipping che costituisce parte integrante del presente decreto. Art. 3 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Allegato ACCORDO PER LA DELEGA DEI COMPITI DI CERTIFICAZIONE STATUTARIA PER LE NAVI REGISTRATE IN ITALIA TRA IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANISMO RICONOSCIUTO AMERICAN BUREAU OF SHIPPING Premessa 1. Il presente Accordo viene stipulato in conformita' alla normativa nazionale vigente ed e' stato predisposto sulla base del Modello di cui alla Circolare IMO MSC/Circ.710 - MEPC/Circ.307, in ottemperanza a quanto previsto dalle seguenti Risoluzioni IMO e relativi allegati: - A.739(18) "Linee guida per l'autorizzazione degli organismi riconosciuti che operano per conto delle Amministrazioni", come emendata dalla Risoluzione MSC.208(81); - A.789(19) "Specificazioni sulle funzioni di certificazione e visite degli organismi riconosciuti che operano per conto dell'Amministrazione" - A.1070 (28)"Codice per l'implementazione degli strumenti obbligatori IMO"; - Codice IMO per gli organismi riconosciuti, di cui alle Risoluzioni MSC.349(92) e MEPC 237(65) rispettivamente del 17 maggio 2013 e del 21 giugno 2013 ad eccezione della parte 2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3. 2. Il presente Accordo e' valido tra l'organismo riconosciuto American Bureau of Shipping, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Stipulano il presente Accordo: - per conto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la dott.ssa Maria Carmela Giarratano, dirigente generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in qualita' di Direttore della Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare. - per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Arch. Mauro Coletta, dirigente generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in qualita' di Direttore della Direzione Generale per la vigilanza delle Autorita' Portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne. - per conto dell'Organismo American Bureau of Shipping, l'Ing. Paolo Puccio, Country Manager di ABS Italy, il quale agisce in base alla Procura speciale del 13 marzo 2017 da parte di Richard David Pride, Presidente del Consiglio di Amministrazione di ABS Italy, delegato con Power of Attorney del 22 febbraio 2016 da Christopher J. Wiernicki, Chairman President Chief Executive Officer dell'American Bureau of Shipping. 3. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della Repubblica Italiana di seguito sono indicati per brevita' "Amministrazione", American Bureau of Shipping di seguito e' indicato per brevita' "ABS", la Convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi, adottata a Londra il 5 ottobre 2001 dall'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) ed entrata in vigore il 17 settembre 2008, di seguito e' denominata per brevita' "Convenzione". 4. L'ABS e' Organismo Riconosciuto conformemente al Regolamento (CE) n. 391/2009, relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi. 5. L'ABS e' stato gia' autorizzato all'espletamento dei compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio nonche' al rilascio, per conto dell'Amministrazione, dei certificati di cui all'articolo 1 lettera a) del Decreto Legislativo 14 giugno 2011 n.104, come modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190. 6. All'ABS sono stati gia' affidati i compiti di ispezione e controllo ai fini del rilascio, da parte dell'Amministrazione, dei certificati di legge di cui all'articolo 1 lettera b) del Decreto Legislativo 14 giugno 2011 n.104, come modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190. 7. Il Regolamento (CE) n. 782/2003 e ss.mm.ii. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 aprile 2003 sul divieto dei composti organostannici sulle navi vieta a decorrere dal 1 luglio 2003 l'applicazione o riapplicazione sulle navi di sistemi antivegetativi a base di composti organostannici e che le navi siano sottoposte a ispezione e certificazione prima di essere messe in servizio per la prima volta o quando sono modificati o sostituiti i sistemi antivegetativi. 8. Il presente Accordo e' composto da 14 articoli e da n. 1 Allegato, che costituiscono parte integrante dell'Accordo stesso. Articolo 1. - Finalita' dell'Accordo 1.1. La finalita' del presente Accordo e' quella di autorizzare l'ABS allo svolgimento dei compiti di ispezione e l'esecuzione delle visite propedeutiche al rilascio, nonche' all'emissione, per conto dell'Amministrazione, delle certificazioni, delle navi registrate in Italia, in conformita' con quanto previsto dalla Convenzione e dal Regolamento (CE) n. 782/2003 e ss.mm.ii. 1.2. Il presente Accordo definisce l'ambito, i termini, le condizioni e i requisiti della suddetta autorizzazione concessa ad ABS. Articolo 2. - Condizioni generali 2.1 I compiti autorizzati dall'Amministrazione ad ABS comprendono le seguenti attivita' per le navi che ricadono nell'ambito di applicazione di cui all'art. 3 della Convenzione: a) le visite di cui alla regola 1 dell'allegato 4 della Convenzione per le navi registrate in Italia e classificate con ABS, al fine di verificarne la conformita' ai requisiti della Convenzione stessa, unitamente ai successivi emendamenti, al Regolamento (CE) n. 782/2003 e ss.mm.ii., nonche' alle disposizioni nazionali e comunitarie e alle linee guida emanate dall'International Maritime Organization (IMO) e ai successivi emendamenti; b) il rilascio, per conto dell'Amministrazione, del certificato "Internazionale del Sistema Antivegetativo", redatto sia in lingua italiana sia in lingua inglese, conforme al modello previsto nell'Appendice 1 dell'Allegato 4 alla legge 31 agosto 2012 , n. 163; c) la richiesta alla nave ispezionata di applicare le opportune misure al fine di soddisfare le norme previste nell'Allegato 1 della Convenzione. d) l'effettuazione di visite se le autorita' competenti di uno Stato del porto di approdo che e' Parte della presente Convenzione le richiede. 2.2 I compiti autorizzati comprendono anche l'esame e l'approvazione di piani, manuali, disegni, etc., in conformita' alla Convenzione e alle linee guida dell'IMO, nella loro versione aggiornata, nonche' eventuali istruzioni aggiuntive dell'Amministrazione competente, correlati al rilascio della certificazione, ove gli strumenti applicabili ne prevedano l'approvazione da parte dell'Amministrazione. Al fine di poter svolgere tali attivita' complementari, ABS dovra' adempiere agli obblighi di informazione di cui al punto 1.1.4 dell'Allegato 1 del presente Accordo. 2.3 Qualora, ABS o un suo ispettore designato determini che il sistema antivegetativo della nave non corrisponde alle indicazioni del certificato stabilite ai sensi delle regole 2 o 3 o alle prescrizioni della Convenzione, deve vigilare immediatamente affinche' siano adottate misure correttive per rendere la nave conforme. L'ispettore o l'organismo dovra' altresi' informare l'Amministrazione in tempo utile, tramite i punti di contatto. Qualora le misure correttive richieste non possano essere messe in atto prontamente, ABS dovra' informare immediatamente l'Amministrazione per determinare l'eventuale sospensione del rilascio o il ritiro del certificato a seconda dei casi. 2.4 Nella situazione descritta al punto 2.3 qualora la nave si trovi nel porto di un'altra Parte, le autorita' competenti dello Stato del porto di approdo dovranno essere immediatamente informate da parte dell'ABS, anche al fine di poter prestare tutta l'assistenza necessaria per consentire allo stesso organismo di adempiere a quanto previsto della regola 1 dell'allegato 4, nonche' di adottare le misure descritte agli articoli 11 o 12 della Convenzione. 2.5 L'ABS nell'espletamento dei compiti di ispezione e l'esecuzione delle visite propedeutiche di cui al punto 2.1 del presente Accordo, si impegna a cooperare con gli Ufficiali dello Stato del porto di approdo per agevolare, per conto dell'Amministrazione, la rettifica, laddove richiesto, delle deficienze rilevate e delle altre irregolarita' accertate nonche' a effettuare le visite imposte in caso di fermo nave, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164 o nell'ambito dei compiti sul monitoraggio delle navi nazionali e a riferire all'Amministrazione; 2.6 Qualora una nave in navigazione internazionale, registrata in Italia e in classe con ABS, sia fermata in un porto estero, l'Amministrazione intraprendera' un'indagine sulle deficienze riscontrate nell'ambito di un controllo dello Stato del porto di approdo, al fine di chiarirne la natura, anche con riferimento ad eventuali responsabilita' dell'organismo stesso, ferme restando le attivita' previste dal citato Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 164. 2.7 I servizi statutari resi ed i certificati rilasciati da ABS sono accettati come servizi resi e come certificati rilasciati dall'Amministrazione, a condizione che ABS operi in conformita' con quanto previsto dalla Convenzione, in accordo con la seguente regolamentazione dell'International Maritime Organization (IMO): - Risoluzione A.739(18) "Linee guida per l'autorizzazione degli organismi riconosciuti che operano per conto delle Amministrazioni"; - Risoluzione A.789(19) "Specificazione sulle funzioni di certificazione e visite degli organismi riconosciuti che operano per conto dell'Amministrazione"; - Risoluzione A.1070(28) "Codice per l'implementazione degli strumenti obbligatori IMO"; - Codice IMO per gli organismi riconosciuti, di cui alle Risoluzioni MSC.349(92) e MEPC 237(65) rispettivamente del 17 maggio 2013 e del 21 giugno 2013 a eccezione della parte 2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3. - Risoluzione MEPC.195(61) "linee guida dell'International Maritime Organization (IMO) per l'ispezione e la certificazione dei sistemi antivegetativi sulle navi". - Risoluzione MEPC.104(49)"linee guida dell'International Maritime Organization (IMO) per il campionamento rapido dei sistemi antivegetativi sulle navi -Guidelines for brief sampling of anti-fouling systems on ships" - Risoluzione MEPC.208(62) "linee guida dell'International Maritime Organization (IMO) per le ispezioni dei sistemi antivegetativi sulle navi" - Guidelines for inspection of anti-fouling systems on ships. 2.8 La concessione da parte dell'Amministrazione, su istanza di ABS, di eventuali ulteriori autorizzazioni che non rientrano tra quelle previste dal presente Accordo, finalizzate ad assicurare il corretto adempimento degli obblighi derivati dalla Convenzione, e' valutata da parte dell'Amministrazione caso per caso e concordata con l'organismo stesso. Tali autorizzazioni all'organismo saranno introdotte mediante un atto integrativo del presente Accordo. 2.9 ABS si impegna a non intraprendere attivita' che possano dar luogo a conflitti di interesse. 2.10 ABS ha una rappresentanza con personalita' giuridica nel territorio dello Stato italiano. Articolo 3. - Interpretazioni ed equivalenze 3.1 ABS riconosce che l'interpretazione degli strumenti applicabili e la determinazione delle equivalenze o l'accettazione di sostituzioni di requisiti richiesti per lo svolgimento delle attivita' oggetto del presente Accordo sono prerogativa dell'Amministrazione e collabora alla loro definizione ove necessario. 3.2 Nei casi in cui, temporaneamente, uno o piu' requisiti della Convenzione non possono essere soddisfatti per particolari e imprevedibili circostanze, l'ABS deve specificare quali misure alternative e/o equipaggiamenti possono essere applicati al fine di permettere alla nave di raggiungere il porto ove poter rettificare le irregolarita' che hanno interessato il sistema anti-vegetativo della nave. Tali misure devono essere preventivamente approvate dell'Amministrazione. Articolo 4. - Informazioni e contatti 4.1 I punti di contatto dell'Amministrazione sono comunicati tempestivamente dall'Amministrazione all'indirizzo di posta certificata dell'ABS. Variazioni rispetto a tali punti di contatto devono essere preventivamente comunicate. 4.2 ABS, riferisce all'Amministrazione le informazioni relative ai compiti autorizzati secondo le specifiche, le modalita' e la frequenza riportate nell'Allegato 1 del presente Accordo. 4.3 Per le navi registrate in Italia e classificate con ABS, l'Organismo garantisce all'Amministrazione l'accesso, su richiesta, a tutti i piani e i documenti, inclusi i rapporti d'ispezione per il rilascio del certificato da parte dell'organismo stesso, come meglio specificato nell'Allegato 1. 4.4 Per le navi non registrate in Italia, l'Amministrazione ha accesso, su richiesta e con il relativo consenso dello Stato di bandiera e dell'armatore, alle informazioni a disposizione di ABS riguardanti le suddette navi in classe con l'organismo stesso. 4.5 ABS invia con frequenza annuale all'Amministrazione, in forma cartacea e/o in formato elettronico, tutte le norme e i regolamenti applicabili alle navi o fornisce l'accesso in via informatica a dette norme e regolamenti. 4.6 L'Amministrazione fornisce ad ABS tutta la documentazione necessaria affinche' lo stesso possa svolgere l'attivita' delegata. 4.7 ABS si impegna a sottoporre all'Amministrazione, redatti in lingua italiana o inglese, tutte le norme tecniche, le istruzioni e i modelli di rapporto relativi ai servizi di certificazione svolti dall'Organismo nell'ambito della Convenzione, nonche' a trasmettere tempestivamente eventuali integrazioni e variazioni. 4.8 L'ABS dichiara di essere consapevole dell'importanza rivestita dall'adempimento agli obblighi di informazione di cui al presente articolo (specificati nell'Allegato 1 del presente Accordo) al fine di consentire all'Amministrazione di verificare che i servizi statutari autorizzati siano svolti con propria soddisfazione e che il mancato rispetto di tali obblighi giustifica l'Amministrazione all'attivazione della procedura di sospensione della delega secondo le modalita' previste dall'articolo 10 del presente Accordo. 4.9 L'Amministrazione e l'ABS riconoscono l'importanza della collaborazione tecnica e concordano di cooperare in tal senso e mantenendo un dialogo efficace. Nel caso in cui siano sviluppate nuove norme, ABS, in base al presente Accordo, pubblica l'informazione su quali regolamenti siano in corso di aggiornamento sul sito internet dell'ABS, con l'invito, valido per un mese, per l'Amministrazione, di fornire commenti o proposte, previa registrazione. L'ABS tiene conto di eventuali raccomandazioni formulate al riguardo dall'Amministrazione. 4.10 Analogamente, l'Amministrazione contatta quanto prima ABS nel caso di modifiche alla normativa in vigore applicabile alla delega dei compiti di certificazione statutaria. Articolo 5. - Monitoraggio e verifiche 5.1 L'Amministrazione verifica almeno ogni 2 (due) anni che i compiti di cui punto 2.1 del presente Accordo delegati a ABS siano svolti con propria soddisfazione, sulla base dei dati prodotti nell'ambito di ispezioni e monitoraggi. 5.2 Tali verifiche possono essere effettuate direttamente dall'Amministrazione e/o da altro ente che la stessa si riserva di designare in occasione delle stesse. 5.3 La frequenza delle verifiche e' determinata, tra l'altro, dai risultati delle verifiche stesse; in ogni caso, il periodo che intercorre tra una verifica e l'altra non puo' essere superiore a due anni. 5.4 L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere in ogni momento ad ulteriori verifiche che riterra' opportune dando ABS 1 (un) mese di preavviso scritto, anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi registrate in Italia e certificate dall'Organismo stesso. 5.5 Un rapporto biennale sulle verifiche compiute sara' comunicato ad ABS che fara' conoscere le sue osservazioni all'Amministrazione, entro 60 giorni dal ricevimento del rapporto. 5.6 L'Amministrazione, preso atto delle considerazioni di ABS, ne terra' debito conto per la valutazione dei compiti svolti in virtu' del presente Accordo. 5.7 Nel corso delle verifiche, ABS si impegna a sottoporre agli ispettori dell'Amministrazione incaricati delle verifiche ispettive tutte le pertinenti istruzioni, norme, circolari interne e linee guida e ogni altra informazione e documentazione idonea a dimostrare che le funzioni delegate sono svolte dall'Organismo stesso conformemente alla normativa in vigore. 5.8 Nel corso delle verifiche, ABS si impegna a garantire agli ispettori dell'Amministrazione incaricati delle verifiche ispettive, l'accesso ai sistemi di documentazione, compresi i sistemi informatici, impiegati dall'Organismo stesso, relativamente alle ispezioni e ai controlli effettuati sulle navi, alle raccomandazioni emesse e ad ogni altra informazione concernente le navi registrate in Italia e classificate con l'Organismo. 5.9 Ai fini del monitoraggio, l'Amministrazione si avvale della collaborazione del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, secondo specifiche procedure. 5.10 Le spese relative al monitoraggio e alle verifiche sono a carico di ABS sulla base dei costi sostenuti per l'effettuazione delle stesse. Articolo 6. - Compensi per i servizi di certificazione 6.1 I compensi per i servizi di certificazione statutaria e le attivita' previste dalla Convenzione svolti da ABS per conto dell'Amministrazione, sono addebitati dall'Organismo stesso direttamente ai soggetti richiedenti tali servizi. 6.2 L'Amministrazione resta estranea ai rapporti economici tra ABS e i soggetti richiedenti. Articolo 7. - Obblighi di Riservatezza 7.1 Per quanto riguarda le attivita' previste dal presente Accordo, sia ABS che l'Amministrazione sono vincolati dagli obblighi di riservatezza di cui ai seguenti commi. 7.2 ABS, il suo personale e chiunque agisca in suo nome e per suo conto, si impegnano a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dall'Amministrazione in relazione ai servizi autorizzati, senza il consenso dell'Amministrazione stessa, salvo per quanto e' ragionevolmente necessario all'Organismo per svolgere i compiti di certificazione in base al presente Accordo. In ogni caso, sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente punto gli obblighi derivanti dal rapporto dell'Organismo con le Amministrazioni dello Stato di bandiera e con le altre organizzazioni internazionali, nonche' gli obblighi di legge o derivanti da Convenzioni Internazionali. 7.3 Salvo quanto altrimenti previsto nel presente Accordo, l'Amministrazione si impegna a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata da ABS in relazione alle funzioni di controllo esercitate dall'Amministrazione stessa in base al presente Accordo o secondo gli obblighi di legge. In ogni caso sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente punto le relazioni alla Commissione Europea, agli altri Stati membri, nonche' gli obblighi di legge o derivanti da Convenzioni Internazionali. Articolo 8. - Ispettori 8.1 Ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dalla Convenzione oggetto del presente Accordo, l'ABS si impegna a farli svolgere ad ispettori che prestino la loro attivita' alle esclusive dipendenze dell'ABS stesso mediante un rapporto contrattuale di lavoro che escluda la possibilita' di svolgere attivita' che configurino anche solo potenzialmente un conflitto di interessi. 8.2 L'Amministrazione puo' consentire, valutando caso per caso le motivazioni, l'utilizzo di ispettori esclusivi alle dipendenze di altri Organismi Riconosciuti a livello comunitario, con i quali ABS stesso abbia preso accordi. 8.3 In ogni caso, le prestazioni degli ispettori che non siano dipendenti esclusivi di ABS sono vincolate al sistema di qualita' del medesimo. Articolo 9. - Responsabilita' 9.1 Qualora l'Amministrazione sia stata considerata responsabile di un incidente da un organo giurisdizionale con sentenza definitiva o attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia con conseguente obbligo di indennizzare le parti lese, in caso di perdite o danni materiali, lesioni personali o morte di cui e' provato, dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da un atto o da un'omissione volontaria ovvero da una colpa grave, ovvero da un atto o da un'omissione negligente o imprudente dell' ABS, dei suoi servizi, del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca in nome di tale organismo, l'Amministrazione ha diritto a un indennizzo da parte dell' ABS nella misura in cui l'organo giurisdizionale accerti che le perdite, i danni materiali, le lesioni personali o la morte siano dovuti all'organismo medesimo. 9.2 ABS si impegna a disporre, entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza del presente Accordo, di una polizza assicurativa a garanzia dei rischi derivanti dalla responsabilita' di cui al punto 9.1 e a mantenerla in vigore per l'intera durata del presente Accordo. 9.3 ABS trasmette all'Amministrazione copia della polizza assicurativa di cui al precedente comma. Articolo 10. - Sospensione e revoca dell'autorizzazione 10.1 Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, quando ritiene che un Organismo Riconosciuto non possa piu' essere autorizzato a svolgere per suo conto i compiti ad esso delegati dal presente Accordo, sospende, con decreto, di concerto con il Ministero del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per i profili di competenza, l'autorizzazione previa contestazione all'Organismo dei relativi motivi e fissando un termine di trenta giorni per ricevere eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni. 10.2 La sospensione puo' essere giustificata anche da motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In tale caso, l'Amministrazione adotta il provvedimento di sospensione, prescindendo dalla contestazione di cui al comma 1. 10.3 Nel caso in cui l'Amministrazione proceda alla sospensione di cui al comma 1, perche' ritiene che l'Organismo Riconosciuto non svolga piu' con efficacia ed in modo soddisfacente i compiti ad esso delegati, essa indica nel provvedimento di sospensione i modi e i termini entro i quali l'Organismo dovra' ottemperare per risolvere le carenze contestate nel provvedimento stesso. Decorso inutilmente il termine stabilito nel provvedimento di sospensione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con decreto di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per i profili di competenza, revoca l'autorizzazione. 10.4 Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con decreto di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, revoca l'autorizzazione in caso di revoca del riconoscimento di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 391/2009 e in caso di revoca dell'autorizzazione e dell'affidamento di cui ai punti 5 e 6 della Premessa. Articolo 11. - Spese 11.1 I costi per le procedure di autorizzazione, per il monitoraggio e le verifiche di cui all'art. 5 e per il rilascio del certificato, sono a carico di ABS. 11.2 Fino all'entrata in vigore di uno specifico decreto tariffe, alla copertura dei costi di cui al comma 11.1 restano a carico di ABS le spese di missione sostenute per le verifiche di cui all'articolo 5 del presente Accordo. 11.3 Il mancato o incompleto pagamento delle tariffe e dei costi di cui al precedente comma 10.1 e comma 10.2, entro 60 (sessanta) giorni dalla data del decreto interministeriale di cui ai citati commi, comporta la revoca dell'autorizzazione. Articolo 12. - Durata, emendamenti e cessazione dell'Accordo 12.1 Fatta salva la facolta' dell'Amministrazione di sospendere l'autorizzazione qualora ritenga che i compiti delegati non vengano svolti da ABS con efficacia ed in modo soddisfacente, il presente Accordo ha una durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula. Trascorso tale periodo, l'Amministrazione si riserva di valutare se confermare o meno la delega ad ABS dei compiti previsti all'articolo 2 del presente Accordo in base alle esigenze della propria flotta. 12.2 Ciascuna delle parti puo' recedere dall'Accordo dandone comunicazione scritta all'altra parte, con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi. 12.3 Fatto salvo quanto previsto all'articolo 2.6, dalla data di decorrenza dell'Accordo fino alla scadenza del quarto anno dello stesso, ciascuna delle parti puo' manifestare la propria intenzione di modificare in tutto o in parte o integrare i contenuti dell'Accordo, dandone comunicazione per iscritto all'altra parte. In tal caso, qualora entro il primo semestre del quinto anno di durata dell'Accordo, si pervenga ad accordo scritto tra le parti circa le modifiche da apportare, il nuovo testo sostituisce o integra il presente Accordo, a decorrere, nel caso di rinnovo, dalla scadenza naturale del quinquennio in essere. 12.4 Il rinnovo dell'Accordo avviene comunque su istanza dell'Organismo, da presentare almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza dell'Accordo vigente. Articolo 13. - Interpretazione dell'Accordo 13.1 Il presente Accordo viene interpretato e regolato in conformita' alla normativa vigente nello Stato italiano. Articolo 14. - Foro competente 14.1 Qualsiasi controversia sorta in relazione all'applicazione del presente Accordo ove non possa essere risolta mediante accordo bonario delle parti sara' decisa dal Foro di Roma. 14.2 A tal fine le parti eleggono domicilio come segue: - per l'Amministrazione presso la sede del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma e presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in Viale dell'Arte 16, 00144 Roma; - per l'ABS, presso la propria rappresentanza in Italia denominata ABS Italy S.R.L. e sita in Via al Porto Antico 23, Edificio Millo, 16128 Genova. Letto, approvato e sottoscritto Roma, Per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Il Direttore Generale della Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare Dr.ssa Maria Carmela GIARRATANO Per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Il Direttore Generale della Direzione Generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne Arch. Mauro COLETTA Per l'American Bureau of Shipping Ing. Paolo PUCCIO ALLEGATO 1 ALL'ACCORDO PER LA DELEGA DEI COMPITI DI CERTIFICAZIONE STATUTARIA, PER LE NAVI REGISTRATE IN ITALIA, COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUL CONTROLLO DEI SISTEMI ANTIVEGETATIVI NOCIVI SULLE NAVI TRA IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANISMO RICONOSCIUTO AMERICAN BUREAU OF SHIPPING. 1. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E RAPPORTI DELL'AMERICAN BUREAU OF SHIPPING CON L'AMMINISTRAZIONE 1.1 Gli obblighi di informazione sul lavoro svolto dall'American Bureau of Shipping per conto dell'Amministrazione, a seguito della delega di cui all'articolo 2 dell'Accordo, sono i seguenti: 1.1.1 trasmettere all'Amministrazione, con frequenza semestrale, una copia di ogni certificato rilasciato e, in caso di ispezione iniziale, copia del rapporto di ispezione; 1.1.2 informare semestralmente l'Amministrazione sulle deficienze o inadeguatezze riscontrate nelle navi certificate; 1.1.3 garantire all'Amministrazione, su richiesta, l'accesso a tutti i piani, i documenti e i rapporti di ispezione, finalizzati e propedeutici al rilascio e ed aggiornamento dei certificati; 1.1.4 fornire all'Amministrazione, entro 90 (novanta) giorni dalla stipula del presente Accordo, tutte le norme e i regolamenti applicabili alle navi in relazione alla Convenzione, ove gli strumenti applicabili ne prevedano l'approvazione da parte dell'Amministrazione. Tale elenco dovra' essere tempestivamente aggiornato in caso di modifiche delle attivita' da svolgere; 1.1.5 fornire semestralmente all'Amministrazione l'elenco degli ispettori autorizzati che svolgono i servizi di certificazione previsti dal presente Accordo e che prestano la loro attivita' alle esclusive dipendenze dell0'American Bureau of Shipping; 1.1.6 fornire eventuali ulteriori informazioni all'Amministrazione, ove in tal senso concordato, anche con semplice scambio di corrispondenza con la rappresentanza in Italia dell'Organismo; 1.1.7 fornire all'Amministrazione i modelli e le check list sempre aggiornati relativi ai compiti di certificazione previsti dal presente Accordo; 1.1.8 mettere a disposizione dell'Amministrazione un collegamento telematico attivo h 24 con American Bureau of Shipping, per garantire l'afflusso di tutti i dati relativi all'attivita' svolta ai sensi del presente Accordo. L'Amministrazione deve essere messa in condizione di poter effettuare ricerche e statistiche in base a parametri qualitativi e strutturali delle navi e per periodo di tempo; 1.2 L'American Bureau of Shipping adempie, nei confronti dell'Amministrazione, agli obblighi previsti al precedente punto 1.1, secondo la specifica procedura predisposta dall'organismo, da approvarsi da parte dall'Amministrazione stessa. 1.3 L'American Bureau of Shipping informa l'Amministrazione quando una nave e' risultata operare con deficienze ed irregolarita' tali che la condizione della nave o delle sue dotazioni non corrispondono sostanzialmente ai dettagli dei suoi certificati, ai requisiti applicabili della Convenzione e/o alle prescrizioni nazionali. Analogamente, qualora non venga adottata un'azione correttiva a soddisfazione dell'Organismo, quest'ultimo consultera' immediatamente l'Amministrazione e, ottenuto il consenso, ritirera' i relativi certificati dandone informazione all'Autorita' dello Stato del porto di approdo. 1.4 Nel caso in cui una nave registrata in Italia subisca un danno o manifesti una deficienza che riguardi la certificazione statutaria, American Bureau of Shipping ne informa l'Amministrazione descrivendo il danno/la deficienza e la riparazione effettuata. Se la nave e' all'estero l'ispettore dell'Organismo stesso si accertera' che il Comandante della nave o l'armatore abbiano inviato un rapporto sull'accaduto allo Stato del Porto di approdo. Di tale accertamento si fara' menzione nel rapporto di visita.