Antivegetativi e navi: il testo dell’accordo sulla certificazione

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 maggio 2018
 
Approvazione dell'Accordo per la delega dei compiti di certificazione
statutaria all'American bureau of Shipping per le navi registrate  in
Italia, come previsto dalla «Convenzione AFS» e dal regolamento  (CE)
n. 782/2003 e successive modifiche e integrazioni. (18A05246) 
 
 
              in Gazzetta Ufficiale dell’8 agosto 2018, n. 183
 
 
 
                       IL DIRETTORE GENERALE 
             per la protezione della natura e del mare 
                    del Ministero dell'ambiente 
              e della tutela del territorio e del mare 
 
                           di concerto con 
 
                       IL DIRETTORE GENERALE 
             per la vigilanza sulle autorita' portuali, 
         le infrastrutture portuali, il trasporto marittimo 
                   e per le vie d'acqua interne 
         del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
 
 
  Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni per
la difesa del mare»; 
  Vista la legge 8 luglio 1986  n.  349 «Istituzione  del  Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del  10
luglio 2014, n. 142 recante il  «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio e  del  mare,
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e  degli
uffici di diretta collaborazione». 
  Visto il decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300  «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge  15
marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 «legge finanziaria 2008»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del Consiglio  dei  ministri 11
febbraio 2014, n. 72 «Regolamento  di organizzazione  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti»; 
  Vista la  Convenzione internazionale  sul  controllo dei  sistemi
antivegetativi nocivi sulle navi (Convenzione AFS), adottata a Londra
il 5 ottobre  2001  nella conferenza  diplomatica  svoltasi presso
l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ed entrata in  vigore
il 17 settembre 2008, di seguito denominata «Convenzione»; 
  Vista la legge 31 agosto 2012 , n. 163 «Adesione della  Repubblica
italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi
antivegetativi nocivi applicati sulle navi,  con allegati,  fatta  a
Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2012 - Suppl. Ordinario n. 187); 
  Visto il regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 14 aprile 2003 concernente il divieto di uso di vernici
antivegetative a base di composti organostannici  che agiscono  come
biocidi attivi  sulle  navi battenti  bandiera  o operanti   sotto
l'autorita' di uno Stato membro dell'Unione e sulle navi in entrata o
uscita dai porti di uno Stato membro, entrato in vigore il 10  maggio
2003; successivamente integrato dal reg.  (CE) n.  536/2008  del  13
giugno 2008 e dal reg. (CE) 219/2009 dell'11 marzo 2009; 
  Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 relativo alle disposizioni ed
alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e  le
visite di controllo delle navi; 
  Vista la circolare IMO  MSC/Circ.710  - MEPC/Circ.307  relativa  a
«Minimum Standards for Recognized Organizations acting on behalf  of
the Administration»; 
  Viste le linee guida dell'International maritime organization (IMO)
per l'ispezione e la certificazione dei sistemi antivegetativi  sulle
navi «Guidelines for survey and certification of anti-fouling systems
on ships» - adottata con  la  risoluzione MEPC.102(48),  sostituita
dalla risoluzione MEPC.195(61).» 
  Viste le linee guida dell'International maritime organization (IMO)
per il campionamento rapido dei  sistemi antivegetativi  sulle  navi
«Guidelines for brief sampling of anti-fouling systems  on  ships -
adottata con la risoluzione MEPC.104(49)». 
  Viste le linee guida dell'International maritime organization (IMO)
per le ispezioni dei sistemi antivegetativi  sulle navi  «Guidelines
for inspection of anti-fouling systems on ships» - adottata  con  la
risoluzione MEPC.105(49), sostituita dalla risoluzione MEPC.208(62)». 
 Considerato  che  l'American bureau  of  shipping  e'   organismo
autorizzato e affidato ai sensi del  decreto legislativo  14  giugno
2011, n. 104, come modificato dal  decreto legislativo  12  novembre
2015, n. 190, attuativo  della direttiva  2009/15/CE  relativa alle
disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le
ispezioni e le visite di controllo delle navi  e per  le  pertinenti
attivita' delle amministrazioni  marittime,  come modificata  dalla
direttiva di esecuzione 2014/111/UE; 
  Considerato che l'organismo, gia' autorizzato  e  affidato, e'  in
possesso dei  requisiti   tecnico-professionali   ed   organizzativi
necessari allo svolgimento dei compiti delegati dal presente Accordo; 
  Considerato che il  Ministero  dell'ambiente e  della  tutela del
territorio e  del  mare di  concerto   con  il   Ministero   delle
infrastrutture e trasporti deve assicurare, nell'ambito delle proprie
competenze, il corretto adempimento degli  obblighi derivanti  dagli
accordi internazionali in materia di tutela dell'ambiente; 
  Vista l'istanza con la quale American bureau of shipping ha chiesto
l'autorizzazione ad espletare i  compiti di  ispezione  e  controllo
propedeutici al rilascio nonche' al rilascio delle certificazioni  in
conformita' alla convenzione e in attuazione del regolamento (CE)  n.
782/2003 e ss.mm.ii., ricevuta dal Ministero  dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare via PEC Prot.  PNM 0006407  del  29
marzo 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1
  American Bureau of Shipping e' autorizzato ad espletare i  compiti
di ispezione  e  controllo propedeutici  al  rilascio, nonche'  al
rilascio stesso, per conto dell'amministrazione, delle certificazioni
in  materia  di sistemi  antivegetativi  applicabili alle  navi  in
attuazione del  regolamento  (CE) n.  782/2003  e ss.mm.ii  e   in
conformita' con quanto previsto dalla Convenzione internazionale  sul
controllo dei sistemi antivegetativi nocivi  sulle navi  adottata  a
Londra il 5 ottobre 2001 ed entrata in vigore il 17 settembre 2008. 
 
                               Art. 2 
  Le  modalita' e  le  condizioni di  svolgimento  dei servizi  di
certificazione statutaria  di  cui all'art.  1   sono  specificate
nell'Accordo, sottoscritto tra il  Ministero dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti  e  l'organismo American  bureau  of  shipping   che
costituisce parte integrante del presente decreto.
 
                               Art. 3 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
                                                            Allegato 
 
   ACCORDO PER LA DELEGA DEI COMPITI DI CERTIFICAZIONE STATUTARIA 
                  PER LE NAVI REGISTRATE IN ITALIA 
 
                                 TRA 
 
IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, 
          IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
                      DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
 
                                  E 
 
        L'ORGANISMO RICONOSCIUTO AMERICAN BUREAU OF SHIPPING 
 
 
                              Premessa 
 
  1.  Il presente  Accordo  viene stipulato  in  conformita'  alla
normativa nazionale vigente ed e' stato predisposto  sulla  base del
Modello di cui alla Circolare IMO MSC/Circ.710  - MEPC/Circ.307,  in
ottemperanza a quanto previsto  dalle  seguenti Risoluzioni  IMO  e
relativi allegati: 
     - A.739(18) "Linee guida per l'autorizzazione  degli  organismi
riconosciuti che operano  per  conto delle  Amministrazioni",  come
emendata dalla Risoluzione MSC.208(81); 
     - A.789(19) "Specificazioni sulle funzioni di certificazione  e
visite degli  organismi   riconosciuti   che  operano   per   conto
dell'Amministrazione" 
     -  A.1070 (28)"Codice  per  l'implementazione  degli strumenti
obbligatori IMO"; 
     - Codice  IMO  per gli  organismi  riconosciuti, di  cui  alle
Risoluzioni MSC.349(92) e MEPC 237(65) rispettivamente del 17  maggio
2013 e del 21 giugno 2013 ad eccezione della parte  2, sezioni  1.1,
1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3. 
  2. Il presente  Accordo  e' valido  tra  l'organismo riconosciuto
American Bureau of Shipping,  il  Ministero dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare e il Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti. 
  Stipulano il presente Accordo: 
     - per conto del  Ministero  dell'Ambiente e  della  Tutela del
Territorio e  del  Mare, la  dott.ssa  Maria Carmela   Giarratano,
dirigente generale del Ministero dell'Ambiente  e della  Tutela  del
Territorio e del Mare, in  qualita'  di Direttore  della  Direzione
Generale per la Protezione della Natura e del Mare. 
     - per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
l'Arch. Mauro  Coletta,  dirigente generale  del  Ministero  delle
Infrastrutture e dei  Trasporti,  in qualita'  di  Direttore della
Direzione Generale per la  vigilanza delle  Autorita'  Portuali, le
infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per  vie d'acqua
interne. 
     - per conto dell'Organismo American Bureau of Shipping,  l'Ing.
Paolo Puccio, Country Manager di ABS Italy, il quale agisce  in  base
alla Procura speciale del 13 marzo 2017 da  parte di  Richard  David
Pride, Presidente del Consiglio  di  Amministrazione  di ABS  Italy,
delegato con Power of Attorney del 22 febbraio 2016 da Christopher J.
Wiernicki, Chairman President Chief Executive Officer  dell'American
Bureau of Shipping. 
  3. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  e  del
Mare ed il Ministero delle  Infrastrutture  e dei  Trasporti  della
Repubblica Italiana  di   seguito  sono   indicati   per  brevita'
"Amministrazione", American Bureau of Shipping di seguito e' indicato
per brevita' "ABS", la Convenzione internazionale sul  controllo  dei
sistemi antivegetativi nocivi sulle navi,  adottata a  Londra  il  5
ottobre 2001 dall'Organizzazione Marittima  Internazionale  (IMO) ed
entrata in vigore il 17 settembre 2008, di seguito e' denominata  per
brevita' "Convenzione". 
  4. L'ABS e' Organismo  Riconosciuto  conformemente al  Regolamento
(CE) n. 391/2009, relativo alle disposizioni e alle norme comuni  per
gli organismi che effettuano le ispezioni e le  visite di  controllo
delle navi. 
  5. L'ABS e' stato gia' autorizzato all'espletamento dei compiti  di
ispezione e controllo propedeutici al rilascio nonche'  al  rilascio,
per conto dell'Amministrazione, dei certificati di cui all'articolo 1
lettera a) del  Decreto  Legislativo 14  giugno  2011 n.104,  come
modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190. 
  6. All'ABS sono stati  gia'  affidati i  compiti  di ispezione  e
controllo ai fini del rilascio, da  parte dell'Amministrazione,  dei
certificati di legge di cui all'articolo 1  lettera b)  del  Decreto
Legislativo 14  giugno  2011 n.104,  come  modificato dal  decreto
legislativo 12 novembre 2015, n. 190. 
  7. Il Regolamento (CE)  n.  782/2003 e  ss.mm.ii.  del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 14 aprile 2003 sul divieto  dei  composti
organostannici sulle navi  vieta  a decorrere  dal  1 luglio  2003
l'applicazione o riapplicazione sulle navi di sistemi  antivegetativi
a base di composti organostannici e che le navi  siano sottoposte  a
ispezione e certificazione prima di essere messe in servizio  per  la
prima volta  o  quando sono  modificati  o sostituiti  i   sistemi
antivegetativi. 
  8. Il presente Accordo e'  composto  da 14  articoli  e da  n.  1
Allegato, che costituiscono parte integrante dell'Accordo stesso. 
 
               Articolo 1. - Finalita' dell'Accordo 
 
  1.1. La finalita' del presente Accordo  e'  quella di  autorizzare
l'ABS allo svolgimento dei compiti di ispezione e l'esecuzione  delle
visite propedeutiche al rilascio, nonche'  all'emissione,  per conto
dell'Amministrazione, delle certificazioni, delle navi registrate  in
Italia, in conformita' con quanto previsto dalla  Convenzione e  dal
Regolamento (CE) n. 782/2003 e ss.mm.ii. 
  1.2.  Il presente  Accordo  definisce l'ambito,  i  termini,  le
condizioni e i requisiti della suddetta  autorizzazione  concessa ad
ABS. 
                 Articolo 2. - Condizioni generali 
 
  2.1 I compiti autorizzati dall'Amministrazione ad ABS  comprendono
le seguenti attivita'  per  le navi  che  ricadono nell'ambito  di
applicazione di cui all'art. 3 della Convenzione: 
     a) le  visite di  cui  alla regola  1  dell'allegato 4  della
Convenzione per le navi registrate in Italia e classificate con  ABS,
al fine di verificarne la conformita' ai requisiti della  Convenzione
stessa, unitamente ai successivi emendamenti, al Regolamento (CE)  n.
782/2003  e  ss.mm.ii., nonche'  alle   disposizioni   nazionali  e
comunitarie e alle linee guida  emanate dall'International  Maritime
Organization (IMO) e ai successivi emendamenti; 
     b) il rilascio, per conto dell'Amministrazione, del certificato
"Internazionale del Sistema Antivegetativo", redatto  sia  in lingua
italiana sia  in  lingua inglese,  conforme  al modello   previsto
nell'Appendice 1 dell'Allegato 4 alla legge 31 agosto 2012 , n. 163; 
     c) la richiesta alla nave ispezionata di applicare le opportune
misure al fine di soddisfare le norme previste nell'Allegato 1  della
Convenzione. 
     d) l'effettuazione di visite se le autorita' competenti  di  uno
Stato del porto di approdo che e' Parte della presente Convenzione le
richiede. 
  2.2   I  compiti   autorizzati   comprendono  anche   l'esame   e
l'approvazione di piani, manuali, disegni, etc., in conformita'  alla
Convenzione e  alle  linee guida  dell'IMO,  nella loro   versione
aggiornata,    nonche'     eventuali      istruzioni      aggiuntive
dell'Amministrazione competente,   correlati   al  rilascio   della
certificazione, ove   gli   strumenti  applicabili   ne   prevedano
l'approvazione da  parte  dell'Amministrazione.  Al fine  di  poter
svolgere tali attivita'  complementari,  ABS  dovra'  adempiere agli
obblighi di informazione di cui al punto 1.1.4  dell'Allegato 1  del
presente Accordo. 
  2.3 Qualora, ABS o un suo  ispettore  designato determini  che  il
sistema antivegetativo della nave non  corrisponde alle  indicazioni
del certificato stabilite  ai sensi  delle  regole 2  o  3 o  alle
prescrizioni della   Convenzione,   deve  vigilare   immediatamente
affinche' siano adottate  misure  correttive per  rendere  la nave
conforme. L'ispettore  o  l'organismo dovra'   altresi'   informare
l'Amministrazione in tempo  utile,  tramite i  punti  di contatto.
Qualora le misure correttive richieste non possano  essere  messe in
atto   prontamente,    ABS    dovra'   informare     immediatamente
l'Amministrazione per  determinare   l'eventuale  sospensione   del
rilascio o il ritiro del certificato a seconda dei casi. 
  2.4 Nella situazione descritta al punto  2.3  qualora la  nave  si
trovi nel porto di un'altra  Parte, le  autorita'  competenti dello
Stato del porto di approdo dovranno essere  immediatamente  informate
da parte dell'ABS, anche al fine di poter prestare tutta l'assistenza
necessaria per consentire allo stesso organismo di adempiere a quanto
previsto della regola 1  dell'allegato 4,  nonche'  di  adottare  le
misure descritte agli articoli 11 o 12 della Convenzione. 
  2.5 L'ABS nell'espletamento dei compiti di ispezione e l'esecuzione
delle visite propedeutiche di cui al punto 2.1 del presente  Accordo,
si impegna a cooperare con gli Ufficiali dello  Stato del  porto  di
approdo per agevolare, per conto dell'Amministrazione, la  rettifica,
laddove richiesto,  delle  deficienze  rilevate   e   delle  altre
irregolarita' accertate nonche' a effettuare  le visite  imposte  in
caso di fermo nave, ai sensi dell'articolo 4 del decreto  legislativo
6 settembre 2011, n. 164 o nell'ambito dei compiti  sul  monitoraggio
delle navi nazionali e a riferire all'Amministrazione;
  2.6 Qualora una nave in navigazione internazionale, registrata  in
Italia e  in  classe con  ABS,  sia fermata  in  un porto  estero,
l'Amministrazione  intraprendera'   un'indagine   sulle  deficienze
riscontrate nell'ambito di un controllo  dello Stato  del  porto di
approdo, al fine di chiarirne la natura,  anche con  riferimento  ad
eventuali responsabilita' dell'organismo stesso,  ferme restando  le
attivita' previste dal citato Decreto Legislativo 6  settembre  2011,
n. 164. 
  2.7 I servizi statutari resi ed i  certificati  rilasciati da  ABS
sono accettati come  servizi  resi e  come  certificati rilasciati
dall'Amministrazione, a condizione che ABS operi in  conformita'  con
quanto previsto  dalla  Convenzione, in  accordo  con la  seguente
regolamentazione dell'International Maritime Organization (IMO): 
     - Risoluzione A.739(18) "Linee guida per l'autorizzazione  degli
organismi riconosciuti che operano per conto delle Amministrazioni"; 
     -  Risoluzione A.789(19) "Specificazione  sulle  funzioni  di
certificazione e visite degli organismi riconosciuti che operano  per
conto dell'Amministrazione"; 
     - Risoluzione A.1070(28)  "Codice  per l'implementazione  degli
strumenti obbligatori IMO"; 
     - Codice  IMO  per gli  organismi  riconosciuti, di  cui  alle
Risoluzioni MSC.349(92) e MEPC 237(65) rispettivamente del 17  maggio
2013 e del 21 giugno 2013 a eccezione della  parte 2,  sezioni  1.1,
1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3. 
     -  Risoluzione MEPC.195(61)  "linee  guida  dell'International
Maritime Organization (IMO) per l'ispezione e la  certificazione  dei
sistemi antivegetativi sulle navi". 
     -  Risoluzione  MEPC.104(49)"linee  guida   dell'International
Maritime Organization (IMO) per il campionamento rapido  dei  sistemi
antivegetativi  sulle navi  -Guidelines  for  brief   sampling  of
anti-fouling systems on ships" 
     -  Risoluzione MEPC.208(62)  "linee  guida  dell'International
Maritime Organization   (IMO)   per  le   ispezioni   dei  sistemi
antivegetativi  sulle navi"   -   Guidelines  for   inspection   of
anti-fouling systems on ships. 
  2.8 La concessione da parte  dell'Amministrazione,  su istanza  di
ABS, di eventuali ulteriori  autorizzazioni  che non  rientrano  tra
quelle previste dal presente Accordo, finalizzate  ad assicurare  il
corretto adempimento degli obblighi derivati  dalla Convenzione,  e'
valutata da parte dell'Amministrazione caso per caso e concordata con
l'organismo stesso.  Tali   autorizzazioni   all'organismo   saranno
introdotte mediante un atto integrativo del presente Accordo. 
  2.9 ABS si impegna a non intraprendere attivita' che  possano  dar
luogo a conflitti di interesse. 
  2.10 ABS ha  una rappresentanza  con  personalita' giuridica  nel
territorio dello Stato italiano. 
           
             Articolo 3. - Interpretazioni ed equivalenze 
 
  3.1 ABS riconosce che l'interpretazione degli strumenti applicabili
e  la  determinazione   delle  equivalenze   o   l'accettazione   di
sostituzioni di  requisiti  richiesti per  lo   svolgimento  delle
attivita'  oggetto   del   presente  Accordo    sono    prerogativa
dell'Amministrazione e   collabora   alla  loro   definizione   ove
necessario. 
  3.2 Nei casi in cui, temporaneamente, uno o  piu'  requisiti della
Convenzione non  possono  essere soddisfatti  per   particolari  e
imprevedibili circostanze,  l'ABS  deve specificare  quali   misure
alternative e/o equipaggiamenti possono essere applicati al  fine  di
permettere alla nave di raggiungere il porto ove poter rettificare le
irregolarita' che hanno interessato il sistema anti-vegetativo  della
nave.  Tali   misure   devono  essere   preventivamente   approvate
dell'Amministrazione. 

               Articolo 4. - Informazioni e contatti 
 
  4.1  I punti  di  contatto dell'Amministrazione  sono  comunicati
tempestivamente  dall'Amministrazione  all'indirizzo    di    posta
certificata dell'ABS. Variazioni rispetto a tali  punti di  contatto
devono essere preventivamente comunicate. 
  4.2 ABS, riferisce all'Amministrazione le informazioni relative  ai
compiti autorizzati  secondo  le specifiche,  le  modalita' e   la
frequenza riportate nell'Allegato 1 del presente Accordo. 
  4.3 Per le navi  registrate  in Italia  e  classificate con  ABS,
l'Organismo garantisce all'Amministrazione l'accesso, su richiesta, a
tutti i piani e i documenti, inclusi i rapporti  d'ispezione per  il
rilascio del certificato da parte dell'organismo stesso, come  meglio
specificato nell'Allegato 1. 
  4.4 Per le navi non  registrate  in Italia,  l'Amministrazione  ha
accesso, su richiesta e con  il relativo  consenso  dello Stato  di
bandiera e dell'armatore, alle informazioni  a disposizione  di  ABS
riguardanti le suddette navi in classe con l'organismo stesso. 
  4.5 ABS invia con frequenza annuale all'Amministrazione, in  forma
cartacea e/o in formato elettronico, tutte le norme e  i regolamenti
applicabili alle navi o fornisce l'accesso in via informatica a dette
norme e regolamenti. 
  4.6 L'Amministrazione  fornisce  ad ABS  tutta  la documentazione
necessaria affinche' lo stesso possa svolgere l'attivita' delegata. 
  4.7 ABS si impegna a  sottoporre  all'Amministrazione,  redatti in
lingua italiana o inglese, tutte le norme tecniche, le istruzioni e i
modelli di rapporto relativi  ai servizi  di  certificazione  svolti
dall'Organismo nell'ambito della Convenzione, nonche'  a  trasmettere
tempestivamente eventuali integrazioni e variazioni. 
  4.8 L'ABS dichiara di essere consapevole dell'importanza rivestita
dall'adempimento agli obblighi di informazione  di cui  al  presente
articolo (specificati nell'Allegato 1 del presente Accordo)  al  fine
di consentire all'Amministrazione  di  verificare che  i   servizi
statutari autorizzati siano svolti con propria soddisfazione e che il
mancato rispetto  di  tali obblighi  giustifica   l'Amministrazione
all'attivazione della procedura di sospensione della  delega  secondo
le modalita' previste dall'articolo 10 del presente Accordo. 
  4.9  L'Amministrazione  e l'ABS  riconoscono  l'importanza  della
collaborazione tecnica e concordano  di cooperare  in  tal senso  e
mantenendo un dialogo efficace. Nel  caso in  cui  siano sviluppate
nuove norme,  ABS,   in  base   al   presente  Accordo,   pubblica
l'informazione su quali regolamenti siano in corso  di aggiornamento
sul sito internet dell'ABS, con l'invito, valido  per un  mese,  per
l'Amministrazione,  di   fornire   commenti  o   proposte,   previa
registrazione. L'ABS  tiene  conto di   eventuali   raccomandazioni
formulate al riguardo dall'Amministrazione. 
  4.10 Analogamente, l'Amministrazione contatta quanto prima ABS  nel
caso di modifiche alla normativa in vigore  applicabile alla  delega
dei compiti di certificazione statutaria.

              Articolo 5. - Monitoraggio e verifiche 
 
  5.1 L'Amministrazione verifica almeno ogni  2  (due) anni  che  i
compiti di cui punto 2.1 del presente Accordo delegati  a  ABS siano
svolti con propria  soddisfazione,  sulla base  dei  dati prodotti
nell'ambito di ispezioni e monitoraggi. 
  5.2  Tali verifiche   possono   essere  effettuate   direttamente
dall'Amministrazione e/o da altro ente che la stessa  si  riserva di
designare in occasione delle stesse. 
  5.3 La frequenza delle verifiche e' determinata, tra l'altro,  dai
risultati delle verifiche  stesse; in  ogni  caso, il  periodo  che
intercorre tra una verifica e l'altra non puo' essere superiore a due
anni. 
  5.4 L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere  in ogni
momento ad ulteriori verifiche che riterra'  opportune dando  ABS  1
(un)  mese  di preavviso   scritto,   anche  disponendo   ispezioni
particolareggiate a campione  delle  navi registrate  in  Italia e
certificate dall'Organismo stesso. 
  5.5 Un rapporto biennale sulle verifiche compiute sara'  comunicato
ad ABS che fara' conoscere le sue  osservazioni all'Amministrazione,
entro 60 giorni dal ricevimento del rapporto. 
  5.6 L'Amministrazione, preso atto delle considerazioni di  ABS, ne
terra' debito conto per la valutazione dei compiti svolti  in  virtu'
del presente Accordo. 
  5.7 Nel corso delle verifiche, ABS si  impegna  a sottoporre  agli
ispettori dell'Amministrazione incaricati delle  verifiche ispettive
tutte le pertinenti istruzioni,  norme, circolari  interne  e linee
guida e ogni altra informazione e documentazione idonea a  dimostrare
che  le  funzioni delegate   sono   svolte  dall'Organismo   stesso
conformemente alla normativa in vigore. 
  5.8 Nel corso delle verifiche, ABS  si  impegna a  garantire  agli
ispettori dell'Amministrazione incaricati delle verifiche  ispettive,
l'accesso ai  sistemi  di  documentazione,   compresi   i  sistemi
informatici, impiegati  dall'Organismo  stesso, relativamente  alle
ispezioni e ai controlli effettuati sulle navi, alle  raccomandazioni
emesse e ad ogni altra informazione concernente le navi registrate in
Italia e classificate con l'Organismo. 
  5.9 Ai fini del monitoraggio,  l'Amministrazione  si avvale  della
collaborazione del Comando Generale del Corpo  delle Capitanerie  di
Porto, secondo specifiche procedure. 
  5.10 Le spese relative al monitoraggio  e  alle verifiche  sono  a
carico di ABS sulla base  dei costi  sostenuti  per l'effettuazione
delle stesse.
 
       Articolo 6. - Compensi per i servizi di certificazione 
 
  6.1 I compensi per i servizi  di  certificazione  statutaria e  le
attivita' previste  dalla  Convenzione svolti  da  ABS per   conto
dell'Amministrazione,  sono   addebitati    dall'Organismo    stesso
direttamente ai soggetti richiedenti tali servizi. 
  6.2 L'Amministrazione resta estranea ai rapporti economici tra  ABS
e i soggetti richiedenti.
 
              Articolo 7. - Obblighi di Riservatezza 
 
  7.1 Per quanto riguarda le attivita' previste dal presente Accordo,
sia ABS che  l'Amministrazione  sono vincolati  dagli  obblighi di
riservatezza di cui ai seguenti commi. 
  7.2 ABS, il suo personale e chiunque agisca in suo nome e per  suo
conto, si impegnano a mantenere come riservata e  a non  rivelare  a
terzi alcuna informazione derivata dall'Amministrazione in  relazione
ai  servizi  autorizzati, senza  il  consenso  dell'Amministrazione
stessa, salvo per quanto e' ragionevolmente necessario  all'Organismo
per svolgere i compiti di certificazione in base al presente Accordo.
In ogni caso, sono esclusi dalle norme di riservatezza  del  presente
punto gli obblighi derivanti  dal  rapporto dell'Organismo  con  le
Amministrazioni dello Stato di bandiera e con le altre organizzazioni
internazionali, nonche'  gli  obblighi di  legge  o derivanti   da
Convenzioni Internazionali. 
  7.3  Salvo quanto  altrimenti  previsto nel   presente   Accordo,
l'Amministrazione si impegna a  mantenere come  riservata  e  a  non
rivelare a terzi alcuna informazione derivata  da ABS  in  relazione
alle funzioni di controllo esercitate dall'Amministrazione stessa  in
base al presente Accordo o secondo gli obblighi  di legge.  In  ogni
caso sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente  punto  le
relazioni alla Commissione Europea, agli altri Stati membri,  nonche'
gli obblighi di legge o derivanti da Convenzioni Internazionali.
 
                      Articolo 8. - Ispettori 
 
  8.1  Ai fini  dello  svolgimento dei   compiti   previsti  dalla
Convenzione oggetto del presente Accordo, l'ABS si  impegna  a farli
svolgere ad ispettori che prestino la loro attivita'  alle  esclusive
dipendenze dell'ABS stesso  mediante  un rapporto  contrattuale  di
lavoro  che  escluda la  possibilita'  di svolgere  attivita'   che
configurino anche solo potenzialmente un conflitto di interessi. 
  8.2 L'Amministrazione puo' consentire, valutando caso per  caso le
motivazioni, l'utilizzo di ispettori  esclusivi alle  dipendenze  di
altri Organismi Riconosciuti a livello comunitario, con i  quali  ABS
stesso abbia preso accordi. 
  8.3 In ogni caso, le prestazioni  degli  ispettori che  non  siano
dipendenti esclusivi di ABS sono vincolate al sistema di qualita' del
medesimo. 
                    Articolo 9. - Responsabilita' 
 
  9.1 Qualora l'Amministrazione sia stata considerata responsabile di
un incidente da un organo giurisdizionale con sentenza  definitiva  o
attraverso procedure arbitrali di soluzione di una  controversia  con
conseguente obbligo di indennizzare le parti lese, in caso di perdite
o danni materiali, lesioni personali  o morte  di  cui  e'  provato,
dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da  un
atto o da un'omissione volontaria ovvero da una colpa  grave,  ovvero
da un atto o da un'omissione negligente o imprudente dell'  ABS,  dei
suoi servizi, del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca
in  nome  di tale  organismo,  l'Amministrazione  ha diritto  a  un
indennizzo da  parte  dell' ABS  nella  misura in   cui   l'organo
giurisdizionale accerti che le perdite, i danni materiali, le lesioni
personali o la morte siano dovuti all'organismo medesimo. 
  9.2 ABS si impegna a  disporre,  entro 30  (trenta)  giorni dalla
decorrenza del presente  Accordo,  di una  polizza  assicurativa a
garanzia dei rischi derivanti dalla responsabilita' di cui  al punto
9.1 e a mantenerla  in  vigore per  l'intera  durata del  presente
Accordo. 
  9.3  ABS trasmette   all'Amministrazione   copia  della   polizza
assicurativa di cui al precedente comma.
 
       Articolo 10. - Sospensione e revoca dell'autorizzazione 
 
  10.1 Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, quando ritiene che un Organismo  Riconosciuto non  possa  piu'
essere autorizzato a svolgere  per  suo conto  i  compiti ad  esso
delegati dal presente Accordo, sospende, con decreto, di concerto con
il Ministero del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per i
profili  di   competenza,  l'autorizzazione   previa   contestazione
all'Organismo dei relativi motivi e fissando  un termine  di  trenta
giorni  per   ricevere   eventuali  elementi    giustificativi    e
controdeduzioni. 
  10.2 La sospensione puo' essere giustificata anche  da  motivi di
grave rischio per la sicurezza  o  per l'ambiente.  In  tale caso,
l'Amministrazione  adotta   il   provvedimento    di   sospensione,
prescindendo dalla contestazione di cui al comma 1. 
  10.3 Nel caso in cui l'Amministrazione proceda alla sospensione  di
cui al comma 1, perche'  ritiene che  l'Organismo  Riconosciuto non
svolga piu' con efficacia ed in modo soddisfacente i compiti ad  esso
delegati, essa indica nel provvedimento di sospensione  i  modi e  i
termini entro i quali l'Organismo dovra' ottemperare per risolvere le
carenze contestate nel provvedimento stesso. 
  Decorso inutilmente  il  termine stabilito  nel  provvedimento di
sospensione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e  del  Mare, con  decreto  di concerto  con  il Ministero   delle
Infrastrutture e dei Trasporti per i profili  di competenza,  revoca
l'autorizzazione. 
  10.4 Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, con decreto di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti, revoca   l'autorizzazione   in  caso   di   revoca  del
riconoscimento di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 391/2009
e in caso di revoca dell'autorizzazione e dell'affidamento di cui  ai
punti 5 e 6 della Premessa.
 
                       Articolo 11. - Spese 
 
  11.1  I costi  per  le procedure  di   autorizzazione,   per  il
monitoraggio e le verifiche di cui all'art. 5 e per il  rilascio  del
certificato, sono a carico di ABS. 
  11.2 Fino all'entrata in vigore di uno specifico decreto  tariffe,
alla copertura dei costi di cui al comma 11.1 restano a carico di ABS
le spese di missione sostenute per le verifiche di cui all'articolo 5
del presente Accordo. 
  11.3 Il mancato o incompleto pagamento delle tariffe e dei costi di
cui al precedente comma 10.1 e comma 10.2, entro 60 (sessanta) giorni
dalla data del decreto interministeriale  di cui  ai  citati commi,
comporta la revoca dell'autorizzazione.
 
    Articolo 12. - Durata, emendamenti e cessazione dell'Accordo 
 
  12.1 Fatta salva la  facolta'  dell'Amministrazione  di sospendere
l'autorizzazione qualora ritenga che i compiti delegati  non  vengano
svolti da ABS con efficacia ed in  modo soddisfacente,  il  presente
Accordo ha una durata di  cinque anni  a  decorrere dalla  data  di
stipula. Trascorso tale  periodo, l'Amministrazione  si  riserva di
valutare se confermare o meno la delega ad ABS dei  compiti  previsti
all'articolo 2 del presente  Accordo in  base  alle esigenze  della
propria flotta. 
  12.2  Ciascuna delle  parti  puo' recedere  dall'Accordo  dandone
comunicazione scritta all'altra parte, con un preavviso di almeno  12
(dodici) mesi. 
  12.3 Fatto salvo quanto previsto all'articolo 2.6, dalla  data  di
decorrenza dell'Accordo fino alla  scadenza del  quarto  anno  dello
stesso, ciascuna delle parti puo' manifestare la  propria intenzione
di modificare  in  tutto o  in  parte o  integrare   i  contenuti
dell'Accordo, dandone comunicazione per iscritto all'altra parte.  In
tal caso, qualora entro il primo semestre del quinto anno  di durata
dell'Accordo, si pervenga ad accordo scritto tra le  parti circa  le
modifiche da apportare, il  nuovo testo  sostituisce  o integra  il
presente Accordo, a decorrere, nel caso di  rinnovo, dalla  scadenza
naturale del quinquennio in essere. 
  12.4  Il rinnovo  dell'Accordo   avviene  comunque   su   istanza
dell'Organismo, da  presentare  almeno 6  (sei)  mesi prima  della
scadenza dell'Accordo vigente.
 
            Articolo 13. - Interpretazione dell'Accordo 
 
  13.1  Il presente  Accordo  viene interpretato  e   regolato  in
conformita' alla normativa vigente nello Stato italiano.
 
                  Articolo 14. - Foro competente 
 
  14.1 Qualsiasi controversia sorta in relazione all'applicazione del
presente Accordo ove  non  possa essere  risolta  mediante accordo
bonario delle parti sara' decisa dal Foro di Roma. 
  14.2 A tal fine le parti eleggono domicilio come segue: 
     -  per l'Amministrazione   presso   la  sede   del   Ministero
dell'Ambiente e della Tutela  del  Territorio e  del  Mare in  Via
Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma e  presso la  sede  del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti in  Viale dell'Arte  16,  00144
Roma; 
     -  per l'ABS,  presso  la propria  rappresentanza  in  Italia
denominata ABS Italy S.R.L.  e sita  in  Via  al  Porto Antico  23,
Edificio Millo, 16128 Genova. 
 
 
                  Letto, approvato e sottoscritto 
 
  Roma, 
 
  Per il Ministero dell'ambiente e della tutela 
  del territorio e del mare 
  Il Direttore Generale della Direzione Generale 
  per la Protezione della Natura e del Mare 
 
                              Dr.ssa Maria Carmela GIARRATANO 
 
 
  Per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
  Il Direttore Generale della Direzione Generale 
  per la vigilanza sulle autorita' portuali, 
  le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo 
  e per vie d'acqua interne 
 
                              Arch. Mauro COLETTA 
 
 
  Per l'American Bureau of Shipping 
 
                              Ing. Paolo PUCCIO
 
 
                             ALLEGATO 1 
 ALL'ACCORDO PER LA DELEGA DEI COMPITI DI CERTIFICAZIONE STATUTARIA, 
  PER LE NAVI REGISTRATE IN ITALIA, COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE 
 INTERNAZIONALE CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUL CONTROLLO DEI SISTEMI 
                  ANTIVEGETATIVI NOCIVI SULLE NAVI 
 
                                 TRA 
 
IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, 
          IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
                     DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
 
                                  E 
 
       L'ORGANISMO RICONOSCIUTO AMERICAN BUREAU OF SHIPPING. 
 
  1. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE  E  RAPPORTI DELL'AMERICAN  BUREAU  OF
SHIPPING CON L'AMMINISTRAZIONE 
 
  1.1 Gli obblighi di informazione sul  lavoro  svolto dall'American
Bureau of Shipping per conto dell'Amministrazione,  a  seguito della
delega di cui all'articolo 2 dell'Accordo, sono i seguenti: 
    1.1.1 trasmettere all'Amministrazione, con frequenza semestrale,
una copia di ogni certificato rilasciato  e, in  caso  di ispezione
iniziale, copia del rapporto di ispezione; 
    1.1.2 informare semestralmente l'Amministrazione sulle deficienze
o inadeguatezze riscontrate nelle navi certificate; 
    1.1.3 garantire all'Amministrazione, su richiesta,  l'accesso  a
tutti i piani, i documenti e i rapporti di ispezione,  finalizzati  e
propedeutici al rilascio e ed aggiornamento dei certificati; 
    1.1.4 fornire  all'Amministrazione,  entro 90  (novanta)  giorni
dalla stipula del presente Accordo, tutte le norme  e i  regolamenti
applicabili alle  navi  in relazione  alla  Convenzione, ove   gli
strumenti applicabili   ne   prevedano  l'approvazione   da   parte
dell'Amministrazione. Tale  elenco  dovra' essere   tempestivamente
aggiornato in caso di modifiche delle attivita' da svolgere; 
    1.1.5 fornire semestralmente all'Amministrazione l'elenco  degli
ispettori autorizzati  che  svolgono i  servizi  di certificazione
previsti dal presente Accordo e che prestano la loro  attivita'  alle
esclusive dipendenze dell0'American Bureau of Shipping; 
    1.1.6     fornire      eventuali      ulteriori      informazioni
all'Amministrazione, ove in tal senso concordato, anche con  semplice
scambio  di  corrispondenza   con  la   rappresentanza   in  Italia
dell'Organismo; 
    1.1.7 fornire all'Amministrazione  i  modelli e  le  check list
sempre aggiornati relativi ai compiti di certificazione previsti  dal
presente Accordo; 
    1.1.8 mettere a disposizione dell'Amministrazione un collegamento
telematico attivo h 24 con American Bureau of Shipping, per garantire
l'afflusso di tutti i dati relativi all'attivita' svolta ai sensi del
presente Accordo. L'Amministrazione deve essere messa  in condizione
di poter effettuare ricerche  e  statistiche in  base  a parametri
qualitativi e strutturali delle navi e per periodo di tempo; 
  1.2  L'American Bureau  of   Shipping  adempie,   nei   confronti
dell'Amministrazione, agli obblighi previsti al precedente punto 1.1,
secondo  la  specifica procedura  predisposta   dall'organismo,   da
approvarsi da parte dall'Amministrazione stessa. 
  1.3 L'American Bureau of Shipping informa l'Amministrazione quando
una nave e' risultata operare con deficienze  ed irregolarita'  tali
che la condizione della nave o delle sue dotazioni non  corrispondono
sostanzialmente ai  dettagli  dei suoi  certificati,  ai requisiti
applicabili della  Convenzione  e/o alle  prescrizioni   nazionali.
Analogamente, qualora non  venga  adottata un'azione  correttiva  a
soddisfazione dell'Organismo, quest'ultimo consultera' immediatamente
l'Amministrazione e, ottenuto  il  consenso, ritirera'  i  relativi
certificati dandone informazione all'Autorita' dello Stato del  porto
di approdo. 
  1.4 Nel caso in cui una nave registrata in Italia subisca un danno
o manifesti una deficienza che riguardi la certificazione statutaria,
American Bureau of Shipping ne informa l'Amministrazione  descrivendo
il danno/la deficienza e la riparazione effettuata.  Se  la nave  e'
all'estero l'ispettore dell'Organismo stesso  si accertera'  che  il
Comandante della nave  o  l'armatore abbiano  inviato  un rapporto
sull'accaduto allo Stato del Porto di approdo. Di  tale accertamento
si fara' menzione nel rapporto di visita. 
 

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