I criteri ambientali minimi per l’illuminazione pubblica

Le linee guida sono state pubblicate in allegato al decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 marzo 2018 . Commenti a breve

Definiti i criteri ambientali minimi (cam) per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica, come parte attuativa del piano d'azione nazionale sul green public procurement (PAN GPP), ovvero la fornitura di beni e servizi "verdi" alle pubbliche amministrazioni.

Le linee guida sono state pubblicate in allegato al decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 marzo 2018 (in Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2018, n. 98), il cui commento sarà pubblicato a breve su Ambiente&Sicurezza e, in anteprima, sulla banca dati degli articoli on-line di A&S.

Di seguito il testo integrale del D.M. 28 marzo 2018, disponibile anche in versione pdf alla fine della pagina.

 

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 marzo 2018 


Criteri  ambientali  minimi  per  l'affidamento   del   servizio   di illuminazione pubblica. (18A02943)


                 in Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2018, n. 98




                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

                             E DEL MARE




  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i., recante «Istituzione

del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante «Delega al Governo  per

il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,

per  la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la

semplificazione amministrativa» e, in particolare, l'art.  11,  comma

1,  lettera  a),  che  delega  il  Governo   alla   razionalizzazione

dell'ordinamento dei Ministeri;

  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante

«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della

legge 15 marzo 1997,  n.  59»,  ed  in  particolare  l'art.  35,  che

individua  le  funzioni  e  i   compiti   attribuiti   al   Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio;

  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante

«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle

regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15

marzo 1997, n. 59»;

  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge

finanziaria 2007)», e in particolare l'art. 1, commi 1126 e 1127  che

disciplinano, con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela

del territorio e del mare, di concerto con il Ministro  dell'economia

e  delle  finanze  e  il  Ministro  dello  sviluppo   economico,   la

predisposizione  di  un  «Piano  d'azione   per   la   sostenibilita'

ambientale dei consumi nel settore  della  pubblica  amministrazione»

(PAN GPP),  al  fine  di  integrare  le  esigenze  di  sostenibilita'

ambientale  nelle  procedure  d'acquisto  di  beni  e  servizi  delle

amministrazioni  competenti  sulla  base  di  specifici   criteri   e

categorie merceologiche;

  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare del 18 ottobre 2007 - GAB/DEC/185/2007, che  ha

istituito  il  «Comitato  di  Gestione  per  l'attuazione  del  Piano

d'azione nazionale sul  GPP  (Green  Public  Procurement)  e  per  lo

sviluppo  della  strategia  nazionale  di  Politica   Integrata   dei

Prodotti», al fine di predisporre e dare  attuazione  al  citato  PAN

GGP;

  Visto il decreto interministeriale 11 aprile  2008,  che  ai  sensi

dell'art. 1, commi 1126 e 1127, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

ha approvato il «Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale  dei

consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP)»  e  in  particolare

l'art. 2, recante la disciplina dei «Criteri ambientali minimi»,  che

prevede l'adozione con successivi decreti del Ministero dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare,  sentiti  i  Ministeri  che

devono dare il concerto, dei citati Criteri ambientali minimi per  le

diverse categorie di prodotti e servizi;

  Visto il decreto 10 aprile 2013 del Ministro dell'ambiente e  della

tutela del territorio e del mare, con il quale,  sentiti  i  Ministri

dello sviluppo economico e dell'economia e delle  finanze,  ai  sensi

dell'art. 4 del decreto interministeriale 11 aprile  2008,  e'  stata

approvata la Revisione 2013 del «Piano d'azione per la sostenibilita'

ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione»;

  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50  quale  «Codice

dei  contratti  pubblici»,  recante   «Attuazione   delle   direttive

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti

di concessione, sugli appalti pubblici e  sulle  procedure  d'appalto

degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei

trasporti e dei  servizi  postali,  nonche'  per  il  riordino  della

disciplina vigente  in  materia  di  contratti  pubblici  relativi  a

lavori, servizi e forniture», e ss.mm. e ii., in  particolare  l'art.

34  per  il  quale   le   stazioni   appaltanti   contribuiscono   al

conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano di azione

per la  sostenibilita'  ambientale  dei  consumi  nel  settore  della

pubblica    amministrazione    attraverso     l'inserimento     nella

documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche

e  delle  clausole  contrattuali  contenute  nei  Criteri  ambientali

minimi, adottati con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare;

  Viste le note del 9 febbraio 2018 n. 2081/CLE e n. 2082/CLE con  le

quali quest'Amministrazione ha richiesto rispettivamente al Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  ed  al  Ministero  dello   sviluppo

economico di fornire il proprio orientamento  sul  documento  tecnico

Criteri  ambientali  minimi  per  «l'affidamento  del   servizio   di

illuminazione pubblica»;

  Considerato che  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  non  ha

formulato osservazioni;

  Vista la nota del 19 febbraio 2018,  prot.  n.  21127/2018  con  la

quale il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ha  fornito  le

proprie considerazioni e  proposte,  richiamando  l'esigenza  di  una

verifica di coerenza con la disciplina vigente in materia;

  Considerato  che  l'Ufficio  legislativo  di  questo  Ministero  ha

revisionato  il  documento  tecnico  Criteri  ambientali  minimi  per

«l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica»,  anche  sulla

base delle proposte pervenute, provvedendo altresi' alla verifica  di

coerenza richiesta;

  Visto  il  documento  tecnico   allegato   al   presente   decreto,

concernente  i  Criteri  ambientali  minimi  per  «l'affidamento  del

servizio di illuminazione pubblica»;

  Ritenuto necessario procedere all'adozione dei  Criteri  ambientali

minimi in questione;

  Considerata la necessita' di consentire alle stazioni appaltanti di

adeguarsi con i tempi necessari a fornire effettivita'  ai  contenuti

dei Criteri ambientali minimi  per  «l'affidamento  del  servizio  di

illuminazione pubblica»;




                              Decreta:




                               Art. 1

                Adozione dei Criteri ambientali minimi




  1. Sono adottati i Criteri ambientali minimi, di  cui  all'allegato

tecnico  che  e'  parte  integrante   del   presente   decreto,   per

«l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica».

  2. Il presente decreto entra in vigore centoventi  giorni  dopo  la

data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.







                                                             Allegato

  Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

                   - Direzione Clima ed Energia -




                           Piano d'azione

            per la sostenibilita' ambientale dei consumi

             nel settore della Pubblica Amministrazione

                               ovvero

                      Piano d'Azione Nazionale

               sul Green Public Procurement (PAN GPP)




                    CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER

                       SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE

                              PUBBLICA


  Sommario




  1. PREMESSA

  OGGETTO E STRUTTURA DEL DOCUMENTO

    2.1 TERMINI E DEFINIZIONI

  2. INDICAZIONI RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO

    3.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

    3.2 CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

    3.3 LINEE GUIDA PER L'AFFIDAMENTO 15

    3.3.1 Consistenza delle  attivita'  e  loro  scansione  logica  e

temporale

    3.3.2 Indici prestazionali

    3.3.3 Analisi energetica

    3.3.4 Valutazione dei fabbisogni

    3.3.5 Gestione dell'impianto

    3.3.5.1 Conduzione dell'impianto

    3.3.5.2 Manutenzione

    3.3.5.3 Verifica periodica degli impianti

    3.3.6 Aspetti organizzativi

    3.3.7 Documentazione che l'Amministrazione deve fornire

    3.3.8 Ripartizione dei risparmi energetici conseguiti

    3.3.9  Titoli  di  efficienza  energetica  ed   altri   incentivi

economici

  3. CRITERI AMBIENTALI MINIMI - SERVIZIO IP

    4.1 OGGETTO E DURATA DELL'AFFIDAMENTO

    4.2 REQUISITI DEI CANDIDATI

    4.2.1 Diritti umani e condizioni di lavoro

    4.3 SPECIFICHE TECNICHE

    4.3.1 Censimento

    4.3.2 Analisi energetica

    4.3.3 Valutazione degli indici prestazionali

    4.3.4 Progetto definitivo

    4.3.5 Progetto esecutivo

    4.4 CRITERI PREMIANTI (criteri di aggiudicazione)

    4.4.1 Requisiti dei candidati

    4.4.2 Progetto definitivo

    4.4.3 Progetto esecutivo

    4.4.4 Gestione

    4.4.5 Fornitura di energia elettrica

    4.5 CLAUSOLE CONTRATTUALI (criteri di base)

    4.5.1 Gestione

    4.5.2 Sorgenti luminose e apparecchi di illuminazione

    4.5.3 Fornitura di energia elettrica

    4.5.4 Bilancio materico

    4.5.5 Rapporti periodici sul servizio

    4.5.6 Sensibilizzazione degli utenti

    4.6 Clausole contrattuali (criteri premianti)

    4.6.1 Bilancio materico

    SCHEDA 1 - CENSIMENTO DI LIVELLO 1

    SCHEDA 2 - CENSIMENTO DI LIVELLO 2

    SCHEDA 3 - INDICI PRESTAZIONALI IMPIANTO

    SCHEDA 4 - CONFORMITA' NORMATIVA

    SCHEDA 5 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

    SCHEDA 6 - RIQUALIFICAZIONE URBANA

    SCHEDA 7 - SERVIZI INTELLIGENTI

    SCHEDA 8 - LIVELLO GESTIONALE

    SCHEDA 9 - PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

    SCHEDA 10 - PROGETTO DEFINITIVO

    SCHEDA 11 - PROGETTO ESECUTIVO







  1. PREMESSA




  Questo documento e' parte integrante  del  Piano  d'azione  per  la

sostenibilita' ambientale dei consumi della pubblica amministrazione,

di seguito PAN GPP (1) , e  tiene  conto  di  quanto  proposto  nelle

Comunicazioni della Commissione Europea COM(2008)397 "Piano  d'azione

su  produzione  e  consumo   sostenibili   e   politica   industriale

sostenibile",  COM(2008)400  "Appalti  pubblici   per   un   ambiente

migliore" e COM(2011)571 "Tabella di marcia verso l'Europa efficiente

nell'impiego delle risorse".

  Esso definisce i criteri ambientali minimi - CAM -  che,  ai  sensi

del  D.Lgs.  50/2016  (2)  ,  le  Amministrazioni  pubbliche  debbono

utilizzare nell'ambito delle procedure per l'affidamento del servizio

di illuminazione pubblica (nel seguito "Servizio IP").

  Infatti ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 le Amministrazioni

che  intendono  procedere  all'affidamento  del  Servizio  IP  devono

inserire nei documenti della procedura di affidamento, per  qualunque

importo e per  l'intero  valore  delle  gare,  almeno  le  specifiche

tecniche e le clausole contrattuali (criteri di  base)  definite  nel

presente documento e, nello stabilire  i  criteri  di  aggiudicazione

(art. 95), devono altresi' tener  conto  dei  criteri  premianti  ivi

definiti.

  I criteri definiti nel presente documento si applicano  anche  alle

Amministrazioni che svolgano in proprio, in  tutto  o  in  parte,  le

attivita' che costituiscono il servizio IP, non affidandole quindi  a

terzi.

  I CAM "Servizio IP" sono stati definiti tenendo conto del fatto che

le  Amministrazioni  pubbliche  operano  in  contesti  e   condizioni

operative  molto  diversi,  a   partire   dalla   disponibilita'   di

informazioni sullo stato degli impianti e  delle  risorse  economiche

per eventuali  interventi  di  riqualificazione,  e  che  gli  stessi

impianti possono trovarsi in situazioni molto diverse in relazione al

rispetto della normativa, all'aggiornamento tecnologico ed al livello

di efficienza energetica.

  Cosi'  come  previsto  dal  PAN  GPP,  l'applicazione  dei  Criteri

Ambientali Minimi nelle gare d'appalto sara' monitorata  al  fine  di

valutare l'attuazione pratica delle politiche nazionali in materia di

appalti pubblici ed al fine di stimarne, ove possibile,  gli  effetti

in termini di riduzione degli impatti ambientali.

  I CAM definiti in questo documento saranno oggetto di aggiornamento

periodico per tener  conto  dell'evoluzione  della  normativa,  della

tecnologia e dell'esperienza.

  I CAM definiti nel  presente  documento  si  applicano  ai  servizi

relativi all'illuminazione pubblica cosi' come definiti al  paragrafo

2. Non si applicano ai servizi diversi da quelli definiti al predetto

paragrafo 2. Questi  ultimi  servizi  dovranno  pertanto  recare  una

dicitura diversa ed essere distinti all'interno della  documentazione

di gara dai  "Servizi  IP".  Ai  fini  della  corretta  gestione  del

servizio e  della  migliore  tracciabilita'  dei  flussi  finanziari,

l'Amministrazione inserisce nel contratto  i  soli  servizi  relativi

all'illuminazione pubblica come definiti nel paragrafo 2, evitando di

includere anche servizi  diversi  da  questi  o,  comunque,  ad  essi

connessi.







  OGGETTO E STRUTTURA DEL DOCUMENTO

  Ai  fini  del  presente  documento  il  Servizio  di  Illuminazione

Pubblica comprende:

    • la gestione degli impianti di illuminazione pubblica che, a sua

volta, e' costituita da:

      ○ la conduzione (come definita al cap. 3.3.5.1) degli  impianti

di illuminazione;

      ○ la manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa  (come

definite al cap. 3.3.5.2) degli impianti di illuminazione;

      ○ la verifica periodica, con cadenza prestabilita a seconda del

livello  prescelto  (cosi'  come  definito  al  cap.  3.3.5.3)  degli

impianti di illuminazione;

    • ed inoltre puo' comprendere:

      a) la fornitura di energia elettrica per l'alimentazione  degli

impianti   di   illuminazione   pubblica   ed    eventualmente    per

l'alimentazione degli impianti di segnaletica luminosa;

      b) un censimento, se non esistente, almeno di livello  2  (vedi

SCHEDA 2)  degli  impianti  di  illuminazione  pubblica  a  cura  del

fornitore;

      c)  la  definizione  di  un  progetto  definitivo  (cosi'  come

specificato nella SCHEDA 10) ovvero esecutivo (cosi' come specificato

nella SCHEDA 11) degli interventi di  riqualificazione  dell'impianto

di illuminazione pubblica e la  eventuale  realizzazione  dei  lavori

previsti da un  progetto  esecutivo  (cosi'  come  specificato  nella

SCHEDA 11) degli  interventi  di  riqualificazione  dell'impianto  di

illuminazione pubblica, laddove ricorrano i casi  previsti  dall'art.

59, comma 1 e 1 bis del codice dei contratti pubblici;

      d) altre attivita' inerenti la  conduzione  o  la  manutenzione

degli impianti di illuminazione pubblica aggiuntive rispetto a quanto

gia' indicato;

      e) la gestione degli impianti di segnaletica luminosa.

  Accordi  quadro,  Convenzioni  ed  altri  contratti  stipulati   da

centrali di committenza o  altri  soggetti  al  fine  di  selezionare

fornitori o definire condizioni quadro propedeutiche  all'attivazione

di specifici contratti da parte di singole Amministrazioni  pubbliche

devono prevedere, ai sensi dell'art.  34  del  D.lgs.  n.50/2016,  il

rispetto almeno dei criteri di base (specifiche tecniche  e  clausole

contrattuali) definiti nel presente documento.

  Nel capitolo 3 e' richiamata la principale normativa  pertinente  e

sono fornite indicazioni per la preparazione e  l'espletamento  delle

procedure d'acquisto e per l'esecuzione del contratto.

  Nel capitolo 4 sono definiti i CAM. Essi si dividono in:

    • requisiti dei candidati (criteri di base): atti  a  provare  la

capacita' tecnica del candidato ad eseguire il contratto di  servizio

in modo da ridurne gli impatti ambientali;

    • specifiche tecniche  (criteri  di  base):  che  definiscono  il

livello minimo da raggiungere  in  relazione  ai  piu'  significativi

impatti  ambientali  del  servizio.  Questo  non   esclude   che   le

Amministrazioni pubbliche possano porsi obiettivi piu' ambiziosi e  a

questo scopo, ad esempio,  utilizzare  i  criteri  di  aggiudicazione

definiti in questo documento come specifiche tecniche;

    •  clausole  contrattuali   (criteri   di   base):   criteri   di

sostenibilita' che l'Offerente si impegna  a  rispettare  durante  lo

svolgimento del contratto;

    • criteri  premianti  (criteri  di  aggiudicazione):  criteri  di

valutazione dell'offerta cui debbono essere attribuiti, nei documenti

della procedura d'acquisto, specifici punteggi. I  criteri  premianti

definiti in questo documento sono atti  a  selezionare  servizi  piu'

sostenibili di quelli che si possono ottenere  con  il  rispetto  dei

soli criteri di base di cui sopra.

  Allo scopo di fornire supporto alle Amministrazioni per la verifica

del rispetto dei singoli  criteri,  la  definizione  di  ciascuno  e'

completata da una parte denominata "verifica" in  cui  sono  indicati

mezzi e modalita' di prova del rispetto del criterio.




  2.1 TERMINI E DEFINIZIONI




  Di seguito vengono  riportati  termini  e  definizioni  utili  alla

migliore comprensione del documento:

  Altri servizi: servizi diversi da quello di illuminazione  pubblica

cosi' come definito nel presente  documento.  Sono  tali,  dunque,  i

servizi o apparati non direttamente correlati alle finalita'  proprie

di un impianto di illuminazione pubblica ovvero che non ne potenziano

le funzionalita' (3) .

  Apparecchio di  illuminazione:  un  apparecchio  che  distribuisce,

filtra o trasforma la luce trasmessa da una o piu' sorgenti  luminose

e che include tutte le parti  necessarie  per  sostenere,  fissare  e

proteggere  le  sorgenti  luminose  e,  ove  necessario,  i  circuiti

ausiliari e gli strumenti per collegarle all'alimentazione, ma non le

sorgenti luminose stesse.

  Cavidotto per linee di alimentazione: le  condutture,  generalmente

interrate, adibite al passaggio di cavi elettrici per l'alimentazione

degli impianti di illuminazione. Tali cavidotti, nei limiti  e  nelle

possibilita' offerte dalla loro dimensione,  possono  ospitare  anche

cavi ottici dedicati al trasporto dati.

  Carico  esogeno:  carico  di  tipo  elettrico  o  statico  gravante

sull'impianto di illuminazione pubblica ma che non  e'  riconducibile

al servizio di illuminazione  pubblica.  I  carichi  esogeni  possono

essere di due tipi:

    -  carichi  esogeni  di   tipo   elettrico:   sono   impianti   o

apparecchiature  non  riconducibili  al  servizio  di   illuminazione

pubblica che vengono alimentati dalla rete di alimentazione  dedicata

alla sola  illuminazione  pubblica  (ad  esempio:  carichi  elettrici

temporanei per l'alimentazione di fiere e mercati; carichi  elettrici

continui per l'alimentazione di pompe idrauliche, telecamere, schermi

e   monitor,   luminarie   natalizie,   ecc.).   In   questi    casi,

l'Amministrazione  (ovvero  l'Offerente)  procede  ad  avviare,   nel

rispetto delle norme  vigenti  in  materia  di  sicurezza,  tutte  le

operazioni atte alla messa in sicurezza o all'eventuale rimozione dei

carichi esogeni elettrici. Nel caso in cui l'Amministrazione  (ovvero

l'Offerente)  abbia  sottoscritto  contratti  per   utenze   ad   uso

illuminazione pubblica, tutti i carichi esogeni elettrici collegati a

tali utenze dovranno essere distaccati e ricondotti ad utenze  (nuove

od esistenti) coerenti al servizio fornito (che non potranno  appunto

essere ad uso illuminazione pubblica e che avranno  tariffe  diverse)

(4) ;

    - carichi esogeni di tipo statico: sono oggetti o apparecchiature

non riconducibili al servizio di illuminazione pubblica  che  vengono

sorretti da impianti di illuminazione pubblica o trovano alloggio  su

impianti  di   alimentazione   pubblica   (ad   esempio:   cartelloni

pubblicitari, targhe, insegne, bandiere, installati su sostegni della

pubblica illuminazione; tiranti  dell'illuminazione  utilizzati  come

supporto da operatori di telefonia). In questi casi l'Amministrazione

(ovvero l'Aggiudicatario) procede  ad  avviare,  nel  rispetto  delle

norme vigenti in materia di sicurezza, tutte le operazioni atte  alla

messa in sicurezza e  all'eventuale  rimozione  dei  carichi  esogeni

statici. Nei casi in  cui  la  parte  di  impianto  di  illuminazione

pubblica  oggetto  del  carico   assuma   la   funzione   di   spazio

pubblicitario, tale spazio va regolato secondo le norme di affissione

in vigore all'atto della pubblicazione del bando.




  Censimento  dell'impianto:  operazione  di  rilevazione  intesa  ad

accertare lo stato e la consistenza di un impianto in un  determinato

momento. Il censimento  deve  essere  aggiornato  periodicamente  dal

Fornitore qualora effettui interventi sugli impianti che  necessitino

di aggiornamento dei dati censiti.

  Per tener conto dei diversi gradi di conoscenza degli  impianti  da

parte delle Amministrazioni pubbliche, sono definiti due  livelli  di

censimento:

    •  censimento  di  livello  1  (vedi  SCHEDA  1)  -  prevede   la

rilevazione, da parte dell'Amministrazione,  di  informazioni  minime

sull'impianto di illuminazione, sufficienti ad una prima  valutazione

dello stato di  fatto  e  delle  risorse  necessarie  per  effettuare

eventuali   interventi   di   riqualificazione    dell'impianto    di

illuminazione pubblica. Sulla base di tali dati potra' essere redatto

un progetto di fattibilita' tecnico-economica, cosi' come specificato

nella SCHEDA 9 e potra' essere predisposto  un  piu'  approfondito  e

mirato audit dell'impianto stesso;

    •  censimento  di  livello  2  (vedi  SCHEDA  2)  -  prevede   la

rilevazione di informazioni necessarie a conoscere in  modo  puntuale

ed  esaustivo  lo  stato  dell'impianto  in  rapporto  a  quadri   di

alimentazione,  punti  luce,  linee   di   alimentazione   e   ambiti

illuminati, a consentire la valutazione esaustiva del rispetto  delle

leggi  e  delle  norme  tecniche  applicabili.  Sulla  base  di  tali

informazioni  possono  essere  redatti,  se   necessario,   eventuali

progetti definitivi o esecutivi.

  La SCHEDA 3  fornisce  le  modalita'  per  il  calcolo  dell'indice

prestazionale in grado di fornire  una  valutazione  di  massima  sul

censimento dell'impianto (il punteggio e' su base 5  e  considera  un

livello sufficiente pari a 3), che corrisponde alla lettera "A".

  Conformita' illuminotecnica: si intende l'attivita'  (sia  essa  di

sola analisi oppure di progettazione  e  di  lavori)  in  conseguenza

della quale l'impianto di illuminazione pubblica verifica la completa

rispondenza alle normative e  alle  leggi  del  settore  inerenti  la

progettazione  illuminotecnica  e  la  mitigazione  dell'inquinamento

luminoso.

  Esempi di interventi finalizzati alla  Conformita'  illuminotecnica

sono:

    - sostituzione di  apparecchi  illuminanti  esistenti  con  nuovi

apparecchi illuminanti;

    -  modifica  della  parte  ottica   di   apparecchi   illuminanti

esistenti;

    - ri-orientamento ovvero schermatura  di  apparecchi  illuminanti

esistenti.

  Conformita'  normativa:  si  intende  la  verifica  della  completa

rispondenza alle normative e  alle  leggi  del  settore  inerenti  la

sicurezza elettrica e statica dell'impianto e  delle  sue  parti.  La

SCHEDA  4   fornisce   indicazioni   per   il   calcolo   dell'indice

prestazionale in grado di fornire una valutazione  di  massima  sulla

Conformita' normativa (il punteggio e'  su  base  5  e  considera  un

livello sufficiente pari a 3), che corrisponde alla lettera "B".

  Esempi di interventi finalizzati alla Conformita' normativa sono:

    - interventi di messa a norma sulla parte  elettrica  in  maniera

tale che l'impianto risulti rispondente alle leggi e  norme  inerenti

la sicurezza elettrica;

    -  interventi  di  messa  a   norma   sulla   parte   strutturale

dell'impianto (in particolar modo  sostegni),  in  maniera  tale  che

l'impianto  risulti  rispondente  alle  leggi  e  norme  inerenti  la

sicurezza statica;

    - interventi di risoluzione delle problematiche legate a  carichi

esogeni elettrici e statici.

  Costo medio ponderato del capitale (WACC): il costo medio ponderato

del capitale di un'impresa (in inglese "WACC - Weighted Average  Cost

of Capital") e' il tasso di rendimento minimo  che  un  fornitore  di

risorse richiede come compensazione  per  il  proprio  contributo  di

capitale (5) .

  Frazionamento  orizzontale   degli   impianti   di   illuminazione:

frazionamento fisico o fittizio di diversi impianti di  illuminazione

eseguito in maniera tale che il  singolo  impianto  di  illuminazione

facente parte di tale frazionamento risulti a se' stante (ovvero  che

mantenga  intatti  l'origine  nel  punto  di  prelievo   dell'energia

elettrica e il termine con i punti luce afferenti  a  tale  punto  di

prelievo) e come tale risulti gestibile indipendentemente (6) .  Tale

frazionamento garantisce una progettazione e gestione degli  impianti

funzionale, fruibile e fattibile e va  pertanto  preferito  a  quello

verticale.

  Frazionamento   verticale   degli   impianti   di    illuminazione:

frazionamento fisico o fittizio di diversi impianti di  illuminazione

eseguito in maniera tale che gli impianti  di  illuminazione  facenti

parte di tale frazionamento risultino non piu' a se' stanti, ovvero i

cui elementi costituitivi risultino compresi in parti diverse di tale

frazionamento (7) . Ogniqualvolta risulti possibile, si consiglia  di

passare da un eventuale frazionamento  verticale  degli  impianti  di

illuminazione ad un frazionamento orizzontale.

  Gestione dell'impianto  di  illuminazione:  ai  fini  del  presente

documento, la gestione  di  un  impianto  di  illuminazione  pubblica

comprende almeno:

    • la conduzione (come definita al cap. 3.3.5.1) degli impianti di

illuminazione pubblica;

    • la manutenzione ordinaria e  straordinaria  (come  definite  al

cap. 3.3.5.2) degli impianti di illuminazione pubblica;

    • la verifica periodica, con cadenza prestabilita a  seconda  del

livello  prescelto  (cosi'  come  definito  al  cap.  3.3.5.3)  degli

impianti di illuminazione pubblica.

  La SCHEDA 3  fornisce  le  modalita'  per  il  calcolo  dell'indice

prestazionale in grado di fornire una valutazione  di  massima  sulla

Gestione dell'impianto di illuminazione (il punteggio e' su base 5  e

considera un livello sufficiente pari a 3).

  Il livello gestionale  va  individuato  secondo  le  tre  modalita'

proposte dalla SCHEDA 8.

  Gestione  dell'impianto  di  segnaletica  luminosa:  ai  fini   del

presente documento, la  gestione  di  un  impianto  di  illuminazione

pubblica comprende almeno:

    - la conduzione degli impianti di segnaletica luminosa;

    - la manutenzione ordinaria e  straordinaria  conservativa  (come

definite al cap. .) degli impianti di segnaletica luminosa;

    - la verifica periodica, con cadenza prestabilita a  seconda  del

livello di gestione prescelto degli impianti di segnaletica luminosa.

  Impianto di illuminazione pubblica:  installazioni  luminose  fisse

che hanno lo scopo primario di fornire buona visibilita' agli  utenti

delle aree pubbliche esterne durante le ore di buio  per  contribuire

alla  sicurezza  pubblica  e  al  comfort  visivo  ed   inoltre   per

contribuire allo scorrimento ed alla  sicurezza  del  traffico  negli

ambiti stradali. A tale  scopo  primario  possono  affiancarsi  scopi

secondari di diverso tipo, caratterizzati da finalita' funzionali  ed

estetiche differenti a seconda degli ambiti applicativi  considerati.

L'impianto ha origine nei punti di consegna  dell'energia  elettrica,

pur non comprendendoli, e termina con  i  Punti  Luce.  Ai  fini  del

presente documento, l'impianto di illuminazione viene  suddiviso  nei

seguenti oggetti:

    - Quadri di alimentazione

    - Cavidotti e linee di alimentazione

    - Sostegni

    - Apparecchi di illuminazione

  Impianto di segnaletica luminosa: installazioni luminose fisse  che

hanno una funzione primaria di informazione nei riguardi degli utenti

della strada.

  L'impianto ha origine nei punti di consegna dell'energia elettrica,

pur non comprendendoli, e termina con i Segnali Luminosi.

  Indice   Parametrizzato   di   Efficienza   degli   Apparecchi   di

illuminazione (IPEA*): questo indice, cosi' come  definito  nel  cap.

4.2.3.8 del D.M. 27/09/17, indica  la  prestazione  energetica  degli

apparecchi di illuminazione e consente di valutare la qualita'  delle

componenti dell'apparecchio e quindi di  confrontare  le  prestazioni

assolute degli stessi. Puo' essere utilizzato per fornire  una  prima

valutazione sulle performance degli apparecchi e, nella progettazione

di ambiti illuminati, va sempre accompagnato dall'indice IPEI*  (solo

qualora sia possibile calcolarlo).

  Indice Parametrizzato di Efficienza degli Impianti di illuminazione

(IPEI*): questo indice, cosi' come definito nel cap. 4.3.3.3 del D.M.

27/09/17,  indica  la  prestazione  energetica  degli   impianti   di

illuminazione e permette di confrontare diversi impianti a parita' di

condizioni al contorno. Nella progettazione di ambiti  illuminati  va

sempre accompagnato dall'indice IPEA*.

  Le classi minime indicate nel cap. 4.3.3.3 del D.M. 27/09/17  vanno

utilizzate nella definizione di benchmark di  mercato  per  stabilire

eventuali  extra-performance  dell'impianto  analizzato   adatte   al

conseguimento di  punteggi  premianti  ovvero  Titoli  di  Efficienza

Energetica o similari, attraverso un confronto fra  la  classe  IPEI*

minima richiesta dai CAM e la classe  IPEI*  raggiunta  dall'impianto

(8) .

  Intervento  di  riqualificazione  dell'impianto  di   illuminazione

pubblica: tutti gli interventi di modifica ovvero sostituzione ovvero

ampliamento ovvero rimozione ovvero  manutenzione  straordinaria  non

conservativa  ovvero   nuova   costruzione,   di   un   impianto   di

illuminazione  o  di  una  parte  di  esso,  realizzati  seguendo  le

normative e le leggi in vigore all'atto della  redazione  del  bando.

Non vengono considerati interventi di riqualificazione  dell'impianto

di illuminazione pubblica gli interventi di manutenzione ordinaria  e

di  manutenzione  straordinaria  conservativa.  Gli   interventi   di

riqualificazione  dell'impianto  di  illuminazione  pubblica   devono

essere guidati da scelte non solo di carattere  tecnico/economico  ma

anche  da  valutazioni  sulla  qualita'  dell'illuminazione  e  della

gestione dell'impianto di illuminazione fornita e  sulla  mitigazione

degli  impatti  ambientali.  Il  presente  documento   suddivide   le

categorie di intervento possibili in 5 aree:

   

        +--------------------------------------------------+

        | E. Sistemi intelligenti                          |

        |   +---------------------------------------------+|

        |   | D. Riqualificazione urbana                  ||

        |   |   +----------------------------------------+||

        |   |   | C. Riqualificazione energetica         |||

        |   |   |   +-----------------------------------+|||

        |   |   |   | B. Conformita' normativa          ||||

        |   |   |   |   +------------------------------+||||

        |   |   |   |   | A. Censimento dell'impianto  |||||

        |   |   |   |   |                              |||||

        |   |   |   |   +------------------------------+||||

        |   |   |   +-----------------------------------+|||

        |   |   +----------------------------------------+||

        |   +---------------------------------------------+|

        +--------------------------------------------------+

   

  Tali interventi dovrebbero seguire una sequenza logica ed annidata,

in maniera tale che  gli  aspetti  di  base  sorreggano  quelli  piu'

avanzati, secondo principi di economicita',  trasparenza,  efficacia,

tutela dell'ambiente ed efficienza energetica (vedi successivo  punto

3.3.1).

  Interoperabilita': la capacita' di un servizio di  cooperare  e  di

scambiare informazioni con altri servizi in maniera completa e  priva

di errori, con affidabilita' e con ottimizzazione delle risorse.

  L'interoperabilita' prevede l'utilizzo  di  altri  servizi  (ovvero

servizi terzi rispetto all'illuminazione) per potenziare il  servizio

di illuminazione pubblica o, viceversa, di comunicare i dati relativi

al servizio di illuminazione ad altri servizi.

  Linea di alimentazione:  insieme  dei  cavi  elettrici  finalizzati

all'alimentazione degli impianti di illuminazione.

  Luce molesta: la parte della luce proveniente  da  un  impianto  di

illuminazione che non serve alle  finalita'  per  cui  l'impianto  e'

stato progettato e che, pur senza impedire o danneggiare  un  compito

visivo, puo'  arrecare  fastidio  a  chi  lo  svolge.  Cio'  vale  in

particolare per la luce emessa da impianti di illuminazione  pubblica

che entra nei locali destinati ad abitazione generando una sensazione

fastidiosa, soprattutto nelle  ore  in  cui  chi  vi  abita  vorrebbe

riposare, a causa della luce incidente sulle superfici vetrate  delle

abitazioni (in tale caso viene anche definita come "luce intrusiva").

  Manutenzione  ordinaria:  e'  un  intervento   atto   a   mantenere

l'integrita' originaria del bene, far fronte a guasti e contenere  il

normale degrado d'uso per garantire la vita utile  del  bene:  questi

interventi non modificano le  caratteristiche  originarie  e  non  ne

modificano la struttura essenziale  e  la  destinazione  d'uso.  Tali

interventi si configurano come interventi ricorrenti e di  costo  non

elevato (in confronto al valore di rimpiazzo del bene)  e  in  genere

vengono eseguiti con  periodicita'  costante,  secondo  il  piano  di

manutenzione   a   corredo   del   progetto   degli   interventi   di

riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica.

  Manutenzione straordinaria:  e'  un  intervento  non  ricorrente  e

d'elevato costo, in confronto al valore di rimpiazzo del  bene  e  ai

costi annuali di manutenzione ordinaria dello stesso. La manutenzione

straordinaria non comprende interventi che  si  rendono  necessari  a

seguito  di  calamita'  naturali   ed   eventi   socio-politici.   La

manutenzione straordinaria e' data  dalla  somma  della  manutenzione

straordinaria conservativa e  della  manutenzione  straordinaria  non

conservativa.

  Manutenzione  straordinaria  conservativa:  e'   una   manutenzione

straordinaria che, pur essendo non ricorrente, risulta in larga parte

preventivabile e  si  occupa  di  mantenere  la  funzionalita'  degli

oggetti  che  compongono  un  impianto  di   illuminazione   pubblica

attraverso la sostituzione di alcune loro parti,  fintanto  che  tali

parti risultano disponibili sul mercato, ma non dell'oggetto  stesso.

Per gli oggetti non coperti da  garanzia  o  le  parti  di  essi  non

coperte da garanzia, la manutenzione  straordinaria  conservativa  e'

limitata ad un massimo di 3 punti luce compresi nel medesimo impianto

e su cui viene rilevata la necessita' di intervenire  attraverso  una

manutenzione  straordinaria  conservativa  nella  medesima   giornata

lavorativa; in caso contrario tali  interventi  verranno  considerati

come manutenzione straordinaria non conservativa.

  Manutenzione straordinaria non conservativa:  e'  una  manutenzione

straordinaria che si occupa di attivita'  non  ricorrenti,  d'elevato

costo e non preventivabili. Tali attivita' possono comprendere  anche

la sostituzione dell'intero oggetto facente  parte  dell'impianto  di

illuminazione pubblica: in tal caso l'intervento  si  configura  come

intervento  di  riqualificazione   dell'impianto   di   illuminazione

pubblica.

  Modulo LED: unita' fornita come sorgente luminosa.  In  aggiunta  a

uno o piu' LED, essa puo' contenere componenti aggiuntivi  quali,  ad

esempio, ottici, meccanici, elettrici e elettronici, ma non  l'unita'

di alimentazione (CEI EN 62031). Ai fini del presente documento viene

considerata "modulo LED" qualsiasi sorgente luminosa che  fa  uso  di

diodi LED al proprio interno (ad es. multichip, COB, fosfori  remoti,

ecc.).

  Modulo LED da incorporare: modulo LED generalmente  progettato  per

formare una parte sostituibile di un apparecchio di illuminazione, di

una scatola, di un involucro o similare e  non  previsto  per  essere

montato all'esterno di un apparecchio di  illuminazione,  etc.  senza

particolari precauzioni (CEI EN 62031).

  Modulo LED indipendente: modulo LED  progettato  per  poter  essere

montato  o  posto  separatamente  rispetto  ad  un   apparecchio   di

illuminazione, ad una scatola aggiuntiva o ad un involucro  similare.

Il modulo LED indipendente fornisce tutta  la  protezione  necessaria

inerente alla sicurezza,  conforme  alla  propria  classificazione  e

marcatura.

  Nuovo impianto: operazione di installazione  di  nuovi  punti  luce

riconducibile alle seguenti casistiche:

    • installazione in ambiti  privi  di  impianti  di  illuminazione

pubblica o comunque precedentemente non  illuminati  di  nuovi  punti

luce che vengono alimentati attraverso un  nuovo  punto  di  prelievo

dell'energia elettrica;

    • installazione in ambiti  privi  di  impianti  di  illuminazione

pubblica o comunque precedentemente non  illuminati  di  nuovi  punti

luce che vengono alimentati da una nuova linea elettrica, la quale ha

origine a valle  di  un  punto  di  prelievo  dell'energia  elettrica

esistente ma non si  innesta  in  coda  ad  una  linea  elettrica  di

alimentazione di un impianto di pubblica illuminazione esistente;

    • rifacimento totale dell'impianto  di  illuminazione  esistente,

ovvero  la  completa  demolizione  dell'impianto   di   illuminazione

esistente ed almeno la costruzione ex-novo di cavidotti  e  linee  di

alimentazione, l'installazione di nuovi sostegni, l'installazione  di

nuovi apparecchi  illuminanti  -  anche  in  zone  su  cui  insisteva

l'impianto di illuminazione demolito.

  Piano economico-finanziario (PEF): e' il documento che esplicita  i

presupposti e le condizioni  di  base  che  determinano  l'equilibrio

economico-finanziario degli investimenti e  della  connessa  gestione

per  l'intero  arco  del  periodo  considerato.  Esso   si   sviluppa

attraverso un  sistema  di  conti  interdipendenti  che  permette  di

valutare la convenienza economica di un progetto d'investimento e  la

capacita' del progetto di rimborsare il debito  e  di  remunerare  il

capitale di rischio.

  Il piano economico finanziario si qualifica:

    - da un lato, come strumento di valutazione economica, attraverso

la comparazione tra costi e ricavi  attesi  dalla  realizzazione  del

progetto, stabilendo se lo stesso e' o non e' conveniente;

    - dall'altro,  come  elemento  di  valutazione  finanziaria,  con

riguardo alla capacita' del progetto di servire il suo debito.

  Punto di  prelievo  dell'energia  elettrica:  cosi'  come  definito

all'art. 1 dell'allegato A  della  deliberazione  AEEG  n.  348/07  e

s.m.i. "Testo  Integrato  delle  disposizioni  per  l'erogazione  dei

servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita  periodo  di

regolazione    2008-2011"     riconducibile     esclusivamente     ad

un'amministrazione  pubblica  ed   identificato,   ai   sensi   della

deliberazione  AEEG  n.  111/06  ..  cosi'  come   modificata   dalla

deliberazione AEEG n. 73/07, in maniera  univoca  da  un  codice  POD

(Point  of  Delivery)  e/o  da  un  Numero  Presa  e  dall'anagrafica

richiesta nell'Ordinativo di fornitura e nei relativi allegati.

  Punto Luce: complesso costituito dall'apparecchio di illuminazione,

dotato di una o piu' sorgenti luminose e  apparati  ausiliari,  anche

non  incorporati,  e  di   eventuale   sostegno,   che   puo'   avere

caratteristiche   e   dimensioni   variabili,   atto   a    sostenere

l'apparecchio.

  Quadro di alimentazione: spazio fisico, in  genere  protetto  dagli

agenti esterni, destinato alla distribuzione  dell'energia  elettrica

per  l'illuminazione  e  per  l'alimentazione  di  eventuali   quadri

secondari;  al  suo  interno  possono  essere  alloggiate  anche   le

apparecchiature di comando  e  controllo  dell'impianto  di  pubblica

illuminazione.

  Riqualificazione energetica: l'attivita' in conseguenza della quale

l'impianto di illuminazione verifica  la  completa  rispondenza  alle

normative  e  alle  leggi  del  settore  inerenti  la   progettazione

illuminotecnica e al contempo  garantisce  un  risparmio  energetico,

esprimibile in  termini  di  kWh  annui  risparmiati,  rispetto  alla

condizione  precedente  dell'impianto:  tale  riqualificazione   puo'

comprendere interventi di efficientamento e  razionalizzazione  degli

impianti. Entrambi i sistemi devono riguardare almeno il controllo  e

la gestione dei quadri elettrici. La SCHEDA 5 fornisce  le  modalita'

per il calcolo dell'indice prestazionale  in  grado  di  fornire  una

valutazione   di   massima    sulla    Riqualificazione    energetica

dell'impianto di illuminazione (il punteggio e' su base 5 e considera

un livello sufficiente pari a 3), che corrisponde alla  lettera  "C".

Esempi di interventi  finalizzati  alla  Riqualificazione  energetica

sono:

    - interventi di sostituzione degli  apparecchi  di  illuminazione

esistenti con apparecchi piu' efficienti;

    - installazione  di  dispositivi  di  regolazione  e/o  controllo

dell'emissione luminosa degli apparecchi di illuminazione;

    -  razionalizzazione  del  numero  di  punti  luce  presenti  sul

territorio.

  Riqualificazione urbana: l'attivita'  (sia  essa  di  sola  analisi

oppure di progettazione e  di  lavori)  in  conseguenza  della  quale

l'impianto  di  illuminazione  viene  integrato   all'interno   degli

strumenti urbanistici generali  ed  attuativi  ovvero  l'impianto  di

illuminazione  viene  integrato  all'interno  di  una   progettazione

architettonica  ed  urbanistica  piu'  ampia.   Fanno   parte   della

riqualificazione urbana anche strumenti di  pianificazione  dedicati,

come piani della luce (o similari).

  La SCHEDA 6  fornisce  le  modalita'  per  il  calcolo  dell'indice

prestazionale in grado di fornire una valutazione  di  massima  sulla

Riqualificazione urbana dell'impianto di illuminazione (il  punteggio

e' su base 5 e considera  un  livello  sufficiente  pari  a  3),  che

corrisponde alla lettera "D".

  Scalabilita': una soluzione di automazione che  consente  l'aumento

del perimetro di adozione sia riproponendo lo stesso servizio in zone

prima non servite,  comprendendo  altri  servizi  ma  utilizzando  la

medesima piattaforma software ed hardware. Un sistema scalabile e' un

sistema  che  mantiene  inalterata  la  sua  usabilita'  e   utilita'

indipendentemente  dal  numero  di  oggetti  che  lo   compongono   o

dall'estensione territoriale.

  Segnale luminoso:  installazione  luminosa  fissa  che  svolge  una

funzione primaria di informazione nei  riguardi  degli  utenti  della

strada. Ai fini di  questo  documento,  il  segnale  luminoso  e'  il

complesso costituito dal segnale o tabellone luminoso, dotato di  una

o piu' sorgenti luminose e apparati ausiliari, anche non incorporati,

e di eventuale sostegno, che puo' avere caratteristiche e  dimensioni

variabili, atto a sostenere il segnale.

  I segnali luminosi vengono cosi' suddivisi dal Codice della Strada:

    - segnali luminosi di pericolo e di prescrizione;

    - segnali luminosi di indicazione;

    - tabelloni luminosi rilevatori della velocita'  in  tempo  reale

dei veicoli in transito;

    - lanterne semaforiche veicolari normali;

    - lanterne semaforiche veicolari di corsia;

    - lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico;

    - lanterne semaforiche pedonali;

    - lanterne semaforiche per velocipedi;

    - lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili;

    - lanterna semaforica gialla lampeggiante;

    - lanterne semaforiche speciali;

    - segnali luminosi particolari (pannelli a  messaggio  variabile,

colonnine luminose ed i segnali incassati  nella  carreggiata  o  nei

bordi  di  marciapiede   delle   isole   di   canalizzazione,   degli

spartitraffico e dei salvagente, delineatori di margine luminosi).




  Servizio di illuminazione pubblica: ai fini di questo documento, il

servizio di illuminazione pubblica comprende:

    - la gestione dell'impianto di illuminazione

  ed inoltre puo' comprendere:

    - la fornitura di energia  elettrica  per  l'alimentazione  degli

impianti   di   illuminazione   pubblica   ed    eventualmente    per

l'alimentazione degli impianti di segnaletica luminosa;

    - un censimento  almeno  di  livello  2  (vedi  SCHEDA  2)  degli

impianti di illuminazione pubblica;

    - un progetto definitivo (cosi' come specificato nella SCHEDA 10)

ovvero esecutivo (cosi'  come  specificato  nella  SCHEDA  11)  degli

interventi  di  riqualificazione   dell'impianto   di   illuminazione

pubblica;

    - la realizzazione dei lavori previsti da un  progetto  esecutivo

(cosi'  come  specificato  nella  SCHEDA  11)  degli  interventi   di

riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica;

    - altre attivita' inerenti la conduzione o la manutenzione  degli

impianti di illuminazione pubblica aggiuntive rispetto a quanto  gia'

indicato;

    - la gestione degli impianti di segnaletica luminosa.

  Sistemi intelligenti:  comprendono  i  servizi  che  potenziano  le

funzionalita' degli  impianti  di  illuminazione  pubblica  grazie  a

tecnologie avanzate ed eventualmente integrate con altre  piattaforme

presenti sul territorio.

  La SCHEDA 7  fornisce  le  modalita'  per  il  calcolo  dell'indice

prestazionale in grado di fornire  una  valutazione  di  massima  sui

Sistemi intelligenti dell'impianto di illuminazione (il punteggio  e'

su base  5  e  considera  un  livello  sufficiente  pari  a  3),  che

corrisponde alla lettera "E".

  Sostegno: supporto destinato a sostenere uno o piu'  apparecchi  di

illuminazione, costituito anche da piu' componenti.

  Stand-alone:  una  soluzione  di   automazione   che   prevede   la

regolazione dei parametri  degli  apparecchi  illuminanti  in  totale

autonomia, senza input esterni.

  Tasso Interno di Rendimento (TIR): il tasso di  rendimento  interno

eguaglia il valore attuale dei flussi di cassa attesi  in  uscita  al

valore attuale dei flussi  di  cassa  attesi  in  ingresso.  Esso  e'

pertanto quel tasso che rende il Valore Attuale Netto (VAN) uguale  a

0. Il calcolo del tasso di rendimento interno  viene  utilizzato  per

valutare la convenienza o meno di un investimento:  si  confronta  il

tasso di rendimento interno con un tasso di rendimento soglia,  detto

tasso  di  accettazione   o   cut-off   rate.   Conviene   effettuare

l'investimento se il tasso di  rendimento  interno  e'  maggiore  del

tasso di accettazione.

  Telecontrollo:  una  soluzione  di  automazione  che   prevede   la

supervisione dell'impianto di illuminazione mediante un software e la

raccolta dei  dati  attraverso  una  rete  di  apparati  generalmente

presenti all'interno del quadro di accensione (per una  soluzione  "a

isola") oppure all'interno dei singoli  apparecchi  illuminanti  (per

una soluzione  "punto-punto").  La  trasmissione  e'  unidirezionale,

dalla periferica al centro di controllo.

  Telecomando:  una  soluzione  di   automazione   che   prevede   la

programmazione, il  comando  e  la  regolazione  delle  funzionalita'

dell'impianto di illuminazione mediante un software e la raccolta dei

dati  attraverso  una  rete   di   apparati   generalmente   presenti

all'interno del quadro di accensione (per una  soluzione  "a  isola")

oppure  all'interno  dei  singoli  apparecchi  illuminanti  (per  una

soluzione "punto-punto").  La  trasmissione  e'  unidirezionale,  dal

centro di controllo alla periferica.

  Telegestione: una soluzione di automazione che prevede  un  insieme

di funzioni di telecontrollo o telecomando ad una  rete  di  apparati

generalmente presenti all'interno del quadro di accensione  (per  una

soluzione  "a  isola")  oppure  all'interno  dei  singoli  apparecchi

illuminanti (per una soluzione "punto-punto").  La  comunicazione  e'

pertanto bidirezionale, dal centro di  controllo  alla  periferica  o

viceversa.

  Valore Attuale Netto (VAN): somma algebrica  dei  flussi  di  cassa

originati da un progetto, attualizzati ad  un  tasso  di  sconto  che

tiene conto del costo opportunita' della moneta, in un arco di  tempo

definito. Esso consente di calcolare il valore  del  beneficio  netto

atteso dall'iniziativa come se fosse disponibile nel momento  in  cui

la decisione di investimento viene assunta.







  2. INDICAZIONI RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO




  In questo capitolo sono richiamate le principali norme  applicabili

all'affidamento del Servizio IP e sono  fornite  indicazioni  per  la

predisposizione,  da  parte  dell'Amministrazione   pubblica,   delle

relative procedure.

  La procedura di affidamento  andra'  scelta  secondo  le  modalita'

stabilite dal D.lgs. 50/2016.




  3.1 RIFERIMENTI NORMATIVI




  Nella definizione dei CAM oggetto  del  presente  documento  si  e'

tenuto conto in particolare  delle  norme  nazionali  ed  europee  di

seguito elencate:

    ○ D.Lgs.  18  agosto  2000  n.  267,  "Testo  unico  delle  leggi

sull'ordinamento degli enti locali";

    ○ D.Lgs. 29 dicembre 2003, n.  387  "Attuazione  della  direttiva

2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia  elettrica  prodotta

da   fonti    energetiche    rinnovabili    nel    mercato    interno

dell'elettricita'";

    ○ D.Lgs  25  luglio  2005  n.  151  "Attuazione  delle  direttive

2002/95/CE,  2002/96/CE  e  2003/108/CE,  relative   alla   riduzione

dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed

elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti";

    ○ D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", Parte

terza - Norme in materia di gestione dei rifiuti e  di  bonifica  dei

siti inquinati;

    ○ D.Lgs 6 novembre  2007,  n.  201  "Attuazione  della  direttiva

2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro  per  l'elaborazione

di specifiche per la progettazione ecocompatibile  dei  prodotti  che

consumano energia";

    ○ D.Lgs 20 novembre 2008,  n.  188  "Attuazione  della  direttiva

2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi  rifiuti  e  che

abroga la direttiva 91/157/CEE";

    ○  D.Lgs  3  marzo  2011,  n.  28  "Attuazione  della   direttiva

2009/28/CE  sulla   promozione   dell'uso   dell'energia   da   fonti

rinnovabili,  recante  modifica  e   successiva   abrogazione   delle

direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";

    ○ D.Lgs 28  giugno  2012,  n.  104  "Attuazione  della  direttiva

2010/30/UE, relativa all'indicazione del  consumo  de  energia  e  di

altre   risorse   dei   prodotti   connessi   all'energia,   mediante

l'etichettatura ed informazioni uniformi relativa ai prodotti";

    ○ Legge 17 dicembre 2012, n. 221 "conversione, con modificazioni,

del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante  ulteriori  misure

urgenti per la crescita del Paese";

    ○ D.Lgs.  14  marzo  2014,  n.  49  "Attuazione  della  direttiva

2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed  elettroniche

(RAEE)";

    ○ D.Lgs. 18 aprile 2016, n.  50  recante  "Codice  dei  contratti

pubblici";

    ○ Decreto  del  Ministro  dell'Ambiente  del  27  settembre  2017

recante "Criteri Ambientali Minimi  per  l'acquisizione  di  sorgenti

luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per

illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio  di  progettazione

di impianti per illuminazione pubblica".




  3.2 CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA




  Attribuendo  punteggi  significativi  a   criteri   ambientali   e'

possibile  far  emergere  le   offerte   che   si   qualificano   per

caratteristiche   e   prestazioni   piu'   sostenibili   di    quelle

corrispondenti ai soli criteri "di  base".  Considerato  inoltre  che

l'impatto ambientale dell'illuminazione pubblica (sorgenti  luminose,

apparecchi di illuminazione e impianti) lungo il  ciclo  di  vita  e'

molto  elevato,  e'  opportuno  che  le   Amministrazioni   assegnino

complessivamente  ai   criteri   ambientali   premianti   una   parte

significativa del punteggio totale disponibile.

  Altri  requisiti  inerenti   idoneita'   professionale,   capacita'

economica e finanziaria, capacita' tecniche e professionali  dovranno

essere rispondenti a quanto indicato  dall'art.  83  e  dall'allegato

XVII del D.lgs. n.50/2016.

  Si  consiglia  di  introdurre  unicamente  requisiti  cha   abbiano

un'influenza sul livello complessivo  della  qualita'  del  servizio,

evitando elementi  estranei  al  servizio  o  elementi  generici  non

contestualizzati.




  3.3 LINEE GUIDA PER L'AFFIDAMENTO




  Le modalita' dell'affidamento  sono  definite  dall'Amministrazione

sulla base dello stato di fatto dell'impianto di illuminazione che ne

costituisce   l'oggetto    e    delle    disponibilita'    economiche

dell'Amministrazione stessa, nel rispetto del D.lgs n. 50/2016.

  Ai fini della corretta  gestione  del  servizio  e  della  migliore

tracciabilita'   dei   flussi   finanziari,    e'    opportuno    che

l'Amministrazione eviti di includere, in uno stesso contratto,  altri

servizi.

  Qualsiasi  valutazione  e  decisione  deve  essere   preceduta   da

un'analisi approfondita dello stato di fatto degli impianti e  quindi

dall'acquisizione    di    informazioni    sulla    dimensione,    le

caratteristiche,  la  distribuzione   territoriale,   lo   stato   di

conservazione, lo stato di vetusta' e di funzionalita'  dell'impianto

di illuminazione e delle sue parti e componenti. Pertanto, prima  del

conferimento ufficiale  dell'incarico  al  gestore  del  Servizio  di

illuminazione pubblica, l'Amministrazione deve dimostrare  di  essere

in possesso almeno di un censimento di livello 1.

  Il servizio oggetto dell'affidamento puo' essere  costituito  dalla

sola Gestione dell'impianto di illuminazione, come definita  al  cap.

3.3.5, nel solo caso in cui  l'Amministrazione  possa  attestare  che

l'intero  impianto  di  illuminazione  verifichi   il   criterio   di

Conformita'  normativa,  o  se  vengano  pianificati,  entro  3  anni

dall'adozione del presente documento, interventi  di  messa  a  norma

degli impianti e di risoluzione delle problematiche legate a  carichi

esogeni elettrici  e  statici,  atti  a  soddisfare  il  criterio  di

Conformita' normativa.

  Qualora l'Amministrazione non fosse in possesso  di  un  censimento

degli impianti di illuminazione superiore al livello 1,  il  servizio

oggetto  dell'affidamento  deve  comprendere,  oltre  alla   gestione

dell'impianto, anche la redazione di  un  censimento  di  livello  2,

cosi' come definito nelle  SCHEDA  2  da  realizzarsi  entro  1  anno

dall'affidamento.

  Nel caso in cui anche i lavori di riqualificazione siano oggetti di

affidamento, oltre alla gestione dello stesso, questi possono  essere

svolti unicamente in presenza di un progetto esecutivo.

  In particolare, qualora l'Amministrazione non fosse in possesso  di

un progetto definitivo (cosi' come specificato  nella  SCHEDA  10)  o

esecutivo   (cosi'   come   specificato   nella   SCHEDA    11)    di

riqualificazione degli impianti di illuminazione, il servizio oggetto

dell'affidamento puo' comprendere, oltre alla gestione dell'impianto,

anche la redazione di un progetto definitivo (cosi' come  specificato

nella SCHEDA 10) o esecutivo (cosi' come specificato nella SCHEDA 11)

e la realizzazione degli interventi previsti  da  tale  progetto  nel

rispetto del D.lgs 50/2016 agli articoli 23 e 59...

  Le informazioni e  i  documenti  necessari  per  la  redazione  del

progetto   definitivo   o   esecutivo   possono   essere    acquisiti

dall'Amministrazione precedentemente  all'avvio  della  procedura  di

affidamento del servizio o fornite dagli Offerenti nel corso di  tale

procedura, nel rispetto del D.lgs 50/2016 agli articoli 23 e 59.




  Nel caso in cui progetto di fattibilita'  tecnico-economica  (cosi'

come specificato nella  SCHEDA  9),  ovvero  il  progetto  definitivo

(cosi'  come  specificato  nella  SCHEDA  10),  ovvero  il   progetto

esecutivo (cosi'  come  specificato  nella  SCHEDA  11),  comprendano

interventi di riqualificazione  energetica,  questi  dovranno  essere

svolti sulla base di prestazioni  illuminotecniche  minime  stabilite

dall'Amministrazione tenendo conto di quanto indicato nel Decreto del

Ministro dell'Ambiente del  27  settembre  2017  "Criteri  Ambientali

Minimi per l'acquisizione  di  sorgenti  luminose  per  illuminazione

pubblica, l'acquisizione di apparecchi  per  illuminazione  pubblica,

l'affidamento  del  servizio  di  progettazione   di   impianti   per

illuminazione pubblica"




  La durata del  servizio  deve  essere  commisurata  alle  attivita'

previste  dall'oggetto  del  contratto  e  al   grado   di   impegno,

esposizione economica e rischio assunti dall'Offerente.




  Qualora l'ambito di intervento coinvolga un numero  di  punti  luce

superiore a  50.000  si  raccomanda  di  valutare  l'opportunita'  di

frazionare tale ambito, in maniera tale da delineare  piu'  lotti  di

intervento, che consentano l'accesso anche a micro, piccole  e  medie

imprese.




  Qualsiasi  tipo  di  frazionamento  degli  impianti  dovra'  essere

obbligatoriamente di tipo orizzontale (ovvero non verticale).




  3.3.1  Consistenza  delle  attivita'  e  loro  scansione  logica  e

temporale




  Prima del  conferimento  ufficiale  dell'incarico  al  gestore  del

Servizio di illuminazione pubblica, l'Amministrazione deve dimostrare

di essere in possesso almeno di un censimento di livello 1.

  Qualora, oltre  alla  gestione  l'affidamento  comprenda  anche  la

realizzazione   di   lavori,   prima   del   conferimento   ufficiale

dell'incarico al gestore  del  Servizio  di  illuminazione  pubblica,

l'Amministrazione deve dimostrare di essere in possesso almeno di  un

progetto  di  fattibilita'  tecnico-economica  degli  interventi   di

riqualificazione degli impianti di  illuminazione  che  individui  in

termini  generali  gli  interventi  necessari  ed   i   miglioramenti

ottenibili in termini economici ed ambientali (vedi SCHEDA 9).

  Tale disposizione non  si  applica  qualora  ricorrano  le  deroghe

prevista dall'art. 59 commi 1 e 1 bis del D.lgs. 50/2016.

  A seconda delle tipologie di affidamento  scelte  per  l'attuazione

del Servizio di illuminazione pubblica, potrebbero  essere  necessari

ulteriori documenti, cosi' come definito dal D.lgs 50/2016.

  Prima dell'esecuzione dei lavori dovra' essere prodotto un progetto

esecutivo,  a  cura  dell'Amministrazione  ovvero  del  gestore   del

Servizio di illuminazione pubblica (a seconda di quanto stabilito dal

bando di gara),  che  comprenda  ed  illustri  tutti  gli  interventi

proposti e consenta di verificare il rispetto delle leggi e norme  in

vigore all'atto della pubblicazione del bando di gara.

  All'interno dei progetti  definitivi,  ovvero  esecutivi,  dovranno

essere evidenti i seguenti aspetti:




  A - Censimento dell'impianto

  Il censimento dell'impianto, a seconda del livello proposto 1 o  2,

(si veda SCHEDA 2), deve consentire l'individuazione delle componenti

dell'impianto e del loro stato.




  B - Conformita' normativa

  Gli interventi di  conformita'  normativa  dovranno  consentire  la

completa rispondenza alle normative e alle leggi del settore inerenti

la sicurezza elettrica e statica dell'impianto e delle sue parti. Gli

interventi di conformita' normativa prevedono  anche  la  risoluzione

delle problematiche legate ad eventuali carichi esogeni  elettrici  o

statici. Tali interventi si basano sulle  indicazioni  derivanti  dal

censimento dell'impianto.




  C - Riqualificazione energetica

  (solo  nel  caso  in  cui  il  progetto   preveda   interventi   di

Riqualificazione energetica)

  Gli interventi di riqualificazione energetica  dovranno  consentire

la completa rispondenza alle  normative  e  alle  leggi  del  settore

inerenti la progettazione illuminotecnica e al contempo garantire  un

risparmio energetico rispetto allo  stato  attuale.  Tali  interventi

devono essere attuati avendo verificata la conformita'  normativa  o,

qualora non fosse  verificata,  una  volta  stabiliti  gli  eventuali

interventi di conformita' normativa degli impianti  considerati.  Gli

interventi di riqualificazione energetica devono  tener  conto  delle

indicazioni del D.M. 27 settembre 2017 "Criteri Ambientali Minimi per

l'acquisizione  di  sorgenti  luminose  per  illuminazione  pubblica,

l'acquisizione   di   apparecchi    per    illuminazione    pubblica,

l'affidamento  del  servizio  di  progettazione   di   impianti   per

illuminazione pubblica"




  D - Riqualificazione urbana

  (solo  nel  caso  in  cui  il  progetto   preveda   interventi   di

Riqualificazione urbana)

  Gli  interventi  di  riqualificazione  urbana   devono   consentire

l'integrazione  della  progettazione  all'interno   degli   strumenti

urbanistici  generali  ed  attuativi  ovvero   all'interno   di   una

progettazione  architettonica  ed  urbanistica   piu'   ampia.   Tali

interventi possono  essere  attuali  solo  una  volta  stabiliti  gli

eventuali interventi di  riqualificazione  energetica  e  conformita'

normativa.




  E - Sistemi intelligenti

  (solo nel caso in cui il progetto  preveda  interventi  di  Sistemi

intelligenti)

  Gli interventi di  adozione  di  sistemi  intelligenti  comprendono

l'installazione di servizi  che  potenziano  le  funzionalita'  degli

impianti  di  illuminazione   grazie   a   tecnologie   avanzate   ed

eventualmente  integrate   con   altre   piattaforme   presenti   sul

territorio. Tali interventi possono essere  attuali  solo  una  volta

stabiliti gli eventuali interventi  di  riqualificazione  energetica,

conformita' normativa e riqualificazione urbana.




  Scansione logia e temporale delle attivita'

  Gli interventi di riqualificazione dell'impianto  di  illuminazione

pubblica dovrebbero seguire una sequenza logica ed annidata,  secondo

lo schema seguente, in maniera tale che gli aspetti piu' interni allo

schema vengano risolti prima di intervenire su quelli piu' esterni.

   

        +--------------------------------------------------+

        | E. Sistemi intelligenti                          |

        |   +---------------------------------------------+|

        |   | D. Riqualificazione urbana                  ||

        |   |   +----------------------------------------+||

        |   |   | C. Riqualificazione energetica         |||

        |   |   |   +-----------------------------------+|||

        |   |   |   | B. Conformita' normativa          ||||

        |   |   |   |   +------------------------------+||||

        |   |   |   |   | A. Censimento dell'impianto  |||||

        |   |   |   |   |                              |||||

        |   |   |   |   +------------------------------+||||

        |   |   |   +-----------------------------------+|||

        |   |   +----------------------------------------+||

        |   +---------------------------------------------+|

        +--------------------------------------------------+

   

  ricordando che:

    - i maggiori impatti ambientali derivano dalla fase  d'uso  degli

impianti,  per  cui  si  ritiene  la  valutazione  energetica  e   la

successiva  riqualificazione  una  fase  molto  importante,  che   va

supportata da una corretta conoscenza dell'impianto e dalla  certezza

che tale impianto possa funzionare a dovere  e  possa  assicurare  la

piena sicurezza degli utenti;

    - non e' opportuno realizzare alcun  intervento  o  manutenzione,

ovvero formulare una corretta offerta economica, senza prima essere a

conoscenza di cio' su cui si interviene:  da  qui  la  necessita'  di

porre il censimento come a base dell'intero processo;

    -  per  garantire  la  sicurezza  degli  utenti  e  il   corretto

funzionamento degli impianti, la conformita' normativa  e'  una  fase

che deve essere dovrebbe anteposta a qualsiasi tipo di intervento  e,

allo stesso modo, dovrebbe essere garantita durante l'intera vita  di

un impianto;

    - la  riqualificazione  urbana  e  l'implementazione  di  sistemi

intelligenti  rappresentano  due   fasi   opzionali   rispetto   alle

precedenti, che incidono in misura secondari sugli impatti ambientali

e sulle funzionalita' di base dell'impianto.




  Si ritiene pertanto opportuno:

    - che il Censimento dell'impianto di illuminazione (secondo anche

quanto definito nelle SCHEDE 1, 2) sia propedeutico a qualsiasi altra

attivita' e che tale censimento possa dimostrare la necessita'  e  la

fattibilita' degli interventi proposti.

    - che, prima  di  procedere  con  qualsiasi  altra  tipologia  di

intervento, e' necessario verificare che gli impianti  soddisfino  il

criterio di Conformita' normativa (Punto B  -  secondo  anche  quanto

definito nella SCHEDA 4);

    -  che  sia   possibile   effettuare   interventi   inerenti   la

Riqualificazione energetica (Punto C - secondo anche quanto  definito

nella SCHEDA 5) solo una volta verificato che l'impianto o  la  parte

di  esso  interessata  dall'intervento  rispetti   il   criterio   di

Conformita'   normativa.   In   caso   contrario   l'intervento    di

riqualificazione dell'impianto dovra'  prevedere  interventi  sia  di

Riqualificazione energetica che interventi di Conformita' normativa;

    -  che   e'   opportuno   effettuare   interventi   inerenti   la

Riqualificazione urbana (Punto D  -  secondo  anche  quanto  definito

nella SCHEDA 6) solo una volta verificato che l'impianto o  la  parte

di esso interessata rispetti i criteri di Riqualificazione energetica

e  di  Conformita'  normativa.  In  caso  contrario  l'intervento  di

riqualificazione dell'impianto dovra'  prevedere  interventi  sia  di

Riqualificazione urbana, sia di Riqualificazione  energetica  sia  di

Conformita' normativa;

    - che e' possibile effettuare interventi inerenti per  Servizi  a

valore aggiunto (Punto E - secondo anche quanto definito nella SCHEDA

7) solo una volta verificato  che  l'impianto  o  la  parte  di  esso

interessata rispetti tutti  gli  altri  criteri.  In  caso  contrario

l'intervento  di  riqualificazione  dell'impianto  dovra'   prevedere

interventi sia di Servizi a valore aggiunto, sia di  Riqualificazione

urbana,  sia  di  Riqualificazione  energetica  sia  di   Conformita'

normativa.




  3.3.2 Indici prestazionali




  Ai fini di questo documento, allo scopo  di  identificare  in  modo

sintetico e comprensibile lo stato  complessivo  dell'impianto  ed  i

suoi punti critici, per ciascuno dei seguenti aspetti:

    a) Censimento dell'impianto (SCHEDE 1, 2)

    b) Conformita' normativa (SCHEDA 4)

    c) Riqualificazione energetica (SCHEDA 5)

    d) Riqualificazione urbana (SCHEDA 6)

    e) Sistemi intelligenti (SCHEDA 7)

    f) Livello della gestione (SCHEDA 8)

  e'  stato  definito  un  indice  prestazionale   il   cui   valore,

identificato sulla base di dati oggettivi rilevati, e' compreso tra 1

e 5 (SCHEDA 3).

  I valori ex ante degli indici prestazionali sono utili  a  valutare

le eventuali esigenze di Conformita' normativa,  di  riqualificazione

energetica, urbana e di realizzazione di sistemi intelligenti  ed  il

livello di gestione dell'impianto. Un valore inferiore a 3 indica che

l'aspetto cui e' attribuito non raggiunge un livello di sufficienza e

necessita di indagini piu' approfondite e di interventi migliorativi.

Per ognuno dei punti precedenti (Punti A - E) la SCHEDA 3 fornisce le

modalita' per il calcolo di indici prestazionali in grado di  fornire

una valutazione di massima sugli aspetti salienti  dell'impianto  (il

punteggio e' su base 5 e considera un livello sufficiente pari a  3).

Le valutazioni fornite grazie alle indicazioni di cui alla  SCHEDA  3

consentono di valutare, attraverso una analisi ex ante  ed  ex  post,

come   gli   interventi   di   riqualificazione   dell'impianto    di

illuminazione  migliorino  le  singole  caratteristiche  e   l'intero

impianto.

  Al  termine  degli  interventi,  il  fornitore  dovra'   presentare

all'Amministrazione un elaborato che descrive  gli  interventi  cosi'

come effettivamente realizzati in cui  vengano  riportati,  oltre  ai

parametri indicati dal censimento di livello  2,  i  principali  dati

tecnici degli apparecchi di illuminazione fra  cui  almeno  la  sigla

univoca di identificazione dell'apparecchio fornita dal  costruttore,

i principali parametri elettrici e meccanici, le modalita' ed i tempi

di regolazione del flusso luminoso.




  3.3.3 Analisi energetica




  I dati del censimento debbono essere confrontati  con  informazioni

sui consumi storici, che comprendano i dati  cumulativi  relativi  ad

almeno i due  anni  precedenti  (quali  risultano  ad  esempio  dalle

fatturazioni (bollette) o da strumentazioni di misura poste in campo)

e relativi a ciascun anno (indipendentemente dalla data di  emissione

delle  fatturazioni  che  possono  comprendere  conguagli   di   anni

diversi), al fine di  valutare  se  il  consumo  teorico  di  energia

calcolato  sulla  base  del  censimento  e  dei  risultati  di  audit

energetici  dell'impianto  corrisponde  o  meno  al  consumo  storico

documentato, considerando  l'eventuale  incertezza  di  misura  della

strumentazione utilizzata.

  L'analisi energetica deve:

    a) essere basata su dati operativi relativi al consumo di energia

aggiornati, misurati e tracciabili;

    b) comprendere  un  esame  dettagliato  del  profilo  di  consumo

energetico  delle  varie   parti   che   compongono   l'impianto   di

illuminazione in relazione alle prestazioni  illuminotecniche  minime

stabilite dall'Amministrazione;

    c) essere proporzionata e  sufficientemente  rappresentativa  per

consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica

globale e di  individuare  in  modo  affidabile  le  opportunita'  di

miglioramento piu' significative.

  In caso di discrepanze tra i calcoli teorici e i dati  sui  consumi

debbono essere individuate  le  cause  che  le  determinano.  Debbono

essere individuate  inefficienze  localizzate  oppure  generalizzate,

quali ad  esempio  sorgenti  luminose  a  bassa  efficienza,  carichi

esogeni, mancanza  di  regolazione  del  flusso  luminoso,  ecc.  che

costituiscono il punto di partenza per la  formulazione  di  proposte

progettuali   di   riqualificazione   dell'impianto   (progetto    di

fattibilita' tecnico-economica e progetto definitivo o esecutivo).

  La predisposizione di una analisi energetica dello stato  di  fatto

rappresenta inoltre l'occasione per l'Amministrazione di  dotarsi  di

strumenti di analisi e rendicontazione dei consumi energetici e della

gestione del risparmio energetico dell'impianto di illuminazione,  in

maniera tale da consentire un'attivita' di controllo  post-intervento

anche  attraverso  sistemi  di  rilevazione  dei  consumi  installati

all'interno dei quadri di alimentazione e  indipendenti  dai  sistemi

dei fornitori.




  3.3.4 Valutazione dei fabbisogni




  L'Amministrazione  deve  fare  un'attenta  analisi  delle   proprie

esigenze e valutare l'effettiva consistenza del proprio fabbisogno in

base allo stato degli impianti e alle reali necessita' in termini  di

sicurezza per i cittadini, qualita' della visione e confort visivo.

  In  caso  di  carenza  in   organico   di   personale   idoneamente

qualificato,  questa  attivita'  puo'  essere  affidata  a   soggetti

esterni, individuati con le procedure previste D.lgs n. 50/2016.

  In  particolare  l'Amministrazione   deve   valutare   attentamente

l'effettiva esigenza di realizzare nuovi impianti  di  illuminazione,

tenendo conto, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti,  che

in talune situazioni la  sicurezza  della  circolazione  puo'  essere

migliorata   realizzando   opere    complementari    o    alternative

all'illuminazione quali: segnaletica, rallentatori, dissuasori,  ecc.

oppure attraverso una regolamentazione del traffico  e  il  controllo

dei  limiti  di  velocita'.  L'Amministrazione  deve  anche  valutare

l'opportunita' di mantenere in funzione,  riqualificandoli,  impianti

esistenti, alla luce di una corretta definizione del relativo compito

visivo.

  La decisione se adeguare l'impianto  di  illuminazione  pubblica  o

sostituirlo  va  presa  caso  per  caso   valutando   le   condizioni

dell'impianto, i  risparmi  energetici  conseguibili  con  i  diversi

interventi e l'impatto ambientale  delle  diverse  alternative  lungo

l'intero ciclo di vita dell'impianto.

  L'Amministrazione deve anche valutare  se,  nei  casi  in  cui  sia

previsto dalle norme vigenti, sia opportuno  realizzare/riqualificare

un impianto nell'ambito del servizio di  illuminazione  pubblica.  In

ogni caso l'Amministrazione deve valutare quali siano  le  tecnologie

che, a parita'  di  prestazioni,  consentono  di  ottenere  costi  di

gestione e manutenzione  inferiori  nel  medio/lungo  periodo,  fermo

restando le indicazioni del citato D.M. 27  settembre  2017  "Criteri

Ambientali  Minimi  per  l'acquisizione  di  sorgenti  luminose   per

illuminazione   pubblica,   l'acquisizione    di    apparecchi    per

illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio  di  progettazione

di impianti per illuminazione pubblica"

  A questo scopo, per le  valutazioni  riguardanti  la  scelta  delle

soluzioni da  adottare,  va  utilizzata  l'analisi  TCO  (Total  Cost

Ownership) (9) o, se disponibile una metodologia, l'analisi del costo

del ciclo di vita prevista dall'art. 96 del  D.  Lgs.  n.50/2016  che

considera le principali voci di costo riguardanti un prodotto  (costo

di  acquisto,  costo  di  installazione  e  dismissione,   costo   di

manutenzione ordinaria, costo di manutenzione straordinaria  e  costi

relativi al consumo di energia elettrica (10) ).

  Per  le  valutazioni  economiche   riguardanti   il   servizio   di

illuminazione, l'Amministrazione deve dimostrare  che,  per  l'intero

ciclo di vita dell'impianto (11) (che potra' essere  quindi  maggiore

della durata del contratto), le economie derivanti dal  contratto  di

servizio possono ripercuotersi anche nel lungo termine.

  In entrambi i casi, lo strumento di verifica e' dato  da  un  Piano

economico-finanziario, il quale fornisce informazioni sui  potenziali

risparmi economici ottenibili e sui  costi  degli  investimenti  (per

risorse umane, materiali e mezzi) necessari per  lo  svolgimento  del

servizio, in modo da tener conto dei risparmi a  lungo  termine,  dei

valori residuali degli investimenti e dei tassi di sconto. Tale Piano

economico-finanziario dovra' includere, a  titolo  esemplificativo  e

non esaustivo:

    • qualora l'Amministrazione intenda procedere con il riscatto dei

punti luce non di proprieta' all'interno del territorio comunale,  il

costo per perizie e azioni legali di riscatto;

    • il costo per spese tecniche (progettazione,  direzione  lavori,

collaudo, ecc.);

    • il  costo  per  la  redazione  dei  documenti  richiesti  dalla

procedura di aggiudicazione;

    • il costo degli interventi;

    • i costi relativi alla spesa energetica e  alla  gestione  nella

situazione ex ante e in quella ex post;

    • i tempi della realizzazione degli interventi;

    • la quantificazione della riduzione degli impatti ambientali, ed

in particolare del risparmio energetico conseguibile;

    • la valutazione del periodo di ritorno degli investimenti;

    • il  calcolo  dei  risparmi  economici  annuali  per  energia  e

manutenzione;

    • il  calcolo  del  Valore  Attuale  Netto  (VAN)  della  rendita

corrisposta all'Offerente, attualizzato con un tasso  pari  al  Costo

Medio Ponderato del Capitale (WACC) delle ditte del settore;

    • il calcolo del Tasso Interno di Rendimento della commessa.

  L'Offerente deve dimostrare che, per la durata del  contratto,  gli

indici economici e finanziari (a titolo  esemplificativo:  VAN,  TIR,

ROI, ecc.) risultino  coerenti  con  le  assunzioni  di  economicita'

stabilite dall'Amministrazione.

  Fermo restando che un impianto di illuminazione deve garantire agli

utenti i necessari livelli di sicurezza e confort luminoso  (qualita'

della visione), gli interventi sull'impianto debbono garantire:

    • il contenimento dei consumi energetici;

    • la riduzione dell'inquinamento luminoso,  cosi'  come  definito

dai CAM IP (DM 27/9/2017);

    • la riduzione  degli  interventi  di  manutenzione  ordinaria  e

straordinaria;

    • il corretto dimensionamento degli impianti e delle  prestazioni

illuminotecniche, evitando inutili sovradimensionamenti;

    • il contenimento dell'utilizzo di energia da fonti fossili.

  Qualora   sia   necessario   realizzare/mantenere    impianti    di

illuminazione  in  ambiti  in  cui  sia   rilevante   l'esigenza   di

conservazione degli equilibri ecologici e della biodiversita', in cui

siano  presenti  ecosistemi  caratterizzati  da   buon   livello   di

naturalita', corridoi ecologici e siti rilevanti per l'alimentazione,

il rifugio, la riproduzione e gli spostamenti della fauna  o  in  cui

sia  necessario  tutelare   attivita'   astronomiche   professionali,

l'Amministrazione deve tenere conto dell'obiettivo di  conservare  il

piu' possibile le condizioni di oscurita' naturale notturna. In  tali

ambiti, che possono comprendere anche i corpi idrici e le aree  verdi

urbane (che hanno o potrebbero avere, qualora adeguatamente  gestiti,

rilevante funzione naturalistica  ed  ecologica  in  particolare  per

quanto attiene al mantenimento e al  ripristino  della  connettivita'

ecologica), l'impatto dell'illuminazione artificiale va valutato caso

per  caso  ed  e'  opportuno  che  l'Amministrazione  tenga  presente

l'opportunita' di  privilegiare  il  ricorso  a  sistemi  passivi  di

segnalazione  (catarifrangenti,  cat-eyes,  bande  rumorose  a  bordo

strada,  segnaletica  orizzontale  realizzata  e  mantenuta  in  modo

corretto, ecc.), contenendo l'illuminazione artificiale allo  stretto

indispensabile - sia per quanto riguarda le aree  illuminate,  sia  i

periodi e gli orari di illuminazione - e utilizzando, ove  possibile,

sistemi di accensione e di regolazione di  flusso  luminoso,  secondo

l'effettiva occorrenza.




  3.3.5 Gestione dell'impianto




  Nei documenti della procedura d'affidamento l'Amministrazione  deve

indicare in  dettaglio  il  livello  di  gestione  dell'impianto  che

l'Offerente deve attuare.

  Allo scopo di facilitare l'Amministrazione  nell'individuazione  di

tale livello gestionale e del suo costo, nella SCHEDA 8 allegata sono

individuati tre diversi livelli di gestione (dal livello 1 - gestione

di base - al livello 3 - gestione completa) che differiscono  per  il

tipo, la durata e la frequenza delle attivita'.

  Nella scelta del livello di gestione  che  deve  caratterizzare  il

servizio, l'Amministrazione deve valutare il costo  delle  attivita',

sulla base delle ore totali  di  funzionamento  dell'impianto,  delle

ore/anno necessarie  per  ciascun  intervento  e  delle  retribuzioni

(tariffe orarie) della  mano  d'opera  specializzata,  che  non  sono

discrezionali, ma devono rispettare i valori  stabiliti  dalle  norme

nazionali o locali.

  A questo proposito occorre tener presente  che,  per  garantire  la

sostenibilita' del servizio di illuminazione pubblica anche dal punto

di vista sociale,  le  retribuzioni  del  personale  impiegato  nella

gestione dell'impianto devono essere coerenti con le  ore  di  lavoro

effettivamente richieste dalle specifiche attivita'.

  Nella  scelta  del  livello  di  gestione  l'Amministrazione   deve

altresi' tener presente che un livello di  servizio  piu'  alto,  con

controlli e verifiche piu' frequenti, e' piu' costoso, ma consente di

prevenire  guasti  e  relativi   costi,   riducendo   le   spese   di

manutenzione.

  La gestione di un impianto di illuminazione pubblica  comprende  la

conduzione, la manutenzione ordinaria e  straordinaria  conservativa,

la verifica periodica come di seguito descritte.

  Ai  fini  di  questo  documento  la  gestione  non   comprende   la

"manutenzione  straordinaria  non  conservativa":  nel  caso  in  cui

l'Amministrazione voglia affidare anche  interventi  di  manutenzione

straordinaria  non  conservativa,  tali  attivita'   debbono   essere

esplicitamente   indicate    dall'Amministrazione    nei    documenti

dell'affidamento, insieme ai tempi,  modalita'  di  esecuzione  ed  i

costi relativi a ciascuna di esse.




  3.3.5.1 Conduzione dell'impianto




  L'Offerente provvede  all'esercizio  degli  impianti  che  consiste

nelle attivita' di:




  a) Accensione e Spegnimento

  L'Offerente assicura l'accensione e lo spegnimento dei  Punti  Luce

nel rispetto di quanto stabilito  dalla  delibera  dell'AEEG  ARG/elt

29/08 e di quanto altro definito in eventuali  Delibere  Comunali  in

vigore, laddove queste risultino piu' restrittive rispetto  a  quanto

previsto dall'AEEG.




  b) Pronto Intervento e riparazione dei guasti

  Gli interventi di Pronto Intervento includono tutte le attivita' di

messa in sicurezza dell'impianto nelle  situazioni  di  emergenza  ed

elencate di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo:

    • possibili contatti diretti tra persone e parti in tensione;

    • permanenza di tensioni di passo e contatto superiori ai  valori

di sicurezza cosi' come definito dalle norme vigenti in materia;

    • instabilita' statica  di  elementi  di  impianto  (ad  esempio:

apparecchi, sostegni, funi, tiranti, etc.);

    • condizioni di pericolo per il traffico veicolare o pedonale,  a

causa di posizioni anomale  assunte  da  elementi  di  impianto  (che

possono verificarsi a seguito di incidenti, agenti atmosferici,  atti

vandalici, etc.);

    • condizioni di pericolo per il traffico veicolare o  pedonale  a

causa di malfunzionamento degli impianti e dei loro  componenti  (es.

condizioni di illuminamento scarse o nulle).

  Gli interventi di riparazione devono  essere  sempre  tempestivi  e

condotti ininterrottamente fino al ripristino definitivo; in caso  di

impossibilita'  di  ripristino  definitivo,  possono   essere   anche

provvisori al fine di assicurare almeno una funzionalita'  temporanea

degli   impianti,   prima   del   ripristino    definitivo,    previa

autorizzazione dell'Amministrazione Contraente.




  c) Costruzione e gestione dell'Anagrafica Tecnica

  L'Offerente  deve  provvedere  alla  costruzione,  aggiornamento  e

gestione  dell'Anagrafica  Tecnica  degli   impianti,   seguendo   le

indicazioni  delle  SCHEDA  2  a  seconda   del   livello   richiesto

dall'Amministrazione.




  d) Controllo dei consumi:

  L'offerente,  entro  un  anno  dall'avvio  del  contratto,   dovra'

redigere almeno un report dei  consumi  e  la  quantificazione  degli

stessi nonche' degli eventuali risparmi ottenuti anche a  seguito  di

eventuali modifiche  delle  sorgenti  luminose  e/o  dei  livelli  di

servizio (ore di funzionamento e/o regolazione del flusso luminoso).




  e) Call Center/Contact Center

  Il   fornitore    potra'    provvedere    alla    gestione    delle

richieste/segnalazioni pervenute attraverso un servizio automatico  o

con operatore.




  3.3.5.2 Manutenzione




  Per Manutenzione si intende la  combinazione  di  tutte  le  azioni

tecniche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione,  volte

a tenere o a riportare un'entita' in uno stato in cui possa  eseguire

la funzione richiesta.

  La Manutenzione si ripartisce,  in  funzione  del  contenuto  degli

interventi e della loro finalita', nelle seguenti destinazioni,  come

gia' definite nel glossario:

    • Manutenzione ordinaria

    • Manutenzione straordinaria conservativa

    • Manutenzione straordinaria non conservativa

  Ai fini del presente documento la gestione, intesa come criterio di

base,  comprende  unicamente   la   Manutenzione   ordinaria   e   la

Manutenzione  straordinaria  conservativa  cosi'  come   di   seguito

descritte.




  Segue un elenco delle attivita' che possono  essere  incluse  nella

manutenzione ordinaria:

    a) rilevamento delle sorgenti luminose o apparecchiature spente o

non funzionanti;

    b) ri-verniciatura  (ovvero  verniciatura  di  elementi  gia'  in

origine verniciati);

    c) pulizia dei corpi illuminanti;

    d) riparazione o  sostituzione  per  deterioramento  /  guasto  o

decadimento del flusso luminoso delle  sorgenti  luminose  e/o  delle

apparecchiature  componenti  il  punto  luce   ma   non   dell'intero

apparecchio  di  illuminazione,   ad   eccezione   dei   moduli   LED

indipendenti;

    e) verifica semestrale  delle  apparecchiature  installate  nelle

cabine elettriche di trasformazione MT se presenti;

    f) verifica della messa a terra degli impianti,  dei  sostegni  e

delle apparecchiature;

    g) controllo periodico e pulizia  delle  linee  e  dei  sostegni,

verifica costante della condizione di sicurezza  degli  impianti  sia

meccaniche che elettriche che di isolamento, per il loro mantenimento

in normale stato di efficienza;

    h)  controllo,  regolazione   ed   eventuale   sostituzione   dei

dispositivi di accensione e spegnimento degli impianti;

    i)  smaltimento  dei  materiali  di  risulta  e  dei  rifiuti  di

qualsiasi tipo derivanti dagli interventi effettuati, secondo  quanto

stabilito dalle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

  Manutenzione straordinaria conservativa:

    j) interventi di revisione di elementi costitutivi  dell'impianto

(a titolo esemplificativo apparecchi illuminanti, sostegni, quadri di

alimentazione), con rinnovo e/o sostituzione totale  o  parziale  del

bene oggetto di intervento di loro parti, che non modificano in  modo

sostanziale le prestazioni dell'impianto e sono destinati a riportare

l'impianto in condizioni ordinarie di esercizio;

    k) messa a piombo dei sostegni fuori  assetto  e  stabilizzazione

delle mensole a muro pericolanti;

    l) sostituzione delle vetrerie rotte;

    m) sostituzione per guasto  delle  sorgenti  luminose  e/o  delle

apparecchiature  componenti  il  punto  luce   ma   non   dell'intero

apparecchio  di  illuminazione,   ad   eccezione   dei   moduli   LED

indipendenti;

    n) riparazione e/o sostituzione delle apparecchiature  installate

nelle cabine elettriche di trasformazione MT se presenti;

    o) revisione della messa a terra degli impianti, dei  sostegni  e

delle apparecchiature;

    p)  riparazione  e/o  sostituzione  di  componenti  dei   sistemi

automatizzati    di    monitoraggio    degli    impianti    e/o    di

accensione/spegnimento e regolazione, se presenti;

    q) ripristini conseguenti all'azione colposa o  dolosa  di  terzi

(incidenti stradali, atti vandalici, ecc.) con  la  rivalsa  diretta,

per le spese sostenute, sul soggetto che ha causato il danno.

  Tali attivita' sono da intendersi come criteri di base, ovvero come

attivita' minime che l'Offerente dovra' svolgere:  nel  caso  in  cui

l'Amministrazione voglia affidare altre  attivita',  queste  dovranno

essere esplicitamente  indicate  dall'Amministrazione  nei  documenti

dell'affidamento, insieme ai tempi,  modalita'  di  esecuzione  ed  i

costi relativi a ciascuna di esse.




  3.3.5.3 Verifica periodica degli impianti




  L'Offerente deve eseguire, nel corso della  durata  del  contratto,

attivita' di verifica sugli impianti, mediante controlli  a  vista  e

misure strumentali specifiche, finalizzati a valutare:

    • lo stato di conservazione degli impianti;

    • le condizioni di Conformita' normativa degli impianti.

  Dovranno essere oggetto di verifica, a titolo esemplificativo e non

esaustivo, le seguenti parti dell'impianto: cabine,  quadri,  sezioni

di trasformazione, impianti di terra, locali  di  consegna  in  bassa

tensione, distribuzione, apparecchi illuminanti, sostegni.

  La verifica periodica degli  impianti  dovra'  essere  conforme  al

livello gestionale atteso, cosi' come esplicitato nella SCHEDA 8.




  3.3.6 Aspetti organizzativi




  Per la  piu'  efficace  gestione  del  servizio  e'  opportuno  che

l'Amministrazione   nomini   un   tecnico   esperto   come    proprio

rappresentante e controparte dell'Offerente.

  Per i soggetti obbligati alla  nomina  dell'Energy  Manager  (E.M.)

(12) , questa  controparte  dovrebbe  essere  lo  stesso  E.M..  Tale

rappresentante, sia o meno  Energy  Manager,  non  deve  avere  alcun

conflitto di interessi nello svolgimento del ruolo di controparte.

  L'Amministrazione  deve  prevedere   sanzioni   per   i   casi   di

inadempimento riscontrati in fase di esecuzione.




  3.3.7 Documentazione che l'Amministrazione deve fornire




  Per consentire un'offerta il  piu'  possibile  corrispondente  alla

situazione effettiva e' opportuno che l'Amministrazione fornisca agli

Offerenti, oltre alle informazioni  sugli  strumenti  urbanistici  di

interesse    (Leggi    regionali,    Piano    Regolatore     Comunale

dell'Illuminazione o strumenti  equivalenti,  ecc.)  se  disponibili,

dati utili per la valutazione dello stato di fatto degli  impianti  e

per la progettazione degli interventi eventualmente necessari.

  Le  informazioni  minime  che   l'Amministrazione   deve   fornire,

preferibilmente in formato elettronico, sono:

    a) dati relativi ai consumi degli ultimi anni (almeno due);

      un censimento di livello 1 (cap. 3.3.1);

    b) l'indicazione dettagliata  del  livello  di  servizio  attuale

dell'impianto;

  e, ove l'Amministrazione ne disponga:

    a) l'analisi energetica (cap. 3.3.3);

    b)  la   valutazione   degli   indici   prestazionali   ex   ante

dell'impianto, solo per gli indici per cui si e' in possesso dei dati

necessari alla loro valutazione (cap. 3.3.2);

    c) un progetto di fattibilita' tecnico-economica degli interventi

di riqualificazione (conforme a quanto stabilito nella SCHEDA 9).

  Inoltre  l'Amministrazione  deve  mettere  a   disposizione   degli

Offerenti, se disponibile, i seguenti documenti:

    a) uno specifico "programma di verifica" che definisca  modalita'

e tempi per la verifica durante il servizio del  rispetto,  da  parte

dell'Offerente, di quanto previsto dal contratto di aggiudicazione;

    b) modalita' e tempi di misura dei consumi energetici;

    c) modalita' di calcolo dei risparmi energetici;

    d) controlli della qualita' e garanzie;

    e) disposizioni chiare e trasparenti per la quantificazione e  la

verifica degli eventuali risparmi garantiti;

    f) procedura per gestire  eventuali  modifiche  delle  condizioni

quadro che incidono sul contenuto e i  risultati  del  contratto  (ad

es.:  modifica  dei  prezzi  dell'energia,  intensita'  d'uso  di  un

impianto, ecc.).




  3.3.8 Ripartizione dei risparmi energetici conseguiti




  Nei casi previsti dalle  norme  vigenti  l'Offerente  si  puo'  far

carico   degli    interventi    necessari    alla    riqualificazione

dell'impianto, o di una sua parte, per  ottenere  una  riduzione  dei

consumi di energia elettrica ed i conseguenti risparmi economici.

  In  questi  casi  si  consiglia  di  remunerare  tali  investimenti

attraverso  l'attribuzione  all'Offerente,   secondo   le   modalita'

stabilite dalla procedura di aggiudicazione e dal contratto,  di  una

quota parte del risparmio  energetico  reale  ottenuto  il  risparmio

energetico  ottenuto,  misurato  a  consuntivo   al   termine   degli

interventi.

  La remunerazione sara' stabilita tenendo  conto,  oltre  che  degli

investimenti effettuati da fornitore anche della durata  residua  del

contratto rispetto alla data di  completamento  degli  interventi  ed

essere completamente corrisposta, a scadenze periodiche non superiori

all'anno, entro la data di scadenza del contratto di servizio.




  3.3.9 Titoli di efficienza energetica ed altri incentivi economici




  In considerazione del fatto che gli interventi di  riqualificazione

ambientale possono beneficiare di  incentivi  od  altre  agevolazioni

economiche (Titoli di Efficienza Energetica, ecc.),  nello  stabilire

eventuali premialita' o risparmi addizionali, andranno utilizzate  le

classi minime  di  efficienza  energetica  IPEA*  e  IPEI*  (indicate

rispettivamente  nel  cap.  4.2.3.8  e  nel  cap.  4.3.3.3  del  D.M.

27/09/17) per  definire  i  benchmark  di  mercato  e  per  stabilire

eventuali extra-performance dell'impianto analizzato.

  I risparmi conseguiti dovranno essere coerenti con quanto stabilito

nei diversi  livelli  progettuali  ed  essere  verificati  attraverso

rilievi puntuali.







  3. CRITERI AMBIENTALI MINIMI - SERVIZIO IP




  4.1 OGGETTO E DURATA DELL'AFFIDAMENTO




  L'oggetto dell'affidamento e' il servizio di illuminazione pubblica

con ridotto impatto ambientale in un'ottica di ciclo di vita ai sensi

del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del  Territorio

e del Mare del ..., pubblicato in  G.  U.  n.  del  ...  (citare  gli

estremi del DM di adozione del presente documento).

  Codice CPV (Common Procurement Vocabulary):

        45316110-9  Installazione  di   impianti   di   illuminazione

stradale

        50232100-1   Servizi   di   manutenzione   di   impianti   di

illuminazione stradale

        50232200-2   Servizi   di   manutenzione   di   impianti   di

segnalazione

        50232110-4  Messa  in  opera  di  impianti  di  illuminazione

pubblica

        65320000-2 Gestione di impianti elettrici

  L'oggetto dell'affidamento include le seguenti attivita':

    a)  la  gestione  dell'impianto  di  illuminazione  pubblica  che

include almeno la  conduzione  dell'impianto,  la  manutenzione,  ivi

inclusa la verifica periodica degli impianti e  un  report  periodico

dei consumi;

    b) un censimento o un aggiornamento almeno  di  livello  2  (vedi

SCHEDA 2) degli impianti di illuminazione pubblica;

  ed inoltre puo' comprendere:

    c) la fornitura di energia elettrica  per  l'alimentazione  degli

impianti   di   illuminazione   pubblica   ed    eventualmente    per

l'alimentazione degli impianti di segnaletica luminosa;

    d) un progetto definitivo (cosi' come  specificato  nella  SCHEDA

10) ovvero esecutivo (cosi' come specificato nella SCHEDA  11)  degli

interventi  di  riqualificazione   dell'impianto   di   illuminazione

pubblica;

    e) la realizzazione dei lavori previsti da un progetto  esecutivo

(cosi'  come  specificato  nella  SCHEDA  11)  degli  interventi   di

riqualificazione  dell'impianto  di  illuminazione  pubblica  inclusi

sistemi  di  monitoraggio  e  controllo  dei  consumi,   sistemi   di

telegestione e regolazione dei flussi;

    f) altre attivita' inerenti la conduzione o la manutenzione degli

impianti di illuminazione pubblica aggiuntive rispetto a quanto  gia'

indicato;

    g) la gestione degli impianti di segnaletica luminosa.

  Nel caso in cui l'affidamento comprenda  l'acquisto  di  lampade  a

scarica ad alta intensita' e moduli led  per  illuminazione  pubblica

ovvero la fornitura di apparecchi di illuminazione per  illuminazione

pubblica  ovvero  l'affidamento  del  servizio  di  progettazione  di

impianti di illuminazione  pubblica  ma  altresi'  non  comprenda  un

servizio   di   illuminazione   pubblica,   le   attivita'    oggetto

dell'affidamento dovranno essere svolte conformemente ai  criteri  di

cui al Decreto 27  settembre  2017  "Criteri  Ambientali  Minimi  per

l'acquisizione  di  sorgenti  luminose  per  illuminazione  pubblica,

l'acquisizione   di   apparecchi    per    illuminazione    pubblica,

l'affidamento  del  servizio  di  progettazione   di   impianti   per

illuminazione pubblica" ...

  Ciascuna  Amministrazione  definisce   l'oggetto   dell'affidamento

tenendo  conto  delle  condizioni  dell'impianto   e   dell'eventuale

disponibilita' di un  progetto  definitivo  (cosi'  come  specificato

nella SCHEDA 10) o esecutivo (cosi' come specificato nella SCHEDA 11)

per la  riqualificazione  dell'impianto,  fatta  salva  l'adesione  a

strumenti di acquisto messi a disposizione da  Consip  e/o  da  altre

Centrali di Committenza

  La durata del  servizio  deve  essere  commisurata  alle  attivita'

previste dall'oggetto del contratto e all'entita' degli  investimenti

per realizzare gli interventi previsti, in modo tale  da  consentirne

la corretta remunerazione.

  Si raccomanda di evitare accorpamenti artificiosi ed immotivati  di

servizi non omogenei fra loro (o comunque di servizi non inerenti  la

pubblica  illuminazione  con  il  servizio   oggetto   del   presente

documento): ai fini della corretta  gestione  del  servizio  e  della

migliore tracciabilita'  dei  flussi  finanziari,  e'  opportuno  che

l'Amministrazione eviti di includere, in uno stesso contratto,  altri

servizi.

  Qualora l'ambito di intervento coinvolga un numero  di  punti  luce

superiore a  50.000  si  raccomanda  di  valutare  l'opportunita'  di

frazionare tale ambito, in maniera tale da delineare  piu'  lotti  di

intervento, che consentano l'accesso anche a micro, piccole  e  medie

imprese.

  Qualsiasi  tipo  di  frazionamento  degli  impianti  dovra'  essere

obbligatoriamente di tipo orizzontale (ovvero non verticale).




  4.2 REQUISITI DEI CANDIDATI




  Qualora all'Offerente venga richiesta anche la progettazione  degli

interventi di riqualificazione degli impianti  di  illuminazione,  di

qualsiasi  livello,  i  candidati  devono  possedere  le   competenze

richieste al paragrafo 4.3.2 del Decreto del  Ministro  dell'Ambiente

27/07/2017 (13) - CAM IP- ...

  Altri  requisiti  inerenti   idoneita'   professionale,   capacita'

economica e finanziaria, capacita' tecniche e professionali  dovranno

essere rispondenti a quanto indicato  dall'art.  83  e  dall'allegato

XVII del D.lgs n. 50/2016.

  Verifica:  il   rispetto   del   criterio   e'   dimostrato   dalla

presentazione da parte dell'Offerente dei documenti richiesti.




  4.2.1 Diritti umani e condizioni di lavoro




  L'Offerente deve rispettare i principi di  responsabilita'  sociale

assumendo impegni relativi alla conformita' a standard sociali minimi

e al monitoraggio degli stessi. L'Offerente deve  aver  applicato  le

Linee Guida adottate con D.M. 6 giugno 2012 "Guida per l'integrazione

degli aspetti sociali negli appalti pubblici", volta  a  favorire  il

rispetto di standard sociali riconosciuti a livello internazionale  e

definiti da alcune Convenzioni internazionali:  le  otto  Convenzioni

fondamentali dell'ILO n. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 e 182;




    • la Convezione ILO n. 155 sulla salute e la sicurezza nei luoghi

di lavoro;

    • la Convenzione  ILO  n.  131  sulla  definizione  del  "salario

minimo";

    • la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

    • la Convenzione  ILO  n.  102  sulla  sicurezza  sociale  (norma

minima);

    • la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani";

    • art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo"




  Verifica: L'Offerente puo' dimostrare la  conformita'  al  criterio

presentando la  documentazione  delle  etichette  che  dimostrino  il

rispetto  dei  diritti  oggetto  delle   Convenzioni   internazionali

dell'ILO sopra richiamate, lungo la catena  di  fornitura,  quale  la

certificazione SA 8000:2014 o equivalente,  (quali,  ad  esempio,  la

certificazione BSCI, la  Social  Footprint,  in  alternativa,  devono

dimostrare di aver dato seguito a quanto indicato nella  Linea  Guida

adottata con DM 6 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti

sociali  negli  appalti  pubblici".  Tale  linea  guida  prevede   la

realizzazione  di  un  "dialogo  strutturato"  lungo  la  catena   di

fornitura attraverso  l'invio  di  questionari  volti  a  raccogliere

informazioni in merito alle condizioni  di  lavoro,  con  particolare

riguardo al rispetto dei profili  specifici  contenuti  nelle  citate

convenzioni, da parte dei fornitori e subfornitori.

  L'efficace  attuazione  di  modelli  organizzativi   e   gestionali

adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro  la  personalita'

individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del

lavoro si puo' dimostrare anche  attraverso  la  delibera,  da  parte

dell'organo di controllo, di adozione  dei  modelli  organizzativi  e

gestionali ai sensi del d.lgs.  231/01,  assieme  a:  presenza  della

valutazione dei rischi  in  merito  alle  condotte  di  cui  all'art.

25quinquies del d.lgs. 231/01 e art. 603  bis  del  codice  penale  e

legge 199/2016; nomina di un organismo di vigilanza, di cui  all'art.

6 del d.lgs.  231/01;  conservazione  della  sua  relazione  annuale,

contenente paragrafi relativi ad audit  e  controlli  in  materia  di

prevenzione  dei  delitti  contro  la  personalita'   individuale   e

intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (o caporalato)."




  4.3 SPECIFICHE TECNICHE




  4.3.1 Censimento




  Questo criterio non si applica se un censimento almeno di livello 2

e' gia' a disposizione dell'Amministrazione.

  Il  Fornitore  si  impegna  a   realizzare   entro   quattro   mesi

dall'aggiudicazione un  censimento  dell'impianto  di  illuminazione,

almeno di livello 2, come definito al punto 3.3.1.

  Verifica: impegno contrattuale  sottoposto  a  penale  per  ritardo

nell'adempimento (14) .




  4.3.2 Analisi energetica




  Questo criterio non si applica se l'Analisi energetica ex ante come

di seguito descritta e' gia' a disposizione dell'Amministrazione.

  Il Fornitore si  impegna  a  presentare  entro  un  anno  l'Analisi

energetica realizzate  sulla  base  di  un  censimento  dell'impianto

almeno di livello 2 aggiornato e  dell'analisi  dei  consumi  storici

forniti dall'Amministrazione. L'analisi energetica dell'impianto deve

essere eseguita da soggetti  accreditati  ai  sensi  del  Regolamento

CE/765/2008. L'analisi energetica dell'impianto deve  individuare  le

eventuali  situazioni  di  inefficienza  energetica   localizzate   o

generalizzate  dell'impianto  (ad  es.  sorgenti  luminose  a   bassa

efficienza, carichi  esogeni,  mancanza  di  regolazione  del  flusso

luminoso, ecc.) come definito al cap. 3.3.3.

  L'analisi energetica deve:

    a) essere basata su dati operativi relativi al consumo di energia

aggiornati, misurati e tracciabili;

    b) comprendere  un  esame  dettagliato  del  profilo  di  consumo

energetico  delle  varie   parti   che   compongono   l'impianto   di

illuminazione;

    c) essere proporzionata e  sufficientemente  rappresentativa  per

consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica

globale e di  individuare  in  modo  affidabile  le  opportunita'  di

miglioramento piu' significative.

  In caso di discrepanze tra i calcoli teorici e i dati  sui  consumi

debbono essere individuate  le  cause  che  le  determinano.  Debbono

essere individuate  inefficienze  localizzate  oppure  generalizzate,

quali ad  esempio  sorgenti  luminose  a  bassa  efficienza,  carichi

esogeni, mancanza  di  regolazione  del  flusso  luminoso,  ecc.  che

costituiscono il punto di partenza per la  formulazione  di  proposte

progettuali   di   riqualificazione   dell'impianto   (progetto    di

fattibilita' tecnico-economica e progetto definitivo o esecutivo).

  Verifica: impegno contrattuale  sottoposto  a  penale  per  ritardo

nell'adempimento.




  4.3.3 Valutazione degli indici prestazionali




  Questo criterio non si  applica  se  la  Valutazione  degli  indici

prestazionali  ex  ante  come  di  seguito  descritta,  e'   gia'   a

disposizione dell'Amministrazione.

  Il   Fornitore   si   impegna   a   presentare   entro   sei   mesi

dall'aggiudicazione  la  Valutazione   degli   indici   prestazionali

realizzate sulla  base  di  un  censimento  dell'impianto  almeno  di

livello 2 aggiornato. La valutazione degli  indici  prestazionali  ex

ante dell'impianto deve  essere  realizzata  dall'Offerente  rispetto

agli aspetti da A a D come definiti nel cap. 3.3.2.

  Verifica: impegno contrattuale  sottoposto  a  penale  per  ritardo

nell'adempimento (15) .




  4.3.4 Progetto definitivo




  Questo criterio  non  si  applica  se  un  progetto  definitivo  di

interventi  di  riqualificazione  dell'impianto,  come   di   seguito

descritto, e' gia' a disposizione dell'Amministrazione.

  Il   Fornitore   si   impegna   a   presentare   entro   12    mesi

dall'aggiudicazione  un  progetto  definitivo  degli  interventi   di

riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica che presenti

almeno i contenuti richiamati alla SCHEDA 10.

  Verifica: impegno contrattuale  sottoposto  a  penale  per  ritardo

nell'adempimento (16) .




  4.3.5 Progetto esecutivo




  Questo  criterio  non  si  applica  se  un  progetto  esecutivo  di

interventi  di  riqualificazione  dell'impianto,  come   di   seguito

descritto, e' gia' a disposizione dell'Amministrazione.

  Il   Fornitore   si   impegna   a   presentare   entro   12    mesi

dall'aggiudicazione  un  progetto  esecutivo  degli   Interventi   di

riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica che presenti

almeno i contenuti richiamati alla SCHEDA 11.

  Verifica: impegno contrattuale  sottoposto  a  penale  per  ritardo

nell'adempimento (17) .

  4.4 CRITERI PREMIANTI (criteri di aggiudicazione)




  4.4.1 Requisiti dei candidati




  Vanno  evitati  criteri  premianti  basati  su  requisiti  inerenti

idoneita' professionale, capacita' economica e finanziaria, capacita'

tecniche  e  professionali  o  comunque  requisiti   soggettivi   che

potrebbero risultare svincolati dall'offerta  presentata  o  che  non

abbiano un'influenza sul livello dell'esecuzione.

  Qualora  l'intervento  di  riqualificazione   degli   impianti   di

illuminazione  pubblica  preveda   interventi   di   riqualificazione

energetica, oltre  a  quanto  previsto  dalle  leggi  vigenti,  viene

attribuito un punteggio premiante  qualora  l'Offerente  dimostri  di

avere capacita' organizzativa, diagnostica, progettuale,  gestionale,

economica e finanziaria almeno pari a quelle previste dalla norma UNI

CEI 11352 sulle societa' che forniscono servizi energetici.

  Verifica: impegno contrattuale  sottoposto  a  penale  per  ritardo

nell'adempimento (18) .




  4.4.2 Progetto definitivo




  Questo criterio  non  si  applica  se  un  progetto  definitivo  di

riqualificazione dell'impianto, come di seguito descritto, e' gia'  a

disposizione dell'Amministrazione.

  Un  punteggio  premiante  e'  attribuito  Fornitore  si  impegna  a

presentare entro 12 mesi dall'aggiudicazione, un progetto  definitivo

di riqualificazione dell'impianto come descritto al  criterio  4.3.6,

ma finalizzato a portare il valore degli indici prestazionali di  uno

o piu' aspetti, come definiti al cap.  3.3.3,  a  partire  da  quello

corrispondente alla lettera A, ad un valore almeno superiore a 3.

  I  punti  premianti  sono  attribuiti  in  relazione  agli  aspetti

trattati  dal  progetto  (da  A  a  D)  e  al  valore  degli   indici

prestazionali corrispondenti conseguibile con  la  realizzazione  del

progetto.

  Verifica: impegno contrattuale  sottoposto  a  penale  per  ritardo

nell'adempimento (19) .




  4.4.3 Progetto esecutivo




  Questo  criterio  non  si  applica  se  un  progetto  esecutivo  di

riqualificazione dell'impianto, come di seguito descritto, e' gia'  a

disposizione dell'Amministrazione.

  Un  punteggio  premiante  e'  attribuito  Fornitore  si  impegna  a

presentare entro 12 mesi dall'aggiudicazione un progetto esecutivo di

riqualificazione dell'impianto come descritto al criterio  4.3.6,  ma

finalizzato a portare il valore degli indici prestazionali di  uno  o

piu' aspetti, come definiti  al  cap.  3.3.3,  a  partire  da  quello

corrispondente alla lettera A, ad un valore almeno superiore a 3.

  I  punti  premianti  sono  attribuiti  in  relazione  agli  aspetti

trattati  dal  progetto  (da  A  a  D)  e  al  valore  degli   indici

prestazionali corrispondenti conseguibile con  la  realizzazione  del

progetto.

  Verifica: impegno contrattuale  sottoposto  a  penale  per  ritardo

nell'adempimento (20)




  4.4.4 Gestione




  Viene attribuito un punteggio premiante per un livello di  gestione

superiore al livello 1 indicato  dalla  SCHEDA  8.  Per  stabilire  i

livelli di gestione da attuare si faccia  riferimento  unicamente  ai

tre livelli indicati dalla SCHEDA 8.

  Viene attribuito un punteggio  premiante  all'Offerente  che  rende

disponibile per i cittadini, per la segnalazione di disservizi:

    • un numero telefonico (eventualmente  con  chiamata  gratuita  -

numero verde) attivo:

      --  in  modalita'  automatica,  per   24   ore/giorno   per   7

giorni/settimana;

      -- con operatore, almeno 6 ore/giorno per 5 giorni/settimana;

    • un numero di fax;

    • un indirizzo e-mail e un sito web.

  Tutte le segnalazioni ricevute e gli interventi effettuati dovranno

essere   registrati    e    riportati    nei    rapporti    periodici

all'Amministrazione di cui al criterio 4.5.10.




  4.4.5 Fornitura di energia elettrica




  Viene  attribuito  un  punteggio  premiante  all'Offerente  che  si

impegna ad offrire energia verde per il 100% del fabbisogno  espresso

dall'Amministrazione.

  Il Fornitore, ai  sensi  della  deliberazione  ARERA,  gia'  AEEGSI

118/2016/R/efr del 17 marzo 2016, e' tenuto a dimostrare -con  idonea

documentazione da consegnare annualmente  all'Amministrazione.  -  il

rispetto dell'obbligo di fornire Energia Verde per un  ammontare  non

inferiore al consumo, pari al 100% del totale effettivo  dell'energia

necessaria per l'alimentazione dell'impianto,

  Tale adempimento dovra' avvenire entro il primo semestre successivo

all'anno solare di competenza del contratto.

  La fornitura di energia  elettrica  deve  essere  corredata  da  un

Certificato di Origine per il  100%  dell'energia  elettrica  fornita

ogni anno.

  Verifica: il  rispetto  del  criterio  e'  verificato  prima  della

stipula attraverso un impegno del produttore di energia  elettrica  a

fornire il 100% dell'energia in corso di esecuzione  e  collegato  ad

una penale per ritardato adempimento.




  4.5 CLAUSOLE CONTRATTUALI (criteri di base)




  4.5.1 Gestione




  Allo scopo di facilitare l'Amministrazione nell'individuazione  del

livello gestionale piu' adatto, nella SCHEDA 8 sono  individuati  tre

livelli di gestione. L'Offerente deve attuare un livello di  gestione

minimo pari al livello 1 indicato dalla SCHEDA 8.

  I tempi di intervento in caso di disservizio  non  devono  superare

quelli indicati nella tabella che segue:




            =============================================

            |                     |    Tempo max di     |

            |  Evento segnalato   |  intervento (ore)   |

            +=====================+=====================+

            |punto luce singolo   |                     |

            |spento               |         48          |

            +---------------------+---------------------+

            |almeno tre punti luce|                     |

            |spenti               |         24          |

            +---------------------+---------------------+

            |strada al buio       |          4          |

            +---------------------+---------------------+

            |intera cabina spenta |          4          |

            +---------------------+---------------------+

            |pronto intervento    |          3          |

            +---------------------+---------------------+




  Tali attivita' sono da intendersi come criteri di base, ovvero come

attivita' minime che l'Offerente dovra' svolgere:  nel  caso  in  cui

l'Amministrazione voglia affidare altre  attivita',  queste  dovranno

essere esplicitamente  indicate  dall'Amministrazione  nei  documenti

dell'affidamento, insieme ai tempi,  modalita'  di  esecuzione  ed  i

costi relativi a ciascuna di esse.

  Verifica: in fase di esecuzione del contratto.




  4.5.2 Sorgenti luminose e apparecchi di illuminazione




  Le sorgenti luminose e gli apparecchi di illuminazione che  vengono

installati nel corso del servizio debbono rispettare i criteri di cui

al Decreto del Ministro dell'Ambiente del 27 settembre 2017 - CAM  IP

(21) ...

  Verifica: in fase di esecuzione del contratto.




  4.5.3 Fornitura di energia elettrica




  Questo  criterio  non  si  applica  se  la  fornitura  dell'energia

elettrica non rientra nell'oggetto dell'aggiudicazione.

  L'Offerente deve provvedere all'acquisto di  energia  elettrica  da

utilizzare nell'espletamento del servizio ed all'assunzione di  tutti

gli oneri connessi, compresa la voltura degli contratti di  acquisto,

conformemente a quanto di seguito indicato.

  A) Il contratto di fornitura  dell'energia  elettrica  deve  essere

intestato all'Offerente e  deve  essere  esclusivamente  dedicato  al

servizio di illuminazione pubblica; in particolare, utenze in bassa o

media tensione non potranno essere utilizzate per  eventuali  servizi

che esulino da quelli relativi all'illuminazione pubblica,  come  per

esempio altri servizi.

  Con specifico riferimento alle  volture,  resta  inteso  quanto  di

seguito specificato:

    • l'Offerente deve provvede alle volture con  cambio  di  ragione

sociale a proprio nome del/i  contratto/i  di  fornitura  di  energia

elettrica     per     l'illuminazione     (nonche'     congiuntamente

all'Amministrazione,  alla  lettura  dei  relativi  contatori/POD)  a

proprie spese;

    • le volture in uscita sono a carico dell'Amministrazione.

  B) La fornitura deve avere le seguenti caratteristiche:

    • l'energia elettrica acquistata dall'Offerente non  deve  essere

stata prodotta utilizzando combustibili fossili solidi o liquidi;

    • essere corredata da un Certificato di Origine per almeno il 50%

dell'energia fornita ogni anno;

    • l'offerta relativa alla fornitura di energia  rinnovabile  deve

essere presentata nel rispetto dei criteri di cui alla delibera ARERA

(gia' AEEG) 118/2016/R/efr del 17 marzo 2016 (22) ;

    • l'eventuale maggior costo  dell'energia  da  fonte  rinnovabile

rispetto  all'energia  da   fonte   non   rinnovabile   deve   essere

evidenziato. Deve essere altresi'  evidenziata  la  destinazione  del

ricavo relativo a tale maggior costo.

  C) Oltre alla fornitura di energia elettrica, l'Offerente e' tenuto

ad eseguire tutte le attivita' di seguito elencate:

    • gestire i rapporti con i distributori;

    • gestione delle attivita' di  verifica  dell'energia  consegnata

dalle Aziende  di  Distribuzione  (e/o  dalle  Aziende  esercenti  la

vendita  di  energia  elettrica)  assumendosi  anche  l'onere   della

gestione dell'eventuale contenzioso relativamente al mancato rispetto

dei parametri di continuita', affidabilita' e qualita'.

  Verifica: in fase di esecuzione del contratto.

  Per dimostrare il rispetto  dei  requisiti  relativi  al  punto  B)

durante tutta la durata del contratto,  l'Offerente  deve  presentare

all'Amministrazione,   con   periodicita'    almeno    annuale,    la

documentazione seguente:

    • per tutte le fonti rinnovabili:

      la Garanzia di Origine  di  cui  all'art.  15  della  Direttiva

2009/28/CE e s. m. e i. (23) .

    • per le fonti rinnovabili costituite da biomasse o biogas:

      qualifiche IAFR degli impianti alimentati da biomasse o  biogas

per le quali e' stata rilasciata, da parte dell'organismo formalmente

abilitato allo scopo, una dichiarazione che attesti  che  biomasse  e

biogas sono stati prodotti entro il raggio di 70 km dall'impianto  di

produzione dell'energia elettrica;

    • per la cogenerazione ad alto rendimento:

      garanzia di origine (GOc) (24) rilasciata dal GSE.




  4.5.4 Bilancio materico




  L'Offerente deve  provvedere  alla  realizzazione  di  un  bilancio

materico relativo all'uso efficiente delle risorse impiegate  per  la

realizzazione  e  manutenzione  degli  impianti  e/o  impiegati   nel

servizio oggetto del bando. Il bilancio materico deve  comprendere  i

seguenti elementi:

    •   una   quantificazione   delle   risorse   materiche   oggetto

dell'impianto in input ed in output (fine vita dei manufatti) andando

ad indicare la destinazione dei  materiali  giunti  a  fine  vita  (a

titolo  di  esempio  riuso,   riciclo,   valorizzazione   energetica,

discarica, ecc.). La quantificazione  delle  risorse  materiche  deve

essere suddivisa per singoli componenti dell'impianto  (a  titolo  di

esempio;  palo,  apparecchio  di  illuminazione,   cavi,   basamento,

pozzetto, ...),  e  comprensiva  di  una  somma  totale  di  tutti  i

componenti;

    • una  previsione  di  quantificazione  delle  risorse  materiche

oggetto della fase di manutenzione ordinaria dell'impianto  in  input

ed in output  (fine  vita  dei  manufatti)  andando  ad  indicare  la

destinazione dei materiali giunti a fine vita (a  titolo  di  esempio

riciclo,   valorizzazione   energetica,    discarica,    ecc.).    La

quantificazione delle risorse materiche  deve  essere  suddivisa  per

singoli componenti oggetto della manutenzione ordinaria dell'impianto

(a titolo di  esempio;  palo,  apparecchio  di  illuminazione,  cavi,

basamento, pozzetto, ...), e comprensiva di una somma totale di tutti

i componenti;

    • relativamente alla  quantificazione  materica  dell'impianto  e

della  manutenzione  ordinaria  devono  inoltre  essere  indicate  le

tipologie di materiali impiegate (a titolo di esempio acciaio, vetro,

alluminio, plastica, ecc.). Nel caso di componenti di cui non  e'  di

facile reperimento la composizione materica originaria (a  titolo  di

esempio schede elettroniche,  cavi,  cablaggi,  ecc.),  e'  opportuno

indicare almeno le quantita', le tipologie  e  il  peso  dei  singoli

elementi.  La  relazione  deve  comprendere  una  parte   descrittiva

dell'impianto e delle modalita' di gestione delle risorse in fase  di

installazione e manutenzione oltre ad una tabella che ne presenti  la

quantificazione dell'uso delle risorse in input e in output.

  E' facolta' dell'offerente coinvolgere una  o  piu'  aziende  della

filiera oggetto della realizzazione dei manufatti di cui il bando.

  Verifica: l'offerente deve presentare annualmente una relazione gli

elementi su indicati. Impegno contrattuale sottoposto  a  penale  per

ritardo nell'adempimento (25) .




  4.5.5 Rapporti periodici sul servizio




  L'Offerente deve fornire all'Amministrazione  un  rapporto  annuale

sulla  gestione  del  servizio  e  sulle  prestazioni   dell'impianto

complessivo e delle sue sezioni (corrispondenti  a  quadri  elettrici

specificatamente  indicati),  corredato  dai   dati   rilevati,   con

particolare attenzione ai  consumi  di  energia  e  di  materiali  ed

all'impiego di mano d'opera.

  Per ciascuna sezione  di  impianto  il  rapporto  deve  evidenziare

almeno i seguenti dati:

    • i consumi, espressi in MWh;

    • valutazione delle emissioni  utilizzando  i  coefficienti  IPCC

(IPCC 2006 (26) );

    • gli orari di utilizzazione;

    • i valori di alcuni indicatori significativi, come ad esempio il

tasso di guasto reale delle singole  componenti  (sorgenti  luminose,

apparecchi  di  illuminazione,  altri  componenti),   il   tempo   di

intervento su chiamata, l'aggiornamento degli indici IPEA* e IPEI* in

caso di modifiche all'impianto o nuove progettazioni, ecc.;

    • prestazioni dei sistemi di  telecontrollo  e  telegestione,  se

presenti;

    • date e risultati  delle  verifiche  sulla  funzionalita'  degli

impianti;

    •  gli   interventi   di   manutenzione   ordinaria/straordinaria

effettuati e le segnalazioni di disservizio ricevute;

    • l'eventuale presenza di criticita' e  conseguenti  proposte  di

efficientamento dell'impianto;

    • evidenza del risparmio energetico  reale  ottenuto,  attraverso

una  contabilizzazione   dell'energia   con   strumenti   di   misura

certificati;

    • il conteggio degli incentivi e/o certificati  bianchi  ottenuti

da tale intervento.

  Al fine di consentire  all'Amministrazione  il  puntuale  controllo

dell'esecuzione  delle  attivita'   previste   dall'affidamento,   il

rapporto periodico  deve  comprendere  i  risultati  delle  verifiche

effettuate  in  attuazione  dello  specifico  programma  di  verifica

definito dall'Amministrazione  (punto  3.3.6),  inclusi  i  risultati

delle verifiche in campo effettuate nell'ambito di tale programma.

  Per consentire una piu' completa descrizione della situazione,  nel

rapporto deve essere evidenziato il confronto  con  dati  relativi  a

periodi  precedenti  (almeno  un  paio  di  anni),  resi  disponibili

dall'Amministrazione o acquisiti dall'Offerente.

  Il rapporto ed i relativi  dati  debbono  essere  resi  disponibili

all'Amministrazione in formato elettronico.

  Verifica: in fase di esecuzione del contratto.




  4.5.6 Sensibilizzazione degli utenti




  L'Offerente deve fornire ed installare, in  luoghi  concordati  con

l'Amministrazione  in  modo  che  siano  ben  visibili  al  pubblico,

apposite targhe/cartelloni che informino il pubblico che il  servizio

di illuminazione  e'  erogato  nel  rispetto  di  criteri  ambientali

definiti dal Ministero dell'Ambiente.

  Analoghe  informazioni  debbono   essere   fornite   dall'Offerente

attraverso il proprio sito web.

  Il numero delle targhe/cartelloni e' definito nei documenti di gara

in  rapporto  al  numero  di  punti  luce   oggetto   del   servizio.

Targhe/cartelloni debbono riportare almeno le seguenti informazioni:

    • gli estremi del Decreto  del  Ministro  dell'Ambiente  e  della

Tutela  del  Territorio  e  del  Mare  di  approvazione  dei  criteri

ambientali minimi;

    • il valore dei consumi energetici annui per illuminazione.

  Verifica: in fase di esecuzione del contratto (27) .




  4.6 Clausole contrattuali (criteri premianti)




  4.6.1 Bilancio materico




  Viene attribuito un punteggio premiante pari ad almeno 5  punti  su

100 all'offerente che si impegna a realizzare annualmente un bilancio

materico relativo all'uso efficiente delle risorse impiegate  per  la

realizzazione  e  manutenzione  degli  impianti  e/o  impiegati   nel

servizio oggetto del bando nel rispetto dei  requisiti  indicati  nei

successivi punti a), b), c), d), e) e f):

    a)  una   quantificazione   delle   risorse   materiche   oggetto

dell'impianto in input ed in output (fine vita dei manufatti) andando

ad indicare la destinazione dei  materiali  giunti  a  fine  vita  (a

titolo  di  esempio  riuso,   riciclo,   valorizzazione   energetica,

discarica, ecc.). La quantificazione  delle  risorse  materiche  deve

essere suddivisa per singoli componenti dell'impianto  (a  titolo  di

esempio;  palo,  apparecchio  di  illuminazione,   cavi,   basamento,

pozzetto,  .),  e  comprensiva  di  una  somma  totale  di  tutti   i

componenti;

    b) una quantificazione della durata media  prevista  per  ciascun

componente dell'impianto indicando, per ciascuno  di  questi,  quelli

che sono oggetto di manutenzione  rispetto  alla  durata  complessiva

dell'impianto stesso;

    c) una previsione  di  quantificazione  delle  risorse  materiche

oggetto della fase di manutenzione ordinaria dell'impianto  in  input

ed in output  (fine  vita  dei  manufatti)  andando  ad  indicare  la

destinazione dei materiali giunti a fine vita (a  titolo  di  esempio

riciclo,   valorizzazione   energetica,    discarica,    ecc.).    La

quantificazione delle risorse materiche  deve  essere  suddivisa  per

singoli componenti oggetto della manutenzione ordinaria dell'impianto

(a titolo di  esempio;  palo,  apparecchio  di  illuminazione,  cavi,

basamento,  vernice,  stracci  per  la  pulizia,  pozzetto,  ...),  e

comprensiva di una somma totale di tutti i componenti;

    d) una quantificazione del numero di veicoli, dei km  percorsi  e

del tipo di carburante impiegato per:

      1. la fase di installazione dell'impianto;

      2. la fase di manutenzione dell'impianto;

    e) relativamente ai punti a),  b),  c)  la  fornitura  di  schede

tecniche prodotte su carta intestata  e  sottoscritte  dalle  aziende

produttrici dei componenti dell'impianto e/o oggetto  della  fase  di

manutenzione che ne attestano la veridicita'  delle  informazioni  di

cui i punti a), b), c) del bilancio materico;

    f) la redazione di una scheda  tecnica  sintetica  e  riassuntiva

delle risorse complessive impiegate da mettere a  disposizione  della

stazione  appaltante  per  la  comunicazione  pubblica  del  bilancio

materico. L'Amministrazione si riserva di indicare le  specifiche  di

interesse da includere nella scheda tecnica.

  Relativamente alla quantificazione materica dell'impianto  e  della

manutenzione ordinaria devono inoltre essere indicate le tipologie di

materiali impiegate (a titolo di esempio acciaio,  vetro,  alluminio,

plastica, ecc.). Nel caso di componenti  di  cui  non  e'  di  facile

reperimento la composizione materica originaria (a titolo di  esempio

schede elettroniche, cavi, cablaggi,  ecc.),  e'  opportuno  indicare

almeno le quantita', le tipologie e il peso dei singoli elementi.

  Verifica:  il  rispetto  del  criterio   e'   dimostrato   mediante

presentazione, ogni anno, della  relazione  richiesta.  La  relazione

dovra' inoltre comprendere  una  parte  descrittiva  dell'impianto  e

delle modalita' di gestione delle risorse in fase di installazione  e

manutenzione oltre ad una tabella che ne presenti la  quantificazione

dell'uso delle risorse in input e in output. (28)





  SCHEDE

  Le schede  forniscono  indicazioni  operative  sulle  modalita'  di

attuazione delle richieste espresse nei capitoli precedenti.




  SCHEDA 1 - CENSIMENTO DI LIVELLO 1




              Parte di provvedimento in formato grafico




  SCHEDA 2 - CENSIMENTO DI LIVELLO 2




              Parte di provvedimento in formato grafico




  SCHEDA 3 - INDICI PRESTAZIONALI IMPIANTO




              Parte di provvedimento in formato grafico




  SCHEDA 4 - CONFORMITA' NORMATIVA




              Parte di provvedimento in formato grafico




  SCHEDA 5 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA




              Parte di provvedimento in formato grafico




  SCHEDA 6 - RIQUALIFICAZIONE URBANA




              Parte di provvedimento in formato grafico




  SCHEDA 7 - SERVIZI INTELLIGENTI




              Parte di provvedimento in formato grafico




  SCHEDA 8 - LIVELLO GESTIONALE




              Parte di provvedimento in formato grafico




  SCHEDA 9 - PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA




              Parte di provvedimento in formato grafico




  SCHEDA 10 - PROGETTO DEFINITIVO




              Parte di provvedimento in formato grafico




  SCHEDA 11 - PROGETTO ESECUTIVO




              Parte di provvedimento in formato grafico







(1) Il PAN GPP, redatto ai sensi della  legge  296/2006  -articolo  1

    commi  1126,  1127,  1128-  e'   stato   adottato   con   decreto

    interministeriale del 11 aprile 2008 (GU  n.  107  del  8  maggio

    2008)




(2) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici".




(3) La nozione di altri servizi comprende pertanto  servizi  estranei

    all'illuminazione pubblica (servizi di gestione calore, fornitura

    elettricita',  gas  o  altro,  ecc.),  servizi  o   sistemi   non

    direttamente  correlati  (pannelli   fotovoltaici,   sistemi   di

    ricarica per automezzi o cicli, ecc.)




(4) In questo caso risulta comunque possibile, nell'ipotesi in cui  i

    carichi esogeni risultino conformi alle norme di sicurezza e come

    alternativa  al  distacco  degli  stessi,  la  sottoscrizione  di

    contratti per utenze diverse, in maniera tale da  alimentare  gli

    impianti  di  illuminazione  e  i   carichi   esogeni   elettrici

    utilizzando tariffe non ad uso illuminazione pubblica.




(5) Al  fine  di  determinare  i  corretti  parametri  economici,  va

    riconosciuta  all'impresa  un'equa  remunerazione  del   capitale

    investito. A titolo esemplificativo, il  calcolo  del  WACC  puo'

    essere determinato secondo le procedure contenute nell'allegato C

    alla Delibera n. 509/10/CONS dell'AGCOM, pubblicato in  GU  Serie

    Generale n.292 del 15-12-2010 - Suppl. Ordinario n. 277),  previo

    inserimento  di  parametri  adatti  alle  ditte  del  settore   e

    adeguamento degli stessi alla data di  pubblicazione  del  bando.

    Sempre a titolo esemplificativo, il calcolo del WACC  puo'  anche

    essere  determinato  secondo   le   procedure   stabilite   dalla

    Deliberazione 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM come integrata  con

    la Deliberazione 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL  dell'Autorita'

    per l'Energia Elettrica, il  Gas  e  il  Sistema  Idrico,  previo

    inserimento  di  parametri  adatti  alle  ditte  del  settore   e

    adeguamento degli stessi alla data di pubblicazione del bando. In

    linea di massima  e'  possibile  stabilire  un  costo  medio  del

    capitale equo considerando che qualunque attivita' e' soggetta  a

    due tipi di rischio: il primo rischio (Default risk) e' quello di

    default, ovvero il rischio di inadempienza, tipico dei  titoli  a

    reddito fisso, come le obbligazioni; il secondo  rischio  (Equity

    risk) e' connesso al fatto che gli investitori  si  attendono  un

    rendimento addizionale, rispetto al  rendimento  di  un'attivita'

    priva di rischio,  come  compenso  per  avere  investito  in  una

    attivita' non priva di rischio. Come  parametro  di  riferimento,

    possono essere utilizzati i costi medi del capitale di  attivita'

    similari, concernenti i servizi infrastrutturali a  rete  per  il

    mercato libero.




(6) Ad esempio, prendendo il caso di  un  impianto  di  illuminazione

    pubblica costituito  da  10  singoli  impianti  (intesi  come  10

    impianti  aventi  ognuno  origine  in  un   punto   di   prelievo

    dell'energia elettrica  diverso),  un  frazionamento  orizzontale

    nella gestione potrebbe essere attuato  attraverso  l'affidamento

    della gestione di 5 impianti completi ad un Gestore e i  restanti

    5 impianti ad un altro Gestore.




(7) Ad esempio, un  frazionamento  verticale  nella  gestione  di  un

    impianto di  illuminazione  potrebbe  essere  attuato  attraverso

    l'affidamento  della  manutenzione   dei   soli   apparecchi   di

    illuminazione a un Gestore  e  l'affidamento  della  manutenzione

    della restante parte di impianto (quadri, linee, sostegni,  ecc.)

    ad un altro Gestore.




(8) Si faccia l'esempio di un impianto di illuminazione che  presenta

    allo stato attuale indici IPEA* = D e IPEI* = D. Si vuole attuare

    una riqualificazione prima del 2020 sostituendo gli apparecchi di

    illuminazione  con  apparecchi  piu'  performanti,  in  grado  di

    raggiungere una classe IPEA* = A++ e una classe IPEI*  =  A+.  In

    questo caso, per il conseguimento di punteggi premianti ovvero di

    titoli di efficienza energetica o similari, non  andra'  valutato

    il passaggio da IPEI* = D a IPEI* = A+, ma solo il  passaggio  da

    IPEI* = B (baseline al 2020) a IPEI*  =  A+  (tale  passaggio  e'

    infatti  rappresentativo  del  risparmio  addizionale   possibile

    rispetto al benchmark di mercato).




(9) l'analisi TCO e' stata adottata in sede di consultazione  europea

    sul documento MEEuP Product Cases Report, Final  -  28.11.2005  -

    VHK for European Commission (pagg.  4.26  -  4.28).  Il  rapporto

    tecnico CIE 115: 2010 "Lighting of roads for motor and pedestrian

    traffic" fornisce nell'Appendice A un esempio di calcolo  di  TCO

    per gli impianti di illuminazione stradale.




(10) Per il costo dell'energia elettrica  si  veda  il  prezzo  unico

     nazionale -PUN-  [€/MWh]  pubblicato  dall'AEEG  (Autorita'  per

     l'energia elettrica e il gas).




(11) Il ciclo di vita di un impianto di illuminazione e'  considerato

     pari a 30 anni - salvo indicazioni specifiche derivanti  da  una

     analisi LCA specifica per l'impianto considerato




(12) "Responsabile   per   la   conservazione   e   l'uso   razionale

     dell'Energia" (piu' comunemente noto come Energy  Manager)  come

     definito dalla legge n.10 del 1991 e s. m. e i.




(13) "Criteri  Ambientali  Minimi  per  l'acquisizione  di   sorgenti

     luminose   per   illuminazione   pubblica,   l'acquisizione   di

     apparecchi  per  illuminazione   pubblica,   l'affidamento   del

     servizio  di  progettazione  di   impianti   per   illuminazione

     pubblica".




(14) La stazione appaltante deve fissare una adeguata penale  per  il

     non soddisfacimento del criterio.




(15) Vedi nota 14




(16) idem




(17) idem




(18) idem




(19) Vedi nota 14




(20) idem




(21) DM 27/9/2017 "Criteri Ambientali Minimi  per  l'acquisizione  di

     sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione  di

     apparecchi  per  illuminazione   pubblica,   l'affidamento   del

     servizio  di  progettazione  di   impianti   per   illuminazione

     pubblica".




(22) Delibera  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas

     "Modifiche alla deliberazione dell'Autorita' ARG/elt 104/11,  in

     materia di trasparenza  dei  contratti  di  vendita  ai  clienti

     finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili".




(23) Direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del  Consiglio

     del  9  settembre  2015  che  modifica  la  Direttiva  98/70/CE,

     relativa alla qualita' della benzina e del combustibile  diesel,

     e   la   direttiva   2009/28/CE,   sulla   promozione   dell'uso

     dell'energia da fonti rinnovabili.




(24) Art.4 del D.Lgs n.20 dell'8/2/2007 e Decreto MiSE  "Approvazione

     delle  procedure  tecniche  per  il  rilascio   della   garanzia

     d'origine dell'elettricita' prodotta da  cogenerazione  ad  alto

     rendimento" del 6/11/2007 (GU n. 275 del 26-11-2007).




(25) Vedi nota 14.




(26) IPCC (integrated pollution prevention and control).  Fattori  di

     emissione predefiniti sono disponibili in "2006 IPCC  Guidelines

     for National greenhouse gas inventories" (volume 2).




(27) Vedi nota 14




(28) Vedi nota 14

Allegati

D.M. 28 marzo 2018

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