Apparati radioelettrici: le tariffe per il rilascio del parere ambientale

Al via il tariffario nazionale per la definizione del contributo alle spese da riconoscere all'organismo competente a effettuare i controlli per l'installazione di apparati radioelettrici

Determinate le tariffe per il rilascio del parere ambientale preliminare all'installazione di apparati radioelettrici.

In particolare, il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 ottobre 2016 (in Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2016, n. 258) sancisce l'adozione di un tariffario nazionale relativo alla definizione del contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli per l'installazione di apparati radioelettrici.

Di seguito il testo integrale del  decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 ottobre 2016, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 ottobre 2016


Adozione di un tariffario nazionale  relativo  alla  definizione  del

contributo alle spese relative al rilascio del parere  ambientale  da

parte  dell'organismo  competente  a  effettuare  i   controlli   per

l'installazione di apparati radioelettrici. (16A07776)

in Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2016, n. 258


                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

                             E DEL MARE

                           di concerto con

                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO


  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 come  modificata  dal  decreto

legislativo 30 giugno 2016, n. 126;

  Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36;

  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante  «disposizioni  in

materia ambientale per promuovere misure di green economy  e  per  il

contenimento  dell'uso  eccessivo  di   risorse   naturali»   ed   in

particolare l'art. 64 che modifica l'art. 93 del decreto  legislativo

1° agosto 2003, n. 259;

  Visto l'art. 93, comma 1-bis, del  decreto  legislativo  1°  agosto

2003, n. 259, in base al quale il soggetto che presenta l'istanza  di

autorizzazione  per  l'installazione  di  nuove  infrastrutture   per

impianti radioelettrici ai sensi dell'art. 87 dello stesso decreto e'

tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio

del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare

i controlli di cui all'art. 14 della legge 22 febbraio 2001,  n.  36,

purche' questo sia reso nei termini  previsti  dal  citato  art.  87,

comma 4;

  Visto l'art. 93, comma 1-ter, del  decreto  legislativo  1°  agosto

2003,  n.  259,  in  base  al  quale  il  soggetto  che  presenta  la

segnalazione certificata di inizio attivita' di cui  all'art.  87-bis

dello stesso decreto e' tenuto, all'atto del  rilascio  del  motivato

parere positivo o  negativo  da  parte  dell'organismo  competente  a

effettuare i controlli di cui all'art. 14  della  legge  22  febbraio

2001, n. 36, purche' questo sia reso nei termini previsti dal  citato

art. 87-bis, al versamento di un contributo per le spese;

  Visto, in particolare,  l'art.  93,  comma  1-quater,  del  decreto

legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in base al  quale  il  tariffario

nazionale, dal quale sono calcolati i  contributi  previsti  all'art.

93, commi 1-bis  e  1-ter,  e'  adottato  con  decreto  del  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto

con il Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentita  la  Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province

autonome di Trento e di Bolzano;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre  2010,

n. 160, recante «regolamento per la semplificazione  ed  il  riordino

della disciplina sullo sportello unico per le  attivita'  produttive,

ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.

133», ed in particolare l'art. 4, comma 13;

  Rilevato che l'art. 93, comma 1-quater, del decreto legislativo  1°

agosto 2003, n. 259, impone di  far  riferimento,  nell'adozione  del

tariffario  nazionale,   anche   al   principio   del   miglioramento

dell'efficienza  della  pubblica  amministrazione  tramite  l'analisi

degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni  e

delle province autonome di Trento e di Bolzano;

  Rilevato che il medesimo  art.  93,  comma  1-quater,  del  decreto

legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ha stabilito, in via transitoria,

fino alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  che  i

contributi previsti ai commi 1-bis e 1-ter dell'art. 93 sono pari a €

250;

  Vista la legge 28 giugno 2016, n.  132,  recante  «istituzione  del

sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina

dell'Istituto superiore per la protezione e la  ricerca  ambientale»,

pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016;

  Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le

regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano  nella  seduta

del 29 settembre 2016;

                              Decreta:

                               Art. 1


  1.  In  attuazione  dell'art.  93,  comma  1-quater   del   decreto

legislativo 1° agosto 2003, n. 259,  introdotto  dall'art.  64  della

legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono  adottate  le  tariffe,  di  cui

all'allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante,

riguardanti il contributo alle spese relative al rilascio del  parere

ambientale, ai sensi dell'art. 87 del decreto legislativo  1°  agosto

2003, n. 259, e il contributo alle spese  relative  al  rilascio  del

motivato parere positivo o negativo, ai sensi  dell'art.  87-bis  del

decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, da  parte  dell'organismo

competente a effettuare i controlli di cui all'art. 14 della legge 22

febbraio 2001, n. 36.

  2. Il versamento delle tariffe di cui al comma 1 e'  effettuato  ai

sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7  settembre  2010,

n. 160, art. 4, comma 13.

  3. Ai fini  del  versamento  delle  suddette  tariffe,  l'organismo

competente ad effettuare i controlli di cui all'art. 14  della  legge

22 febbraio  2001,  n.  36,  provvede  ad  inviare  la  comunicazione

sull'esito della richiesta di parere contestualmente al  SUAP  ed  al

soggetto richiedente e dell'eventuale esecuzione di misure del fondo.

  4. I dati relativi alle eventuali misure  di  fondo  eseguite  sono

messi a disposizione dell'operatore, secondo modalita' da  concordare

tra l'organismo competente a effettuare i controlli di  cui  all'art.

14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 che ha rilasciato il parere ed

il soggetto che ha presentato l'istanza.

  5. L'allegato al presente decreto e' soggetto ad aggiornamento  con

periodicita' di regola biennale, anche tenendo conto  dell'evoluzione

tecnologica    e    dell'efficientamento    organizzativo,    nonche'

dell'andamento dei prezzi al consumo rilevati dall'ISTAT.

  6. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2017.


                                                             Allegato

                        TARIFFARIO NAZIONALE

    1.  Contributo  alle  spese  relative  al  rilascio  del   parere

ambientale di cui all'art. 93, comma 1-bis, del  decreto  legislativo

1°  agosto  2003,  n.  259,  da  parte  dell'organismo  competente  a

effettuare i controlli di cui all'art. 14  della  legge  22  febbraio

2001, n. 36, per impianti radioelettrici per telecomunicazioni:

    1.1 Qualora il parere ambientale e'  reso  nei  termini  previsti

dall'art. 87, comma 4, del decreto legislativo  1°  agosto  2003,  n.

259,  il  soggetto  che  presenta  l'istanza  di  autorizzazione  per

l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici e

la modifica delle caratteristiche di emissione di  questi  ultimi  ai

sensi dell'art. 87 del sopra citato decreto e' tenuto  al  versamento

di un contributo alle spese pari a;

        progetto singolo operatore: € 370;

        progetto congiunto: ogni singolo operatore: € 300;

      1.2 Qualora il parere  ambientale  e'  reso  oltre  il  termine

indicato  al  punto  1.1  il  soggetto  che  presenta  l'istanza   di

autorizzazione  per  l'installazione  di  nuove  infrastrutture   per

impianti  radioelettrici  e  la  modifica  delle  caratteristiche  di

emissione  di  questi  ultimi  ai  sensi  dell'art.  87  del  decreto

legislativo 1° agosto 2003, n. 259, non e' tenuto  al  versamento  di

alcun contributo alle spese.

    2. Contributo alle spese relative al rilascio del motivato parere

positivo o negativo di cui all'art.  93,  comma  1-ter,  del  decreto

legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  da   parte   dell'organismo

competente a effettuare i controlli di cui all'art. 14 della legge 22

febbraio 2001, n. 36;

      2.1. Qualora il parere ambientale e' reso nei termini  previsti

dall'art. 87-bis, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,  il

soggetto  che  presenta  la  segnalazione   certificata   di   inizio

attivita', conforme ai modelli  predisposti  dagli  enti  locali,  ai

sensi  dell'art.  87-bis  del  sopracitato  decreto  e'   tenuto   al

versamento di un contributo alle spese pari a;

        progetto singolo operatore: € 315;

        progetto congiunto: ogni singolo operatore: € 270;

      2.2 Qualora il parere  ambientale  e'  reso  oltre  il  termine

indicato al punto  2.1  il  soggetto  che  presenta  la  segnalazione

certificata di inizio attivita' per l'installazione di  apparati  con

tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su  infrastrutture

per  impianti  radioelettrici  preesistenti  o  di   modifica   delle

caratteristiche trasmissive ai sensi  dell'art.  87-bis  del  decreto

legislativo 1 agosto 2003, n. 259, non e'  tenuto  al  versamento  di

alcun contributo alle spese.

    3. Contributo per le misure del fondo elettromagnetico

    I sopralluoghi con misure del fondo  elettromagnetico -  soggette

quindi a contributo da parte  del  gestore  -  sono  svolti  anche  a

campione e nella misura non superiore al 10% del totale delle istanze

inoltrate per ciascuna Regione e per ciascun operatore dall'organismo

competente ad effettuare i controlli di cui all'art. 14  della  legge

22 febbraio 2001, n. 36, nel caso  in  cui  le  valutazioni  teoriche

facciano emergere un livello di campo elettromagnetico superiore alla

meta' dei valori limite vigenti.

    Il relativo contributo alle spese risulta essere pari a € 300.

    Nel caso di progetto congiunto, tale importo viene ripartito  tra

gli operatori partecipanti al progetto.

Allegati

D.M. 14 ottobre 2016

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