Apparecchiature elettriche ed elettroniche: nuovo giro di vite sulle sostanze pericolose

Modificati tre Allegati al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27

Nuove restrizioni su determinate sostanze pericolose all'interno di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). E' quanto prevede il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 6 agosto 2015 «Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2015/573/UE, 2015/574/UE del 30 gennaio 2015 e 2015/863 del 31 marzo 2015 di modifica degli allegati del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche» (in Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 2015, n. 228).

Per effetto, al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

- sostituzione dell'Allegato II;

- sostituzione del punto 7 c) - IV dell'Allegato III

- variazione dell'Allegato IV.

Di seguito il testo integrale del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 6 agosto 2015, scaricabile anche il pdf in fondo alla pagina.

 

 

Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 6 agosto 2015 

Attuazione  delle  direttive  delegate  della   Commissione   europea
2015/573/UE, 2015/574/UE del 30 gennaio 2015 e 2015/863 del 31  marzo
2015 di modifica degli allegati del decreto legislativo 4 marzo  2014
n. 27 sulla restrizione  di  determinate  sostanze  pericolose  nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche. (15A07337)


in Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 2015, n. 228



 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

  Vista  la  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  8  giugno  2011,  sulla  restrizione   dell'uso   di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE;
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  27,   recante
«Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso  di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche»;
  Vista la direttiva delegata 2012/50/UE del 10  ottobre  2012  della
Commissione  che  modifica,   adattandolo   al   progresso   tecnico,
l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del  Parlamento  europeo  e
del  Consiglio  per  quanto  riguarda   l'esenzione   relativa   alle
applicazioni contenenti  piombo  indicando  al  punto  7c)  -  IV  la
scadenza dell'esenzione al 21 luglio 2016;
  Considerato che per un refuso nel dare  attuazione  alla  direttiva
delegata 2012/50/UE nell'allegato III del decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 27 al punto 7 c) IV  non  e'  stata  riportata  la  data  di
scadenza dell'esenzione;
  Visto in particolare, l'articolo 22 del citato decreto  legislativo
4 marzo 2014,  n.  27  che  prevede  che  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  si  provveda
all'aggiornamento  ed  alle  modifiche  degli  allegati  allo  stesso
decreto  derivanti  da  aggiornamenti  e  modifiche  della  direttiva
2011/65/UE;
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49 recante attuazione
della  direttiva  2012/19/UE  sui   rifiuti   delle   apparecchiature
elettriche ed elettroniche;
  Viste le direttive delegate 2015/573/UE, 2015/574/UE del 30 gennaio
2015 e la  direttiva  delegata  2015/863  del  31  marzo  2015  della
Commissione che modificano, adattandoli  al  progresso  tecnico,  gli
allegati II e IV della direttiva 2011/65/UE, introducendo  specifiche
esenzioni al divieto di utilizzo del piombo e del mercurio in  alcune
apparecchiature elettriche ed elettroniche e  che  introducono  nuove
restrizioni all'uso per altre sostanze pericolose;
  Ritenuta la necessita' di  attuare  le  citate  direttive  delegate
2015/573/UE, 2015/574/UE e  2015/863,  provvedendo,  a  tal  fine,  a
modificare gli allegati al citato decreto legislativo 4  marzo  2014,
n. 27;
  Ritenuto altresi' di completare la tabella  dell'allegato  III  del
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, al punto 7 c) IV, riportando
la data di scadenza dell'esenzione;

                              Decreta:

                               Art. 1

  L'allegato II del decreto legislativo  4  marzo  2014,  n.  27,  e'
sostituito dal testo dell'allegato I al presente decreto.
                               Art. 2

  All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014,  n.  27,  il
punto 7 c) - IV e' sostituito dal seguente:


        +-------+-----------------------------+-------------+
        |       |Piombo in materiali ceramici |             |
        |       |dielettrici PZT di           |             |
        |       |condensatori appartenenti a  |             |
        |       |circuiti integrati o         |Scade il 21  |
        |7 c) IV|semiconduttori discreti      |luglio 2016  |
        +-------+-----------------------------+-------------+

                               Art. 3

  1. All'allegato IV del decreto legislativo 4  marzo  2014,  n.  27,
sono apportate le seguenti modifiche:
  a) dopo il punto 40 sono aggiunti i seguenti:


  +-------+-------------------------------------+-----------------+
  |       |Piombo come stabilizzatore del       |                 |
  |       |cloruro di polivinile (PVC) impiegato|                 |
  |       |come materiale di base nei sensori   |                 |
  |       |elettrochimici amperometrici,        |                 |
  |       |potenziometrici e conduttimetrici    |                 |
  |       |utilizzati nei dispositivi           |                 |
  |       |medico-diagnostici in vitro per      |                 |
  |       |l'analisi del sangue e di altri      |Scade il 31      |
  |41     |liquidi e gas organici.              |dicembre 2018    |
  +-------+-------------------------------------+-----------------+
  |       |Mercurio nei connettori elettrici    |                 |
  |       |rotanti utilizzati nei sistemi di    |                 |
  |       |imaging ad ultrasuoni intravascolare |                 |
  |       |in grado di supportare modalita' di  |                 |
  |       |funzionamento con frequenze operative|Scade il 30      |
  |42     |elevate (> 50MHz).                   |giugno 2019      |
  +-------+-------------------------------------+-----------------+

  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  Conti  per  la
registrazione.
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed e' comunicato alla Commissione europea.

                                                           Allegato I

                            "ALLEGATO II

Sostanze con restrizioni d'uso di cui  all'articolo  4,  comma  1,  e
  valori  delle  concentrazioni  massime  tollerate  per   peso   nei
  materiali omogenei
    Piombo (0,1 %)
    Mercurio (0,1 %)
    Cadmio (0,01 %)
    Cromo esavalente (0,1 %)
    Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %)
    Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %)
    Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0,1 %)
    Benzilbutilftalato (BBP) (0,1 %)
    Dibutilftalato (DBP) (0,1 %)
    Diisobutilftalato (DIBP) (0,1 %)
    La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP  si  applica  ai
dispositivi medici, compresi i dispositivi medici in  vitro,  e  agli
strumenti di monitoraggio e  controllo,  compresi  gli  strumenti  di
monitoraggio e controllo industriali a decorrere dal 22luglio 2021.
    La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP non  si  applica
ai cavi o  ai  pezzi  di  ricambio  destinati  alla  riparazione,  al
riutilizzo all'aggiornamento delle funzionalita'  o  della  capacita'
delle AEE commercializzate prima del 22luglio 2019, e dei dispositivi
medici, inclusi i dispositivi medici in vitro, e  agli  strumenti  di
monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti  di  monitoraggio  e
controllo industriali, commercializzati prima del 22luglio 2021.
    La restrizione concernente DEHP, BBP e  DBP  non  si  applica  ai
giocattoli che sono gia' soggetti alla restrizione concernente  DEHP,
BBP eDBP  di  cui  all'allegatoXVII,  voce51,  del  regolamento  (CE)
n.1907/2006.".

Allegati

D.M. 6 agosto 2015

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