Nuove restrizioni su determinate sostanze pericolose all'interno di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). E' quanto prevede il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 6 agosto 2015 «Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2015/573/UE, 2015/574/UE del 30 gennaio 2015 e 2015/863 del 31 marzo 2015 di modifica degli allegati del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche» (in Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 2015, n. 228).
Per effetto, al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
- sostituzione dell'Allegato II;
- sostituzione del punto 7 c) - IV dell'Allegato III
- variazione dell'Allegato IV.
Di seguito il testo integrale del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 6 agosto 2015, scaricabile anche il pdf in fondo alla pagina.
Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 6 agosto 2015
Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea
2015/573/UE, 2015/574/UE del 30 gennaio 2015 e 2015/863 del 31 marzo
2015 di modifica degli allegati del decreto legislativo 4 marzo 2014
n. 27 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche. (15A07337)
in Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 2015, n. 228
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante
«Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche»;
Vista la direttiva delegata 2012/50/UE del 10 ottobre 2012 della
Commissione che modifica, adattandolo al progresso tecnico,
l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa alle
applicazioni contenenti piombo indicando al punto 7c) - IV la
scadenza dell'esenzione al 21 luglio 2016;
Considerato che per un refuso nel dare attuazione alla direttiva
delegata 2012/50/UE nell'allegato III del decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 27 al punto 7 c) IV non e' stata riportata la data di
scadenza dell'esenzione;
Visto in particolare, l'articolo 22 del citato decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 27 che prevede che con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provveda
all'aggiornamento ed alle modifiche degli allegati allo stesso
decreto derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva
2011/65/UE;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49 recante attuazione
della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle apparecchiature
elettriche ed elettroniche;
Viste le direttive delegate 2015/573/UE, 2015/574/UE del 30 gennaio
2015 e la direttiva delegata 2015/863 del 31 marzo 2015 della
Commissione che modificano, adattandoli al progresso tecnico, gli
allegati II e IV della direttiva 2011/65/UE, introducendo specifiche
esenzioni al divieto di utilizzo del piombo e del mercurio in alcune
apparecchiature elettriche ed elettroniche e che introducono nuove
restrizioni all'uso per altre sostanze pericolose;
Ritenuta la necessita' di attuare le citate direttive delegate
2015/573/UE, 2015/574/UE e 2015/863, provvedendo, a tal fine, a
modificare gli allegati al citato decreto legislativo 4 marzo 2014,
n. 27;
Ritenuto altresi' di completare la tabella dell'allegato III del
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, al punto 7 c) IV, riportando
la data di scadenza dell'esenzione;
Decreta:
Art. 1
L'allegato II del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, e'
sostituito dal testo dell'allegato I al presente decreto.
Art. 2
All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, il
punto 7 c) - IV e' sostituito dal seguente:
+-------+-----------------------------+-------------+
| |Piombo in materiali ceramici | |
| |dielettrici PZT di | |
| |condensatori appartenenti a | |
| |circuiti integrati o |Scade il 21 |
|7 c) IV|semiconduttori discreti |luglio 2016 |
+-------+-----------------------------+-------------+
Art. 3
1. All'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il punto 40 sono aggiunti i seguenti:
+-------+-------------------------------------+-----------------+
| |Piombo come stabilizzatore del | |
| |cloruro di polivinile (PVC) impiegato| |
| |come materiale di base nei sensori | |
| |elettrochimici amperometrici, | |
| |potenziometrici e conduttimetrici | |
| |utilizzati nei dispositivi | |
| |medico-diagnostici in vitro per | |
| |l'analisi del sangue e di altri |Scade il 31 |
|41 |liquidi e gas organici. |dicembre 2018 |
+-------+-------------------------------------+-----------------+
| |Mercurio nei connettori elettrici | |
| |rotanti utilizzati nei sistemi di | |
| |imaging ad ultrasuoni intravascolare | |
| |in grado di supportare modalita' di | |
| |funzionamento con frequenze operative|Scade il 30 |
|42 |elevate (> 50MHz). |giugno 2019 |
+-------+-------------------------------------+-----------------+
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed e' comunicato alla Commissione europea.
Allegato I
"ALLEGATO II
Sostanze con restrizioni d'uso di cui all'articolo 4, comma 1, e
valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei
materiali omogenei
Piombo (0,1 %)
Mercurio (0,1 %)
Cadmio (0,01 %)
Cromo esavalente (0,1 %)
Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %)
Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %)
Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0,1 %)
Benzilbutilftalato (BBP) (0,1 %)
Dibutilftalato (DBP) (0,1 %)
Diisobutilftalato (DIBP) (0,1 %)
La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP si applica ai
dispositivi medici, compresi i dispositivi medici in vitro, e agli
strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di
monitoraggio e controllo industriali a decorrere dal 22luglio 2021.
La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP non si applica
ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al
riutilizzo all'aggiornamento delle funzionalita' o della capacita'
delle AEE commercializzate prima del 22luglio 2019, e dei dispositivi
medici, inclusi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di
monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e
controllo industriali, commercializzati prima del 22luglio 2021.
La restrizione concernente DEHP, BBP e DBP non si applica ai
giocattoli che sono gia' soggetti alla restrizione concernente DEHP,
BBP eDBP di cui all'allegatoXVII, voce51, del regolamento (CE)
n.1907/2006.".