Approvato lo statuto del consorzio imballaggi alluminio

Tra i vari punti la natura e le funzioni degli organi, i regolamenti consortili e i rapporti con il Conai e gli altri consorzi

Approvato lo statuto del consorzio imballaggi alluminio (CIAL) con la pubblicazione del decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2018 sulla Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2018, n. 80.

Definiti, tra gli altri:

  • le quote di partecipazione
  • il finanziamento delle attività;
  • la natura e le funzioni degli organi;
  • i regolamenti consortili;
  • i rapporti con il Conai e gli altri consorzi.

Di seguito il testo del D.M. 8 marzo 2018, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

Decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2018 

Approvazione dello statuto del Consorzio imballaggi alluminio (CIAL).

(18A02306)

                 in Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2018, n. 80



                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                            E DEL MARE

                           di concerto con


                             IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO




  Vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio

del 20 dicembre 1994, come integrata  e  modificata  dalla  direttiva

2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli imballaggi e

i rifiuti di imballaggio, che prevede  misure  volte  a  limitare  la

produzione di rifiuti d'imballaggio, a promuovere il riciclaggio,  il

riutilizzo e altre forme di recupero di tali rifiuti;

  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme

in materia ambientale» e, in particolare  la  parte  IV,  Titolo  II,

Gestione degli imballaggi;

  Visto l'art. 223 del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006  che

disciplina i Consorzi per la corretta gestione degli imballaggi e dei

rifiuti di imballaggio e, in particolare il comma 2 che prevede che i

predetti Consorzi  adeguino  il  proprio  statuto  allo  schema  tipo

approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e

del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

  Visto il decreto 24 giugno 2016 del Ministro dell'ambiente e  della

tutela del territorio e del mare di concerto con  il  Ministro  dello

sviluppo economico, di approvazione dello schema di statuto tipo  per

i Consorzi  per  la  gestione  degli  imballaggi  e  dei  rifiuti  di

imballaggio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio

2016;

  Visto il decreto 3 maggio 2017 del Ministero dell'ambiente e  della

tutela del territorio e del mare, «Correttivo del decreto  24  giugno

2016 concernente l'approvazione dello schema di  statuto-tipo  per  i

Consorzi per gli imballaggi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.

118 del 23 maggio 2017;

  Visto  lo  statuto  del  Consorzio  imballaggi   alluminio   (CIAL)

approvato dall'Assemblea straordinaria del 27 ottobre 2017  trasmesso

ai fini dell'approvazione, ai sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto

previsto dall'art. 223 del decreto legislativo n. 152/2006, con  nota

del 3 agosto 2017;

  Ritenuto che le norme statutarie sono conformi alle previsioni  del

suddetto schema di statuto tipo del 3 maggio 2017;




                              Decreta:




                               Art. 1




  1. E' approvato, ai fini e per gli effetti dell'art. 223, comma  2,

del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  lo  statuto  del

Consorzio imballaggi alluminio (CIAL) di cui all'allegato «D».

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.







TITOLO I

STRUTTURA ED ATTIVITÀ DEL CONSORZIO

                                                         Allegato «D»




                               INDICE







           TITOLO I - STRUTTURA ED ATTIVITA' DEL CONSORZIO




    Art. 1 Natura, sede e durata del Consorzio

    Art. 2 Consorziati

    Art. 3 Oggetto del Consorzio

    Art. 4 Quote di partecipazione al Consorzio

    Art. 5 Fondo consortile - Fondi di riserva

    Art. 6 Finanziamento delle attivita' del Consorzio

    Art. 7 Diritti e obblighi consortili




                         TITOLO II - ORGANI




    Art. 8 Organi del Consorzio

    Art. 9 Composizione e funzioni dell'Assemblea ordinaria

    Art. 10 Funzionamento dell'Assemblea ordinaria

    Art. 11 Assemblea straordinaria

    Art. 12 Composizione e funzioni del Consiglio di amministrazione

    Art. 13 Funzionamento del Consiglio di amministrazione

    Art. 14 Presidente e Vicepresidente

    Art. 15 Collegio sindacale

    Art. 16 Revisione legale dei conti

    Art. 17 Direttore generale




                 TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI,

                  FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI




    Art. 18 Esercizio finanziario - Bilancio

    Art. 19 Regolamenti consortili

    Art. 20 Rapporti con il Consorzio nazionale imballaggi - Conai

    Art. 21 Rapporti con gli altri consorzi, con gli  utilizzatori  e

loro organizzazioni

    Art. 22 Ingresso, recesso ed esclusione dei consorziati

    Art. 23 Liquidazione - Scioglimento del Consorzio

    Art. 24 Vigilanza

    Art. 25 Norma finale




                               STATUTO




                               Art. 1.

                 Natura, sede e durata del Consorzio




    1.  Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  223  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' costituito con sede  in  Milano

il Consorzio denominato «Consorzio  nazionale  imballaggi  alluminio»

ovvero, in forma abbreviata, «CIAL» con il  fine  di  perseguire  gli

obiettivi e svolgere i compiti indicati al successivo art. 3.

    2. Il Consorzio  opera  su  tutto  il  territorio  nazionale  nel

rispetto  dei  criteri  e  dei  principi  di  efficacia,  efficienza,

economicita', trasparenza, e di  libera  concorrenza,  garantendo  il

ritiro, la  raccolta,  il  recupero  e  il  riciclo  dei  rifiuti  di

imballaggio in alluminio in via sussidiaria  all'attivita'  di  altri

operatori economici del settore, senza limitare, impedire o  comunque

condizionare direttamente ne' indirettamente il fondamentale  diritto

alla liberta' d'iniziativa economica individuale.

    3. La durata del Consorzio e' fissata al 31 dicembre 2100 e  puo'

essere prorogata qualora a  tale  termine  permangano  i  presupposti

normativi di costituzione.

    4. Il Consorzio puo' essere anticipatamente sciolto  e  posto  in

liquidazione con  le  modalita'  indicate  nel  successivo  art.  23,

qualora i presupposti normativi della sua costituzione  vengano  meno

prima dello scadere del termine di cui al comma 3, previo parere  del

Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e  del

Ministero per lo sviluppo economico.

    5. Il Consorzio ha personalita'  giuridica  di  diritto  privato,

senza scopo di lucro, ed e' disciplinato, per tutto cio' che  non  e'

regolato dal presente statuto, dalle norme contenute  negli  articoli

dal 2602 al 2615-bis del codice civile.

    6. Lo spostamento della sede nell'ambito dello stesso comune  non

comporta la modifica dello statuto.

    7.  Il  Consorzio  opera  sotto  la   vigilanza   del   Ministero

dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e  del

Ministero dello sviluppo economico.




                               Art. 2.

                             Consorziati




    1. Partecipano al Consorzio le seguenti imprese:

      fornitori  di  alluminio  destinato   alla   fabbricazione   di

imballaggi in alluminio comprendenti i produttori e  gli  importatori

(di seguito «Produttori»);

      fabbricanti,  trasformatori  e  importatori  di  imballaggi  in

alluminio vuoti (di seguito «Trasformatori»);

    2. Possono partecipare al Consorzio le seguenti imprese:

      commercianti, distributori,  addetti  al  riempimento,  utenti,

importatori  di   imballaggi   in   alluminio   pieni   (di   seguito

«Utilizzatori»);

      recuperatori  e  riciclatori  di  rifiuti  di  imballaggio   in

alluminio, che non corrispondono alla categoria dei Produttori,  come

definite ai sensi dell'art. 218, comma 1, lettere l), m), del decreto

legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  (di  seguito  «Recuperatori»  e

«Riciclatori»),  previo  accordo  con  gli   altri   consorziati   ed

unitamente agli stessi, secondo criteri e modalita'  determinati  nel

regolamento consortile da adottarsi a norma del successivo art. 19.

    3. I trasformatori e gli utilizzatori di imballaggi costituiti da

materiali compositi partecipano al Consorzio ai sensi rispettivamente

dei commi 1 e 2 qualora il materiale prevalente  nella  tipologia  di

imballaggio  da   essi   prodotta   o   utilizzata   sia   costituito

dall'alluminio,  secondo  criteri   e   modalita'   determinati   nel

regolamento consortile da adottarsi a norma del successivo art. 19.

    4. Al fine del presente Statuto, le imprese di cui ai commi 1 e 2

sono distinte nelle seguenti categorie:

      a) Produttori

      b) Trasformatori

      c) Utilizzatori

      d) Recuperatori e Riciclatori

    5. La categoria d) Recuperatori e Riciclatori e' articolata nelle

seguenti sottocategorie:

      d.1) Recuperatori

      d.2) Riciclatori

    6. Le  imprese  che  esercitano  le  attivita'  proprie  di  piu'

categorie di consorziati sono inquadrate nella  categoria  prevalente

secondo i criteri e  le  modalita'  determinati  con  regolamento  da

adottarsi a norma del successivo art. 19. La stessa  disposizione  si

applica in caso di societa' controllate e collegate.

    7. La ripartizione delle quote  consortili  e'  disciplinata  nel

successivo art. 4.

    8. Il numero dei consorziati e' illimitato.




                               Art. 3.

                        Oggetto del Consorzio




    1.  L'attivita'  del  Consorzio  sara'  conformata  ai   principi

generali contenuti nella parte IV del decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152, titolo II, e in particolare ai principi di  efficienza,

efficacia, economicita', trasparenza, e di libera  concorrenza  nelle

attivita' di settore.

    2. Il Consorzio non ha  fini  di  lucro,  ed  e'  costituito  per

concorrere a conseguire gli obiettivi di riciclo  e  di  recupero  di

tutti i rifiuti di imballaggio e materiali  di  imballaggio  prodotti

nel territorio nazionale.

    In particolare, il Consorzio razionalizza, organizza, garantisce,

promuove e incentiva:

      a) in via prioritaria, il ritiro dei rifiuti di imballaggio  in

alluminio  conferiti  al  servizio  pubblico,  su   indicazione   del

Consorzio nazionale imballaggi (di seguito Conai) di cui all'art. 224

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

      b)  la  raccolta  dei  rifiuti  di  imballaggio  in   alluminio

secondari e terziari su superfici private;

      c) la ripresa degli imballaggi in alluminio usati;

      d) il riciclo ed il recupero  dei  rifiuti  di  imballaggio  in

alluminio;

      e) l'utilizzo dei prodotti e dei materiali ottenuti dal riciclo

e dal recupero dei rifiuti di imballaggio in alluminio;

      f) lo sviluppo della  raccolta  differenziata  dei  rifiuti  di

imballaggio in alluminio.

    3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 e nel rispetto dei  principi  di

cui all'art. 1, comma 2, ritiro delle frazioni similari ai rifiuti di

imballaggi in alluminio e'  un'attivita'  complementare  e  sinergica

degli scopi primari, in relazione alle esigenze del servizio  che  il

Consorzio  presta  nei  confronti  dei  comuni  e   delle   pubbliche

amministrazioni.

    4. Il Consorzio, su indicazione del Conai, adempie all'obbligo di

ritiro dei rifiuti di  imballaggio  in  alluminio  provenienti  dalla

raccolta differenziata effettuata dal servizio  pubblico  secondo  le

modalita' ed i criteri previsti nell'ambito del  piano  specifico  di

prevenzione e gestione di cui all'art. 223, comma 4, e del  programma

generale di prevenzione e di gestione di cui all'art. 225 del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

    5. Il Consorzio, d'intesa con il Conai,  promuove  l'informazione

degli utilizzatori,  degli  utenti  finali  e,  in  particolare,  dei

consumatori, al fine  di  agevolare  lo  svolgimento  delle  funzioni

previste al precedente comma 1. L'informazione riguarda fra l'altro:

      a) i sistemi di  restituzione,  di  raccolta,  di  ripresa,  di

riciclo e di recupero disponibili;

      b)  il  ruolo  degli  utilizzatori,  ed  in   particolare   dei

consumatori, nel processo di riutilizzo, raccolta, riciclo e recupero

degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in alluminio;

      c) il  significato  dei  marchi  apposti  sugli  imballaggi  in

alluminio;

      d) i pertinenti elementi dei piani di gestione degli imballaggi

e dei rifiuti di imballaggi in alluminio.

    6. Per il perseguimento degli obiettivi  indicati  ai  precedenti

commi, il Consorzio puo':

      a)  svolgere  tutte  le   attivita'   anche   complementari   o

sussidiarie, direttamente o indirettamente  coordinate  e/o  comunque

connesse quali, a titolo esemplificativo, l'acquisto e la concessione

di diritti di proprieta' intellettuale, e la promozione  del  mercato

di oggetti in materiale riciclato;

      b)  compiere  tutte  le  operazioni  mobiliari,  immobiliari  e

finanziarie, e tutti gli atti necessari o utili per il raggiungimento

dell'oggetto consortile;

      c)  promuovere  campagne  d'informazione,  ricercare  sinergie,

realizzare coordinamenti e stipulare accordi e contratti di programma

con soggetti pubblici e privati;

      d)  porre  in  essere  tutti  gli  atti   di   attuazione   e/o

applicazione normativamente previsti.

    7. Il Consorzio puo' strutturarsi in articolazioni  regionali  ed

interregionali. Il Consorzio puo' svolgere le  attivita'  di  cui  al

presente articolo anche  attraverso  soggetti  terzi  sulla  base  di

apposite convenzioni. Ai sensi dell'art. 177, comma  5,  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Consorzio, coordinandosi con il

Conai  per  quanto  di  competenza  dello  stesso,   puo',   inoltre,

stipulare, ai sensi degli  articoli  181,  206  e  224  del  medesimo

decreto,  specifici  accordi,  contratti  di  programma,   protocolli

d'intesa, anche sperimentali, con:

      a) il Ministero dell'ambiente, della tutela  del  territorio  e

del mare, il Ministero per lo  sviluppo  economico,  le  regioni,  le

province, le autorita' d'ambito, i comuni, loro aziende e societa' di

servizi, concessionari ed enti pubblici o privati;

      b) il Conai medesimo;

      c) i consorzi, le societa', gli enti e gli istituti di  ricerca

incaricati  dello  svolgimento  di  attivita'  a  contenuto  tecnico,

tecnologico o finanziario comprese tra i fini istituzionali;

      d) i soggetti pubblici e/o privati  interessati  alla  gestione

ambientale   della   medesima   tipologia   di   materiali    oggetto

dell'attivita' del Consorzio.

    8. Nell'esercizio  delle  proprie  funzioni,  il  Consorzio  puo'

avvalersi della collaborazione delle associazioni rappresentative dei

settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati.

    9.  Per  conseguire  le  proprie  finalita'   istituzionali,   il

Consorzio puo' costituire enti e societa', e assumere  partecipazioni

in  enti  e  societa'  gia'  costituiti,  previa  autorizzazione  del

Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del

Ministero per lo  sviluppo  economico.  La  costituzione  di  enti  e

societa', e l'assunzione di partecipazioni in altre societa' ed  enti

non  e'  consentita  se  sono  sostanzialmente  modificati  l'oggetto

consortile  e  le  finalita'  determinati   dal   presente   Statuto.

L'attivita' delle societa' e degli enti partecipati e costituiti  dal

Consorzio deve, inoltre, svolgersi nel rispetto  delle  norme  e  dei

principi in materia di concorrenza,  e  eventuali  proventi  e  utili

derivanti   da   tali   partecipazioni   devono   essere   utilizzati

esclusivamente per le finalita' previste dal presente statuto.

    10.  Nei  termini  stabiliti  dalle  norme  vigenti  e  ai  sensi

dell'art. 223, comma 5, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.

152, il Consorzio mette a punto, elabora e trasmette alla  competente

direzione generale del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare ed al  Conai  un  proprio  piano  specifico  di

prevenzione  e  gestione  relativo  all'anno  solare  successivo  che

costituisce la base per  l'elaborazione  del  programma  generale  di

prevenzione e di gestione di cui all'art. 225 del predetto decreto.

    11.  Nei  termini  stabiliti  dalle  norme  vigenti  e  ai  sensi

dell'art. 223, comma 6, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.

152, il Consorzio trasmette  annualmente  alla  competente  Direzione

generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e

del mare ed a Conai una relazione sulla  gestione  relativa  all'anno

precedente,  con  l'indicazione  nominativa   dei   consorziati,   il

programma specifico ed i risultati  conseguiti  nel  recupero  e  nel

riciclo dei rifiuti di imballaggio.

    12. Il Consorzio e' soggetto passivo del diritto di accesso  alle

informazioni ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195,

recante  attuazione  della  direttiva  2003/4/CE   sull'accesso   del

pubblico  all'informazione  ambientale,  e  ai  sensi   delle   altre

disposizioni europee e  nazionali  che  disciplinano  il  diritto  di

accesso alle informazioni ambientali.

    13. Il Consorzio  si  astiene  da  qualunque  atto,  attivita'  o

iniziativa  suscettibile  di  impedire,  restringere  o  falsare   la

concorrenza  in  ambito  nazionale  e  comunitario,  con  particolare

riferimento allo svolgimento di attivita' economiche e di  operazioni

di gestione dei rifiuti di imballaggio  regolarmente  autorizzate  ai

sensi della vigente normativa.




                               Art. 4.

                Quote di partecipazione al Consorzio




    1. Ai fini del  voto,  le  quote  di  partecipazione  sono  cosi'

ripartite fra le categorie di consorziati:

      a) Produttori 40%;

      b) Trasformatori 40%;

      c) Utilizzatori 10%;

      d) Recuperatori e Riciclatori 10%

    di cui:

      d.1) Recuperatori 5%;

      d.2) Riciclatori 5%.

    2. Ciascuna  categoria,  ovvero  sottocategoria,  di  consorziati

dovra'  far  si'  da  garantire,  al  suo  interno,  la  piu'   ampia

rappresentativita' delle imprese aderenti.

    3. Ai fini del voto, le quote di partecipazione sono ripartite in

misura paritaria fra le categorie dei Produttori e dei Trasformatori,

assicurando altresi' un'adeguata partecipazione  degli  Utilizzatori,

se presenti. I Recuperatori  e  Riciclatori  possono  partecipare  al

Consorzio, previo accordo con  gli  altri  consorziati,  in  modo  da

garantire una posizione dialettica di confronto sulla gestione  delle

risorse e delle attivita'.

    4.  Nell'ambito  di  ciascuna  categoria   di   consorziati,   la

ripartizione delle  quote  tra  le  singole  imprese  consorziate  e'

disciplinata dal regolamento consortile  da  adottarsi  a  norma  del

successivo art. 19.

    5.  Il  Consiglio  di  amministrazione  provvede,   prima   della

convocazione di ciascuna Assemblea e con le  modalita'  indicate  nel

regolamento,  a  rideterminare  le  quote  di  partecipazione  tra  i

consorziati di ciascuna delle categorie.

    6. La variazione della quota  spettante  al  singolo  consorziato

puo' determinare obblighi di versamento a carico di quest'ultimo.  In

tal caso il consorziato e' tenuto a  provvedere  al  pagamento  degli

importi   dovuti,   a   pena   dell'impossibilita'   di   partecipare

all'Assemblea. La variazione della quota non ha mai  effetto  per  il

passato.

    7. Chi intende essere ammesso come consorziato,  deve  presentare

domanda  scritta  al  Consiglio  di  amministrazione  dichiarando  di

possedere i requisiti indicati al precedente art. 2, e  di  essere  a

conoscenza delle disposizioni del presente statuto,  dei  regolamenti

consortili adottati e di tutte le  altre  disposizioni  regolamentari

vincolanti per i consorziati.

    8.  Le  quote  di  partecipazione  al  Consorzio  possono  essere

trasferite a terzi solo in caso di trasferimento a  qualunque  titolo

dell'azienda, e contestualmente a tale trasferimento, e/o in caso  di

fusione e scissione. In ogni altro caso il trasferimento delle  quote

consortili e' nullo e privo di effetti giuridici.




                               Art. 5.

                 Fondo consortile - Fondi di riserva




    1.  Ciascuno  dei  consorziati  e'  tenuto  a   concorrere   alla

costituzione del fondo consortile versando una  somma  corrispondente

al proprio numero di quote assegnate ai sensi del precedente art.  4.

Il valore unitario della quota  di  partecipazione  al  Consorzio  e'

determinato dall'Assemblea.

    2. Il fondo consortile puo' essere impiegato nella  gestione  del

Consorzio,   con   motivata   deliberazione    del    Consiglio    di

amministrazione approvata dall'Assemblea, ove siano insufficienti  le

altre fonti di provviste finanziarie, ma deve essere reintegrato  nel

corso dell'esercizio successivo.

    3. Gli importi eventualmente dovuti dai singoli  consorziati  per

il mantenimento del fondo consortile sono determinati  dall'Assemblea

su proposta del Consiglio di amministrazione.

    4.  Gli  eventuali  avanzi  di  gestione  non   concorrono   alla

formazione del reddito. E' fatto divieto  di  distribuire  avanzi  di

gestione ai  consorziati.  Gli  eventuali  avanzi  di  gestione  sono

gestiti in conformita' ai criteri definiti nello statuto del Conai ed

alle procedure da esso approvate, nel rispetto delle disposizioni  di

legge.

    5.  Al  fondo  consortile  si  applicano  le  disposizioni  degli

articoli 2614 e 2615 del codice civile.

    6. Non si procede  alla  liquidazione  delle  quote  e  nulla  e'

dovuto, a qualsiasi titolo, al consorziato receduto o escluso.

    7. L'Assemblea puo'  costituire  un  fondo  di  riserva  con  gli

eventuali avanzi di gestione conformemente al disposto dell'art. 224,

comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.




                               Art. 6.

             Finanziamento delle attivita' del Consorzio




    1. Il Consorzio e' tenuto a garantire l'equilibrio della  propria

gestione finanziaria.

    2.  I  mezzi  finanziari  per  il  funzionamento  del   Consorzio

provengono:

      a) dai contributi versati dai consorziati o  da  terzi,  ed  in

particolare dall'eventuale contributo annuo  previsto  al  successivo

art. 9, comma 2, lettera i);

      b) dal contributo ambientale attribuito al Consorzio da  Conai,

con apposita convenzione ai sensi dell'art. 224, comma 8 del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e versato dal  Conai  medesimo  ai

sensi dell'art. 223,  comma  3.  Il  predetto  contributo  ambientale

costituisce mezzo proprio del Consorzio  ed  e'  utilizzato,  in  via

prioritaria, per  il  ritiro  degli  imballaggi  primari  o  comunque

conferiti  al  servizio  pubblico   e,   in   via   accessoria,   per

l'organizzazione dei sistemi  di  raccolta,  recupero  e  riciclaggio

degli imballaggi secondari e  terziari,  nel  rispetto  della  libera

concorrenza nelle attivita' di settore;

      c) dai proventi della cessione dei  rifiuti  di  imballaggi  in

alluminio,  nonche'  delle  frazioni  similari,  ripresi  raccolti  o

ritirati, nonche' delle prestazioni di servizi connesse;

      d)  dai  proventi  della  gestione  patrimoniale  ivi  comprese

eventuali liberalita';

      e) dall'utilizzazione dei fondi di riserva;

      f) dall'eventuale utilizzazione del  fondo  consortile  con  le

modalita' indicate al precedente art. 5, commi 4 e 2;

      g) da eventuali contributi e finanziamenti provenienti da  enti

pubblici e/o privati;

      h) dalle eventuali somme, diverse da quelle  previste  all'art.

14 dello statuto del Conai, versate al Consorzio  dal  Conai  per  le

finalita' consortili.




                               Art. 7.

                    Diritti e obblighi consortili




    1. I  consorziati  hanno  diritto  di  partecipare,  nelle  forme

previste dal presente statuto, alla definizione delle  decisioni  del

Consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari,  ed  allo

svolgimento delle attivita' consortili. I consorziati possono  fruire

dei servizi e delle prestazioni del Consorzio.

    2. Il Consorzio accerta il corretto  adempimento,  da  parte  dei

consorziati,  degli  obblighi  derivanti  dalla   partecipazione   al

Consorzio, ed  intraprende  le  azioni  necessarie  per  accertare  e

reprimere eventuali violazioni a tali obblighi.

    3.  In  caso  d'inadempimento  degli  obblighi   consortili,   il

Consiglio di amministrazione puo' comminare una  sanzione  pecuniaria

commisurata   alla   gravita'   dell'infrazione.   Con    regolamento

consortile, da  adottarsi  a  norma  del  successivo  art.  19,  sono

individuate le infrazioni, la misura minima e massima delle  sanzioni

applicabili  e  le  norme  del  relativo  procedimento.  In  sede  di

Assemblea, il consorziato sanzionato non puo' esercitare  il  diritto

di voto fino all'avvenuto pagamento della sanzione comminata.

    4. I consorziati sono, inoltre, obbligati a:

      a) concorrere alla costituzione del fondo consortile;

      b)   versare   l'eventuale    contributo    annuo    deliberato

dall'Assemblea ai sensi del successivo art. 9, comma 2, lettera i);

      c) trasmettere al Consiglio di amministrazione tutti i  dati  e

informazioni da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile;

      d) sottoporsi a tutti i controlli  disposti  dal  Consiglio  di

amministrazione al  fine  di  accertare  l'esatto  adempimento  degli

obblighi consortili, con modalita' che faranno salva la  riservatezza

dei dati dei consorziati;

      e) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli

organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati;

      f)  favorire  gli  interessi  del  Consorzio  e  non   svolgere

attivita' contrastante con le finalita' dello stesso.

    5. I consorziati tenuti ad aderire al Conai  ai  sensi  dell'art.

221, comma 2 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  sono

obbligati ad indicare al Conai  che  il  Consorzio  e'  il  soggetto,

costituito ai sensi dell'art. 221, comma 3, lettera  b),  del  citato

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al quale partecipano.







TITOLO II

ORGANI

                               Art. 8.

                        Organi del Consorzio




    Sono organi del Consorzio:

      (a) l'Assemblea;

      (b) il Consiglio di amministrazione;

      (c)  il  Presidente  ed,  in  sua  assenza  o  impedimento,  il

Vicepresidente;

      (d) il Collegio sindacale;

      (e) il Direttore generale.




                               Art. 9.

          Composizione e funzioni dell'Assemblea ordinaria




    1.  Ogni  consorziato  ha  diritto   ad   un   numero   di   voti

nell'Assemblea pari al numero delle proprie quote  di  partecipazione

al Consorzio. Possono esercitare il diritto di voto i consorziati  in

regola  con  l'adempimento  degli  obblighi  consortili  previsti  al

precedente art. 7.

    2. L'Assemblea ordinaria:

      a) elegge i componenti del Consiglio di amministrazione;

      b) elegge due componenti effettivi e un supplente del  Collegio

sindacale e, fra i componenti effettivi  eletti,  il  Presidente  del

Collegio sindacale;

      c) delibera l'affidamento dell'incarico della revisione  legale

dei conti al Collegio sindacale o ad una societa'  di  revisione,  ai

sensi del successivo art. 16;

      d) approva il  bilancio  consuntivo  annuale  accompagnato  dai

documenti previsti al successivo art. 18, comma 5;

      e) approva i programmi  di  attivita'  e  di  investimento  del

Consorzio;

      f) determina il valore unitario delle quote  di  partecipazione

al Consorzio;

      g) delibera circa l'eventuale assegnazione di un'indennita'  di

carica al Presidente ed al  Vicepresidente,  dell'emolumento  annuale

e/o  dell'indennita'  di  seduta  ai  componenti  del  Consiglio   di

amministrazione, del Collegio  sindacale  e  dell'eventuale  Comitato

esecutivo;

      h)  delibera  su  tutti  gli  altri  argomenti  attinenti  alla

gestione del Consorzio riservati alla  sua  competenza  dal  presente

statuto o dalla legge  e  su  quelli  sottoposti  al  suo  esame  dal

Consiglio di amministrazione;

      i) delibera l'eventuale contributo annuo previsto al precedente

art. 6, comma 2, lettera a), per  il  perseguimento  delle  finalita'

statutarie;

      j) approva la relazione sulla  gestione,  nonche'  i  risultati

conseguiti nel riciclo e nel recupero dei rifiuti di imballaggi, e il

programma specifico di prevenzione e gestione,  di  cui  all'art.  3,

comma 11;

      k) delibera ogni opportuno provvedimento  in  merito  ai  mezzi

finanziari menzionati al precedente art. 6.




                              Art. 10.

               Funzionamento dell'Assemblea ordinaria




    1. L'Assemblea e'  convocata  dal  Consiglio  di  amministrazione

almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

    2. La convocazione ha luogo mediante avviso depositato presso  la

sede del Consorzio, divulgato attraverso  il  relativo  sito  web,  e

pubblicato su tre quotidiani  a  diffusione  nazionale,  di  cui  uno

economico, almeno  quindici  giorni  prima  del  giorno  fissato  per

l'Assemblea. La convocazione deve indicare l'ordine  del  giorno,  il

luogo e la data della prima e, eventualmente, ad almeno  ventiquattro

ore di distanza da tale data, della seconda convocazione.

    3. In alternativa, la  convocazione  ha  luogo  a  mezzo  lettera

raccomandata  o  posta  elettronica  certificata  o  telefax   almeno

quindici giorni prima dell'adunanza, salvo  il  caso  di  particolare

urgenza in cui deve comunque essere osservato il  termine  minimo  di

cinque giorni.

    4. L'Assemblea e'  convocata  dal  Consiglio  di  amministrazione

quando lo ritenga necessario. La convocazione puo' essere  richiesta,

con l'indicazione degli argomenti da trattare, anche da un numero  di

consorziati  detentori,  sulla  base  della  ripartizione  effettuata

dall'ultima Assemblea, almeno di un  quinto  di  tutte  le  quote  di

partecipazione al Consorzio.

    5.  La  convocazione  dell'Assemblea  puo'  anche   avvenire   su

richiesta dal Collegio  sindacale.  In  tali  casi  il  Consiglio  di

amministrazione   e'   tenuto   a   procedere    alla    convocazione

dell'Assemblea entro dieci giorni dalla richiesta.

    6. Il consorziato partecipa all'Assemblea in persona  del  legale

rappresentante o di un proprio delegato. Il  consorziato  puo'  farsi

rappresentare  con  delega  scritta,  da  conservarsi  da  parte  del

consorzio. Non  sono  ammesse  piu'  di cinque  deleghe  alla  stessa

persona.

    7. L'Assemblea e' validamente costituita, in prima  convocazione,

quando i consorziati partecipanti presenti rappresentano  piu'  della

meta' delle quote complessive di partecipazione al Consorzio  ed,  in

seconda   convocazione   qualunque   siano   le   quote    consortili

rappresentate dai partecipanti.

    8. Ogni consorziato esprime nell'Assemblea un numero di voti pari

alle proprie quote di partecipazione al  Consorzio.  Con  regolamento

consortile adottato a norma del successivo art. 19  sono  determinate

le modalita' operative volte ad assicurare il rispetto  del  presente

comma.

    9. L'Assemblea delibera in  sede  ordinaria  con  la  maggioranza

assoluta dei voti presenti, anche per delega.

    10. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consorzio  o,

in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente  ovvero,  in

assenza del Vicepresidente, dal consigliere piu' anziano.

    11.  La  rappresentanza  puo'  essere   conferita   per   singole

assemblee, con effetto anche per la  convocazione  successiva  o  per

quelle  convocate  durante  un  periodo  espressamente  indicato  dal

consorziato nella delega, comunque  non  superiore  a  tre  anni.  In

mancanza di indicazioni espresse, la delega si intende conferita  per

la singola Assemblea. E' sempre ammessa la revoca della  delega,  che

deve essere comunicata per iscritto dal delegante al  delegato  e  al

Consorzio.

    12. La rappresentanza non puo' essere conferita  ai  consiglieri,

ai sindaci, ai componenti dell'Organismo di vigilanza e ai dipendenti

del Consorzio.

    13. L'Assemblea, ove lo  ritenga  utile  o  necessario,  provvede

all'adozione delle proprie norme di funzionamento.




                              Art. 11.

                       Assemblea straordinaria




    1. L'Assemblea straordinaria e' validamente costituita, in  prima

convocazione,   quando   i    consorziati    partecipanti    presenti

rappresentano  almeno  i  due  terzi  delle  quote   complessive   di

partecipazione al Consorzio, e delibera con la  maggioranza  dei  due

terzi dei voti presenti, anche per delega. In seconda convocazione  e

con il  medesimo  ordine  del  giorno  l'Assemblea  straordinaria  e'

validamente costituita quando  i  consorziati  partecipanti  presenti

rappresentano  almeno   la   meta'   delle   quote   complessive   di

partecipazione al Consorzio, e delibera con almeno i  due  terzi  dei

voti presenti, anche per delega.

    2. L'Assemblea straordinaria delibera:

      a) sulle modificazioni da apportare  al  presente  statuto.  Le

deliberazioni   di   modifica   dello   statuto    sono    sottoposte

all'approvazione  del  Ministro  dell'ambiente,  della   tutela   del

territorio e del mare e del Ministro per lo sviluppo economico;

      b)  sull'approvazione  dei  regolamenti  consortili   e   sulle

relative modifiche, secondo quando disposto al successivo art. 19;

      c)  sull'eventuale  scioglimento   anticipato   del   Consorzio

nell'ipotesi indicata nel precedente  art.  1,  comma  4.  In  questo

ultimo caso trova applicazione quanto disposto al successivo art. 23.

    3. Si osservano per il resto le disposizioni del precedente  art.

10 in materia di Assemblea ordinaria.




                               Art. 12

       Composizione e funzioni del Consiglio d'amministrazione




    1. Il Consiglio di amministrazione si compone di 10 componenti. I

componenti   del   Consiglio   di   amministrazione    sono    eletti

dall'Assemblea, in rappresentanza dei consorziati nell'ordine:

      a) 3 componenti in rappresentanza della categoria Produttori;

      b)   3   componenti   in   rappresentanza    della    categoria

Trasformatori;

      c) 1 componente in rappresentanza della categoria Utilizzatori;

      d) 3 componenti in rappresentanza della categoria  Recuperatori

e Riciclatori;

    di cui:

      d.1) almeno 1 componente in rappresentanza della sottocategoria

Recuperatori;

      d.2) almeno 1 componente in rappresentanza della sottocategoria

Riciclatori.

    2. In caso di partecipazione al consorzio anche dei  Recuperatori

e Riciclatori, previo  accordo  con  gli  altri  consorziati,  dovra'

essere  garantita  l'eguaglianza  del  numero  dei   consiglieri   in

rappresentanza della categoria Recuperatori e Riciclatori con  quella

della categoria Produttori. Al fine di  garantire  detta  uguaglianza

l'ultimo  componente  della  categoria  d)  viene   attribuito   alla

sottocategoria avente  il  maggior  numero  di  imprese  aderenti  al

Consorzio.

    3. All'elezione dei membri del Consiglio  di  amministrazione  si

procede mediante votazione su liste distinte per  ciascuna  categoria

di consorziati. I singoli consorziati votano per  i  candidati  della

lista  della  categoria  cui  appartengono.  Con  il  regolamento  da

adottarsi  a  norma  del  successivo  art.  19  sono  determinate  le

modalita' ed i sistemi di voto.

    4. Il  Consiglio  di  amministrazione  si  considera  validamente

costituito anche con un numero di componenti inferiore a  10  purche'

risultino eletti i consiglieri in rappresentanza delle categorie  dei

Produttori,  dei  Trasformatori   anche   se   le   categorie   degli

Utilizzatori e dei Recuperatori e Riciclatori,  non  eleggessero  per

qualsiasi motivo i propri rappresentanti  in  seno  al  Consiglio  di

amministrazione.

    5. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione  partecipano  i

componenti del Collegio sindacale  e,  con  funzioni  consultive,  il

direttore generale del Consorzio.

    6. Il Consiglio di amministrazione e'  investito  dei  piu'  ampi

poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed  ha

facolta' di  compiere  tutti  gli  atti  che  ritenga  opportuni  per

l'attuazione e il raggiungimento degli  scopi  consortili.  A  titolo

esemplificativo e non esaustivo il Consiglio di amministrazione:

      a.  nomina  fra  i  propri  componenti  il  Presidente  ed   il

Vicepresidente;

      b. salvo quanto previsto all'art. 14,  comma  3,  determina  le

funzioni  ed  assegna  le  deleghe  operative   al   Presidente,   al

Vicepresidente ed al Direttore generale;

      c. convoca l'Assemblea, fissandone l'ordine del giorno;

      d. conserva il libro dei consorziati e provvede al suo costante

aggiornamento;

      e.  definisce  la  ripartizione  delle  quote  Assembleari   in

conformita' alle disposizioni del presente  statuto  e  dell'apposito

regolamento;

      f.  redige  il  bilancio  consuntivo  annuale,  da   sottoporre

all'Assemblea per l'approvazione. Il bilancio consuntivo deve  essere

trasmesso al Conai;

      g.  redige  la  situazione  patrimoniale  ai  sensi   dell'art.

2615-bis codice civile;

      h. approva il bilancio preventivo annuale e triennale entro  il

30 settembre. Il bilancio preventivo annuale deve essere trasmesso al

Conai, al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e  del

mare e al Ministero dello sviluppo economico.

      i.  definisce  annualmente  il   fabbisogno   finanziario   del

Consorzio ed i criteri di finanziamento e determina  l'entita'  degli

eventuali contributi, di cui al precedente art. 6, comma  2,  lettera

a), a carico dei consorziati e stabilisce le modalita'  del  relativo

versamento, da sottoporre alla delibera dell'Assemblea; predispone  e

approva la documentazione da fornire  al  Conai,  di  accompagnamento

alle eventuali richieste di  adeguamento  del  contributo  ambientale

Conai di cui al comma 8  dell'art.  224  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152;

      j. predispone il piano specifico di prevenzione e  di  gestione

previsto al precedente art. 3, comma 10, da sottoporre  all'Assemblea

per l'approvazione;

      k. adotta gli schemi  di  regolamenti  consortili,  e  relative

modifiche, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

      l. adotta il programma pluriennale ed annuale di attivita'  del

Consorzio;

      m. delibera sulle eventuali proposte di articolazione regionale

ed interregionale del Consorzio nonche' sulle proposte di  accordi  e

di convenzioni di cui al precedente art. 3, comma 6;

      n. delibera la stipulazione di tutti gli atti  e  contratti  di

ogni genere inerenti l'attivita' consortile e di quelli  relativi  al

rapporto con il personale dipendente ed ai  rapporti  di  prestazione

d'opera professionale;

      o. delibera su tutte le materie di cui al precedente art. 3;

      p.  nomina  e  revoca  il  direttore  generale  del   Consorzio

stabilendone il compenso;

      q. determina  l'organico  del  personale  del  Consorzio  e  le

modalita' della gestione amministrativa interna;

      r.  delibera  sulle  richieste   di   adesione   al   Consorzio

verificando la sussistenza dei requisiti di ammissione e  curando  la

riscossione  delle   quote   e   dei   contributi   dovuti   all'atto

dell'ammissione. La delibera che respinge la richiesta di  ammissione

deve essere motivata e comunicata al Conai;

      s.  vigila   sull'esatto   adempimento   degli   obblighi   dei

consorziati nei confronti del Consorzio e determina l'irrogazione  di

eventuali sanzioni e la relativa entita';

      t. autorizza il Presidente  o  il  Vicepresidente  a  conferire

procure per singoli atti o categorie di atti;

      u. compie tutti  gli  atti  e  le  operazioni  di  ordinaria  e

straordinaria amministrazione, fatta eccezione  soltanto  per  quelli

che,  per  disposizione  di  legge  o  del  presente  statuto,  siano

riservati ad altri organi del Consorzio;

      v. delibera su atti e iniziative opportuni  per  assicurare  il

necessario coordinamento con le pubbliche amministrazioni, il  Conai,

gli altri Consorzi e soggetti associativi costituiti ed  operanti  ai

sensi degli articoli 223 e  224  del  citato  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152;

      w. delibera sull'esclusione dei consorziati;

      x. approva le candidature da sottoporre all'Assemblea del Conai

per   l'elezione   dei   componenti   del   relativo   Consiglio   di

amministrazione ai sensi dello statuto e del regolamento Conai;

      y.  approva  il  testo  dell'allegato  tecnico  relativo   agli

imballaggi e rifiuti di  imballaggio  in  alluminio  dell'accordo  di

programma quadro stipulato dal  Conai  con  l'Associazione  nazionale

comuni italiani (ANCI), con l'Unione delle province italiane (UPI)  o

con i soggetti o forme associative previsti dall'art. 224,  comma  5,

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

      z. approva il testo della  convenzione  da  stipularsi  con  il

Conai per l'attribuzione del contributo  ambientale,  quale  prevista

dall'art. 224, comma 8, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.

152;

      aa. propone  all'Assemblea  straordinaria  le  modifiche  dello

statuto.

    7. Il Consiglio di amministrazione puo':

      avvalersi   del   supporto   consultivo   delle    associazioni

rappresentative  dei  settori  imprenditoriali  di  riferimento   dei

consorziati;

      costituire  uno  o  piu'  comitati  consultivi,   cui   possono

partecipare le imprese consorziate;

      nominare un Comitato esecutivo, determinando il numero dei suoi

componenti, la composizione dello stesso, le relative  funzioni  e  i

poteri eventualmente delegati.

    8. Nei  limiti  di  quanto  indicato  al  presente  articolo,  il

Consiglio  di  amministrazione  puo'  delegare  al  Presidente  e  al

Vicepresidente talune  delle  proprie  attribuzioni,  determinando  i

limiti della delega. Il Consiglio di  amministrazione  puo'  altresi'

affidare al Presidente o al Vicepresidente o al  direttore  generale,

specifici incarichi.

    9. Non possono essere oggetto di delega la redazione del bilancio

ne gli altri adempimenti indicati al comma 6 alla lettera f.

    10. Delibera circa la composizione e i criteri  di  funzionamento

dell'Organo di Vigilanza, ai sensi del decreto legislativo  8  giugno

2001 n. 231.




                              Art. 13.

           Funzionamento del Consiglio di amministrazione




    1. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica

tre  esercizi  e  scadono  alla  data  dell'Assemblea  convocata  per

l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della  loro

carica.  I  componenti  del   Consiglio   di   amministrazione   sono

rieleggibili. La cessazione dei consiglieri per scadenza dei  termini

ha effetto dal momento in cui  il  Consiglio  di  amministrazione  e'

stato ricostituito.

    2. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa  di  un

componente del Consiglio di amministrazione, gli altri  provvedono  a

sostituirlo esclusivamente tramite cooptazione di  altro  consigliere

in rappresentanza della categoria di appartenenza  del  predecessore,

con apposita deliberazione, sentito il Collegio sindacale, al fine di

consentire il rispetto del criterio  di  rappresentativita'  indicato

nel precedente art. 12, comma 1. Il consigliere cosi' nominato  resta

in carica fino alla Assemblea successiva.

    3. Qualora, per qualunque ragione, venga a cessare  dalla  carica

la meta' o piu' dei consiglieri, quelli rimasti in  carica  convocano

d'urgenza  l'Assemblea  affinche'  provveda  alla  sostituzione   dei

consiglieri cessati.  Se  vengono  a  cessare  tutti  i  consiglieri,

l'Assemblea  per  la  ricostituzione  dell'organo  e'  immediatamente

convocata dal Collegio sindacale o, in mancanza,  anche  da  un  solo

consorziato.

    4. Il diritto di revoca  dei  consiglieri  spetta  all'Assemblea;

tale diritto puo' essere esercitato solo per giusta causa.

    5. Il Consiglio di amministrazione e' convocato  mediante  invito

scritto dal Presidente e, in caso  di  assenza  od  impedimento,  dal

Vicepresidente indicativamente almeno ogni trimestre e tutte le volte

in cui vi sia materia per deliberare,  oppure  quando  ne  sia  fatta

richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. In tale ultimo caso  il

Consiglio viene convocato entro venti giorni  dal  ricevimento  della

richiesta.

    6. La convocazione deve essere fatta per  iscritto,  con  lettera

raccomandata, posta elettronica certificata, fax  o  e-mail,  e  deve

indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della  riunione.  La

convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno sette giorni  prima

dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

    7. Le riunioni del Consiglio di amministrazione, se  regolarmente

convocate, sono valide quando vi sia la  presenza  della  maggioranza

dei componenti. La riunione si considera altresi'  valida  allorche',

anche in assenza di formale  convocazione,  siano  presenti  tutti  i

consiglieri e tutti i componenti effettivi del Collegio sindacale.

    8. Le riunioni del Consiglio possono avere luogo sia  nella  sede

del Consorzio sia altrove purche' in Italia in conformita'  a  quanto

previsto dal Regolamento da adottarsi ai sensi  del  successivo  art.

19. Le adunanze del  Consiglio  di  amministrazione  possono  tenersi

anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti  i

partecipanti  possano  essere  identificati  e  sia  loro  consentito

seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione

degli argomenti affrontati e purche' almeno 1/3  dei  componenti  sia

fisicamente presente nel luogo  di  convocazione.  Verificati  questi

requisiti, il Consiglio di amministrazione si  considera  tenuto  nel

luogo in cui si trova chi presiede ai sensi del successivo comma  10,

e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e

la sottoscrizione del verbale scritto sul libro.

    9. Per la validita' delle deliberazioni  e'  necessario  il  voto

favorevole della maggioranza dei componenti. Per le delibere relative

alle competenze di cui all'art. 12 comma 6 lettere i), z) e  all'art.

19 comma 1 e' altresi' necessario il voto  favorevole  di  almeno  un

componente designato dai Produttori e  un  componente  designato  dai

Trasformatori.

    10. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono  presiedute

dal  Presidente  o,  in  caso   di   assenza   o   impedimento,   dal

Vicepresidente o  dal  consigliere  all'uopo  nominato  dallo  stesso

Consiglio in caso di assenza del Vicepresidente.

    11. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di

soggiorno, se deliberato dall'Assemblea ai sensi di  quanto  previsto

al precedente art. 9, comma 2, lettera g).

    12. Il verbale  della  riunione  del  Consiglio  e'  redatto  dal

segretario del Consiglio di amministrazione nominato dal  Presidente,

che assiste alle riunioni. Il verbale della riunione del Consiglio e'

sottoscritto da chi lo presiede e dal segretario.

    13. Non e' ammessa la delega neanche ad un altro  componente  del

Consiglio.

    14. I consiglieri sono tenuti  ad  esercitare  le  loro  funzioni

nell'esclusivo interesse del Consorzio ed in  maniera  imparziale  ed

indipendente.




                              Art. 14.

                     Presidente e Vicepresidente




    1. Il Presidente ed il Vicepresidente del Consorzio sono nominati

dal Consiglio di amministrazione fra i propri componenti  assicurando

il principio di rotazione turnaria tra le categorie di  cui  all'art.

12, comma 1, lettere a), b) e durano in carica fino  alla  cessazione

del Consiglio di amministrazione che li ha nominati. Il principio  di

rotazione  turnaria  puo'  essere  derogato  unicamente  se  tutti  i

consiglieri della categoria cui spetta la Presidenza  rinunciano.  Il

Presidente ed il Vicepresidente non possono appartenere alla medesima

categoria.

    2. Qualora il Presidente cessi anticipatamente dalla  carica,  il

nuovo Presidente e' scelto  tra  i  consiglieri  eletti  nella  quota

riservata alla sua stessa categoria.  Il  nuovo  Presidente  dura  in

carica fino al termine del triennio iniziato dal suo predecessore.

    3. Spetta al Presidente:

      a. la rappresentanza legale del  Consorzio  nei  confronti  dei

terzi ed in giudizio, con facolta' di promuovere  azioni  ed  istanze

innanzi  ad  ogni  autorita'  giurisdizionale,  anche  arbitrale,  ed

amministrativa;

      b. la firma consortile;

      c.   la   presidenza   delle   riunioni   del   Consiglio    di

amministrazione e dell'Assemblea;

      d.  la  rappresentanza  del  Consorzio  nei  rapporti  con   le

pubbliche amministrazioni;

      e. l'attuazione alle deliberazioni adottate  dal  Consiglio  di

amministrazione;

      f.  la  vigilanza  sulla  tenuta  e  sulla  conservazione   dei

documenti ed in particolare dei verbali delle adunanze dell'Assemblea

e del Consiglio di amministrazione;

      g. accertare che si operi in  conformita'  agli  interessi  del

Consorzio;

      h.  conferire,   previa   autorizzazione   del   Consiglio   di

amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti.

    4. In caso di assoluta urgenza e di conseguente impossibilita' di

convocare utilmente il Consiglio di  amministrazione,  il  Presidente

puo' adottare temporaneamente i provvedimenti piu' opportuni; in  tal

caso  e'  tenuto  a  sottoporli  alla  ratifica  del   Consiglio   di

amministrazione alla prima riunione utile.

    5. In caso di  assenza  dichiarata  od  impedimento  le  funzioni

attribuite al Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

    6. I compiti e le funzioni del Vicepresidente sono stabiliti  dal

Consiglio di amministrazione.




                              Art. 15.

                         Collegio sindacale




    1. Il Collegio sindacale e' composto di tre  membri  effettivi  e

due supplenti. Uno dei componenti effettivi e uno dei supplenti  sono

designati dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio  e

del mare e dal Ministero dello sviluppo economico, tra  i  dipendenti

dei detti Ministeri. Gli altri componenti effettivi e supplenti  sono

eletti dall'Assemblea tra professionisti  iscritti  al  registro  dei

revisori contabili. Fino a quando non sono stati designati  da  parte

del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e

dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  i  componenti   di   loro

pertinenza, il collegio sindacale si considera validamente costituito

dai componenti eletti dall'Assemblea.

    2. I sindaci restano in carica tre esercizi,  scadono  alla  data

dell'Assemblea convocata per  l'approvazione  del  bilancio  relativo

all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

    3. In caso di cessazione dalla carica  per  qualsiasi  causa,  la

relativa sostituzione ha luogo a  mezzo  dei  sindaci  supplenti.  Il

sindaco nominato in sostituzione resta in carica  fino  all'Assemblea

successiva.

    4. Il diritto di revoca dei sindaci spetta all'Assemblea  che  lo

esercita per giusta causa.

    5. Il Collegio sindacale:

      a. controlla la gestione del Consorzio;

      b. vigila sull'osservanza della legge, del presente  statuto  e

del regolamento consortile, sul rispetto  dei  principi  di  corretta

amministrazione,   in   particolare   sull'adeguatezza   dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile adottato  dal  Consorzio  e

sul suo concreto funzionamento ed esercita tutte le funzioni che  gli

spettano ai sensi del Codice civile;

      c. redige annualmente la relazione di competenza a commento del

bilancio consuntivo;

      d. riferisce all'Assemblea, con apposita  relazione,  circa  il

bilancio preventivo annuale e triennale.

    6. I sindaci  partecipano  alle  sedute  dell'Assemblea  ed  alle

riunioni del Consiglio di amministrazione. Possono, inoltre  chiedere

ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni  consortili  o

su determinati affari e possono procedere, anche individualmente,  ad

atti di ispezione e di controllo.

    7. Ai sindaci spetta il rimborso delle  spese  di  viaggio  e  di

soggiorno, se deliberato dall'Assemblea ai sensi di  quanto  previsto

al precedente art. 9, comma 2, lettera g).

    8. Le  riunioni  del  Collegio  sindacale  possono  svolgersi  in

teleconferenza o in videoconferenza analogamente a quanto previsto in

proposito al precedente art. 13, comma 8 con la condizione che almeno

uno dei componenti si trovi presso la sede legale del Consorzio.




                              Art. 16.

                     Revisione legale dei conti




    1.  Il  controllo  contabile  sul  Consorzio  e'  esercitato  dal

Collegio sindacale o da una societa'  di  revisione  legale  iscritta

nell'apposito registro.

    2. Il Collegio sindacale o la societa' incaricata della revisione

legale:

      a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di

esercizio;

      b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della

contabilita' sociale e la corretta rilevazione dei fatti di  gestione

nelle scritture contabili.

    3. La relazione,  redatta  in  conformita'  ai  principi  di  cui

all'art.  11  del  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.   39,

comprende:

      a) un paragrafo introduttivo che identifica i conti  annuali  o

consolidati sottoposti a revisione legale e il quadro delle regole di

redazione applicate dalla societa';

      b) una descrizione della portata della revisione legale  svolta

con l'indicazione dei principi di revisione osservati;

      c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo e'

conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta

in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria

e il risultato economico dell'esercizio;

      d) eventuali richiami di informativa che il revisore  sottopone

all'attenzione  dei  destinatari  del  bilancio,   senza   che   essi

costituiscano rilievi;

      e) un giudizio sulla coerenza della  relazione  sulla  gestione

con il bilancio.

    4. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio  sul  bilancio

con rilievi, un giudizio negativo  o  rilasci  una  dichiarazione  di

impossibilita'  di  esprimere  un  giudizio,  la  relazione  illustra

analiticamente i motivi della decisione.

    5. La relazione e' datata e sottoscritta dal  responsabile  della

revisione.

    6. La societa' di revisione legale  ha  diritto  a  ottenere  dai

consiglieri documenti e  notizie  utili  all'attivita'  di  revisione

legale e puo' procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e

documentazione.

    7.  L'Assemblea  determina  ogni  triennio  l'affidamento   della

revisione legale.

    8. L'Assemblea, su  proposta  motivata  del  Collegio  sindacale,

conferisce l'incarico di revisione legale dei conti  e  determina  il

corrispettivo  spettante  alla  societa'  di  revisione  legale   per

l'intera  durata  dell'incarico   e   gli   eventuali   criteri   per

l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

    9. L'incarico ha la durata di tre  esercizi,  con  scadenza  alla

data  dell'Assemblea  convocata  per  l'approvazione   del   bilancio

relativo al terzo esercizio dell'incarico.

    10. L'Assemblea revoca  l'incarico  alla  societa'  di  revisione

legale, sentito il Collegio  sindacale,  quando  ricorra  una  giusta

causa, provvedendo contestualmente a conferire  l'incarico  ad  altra

societa' di revisione legale secondo le modalita' del  comma  8.  Non

costituisce giusta causa di  revoca  la  divergenza  di  opinioni  in

merito a un trattamento contabile o a procedure di revisione.

    11. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo

IV del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.




                              Art. 17.

                         Direttore generale




    1. L'incarico di direttore generale, e' conferito  dal  Consiglio

di amministrazione, su proposta del Presidente, a persona  che  abbia

maturato significative esperienze di tipo manageriale.

    2. Il rapporto di lavoro del direttore generale e'  regolato  dal

contratto di diritto privato.

    3.  Le  funzioni  e  le  deleghe  del  direttore  generale   sono

determinate  dal  Consiglio  di  amministrazione.  In  ogni  caso  il

direttore generale:

      a) coadiuva il Presidente nell'esecuzione  delle  deliberazioni

degli organi consortili;

      b) effettua  le  operazioni  correnti  amministrative,  civili,

commerciali e fiscali, queste ultime anche con riguardo all'eventuale

contenzioso, necessarie per  assicurare  il  buon  funzionamento  del

Consorzio;

      c) gestisce i rapporti con le banche e gli enti previdenziali;

      d) assume, nel rispetto dell'organico stabilito  dal  Consiglio

di amministrazione, il personale dipendente ivi inclusi i  dirigenti.

L'assunzione ed il licenziamento dei  dirigenti  sono  soggetti  alla

preventiva autorizzazione del Consiglio di amministrazione;

      e) cura, in accordo con il Presidente, i rapporti ordinari  con

i consorziati, le istituzioni, le  autorita',  il  Conai,  gli  altri

consorzi e soggetti previsti dagli  articoli  223  e  221,  comma  3,

lettere a) e c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  gli

altri terzi.

    4. Il direttore generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea e

del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

    5. Il direttore generale firma la corrispondenza  del  Consorzio,

salva altresi' la possibilita' di ricevere  dal  Presidente,  a  cio'

autorizzato dal Consiglio di amministrazione, specifiche procure  per

singoli atti o categorie di atti.




TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI, FINANZIARIE
TRANSITORIE E FINALI




                              Art. 18.

                  Esercizio finanziario - Bilancio




    1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1°  gennaio

e termina il 31 dicembre di ogni anno.

    2. Il Consorzio adotta un sistema  di  separazione  contabile  ed

amministrativa finalizzato ad evidenziare nei bilanci di cui ai commi

successivi  le  componenti  patrimoniali,  economiche  e  finanziarie

relative al contributo ambientale e al suo impiego per gli scopi  cui

e' preposto.

    3.  La  situazione  patrimoniale,  redatta  osservando  le  norme

relative al bilancio di esercizio per  le  societa'  per  azioni,  e'

depositata presso il  registro  delle  imprese  entro  2  mesi  dalla

chiusura di esercizio ai sensi dell'art. 2615-bis del codice civile.

    4. Entro quattro mesi dalla chiusura  di  ciascun  esercizio,  il

Consiglio di amministrazione deve convocare l'Assemblea ordinaria per

l'approvazione del bilancio consuntivo. La convocazione puo' avvenire

nel termine  di  sei  mesi  dalla  chiusura  dell'esercizio,  qualora

particolari  esigenze  lo  richiedano;  in  tale  ultima  ipotesi   i

consiglieri sono tenuti a comunicare le ragioni che  giustificano  la

convocazione nel piu' ampio termine di sei mesi.

    5. Il bilancio consuntivo  e'  costituito  dal  conto  economico,

dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario  del  Consorzio

ed e' accompagnato dalla nota integrativa  e  dalla  relazione  sulla

gestione, cosi' come previsto dall'art. 2423 del codice civile.

    6. Il documento menzionato al precedente comma  5,  deve  restare

depositato presso la sede del  Consorzio  in  modo  da  consentire  a

ciascun consorziato di prenderne visione almeno  dieci  giorni  prima

dello svolgimento dell'Assemblea e finche' sia approvato il  bilancio

consuntivo.

    7. Il progetto di bilancio consuntivo deve essere  comunicato  al

soggetto incaricato della revisione legale dei conti  e  al  Collegio

sindacale almeno trenta giorni prima  della  riunione  dell'Assemblea

convocata per la loro approvazione.

    8. Il bilancio consuntivo e' trasmesso  al  Conai,  al  Ministero

dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e al  Ministero

dello sviluppo economico.

    9. Le norme specifiche di amministrazione, finanza e contabilita'

sono definite nel regolamento adottato ai sensi del  successivo  art.

19.

    10. E' vietata la distribuzione degli  avanzi  di  gestione  alle

imprese consorziate.




                              Art. 19.

                       Regolamenti consortili




    1.  Per  l'applicazione  del  presente   statuto   ed   ai   fini

dell'organizzazione del  Consorzio  e  dello  svolgimento  delle  sue

attivita' il Consiglio di amministrazione adotta uno o piu' schemi di

regolamenti consortili e li sottopone all'Assemblea straordinaria per

l'approvazione.

    2. I regolamenti approvati  dall'Assemblea  straordinaria,  e  le

relative modifiche, sono  comunicati  al  Ministero  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo

economico.  Tali  Ministeri,   qualora   accertino   che   le   norme

regolamentari sono in contrasto  con  le  disposizioni  del  presente

statuto, possono in ogni momento richiedere al Consorzio di  adottare

le necessarie modifiche.

    3. Nel regolamento sono indicati eventuali ulteriori documenti  o

libri che, in aggiunta a quelli previsti per  legge,  debbano  essere

conservati  obbligatoriamente,  tra  i  quali  necessariamente   deve

risultare il libro dei consorziati.




                              Art. 20.

       Rapporti con il Consorzio nazionale imballaggi - Conai




    1.  Il  Consorzio  svolge  le  proprie   attivita'   in   stretto

collegamento  ed  in  costante  collaborazione  con  il  Conai,  come

previsto dai principi e con le modalita' indicati nella parte IV  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

    2. A tal fine, tra l'altro, il Consorzio:

      a) comunica regolarmente  al  Conai  i  nominativi  dei  propri

iscritti e le relative variazioni, al fine di consentire le opportune

verifiche sulla partecipazione dei medesimi al Conai;

      b) interagisce costantemente con il Conai, eventualmente  anche

attraverso  la  stipula  di  apposite  convenzioni,  allo  scopo   di

verificare la regolare riscossione del contributo  ambientale  dovuto

dai propri iscritti;

      c) provvede, nei termini di legge, agli adempimenti indicati al

precedente art. 3, commi 10 e 11, nei casi e  con  le  modalita'  ivi

previsti.

    3.  Il  Consorzio  partecipa  alle   assemblee   del   Conai   in

rappresentanza  dei  propri  consorziati  ad   esclusione   di   quei

consorziati che  partecipino  in  proprio  o  che  abbiano  conferito

apposita delega a terzi.




                              Art. 21.

        Rapporti con gli altri consorzi, con gli utilizzatori

                        e loro organizzazioni




    1.  Il  Consorzio  svolge  le  proprie   attivita'   in   stretto

collegamento ed in costante collaborazione con gli altri consorzi  ed

i soggetti associativi previsti all'art. 223 del decreto  legislativo

3 aprile 2006, n. 152. In particolare, il  Consorzio  si  impegna  ad

elaborare,  nelle  forme  piu'  opportune,  forme  di   concertazione

permanente per tutto cio' che attiene alle materie di  interesse  dei

produttori.

    2. Il Consorzio collabora altresi' con gli altri produttori,  con

gli utilizzatori e/o con le loro organizzazioni di categoria, per  le

materie di comune interesse.




                              Art. 22.

           Ingresso, recesso ed esclusione dei consorziati




    1. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie  indicate  al

precedente art. 2 possono chiedere di aderire al  Consorzio  inviando

domanda scritta di adesione al Consiglio di  amministrazione  con  la

quale devono dichiarare di possedere i requisiti ivi  previsti  e  di

essere a conoscenza delle  disposizioni  del  presente  statuto,  dei

regolamenti consortili e di tutte le altre disposizioni regolamentari

vincolanti per il Consorzio.

    2. Il Consiglio di amministrazione, previa indicazione dei dati e

delle  informazioni  che   l'aspirante   consorziato   deve   fornire

contestualmente  o  successivamente  alla  domanda,  delibera   sulla

richiesta. La richiesta di adesione puo' essere respinta nel caso  in

cui  il  richiedente  non  abbia  i  requisiti  per  l'ammissione  al

Consorzio secondo quanto previsto dall'art. 2, ovvero in presenza  di

giustificate e comprovate ragioni.  La  decisione  di  rigetto  della

richiesta di adesione deve essere comunicata al Conai.

    3. Le imprese iscritte  nelle  categorie  dei  Produttori  e  dei

Trasformatori possono recedere dal Consorzio in presenza di  uno  dei

presupposti di seguito indicati:

      a) cessazione dell'attivita';

      b)  variazione  dell'oggetto  sociale  o   dell'attivita'   con

cessazione della produzione ovvero importazione di materia prima o di

imballaggi e relativi semilavorati;

      c) adozione  o  partecipazione  ad  altro  sistema  alternativo

istituito ai sensi dell'art. 221,  comma  3,  lettere  a)  o  c)  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, debitamente autorizzato ai

sensi di legge.

    4. Nei casi indicati nelle lettere a) e b) i consorziati  possono

recedere  previa  comunicazione   da   inviarsi   al   Consiglio   di

amministrazione almeno  sei  mesi  prima  della  fine  dell'esercizio

annuale.  Il  consorziato  e'  tenuto  al  versamento  dell'eventuale

contributo per l'anno in corso.

    5. Nei casi indicati nella lettera c) il recesso e' efficace solo

dal momento in  cui,  intervenuto  il  riconoscimento,  il  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  accerta  il

corretto funzionamento del sistema alternativo e ne da' comunicazione

al Consorzio ai sensi e per gli effetti dell'art.  221  comma  5  del

suddetto decreto  legislativo.  Tale  comunicazione  e'  inviata  per

conoscenza al Conai.

    6. Le imprese iscritte nelle categorie degli Utilizzatori  e  dei

Recuperatori  e  Riciclatori   possono   recedere   liberamente   dal

Consorzio,  previa  comunicazione  da   inviare   al   Consiglio   di

amministrazione almeno  sei  mesi  prima  della  fine  dell'esercizio

annuale.  Il  consorziato  e'  tenuto  al  versamento  dell'eventuale

contributo dovuto per l'anno in corso.

    7. Il Consiglio di amministrazione puo'  deliberare  l'esclusione

dal Consorzio se il consorziato perde i requisiti per l'ammissione al

Consorzio,  se  e'  sottoposto  a  procedure  concorsuali   che   non

comportino  la  continuazione  dell'esercizio,   anche   provvisorio,

dell'impresa e in ogni altro caso in cui non  puo'  piu'  partecipare

alla realizzazione dell'oggetto consortile.

    8.  Il  regolamento  di  cui  all'art.  19   puo'   prevedere   e

disciplinare altre esclusioni dal Consorzio per  i  casi  in  cui  il

consorziato si rende responsabile di gravi violazioni  agli  obblighi

derivanti dalla sua partecipazione al Consorzio medesimo.

    9.  Una  volta  deliberata  dal  Consiglio  di   amministrazione,

l'esclusione ha effetto immediato e  deve  essere  comunicata,  entro

quindici giorni, al consorziato e  al  Conai,  anche  ai  fini  della

verifica dell'adempimento degli obblighi previsti nella parte IV  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, titolo II.

    10. Il Consorzio comunica al Conai i nominativi  dei  consorziati

che hanno cessato di fare parte del Consorzio stesso.

    11. Non si procede alla  liquidazione  della  quota  e  nulla  e'

dovuto a qualunque titolo al consorziato receduto o escluso.




                              Art. 23.

              Liquidazione - Scioglimento del Consorzio




    1. Qualora il Consorzio si sciolga e sia posto  in  liquidazione,

l'Assemblea  straordinaria  provvede  alla  nomina  di  uno  o   piu'

liquidatori determinandone i poteri, e  delibera  sulla  destinazione

del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento  di  tutte

le passivita'.

    2. La destinazione del  patrimonio  avviene  nel  rispetto  delle

indicazioni impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela  del

territorio e del mare, e dal Ministero dello sviluppo  economico,  in

conformita' alle norme applicabili.




                              Art. 24.

                              Vigilanza




    1. L'attivita' del Consorzio e'  sottoposta  alla  vigilanza  del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  e

del Ministro per lo sviluppo economico.

    2. In caso di gravi irregolarita' nella gestione del Consorzio  o

di impossibilita' di normale funzionamento degli  organi  consortili,

il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e

il  Ministro  per  lo  sviluppo   economico   possono   disporre   lo

scioglimento di uno o piu' organi  e  la  nomina  di  un  commissario

incaricato di  procedere  alla  loro  ricostituzione,  e  se  non  e'

possibile procedere  alla  ricostituzione  di  detti  organi  possono

disporre la nomina di un commissario incaricato  della  gestione  del

Consorzio.




                              Art. 25.

                            Norma finale




    1. Per tutto quanto non espressamente disposto si  applicano,  in

quanto compatibili, le norme del codice civile e  le  altre  comunque

regolanti la materia.

 

Allegati

D.M. 8 marzo 2018

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