Aree idonee e Pas: un interpello ambientale su questi temi è stato rivolto dalla Provincia di Alessandria al ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.
In particolare, l'amministrazione provinciale ha chiesto chiarimenti sull’art. 20, comma 8, lettera c-quater), D.Lgs. n. 199/2021, considerato che la quantificazione delle aree aventi queste caratteristiche comporterebbe il passaggio delle competenze autorizzative con Pas ai Comuni.
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Di seguito i testi dell'interpello ambientale e del parere ministeriale.
Interpello ambientale della Provincia di Alessandria 2 novembre 2023, n. 176572
Oggetto: interpello sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale e nello specifico relativamente alla promozione dell’uso dell’energia elettrica da fonti rinnovabili – D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 e s.m.i..
Dalla lettura delle numerose ad articolate modifiche normative intercorse in merito agli impianti inerenti l’impiego di energie rinnovabili sono sorti alcuni dubbi interpretativi per i quali si ritiene necessario un confronto con codesto Spett. Ministero al fine di evitare errori nell’applicazione delle norme stesse nello svolgimento dei procedimenti.
Nello specifico si fa riferimento all’art. 20 comma 8 del D.Lgs. 8/11/2021, n. 199, lettera c quater) che qui si riporta:
“Nelle more dell’individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:[...]
c quater) fatto salvo quanto previsto dalle lettere a), b), c), c bis), e c ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs 22/1/2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell’art. 136 del medesimo decreto legislativo. [...]”
Dalla lettura dell’articolo non risulta chiaro se:
1) tutte le aree che “non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs 22/1/2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell’art. 136 del medesimo decreto legislativo. [...]” siano da considerarsi aree idonee, a prescindere dall’appartenenza a una delle casistiche menzionate nelle precedenti lettere a), b), c), c bis), e c ter)
oppure
2) le aree che “non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 22/1/2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell’art. 136 del medesimo decreto legislativo. [...]” siano da considerarsi idonee solamente nel caso in cui le stesse siano anche ricomprese in una delle precedenti casistiche riportate alle lettere a), b), c), c bis), e c ter)
oppure ancora
3) le aree ricadenti nelle casistiche di cui alle lettere a), b), c), c bis), e c ter) siano comunque idonee anche se “ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs 22/1/2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell’art. 136 del medesimo decreto legislativo. [...]”
oppure, infine
4) se le aree ricadenti tra quelle individuate dalle lettere a), b), c), c bis), e c ter) siano da considerarsi idonee a patto che non siano “ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs 22/1/2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell’art. 136 del medesimo decreto legislativo. [...]”
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Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 2 ottobre 2024, n. 178686
Oggetto: Interpello ex art 3-septies del Digs 152/2006 - interpello sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale e nello specifico relativamente alla promozione dell’uso dell’energia elettrica da fonti rinnovabili - D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 e s.m.i..
Con nota acquisita con prot. n. 176572 del 02/11/2023 codesta Provincia- Direzione Ambiente Viabilità 1 - ha presentato istanza di interpello ambientale ai sensi dell'art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, avente ad oggetto la richiesta a quanto dappresso:
Dalla lettura delle modifiche normative intercorse in merito agli impianti inerenti l’impiego di energie rinnovabili l’interpellante espone che sono sorti alcuni dubbi interpretativi per i quali ritiene necessario un confronto questo Ministero onde evitare errori nell’applicazione delle norme stesse nello svolgimento dei procedimenti.
Nello specifico l’istante fa riferimento all’art. 20 comma 8 del D.lgs. 8/11/2021, n. 199, lettera c quater) che recita:
“Nelle more dell’individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo: [...]
c quater) fatto salvo quanto previsto dalle lettere a), b), c), c bis), e c ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs 22/1/2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell’art. 136 del medesimo decreto legislativo. [...]”
Dalla lettura dell’articolo l’esponente rappresenta che non parebbe chiaro se:
1) tutte le aree che “non sono ricomprese nel perimetro dei beni sotto posti a tutela ai sensi del D.Lgs 22/1/2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell’art. 136 del medesimo decreto legislativo. [...]” siano da considerarsi aree idonee, a prescindere dall’appartenenza a una delle casistiche
menzionate nelle precedenti lettere a), b), c), c bis), e c ter) oppure se
2) le aree “che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs 22/1/2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell’art. 136 del medesimo decreto legislativo. [...]” siano da considerarsi idonee solamente nel caso in cui le stesse siano anche ricomprese in una delle precedenti casistiche riportate alle lettere a), b), c), c bis), e c ter)
oppure ancora se
3) le aree ricadenti nelle casistiche di cui alle lettere a), b), c), c bis), e c ter) siano comunque idonee anche se “ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs 22/1/2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell’art. 136 del medesimo decreto legislativo. [...]”
oppure, infine
4) se le aree ricadenti tra quelle individuate dalle lettere a), b), c), c bis), e c ter) siano da
considerarsi idonee a patto che non siano “ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs 22/1/2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell’art. 136 del medesimo decreto legislativo. [...]”
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Con riferimento alla richiesta di chiarimenti formulata da codesta Provincia si rappresenta che dal tenore della norma di cui all’art 20 comma 8 del D.lgs 199/202, n
possono considerarsi idonee
- le aree ricadenti nelle casistiche di cui alle lettere a), b), c), c bis), anche se ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs 22/1/2004, n. 42, e se ricadenti nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell’art. 136 del medesimo decreto legislativo;
- le aree di cui alla lettera c ter), in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ed esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano.
Sono inoltre idonee tutte le aree indicate nella lettera c) quater del predetto articolo 20 comma 8 del D.lgs 199/2021.
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