Aree idonee per impianti a fonti rinnovabili: pubblicato il decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024 sulla Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2024, n. 153.
L'obiettivo finale
Scopo ultimo del provvedimento è individuare la ripartizione fra le regioni e le province autonome dell'obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020, necessaria per raggiungere gli obiettivi fissati dal Pniec e rispondere ai nuovi obiettivi derivanti dall'attuazione del pacchetto "Fit for 55", anche alla luce del pacchetto "Repower UE".
Alle Regioni e Province autonome sono demandate misure legislative per l'individuazione delle modalità di conseguimento degli obiettivi.
Fissate anche le misure sul monitoraggio del percorso e sull'eventuale mancato conseguimento.
La classificazione
Le aree andranno distinte in:
- idonee agli impianti Fer;
- non idonee agli impianti Fer;
- ordinarie, per le quali valgono i regimi autorizzativi ex D.Lgs. n. 28/2011;
- quelle in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra.
Fissati, infine, i principi e i criteri per l'individuazione delle aree idonee.
Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024.
Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024
Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per
l'installazione di impianti a fonti rinnovabili. (24A03360)
(Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2024, n.153)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
di concerto con
IL MINISTRO DELLA CULTURA
e con
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE
FORESTE
Vista la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili;
Visto il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (nel
seguito: PNIEC) predisposto dall'Italia in attuazione del regolamento
(UE) n. 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11
dicembre 2018, trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre
2019, con il quale sono individuati gli obiettivi al 2030 e le
relative misure in materia di decarbonizzazione (comprese le fonti
rinnovabili), efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato
interno dell'energia, ricerca, innovazione e competitivita', oggetto
del parere motivato VAS di cui al decreto ministeriale 31 dicembre
2019, n. 367;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/1119 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il
conseguimento della neutralita' climatica e che modifica il
regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) n. 2018/1999
(«Normativa europea sul clima»);
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e,
in particolare, l'art. 2 che ha istituito il Ministero della
transizione ecologica attribuendo allo stesso, tra l'altro, le
competenze in materia di approvazione della disciplina del mercato
elettrico e del mercato del gas naturale, dei criteri per
l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile di cui
al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui al decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (nel seguito: decreto legislativo n.
28 del 2011), e l'esercizio di ogni altra competenza gia' a qualunque
titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico fino alla
data di entrata in vigore del decreto stesso in materia di
concorrenza, di tutela dei consumatori utenti, in collaborazione con
il Ministero dello sviluppo economico, e di regolazione dei servizi
di pubblica utilita' nei settori energetici;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» e in particolare l'art. 4 che ha modificato la
denominazione di «Ministero della transizione ecologica» in
«Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) istituito
dal regolamento (UE) n. 2021/241, definitivamente approvato il 13
luglio 2021 con decisione di esecuzione del Consiglio, che ha
recepito la proposta della Commissione europea COM (2021) 344 final;
Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante
l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e
resilienza (PNRR) dell'Italia e notificata all'Italia dal
Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio
2021;
Considerato che nella decisione sopra richiamata la Commissione,
nell'ambito della Missione 2 Componente 2, ha approvato la Riforma
1.1. «Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli
impianti rinnovabili on-shore e off-shore, nuovo quadro giuridico per
sostenere la produzione da fonti rinnovabili e proroga dei tempi e
dell'ammissibilita' degli attuali regimi di sostegno», che - tra le
diverse azioni - prevede l'entrata in vigore entro il 31 marzo 2024
di un quadro normativo volto a definire i criteri per
l'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di
impianti di energie rinnovabili, conformemente al piano nazionale per
l'energia e il clima dell'Italia e agli obiettivi del Green Deal,
specificando che il quadro normativo e' concordato tra le regioni e
le altre amministrazioni dello Stato interessate;
Visto il regolamento (UE) n. 2020/852 e gli atti delegati della
Commissione del 4 giugno 2021, C(2021) 2800 che descrivono i criteri
generali affinche' ogni singola attivita' economica non determini un
danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), contribuendo
quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli
impatti e dei rischi ambientali definiti nell'art. 17 del medesimo
regolamento UE;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante
«Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva
2012/27/UE, nonche' recante disposizioni per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 943/2019
sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE n.
941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia
elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE»;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili» (nel seguito: decreto legislativo
n. 199 del 2021);
Visto l'art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 199 del 2021,
recante «Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee
per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili», che stabilisce
con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica di
concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali (di seguito: decreto), previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono stabiliti principi e criteri
omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e
non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi
una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come
necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di
sviluppo delle fonti rinnovabili, tenuto conto delle aree idonee di
cui al comma 8;
Considerato che il soprariportato art. 20, comma 1, prevede che, in
via prioritaria, con il presente decreto si provvede a:
a) dettare i criteri per l'individuazione delle aree idonee
all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel
PNIEC, stabilendo le modalita' per minimizzare il relativo impatto
ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti
impianti per unita' di superficie, nonche' dagli impianti a fonti
rinnovabili di produzione di energia elettrica gia' installati e le
superfici tecnicamente disponibili;
b) indicare le modalita' per individuare superfici, aree
industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e
marginali idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili;
Visto il comma 2 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 199 del
2021, per cui, ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di
sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal PNIEC, il decreto,
stabilisce, altresi', la ripartizione della potenza installata fra
regioni e province autonome, prevedendo sistemi di monitoraggio sul
corretto adempimento degli impegni assunti e criteri per il
trasferimento statistico fra le medesime regioni e province autonome,
da effettuare secondo le regole generali di cui all'allegato I dello
stesso decreto legislativo, fermo restando che il trasferimento
statistico non puo' pregiudicare il conseguimento dell'obiettivo
della regione o della provincia autonoma che effettua il
trasferimento;
Considerato che il comma 3 dell'art. 20 del decreto legislativo n.
199 del 2021 prevede che nella definizione della disciplina inerente
le aree idonee, il decreto tenga conto delle esigenze di tutela del
patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e
forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando
l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni
industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale,
artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di
aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici
agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e
le disponibilita' delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di
rete e della domanda elettrica, nonche' tenendo in considerazione la
dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il
potenziale di sviluppo della rete stessa;
Visto, altresi', il comma 4 dell'art. 20 del decreto legislativo n.
199 del 2021, che prevede che conformemente ai principi e criteri
stabiliti dal decreto, ed entro centottanta giorni dalla data della
sua entrata in vigore, le regioni individuano con legge le aree
idonee, anche con il supporto della piattaforma di cui all'art. 21
del medesimo decreto legislativo;
Visto, che il sopracitato comma 4 prevede, inoltre, che nel caso di
mancata adozione della legge regionale, ovvero di mancata
ottemperanza ai principi, ai criteri e agli obiettivi stabiliti dal
decreto, si applica l'art. 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e
che le province autonome provvedono al processo programmatorio di
individuazione delle aree idonee ai sensi dello Statuto speciale e
delle relative norme di attuazione;
Visto il comma 5 del sopra citato art. 20, per cui in sede di
individuazione delle superfici e delle aree idonee per
l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sono rispettati i
principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul
territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio, fermo restando
il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al
2030 e tenendo conto della sostenibilita' dei costi correlati al
raggiungimento di tale obiettivo;
Visto il comma 8 del citato art. 20 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, il quale definisce un elenco di aree che,
nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei
criteri e delle modalita' stabiliti dal decreto, sono considerate
aree idonee ex lege;
Visto inoltre, l'art. 48 del predetto decreto legislativo n. 199
del 2021 recante disposizioni in relazione al «Monitoraggio PNIEC,
Sistema statistico nazionale, relazioni» e in particolare il comma 3
che prevede che su proposta del GSE, il Ministero approvi
l'aggiornamento della metodologia statistica applicata per lo
svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 del medesimo articolo,
assicurando continuita' con le analoghe metodologie approvate con il
decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 gennaio 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37
del 14 febbraio 2012, e con il decreto del Ministro dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e dei trasporti 11 maggio 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162
del 15 luglio 2015;
Visto il decreto del ministro dello sviluppo economico 10 settembre
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219,
con il quale sono state emanate le Linee Guida per l'autorizzazione
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili approvate dalla
Conferenza unificata (nel seguito: decreto ministeriale 10 settembre
2010);
Visto il comma 3 dell'art. 18 del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199 che prevede, con decreto del Ministero della transizione
ecologica, di concerto con il Ministero della cultura, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'aggiornamento delle predette
Linee Guida a seguito dell'entrata in vigore della presente
disciplina;
Visto, altresi', l'art. 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17
«Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica
e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per
il rilancio delle politiche industriali» e convertito con
modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 ai sensi del quale i
beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero
della difesa, sono di diritto superfici e aree idonee ai sensi
dell'art. 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021;
Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 «Ulteriori misure
urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita'
delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» convertito con
modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, ai sensi del
quale i beni i beni demaniali o a qualunque titolo in uso al
Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia e agli uffici
giudiziari, sono di diritto superfici e aree idonee ai sensi
dell'art. 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 «Disposizioni
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR
(PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della
politica agricola comune» convertito con modificazioni dalla legge 21
aprile 2023, n. 41, ai sensi del quale i beni immobili, individuati
dall'Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle
finanze, di proprieta' dello Stato non inseriti in programmi di
valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonche' i beni
statali, individuati di concerto con le amministrazioni usuarie, in
uso alle stesse, rientrano tra le superfici e aree idonee ai sensi
dell'art. 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 recante «Disposizioni
urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura,
nonche' per le imprese di interesse strategico nazionale» e in
particolare l'art. 5 che introduce «Disposizioni finalizzate a
limitare l'uso del suolo agricolo»;
Considerata la necessita' di contemperamento tra il vincolo del
raggiungimento degli obiettivi europei e nazionali di
decarbonizzazione con i principi di minimizzazione degli impatti
sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul
paesaggio;
Tenuto conto che l'individuazione delle superfici e delle aree
idonee e' una misura finalizzata ad accelerare il processo di
realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili nell'ambito degli
interventi urgenti in materia di politiche energetiche nazionali;
Visto il concerto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste acquisito in data 6 giugno 2024;
Visto il concerto del Ministro della cultura acquisito in data 6
giugno 2024;
Acquisita l'intesa ai sensi dell'art. 20, comma 1 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in sede di Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
resa nella seduta del 7 giugno 2024;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 20, commi 1 e 2,
del decreto legislativo n. 199 del 2021, ha la finalita' di:
a) individuare la ripartizione fra le regioni e le province
autonome dell'obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva
pari a 80 GW da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020,
necessaria per raggiungere gli obiettivi fissati dal PNIEC e
rispondere ai nuovi obiettivi derivanti dall'attuazione del pacchetto
«Fit for 55», anche alla luce del pacchetto «Repower UE»;
b) stabilire principi e criteri omogenei per l'individuazione da
parte delle regioni delle superfici e delle aree idonee e non idonee
all'installazione di impianti a fonti rinnovabili funzionali al
raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a), in linea con
il principio della neutralita' tecnologica.
2. In esito al processo definitorio di cui al presente decreto, le
regioni, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali,
individuano sul rispettivo territorio:
a) superfici e aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter
accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli
impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo
le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199;
b) superfici e aree non idonee: aree e siti le cui
caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche
tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17
e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero
dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219 e successive modifiche e
integrazioni;
c) superfici e aree ordinarie: sono le superfici e le aree
diverse da quelle delle lettere a) e b) e nelle quali si applicano i
regimi autorizzativi ordinari di cui al decreto legislativo n. 28 del
2011 e successive modifiche e integrazioni;
d) aree in cui e' vietata l'installazione di impianti
fotovoltaici con moduli collocati a terra: le aree agricole per le
quali vige il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con
moduli a terra ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
Titolo I
RIPARTIZIONE DELLA POTENZA FRA REGIONI E PROVINCE AUTONOME
Art. 2
Obiettivi delle regioni e province autonome
1. La seguente Tabella A traccia per ciascuna regione e provincia
autonoma la traiettoria di conseguimento dell'obiettivo di potenza
complessiva da traguardare al 2030.
2. Per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi, specificati
nella Tabella A si tiene conto:
a) della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili di
nuova costruzione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31
dicembre dell'anno di riferimento realizzati sul territorio della
regione o provincia autonoma;
b) della potenza nominale aggiuntiva derivante da interventi di
rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento o riattivazione
entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre
dell'anno di riferimento e realizzati sul territorio della regione o
provincia autonoma;
c) del cento per cento della potenza nominale degli impianti a
fonti rinnovabili off-shore di nuova costruzione entrati in esercizio
dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento le
cui opere di connessione alla rete elettrica sono realizzate sul
territorio della regione o provincia autonoma, fatto salvo quanto
indicato al comma 4.
3. Nei casi di impianti ubicati sul territorio di piu' regioni o
province autonome o la cui produzione sia attribuibile agli apporti
di piu' regioni ovvero province autonome, la ripartizione delle
relative potenze e' definita da accordi stipulati tra i medesimi enti
territoriali coinvolti. In carenza di accordi, la potenza e'
attribuita applicando i criteri di cui al punto 10.5 delle linee
guida emanate con decreto ministeriale 10 settembre 2010 e successive
modifiche e integrazioni.
4. Nei casi di impianti di fonti rinnovabili off-shore la cui
connessione alla rete elettrica e' realizzata in regioni diverse
rispetto a quella o quelle la cui costa risulta piu' prossima alle
opere off-shore previste, la ripartizione di cui alla lettera c) del
comma 1 avviene per il 20% a carico della regione nella quale sono
realizzate le opere di connessione alla rete elettrica e per il
restante 80%, in via proporzionale rispetto alla reciproca distanza,
tra le altre regioni la cui costa sia direttamente prospiciente
l'impianto.
5. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al presente
articolo, per gli impianti geotermoelettrici e idroelettrici e'
riconosciuta una potenza nominale aggiuntiva pari alla potenza di
ogni fonte rinnovabile per il relativo parametro di equiparazione.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il GSE pubblica i parametri di equiparazione sulla base
della producibilita' media rilevata delle fonti geotermoelettrica e
idroelettrica rispetto alla producibilita' media della fonte
fotovoltaica. Tali parametri sono periodicamente aggiornati sulla
base dell'andamento dei dati rilevati.
Art. 3
Modalita' di conseguimento degli obiettivi
1. Per il conseguimento delle finalita' di cui all'art. 1, comma 1
del presente decreto, le regioni individuano ai sensi dell'art. 20,
comma 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con propria
legge, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le aree di cui all'art. 1, comma 2, secondo i
principi e criteri previsti dal Titolo II del presente decreto.
2. Ai sensi dell'art. 20, comma 4, ultimo periodo del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le province autonome provvedono
agli adempimenti di cui al comma 1 ai sensi dello Statuto speciale e
delle relative norme di attuazione.
3. Ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi, le regioni
e le province autonome possono concludere fra loro accordi per il
trasferimento statistico di determinate quantita' di potenza da fonti
rinnovabili. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica e' definito lo schema tipo di accordo per il
trasferimento statistico.
4. Il trasferimento statistico di cui al comma 3 non deve
pregiudicare il conseguimento dell'obiettivo della regione o
provincia autonoma che effettua il trasferimento.
5. Il raggiungimento dell'obiettivo di ciascuna regione o provincia
autonoma e la disponibilita' effettiva di potenza da trasferire,
ovvero da compensare, sono misurati applicando le regole generali di
cui all'allegato I al decreto legislativo n. 199 del 2021.
Art. 4
Monitoraggio e verifica di raggiungimento degli obiettivi
1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
provvede, con il supporto del Gestore dei servizi energetici - GSE
S.p.a. e Ricerca sul sistema energetico - RSE S.p.a., al monitoraggio
e alla verifica degli adempimenti in carico alle regioni e province
autonome. In particolare:
a) decorsi novanta giorni dal termine di cui all'art. 3, comma 1
verifica l'adozione delle leggi ivi previste e dei provvedimenti di
cui all'art. 3, comma 2, nel rispetto dei principi e criteri
stabiliti dal presente decreto;
b) entro il 31 luglio di ciascun anno a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, provvede alla verifica della
potenza da fonti rinnovabili installata, autorizzata o assentita per
ciascuna regione e provincia nell'anno precedente.
2. L'esito delle verifiche di cui al comma 1, lettera a) e'
comunicato tempestivamente alle regioni e province autonome, nonche'
al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, al Ministero della cultura, alla Presidenza del Consiglio
dei ministri e dell'Osservatorio di cui all'art. 5. Secondo le
medesime modalita' di cui al primo periodo, l'esito delle verifiche
di cui al comma 1 lettera b) e' comunicato entro il 30 settembre di
ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. Nei casi di mancata adozione delle leggi di cui all'art. 3 comma
1 o dei provvedimenti di cui all'art. 3 comma 2 o di scostamento
negativo dagli obiettivi previsti per l'anno 2026, si applica l'art.
6.
4. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera a) le regioni e
province autonome trasmettono al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica copia dei provvedimenti adottati ai sensi
dell'art. 3.
5. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera b) le regioni e
province autonome trasmettono al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica:
a) copia degli accordi e delle intese conclusi ai sensi dell'art.
2, comma 3 e dell'art. 3, comma 3;
b) i valori delle quote di potenza ripartite ai sensi dell'art.
2, comma 3 e della potenza effettivamente trasferita ai sensi
dell'art. 3, comma 3. Tali valori dovranno essere riferiti all'anno
precedente, in attuazione delle intese e degli accordi di cui alla
lettera a).
6. Gli esiti delle attivita' di monitoraggio sono trasferiti sulla
piattaforma di cui all'art. 48, comma 5, del decreto legislativo n.
199 del 2021 che dovra' essere operativa entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 5
Osservatorio sugli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili
1. Al fine di assicurare modalita' coordinate e condivise di
realizzazione, monitoraggio e verifica degli obiettivi di cui alla
Tabella A dell'art. 2, continua ad operare l'Osservatorio di cui
all'art. 5, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 15 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile
2012, n. 78, con i compiti di analisi e proposta ivi richiamati.
2. L'Osservatorio di cui al comma 1, mantiene il ruolo di organismo
permanente di consultazione e confronto tecnico sulle modalita' di
raggiungimento degli obiettivi regionali, nonche' di supporto e di
scambio di buone pratiche in particolare finalizzate
all'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee.
Annualmente, l'Osservatorio analizza i rapporti di monitoraggio di
cui all'art. 4 sul grado di raggiungimento degli obiettivi e le cause
di eventuali scostamenti, proponendo le conseguenti azioni ritenute
idonee al superamento delle circostanze impeditive.
3. L'Osservatorio si avvale degli strumenti statistici sviluppati
dal GSE S.p.a. in attuazione dell'art. 48 del decreto legislativo n.
199 del 2021 e della piattaforma digitale per le aree idonee di cui
all'art. 21 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
Art. 6
Modalita' di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli
obiettivi
1. Decorso infruttuosamente il termine per l'adozione delle leggi
regionali e dei provvedimenti di cui all'art. 3, commi 1 e 2, il
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica propone al
Presidente del Consiglio dei ministri degli schemi di atti normativi
di natura sostitutiva da adottare in Consiglio dei ministri e aventi
le caratteristiche stabilite dall'art. 41, comma 1, della legge 24
dicembre 2012, n. 234.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, tenuto conto delle analisi e
verifiche condotte dall'Osservatorio di cui all'art. 5, comma 2, in
caso di scostamento negativo dalla traiettoria tracciata all'art. 2
al presente decreto, da parte della regioni o province autonome, il
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica invita la regione
o provincia autonoma interessata a presentare entro trenta giorni
osservazioni in merito, al fine di valutare in che misura lo
scostamento sia attribuibile all'operato della regione o provincia
autonoma stessa.
3. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di osservazioni di cui
al comma 2, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,
in caso di accertata inerzia della regione o provincia autonoma,
informa il Presidente del Consiglio dei ministri affinche' si
provveda, ai sensi dell'art. 41, comma 2, della legge 24 dicembre
2012, n. 234, ad assegnare all'ente interessato un termine, non
inferiore a sei mesi, per l'adozione dei provvedimenti necessari al
conseguimento degli obiettivi, anche mediante il ricorso agli accordi
di cui all'art. 3, comma 3, qualora ne ricorrano le condizioni per
l'adozione. In caso di mancato adeguamento entro il termine di cui al
periodo precedente, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica adotta le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei
poteri sostitutivi di cui agli art. 117, quinto comma, e 120, secondo
comma, della Costituzione.
Titolo II
PRINCIPI E CRITERI OMOGENEI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE
Art. 7
Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee
1. Fermo quanto previsto dall'art. 5 del decreto-legge 15 maggio
2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici
in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, ai fini
dell'individuazione delle superfici e delle aree di cui all'art. 1 e
del raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'art. 2,
comma 1, le regioni tengono conto dei principi e criteri omogenei
elencati al presente articolo al fine di rendere chiara ed evidente
la possibile classificazione delle aree, compatibilmente con le
caratteristiche e le disponibilita' delle risorse rinnovabili, delle
infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonche' tenendo in
considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli
di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.
2. Per l'individuazione delle aree idonee le regioni tengono conto:
a) della massimizzazione delle aree da individuare al fine di
agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A
dell'art. 2; delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del
paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria
e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di
strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche'
di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e
logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per
altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili,
compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilita' delle
risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda
elettrica, nonche' tenendo in considerazione la dislocazione della
domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo
della rete stessa;
b) della possibilita' di classificare le superfici o le aree come
idonee differenziandole sulla base della fonte, della taglia e della
tipologia di impianto;
c) della possibilita' di fare salve le aree idonee di cui
all'art. 20, comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199
vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
3. Sono considerate non idonee le superfici e le aree che sono
ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi
dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le regioni possono individuare
come non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel
perimetro degli altri beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le regioni possono
stabilire una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a
tutela di ampiezza differenziata a seconda della tipologia di
impianto, proporzionata al bene oggetto di tutela, fino a un massimo
di 7 chilometri. Per i rifacimenti degli impianti in esercizio non
sono applicate le norme previste nel precedente periodo. Resta ferma,
nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della
cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in
aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto dall'art. 12, comma
3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Nell'applicazione del presente comma deve essere contemperata la
necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli
obiettivi di cui alla Tabella A dell'art. 2 del presente decreto.
4. Ai fini dell'individuazione delle superfici e aree idonee le
regioni e province autonome possono avvalersi della piattaforma
digitale di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 199 del 2021.
A tal fine, le regioni e le province autonome, il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e il
Ministero della cultura, rendono disponibili le informazioni di loro
competenza necessarie al funzionamento e all'implementazione della
predetta piattaforma.
Art. 8
Disciplina conseguente all'individuazione delle aree idonee
1. Qualora una regione abbia attribuito il rilascio delle
autorizzazioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387 agli enti locali, e' tenuta a vigilare affinche' i
medesimi ottemperino alla regolare applicazione a quanto previsto dal
presente decreto ed a utilizzare poteri sostitutivi in caso di
inerzia accertata, nel rispetto dei principi di sussidiarieta' e di
leale collaborazione, al fine di assicurare il rispetto delle norme
stesse nonche' il raggiungimento degli obiettivi indicati alla
Tabella A del presente articolo.
Art. 9
Disposizioni finali e specifiche per le regioni a statuto speciale e
per le Province autonome di Trento e Bolzano
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle
finalita' del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti
speciali e delle relative norme di attuazione.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.