Aree idonee per impianti a fonti rinnovabili: pubblicato il decreto

Aree idonee per impianti a fonti rinnovabili
Le disposizioni contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Pniec e rispondere ai nuovi obiettivi derivanti dall'attuazione del pacchetto "Fit for 55"

Aree idonee per impianti a fonti rinnovabili: pubblicato il decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024 sulla Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2024, n. 153.

 

L'obiettivo finale

Scopo ultimo del provvedimento è individuare la ripartizione fra le regioni e le province autonome dell'obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020, necessaria per raggiungere gli obiettivi fissati dal Pniec e rispondere ai nuovi obiettivi derivanti dall'attuazione del pacchetto "Fit for 55", anche alla luce del pacchetto "Repower UE".

Alle Regioni e Province autonome sono demandate misure legislative per l'individuazione delle modalità di conseguimento degli obiettivi.

Fissate anche le misure sul monitoraggio del percorso e sull'eventuale mancato conseguimento.

 

La classificazione

Le aree andranno distinte in:

  • idonee agli impianti Fer;
  • non idonee agli impianti Fer;
  • ordinarie, per le quali valgono i regimi autorizzativi ex D.Lgs. n. 28/2011;
  • quelle in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra.

 

Fissati, infine, i principi e i criteri per l'individuazione delle aree idonee.

 

Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024.

 

Aree idonee per impianti a fonti rinnovabili

Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024 

 

Disciplina per  l'individuazione  di  superfici  e  aree  idonee  per
l'installazione di impianti a fonti rinnovabili. (24A03360)

 

(Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2024, n.153)

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

di concerto con

IL MINISTRO DELLA CULTURA

e con

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,  DELLA  SOVRANITA'  ALIMENTARE E  DELLE

FORESTE

Vista la  direttiva  2018/2001/UE  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio,  dell'11  dicembre   2018,   sulla   promozione   dell'uso

dell'energia da fonti rinnovabili;

Visto il Piano nazionale integrato per l'energia e  il  clima  (nel

seguito: PNIEC) predisposto dall'Italia in attuazione del regolamento

(UE) n. 2018/1999 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  dell'11

dicembre 2018, trasmesso alla  Commissione  europea  il  31  dicembre

2019, con il quale sono  individuati  gli  obiettivi  al  2030  e  le

relative misure in materia di decarbonizzazione  (comprese  le  fonti

rinnovabili), efficienza energetica,  sicurezza  energetica,  mercato

interno dell'energia, ricerca, innovazione e competitivita',  oggetto

del parere motivato VAS di cui al decreto  ministeriale  31  dicembre

2019, n. 367;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/1119 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 30  giugno  2021,  che  istituisce  il  quadro  per  il

conseguimento  della  neutralita'  climatica  e   che   modifica   il

regolamento (CE) n. 401/2009  e  il  regolamento  (UE)  n.  2018/1999

(«Normativa europea sul clima»);

Visto il decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recante

«Codice dei beni culturali e del paesaggio,  ai  sensi  dell'art.  10

della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme

in materia ambientale»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante  «Disposizioni

urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri»,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n.  55  e,

in  particolare,  l'art.  2  che  ha  istituito  il  Ministero  della

transizione  ecologica  attribuendo  allo  stesso,  tra  l'altro,  le

competenze in materia di approvazione della  disciplina  del  mercato

elettrico  e  del  mercato  del  gas  naturale,   dei   criteri   per

l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile  di  cui

al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,  e  di  cui  al  decreto

legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (nel seguito: decreto legislativo  n.

28 del 2011), e l'esercizio di ogni altra competenza gia' a qualunque

titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo  economico  fino  alla

data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  stesso  in  materia   di

concorrenza, di tutela dei consumatori utenti, in collaborazione  con

il Ministero dello sviluppo economico, e di regolazione  dei  servizi

di pubblica utilita' nei settori energetici;

Visto  il  decreto-legge  11  novembre   2022,   n.   173   recante

«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei

Ministeri»  e  in  particolare  l'art.  4  che   ha   modificato   la

denominazione  di  «Ministero   della   transizione   ecologica»   in

«Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  istituito

dal regolamento (UE) n. 2021/241,  definitivamente  approvato  il  13

luglio 2021  con  decisione  di  esecuzione  del  Consiglio,  che  ha

recepito la proposta della Commissione europea COM (2021) 344 final;

Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante

l'approvazione  della  valutazione  del  Piano  per  la   ripresa   e

resilienza   (PNRR)   dell'Italia   e   notificata   all'Italia   dal

Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14  luglio

2021;

Considerato che nella decisione sopra  richiamata  la  Commissione,

nell'ambito della Missione 2 Componente 2, ha  approvato  la  Riforma

1.1. «Semplificazione  delle  procedure  di  autorizzazione  per  gli

impianti rinnovabili on-shore e off-shore, nuovo quadro giuridico per

sostenere la produzione da fonti rinnovabili e proroga  dei  tempi  e

dell'ammissibilita' degli attuali regimi di sostegno», che -  tra  le

diverse azioni - prevede l'entrata in vigore entro il 31  marzo  2024

di  un  quadro   normativo   volto   a   definire   i   criteri   per

l'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione  di

impianti di energie rinnovabili, conformemente al piano nazionale per

l'energia e il clima dell'Italia e agli  obiettivi  del  Green  Deal,

specificando che il quadro normativo e' concordato tra le  regioni  e

le altre amministrazioni dello Stato interessate;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/852 e  gli  atti  delegati  della

Commissione del 4 giugno 2021, C(2021) 2800 che descrivono i  criteri

generali affinche' ogni singola attivita' economica non determini  un

danno significativo (DNSH, «Do no  significant  harm»),  contribuendo

quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e  riduzione  degli

impatti e dei rischi ambientali definiti nell'art.  17  del  medesimo

regolamento UE;

Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  210,  recante

«Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il  mercato

interno  dell'energia  elettrica  e   che   modifica   la   direttiva

2012/27/UE, nonche'  recante  disposizioni  per  l'adeguamento  della

normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n.  943/2019

sul mercato interno dell'energia elettrica e del  regolamento  UE  n.

941/2019  sulla  preparazione  ai  rischi  nel  settore  dell'energia

elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE»;

Visto  il  decreto-legge  24  febbraio   2023,   n.   13,   recante

«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa

e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti

complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche

di coesione e della politica agricola comune»;

Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,  recante

«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento  europeo  e

del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla  promozione  dell'uso

dell'energia da fonti rinnovabili» (nel seguito: decreto  legislativo

n. 199 del 2021);

Visto l'art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 199  del  2021,

recante «Disciplina per l'individuazione di superfici e  aree  idonee

per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili», che  stabilisce

con uno o piu' decreti del Ministro della  transizione  ecologica  di

concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche

agricole, alimentari e forestali (di seguito: decreto), previa intesa

in sede di  Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono stabiliti principi e  criteri

omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree  idonee  e

non idonee all'installazione di impianti a fonti  rinnovabili  aventi

una  potenza  complessiva  almeno  pari  a  quella  individuata  come

necessaria  dal  PNIEC  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di

sviluppo delle fonti rinnovabili, tenuto conto delle aree  idonee  di

cui al comma 8;

Considerato che il soprariportato art. 20, comma 1, prevede che, in

via prioritaria, con il presente decreto si provvede a:

a) dettare i  criteri  per  l'individuazione  delle  aree  idonee

all'installazione della potenza eolica e  fotovoltaica  indicata  nel

PNIEC, stabilendo le modalita' per minimizzare  il  relativo  impatto

ambientale e la massima porzione di  suolo  occupabile  dai  suddetti

impianti per unita' di superficie, nonche'  dagli  impianti  a  fonti

rinnovabili di produzione di energia elettrica gia' installati  e  le

superfici tecnicamente disponibili;

b)  indicare  le  modalita'  per  individuare   superfici,   aree

industriali dismesse e altre aree  compromesse,  aree  abbandonate  e

marginali idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili;

Visto il comma 2 dell'art. 20 del decreto legislativo  n.  199  del

2021, per cui, ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di

sviluppo delle fonti rinnovabili  previsti  dal  PNIEC,  il  decreto,

stabilisce, altresi', la ripartizione della  potenza  installata  fra

regioni e province autonome, prevedendo sistemi di  monitoraggio  sul

corretto  adempimento  degli  impegni  assunti  e  criteri   per   il

trasferimento statistico fra le medesime regioni e province autonome,

da effettuare secondo le regole generali di cui all'allegato I  dello

stesso decreto  legislativo,  fermo  restando  che  il  trasferimento

statistico non  puo'  pregiudicare  il  conseguimento  dell'obiettivo

della  regione  o  della   provincia   autonoma   che   effettua   il

trasferimento;

Considerato che il comma 3 dell'art. 20 del decreto legislativo  n.

199 del 2021 prevede che nella definizione della disciplina  inerente

le aree idonee, il decreto tenga conto delle esigenze di  tutela  del

patrimonio  culturale  e  del  paesaggio,  delle  aree   agricole   e

forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando

l'utilizzo di  superfici  di  strutture  edificate,  quali  capannoni

industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione  industriale,

artigianale, per servizi e logistica, e  verificando  l'idoneita'  di

aree non utilizzabili per  altri  scopi,  ivi  incluse  le  superfici

agricole non utilizzabili, compatibilmente con le  caratteristiche  e

le disponibilita' delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture  di

rete e della domanda elettrica, nonche' tenendo in considerazione  la

dislocazione della domanda,  gli  eventuali  vincoli  di  rete  e  il

potenziale di sviluppo della rete stessa;

Visto, altresi', il comma 4 dell'art. 20 del decreto legislativo n.

199 del 2021, che prevede che conformemente  ai  principi  e  criteri

stabiliti dal decreto, ed entro centottanta giorni dalla  data  della

sua entrata in vigore, le  regioni  individuano  con  legge  le  aree

idonee, anche con il supporto della piattaforma di  cui  all'art.  21

del medesimo decreto legislativo;

Visto, che il sopracitato comma 4 prevede, inoltre, che nel caso di

mancata  adozione  della   legge   regionale,   ovvero   di   mancata

ottemperanza ai principi, ai criteri e agli obiettivi  stabiliti  dal

decreto, si applica l'art. 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234  e

che le province autonome provvedono  al  processo  programmatorio  di

individuazione delle aree idonee ai sensi dello  Statuto  speciale  e

delle relative norme di attuazione;

Visto il comma 5 del sopra citato art.  20,  per  cui  in  sede  di

individuazione   delle   superfici   e   delle   aree   idonee    per

l'installazione di impianti a fonti  rinnovabili  sono  rispettati  i

principi  della  minimizzazione  degli  impatti  sull'ambiente,   sul

territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio, fermo  restando

il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al

2030 e tenendo conto della  sostenibilita'  dei  costi  correlati  al

raggiungimento di tale obiettivo;

Visto il comma 8 del citato  art.  20  del  decreto  legislativo  8

novembre 2021, n. 199, il quale definisce  un  elenco  di  aree  che,

nelle more dell'individuazione  delle  aree  idonee  sulla  base  dei

criteri e delle modalita' stabiliti  dal  decreto,  sono  considerate

aree idonee ex lege;

Visto inoltre, l'art. 48 del predetto decreto  legislativo  n.  199

del 2021 recante disposizioni in relazione  al  «Monitoraggio  PNIEC,

Sistema statistico nazionale, relazioni» e in particolare il comma  3

che  prevede  che  su  proposta  del  GSE,   il   Ministero   approvi

l'aggiornamento  della  metodologia  statistica  applicata   per   lo

svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 del medesimo  articolo,

assicurando continuita' con le analoghe metodologie approvate con  il

decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  14  gennaio  2012,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  37

del 14 febbraio 2012, e con il decreto del  Ministro  dello  sviluppo

economico e delle infrastrutture e  dei  trasporti  11  maggio  2015,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  162

del 15 luglio 2015;

Visto il decreto del ministro dello sviluppo economico 10 settembre

2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n.  219,

con il quale sono state emanate le Linee Guida  per  l'autorizzazione

degli  impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili  approvate  dalla

Conferenza unificata (nel seguito: decreto ministeriale 10  settembre

2010);

Visto il comma 3 dell'art. 18 del decreto  legislativo  8  novembre

2021, n. 199 che prevede, con decreto del Ministero della transizione

ecologica, di concerto con il Ministero della cultura, previa  intesa

in sede di  Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  l'aggiornamento  delle  predette

Linee  Guida  a  seguito  dell'entrata  in  vigore   della   presente

disciplina;

Visto, altresi', l'art. 20 del decreto-legge 1° marzo 2022,  n.  17

«Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia  elettrica

e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili  e  per

il  rilancio  delle   politiche   industriali»   e   convertito   con

modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 ai sensi del quale  i

beni del demanio militare o a qualunque titolo in  uso  al  Ministero

della difesa, sono di  diritto  superfici  e  aree  idonee  ai  sensi

dell'art. 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021;

Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 «Ulteriori  misure

urgenti in materia di politica  energetica  nazionale,  produttivita'

delle imprese, politiche sociali e per  la  realizzazione  del  Piano

nazionale  di   ripresa   e   resilienza   (PNRR)»   convertito   con

modificazioni dalla legge 17 novembre 2022,  n.  175,  ai  sensi  del

quale i beni i  beni  demaniali  o  a  qualunque  titolo  in  uso  al

Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia  e  agli  uffici

giudiziari,  sono  di  diritto  superfici  e  aree  idonee  ai  sensi

dell'art. 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021;

Visto il  decreto-legge  24  febbraio  2023,  n.  13  «Disposizioni

urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e  resilienza

(PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR

(PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione  e  della

politica agricola comune» convertito con modificazioni dalla legge 21

aprile 2023, n. 41, ai sensi del quale i beni  immobili,  individuati

dall'Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell'economia e  delle

finanze, di proprieta' dello  Stato  non  inseriti  in  programmi  di

valorizzazione o dismissione di propria competenza,  nonche'  i  beni

statali, individuati di concerto con le amministrazioni  usuarie,  in

uso alle stesse, rientrano tra le superfici e aree  idonee  ai  sensi

dell'art. 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 recante  «Disposizioni

urgenti per le imprese agricole,  della  pesca  e  dell'acquacoltura,

nonche' per le  imprese  di  interesse  strategico  nazionale»  e  in

particolare  l'art.  5  che  introduce  «Disposizioni  finalizzate  a

limitare l'uso del suolo agricolo»;

Considerata la necessita' di contemperamento  tra  il  vincolo  del

raggiungimento   degli   obiettivi    europei    e    nazionali    di

decarbonizzazione con i  principi  di  minimizzazione  degli  impatti

sull'ambiente,  sul  territorio,  sul  patrimonio  culturale  e   sul

paesaggio;

Tenuto conto che l'individuazione  delle  superfici  e  delle  aree

idonee e'  una  misura  finalizzata  ad  accelerare  il  processo  di

realizzazione degli impianti a fonti  rinnovabili  nell'ambito  degli

interventi urgenti in materia di politiche energetiche nazionali;

Visto il concerto del Ministro dell'agricoltura,  della  sovranita'

alimentare e delle foreste acquisito in data 6 giugno 2024;

Visto il concerto del Ministro della cultura acquisito  in  data  6

giugno 2024;

Acquisita l'intesa ai sensi  dell'art.  20,  comma  1  del  decreto

legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in sede di Conferenza  unificata

di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,

resa nella seduta del 7 giugno 2024;

 

Decreta:

                               Art. 1

                 Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 20, commi  1  e  2,

del decreto legislativo n. 199 del 2021, ha la finalita' di:

a) individuare la ripartizione  fra  le  regioni  e  le  province

autonome dell'obiettivo nazionale al 2030 di una  potenza  aggiuntiva

pari a 80 GW da fonti  rinnovabili  rispetto  al  31  dicembre  2020,

necessaria  per  raggiungere  gli  obiettivi  fissati  dal  PNIEC   e

rispondere ai nuovi obiettivi derivanti dall'attuazione del pacchetto

«Fit for 55», anche alla luce del pacchetto «Repower UE»;

b) stabilire principi e criteri omogenei per l'individuazione  da

parte delle regioni delle superfici e delle aree idonee e non  idonee

all'installazione di  impianti  a  fonti  rinnovabili  funzionali  al

raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a), in  linea  con

il principio della neutralita' tecnologica.

2. In esito al processo definitorio di cui al presente decreto,  le

regioni, garantendo l'opportuno  coinvolgimento  degli  enti  locali,

individuano sul rispettivo territorio:

a) superfici e aree idonee: le aree in cui e'  previsto  un  iter

accelerato  ed  agevolato  per  la  costruzione  ed  esercizio  degli

impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse  secondo

le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo  8

novembre 2021, n. 199;

b)  superfici  e  aree  non  idonee:   aree   e   siti   le   cui

caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di  specifiche

tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17

e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero

dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale  18  settembre  2010,  n.  219  e  successive  modifiche  e

integrazioni;

c) superfici e aree  ordinarie:  sono  le  superfici  e  le  aree

diverse da quelle delle lettere a) e b) e nelle quali si applicano  i

regimi autorizzativi ordinari di cui al decreto legislativo n. 28 del

2011 e successive modifiche e integrazioni;

d)  aree  in  cui  e'   vietata   l'installazione   di   impianti

fotovoltaici con moduli collocati a terra: le aree  agricole  per  le

quali vige il divieto di installazione di impianti  fotovoltaici  con

moduli a terra ai  sensi  dell'art.  20,  comma  1-bis,  del  decreto

legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Titolo I

RIPARTIZIONE DELLA POTENZA FRA REGIONI E PROVINCE AUTONOME

                               Art. 2

             Obiettivi delle regioni e province autonome

1. La seguente Tabella A traccia per ciascuna regione  e  provincia

autonoma la traiettoria di conseguimento  dell'obiettivo  di  potenza

complessiva da traguardare al 2030.

2. Per il calcolo del raggiungimento degli  obiettivi,  specificati

nella Tabella A si tiene conto:

a) della potenza nominale degli impianti a fonti  rinnovabili  di

nuova costruzione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31

dicembre dell'anno di riferimento  realizzati  sul  territorio  della

regione o provincia autonoma;

b) della potenza nominale aggiuntiva derivante da  interventi  di

rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento  o  riattivazione

entrati in  esercizio  dal  1°  gennaio  2021  fino  al  31  dicembre

dell'anno di riferimento e realizzati sul territorio della regione  o

provincia autonoma;

c) del cento per cento della potenza nominale  degli  impianti  a

fonti rinnovabili off-shore di nuova costruzione entrati in esercizio

dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di  riferimento  le

cui opere di connessione alla  rete  elettrica  sono  realizzate  sul

territorio della regione o provincia  autonoma,  fatto  salvo  quanto

indicato al comma 4.

3. Nei casi di impianti ubicati sul territorio di  piu'  regioni  o

province autonome o la cui produzione sia attribuibile  agli  apporti

di piu' regioni  ovvero  province  autonome,  la  ripartizione  delle

relative potenze e' definita da accordi stipulati tra i medesimi enti

territoriali  coinvolti.  In  carenza  di  accordi,  la  potenza   e'

attribuita applicando i criteri di cui  al  punto  10.5  delle  linee

guida emanate con decreto ministeriale 10 settembre 2010 e successive

modifiche e integrazioni.

4. Nei casi di impianti  di  fonti  rinnovabili  off-shore  la  cui

connessione alla rete elettrica  e'  realizzata  in  regioni  diverse

rispetto a quella o quelle la cui costa risulta  piu'  prossima  alle

opere off-shore previste, la ripartizione di cui alla lettera c)  del

comma 1 avviene per il 20% a carico della regione  nella  quale  sono

realizzate le opere di connessione  alla  rete  elettrica  e  per  il

restante 80%, in via proporzionale rispetto alla reciproca  distanza,

tra le altre regioni  la  cui  costa  sia  direttamente  prospiciente

l'impianto.

5. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di  cui  al  presente

articolo, per  gli  impianti  geotermoelettrici  e  idroelettrici  e'

riconosciuta una potenza nominale aggiuntiva  pari  alla  potenza  di

ogni fonte rinnovabile per il relativo  parametro  di  equiparazione.

Entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto, il GSE pubblica i  parametri  di  equiparazione  sulla  base

della producibilita' media rilevata delle fonti  geotermoelettrica  e

idroelettrica  rispetto  alla  producibilita'   media   della   fonte

fotovoltaica. Tali parametri  sono  periodicamente  aggiornati  sulla

base dell'andamento dei dati rilevati.

 

                               Art. 3

             Modalita' di conseguimento degli obiettivi

1. Per il conseguimento delle finalita' di cui all'art. 1, comma  1

del presente decreto, le regioni individuano ai sensi  dell'art.  20,

comma 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con  propria

legge, entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del

presente decreto, le aree di cui  all'art.  1,  comma  2,  secondo  i

principi e criteri previsti dal Titolo II del presente decreto.

2. Ai sensi dell'art. 20,  comma  4,  ultimo  periodo  del  decreto

legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le province autonome  provvedono

agli adempimenti di cui al comma 1 ai sensi dello Statuto speciale  e

delle relative norme di attuazione.

3. Ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi, le  regioni

e le province autonome possono concludere fra  loro  accordi  per  il

trasferimento statistico di determinate quantita' di potenza da fonti

rinnovabili.  Con  decreto  del  Ministero  dell'ambiente   e   della

sicurezza energetica e' definito lo schema tipo  di  accordo  per  il

trasferimento statistico.

4.  Il  trasferimento  statistico  di  cui  al  comma  3  non  deve

pregiudicare  il  conseguimento  dell'obiettivo   della   regione   o

provincia autonoma che effettua il trasferimento.

5. Il raggiungimento dell'obiettivo di ciascuna regione o provincia

autonoma e la disponibilita'  effettiva  di  potenza  da  trasferire,

ovvero da compensare, sono misurati applicando le regole generali  di

cui all'allegato I al decreto legislativo n. 199 del 2021.

 

                               Art. 4

      Monitoraggio e verifica di raggiungimento degli obiettivi

1.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della   sicurezza   energetica

provvede, con il supporto del Gestore dei servizi  energetici  -  GSE

S.p.a. e Ricerca sul sistema energetico - RSE S.p.a., al monitoraggio

e alla verifica degli adempimenti in carico alle regioni  e  province

autonome. In particolare:

a) decorsi novanta giorni dal termine di cui all'art. 3, comma  1

verifica l'adozione delle leggi ivi previste e dei  provvedimenti  di

cui all'art.  3,  comma  2,  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri

stabiliti dal presente decreto;

b) entro il 31 luglio di ciascun anno a decorrere dalla  data  di

entrata in vigore del presente decreto, provvede alla verifica  della

potenza da fonti rinnovabili installata, autorizzata o assentita  per

ciascuna regione e provincia nell'anno precedente.

2. L'esito delle verifiche  di  cui  al  comma  1,  lettera  a)  e'

comunicato tempestivamente alle regioni e province autonome,  nonche'

al Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle

foreste, al Ministero della cultura, alla  Presidenza  del  Consiglio

dei ministri e  dell'Osservatorio  di  cui  all'art.  5.  Secondo  le

medesime modalita' di cui al primo periodo, l'esito  delle  verifiche

di cui al comma 1 lettera b) e' comunicato entro il 30  settembre  di

ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente

decreto.

3. Nei casi di mancata adozione delle leggi di cui all'art. 3 comma

1 o dei provvedimenti di cui all'art. 3  comma  2  o  di  scostamento

negativo dagli obiettivi previsti per l'anno 2026, si applica  l'art.

6.

4. Per le finalita' di cui al comma 1,  lettera  a)  le  regioni  e

province autonome trasmettono  al  Ministero  dell'ambiente  e  della

sicurezza  energetica  copia  dei  provvedimenti  adottati  ai  sensi

dell'art. 3.

5. Per le finalita' di cui al comma 1,  lettera  b)  le  regioni  e

province autonome trasmettono  al  Ministero  dell'ambiente  e  della

sicurezza energetica:

a) copia degli accordi e delle intese conclusi ai sensi dell'art.

2, comma 3 e dell'art. 3, comma 3;

b) i valori delle quote di potenza ripartite ai  sensi  dell'art.

2, comma  3  e  della  potenza  effettivamente  trasferita  ai  sensi

dell'art. 3, comma 3. Tali valori dovranno essere  riferiti  all'anno

precedente, in attuazione delle intese e degli accordi  di  cui  alla

lettera a).

6. Gli esiti delle attivita' di monitoraggio sono trasferiti  sulla

piattaforma di cui all'art. 48, comma 5, del decreto  legislativo  n.

199 del 2021 che dovra' essere  operativa  entro  centottanta  giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

                               Art. 5

  Osservatorio sugli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili

1. Al fine  di  assicurare  modalita'  coordinate  e  condivise  di

realizzazione, monitoraggio e verifica degli obiettivi  di  cui  alla

Tabella A dell'art. 2, continua  ad  operare  l'Osservatorio  di  cui

all'art.  5,  comma  5,  del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo

economico 15 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile

2012, n. 78, con i compiti di analisi e proposta ivi richiamati.

2. L'Osservatorio di cui al comma 1, mantiene il ruolo di organismo

permanente di consultazione e confronto tecnico  sulle  modalita'  di

raggiungimento degli obiettivi regionali, nonche' di  supporto  e  di

scambio   di    buone    pratiche    in    particolare    finalizzate

all'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non  idonee.

Annualmente, l'Osservatorio analizza i rapporti  di  monitoraggio  di

cui all'art. 4 sul grado di raggiungimento degli obiettivi e le cause

di eventuali scostamenti, proponendo le conseguenti  azioni  ritenute

idonee al superamento delle circostanze impeditive.

3. L'Osservatorio si avvale degli strumenti  statistici  sviluppati

dal GSE S.p.a. in attuazione dell'art. 48 del decreto legislativo  n.

199 del 2021 e della piattaforma digitale per le aree idonee  di  cui

all'art. 21 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

 

                               Art. 6

Modalita' di  gestione  dei  casi  di  mancato  raggiungimento  degli

                              obiettivi

1. Decorso infruttuosamente il termine per l'adozione  delle  leggi

regionali e dei provvedimenti di cui all'art. 3,  commi  1  e  2,  il

Ministero dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica  propone  al

Presidente del Consiglio dei ministri degli schemi di atti  normativi

di natura sostitutiva da adottare in Consiglio dei ministri e  aventi

le caratteristiche stabilite dall'art. 41, comma 1,  della  legge  24

dicembre 2012, n. 234.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, tenuto conto  delle  analisi  e

verifiche condotte dall'Osservatorio di cui all'art. 5, comma  2,  in

caso di scostamento negativo dalla traiettoria tracciata  all'art.  2

al presente decreto, da parte della regioni o province  autonome,  il

Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica invita la regione

o provincia autonoma interessata a  presentare  entro  trenta  giorni

osservazioni in  merito,  al  fine  di  valutare  in  che  misura  lo

scostamento sia attribuibile all'operato della  regione  o  provincia

autonoma stessa.

3. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di osservazioni  di  cui

al comma 2, il Ministro dell'ambiente e della  sicurezza  energetica,

in caso di accertata inerzia  della  regione  o  provincia  autonoma,

informa  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  affinche'  si

provveda, ai sensi dell'art. 41, comma 2,  della  legge  24  dicembre

2012, n. 234, ad  assegnare  all'ente  interessato  un  termine,  non

inferiore a sei mesi, per l'adozione dei provvedimenti  necessari  al

conseguimento degli obiettivi, anche mediante il ricorso agli accordi

di cui all'art. 3, comma 3, qualora ne ricorrano  le  condizioni  per

l'adozione. In caso di mancato adeguamento entro il termine di cui al

periodo precedente,  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica adotta le opportune iniziative ai fini dell'esercizio  dei

poteri sostitutivi di cui agli art. 117, quinto comma, e 120, secondo

comma, della Costituzione.

 

Titolo II

PRINCIPI E CRITERI OMOGENEI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE

                               Art. 7

      Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee

1. Fermo quanto previsto dall'art. 5 del  decreto-legge  15  maggio

2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici

in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, ai  fini

dell'individuazione delle superfici e delle aree di cui all'art. 1  e

del raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'art. 2,

comma 1, le regioni tengono conto dei  principi  e  criteri  omogenei

elencati al presente articolo al fine di rendere chiara  ed  evidente

la possibile  classificazione  delle  aree,  compatibilmente  con  le

caratteristiche e le disponibilita' delle risorse rinnovabili,  delle

infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonche' tenendo  in

considerazione la dislocazione della domanda, gli  eventuali  vincoli

di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.

2. Per l'individuazione delle aree idonee le regioni tengono conto:

a) della massimizzazione delle aree da  individuare  al  fine  di

agevolare il raggiungimento degli obiettivi di  cui  alla  Tabella  A

dell'art. 2; delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e  del

paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita'  dell'aria

e  dei  corpi  idrici,  privilegiando  l'utilizzo  di  superfici   di

strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche'

di aree  a  destinazione  industriale,  artigianale,  per  servizi  e

logistica, e verificando l'idoneita' di  aree  non  utilizzabili  per

altri scopi, ivi incluse  le  superfici  agricole  non  utilizzabili,

compatibilmente con le  caratteristiche  e  le  disponibilita'  delle

risorse rinnovabili, delle infrastrutture di  rete  e  della  domanda

elettrica, nonche' tenendo in considerazione  la  dislocazione  della

domanda, gli eventuali vincoli di rete e il  potenziale  di  sviluppo

della rete stessa;

b) della possibilita' di classificare le superfici o le aree come

idonee differenziandole sulla base della fonte, della taglia e  della

tipologia di impianto;

c) della possibilita'  di  fare  salve  le  aree  idonee  di  cui

all'art. 20, comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.  199

vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

3. Sono considerate non idonee le superfici  e  le  aree  che  sono

ricomprese nel perimetro  dei  beni  sottoposti  a  tutela  ai  sensi

dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e  b)  del  decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le  regioni  possono  individuare

come non idonee le superfici  e  le  aree  che  sono  ricomprese  nel

perimetro degli altri beni sottoposti a tutela ai sensi del  medesimo

decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.  42.  Le  regioni  possono

stabilire una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti  a

tutela  di  ampiezza  differenziata  a  seconda  della  tipologia  di

impianto, proporzionata al bene oggetto di tutela, fino a un  massimo

di 7 chilometri. Per i rifacimenti degli impianti  in  esercizio  non

sono applicate le norme previste nel precedente periodo. Resta ferma,

nei procedimenti autorizzatori, la  competenza  del  Ministero  della

cultura a esprimersi in relazione ai  soli  progetti  localizzati  in

aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto dall'art. 12,  comma

3-bis,  del  decreto  legislativo   29   dicembre   2003,   n.   387.

Nell'applicazione del presente  comma  deve  essere  contemperata  la

necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli

obiettivi di cui alla Tabella A dell'art. 2 del presente decreto.

4. Ai fini dell'individuazione delle superfici  e  aree  idonee  le

regioni e  province  autonome  possono  avvalersi  della  piattaforma

digitale di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 199 del  2021.

A  tal  fine,  le  regioni  e  le  province  autonome,  il  Ministero

dell'ambiente   e   della   sicurezza   energetica,   il    Ministero

dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle  foreste  e  il

Ministero della cultura, rendono disponibili le informazioni di  loro

competenza necessarie al funzionamento  e  all'implementazione  della

predetta piattaforma.

 

                               Art. 8

     Disciplina conseguente all'individuazione delle aree idonee

1.  Qualora  una  regione  abbia  attribuito  il   rilascio   delle

autorizzazioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre

2003, n. 387 agli enti locali,  e'  tenuta  a  vigilare  affinche'  i

medesimi ottemperino alla regolare applicazione a quanto previsto dal

presente decreto ed  a  utilizzare  poteri  sostitutivi  in  caso  di

inerzia accertata, nel rispetto dei principi di sussidiarieta'  e  di

leale collaborazione, al fine di assicurare il rispetto  delle  norme

stesse  nonche'  il  raggiungimento  degli  obiettivi  indicati  alla

Tabella A del presente articolo.

 

                               Art. 9

Disposizioni finali e specifiche per le regioni a statuto speciale  e

            per le Province autonome di Trento e Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto  speciale

e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle

finalita' del  presente  decreto  ai  sensi  dei  rispettivi  statuti

speciali e delle relative norme di attuazione.

2. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla

data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.

 

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