Arera: il regolamento transitorio in attesa delle nuove nomine

Previsto l'obbligo di inviare una relazione concernente gli atti di ordinaria amministrazione e quelli indifferibili e urgenti adottati nel periodo di riferimento

I componenti dell'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) continuano  a  esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino alla nomina dei nuovi componenti, non oltre il novantesimo giorno dal  giuramento del primo Governo formato e, comunque, non oltre il 30 settembre 2018.

Questo è quanto dispone il decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30 come convertito dalla legge 31 maggio 2018,  n.  64 (in Gazzetta Ufficiale dell’8 giugno 2018, n. 131), che prevede anche l'obbligo, sempre in capo ad Arera, di trasmettere alle Camere, ogni quarantacinque giorni a decorrere dal 8 giugno (data di entrata in vigore del D.L. n. 30/2018), una relazione concernente gli atti di ordinaria amministrazione e quelli indifferibili e urgenti  adottati nel periodo di riferimento, con  l'illustrazione  dei  presupposti e delle motivazioni.

Di seguito il testo del testo coordinato del decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30, coordinato con la legge di conversione 31 maggio 2018, n. 64 .

 

Testo coordinato del decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30

Testo del decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30 (in Gazzetta  Ufficiale

- Serie generale - n. 83 del 10 aprile 2018), coordinato con la legge

di conversione 31 maggio 2018,  n.  64  (in  questa  stessa  Gazzetta

Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per assicurare  la

continuita' delle funzioni dell'Autorita' di regolazione per energia,

reti e ambiente (ARERA).». (18A04048)


          in Gazzetta Ufficiale dell’8 giugno 2018, n. 131

 Vigente al: 8-6-2018 

Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei

decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,

al solo fine di facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del

decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge  di

conversione, che di quelle richiamate nel decreto,  trascritte  nelle

note.  Restano  invariati  il  valore  e   l'efficacia   degli   atti

legislativi qui riportati.

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate

con caratteri corsivi.

    Tali modifiche in video sono riportate tra i segni (( ... )).

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza

del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua

pubblicazione.

                               Art. 1
  1. I componenti l'Autorita' di  regolazione  per  energia,  reti  e

ambiente nominati con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11

febbraio  2011  continuano  ad  esercitare   le   proprie   funzioni,

limitatamente agli atti  di  ordinaria  amministrazione  e  a  quelli

indifferibili e urgenti, fino alla nomina  dei  nuovi  componenti  la

predetta Autorita' (( non oltre il novantesimo giorno dal  giuramento

del primo Governo formato successivamente alla  data  di  entrata  in

vigore del presente decreto e, comunque, non oltre  il  30  settembre

2018.

  1-bis. L'Autorita' di regolazione per  energia,  reti  e  ambiente,

durante il periodo di cui al comma 1,  trasmette  alle  Camere,  ogni

quarantacinque giorni a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore

della presente disposizione, una relazione concernente  gli  atti  di

ordinaria amministrazione e quelli indifferibili e  urgenti  adottati

nel periodo di riferimento, con  l'illustrazione  dei  presupposti  e

delle motivazioni. Nella prima relazione l'Autorita' da' conto  anche

degli atti adottati nel periodo intercorrente tra la data di  entrata

in vigore del presente decreto e quella di entrata  in  vigore  della

presente  disposizione,  nonche'  delle  linee  guida   eventualmente

adottate al fine di  individuare  gli  atti  emanati  dalla  predetta

Autorita'  da  considerare  di   ordinaria   amministrazione   ovvero

indifferibili e urgenti. ))


                               Art. 2

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge

 

 

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