Aria ambiente: come garantire la qualità dei controlli

Nell’allegato al D.M. 30 marzo 2017 le istruzioni per la misurazione di di monossido e biossido di azoto, biossido di zolfo, monossido di carbonio, ozono, benzene, PM10, PM2,5, IPA e metalli

Le procedure di garanzia per verificare il rispetto della qualità delle misure dell'aria ambiente, effettuate nelle stazioni delle reti di misura sono l'oggetto del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2017 (in Gazzetta ufficiale del 26 aprile 2017, n. 96).

Cuore del provvedimento è l'allegato tecnico che riporta:

  • le definizioni;
  • i requisiti generali dei sistemi di garanzia e controllo della qualità;
  • i criteri per la predisposizione delle procedure di garanzia e di controllo della qualità.

A sua volta, quest'ultimo punto comprende le istruzioni per la misura della concentrazione:

  • di monossido e biossido di azoto, biossido di zolfo, monossido di carbonio ed ozono, rispettivamente attraverso i metodi di riferimento UNI EN 14211:2012, UNI EN14212:2012, UNI EN 14626:2012, UNI EN 14625:2012;
  • di benzene attraverso il metodo di riferimento UNI EN 14662-3:2015 (campionamento per pompaggio automatizzato con gascromatografia in situ);
  • di PM10 e PM2,5 attraverso il metodo di riferimento per la misura gravimetrico UNI EN 12341:2014;
  • di PM10 e PM2,5 attraverso gli strumenti di misura automatici;
  • di IPA e metalli attraverso i metodi di riferimento UNI EN 14902:2005 e UNI EN 15549:2008.

Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2017, disponibile anche in pdf alla della pagina.

 

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 30
marzo 2017 

Procedure di garanzia di qualita' per verificare  il  rispetto  della

qualita' delle misure dell'aria ambiente, effettuate  nelle  stazioni

delle reti di misura. (17A02825)

             in gazzetta ufficiale del 26 aprile 2017, n. 96


                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                             E DEL MARE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto il decreto legislativo 13 agosto  2010,  n.  155  «Attuazione

della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria  ambiente

e per un'aria piu' pulita in Europa»,  come  modificato  dal  decreto

legislativo 24 dicembre 2012, n. 250, il quale  sostituisce  altresi'

le disposizioni previgenti di attuazione della direttiva  2004/107/CE

concernente l'arsenico, il cadmio,  il  mercurio,  il  nichel  e  gli

idrocarburi policiclici aromatici nell'aria, istituendo in  tal  modo

un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di  gestione

della qualita' dell'aria ambiente;

  Visto l'art. 17, comma 1,  del  decreto  legislativo  n.  155/2010,

secondo cui, con uno o piu' decreti del  Ministro  dell'ambiente,  di

concerto con  il  Ministro  della  salute  e  sentita  la  Conferenza

unificata, sono  stabilite  le  procedure  di  garanzia  di  qualita'

finalizzate a verificare il  rispetto  della  qualita'  delle  misure

dell'aria  ambiente,  nonche'  le  procedure  di  approvazione  degli

strumenti di campionamento e misura della qualita' dell'aria;

  Visto l'art. 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n.  155/2010,

secondo cui l'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca

ambientale - ISPRA, fornisce il supporto  tecnico  nella  definizione

delle procedure di garanzia  di  qualita'  e  di  approvazione  degli

strumenti;

  Visto l'art. 17, comma 1-ter, del decreto legislativo n.  155/2010,

secondo cui l'ISPRA deve altresi' adottare apposite linee  guida  per

individuare i criteri atti a garantire l'applicazione delle procedure

di garanzia di qualita' e di approvazione  degli  strumenti  su  base

omogenea in tutto il territorio nazionale;

  Visto l'art. 2, comma 1, lettera ee), del  decreto  legislativo  n.

155/2010, secondo cui la garanzia di qualita' delle misure  dell'aria

ambiente comprende la realizzazione di programmi la cui  applicazione

pratica  consente  l'ottenimento  di  dati  di  concentrazione  degli

inquinanti atmosferici con precisione e con  accuratezza  conosciute,

nonche' le attivita' di controllo sulla corretta applicazione di tali

programmi;

  Visto l'allegato I del decreto legislativo n. 155/2010 che  prevede

gli obiettivi di qualita' del sistema  delle  misure  della  qualita'

dell'aria ambiente e che, al fine di assicurare il rispetto  di  tali

obiettivi, impone di predisporre e di applicare procedure di garanzia

di qualita' per le reti di misura, le  stazioni  di  misurazione,  il

rilevamento e la comunicazione dei  dati,  nonche'  di  effettuare  i

controlli volti ad accertare il rispetto delle procedure di  garanzia

di qualita';

  Visto l'art. 17, comma 3,  del  decreto  legislativo  n.  155/2010,

secondo cui i gestori delle stazioni di misurazione devono rispettare

le procedure di garanzia di qualita' e partecipare  ai  programmi  di

intercalibrazione su base nazionale correlati a quelli comunitari  ed

applicare le eventuali  correzioni  prescritte  sulla  base  di  tali

programmi;

  Visto l'art. 17, comma  8,  secondo  cui  «uno  o  piu'  laboratori

nazionali di riferimento» sono individuati con decreti  del  Ministro

dell'ambiente;

  Visto l'art. 17, comma 4, secondo cui  i  laboratori  nazionali  di

riferimento organizzano, con una adeguata periodicita', programmi  di

intercalibrazione su base nazionale correlati a quelli comunitari  ai

quali devono partecipare i gestori delle stazioni di misurazione;

  Visto l'art. 17,  comma  9,  secondo  cui,  fino  all'adozione  dei

decreti di individuazione dei laboratori nazionali di riferimento,  i

programmi di intercalibrazione su  base  nazionale  sono  organizzati

dall'ISPRA;

  Considerato che l'ISPRA  ha  adottato  e  sottoposto  al  Ministero

dell'ambiente, nel corso del 2014,  il  manuale  n.  108/2014  «Linee

guida per le attivita' di  assicurazione/controllo  qualita'  (QA/QC)

per le reti di monitoraggio per la qualita'  dell'aria  ambiente,  ai

sensi del decreto legislativo n. 155/2010 come modificato dal decreto

legislativo n. 250/2012», richiesto ai fini della predisposizione del

decreto previsto dall'art. 17, comma 1, del  decreto  legislativo  n.

155/2010;

  Considerato  che  tale  manuale  contiene  gli  elementi  utili   a

definire, mediante decreto, le  procedure  di  garanzia  di  qualita'

finalizzate a verificare il  rispetto  della  qualita'  delle  misure

dell'aria ambiente;

  Considerata   l'istruttoria   effettuata   presso   il    Ministero

dell'ambiente al fine di  recepire  e  di  organizzare,  in  sede  di

decreto, gli elementi contenuti nel manuale dell'ISPRA;

  Considerato che, in caso di successivi sviluppi tecnici e normativi

in materia, il  Ministro  dell'ambiente  potra'  adottare,  ai  sensi

dell'art. 17 del decreto legislativo n. 155/2010, ed avvalendosi  del

supporto tecnico dell'ISPRA, ulteriori decreti per  integrare  e  per

aggiornare  le  procedure  di  garanzia  di  qualita'  finalizzate  a

verificare  il  rispetto  della  qualita'  delle   misure   dell'aria

ambiente;

  Considerato che i criteri diretti a garantire l'applicazione  delle

procedure di garanzia di  qualita'  su  base  omogenea  in  tutto  il

territorio nazionale saranno individuati  con  apposite  linee  guida

dell'ISPRA, anche attraverso aggiornamenti dei documenti esistenti;

  Considerato che, alla luce  degli  elementi  oggi  disponibili,  la

definizione  delle  procedure  di  approvazione  degli  strumenti  di

campionamento e  di  misura  della  qualita'  dell'aria  puo'  essere

demandata ad un successivo decreto ai sensi dell'art. 17 del  decreto

legislativo n. 155/2010, da adottare  sulla  base  di  uno  specifico

supporto tecnico dell'ISPRA;

  Considerato che la  recente  direttiva  della  Commissione  europea

2015/1480/UE del 28 agosto 2015 ha modificato  le  direttive  europee

2004/107/CE  e  2008/50/CE  anche  in  relazione  ad  alcuni  aspetti

inerenti alle procedure di garanzia di qualita';

  Visto l'art. 17-bis della legge 7 agosto 1990, n.  241,  introdotto

dall'art. 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ai sensi del quale  il

concerto degli  atti  normativi  si  intende  acquisito  in  caso  di

silenzio   dell'amministrazione   concertante   nei   trenta   giorni

successivi alla ricezione dell'atto, estesi a novanta giorni  per  le

amministrazioni preposte alla salute dei cittadini;

  Acquisito il concerto del Ministro della salute;

  Visto il parere della Conferenza unificata prevista dall'art. 8 del

decreto legislativo n. 281/1997, espresso in data 23 febbraio 2017;

                              Decreta:
                              Art. 1
                   Procedure di garanzia di qualita'
                   delle misure dell'aria ambiente

  1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto

legislativo 13 agosto 2010,  n.  155,  individua,  nell'allegato,  le

procedure di garanzia di qualita'  da  applicare  per  verificare  il

rispetto  della  qualita'  delle  misure  dell'aria  ambiente   nelle

stazioni  di  misurazione  previste  nei  programmi  di   valutazione

regionali di cui all'art. 5 di tale decreto legislativo.

  2. L'Istituto superiore per la protezione e la  ricerca  ambientale

adotta apposite linee guida  per  individuare  i  criteri  diretti  a

garantire l'applicazione delle procedure di cui al comma  1  su  base

omogenea in tutto il territorio nazionale.

  3.   All'integrazione   ed   all'aggiornamento   delle    procedure

individuate dal presente decreto si provvede con  successivi  decreti

ai sensi dell'art. 17, comma 1, del  decreto  legislativo  13  agosto

2010, n. 155.

                                                   Allegato
 
              Parte di provvedimento in formato grafico

 

Allegati

D.M. 30 marzo 2017

Allegato

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