Nell’allegato al D.M. 30 marzo 2017 le istruzioni per la misurazione di di monossido e biossido di azoto, biossido di zolfo, monossido di carbonio, ozono, benzene, PM10, PM2,5, IPA e metalli
Le procedure di garanzia per verificare il rispetto della qualità delle misure dell'aria ambiente, effettuate nelle stazioni delle reti di misura sono l'oggetto del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2017 (in Gazzetta ufficiale del 26 aprile 2017, n. 96).
Cuore del provvedimento è l'allegato tecnico che riporta:
- le definizioni;
- i requisiti generali dei sistemi di garanzia e controllo della qualità;
- i criteri per la predisposizione delle procedure di garanzia e di controllo della qualità.
A sua volta, quest'ultimo punto comprende le istruzioni per la misura della concentrazione:
- di monossido e biossido di azoto, biossido di zolfo, monossido di carbonio ed ozono, rispettivamente attraverso i metodi di riferimento UNI EN 14211:2012, UNI EN14212:2012, UNI EN 14626:2012, UNI EN 14625:2012;
- di benzene attraverso il metodo di riferimento UNI EN 14662-3:2015 (campionamento per pompaggio automatizzato con gascromatografia in situ);
- di PM10 e PM2,5 attraverso il metodo di riferimento per la misura gravimetrico UNI EN 12341:2014;
- di PM10 e PM2,5 attraverso gli strumenti di misura automatici;
- di IPA e metalli attraverso i metodi di riferimento UNI EN 14902:2005 e UNI EN 15549:2008.
Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2017, disponibile anche in pdf alla della pagina.
Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2017 Procedure di garanzia di qualita' per verificare il rispetto della qualita' delle misure dell'aria ambiente, effettuate nelle stazioni delle reti di misura. (17A02825) in gazzetta ufficiale del 26 aprile 2017, n. 96 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 «Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa», come modificato dal decreto legislativo 24 dicembre 2012, n. 250, il quale sostituisce altresi' le disposizioni previgenti di attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria, istituendo in tal modo un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualita' dell'aria ambiente; Visto l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 155/2010, secondo cui, con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute e sentita la Conferenza unificata, sono stabilite le procedure di garanzia di qualita' finalizzate a verificare il rispetto della qualita' delle misure dell'aria ambiente, nonche' le procedure di approvazione degli strumenti di campionamento e misura della qualita' dell'aria; Visto l'art. 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 155/2010, secondo cui l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA, fornisce il supporto tecnico nella definizione delle procedure di garanzia di qualita' e di approvazione degli strumenti; Visto l'art. 17, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 155/2010, secondo cui l'ISPRA deve altresi' adottare apposite linee guida per individuare i criteri atti a garantire l'applicazione delle procedure di garanzia di qualita' e di approvazione degli strumenti su base omogenea in tutto il territorio nazionale; Visto l'art. 2, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo n. 155/2010, secondo cui la garanzia di qualita' delle misure dell'aria ambiente comprende la realizzazione di programmi la cui applicazione pratica consente l'ottenimento di dati di concentrazione degli inquinanti atmosferici con precisione e con accuratezza conosciute, nonche' le attivita' di controllo sulla corretta applicazione di tali programmi; Visto l'allegato I del decreto legislativo n. 155/2010 che prevede gli obiettivi di qualita' del sistema delle misure della qualita' dell'aria ambiente e che, al fine di assicurare il rispetto di tali obiettivi, impone di predisporre e di applicare procedure di garanzia di qualita' per le reti di misura, le stazioni di misurazione, il rilevamento e la comunicazione dei dati, nonche' di effettuare i controlli volti ad accertare il rispetto delle procedure di garanzia di qualita'; Visto l'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 155/2010, secondo cui i gestori delle stazioni di misurazione devono rispettare le procedure di garanzia di qualita' e partecipare ai programmi di intercalibrazione su base nazionale correlati a quelli comunitari ed applicare le eventuali correzioni prescritte sulla base di tali programmi; Visto l'art. 17, comma 8, secondo cui «uno o piu' laboratori nazionali di riferimento» sono individuati con decreti del Ministro dell'ambiente; Visto l'art. 17, comma 4, secondo cui i laboratori nazionali di riferimento organizzano, con una adeguata periodicita', programmi di intercalibrazione su base nazionale correlati a quelli comunitari ai quali devono partecipare i gestori delle stazioni di misurazione; Visto l'art. 17, comma 9, secondo cui, fino all'adozione dei decreti di individuazione dei laboratori nazionali di riferimento, i programmi di intercalibrazione su base nazionale sono organizzati dall'ISPRA; Considerato che l'ISPRA ha adottato e sottoposto al Ministero dell'ambiente, nel corso del 2014, il manuale n. 108/2014 «Linee guida per le attivita' di assicurazione/controllo qualita' (QA/QC) per le reti di monitoraggio per la qualita' dell'aria ambiente, ai sensi del decreto legislativo n. 155/2010 come modificato dal decreto legislativo n. 250/2012», richiesto ai fini della predisposizione del decreto previsto dall'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 155/2010; Considerato che tale manuale contiene gli elementi utili a definire, mediante decreto, le procedure di garanzia di qualita' finalizzate a verificare il rispetto della qualita' delle misure dell'aria ambiente; Considerata l'istruttoria effettuata presso il Ministero dell'ambiente al fine di recepire e di organizzare, in sede di decreto, gli elementi contenuti nel manuale dell'ISPRA; Considerato che, in caso di successivi sviluppi tecnici e normativi in materia, il Ministro dell'ambiente potra' adottare, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 155/2010, ed avvalendosi del supporto tecnico dell'ISPRA, ulteriori decreti per integrare e per aggiornare le procedure di garanzia di qualita' finalizzate a verificare il rispetto della qualita' delle misure dell'aria ambiente; Considerato che i criteri diretti a garantire l'applicazione delle procedure di garanzia di qualita' su base omogenea in tutto il territorio nazionale saranno individuati con apposite linee guida dell'ISPRA, anche attraverso aggiornamenti dei documenti esistenti; Considerato che, alla luce degli elementi oggi disponibili, la definizione delle procedure di approvazione degli strumenti di campionamento e di misura della qualita' dell'aria puo' essere demandata ad un successivo decreto ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 155/2010, da adottare sulla base di uno specifico supporto tecnico dell'ISPRA; Considerato che la recente direttiva della Commissione europea 2015/1480/UE del 28 agosto 2015 ha modificato le direttive europee 2004/107/CE e 2008/50/CE anche in relazione ad alcuni aspetti inerenti alle procedure di garanzia di qualita'; Visto l'art. 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ai sensi del quale il concerto degli atti normativi si intende acquisito in caso di silenzio dell'amministrazione concertante nei trenta giorni successivi alla ricezione dell'atto, estesi a novanta giorni per le amministrazioni preposte alla salute dei cittadini; Acquisito il concerto del Ministro della salute; Visto il parere della Conferenza unificata prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 281/1997, espresso in data 23 febbraio 2017; Decreta: Art. 1 Procedure di garanzia di qualita' delle misure dell'aria ambiente 1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, individua, nell'allegato, le procedure di garanzia di qualita' da applicare per verificare il rispetto della qualita' delle misure dell'aria ambiente nelle stazioni di misurazione previste nei programmi di valutazione regionali di cui all'art. 5 di tale decreto legislativo. 2. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale adotta apposite linee guida per individuare i criteri diretti a garantire l'applicazione delle procedure di cui al comma 1 su base omogenea in tutto il territorio nazionale. 3. All'integrazione ed all'aggiornamento delle procedure individuate dal presente decreto si provvede con successivi decreti ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155. Allegato Parte di provvedimento in formato grafico