Aria: il calcolo dell’energia e delle emissioni legate ai veicoli

I dati devono essere trasmessi annualmente dai fornitori al ministero dell'Ambiente in una relazione che ha valore di autocertificazione

Al via le disposizioni per il calcolo della quantità di energia fornita ai veicoli stradali e dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra disperse in aria, conseguenti alla produzione e all'utilizzo della stessa. La misura, contenuta nel decreto ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 maggio 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2018, n. 121), richiama l'obbligo previsto, dall'articolo 7-bis, comma 2, D.Lgs. n. 66/2005, per i fornitori di trasmettere annualmente al ministero dell'Ambiente una relazione, con valore di autocertificazione, sulle emissioni dei gas a effetto serra dei combustibili per i quali hanno assolto l'accisa e dell'energia fornita, in cui siano specificate almeno le seguenti informazioni:

  • il quantitativo totale di ciascun tipo di combustibile o di energia forniti con l'indicazione, ove appropriato, del luogo di acquisto e dell'origine;
  • le relative emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia.

A seguire il testo integrale del D.M. 15 maggio 2018, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

Decreto ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 maggio 2018


Disposizioni per il calcolo  della  quantita'  di  energia  elettrica
fornita ai veicoli stradali e dell'intensita' delle emissioni di  gas
a  effetto  serra,  ai  fini  delle  comunicazioni   effettuate   dai
fornitori,  ai  sensi  dell'articolo  7-bis,  comma  2,  del  decreto
legislativo 21 marzo 2005, n. 66. (18A03602)


           in Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2018, n. 121


                        IL DIRETTORE GENERALE
                      per il clima e l'energia
                     del Ministero dell'ambiente
              e della tutela del territorio e del mare

                           di concerto con

                        IL DIRETTORE GENERALE
              per la sicurezza dell'approvvigionamento
                 e per le infrastrutture energetiche
               del Ministero dello sviluppo economico


  Visto  il  decreto  legislativo  21  marzo  2005,  n.  66,  recante

«Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla  qualita'  della

benzina e del combustibile diesel»;

  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  2011,  n.  55,  recante

«Attuazione della direttiva 2009/30/CE,  che  modifica  la  direttiva

98/70/CE, per quanto  riguarda  le  specifiche  relative  a  benzina,

combustibile  diesel  e  gasolio,  nonche'   l'introduzione   di   un

meccanismo inteso a controllare e  ridurre  le  emissioni  di  gas  a

effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per  quanto  concerne

le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi  adibite

alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE»;

  Visto  in  particolare  l'art.  1,  comma  6  del  citato   decreto

legislativo n. 55 del 2011 che integra il decreto legislativo  n.  66

del  2005  mediante  l'introduzione  dell'art.  7-bis  (Obblighi   di

riduzione delle  emissioni  di  gas  serra)  ai  sensi  del  quale  i

fornitori di combustibili nel settore trasporti devono assicurare che

le emissioni di gas ad effetto serra prodotte  durante  il  ciclo  di

vita per unita' di  energia,  per  i  quali  hanno  assolto  l'accisa

nell'anno 2020, siano inferiori almeno del 6 per cento rispetto ad un

valore di riferimento stabilito a livello comunitario;

  Visto  il  decreto  legislativo  21  marzo  2017,  n.  51   recante

«Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi  di

calcolo e gli obblighi di  comunicazione  ai  sensi  della  direttiva

98/70/CE relativa alla qualita'  della  benzina  e  del  combustibile

diesel e della direttiva (UE) 2015/1513  che  modifica  la  direttiva

98/70/CE, relativa alla qualita' della  benzina  e  del  combustibile

diesel,  e  la  direttiva  2009/28/CE,  sulla   promozione   dell'uso

dell'energia da fonti rinnovabili»;

  Visto in particolare l'art. 4 del citato decreto legislativo n.  51

del 2017 che modifica e integra l'art. 7-bis del decreto  legislativo

n. 66 del 2005 estendendo anche ai  fornitori  di  energia  elettrica

l'obbligo di ridurre le emissioni di gas serra e, al comma 6, prevede

che con decreto  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare di concerto con  il  Ministero  dello  sviluppo

economico  siano  definite   disposizioni   ai   fini   del   calcolo

dell'elettricita' fornita in termini quantitativi  e  dell'intensita'

delle emissioni di gas a effetto serra;




                              Decreta:

                               Art. 1
                  Finalita' e ambito di applicazione

  1. Il presente  decreto  disciplina  i  criteri  di  calcolo  della

quantita' di energia elettrica fornita ai veicoli stradali nonche'  i

criteri di calcolo dell'intensita' delle emissioni di gas  a  effetto

serra  conseguenti  alla   produzione   e   all'utilizzo   di   detta

elettricita', ai sensi dell'art. 7-bis  del  decreto  legislativo  21

marzo 2005, n. 66, comma 6.

                               Art. 2
                              Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di  cui

al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66.

  2. Ai fini del presente decreto si applicano  inoltre  le  seguenti

definizioni:

    a) Fornitore: il soggetto obbligato al pagamento  dell'accisa  ai

sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sui prodotti e

per gli impieghi oggetto del presente decreto;

    b) Quantita' di energia elettrica fornita: quantita'  annuale  di

elettricita' erogata dal singolo fornitore  all'insieme  dei  veicoli

stradali circolanti sul territorio nazionale;

    c) Punto di ricarica: un'interfaccia  in  grado  di  caricare  un

veicolo elettrico o sostituire la batteria di un veicolo elettrico;

    d) Punto di ricarica pubblico: punto di ricarica  posto  in  aree

pubbliche o in aree private aperte al pubblico;

    e) Contratti e allacci dedicati: contratti e allacci di fornitura

di energia elettrica espressamente destinata alla ricarica di veicoli

stradali, a consumo o forfettaria, stipulati dal fornitore con utenza

privata;

    f) Trasporto pubblico locale (TPL): l'insieme dei filobus e degli

autobus  utilizzati  dall'operatore  del  trasporto  pubblico  locale

alimentati con energia elettrica.


                               Art. 3
                Quantita' di energia elettrica rilevata

  1. Ai fini di cui all'art. 7-bis, comma 2, lettera a)  del  decreto

legislativo 21 marzo 2005, n. 66, i fornitori comunicano  al  GSE  le

rispettive quantita' di energia elettrica fornita ai veicoli stradali

calcolata secondo le modalita' e i criteri di cui all'Allegato 1  del

presente decreto.


                               Art. 4
          Calcolo delle intensita' delle emissioni gas serra

  1. Ai fini di cui all'art. 7-bis, comma 2, lettera b)  del  decreto

legislativo 21 marzo 2005, n. 66, la relativa metodologia di  calcolo

delle emissioni  di  gas  serra  e'  pubblicata  entro  dieci  giorni

dall'entrata in vigore del presente provvedimento sul  sito  web  del

GSE che provvede altresi', entro la medesima  data,  a  calcolare  un

valore  di  riferimento  dell'intensita'   emissiva   relativa   alla

produzione e all'utilizzo dell'energia elettrica fornita  ai  veicoli

stradali.

  2. Il valore e la metodologia  di  cui  al  comma  1  sono  stimati

tenendo conto  del  mix  energetico  nazionale,  dei  rendimenti  nei

processi di produzione dell'energia, delle  perdite  di  rete,  degli

scambi con l'estero, delle emissioni afferenti la fase  di  upstream,

delle stime prodotte a livello comunitario da istituzioni pubbliche e

possono essere aggiornati su base annuale.


                               Art. 5
                       Disposizioni finanziarie

  1. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


                               Art. 6
                         Disposizioni finali
                         e entrata in vigore

 1. L'Allegato I puo' essere aggiornato con successivo  decreto  del

Ministero dell'ambiente della tutela del territorio  e  del  mare  di

concerto con il Ministero dello sviluppo economico.

  2. Il GSE, nel rapporto di cui comma 12 dell'art. 7-bis del decreto

legislativo n. 66 del 2005, rileva la conformita' delle  informazioni

trasmesse dai fornitori alle disposizioni di cui al presente decreto.

  3. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana.


                                                           Allegato I
          Modalita' di comunicazione dell'energia elettrica
                     fornita ai veicoli stradali

    1.  I  fornitori  comunicano  al  GSE  la  quantita'  di  energia

elettrica fornita  ai  veicoli  stradali  di  cui  all'art.  3  nelle

seguenti componenti:

      a) Quantita' di energia elettrica,  espressa  in  kWh,  fornita

tramite i punti di ricarica pubblici;

      b) Quantita' di energia elettrica,  espressa  in  kWh,  fornita

tramite punti di ricarica privati, diversi  da  quelli  di  cui  alla

lettera c), con contratti e allacci dedicati;

      c) Quantita' di energia elettrica, espressa in  kWh,  destinata

al trasporto pubblico locale;

      d) Quantita' di energia elettrica,  espressa  in  kWh,  fornita

tramite modalita' diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e  c),

ma comunque rilevabile, ad esempio attraverso  i  punti  di  ricarica

dotati di sistemi di rilevazione ed archiviazione dei consumi.

    2. Ulteriori quantita' di energia elettrica fornite ai trasporti,

non direttamente rilevabili con le  modalita'  di  cui  al  punto  1,

possono essere  comunicate  dai  fornitori  impiegando  procedure  di

calcolo indiretto predisposte e  pubblicate  dal  GSE.  A  tal  fine,

successivamente  alla  pubblicazione  delle  predette  procedure,   i

fornitori comunicano al GSE i dati necessari.

 

 

Allegati

D.M. 15 maggio 2018

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