Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 2019, n. 241, il cosiddetto "decreto legge clima". Si tratta, in particolare, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».
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Queste le misure.
Art. 1 - Contrasto ai cambiamenti climatici e miglioramento della qualità dell'aria
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con un apposito D.P.C.M. sarà approvato il Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria.
Art. 2 - Incentivi alla mobilità sostenibile nelle aree metropolitane
Previsti:
- 5 milioni € per l'anno 2019
- 70 milioni € per l'anno 2020;
- 70 milioni € per l'anno 2021;
- 55 milioni € per l'anno 2022;
- 45 milioni € per l'anno 2023;
- 10 milioni € per l'anno 2024.
Tra le azioni finanziabili, la rottamazione di autovetture omologate fino alla classe "Euro 3" o di motocicli omologati fino alla classe "Euro 2" ed "Euro 3" a due tempi, nonché l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita.
Art. 3 - Promozione del trasporto scolastico sostenibile
Autorizzata la spesa di 10 milioni € per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il finanziamento degli investimenti necessari alla realizzazione di progetti sperimentali per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico.
Art. 4 - Azioni per la riforestazione
Autorizzata la spesa di 15 milioni € per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
Art. 5 - Ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure d'infrazione in materia ambientale
Possibilità per il Commissario unico per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione europea n. 2003/2077, di avvalersi di società in house delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (Snpa).
Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione nominato, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del "D.L. clima", di un commissario unico che subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive del precedente commissario.
Art. 6 - Pubblicità dei dati ambientali
Obbligo, per gli enti pubblici e i concessionari di servizi pubblici di rendere noti, nell'ambito degli obblighi di cui all'articolo 40 decreto legislativo14 marzo 2013, n. 33, anche i dati ambientali risultanti da rilevazioni effettuate dai medesimi ai sensi della normativa vigente.
Art. 7 - Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina
Contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di euro 5.000 ciascuno agli esercenti commerciali di vicinato e di
media struttura che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina.
Art. 8 - Proroghe di termini
Prorogate le sospensioni di termini e misure in materia fiscale a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.
Per la piena entrata in vigore delle disposizioni sarà necessario attendere la conversione in legge del D.L. 14 ottobre 2019, n. 111, che dovrà avvenire, come da prassi, entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Di seguito il testo integrale del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111.
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Decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111
Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine
di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229. (19G00125)
in Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 2019, n. 241
Vigente al: 15-10-2019
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare una
politica strategica nazionale che permetta di fronteggiare
l'emergenza climatica, tenuto conto dei lavori svolti a livello
internazionale dall'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC),
in ambito Nazioni Unite, che evidenziano come la variabilita'
climatica sia strettamente legata alle attivita' umane e come le
temperature e le emissioni di CO2 continueranno progressivamente a
crescere con impatti negativi su numerose aree del pianeta e sulla
salute pubblica;
Ritenuta, altresi', la necessita' di prevedere, in coerenza con gli
impegni derivanti dalla normativa europea, misure straordinarie per
consentire il raggiungimento degli obiettivi relativi alle emissioni
nazionali di determinati inquinanti atmosferici;
Considerata altresi' la straordinaria necessita' di disporre di
prime misure aventi carattere di urgenza per la composizione delle
procedure di infrazione in tema ambientale che direttamente e
indirettamente contribuiscono al cambiamento climatico e ai livelli
di qualita' dell'aria, e in particolare al rispetto degli obblighi
previsti dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualita' dell'aria
ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa, in relazione a cui
l'Unione europea ha aperto nei confronti dell'Italia le procedure
d'infrazione nn. 2014/2147 e 2015/2043, anche alla luce degli impegni
assunti dal Governo italiano e dalle Regioni e dalle Province
autonome con il Protocollo "Aria Pulita" firmato il 4 giugno 2019 a
Torino, a margine del "Clean Air Dialogue" con la Commissione
europea;
Considerata altresi' la necessita' di prorogare il termine di cui
all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 10 ottobre 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo
economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche
agricole alimentari e forestali, per gli affari europei, per gli
affari regionali e le autonomie e per la pubblica amministrazione;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Misure urgenti per la definizione di una politica strategica
nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il
miglioramento della qualita' dell'aria
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentiti il Ministro della salute e gli altri
Ministri interessati, e' approvato il Programma strategico nazionale
per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della
qualita' dell'aria in cui sono individuate le misure di competenza
nazionale da porre in essere al fine di assicurare la corretta e
piena attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 21 maggio 2008 e contrastare i cambiamenti
climatici e sono identificate le risorse economiche disponibili a
legislazione vigente per ciascuna misura con la relativa tempistica
attuativa.
2. Ciascuna amministrazione pubblica, di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, conforma le
attivita' di propria competenza al raggiungimento degli obiettivi di
contrasto ai cambiamenti climatici e miglioramento della qualita'
dell'aria.
Art. 2
Misure per incentivare la mobilita' sostenibile nelle aree
metropolitane
1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo
denominato "Programma sperimentale buono mobilita'", con una
dotazione pari a euro 5 milioni per l'anno 2019, euro 70 milioni per
l'anno 2020, euro 70 milioni per l'anno 2021, euro 55 milioni per
l'anno 2022, euro 45 milioni per l'anno 2023 e euro 10 milioni per
l'anno 2024, per le finalita' di cui al presente comma. Alla relativa
copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno
degli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 di quota parte dei
proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30,
destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello
Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario. Al fine di
ridurre le emissioni climalteranti, a valere sul suddetto programma
sperimentale, ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di
infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043
del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi
previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano, entro il 31
dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o
motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, e'
riconosciuto, nel limite di spesa di cui al primo periodo e fino ad
esaurimento delle risorse, un "buono mobilita'" pari ad euro 1.500
per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamato da
utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a
favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico
locale e regionale, nonche' di biciclette anche a pedalata assistita.
Il "buono mobilita'" non costituisce reddito imponibile del
beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore
dell'indicatore della situazione economica equivalente. Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il
Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalita' e i
termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al
presente comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, per il
finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento,
l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il
trasporto pubblico locale e' autorizzata la spesa di euro 20 milioni
per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Alla relativa copertura si
provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni
2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di
emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13
marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito
capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita
definitivamente all'erario. I progetti di cui al presente comma sono
presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare da uno o piu' comuni, anche in forma associata, interessati
dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio
2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza
dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla
qualita' dell'aria e riferiti a un ambito territoriale con
popolazione superiore a centomila abitanti. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi
entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e
d'intesa con la Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta
giorni decorso il cui termine il decreto e' emanato anche in mancanza
di detto parere, sono stabilite le modalita' e i termini di
presentazione delle domande.
Art. 3
Disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile
1. Al fine di limitare le emissioni climalteranti e inquinanti in
atmosfera e migliorare la qualita' dell'aria, e' autorizzata la spesa
di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il
finanziamento degli investimenti necessari alla realizzazione di
progetti sperimentali per la realizzazione o l'implementazione del
servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola
dell'infanzia statale e comunale e per gli alunni delle scuole
statali del primo ciclo di istruzione con mezzi di trasporto ibridi o
elettrici, selezionati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare in base alla portata del numero di studenti
coinvolti e alla stima di riduzione dell'inquinamento atmosferico.
Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo,
per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi
delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal
GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta
acquisita definitivamente all'erario.
2. I progetti di cui al comma 1 sono presentati al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da uno o piu'
comuni, anche in forma associata, interessati dalle procedure di
infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043
del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi
previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e sono
riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a
centomila abitanti.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di
presentazione delle domande e le spese ammissibili ai fini del
finanziamento.
Art. 4
Azioni per la riforestazione
1. Per il finanziamento di un programma sperimentale di messa a
dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione
di foreste urbane e periurbane, nelle citta' metropolitane, in
coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2018,
n. 34, e' autorizzata la spesa di euro 15 milioni per ciascuno degli
anni 2020 e 2021. Alla relativa copertura si provvede mediante
corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di
quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2
di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30,
destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello
Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.
2. Al fine di procedere a un rapido avvio del programma
sperimentale di cui al presente articolo, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
d'intesa con la Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta
giorni decorso il cui termine il decreto e' emanato anche in mancanza
di detto parere, sulla base dell'istruttoria del Comitato per lo
sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della legge 14
gennaio 2013, n. 10, sono definite le modalita' per la progettazione
degli interventi e il riparto delle risorse di cui al comma 1 tra le
citta' metropolitane, tenendo conto, quali criteri di selezione, in
particolare, della valenza ambientale e sociale dei progetti, del
livello di riqualificazione e di fruibilita' dell'area, dei livelli
di qualita' dell'aria e della localizzazione nelle zone oggetto delle
procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e
n. 2015/2043 del 28 maggio 2015.
3. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di
cui al comma 2, ciascuna citta' metropolitana presenta al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le
progettazioni, corredate dai programmi operativi di dettaglio con i
relativi costi. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare provvede all'approvazione di almeno un
progetto, ove ammissibile in base ai requisiti previsti dal decreto
di cui al comma 2, per ciascuna citta' metropolitana, con i relativi
programmi operativi di dettaglio, e di ogni eventuale successiva
variazione, sulla base di apposite istruttorie effettuate dal
Comitato per lo sviluppo del verde pubblico che, a tal fine, puo'
avvalersi, anche per la verifica della fase attuativa dei progetti e
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla
legge 28 giugno 2016, n. 132.
4. Le autorita' competenti nella gestione del demanio fluviale e
nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto
idrogeologico introducono, tra i criteri per l'affidamento della
realizzazione delle opere, il rimboschimento delle fasce ripariali e
delle aree demaniali fluviali, laddove ritenuto necessario per
prevenire il rischio idrogeologico.
Art. 5
Ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure d'infrazione in
materia ambientale
1. Il Commissario unico nominato ai sensi dell'articolo 41, comma
2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione
degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di
giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla
procedura di infrazione europea n. 2003/2077, puo' avvalersi, sulla
base di apposite convenzioni, nei limiti della normativa europea
vigente, di societa' in house delle amministrazioni centrali dello
Stato, del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente
di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotate di
specifica competenza tecnica, nell'ambito delle aree di intervento
utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Al personale di cui il Commissario si avvale, ivi inclusi i
membri della Struttura di supporto di cui al comma 3, puo' essere
riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro
straordinario nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per
un massimo di 70 ore mensili pro capite. Gli oneri di cui alle
predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli
interventi da realizzare.
2. Il Commissario unico, scelto nei ruoli dirigenziali della
pubblica amministrazione, resta in carica per un triennio ed e'
collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo
i rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo,
aspettativa o comando e' reso indisponibile, per tutta la durata del
collocamento fuori ruolo, aspettativa o comando, un numero di posti
nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza,
equivalente dal punto di vista finanziario. Al predetto Commissario
e' corrisposto in aggiunta al trattamento economico fondamentale che
rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza, un compenso
accessorio in ragione dei risultati conseguiti, determinato nella
misura e con le modalita' di cui al comma 3 dell'articolo 15 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate
per la realizzazione degli interventi.
3. Il Commissario unico si avvale altresi' di una struttura di
supporto composta da non piu' di dodici unita' di personale in
posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa o altro analogo
istituto previsto dai rispettivi ordinamenti appartenenti alle
amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nominati con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
scelti tra soggetti dotati di comprovata esperienza nel settore delle
bonifiche e in materia di affidamento dei contratti pubblici in
ragione dell'esperienza maturata e dei compiti di tutela ambientale
attribuiti dall'ordinamento. All'atto del collocamento fuori ruolo e'
reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo,
un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. La struttura
cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario.
4. Sulla base di una specifica convenzione, il Commissario unico,
unitamente alla struttura di supporto di cui al comma 3, opera presso
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
con sede presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
5. Le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e
per il funzionamento della struttura, ivi compresi gli eventuali
oneri per le convenzioni di cui al comma 1, sono poste a valere su
una quota, non superiore allo 0,5% annuo, delle risorse assegnate per
la realizzazione degli interventi.
6. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli
interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243,
convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18,
nonche' degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-septies,
comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e'
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e il Ministro per il sud e la coesione territoriale, un
Commissario unico che subentra in tutte le situazioni giuridiche
attive e passive del precedente Commissario. Il Commissario unico
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26
aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno
2017, cessa dal proprio incarico alla data di nomina del Commissario
di cui al primo periodo.
7. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18,
dopo il comma 8 e' inserito il seguente: "8-bis. Il Commissario unico
puo' avvalersi fino a un massimo di due sub commissari in relazione
alla portata e al numero degli interventi sostitutivi, nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministro per il sud e la coesione territoriale, per i quali si
applica la disciplina di cui ai commi 1 e 3, con oneri a carico del
quadro economico degli interventi. Con il medesimo procedimento di
cui al primo periodo si provvede all'eventuale sostituzione o revoca
dei sub commissari.".
Art. 6
Pubblicita' dei dati ambientali
1. In attuazione delle previsioni della Convenzione sull'accesso
alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi
decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due
allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, ratificata e resa
esecutiva con legge 16 marzo 2001, n. 108, fermo restando il diritto
di accesso diffuso dei cittadini singoli e associati di cui
all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, alle informazioni
ambientali, i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e i concessionari di servizi
pubblici pubblicano, nell'ambito degli obblighi di cui all'articolo
40 del medesimo decreto legislativo, anche i dati ambientali
risultanti da rilevazioni effettuate dai medesimi ai sensi della
normativa vigente.
2. Ai fini di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, i gestori di centraline e
di sistemi di rilevamento automatico dell'inquinamento atmosferico,
della qualita' dell'aria e di altre forme di inquinamento ed i
gestori del servizio idrico pubblicano in rete le informazioni sul
funzionamento del dispositivo, sui rilevamenti effettuati e tutti i
dati acquisiti.
3. Le pubbliche amministrazioni provvedono a svolgere le attivita'
di cui ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
4. I dati e le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono acquisiti,
con modalita' telematica, dall'Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il medesimo Istituto provvede,
altresi', sulla base di una specifica convenzione con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad acquisire
e sistematizzare, in formato aperto e accessibile, ogni ulteriore
dato ambientale e a renderlo pubblico attraverso una sezione dedicata
e fruibile dal sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare denominata "Informambiente", anche
nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente".
5. Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata una spesa di
euro 500.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Ai relativi
oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7
Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina
1. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti e contenere gli
effetti climalteranti, agli esercenti commerciali di vicinato e di
media struttura di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che attrezzano spazi
dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e
detergenti, sfusi o alla spina, e' riconosciuto, in via sperimentale,
un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e
documentata per un importo massimo di euro 5.000 ciascuno,
corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande
ammissibili, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020 e 2021, sino ad esaurimento delle predette
risorse e a condizione che il contenitore offerto dall'esercente non
sia monouso.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo
economico e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono fissate le modalita' per l'ottenimento del contributo nonche'
per la verifica dello svolgimento dell'attivita' di vendita per un
periodo minimo di tre anni a pena di revoca del contributo.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede
mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel
rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8
Proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11 le parole "entro il 15 ottobre 2019, ovvero,
mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari
importo, con il versamento dell'importo corrispondente al valore
delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019" sono sostituite
dalle seguenti "entro il 15 gennaio 2020, ovvero, mediante
rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo,
con il versamento dell'importo della prima rata entro il 15 gennaio
2020";
b) al comma 13 le parole "entro il 15 ottobre 2019, anche
mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari
importo, con il versamento dell'importo corrispondente al valore
delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019" sono sostituite
dalle seguenti "entro il 15 gennaio 2020, anche mediante
rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo,
con il versamento dell'importo della prima rata entro il 15 gennaio
2020".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 13,8 milioni di
euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse di
cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.