L’emissione non autorizzata in atmosfera di sostanze inquinanti (articoli 269, comma 1, e 279, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006) è un reato permanente, formale e di pericolo, che non richiede nemmeno che l'attività abbia avuto effettivo inizio, essendo sufficiente la sola sottrazione della stessa al controllo preventivo degli organi di vigilanza. Scopo del legislatore è, infatti, non soltanto quello di assicurare il rispetto dei valori limite di emissione e di qualità dell’aria, ma anche quello di consentire a questi organi, un controllo adeguato finalizzato a un’efficace tutela dell’ambiente e della salute che lo svolgimento di talune attività possono, anche potenzialmente, mettere in pericolo (sentenza corte di Cassazione 7 novembre 2017, n. 50632).
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