Aria: la riduzione delle emissioni nel segno del contenimento dei costi è l'oggetto del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 «Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (Ue) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato» (in Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2020, n. 146).
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Il provvedimento, tra le altre misure:
- stabilisce la struttura e la funzione del comitato Ets, l'autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati per il supporto nella gestione delle attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto;
- definisce i meccanismi di assegnazione quote agli operatori di trasporto aereo in Italia;
- stabilisce le procedure per il rilascio delle autorizzazioni a emettere e il rilascio di quote per gli impianti fissi;
- mette a punto una serie di disposizioni comuni ai due ambiti (trasporto aereo e impianti fissi), incluse le sanzioni.
Di seguito il testo del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47; gli allegati sono riportati in pdf alla fine della pagina.
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Decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47
Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per
sostenere una riduzione delle emissioni piu' efficace sotto il
profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse
emissioni di carbonio, nonche' adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle
attivita' di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa
all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del
mercato. (20G00065)
(in Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2020, n. 146)
Vigente al: 25-6-2020
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
(omissis)
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto legislativo reca le disposizioni per
l'attuazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 2003, come modificata dalla direttiva (UE)
2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018,
dal regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 13 dicembre 2017 e dalla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015.
Art. 2
Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle
emissioni provenienti dalle attivita' indicate all'allegato I ed ai
gas ad effetto serra elencati all'allegato II.
Art. 3
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni
che si intendono integrate da quelle contenute nei regolamenti
delegati e nei regolamenti di esecuzione previsti dalla direttiva
2003/87/CE:
a) «analisi del profilo di rischio»: attivita' svolta ai fini
della determinazione del livello di rischio di non conformita' di un
impianto fisso;
b) «anno di controllo»: e' l'anno civile che si conclude
ventiquattro mesi prima dell'inizio del periodo di riferimento;
c) «anno di riferimento»: riferito agli operatori aerei che hanno
iniziato ad operare nell'Unione dopo il 1° gennaio 2006, il primo
anno civile di esercizio, in tutti gli altri casi l'anno civile che
decorre dal 1° gennaio 2006;
d) «attivita' di attuazione congiunta»: un'attivita' di progetto
approvata da una o piu' parti incluse all'allegato I della
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ai
sensi dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni
successive adottate a norma della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;
e) «attivita' di meccanismo di sviluppo pulito»: di seguito CDM
e' un'attivita' di progetto approvata da una o piu' parti incluse
all'allegato I della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici, ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo di
Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della Convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo
di Kyoto;
f) «attivita' di progetto»: attivita' finalizzata alla riduzione
delle emissioni di gas ad effetto serra di cui alle lettere d) ed e)
o realizzata a norma di accordi sottoscritti tra l'Unione e i Paesi
terzi o di decisioni adottate dalla Conferenza delle Parti della
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o
del protocollo di Kyoto e ammissibili per essere utilizzati
nell'ambito del sistema comunitario;
g) «Autorita' nazionale competente»: e' il Comitato ETS designato
per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE a
norma dell'articolo 4, di seguito Comitato;
h) «autorizzazione ad emettere gas a effetto serra»:
l'autorizzazione definita a norma dell'articolo 15;
i) «avvio del funzionamento normale»: il primo giorno di
funzionamento;
l) «combustione»: l'ossidazione di combustibili,
indipendentemente dall'impiego che viene fatto dell'energia termica,
elettrica o meccanica prodotte in tale processo, e altre attivita'
direttamente connesse, compreso il lavaggio dei gas di scarico;
m) «CORSIA» - Carbon Offsetting and Reduction Scheme for
International Aviation: misura mondiale basata sul mercato per la
riduzione delle emissioni di CO2 derivanti dalle attivita' di
trasporto aereo internazionale;
n) «credito»: unita' rilasciata a seguito della realizzazione di
attivita' di riduzione delle emissioni realizzate a norma di accordi
sottoscritti tra l'Unione e i Paesi terzi o di decisioni adottate
dalla Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo di Kyoto e
ammissibili per essere utilizzati nell'ambito del sistema
comunitario;
o) «elenco degli operatori aerei»: elenco degli operatori aerei
approvato ai sensi dei pertinenti regolamenti adottati ai sensi
dell'articolo 18-bis della direttiva;
p) «emissioni»: il rilascio nell'atmosfera di gas a effetto serra
a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte di
un aeromobile che esercita una delle attivita' di trasporto aereo
elencate all'allegato I, dei gas specificati in riferimento
all'attivita' interessata;
q) «emissioni attribuite al trasporto aereo»: le emissioni
imputabili a tutti i voli che rientrano nelle attivita' elencate
nell'allegato I, in partenza da un aerodromo situato nel territorio
nazionale e quelli che arrivano in siffatto aerodromo da un Paese
terzo;
r) «emissioni storiche del trasporto aereo»: la media delle
emissioni annue prodotte negli anni civili 2004, 2005 e 2006 dagli
aeromobili che svolgono una delle attivita' di trasporto aereo
elencate nell'allegato I;
s) «EU ETS»: sistema europeo per lo scambio di quote di emissione
dei gas a effetto serra;
t) «gas a effetto serra»: i gas di cui all'allegato II e altri
costituenti gassosi dell'atmosfera, sia naturali che di origine
antropica, che assorbono e riemettono radiazioni infrarosse;
u) «gestore»: la persona che gestisce o controlla un impianto o
alla quale e' stato delegato un potere economico determinante per
quanto riguarda l'esercizio tecnico del medesimo;
v) «GSE»: Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. - GSE S.p.A.;
z) «ICAO»: Organizzazione internazionale dell'aviazione civile;
aa) «impianto»: un'unita' tecnica permanente in cui sono svolte
una o piu' attivita' elencate all'allegato I e altre attivita'
direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le
attivita' svolte nel medesimo sito e che potrebbero incidere sulle
emissioni e sull'inquinamento;
bb) «impianto di produzione di elettricita'»: un impianto che, al
1° gennaio 2005 o successivamente, ha prodotto elettricita' ai fini
della vendita a terzi e nel quale non si effettua alcuna attivita'
elencata all'allegato I diversa dalla attivita' ivi indicata come
«Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale
totale superiore a 20 MW»;
cc) «ispezioni»: attivita' di monitoraggio e controllo della
conformita' relativa agli impianti fissi basata su una preliminare
analisi del profilo di rischio;
dd) «nuovo entrante»:
1) l'impianto che esercita una o piu' attivita' indicate
all'allegato I, che ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas a
effetto serra per la prima volta nel periodo che inizia da tre mesi
prima della data di trasmissione dell'elenco di cui all'articolo 25,
comma 2, e termina tre mesi prima della data di trasmissione del
successivo elenco;
2) l'impianto che esercita per la prima volta un'attivita'
inclusa nel sistema comunitario o rientri nel sistema EU ETS a norma
dell'articolo 31 e 32;
3) l'operatore aereo identificato dalla Commissione europea
previa la pubblicazione dell'elenco degli operatori aerei a cui e'
associato un nuovo codice identificativo Central Route Charges
Offices (CRCO) e la cui attivita' di trasporto aereo non e' in alcun
modo collegata ad altro operatore aereo precedentemente individuato.
In caso di fallimento e ricostituzione di nuova societa' operante
nell'ambito delle attivita' aeree diversa e disgiunta dalla
precedente, fara' fede quanto dichiarato nella documentazione
notarile e legale;
ee) «operatore aereo»: l'operatore che opera un aeromobile nel
momento in cui e' esercitata una delle attivita' di trasporto aereo
elencate all'allegato I o, nel caso in cui tale operatore non sia
conosciuto o non identificato dal proprietario dell'aeromobile, il
proprietario stesso dell'aeromobile;
ff) «operatore aereo amministrato dall'Italia»:
1) l'operatore aereo in possesso di una licenza d'esercizio
valida rilasciata dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
2) l'operatore aereo, diverso da quello di cui al numero 1) e
non in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata da un
altro Stato membro, le cui emissioni provenienti dalle attivita' di
trasporto aereo, stimate per l'anno di riferimento, siano per la
maggior parte attribuibili all'Italia. Viene fatto salvo il caso in
cui nei primi due anni del periodo di riferimento detto operatore non
abbia prodotto emissioni attribuibili all'Italia, per cui non e' piu'
considerato 'operatore aereo amministrato dall'Italia per il periodo
di riferimento successivo e deve essere trasferito ad altro Stato
membro ETS o cessato;
3) l'operatore aereo, diverso da quello di cui ai numeri 1) e
2) non in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata da
uno Stato membro, le cui emissioni provenienti dalle attivita' di
trasporto aereo, stimate per i primi due anni del periodo di
riferimento precedente, siano per la maggior parte attribuibili
all'Italia;
gg) «operatore di trasporto aereo commerciale»: un operatore il
quale, dietro compenso, fornisce al pubblico servizi aerei di linea o
non di linea per il trasporto di passeggeri, merci o posta;
hh) «organismo di accreditamento nazionale»: l'organismo
nazionale di accreditamento designato ai sensi del regolamento (CE)
n.765/2008;
ii) «parte inclusa all'allegato I della Convenzione quadro delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici»: una parte elencata
all'allegato I alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici che ha ratificato il protocollo di Kyoto, come
indicato all'articolo 1, paragrafo 7, del protocollo medesimo;
ll) «periodo di riferimento»: riferito agli operatori aerei che
hanno iniziato ad operare nell'Unione nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012, e ciascuno dei successivi periodi
a partire dal 1° gennaio 2013;
mm) «persona»: qualsiasi persona fisica o giuridica;
nn) «piccolo emettitore»: impianto che ha comunicato al Comitato
emissioni per un valore inferiore a 25.000 tonnellate di CO2
equivalente e che, nei casi in cui effettua attivita' di combustione,
ha potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni
di biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti alla notifica di cui
all'articolo 25. A tali impianti si applicano misure finalizzate ad
ottenere un contributo equivalente alla riduzione delle emissioni con
riferimento alle condizioni di cui all'articolo 31;
oo) «piccolissimo emettitore»: impianto che ha comunicato al
Comitato emissioni per un valore inferiore a 2500 tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni di biomassa, in ciascuno dei tre
anni precedenti alla notifica di cui all'articolo 25 ovvero un
impianto di riserva di emergenza che non ha funzionato per piu' di
300 ore l'anno in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui
all'articolo 25 con riferimento alle condizioni di cui all'articolo
32;
pp) «portale ETS»: piattaforma informatica che costituisce
l'interfaccia telematica tra utente, gestore ovvero operatore aereo e
il Comitato;
qq) «pubblico»: una o piu' persone nonche', le associazioni, le
organizzazioni o gruppi di persone;
rr) «quantita' di emissioni»: quantita' di emissioni misurate in
tonnellata di biossido di carbonio equivalente;
ss) «quota di emissioni»: il diritto di emettere una tonnellata
di biossido di carbonio equivalente per un periodo determinato,
valido unicamente per rispettare le disposizioni del presente decreto
e cedibile conformemente al medesimo;
tt) «registro dell'Unione»: banca dati in formato elettronico
istituita ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/87/CE;
uu) «registro nazionale»: banca dati in formato elettronico
istituita ai sensi dell'articolo 10 del regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio europeo n. 525/2013 del 21 maggio 2013;
vv) «regolamenti sui registri»: regolamento (UE) 389/2013 e
regolamento delegato (UE) 1122/2019;
zz) «riduzione delle emissioni certificate» (CER): un'unita'
rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del protocollo di Kyoto e delle
decisioni adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici o del protocollo di Kyoto;
aaa) «riserva speciale»: quantita' di quote di emissioni da
assegnare per ciascun periodo di riferimento a partire da quello che
ha inizio il 1° gennaio 2013, agli operatori aerei di cui articolo 8,
comma 1;
bbb) «Stato membro di riferimento», lo Stato membro incaricato di
gestire l'EU ETS di scambio con riferimento all'operatore aereo;
ccc) «tonnellata di biossido di carbonio equivalente», una
tonnellata metrica di biossido di carbonio (CO2) o una quantita' di
qualsiasi altro gas a effetto serra elencato all'allegato II che
abbia un equivalente potenziale di riscaldamento planetario;
ddd) «unita di riduzione delle emissioni» (ERU): un'unita'
rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del protocollo di Kyoto e delle
decisioni adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici o del protocollo di Kyoto;
eee) «verificatore»: soggetto indipendente accreditato ai sensi
dell'articolo 41.
Capo II
AUTORITÀ NAZIONALE COMPETENTE
Art. 4
Autorita' nazionale competente
1. L'Autorita' nazionale competente per l'attuazione delle
disposizioni della direttiva 2003/87/CE e dei relativi atti di
esecuzione e atti delegati per il supporto nella gestione delle
attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto e' il Comitato ETS, di
seguito Comitato. Il Comitato ha sede presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Il Comitato e' un organo collegiale composto da quindici membri,
dei quali dieci con diritto di voto e cinque con funzioni consultive,
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare. Dei dieci membri con diritto di voto tre,
compreso il Presidente, sono designati dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare; tre, compreso il
Vicepresidente, dal Ministro dello sviluppo economico; uno dal
Ministro della Giustizia che ha diritto di voto, esclusivamente sulle
questioni inerenti l'attivita' sanzionatoria; tre dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di cui due appartenenti all'Ente
nazionale per l'aviazione civile di seguito ENAC. I membri designati
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti hanno diritto di
voto esclusivamente sulle questioni inerenti il trasporto aereo. I
cinque membri con funzioni consultive sono designati: uno dal
Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Dipartimento per le
politiche europee, uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
due dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e svolgono le funzioni consultive esclusivamente con
riferimento alle attivita' di cui al comma 10.
3. I membri del Comitato sono scelti tra persone di elevata
qualifica professionale e comprovata esperienza nei settori
interessati dal presente decreto e non devono trovarsi in situazione
di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. A
tal fine, dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto
dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare
tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare ogni sopravvenuta situazione di conflitto di
interessi. Tale comunicazione comporta la decadenza automatica dalla
carica di membro del Comitato e il Ministero che lo ha designato
provvede alla sua sostituzione. Resta ferma la disciplina di
inconferibilita' ed incompatibilita' di cui al decreto legislativo 8
aprile 2013, n. 39.
4. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e il mandato
puo' essere rinnovato per una sola volta.
5. Il Comitato opera collegialmente ed e' regolarmente costituito
con la maggioranza dei componenti che adottano ogni decisione con il
voto favorevole della maggioranza dei presenti. I membri con funzioni
consultive partecipano alle riunioni senza diritto di voto e non sono
considerati ai fini del quorum costitutivo e deliberativo del
Comitato.
6. La preliminare attivita' istruttoria, ai fini della stesura
degli atti deliberativi del Comitato relativi agli impianti fissi e
al trasporto aereo, e' di competenza del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, che a tal fine istituisce
nell'ambito della Direzione generale competente per materia una
Segreteria tecnica composta da cinque funzionari di ruolo
appartenenti alla stessa Direzione, uno dei quali con funzioni di
coordinatore. Il Ministero si avvale, inoltre, delle proprie societa'
in house e di ISPRA, anche attraverso la stipula di apposite
convenzioni.
7. Per le attivita' inerenti il trasporto aereo e i piccoli
emettitori, i procedimenti istruttori sono svolti dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche
attraverso il supporto fornito, rispettivamente, dall'ENAC mediante
la stipola di appositi Accordi di cooperazione e dal GSE, mediante la
stipula di apposite convenzioni.
8. Il Portale ETS e' lo strumento utilizzato dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Comitato
per lo svolgimento delle rispettive attivita', ai fini
dell'interlocuzione con i destinatari della disciplina di cui al
presente decreto. Con apposita convenzione sono definite le modalita'
di interconnessione con le tecnologie telematiche delle camere di
commercio. I servizi telematici erogati alle imprese e alle pubbliche
amministrazioni coinvolte sono erogati in conformita' alle
disposizioni dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. I costi
delle convenzioni sono coperti dalle tariffe di cui all'articolo 46
comma 2.
9. Con riferimento al settore aereo, il Comitato svolge sia le
attivita' relative al sistema EU ETS che quelle derivanti dal sistema
CORSIA.
10. Il Comitato puo' proporre al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare le azioni volte a:
a) promuovere le attivita' progettuali legate ai meccanismi
flessibili del protocollo di Kyoto;
b) favorire la conoscenza e promuovere le attivita' svolte ai
fini della riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera;
c) valorizzare e rafforzare, anche attraverso la rete diplomatica
italiana, i canali divulgativi ed operativi per fornire adeguati
punti di riferimento e reti di scambio di informazioni al sistema
industriale ed imprenditoriale italiano;
d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione concertata a
beneficio del sistema-Paese, le attivita' pianificate e le risorse
allocate per lo sviluppo di programmi di cooperazione bilaterale in
attuazione di accordi intergovernativi legati ai meccanismi di
progetto del protocollo di Kyoto;
e) supportare le aziende italiane con suggerimenti e linee di
indirizzo nella preparazione di progetti specifici corrispondenti
alle priorita' di sviluppo sostenibile del Paese destinatario;
f) valorizzare il potenziale dei vari settori tecnologico
industriali italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la
riduzione delle emissioni.
11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro della pubblica
amministrazione, sono definite le modalita' di funzionamento del
Comitato e della Segreteria tecnica di cui al presente articolo.
12. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi
dei componenti del Comitato. Al personale della Segreteria tecnica
puo' essere riconosciuta la corresponsione di compensi per
prestazioni di lavoro straordinari, per un massimo di settanta ore
mensili pro-capite.
13. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Comitato di cui al comma 1
presenta al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta nell'anno
precedente.
Capo III
TRASPORTO AEREO
Art. 5
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano, salvo quanto
previsto al comma 2, all'assegnazione e al rilascio di quote per le
attivita' di trasporto aereo elencate nell'allegato I svolte da un
operatore aereo amministrato dall'Italia, come definito all'articolo
3, comma 1, lettera ff). Sono escluse dall'ambito di applicazione del
trasporto aereo le attivita' di volo effettuate con aeromobili di cui
all'articolo 744, commi primo e quarto, del Codice della navigazione.
2. Le disposizioni del presente capo si applicano, inoltre,
all'operatore di trasporto aereo commerciale, titolare di un
Certificato di operatore aereo (COA) ovvero di una licenza di
esercizio per il trasporto aereo e all'operatore di trasporto aereo
non commerciale, fatte salve le esenzioni di cui all'Allegato 1,
lettera J.
3. Dal 1° gennaio 2021 il numero di quote assegnate agli operatori
aerei e' ridotto annualmente del fattore di riduzione lineare, fatto
salvo il riesame in vista dell'attuazione di una misura mondiale
basata sul mercato, a decorrere dal 2021.
4. In deroga agli articoli 12, paragrafo 2-bis, 14, paragrafo 3, e
16 della direttiva 2003/87/CE, gli obblighi precisati in tali
disposizioni si considerano ottemperati e non si adotta nessun
provvedimento nei confronti degli operatori aerei per quanto
riguarda:
a) le emissioni prodotte dai voli da o per gli aerodromi situati
in paesi non appartenenti allo Spazio Economico europeo in ogni anno
civile fino 31 dicembre 2023, fatto salvo il riesame di cui
all'articolo 28-ter della direttiva 2003/87/CE;
b) le emissioni prodotte dai voli tra un aerodromo situato in una
delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea e un aerodromo situato in
un'altra regione dello Spazio economico europeo in ogni anno civile
fino al 31 dicembre 2023, fatto salvo il riesame di cui all'articolo
28-ter della direttiva 2003/87/CE.
Art. 6
Assegnazione delle quote di emissioni agli operatori aerei
amministrati dall'Italia mediante vendita all'asta
1. La messa all'asta della quantita' di quote determinata con
decisione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 3-sexies,
paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE, e' disciplinata
dal regolamento unionale in materia di aste. A tale fine il GSE
svolge il ruolo di responsabile per il collocamento di cui al
regolamento aste e pone in essere, a questo scopo, tutte le attivita'
necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti, ivi incluse quelle
finalizzate a consentire alla Piattaforma d'Asta di trattenere le
risorse necessarie per il pagamento del Sorvegliante d'Asta, in
conformita' al citato regolamento. I proventi delle aste sono versati
al GSE sul conto corrente dedicato «Trans European Automated
Real-time Gross Settlement Express Transfer System» (TARGET2). Il GSE
trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su
un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato
al Dipartimento del Tesoro, dandone contestuale comunicazione ai
ministeri interessati.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono
stabilite le procedure di versamento all'entrata del bilancio dello
Stato dei proventi derivanti dalla vendita all'asta, di cui al comma
1, e la successiva riassegnazione, per la parte eccedente l'importo
di un milione di euro limitatamente alla quota da assegnare al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai pertinenti
capitoli di spesa per le attivita' destinate a finanziare le
iniziative:
a) contro i cambiamenti climatici nella Unione europea e nei
Paesi terzi, anche per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra;
b) per dare attuazione all'articolo 21-bis della direttiva
2003/87/CE;
c) per favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti
climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi, segnatamente nei
Paesi in via di sviluppo;
d) per la ricerca e lo sviluppo, ai fini della mitigazione e
dell'adattamento, anche, in particolare, nel settore dell'aeronautica
e del trasporto aereo;
e) per ridurre le emissioni attraverso modi di trasporto
scarsamente inquinanti;
f) per coprire i costi di gestione del sistema EU ETS;
g) per combattere la deforestazione;
h) atte a consentire l'ampia diffusione del sistema per la
navigazione satellitare;
i) per garantire i contributi al Fondo globale per l'efficienza
energetica e le energie rinnovabili;
l) per la ricerca e l'innovazione, con particolare riferimento ai
programmi o alle iniziative nell'ambito del Nono programma quadro di
ricerca («9 o PQ»);
m) per coprire costi di funzionamento del Comitato e del relativo
supporto in relazione alle attivita' di trasporto aereo.
3. Il Comitato informa la Commissione sulle iniziative intraprese
ai sensi del comma 2. I proventi derivanti dalla vendita all'asta di
cui al comma 1 sono utilizzati con trasparenza e rendicontati alla
Commissione europea.
Art. 7
Modalita' per l'assegnazione delle quote di emissioni a titolo
gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia
1. Per ciascun periodo indicato all'articolo 3-quater della
direttiva 2003/87/CE ogni operatore aereo amministrato dall'Italia,
ai fini dell'attribuzione di quote a titolo gratuito, presenta al
Comitato apposita domanda corredata dei dati relativi alle
tonnellate-chilometro per le attivita' di trasporto aereo elencate
nell'allegato I, che abbia svolto nell'anno di controllo, monitorati
conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla
comunicazione delle emissioni ed al piano di monitoraggio delle
«tonnellate-chilometro», nonche' verificati da un verificatore
indipendente, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 41.
2. Fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28-ter della
direttiva 2003/87/CE, per ciascun periodo indicato nell'articolo
3-quater della direttiva 2003/87/CE, la domanda e' presentata al
Comitato dall'operatore almeno ventuno mesi prima dell'inizio del
periodo a cui la domanda si riferisce e l'anno di controllo e' l'anno
civile che si conclude ventiquattro mesi prima dell'inizio del
periodo a cui la domanda si riferisce.
3. Il Comitato trasmette alla Commissione la domanda di cui al
comma 1 che deve pervenire almeno diciotto mesi prima dell'inizio del
periodo a cui tale domanda si riferisce.
Art. 8
Modalita' per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui alla
riserva speciale a titolo gratuito agli operatori aerei
amministrati dall'Italia
1. Per ciascun periodo di cui all'articolo 3-quater della direttiva
2003/87/CE, il 3% della quantita' totale di quote di emissioni da
assegnare e' accantonato in una riserva speciale destinata agli
operatori aerei. Puo' accedere alla riserva speciale, determinata con
la decisione di assegnazione della Commissione europea adottata ai
sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 3, lettera c), della
direttiva 2003/87/CE l'operatore aereo amministrato dall'Italia che
si trova in una delle seguenti condizioni:
a) inizia ad esercitare un'attivita' di trasporto aereo di cui
all'allegato I dopo l'anno di controllo per il quale i dati relativi
alle tonnellate-chilometro sono stati trasmessi dal Comitato, ai
sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 1, in relazione a un periodo
di cui all'articolo 3-quater, paragrafo 2, della direttiva
2003/87/CE;
b) i cui dati relativi alle tonnellate-chilometro sono aumentati
mediamente di oltre il 18% annuo, tra l'anno di controllo per il
quale sono stati trasmessi i dati relativi alle
tonnellate-chilometro, ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 1,
della direttiva 2003/87/CE, in relazione al periodo di cui
all'articolo 3-quater, paragrafo 2, della stessa direttiva ed il
secondo anno civile del periodo in questione.
2. L'attivita' di trasporto aereo di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, per i quali si richiede l'accesso alle quote da riserva
speciale non deve essere in alcun modo collegata ad altra o
precedente attivita' aerea, esercitata da altro operatore sia esso
operatore aereo nuovo entrante oppure operatore aereo che ha subito
modifiche dell'assetto societario.
3. Al fine di evitare la doppia assegnazione, l'attivita' di
trasporto aereo e' considerata un proseguimento di un'attivita'
esercitata in precedenza da un altro operatore aereo quando le stesse
attivita' di trasporto aereo mantengono il diritto di ricevere quote
a titolo gratuito ovvero quando i dati delle tonnellate-chilometro
relative all'attivita' oggetto di richiesta sono gia' stati
sottoposti al vaglio del Comitato, ottenendo esito positivo.
4. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che si trova nelle
condizioni per accedere alla riserva speciale, ai sensi del comma 1 e
delle eventuali norme specifiche emanate dalla Commissione europea,
presenta domanda al Comitato entro il 30 giugno del terzo anno del
periodo di riferimento a cui si riferisce la domanda.
5. La domanda contiene almeno le seguenti informazioni:
a) i dati relativi alle tonnellate-chilometro, monitorati e
verificati conformemente alle disposizioni sulle verifiche per le
attivita' di trasporto aereo elencate nell'allegato I svolte
dall'operatore aereo amministrato dall'Italia nel secondo anno civile
del periodo di riferimento al quale la domanda si riferisce;
b) le prove che i criteri di ammissibilita' ai sensi del comma 1
sono soddisfatti.
6. Nel caso degli operatori aerei amministrati dall'Italia di cui
al comma 1, lettera b), la domanda dell'operatore contiene almeno:
a) l'aumento percentuale delle tonnellate-chilometro registrato
dall'operatore aereo in questione tra l'anno di controllo per il
quale sono stati trasmessi i dati relativi alle
tonnellate-chilometro, ai sensi dell'articolo 7 e delle pertinenti
deliberazioni del Comitato, in relazione al corrispondente periodo di
riferimento, ed il secondo anno civile di tale periodo;
b) l'aumento, in termini assoluti, delle tonnellate-chilometro
registrato dall'operatore aereo in questione tra l'anno di controllo
per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle
tonnellate-chilometro ai sensi del medesimo articolo 7 e delle
pertinenti deliberazioni del Comitato, in relazione al corrispondente
periodo di riferimento, ed il secondo anno civile di tale periodo;
c) la quantita', in termini assoluti, eccedente la percentuale di
cui al comma 1, lettera b), delle tonnellate-chilometro registrata
dall'operatore aereo in questione tra l'anno di controllo per il
quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro
ai sensi del citato articolo 7 e delle pertinenti deliberazioni del
Comitato, in relazione al corrispondente periodo, ed il secondo anno
civile di tale periodo.
7. Entro sei mesi dal termine per la presentazione della domanda
indicato al comma 2, il Comitato, previa verifica, trasmette alla
Commissione europea le domande degli operatori aerei amministrati
dall'Italia di cui al comma 4 ad essa pervenute.
8. Entro tre mesi dalla data della decisione della Commissione
europea sull'assegnazione della riserva speciale, di cui
dall'articolo 3-septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, il
Comitato calcola e pubblica:
a) l'assegnazione di quote di emissioni prelevate dalla riserva
speciale a ciascun operatore aereo per cui ha presentato richiesta
alla Commissione. Tali quote sono calcolate considerando il parametro
di riferimento di cui alla decisione della Commissione europea
sull'assegnazione della riserva speciale prevista dall'articolo
3-septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE e moltiplicandolo:
1) nel caso di un operatore aereo amministrato dall'Italia di
cui al comma 1, lettera a), per i dati relativi alle
tonnellate-chilometro di cui al comma 5, lettera a), che figurano
nella domanda trasmessa alla Commissione, ai sensi del comma 6;
2) nel caso di un operatore aereo amministrato dall'Italia di
cui al comma 1, lettera b), per l'aumento in termini assoluti in
tonnellate-chilometro che supera la percentuale di cui al comma 1,
lettera b), che figura nella domanda presentata alla Commissione, ai
sensi del comma 6;
b) l'assegnazione di quote di emissioni a ciascun operatore aereo
amministrato dall'Italia, per ogni anno, e' determinata dividendo la
sua assegnazione di quote ai sensi del comma 6, lettera a), per il
numero di anni civili interi rimanenti nel periodo, cui
l'assegnazione si riferisce.
9. La singola assegnazione di cui al comma 6 ad un operatore aereo
amministrato dall'Italia, di cui al comma 1, lettera b), non supera
il milione di quote.
10. Le eventuali quote contenute nella riserva speciale e non
assegnate sono messe all'asta, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 6.
Art. 9
Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni a titolo gratuito
agli operatori aerei amministrati dall'Italia
1. Per i periodi successivi a quello che ha avuto inizio il 1°
gennaio 2013, entro tre mesi dalla data della decisione di
assegnazione della Commissione europea, di cui all'articolo 3-sexies,
paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato calcola e
pubblica:
a) la quantita' totale di quote da assegnare per il periodo
interessato a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per il
quale ha inoltrato la domanda alla Commissione, a norma dell'articolo
8, calcolata moltiplicando i dati sulle tonnellate-chilometro
dichiarati nella domanda per il parametro di riferimento di cui alla
pertinente decisione di assegnazione della Commissione europea,
prevista all'articolo 3-sexies paragrafo 3, della direttiva
2003/87/CE;
b) le quote da assegnare a ciascun operatore aereo amministrato
dall'Italia, per ogni anno, determinate dividendo la quantita' totale
di quote relative al periodo interessato, calcolata come indicato
alla lettera a), per il numero di anni che costituiscono il periodo
nel quale l'operatore aereo in questione svolge una delle attivita'
di trasporto aereo elencate all'allegato I.
2. Per i periodi successivi a quello che ha avuto inizio il 1°
gennaio 2013, il Comitato rilascia, entro il 28 febbraio di ogni
anno, a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia il numero di
quote che gli sono state assegnate per quell'anno, a norma del
presente articolo e dell'articolo 8, ove applicabile. Il Comitato
comunica il rilascio delle quote di emissione all'operatore aereo
amministrato dall'Italia e all'amministratore del registro
dell'Unione.
Art. 10
Piano di monitoraggio e relativi aggiornamenti
1. Il Comitato pubblica annualmente la lista aggiornata degli
operatori aerei amministrati dall'Italia, avvalendosi dei dati di
emissione raccolti dall'organizzazione intergovernativa per il
controllo del traffico aereo a livello europeo, Eurocontrol, e
relativi al precedente anno di volo e dell'elenco degli operatori
aerei di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o).
2. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della lista di cui al comma
1, l'operatore inserito per la prima volta in tale lista invia al
Comitato il Piano di monitoraggio.
3. L'operatore aereo amministrato dall'Italia aggiorna ed invia al
Comitato il Piano di monitoraggio delle emissioni:
a. in caso di modifica del sistema di monitoraggio, entro trenta
giorni dal momento in cui la modifica e' stata accertata;
b. entro il 31 dicembre di ogni anno di inclusione nel campo di
applicazione, nel caso di modifiche non sostanziali, come definite
nei relativi regolamenti unionali e, comunque, almeno tre mesi prima
dell'avvio di ogni periodo di scambio delle quote di gas ad effetto
serra.
4. Il Comitato, entro il termine di 45 giorni dall'invio del
suindicato Piano, ne verifica la conformita' alle disposizioni
vigenti. Il termine e' sospeso nel caso di richiesta da parte del
Comitato di ulteriori informazioni e fino al ricevimento delle
stesse, da presentarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni.
5. Gli operatori aerei soggetti alla disciplina del presente
decreto eleggono domicilio nel territorio della Repubblica italiana:
a) in occasione dell'aggiornamento del piano di monitoraggio, se
gia' inclusi nell'elenco di cui al comma 1;
b) all'atto dell'invio del primo piano di monitoraggio di cui al
comma 2, se non inclusi nell'elenco di cui al comma 1.
Art. 11
Divieto operativo
1. Il Comitato, ai fini della trasmissione della richiesta alla
Commissione europea di applicazione del divieto operativo a carico
dell'operatore aereo amministrato dall'Italia, predispone una
relazione contenente:
a) la prova che l'operatore aereo amministrato dall'Italia non ha
rispettato, per almeno tre anni consecutivi nell'arco di cinque anni,
le prescrizioni stabilite dal presente decreto;
b) i dettagli sulle sanzioni applicate;
c) la valutazione della eventuale imposizione del divieto
operativo.
2. Il Comitato trasmette la relazione di cui al comma 1 alla
Commissione europea, al Dipartimento per le politiche europee della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Ministeri delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.
Art. 12
Chiusura di conto di deposito di un operatore
aereo amministrato dall'Italia
1. La domanda di chiusura di un conto e' presentata al Comitato dal
titolare del conto contestualmente ad una dichiarazione di
conformita' agli obblighi del registro dell'Unione.
2. In allegato alla richiesta l'operatore aereo deve inviare:
a) una comunicazione della chiusura delle attivita' aeree di cui
all'allegato I ovvero l'eventuale trasferimento della societa' o del
ramo d'azienda relativa all'aviazione ad un altro operatore aereo,
comunicando da quale Stato membro e' amministrato quest'ultimo;
b) una comunicazione della cessazione o revoca del certificato di
operatore aereo;
c) la richiesta inviata ad Eurocontrol di chiusura del Central
Route Charges Office (CRCO).
3. La domanda e gli allegati sono sottoscritti dall'operatore aereo
amministrato dall'Italia.
4. La domanda e gli allegati sono resi in conformita' agli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
5. Il Comitato, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE)
1122/2019, all'esito positivo della domanda ordina all'Amministratore
nazionale del registro, di cui all'articolo 34, la chiusura del conto
di deposito dell'operatore aereo.
Capo IV
IMPIANTI FISSI
Art. 13
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle
autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra, all'assegnazione ed
al rilascio di quote, nonche' alle procedure relative alle attivita'
elencate nell'allegato I diverse dalle attivita' di trasporto aereo.
Art. 14
Procedure per l'inclusione unilaterale
di altre attivita' e gas
1. Il Comitato puo' applicare, su propria iniziativa o su richiesta
di uno o piu' gestori, lo scambio di quote di emissioni ad attivita'
ed a gas a effetto serra non elencati all'allegato I, tenuto conto
dei criteri pertinenti, in particolare, delle ripercussioni sul
mercato interno, della potenziale distorsione della concorrenza,
dell'integrita' ambientale del sistema unionale e dell'affidabilita'
del sistema di monitoraggio e di comunicazione previsto, purche'
l'inclusione di tali attivita' e gas a effetto serra sia approvata
dalla Commissione europea, in conformita' agli atti delegati che la
Commissione stessa adotta.
2. Il Comitato puo' richiedere alla Commissione europea l'adozione
di atti delegati relativi al monitoraggio ed alla comunicazione delle
emissioni per le attivita', gli impianti e i gas a effetto serra che
non sono elencati come combinazione all'allegato I, qualora il
monitoraggio e la comunicazione possono essere realizzati con
sufficiente accuratezza.
Art. 15
Autorizzazione ad emettere gas
ad effetto serra
1. Nessun impianto puo' esercitare le attivita' elencate
nell'allegato I che comportino emissioni di gas ad effetto serra
specificati nell'allegato II in relazione a tali attivita', a meno
che il relativo gestore non sia munito dell'autorizzazione ad
emettere gas ad effetto serra.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresi', agli
impianti inclusi ai sensi dell'articolo 14.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli impianti
esclusi dal sistema, ai sensi degli articoli 31 e 32, ai quali si
rilascia un'autorizzazione semplificata.
Art. 16
Domanda di nuova autorizzazioni
1. I gestori degli impianti che esercitano le attivita' elencate
nell'allegato I che comportano emissioni di gas ad effetto serra
specificati nell'allegato II hanno l'obbligo di presentare al
Comitato domanda di autorizzazione ad emettere gas serra almeno 90
giorni prima della data dell'avvio del funzionamento normale
dell'impianto.
2. Il gestore invia al Comitato la domanda di cui al comma 1 che
dovra' contenere almeno:
a) i dati anagrafici del gestore e dell'impianto;
b) la descrizione dell'impianto e delle sue attivita' compresa la
tecnologia utilizzata;
c) la data prevista per l'avvio del funzionamento normale
dell'impianto;
d) le materie prime e secondarie il cui impiego e' suscettibile
di produrre emissioni elencate nell'allegato II;
e) le fonti di emissioni di gas elencati nell'allegato II
dell'impianto;
f) il piano di monitoraggio di cui all'articolo 20;
g) il piano della metodologia di monitoraggio di cui all'articolo
21;
h) la documentazione attestante l'avvenuto pagamento
dell'apposita tariffa;
i) la geolocalizzazione dell'impianto;
l) una sintesi non tecnica dei dati riportati nelle precedenti
lettere.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in
cui il gestore degli impianti e' gia' in possesso di una valida
autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per le attivita'
elencate all'allegato I, che comportano emissioni di gas ad effetto
serra specificati nell'allegato II.
Art. 17
Domanda di modifica dell'autorizzazione
1. I gestori degli impianti che sono in possesso
dell'autorizzazione ad emettere gas serra hanno l'obbligo di
presentare al Comitato domanda di modifica della medesima
autorizzazione nei casi elencati al comma 2, almeno sessanta giorni
prima della data nella quale la modifica ha effetto.
2. I gestori degli impianti inviano al Comitato la domanda di
modifica della autorizzazione gia' esistente nei seguenti casi:
a) modifica dell'identita' del gestore comunicata contestualmente
dal nuovo e dal vecchio gestore. Il vecchio gestore mantiene gli
obblighi previsti dal sistema EU-ETS fino alla data di pubblicazione
della deliberazione del Comitato;
b) modifica alla natura o al funzionamento dell'impianto che
determini un cambiamento nell'assegnazione ovvero del piano di
monitoraggio ovvero della struttura dell'impianto stesso;
c) ampliamenti e riduzioni della capacita' dell'impianto;
d) fusioni e scissioni;
e) modifica del piano di monitoraggio a seguito di modifiche
significative;
f) modifica del Piano della metodologia di monitoraggio a seguito
di modifiche significative.
Art. 18
Modalita' di rilascio e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas
ad effetto serra
1. Il Comitato rilascia l'autorizzazione ad emettere gas effetto
serra ad un impianto qualora abbia accertato che il gestore e' in
grado di controllare e comunicare le emissioni dell'impianto a cui
l'autorizzazione si riferisce. Tale autorizzazione e' rilasciata
all'esito positivo dell'istruttoria tecnica della documentazione da
parte dello stesso Comitato.
2. Il rilascio di una nuova autorizzazione o del relativo
aggiornamento e' effettuato entro 45 giorni dal ricevimento della
istanza. Il suddetto termine e' sospeso nel caso di richiesta da
parte del Comitato di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento
delle stesse, da presentarsi entro e non oltre il termine di 30
giorni.
3. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra di cui al
comma 1 contiene almeno i seguenti elementi:
a) nome e indirizzo del gestore;
b) descrizione delle attivita' e delle emissioni dell'impianto;
c) il piano di monitoraggio di cui all'articolo 20;
d) il piano della metodologia di monitoraggio di cui all'articolo
21;
e) dichiarazione dell'obbligo di restituzione delle quote di
emissioni;
f) informazioni utili all'identificazione del soggetto giuridico
o della persona fisica individuata come gestore.
Art. 19
Revoca dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e' revocata:
a) nel caso in cui il gestore comunichi la cessazione delle
attivita' ai sensi dell'articolo 26;
b) nel caso di revoca dell'autorizzazione ambientale integrata,
di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n.152.
Art. 20
Piano di monitoraggio e relative modifiche
1. Il gestore effettua il monitoraggio delle emissioni
dell'impianto a cui l'autorizzazione si riferisce secondo quanto
stabilito dalle disposizioni sul monitoraggio previste dai relativi
regolamenti unionali.
2. Il Piano di monitoraggio e' inviato dal gestore al Comitato
contestualmente alla richiesta di nuova autorizzazione ovvero nel
caso di modifica della stessa.
3. Il gestore di un impianto notifica entro 60 giorni e, comunque,
non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso, ogni modifica al Piano
di monitoraggio ritenuta significativa ai sensi delle relative norme
unionali.
4. In caso di modifiche ritenute non significative, le stesse sono
notificate entro il 31 dicembre dell'anno in corso e non comportano
la modifica dell'autorizzazione dell'impianto.
5. Il Comitato verifica e approva il Piano di monitoraggio ovvero
le sue modifiche entro 45 giorni dalla ricezione dell'istanza da
parte del gestore. Detto termine e' sospeso nel caso di richiesta da
parte del Comitato di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento
delle stesse da presentarsi entro e non oltre il termine di 30
giorni.
Art. 21
Piano della metodologia di monitoraggio
e relative modifiche
1. Il gestore effettua il monitoraggio dei dati inerenti
l'assegnazione di quote a titolo gratuito dell'impianto a cui
l'autorizzazione si riferisce secondo quanto stabilito dalle
disposizioni previste dai relativi regolamenti unionali.
2. Il Piano della metodologia di monitoraggio e' inviato dal
gestore contestualmente alla richiesta di nuova autorizzazione, nel
caso di domanda di assegnazione gratuita, ovvero nel caso di modifica
della stessa.
3. Il gestore di un impianto notifica entro 60 giorni e, comunque,
non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso ogni modifica al Piano
della metodologia di monitoraggio ritenuta significativa ai sensi
delle relative norme unionali.
4. In caso di modifiche ritenute non significative, le suddette
modifiche dovranno essere notificate entro il 31 dicembre dell'anno
in corso e non comportano la modifica dell'autorizzazione
dell'impianto.
5. Il Comitato verifica e approva il Piano della metodologia di
monitoraggio ovvero le sue modifiche entro 45 giorni dalla ricezione
dell'istanza da parte del gestore. Detto termine e' sospeso nel caso
di richiesta da parte del Comitato di ulteriori integrazioni e fino
al ricevimento delle stesse, da presentarsi entro e non oltre il
termine di 30 giorni.
Art. 22
Coordinamento con la direttiva 2010/75/UE
1. Il Comitato mette in atto le opportune azioni volte ad attivare
un coordinamento con le attivita' indicate nell'Allegato I della
direttiva 2010/75/UE. Tali azioni riguardano lo scambio di
informazioni e di dati informatici utili ai fini del coordinamento
delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni ad emettere gas
a effetto serra previste dalla direttiva 2003/87/CE.
Art. 23
Messa all'asta delle quote
1. Tutte le quote che non sono oggetto di assegnazione gratuita a
norma degli articoli 10-bis e 10-quater della direttiva 2003/87/CE e
che non sono immesse nella riserva stabilizzatrice di mercato
istituita con decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del
Consiglio o cancellate a norma dell'articolo 36, sono collocate
all'asta a norma del relativo regolamento unionale. Il quantitativo
delle quote da collocare all'asta e' determinato con decisione della
Commissione europea.
2. Il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento e
pone in essere, a questo scopo, tutte le attivita' necessarie,
propedeutiche, connesse e conseguenti, ivi incluse quelle finalizzate
a consentire alla piattaforma d'asta di trattenere le risorse
necessarie per il pagamento del sorvegliante d'asta, in conformita'
con le norme unionali.
3. I proventi delle aste sono versati al GSE sul conto corrente
dedicato «Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express
Transfer System» («TARGET2»). Il GSE trasferisce i proventi delle
aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso
presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del
tesoro, dandone contestuale comunicazione ai Ministeri interessati.
Detti proventi sono successivamente versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6, ad appositi capitoli per spese di investimento degli stati
di previsione interessati, con vincolo di destinazione in quanto
derivante da obblighi unionali, ai sensi e per gli effetti della
direttiva 2003/87/CE. Le somme di cui al primo ed al secondo periodo
del presente comma sono sottoposte a gestione separata e non sono
pignorabili.
4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3 si provvede,
previa verifica dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle
quote di cui al comma 1, con decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri
dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da emanarsi
entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione
delle aste. Il 50% dei proventi delle aste e' assegnato
complessivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico, nella
misura del 70% al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e del 30% al Ministero dello sviluppo
economico.
5. Il 50% delle risorse di cui al comma 3 e' riassegnato al Fondo
per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
6. Un'apposita convenzione fra il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento del tesoro e il GSE definisce le attivita' che
lo stesso GSE sostiene in qualita' di «responsabile del
collocamento», ivi compresa la gestione del conto di cui al presente
articolo. Ai relativi oneri si provvede a valere sui proventi delle
aste ai sensi del comma 7, lettera n).
7. Le risorse di cui al comma 4, assegnate al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero
dello sviluppo economico, sono destinate alle seguenti attivita' per
misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a
carico della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto:
a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche
contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e le
energie rinnovabili e al Fondo di adattamento, cosi' come reso
operativo dalla conferenza di Poznan sui cambiamenti climatici (COP
14 e COP/MOP 4);
b) finanziare attivita' di ricerca e di sviluppo e progetti
dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento
ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative
realizzate nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie
energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;
c) sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare
l'impegno dell'unione europea in materia di energia rinnovabile,
nonche' sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla
transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e
sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno dell'Unione europea a
incrementare l'efficienza energetica, ai livelli convenuti nei
pertinenti atti legislativi;
d) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad
accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei Paesi in via di
sviluppo che sono parte dell'Accordo di Parigi collegato alla
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,
adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai
sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204;
e) trasferire tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti
avversi del cambiamento climatico in tali Paesi;
f) favorire il sequestro (di CO2 ) mediante silvicoltura;
g) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a
partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e
dell'Unione europea, anche mediante l'impiego di idonei mezzi e
strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto
dell'inquinamento;
h) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico
ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello emesso dalle
centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e
sottosettori industriali, anche nei Paesi terzi;
i) incoraggiare il passaggio a modalita' di trasporto pubblico a
basse emissioni;
l) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica
e delle tecnologie pulite nei settori disciplinati dal presente
decreto;
m) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e
efficienza idrica, i sistemi di teleriscaldamento, la cogenerazione
ad alto rendimento e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un
sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei
nuclei a reddito medio-basso, «anche alimentando il fondo nazionale
efficienza energetica di cui all'articolo 15 del decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102»;
n) coprire le spese di cui all'articolo 4, commi 6, 7 e 12 e le
spese amministrative connesse alla gestione del sistema diverse dai
costi di cui all'articolo 46, comma 5;
o) compensare i costi come definiti dal paragrafo 26 delle linee
guida di cui alla comunicazione della Commissione europea C 2012 3230
final con priorita' di assegnazione alle imprese accreditate della
certificazione ISO 50001;
p) finanziare attivita' a favore del clima in paesi terzi
vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei cambiamenti
climatici;
q) promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento dei
lavoratori al fine di contribuire a una transizione equa verso
un'economia a basse emissioni di carbonio, in particolare nelle
regioni maggiormente interessate dalla transizione occupazionale, in
stretto coordinamento con le parti sociali;
r) sostenere le azioni e le infrastrutture funzionali
all'abbandono del carbone nella generazione termoelettrica.
8. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il
valore di 1000 milioni di euro, e' destinata, nella misura massima di
100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di euro annui a
decorrere dal 2021, al «Fondo per la transizione energetica nel
settore industriale» di cui al successivo articolo 29, per finanziare
interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del
settore industriale e, per una quota fino ad un massimo di 20 milioni
di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al «Fondo per la
riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate
centrali a carbone» istituito con decreto legislativo 13 marzo 2013,
n. 30, presso il Ministero dello sviluppo economico. I criteri, le
condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del «Fondo per
la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate
centrali a carbone» sono stabiliti con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti
assegnati. Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si
utilizzano le quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero
dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua copertura
si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
9. Al fine di consentire alla Commissione europea la
predisposizione della relazione sul funzionamento del mercato del
carbonio di cui all'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva
2003/87/CE, il Comitato garantisce che ogni informazione pertinente
sia trasmessa alla Commissione almeno due mesi prima che quest'ultima
approvi la relazione. A tale fine, fermo restando gli obblighi di
riservatezza, il Comitato puo' richiedere le informazioni necessarie
al GSE relativamente alla sua funzione di responsabile per il
collocamento.
Art. 24
Criteri generali per l'assegnazione gratuita
delle quote in capo al Comitato
1. Il Comitato determina il quantitativo annuo di quote da
assegnare a titolo gratuito ai gestori eleggibili conformemente alle
norme unionali, con particolare riferimento alle regole per
l'assegnazione gratuita delle quote, l'aggiornamento dei parametri di
riferimento e l'identificazione dei settori caratterizzati da elevato
rischio di rilocalizzazione.
2. Il Comitato:
a) non assegna quote a titolo gratuito per la produzione di
elettricita', fatta eccezione per l'elettricita' prodotta a partire
dai gas di scarico;
b) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti deputati
alla cattura di CO2, alle condutture per il trasporto di CO2 o ai
siti di stoccaggio di CO2;
c) assegna quote a titolo gratuito al teleriscaldamento e alla
cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2012/27/UE,
in caso di domanda economicamente giustificabile, rispetto alla
generazione di energia termica e frigorifera. Per ogni anno
successivo al 2013 le quote totali assegnate a tali impianti per la
produzione di calore sono adeguate, applicando il fattore lineare di
riduzione, tranne che per gli anni in cui dette assegnazioni sono
adeguate in modo uniforme in conformita' con le norme unionali
sull'assegnazione;
d) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti la cui
autorizzazione e' stata revocata successivamente all'invio alla
Commissione dell'elenco di cui all'articolo 25 e prima dell'adozione
dell'assegnazione finale delle quote di emissioni a titolo gratuito;
e) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti per i quali
la Commissione respinge l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo
25;
f) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti che hanno
adottato il regime di cui agli articoli 31 e 32.
3. Il Comitato, con le modalita' e le forme previste dalle relative
norme unionali, determina e propone alla Commissione l'assegnazione
di quote gratuite:
a) agli impianti esistenti;
b) agli impianti nuovi entranti;
c) in caso di modifiche del funzionamento di un impianto;
d) in caso di fusione e scissione di impianti.
4. Il Comitato, con le modalita' e le forme previste dalle relative
norme unionali, determina e propone alla Commissione europea
l'adeguamento dell'assegnazione di quote gratuite:
a) agli impianti o sottoimpianti il cui gestore abbia presentato
rinuncia all'assegnazione che riguarda gli anni successivi all'anno
della domanda;
b) agli impianti che abbiano cessato le proprie attivita'.
5. Il Comitato modifica la quantita' di quote di emissione
assegnate a titolo gratuito agli impianti il cui livello di
attivita', valutato sulla base della media mobile dei due anni
precedenti, e' aumentato o diminuito di oltre il 15% rispetto al
valore del livello di attivita' storico utilizzato per determinare
l'assegnazione gratuita per i quinquenni di riferimento. A tal fine
il Comitato utilizza la comunicazione sui livelli di attivita' che i
gestori inviano ai sensi dei relativi regolamenti unionali entro il
31 marzo di ciascun anno, salvo diversa disposizione del Comitato. Le
modalita' di modifica della quantita' di quote di emissione assegnate
a titolo gratuito agli impianti sono stabilite nelle relative norme
unionali.
6. Gli adeguamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 sono effettuati con
quote aggiunte o prelevate dal quantitativo di quote accantonate ai
sensi dell'articolo 10-bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE.
Art. 25
Misure nazionali di attuazione
1. Il Comitato trasmette alla Commissione, mediante un modello
elettronico fornito dalla Commissione stessa, un elenco di impianti
disciplinati dal presente decreto, valido per un periodo di cinque
anni a decorrere dal 1° gennaio 2021. Tale elenco individua tutti gli
impianti di produzione di energia elettrica, gli impianti di
dimensioni ridotte che possono essere esclusi dall'EU-ETS ai sensi
degli articoli 31 e 32 e gli impianti inclusi nell'EU ETS ai sensi
dell'articolo 14.
2. L'elenco aggiornato e' trasmesso ogni cinque anni ed ha valore
per i successivi cinque anni.
3. L'elenco include informazioni sulle attivita' di produzione, sui
trasferimenti di calore e gas, sulla produzione di energia elettrica
e sulle emissioni a livello di sottoimpianto relative ai cinque anni
civili che precedono la presentazione dell'elenco stesso, come
previsto dalla direttiva.
4. Qualora l'inclusione di ciascun impianto dell'elenco non sia
rifiutata dalla Commissione, i relativi dati sono usati per il
calcolo dei valori dei parametri di riferimento.
5. Il Comitato stabilisce e notifica, per ciascun impianto, i
quantitativi annui preliminari di quote a titolo gratuito,
utilizzando i valori riveduti dei parametri di riferimento per il
periodo di assegnazione, secondo le modalita' indicate nei relativi
regolamenti unionali.
6. Il Comitato delibera l'assegnazione finale delle quote assegnate
a titolo gratuito a ciascuno degli impianti ricompresi in detto
elenco, con l'esclusione degli impianti di cui agli articoli 31 e 32,
applicando le norme unionali anche con riferimento al fattore di
correzione transettoriale e al fattore di riduzione lineare.
7. Le quote a titolo gratuito sono assegnate unicamente agli
impianti ricompresi nell'elenco che include le informazioni di cui al
comma 3.
8. L'elenco degli impianti per i quali sono state trasmesse tali
informazioni e' inviato alla Commissione europea e pubblicato sul
sito web istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
9. Nei casi di revisione dell'assegnazione, il Comitato comunica
alla Commissione europea il quantitativo annuo totale di quote
rivisto conformemente a quanto stabilito dalle misure unionali per
l'assegnazione, comprese tutte le informazioni utili al fine della
determinazione del nuovo quantitativo annuo.
10. Fatto salvo il caso in cui la Commissione europea respinge il
quantitativo di cui al comma precedente, il Comitato assegna il
quantitativo annuo totale rivisto di quote di emissioni.
Art. 26
Cessazione di attivita' di un impianto
interruzione e ripresa
1. Il gestore di un impianto comunica al Comitato la cessazione
delle attivita' entro trenta giorni dall'avvenuta cessazione e,
comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui e' avvenuta la
cessazione di attivita' stessa, nei seguenti casi:
a) nei casi previsti dall'articolo 26, comma 1, lettera b) del
regolamento 331/2019;
b) nel caso in cui l'impianto non esercita piu' le attivita'
previste dall'allegato 1 o non rispetta le soglie di attivita' in
esso previste;
c) nel caso in cui l'impianto interrompe le attivita' di cui
all'allegato I per un periodo superiore a 6 mesi.
2. Il comma 1, lettera c), non si applica agli impianti di riserva
o di emergenza e agli impianti che funzionano in base ad un
calendario stagionale, quando le condizioni elencate di seguito sono
soddisfatte:
a) il gestore e' titolare di un'autorizzazione ad emettere gas a
effetto serra e di tutte le altre autorizzazioni necessarie;
b) e' tecnicamente possibile riprendere le attivita' senza
apportare modifiche fisiche all'impianto;
c) l'impianto e' oggetto di una manutenzione periodica.
3. Il Comitato puo' estendere il periodo di cui al comma 1, lettera
c), di sei mesi e fino ad un massimo di 24 mesi, su richiesta del
gestore e purche' lo stesso sia in grado di dimostrare che non puo'
riprendere l'attivita' entro i sei mesi a causa di circostanze
eccezionali e imprevedibili. A tal fine il gestore trasmette la
documentazione a supporto della domanda di estensione citata.
4. Il gestore comunica al Comitato, entro il 31 gennaio di ogni
anno, ogni interruzione delle attivita' di cui all'allegato I in atto
al 1° gennaio dello stesso anno.
5. Il gestore e' tenuto a comunicare al Comitato la ripresa delle
attivita' di cui all'allegato I conseguente all'interruzione di cui
al comma 4, entro 30 giorni dal riavvio delle attivita'
dell'impianto.
6. Nel caso in cui l'omessa comunicazione di cessazione di
attivita' abbia comportato l'indebito rilascio di quote di emissioni
nei confronti del gestore, il Comitato diffida il gestore a procedere
alla resa delle quote indebitamente rilasciate entro un termine non
superiore a 45 giorni.
7. Il gestore dell'impianto che funziona secondo un calendario
stagionale ai sensi del comma 2 e che al 31 dicembre non e' in grado
di prevedere con certezza se nel corso dell'anno seguente svolgera'
la campagna di produzione, trasmette al Comitato, entro il 31 gennaio
dell'anno seguente, una richiesta di sospensione del rilascio di
quote di emissione. Nel caso in cui, nel corso dell'anno seguente, la
campagna di attivita' effettivamente non si svolga e si verifica la
cessazione totale dell'attivita' dell'impianto, il gestore trasmette
al Comitato, entro il 31 dicembre di quello stesso anno, la
comunicazione di cessazione totale. Qualora, invece, la campagna di
attivita' si svolga, il gestore trasmette al Comitato una richiesta
di sblocco del rilascio sospeso e lo stesso Comitato provvede a
rilasciare le quote spettanti per l'anno in corso entro i
successivi 30 giorni.
Art. 27
Rilascio delle quote assegnate
a titolo gratuito
1. Entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comitato rilascia, per
l'anno in corso, le quote assegnate a norma dei relativi regolamenti
unionali agli impianti aventi diritto.
2. In deroga al comma 1, il Comitato sospende il rilascio delle
quote di emissione agli impianti che:
a) hanno comunicato l'interruzione delle attivita';
b) sono in stato di cessazione e la cui autorizzazione non e'
stata ancora revocata;
c) non hanno comunicato, con esito valutato positivo dal Comitato
il livello annuale di attivita';
d) hanno aperta una delle procedure concorsuali attualmente
regolate dall'ordinamento giuridico nazionale.
3. Il Comitato rilascia le quote di emissione gratuita spettanti,
ricalcolate, laddove pertinente, alla ripresa delle attivita' secondo
quanto previsto dalla norma unionale.
Art. 28
Misure di sostegno transitorie a favore di determinate industrie a
elevata intensita' energetica nell'eventualita' di una
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi
diretti
1. Il Comitato determina e propone alla Commissione l'assegnazione
di quote gratuite agli impianti compresi nella lista dei settori e
sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle
emissioni di carbonio individuati con decisione delegata (UE)
2019/708 della Commissione del 15 febbraio 2019 per quanto concerne
la determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di
rilocalizzazione delle emissioni di CO2 per il periodo dal 2021 al
2030.
Art. 29
Misure di sostegno transitorie a favore di determinate industrie a
elevata intensita' energetica nell'eventualita' di una
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi
indiretti
1. Il fondo denominato «Fondo per la transizione energetica nel
settore industriale», istituito con decreto legislativo 13 marzo
2013, n. 30, e' alimentato secondo le previsioni dell'articolo 23,
comma 8, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di
Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote
di emissione dei gas a effetto serra di cui alla direttiva
2003/87/CE, come da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2018/410.
Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo
delle risorse del Fondo, anche ai fini del rispetto del limite di
spesa degli stanziamenti assegnati e previa notificazione ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.
2. Le misure finanziarie a favore di settori o di sottosettori
considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle
emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti connessi alle
emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia
elettrica, al fine di compensare tali costi, sono basate sui
parametri di riferimento nei due anni precedenti la data di
presentazione dei dati relativi alle emissioni indirette di CO2 per
unita' di produzione e successivamente ogni cinque anni. I parametri
di riferimento sono calcolati per un dato settore o sottosettore come
il prodotto del consumo di energia elettrica per unita' di produzione
corrispondente alle tecnologie disponibili piu' efficienti e delle
emissioni di CO2 del relativo mix di produzione di energia elettrica
in Europa.
3. I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, per
ogni anno nel quale, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma
1, utilizzano piu' del 25% delle risorse dei proventi delle aste
relative ai soggetti impianti fissi, predispongono e pubblicano una
relazione nella quale si espongono i motivi per cui e' stata superata
la predetta soglia.
Art. 30
Fondo per l'innovazione
1. Il funzionamento e il finanziamento del Fondo di Innovazione,
istituito ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva
2003/87/CE sono definiti a livello unionale.
2. Il Comitato adotta le misure necessarie per dare attuazione agli
atti delegati adottati dalla Commissione europea per la gestione del
fondo di cui al comma 1.
Art. 31
Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all'adozione
di misure equivalenti
1. A richiesta del gestore interessato il Comitato puo' escludere
dall'EU ETS gli impianti che hanno comunicato allo stesso Comitato
emissioni inferiori a 25.000 tonnellate di CO2 equivalente e che, nei
casi in cui effettuano attivita' di combustione, hanno una potenza
termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa,
in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui alla lettera
a), e ai quali si applicano misure finalizzate ad ottenere un
contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni ovvero una
proposta di misure nazionali equivalenti a condizione che il Comitato
stesso:
a) notifichi alla Commissione tutti gli impianti in questione
specificando per ciascuno di essi le misure equivalenti finalizzate
ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni
che sono state poste in atto prima del termine della presentazione
dell'elenco di cui all'articolo 25, e, al piu' tardi, all'atto della
presentazione dell'elenco stesso alla Commissione;
b) confermi l'applicazione di modalita' di monitoraggio
finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 25.000 o
piu' tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa,
in ogni anno civile. Il Comitato puo' autorizzare misure semplificate
di monitoraggio, comunicazione e verifica per gli impianti con
emissioni annuali medie verificate tra il 2008 e il 2010 che sono
inferiori a 5.000 tonnellate l'anno;
c) confermi che, qualora un impianto emetta 25.000 o piu'
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in
un determinato anno civile o qualora all'impianto non siano piu'
applicate le misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente
alle riduzioni delle emissioni, l'impianto rientra nuovamente nell'EU
ETS;
d) pubblichi le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) per
consentire al pubblico di presentare osservazioni.
2. L'esclusione dall'EU ETS di cui al comma 1 e' valida per il
relativo periodo di cinque anni di cui all'articolo 25.
3. L'esclusione dal sistema comunitario per lo scambio delle quote
di emissione di gas ad effetto serra puo' essere applicata anche agli
ospedali che rientrano nel sistema ai sensi delle disposizioni
dell'allegato I. Tale esclusione e' applicata qualora anch'essi
adottino le misure equivalenti di cui al comma 5, indipendentemente
dal fatto che siano o meno al di sotto della soglia individuata nel
comma 1.
4. Le installazioni termiche possono essere escluse quando
forniscono principalmente servizi a una struttura ospedaliera. In tal
caso si provvede ad applicare i criteri aggiuntivi per la loro
selezione ed individuazione. Una installazione termica ospedaliera
puo' essere esclusa dal sistema ETS a condizione che, in qualsiasi
anno del periodo, esporti non piu' del 15% del calore prodotto
dall'impianto in uno stabilimento diverso da un ospedale.
5. Ai fini della consultazione dei gestori di cui al comma 1 e
della notifica di cui al comma 1, lettera a), e' predisposta a cura
del Comitato una proposta di misure nazionali equivalenti, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE per
ciascuno dei due quinquenni 2021-2025 e 2026-2030.
6. Gli impianti di dimensioni ridotte sono iscritti in una apposita
sezione del Portale ETS.
Art. 32
Esclusione facoltativa degli impianti con un livello di emissioni
inferiore a 2500 tonnellate di CO2 equivalente o con funzionamento
inferiore a 300 ore/anno
1. A richiesta del gestore interessato il Comitato puo' escludere
dall'EU-ETS ed iscriverli in una apposita sezione speciale del
Portale ETS, gli impianti che hanno comunicato emissioni per un
valore inferiore a 2.500 tonnellate di CO2 equivalente, escluse le
emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti la
notifica di cui alla lettera a), a condizione che il Comitato
medesimo:
a) notifichi alla Commissione europea tutti gli impianti
rientranti nei limiti di cui alla linea prima del termine di
presentazione dell'elenco degli impianti alla Commissione europea,
previsto all'articolo 25 o, al piu' tardi, all'atto della
presentazione dell'elenco alla Commissione;
b) confermi l'applicazione di modalita' di monitoraggio
semplificate finalizzate a valutare se gli impianti interessati
emettono 2.500 o piu' tonnellate di CO2 equivalente, escluse le
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;
c) confermi che, qualora un impianto emetta 2.500 o piu'
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in
un determinato anno civile, rientra negli impianti di cui
all'articolo 31, se dispone delle caratteristiche richieste nel
medesimo articolo, ovvero nel sistema EU-ETS;
d) metta le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) a
disposizione del pubblico.
2. Allorche' l'impianto rientra nell'EU-ETS, a norma del comma 1,
lettera c), del presente articolo, le quote ad esso assegnate sono
concesse a decorrere dall'anno del rientro. Le quote assegnate a tale
impianto sono detratte dal quantitativo messo all'asta dallo Stato
membro in cui l'impianto e' situato.
3. Il Comitato puo', inoltre, escludere dall'EU-ETS impianti di
riserva o di emergenza che non hanno funzionato per piu' di 300 ore
l'anno in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui al
comma 1, lettera a), alle stesse condizioni di cui al comma 1.
4. Ai fini della richiesta del gestore di cui al comma 1, il
Comitato predispone una proposta di misure nazionali equivalenti di
applicazione nazionale dell'articolo 27-bis della direttiva
2003/87/CE per ciascuno dei due quinquenni 2021-2025 e 2026-2030.
5. Laproposta di misure nazionali equivalenti e' pubblicata sul
Portale ETS. I gestori degli impianti che rientrano nelle
caratteristiche di cui al comma 1 possono chiedere allo stesso
comitato di essere ammessi al regime previsto nella Proposta nei
termini e nelle modalita' in essa definite.
Art. 33
Analisi del profilo di rischio ed ispezioni
1. Il Comitato, anche sulla base dell'analisi del profilo di
rischio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), puo' svolgere
attivita' ispettive anche per determinare se un impianto fisso e'
conforme ai requisiti dettati dalla direttiva 2003/87/CE e dai suoi
regolamenti derivati. Tali attivita' possono prevedere anche visite
in loco. Sono escluse le attivita' svolte dai verificatori e dagli
organismi di accreditamento.
2. Il Comitato redige un apposito programma annuale che definisce
le modalita' con le quali il Comitato stesso svolge le attivita' di
cui al comma 1.
3. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 gli impianti che
rientrano nelle disposizioni di cui agli articoli 31 e 32.
4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1 e 2 il
Comitato puo' essere supportato dall'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale e da altri Enti di ricerca.
5. Il Comitato puo' avvalersi della collaborazione della guardia di
finanza per le attivita' di controllo concernenti gli aspetti di
natura finanziaria correlati alla gestione e al trasferimento delle
quote di emissione di gas a effetto serra.
6. I costi relativi alle attivita' di cui al presente articolo sono
a carico dei soggetti ispezionati.
Capo V
DISPOSIZIONI COMUNI PER IMPIANTI FISSI E OPERATORI AEREI
Art. 34
Sistema di registri
1. Le quote rilasciate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono
conservate nel registro dell'Unione ai fini dell'esecuzione delle
procedure relative alla gestione dei conti di deposito aperti nella
sezione italiana del registro dell'Unione, all'assegnazione, alla
restituzione e all'annullamento delle quote e ad ogni altra
disposizione prevista dal regolamento relativo al funzionamento del
registro dell'Unione.
2. L'ISPRA svolge le funzioni di amministratore della sezione
italiana del Registro dell'Unione, nonche' le funzioni di
amministratore del Registro nazionale, senza ulteriori oneri
amministrativi. Il Registro dell'Unione e' accessibile al pubblico
secondo le modalita' e nei limiti previsti dal relativo regolamento
unionale.
3. Qualsiasi persona puo' possedere quote di emissioni. Il registro
dell'Unione contiene separata contabilita' delle quote di emissioni
possedute da ciascuna persona. Nei casi in cui una stessa persona
rivesta il ruolo di gestore di piu' impianti o di piu' operatori
aerei amministrati dall'Italia, il registro dell'Unione contiene una
contabilita' separata per ciascun impianto o per ciascun operatore
aereo amministrato dall'Italia.
4. Il gestore di un impianto e l'operatore aereo amministrato
dall'Italia che esercita le attivita' elencate all'allegato I,
nonche' qualsiasi persona che intenda trasferire, restituire o
cancellare quote, ha l'obbligo di presentare, all'amministratore del
Registro dell'Unione, domanda di iscrizione nelle forme e secondo le
modalita' stabilite dall'amministratore stesso sulla base del
relativo regolamento unionale.
5. L'amministratore della sezione italiana del registro dell'Unione
stabilisce, altresi', le procedure per richiedere modifiche ai dati
conservati nello stesso registro conformemente a quanto previsto dal
relativo regolamento unionale.
6. L'amministratore del registro utilizza e gestisce le banche dati
elettroniche standardizzate, contenenti elementi di dati comuni che
consentono di controllare, se del caso, il rilascio, il possesso, il
trasferimento e la cancellazione delle quote di emissione, nonche' di
assicurare l'accesso al pubblico e la riservatezza, ove necessario.
7. L'amministratore del registro attua le norme sul riconoscimento
reciproco delle quote nell'ambito di accordi finalizzati al
collegamento di sistemi di scambio di quote di emissione, in
conformita' a quanto previsto dal relativo regolamento unionale.
Art. 35
Monitoraggio e comunicazione delle emissioni
1. Il gestore di un impianto o l'operatore aereo amministrato
dall'Italia monitora le emissioni rilasciate durante ciascun anno
civile dall'impianto o dall'aeromobile che gestisce, secondo quanto
previsto dall'allegato III e dalle relative norme unionali
concernenti il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas
a effetto serra e, comunque, conformemente al Piano di monitoraggio
approvato.
2. Il gestore di un impianto o l'operatore aereo amministrato
dall'Italia comunica le emissioni verificate di cui al comma 1 il
Comitato ed iscrive le stesse nel registro dell'Unione, entro il 31
marzo dell'anno successivo a quello cui il monitoraggio si riferisce.
3. Eventuali variazioni dei termini consentite dalla normativa
europea sono deliberate dal Comitato e condivise con l'Autorita'
nazionale del Registro.
4. In caso di mancata comunicazione o iscrizione di cui al comma 2,
di comunicazione incompleta ovvero qualora il Comitato accerti che le
emissioni comunicate non sono state monitorate conformemente alle
disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni,
lo stesso Comitato, previo sollecito nei confronti del gestore o
dell'operatore aereo ad effettuare una valutazione delle emissioni
rilasciate, in caso di esito negativo, procede ad effettuare una
stima conservativa delle emissioni di ciascun anno, comunque entro i
termini temporali fissati dalle norme unionali.
5. Il gestore o l'operatore aereo amministrato dall'Italia adempie
all'obbligo di restituzione di cui all'articolo 36, sulla base della
sua valutazione o della stima conservativa operata dal Comitato.
Art. 36
Trasferimento, restituzione e cancellazione
di quote di emissioni
1. Le quote di emissioni possono essere trasferite:
a) tra persone all'interno della Unione europea;
b) tra persone all'interno della Unione europea e persone nei
Paesi terzi, quando tali quote di emissioni sono riconosciute
conformemente alla procedura dell'articolo 25 della direttiva
2003/87/CE, nell'osservanza delle sole restrizioni previste dal
presente decreto o adottate ai sensi della direttiva 2003/87/CE.
2. Le quote di emissioni rilasciate dal Comitato di un altro Stato
membro sono riconosciute ai fini dell'adempimento degli obblighi di
cui al comma 3 previsti per un operatore aereo o per un gestore di un
impianto fisso.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2021, entro il 30 aprile di ogni
anno, il gestore o l'operatore aereo restituisce un numero di quote
di emissioni pari alle emissioni totali prodotte da tale impianto
ovvero dalle attivita' di trasporto aereo elencate all'allegato I nel
corso dell'anno civile precedente verificate conformemente alle
disposizioni previste dalle norme unionali e fatto salvo il riesame
previsto dall'articolo 28-ter della direttiva 2003/87/CE. Il Comitato
garantisce che tali quote siano successivamente cancellate.
4. Al fine di tutelare l'integrita' ambientale del sistema, agli
operatori aerei e agli altri operatori che partecipano all'EU-ETS e'
fatto divieto di utilizzare quote di emissione rilasciate da uno
Stato membro per cui sussistano obblighi estinti per gli operatori
aerei e altri operatori.
5. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le
emissioni di cui sono stati verificati la cattura e il trasporto ai
fini dello stoccaggio permanente presso un impianto per cui e' in
vigore un'autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 14
settembre 2011, n. 162, relativo allo stoccaggio geologico del
carbonio.
6. Il Comitato stabilisce con proprie deliberazioni le modalita' e
i termini se del caso necessarie a garantire che le quote di
emissioni vengano cancellate in qualsiasi momento su richiesta della
persona che le detiene. In caso di chiusura della capacita' di
generazione di energia elettrica nel loro territorio, a seguito di
misure nazionali supplementari, il Comitato puo' provvedere alla
cancellazione delle quote dal quantitativo totale di quote messe
all'asta, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva
2003/87/CE, fino a un ammontare corrispondente alle emissioni medie
verificate dell'impianto in questione nel corso di un periodo di
cinque anni precedente alla chiusura. Il Comitato informa la
Commissione della prevista cancellazione conformemente a quanto
previsto dai regolamenti unionali.
Art. 37
Uso di crediti, utilizzabili nell'ambito del sistema comunitario
prima dell'entrata in vigore di un accordo internazionale sui
cambiamenti climatici
1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per il
periodo 2021-2030, i gestori degli impianti esistenti, degli impianti
nuovi entranti e gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono
utilizzare i crediti CERs ed ERUs che rispettano i criteri
qualitativi sanciti dall'articolo 11-bis, paragrafi da 2 a 4, della
direttiva 2003/87/CE e fino alla quantita' stabilita dal Comitato
sulla base di quanto stabilito dallo stesso articolo 11-bis e, in
particolare, dalle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi
dello stesso articolo.
Art. 38
Attivita' di attuazione congiunta (ERU)
e attivita' di meccanismo pulito (CDM)
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare provvede affinche' le condizioni di riferimento per le attivita'
di progetto, definite da decisioni successive adottate a norma
dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12
dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4
novembre 2016, n. 204 che vengono effettuate in Paesi che abbiano
firmato un trattato di adesione all'Unione europea, siano pienamente
conformi all'acquis comunitario, comprese le deroghe temporanee
stabilite nel trattato di adesione.
2. Nel caso in cui sul territorio nazionale siano ospitate
attivita' di attuazione congiunta, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare garantisce che non siano rilasciate
quote ERU per le riduzioni o per le limitazioni delle emissioni di
gas a effetto serra ottenute nelle attivita' rientranti nel campo di
applicazione del presente decreto legislativo.
3. Qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare autorizzi entita' private o pubbliche a partecipare ad
attivita' di attuazione congiunta e ad attivita' di meccanismo pulito
garantisce che detta partecipazione sia coerente con le relative
linee guida, modalita' e procedure adottate a norma dell'Accordo di
Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015,
ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n.
204.
4. Nel caso di attivita' di attuazione congiunta e di attivita' di
meccanismo pulito per la produzione di energia idroelettrica con
capacita' di generazione superiore ai 20 MW, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce, in
sede di approvazione di tali attivita' di progetto, il rispetto,
durante lo sviluppo delle stesse, dei criteri e delle linee guida
internazionali applicabili, compresi quelli contenuti nella relazione
finale del novembre 2000 della World Commission on Dams intitolata
«Dams and Development. A new Framework for Decision-Making».
Art. 39
Norme armonizzate applicabili ai progetti
di riduzione delle emissioni
1. Il Comitato puo' rifiutare il rilascio di quote per determinati
progetti che riducono le emissioni sul suo territorio ai sensi
dell'articolo 24-bis della direttiva 2003/87/CE.
2. Il Comitato, ai fini dell'espletamento del compito di cui al
comma 1, valuta le richieste presentate e verifica la conformita'
rispetto alle misure di attuazione adottate dalla Commissione
europea, ai sensi del medesimo articolo 24-bis della direttiva
2003/87/CE.
Art. 40
Validita' delle quote
1. Le quote rilasciate a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono valide
a tempo indeterminato.
2. Le quote rilasciate a decorrere dal 1° gennaio 2021 riportano
un'indicazione da cui risulti in quale periodo di dieci anni a
decorrere dal 1° gennaio 2021 sono state rilasciate e sono valide per
la restituzione delle emissioni prodotte dal primo anno di tale
periodo in poi.
Art. 41
Verifica e accreditamento
1. I gestori e gli operatori aerei amministrati dall'Italia
trasmettono al Comitato le comunicazioni effettuate a norma del
presente decreto legislativo, applicando i pertinenti regolamenti
unionali e verificate da un verificatore accreditato dall'organismo
di accreditamento nazionale designato.
2. Il gestore o l'operatore aereo amministrato dall'Italia non puo'
trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la comunicazione
delle relative emissioni non sia riconosciuta conforme dal
verificatore, secondo i criteri definiti nell'allegato IV e le
eventuali disposizioni adottate dalla Commissione.
3. Il Comitato provvede affinche' il gestore o l'operatore aereo,
la cui comunicazione non sia stata riconosciuta conforme ai criteri
di cui all'allegato III o alle eventuali disposizioni adottate dalla
Commissione entro il 31 marzo di ogni anno per le emissioni
rilasciate nell'anno precedente, non possa trasferire altre quote di
emissioni fino al momento in cui la comunicazione non sia
riconosciuta come conforme anche ai sensi del successivo comma.
4. L'attivita' di controllo delle comunicazioni delle emissioni
verificate e trasmesse al Comitato viene effettuata dal sistema di
controllo automatico. Le modalita' ed i criteri per effettuare il
controllo automatico nonche' le modalita' e le tempistiche di
interlocuzione con i soggetti coinvolti sono stabiliti dal Comitato
stesso.
5. Il registro dei verificatori accreditati, istituito dal decreto
legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e' gestito, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, presso l'organismo di
accreditamento nazionale designato ai sensi del regolamento (CE) n.
765/2008.
Art. 42
Sanzioni
1. Il gestore che esercita una delle attivita' di cui all'allegato
I, ad eccezione delle attivita' di trasporto aereo, senza
l'autorizzazione di cui all'articolo 15, e' soggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria del seguente importo:
a) da 10.000 euro a 100.000 euro, aumentata di 100 euro per
ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in
mancanza di autorizzazione;
b) da 5.000 euro a 50.000 euro, aumentata di 100 euro per
ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in
mancanza di autorizzazione in caso di dichiarazione spontanea al
Comitato da parte del trasgressore, recante espressa indicazione
della data a decorrere dalla quale l'autorizzazione avrebbe dovuto
essere richiesta.
2. Ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 1, il
Comitato effettua una stima conservativa delle emissioni rilasciate
in atmosfera in mancanza di autorizzazione, tenendo conto di tutti
gli elementi informativi di cui dispone e chiedendo eventuali
integrazioni al trasgressore.
3. Resta fermo che il gestore che abbia esercitato una delle
attivita' di cui all'allegato I, ad eccezione delle attivita' di
trasporto aereo, in mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo
15, e' tenuto a restituire un numero di quote di emissioni pari a:
a) la differenza tra le emissioni rilasciate in atmosfera in
assenza di autorizzazione e la quantita' di quote che sarebbe stata
rilasciata a titolo gratuito, nei casi di impianti beneficiari di
assegnazione di quote a titolo gratuito. Il numero di quote che
sarebbero state rilasciate all'impianto beneficiario di assegnazione
gratuita e' quantificato dal Comitato che a tal fine acquisisce ogni
necessario elemento informativo anche dal trasgressore.
b) le emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di
autorizzazione, nei casi di impianti non beneficiari di assegnazione
di quote a titolo gratuito.
4. Nei casi di cui al comma 1, il trasgressore e' tenuto a
presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16 entro
60 giorni dall'accertamento della violazione ovvero dalla
dichiarazione spontanea fatta dal trasgressore al Comitato.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera b), il trasgressore che
presenta tempestivamente la domanda di autorizzazione ai sensi del
comma 4 e' soggetto alla sola sanzione amministrativa pecuniaria da
5.000 euro a 50.000 euro di cui al comma 1, lettera b) nel caso in
cui entro 120 giorni dalla dichiarazione spontanea proceda alla
restituzione delle quote calcolate ai sensi del comma 3.
6. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che non presenta il
Piano di monitoraggio entro i termini di cui all'articolo 10 e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del seguente
importo:
a) da 10.000 euro a 100.000 euro, aumentata di 100 euro per
ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa e non
monitorata;
b) da 5.000 euro a 50.000 euro, aumentata di 100 euro per
ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa e non
monitorata in caso di Piano di monitoraggio trasmesso tardivamente ma
comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno civile durante il quale
e' scaduto il termine.
7. Ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 6, il
Comitato effettua una stima conservativa delle emissioni rilasciate
in atmosfera in assenza di Piano di monitoraggio, tenendo conto di
tutti gli elementi informativi di cui dispone e chiedendo eventuali
integrazioni al trasgressore.
8. Resta fermo che l'operatore aereo amministrato dall'Italia che
non presenta il Piano di monitoraggio entro i termini di cui
all'articolo 10 e' tenuto a restituire un numero di quote di
emissioni pari a:
a) la differenza tra le emissioni rilasciate in atmosfera e non
monitorate e la quantita' di quote che sarebbe stata rilasciata a
titolo gratuito, per gli operatori aerei che avrebbero beneficiato di
assegnazione di quote a titolo gratuito. Il numero di quote che
sarebbero state rilasciate all'operatore aereo e' quantificato dal
Comitato che a tal fine acquisisce ogni necessario elemento
informativo anche dal trasgressore.
b) le emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate, nel
caso di operatori aerei che non avrebbero beneficiato di assegnazione
di quote a titolo gratuito.
9. Nei casi di cui al comma 6, il trasgressore e' comunque tenuto a
trasmettere il Piano di monitoraggio ai sensi dell'articolo 10 entro
60 giorni dall'accertamento della violazione.
10. Nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera b), il trasgressore
che procede alla restituzione delle quote di cui al comma 8 entro 120
giorni dalla trasmissione del Piano di monitoraggio in conformita' al
comma 9 ovvero entro 120 giorni dalla trasmissione effettuata ai
sensi del comma 6, lettera b) e' soggetto alla sola sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
11. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che non indica nel
Piano di monitoraggio il luogo ove intende ricevere le notificazioni
e le comunicazioni dei procedimenti relativi al presente decreto, e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro per
ogni anno civile in cui l'inadempimento e' accertato. Per gli
operatori aerei gia' compresi nella lista di cui all'articolo 10,
comma 1, la sanzione si applica qualora l'operatore non provvede al
relativo adempimento al primo aggiornamento del Piano di
monitoraggio.
12. Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore di un impianto
munito di autorizzazione alle emissioni di gas a effetto serra ovvero
l'operatore aereo amministrato dall'Italia il cui Piano di
monitoraggio sia stato approvato che, entro il 31 marzo di ogni anno,
non presenta la comunicazione verificata delle emissioni prodotte o
che rende dichiarazione falsa o incompleta e' punito con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.
13. La sanzione di cui al comma 12 e' ridotta alla meta' del suo
importo nel caso in cui la comunicazione eeffettuata dopo il 31
marzo, ma, comunque, prima del 20 aprile dello stesso anno.
14. Il gestore di un impianto munito di autorizzazione alle
emissioni ovvero l'operatore aereo amministrato dall'Italia il cui
Piano di monitoraggio sia stato approvato che, entro il 30 aprile di
ogni anno, non restituisce una quantita' di quote pari alle emissioni
comunicate ovvero calcolate con stima conservativa, e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 euro per ogni quota non
restituita. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso,
l'obbligo per il gestore o per l'operatore aereo di restituire, non
piu' tardi del 30 aprile dell'anno successivo, un numero di quote di
emissioni pari a quelle comunicate ovvero determinate con la stima
conservativa.
15. Il Comitato rende noto mediante pubblicazione sul sito
istituzionale del Comitato il nome del gestore e dell'operatore aereo
che ha violato l'obbligo di restituzione di quote di emissioni di cui
al comma 14.
16. Salvo che il fatto costituisca reato, il verificatore che ha
rilasciato attestati di verifica contenenti informazioni false e'
punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 euro a 50
euro per ogni tonnellata di gas effetto serra effettivamente emesse
in eccesso rispetto alle emissioni dichiarate e verificate. Il
Comitato informa l'ente nazionale di accreditamento della sanzione
amministrativa adottata nei confronti del verificatore, al fine di
consentire l'eventuale applicazione di ulteriori misure sanzionatorie
in considerazione della gravita' della violazione e fino alla revoca
dell'accreditamento, nel rispetto della disciplina di settore e delle
linee guida internazionali applicabili.
17. Il gestore che non effettua la comunicazione di cessazione
totale di attivita', e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Al gestore che, ricevuta la
diffida di cui all'art. 26 comma 6, non effettua la restituzione
delle quote indebitamente rilasciate nel termine assegnato, si
applica l'ulteriore sanzione, per ciascuna quota, pari valore medio
della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad
aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro.
18. Al gestore di impianto che non invia al Comitato la richiesta
di sospensione del rilascio di cui all'articolo 26 comma 7, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000
euro. Al gestore che ricevuta la diffida di cui all'art. 26 comma 6
non effettua la restituzione delle quote indebitamente rilasciate nel
termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione pari per ciascuna
quota valore medio della quota di biossido di carbonio nel
quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un
massimo di 100 euro.
19. Il gestore che non trasmette le comunicazioni o informazioni
richieste ai sensi degli articoli 17, 20 e 21 e il gestore ovvero
l'operatore aereo amministrato dall'Italia che trasmette le
comunicazioni di cui agli articoli 17, 20, 21 e 35, comma 5
contenenti dati falsi o errati e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.500 a 50.000 euro.
20. Nel caso in cui la condotta di cui al comma 19 abbia
determinato indebito rilascio di quote, il Comitato diffida il
trasgressore a procedere alla resa delle quote indebitamente
rilasciate entro un termine non superiore a 45 giorni. Al
trasgressore che, ricevuta la diffida non effettua la resa delle
quote nel termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione di una
somma pari al valore medio della quota di biossido di carbonio nel
quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un
massimo di 100 euro per ciascuna quota.
21. Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore dell'impianto
di ridotte dimensioni che non compensa, ai sensi dell'articolo 31, le
emissioni in eccesso rispetto a quelle determinate con la metodologia
approvata dalla Commissione europea e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, aumentata di 20
euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio emessa in
eccesso per ciascun anno.All'accertamento della violazione consegue,
in ogni caso, l'obbligo di corrispondere il pagamento o la
restituzione in EUA delle tonnellate di biossido emesse in eccesso.
22. Il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni e' punito con la
sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, se non provvede a:
a) inviare il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale
richiesta del Comitato;
b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio aggiornato,
entro 30 giorni dal verificarsi di modifiche dell'identita' del
gestore, ampliamenti o riduzioni dei livelli di attivita'
dell'impianto superiori al 20 per cento, modifiche alla natura e al
funzionamento dell'impianto nonche' modifiche significative al
sistema di monitoraggio;
c) inviare la comunicazione delle emissioni di gas a effetto
serra entro il 30 aprile di ciascun anno.
23. Il Comitato e' l'autorita' competente ad effettuare il
controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto
legislativo, l'accertamento delle relative violazioni, l'irrogazione
delle sanzioni e l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione. A tal fine,
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689.
24. Le disposizioni sanzionatorie previste dal presente articolo,
ove piu' favorevoli, si applicano anche alle violazioni commesse
prima della sua entrata in vigore per le quali non siano decorsi i
termini per l'impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione.
Capo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 43
Comunicazione di informazioni, tutela del segreto
industriale e accesso all'informazione
1. Le decisioni e le comunicazioni concernenti la quantita' e
l'assegnazione delle quote, nonche' il monitoraggio, la comunicazione
e la verifica delle emissioni sono immediatamente divulgate con
modalita' telematiche, garantendo un accesso non discriminatorio, ad
eccezione delle informazioni tutelate dal segreto industriale e
commerciale che non possono essere divulgate tranne nei casi previsti
dalla legge, dalle regolamentazioni o dalle disposizioni
amministrative applicabili.
2. Le decisioni concernenti l'assegnazione delle quote di
emissioni, le informazioni sulle attivita' di progetto alle quali
l'Italia partecipa o per le quali autorizza la partecipazione di enti
ed organizzazioni private o pubbliche, nonche' le notifiche delle
emissioni previste dall'autorizzazione all'emissione di gas ad
effetto serra detenute dal Comitato vengono messe a disposizione del
pubblico con modalita' telematiche, ai sensi del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 195, e successive modificazioni, e dei regolamenti
sui registri.
Art. 44
Relazione alla Commissione europea
1. Ogni anno il Comitato presenta alla Commissione europea una
relazione sull'applicazione della direttiva 2003/87/CE. La relazione
fa riferimento, in particolare, alle disposizioni prese ai fini
dell'assegnazione delle quote di emissioni, del funzionamento dei
registri, dell'applicazione delle misure di attuazione in materia di
monitoraggio e di comunicazione, della verifica e
dell'accreditamento, e del trattamento fiscale delle quote rilasciate
se del caso.
2. La relazione e' elaborata sulla scorta del questionario o dello
schema elaborato dalla Commissione europea che viene trasmesso almeno
sei mesi prima del termine della presentazione della prima relazione.
Art. 45
Sistema nazionale per la realizzazione
dell'Inventario nazionale dei gas serra
1. L'ISPRA e' responsabile della realizzazione, della gestione e
dell'archiviazione dei dati dell'Inventario nazionale dei gas serra,
della raccolta dei dati di base e della realizzazione di un programma
di controllo e di garanzia della qualita'.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e' responsabile dell'approvazione, dell'aggiornamento annuale
dell'Inventario nazionale dei gas serra, nonche' della sua
trasmissione agli organismi della convenzione quadro sui cambiamenti
climatici e del Protocollo di Kyoto.
3. L'ISPRA predispone, aggiorna annualmente e trasmette al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un
progetto per l'organizzazione del Sistema nazionale per la
realizzazione dell'Inventario Nazionale dei gas serra, conformemente
a quanto stabilito dalla decisione 19/CMP.1 della Convenzione quadro
sui cambiamenti climatici, senza ulteriori oneri amministrativi.
4. Sulla base del progetto di cui al comma 3, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva
l'organizzazione del Sistema nazionale, nonche' i successivi
aggiornamenti.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici
interessati provvedono ad attuare le disposizioni del presente
articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente.
Art. 46
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e
i soggetti interessati provvedono agli adempimenti ed alle attivita'
di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. I costi delle attivita' svolte a favore dei gestori o degli
operatori aerei di cui all'articolo 4, comma 8, all'articolo 7, commi
1e 3, all'articolo 8, commi 4, 7 e 8, all'articolo 9, all'articolo
10, commi 1, 2, 3 e 4, all'articolo 12, commi 1 e 5, all'articolo 18,
all'articolo 19, all'articolo 20, commi 2 e 5, all'articolo 21, commi
2 e 5, all'articolo 24, all'articolo 26, commi 1, 3 e 7, all'articolo
27, all'articolo 31, commi 1 e 6, all'articolo 32, commi 1 e 5,
all'articolo 33, all'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, all'articolo
35, commi 2 e 4, all'articolo 39, comma 2 e all'articolo 41, commi 3
e 4, sono a carico degli stessi, secondo tariffe e modalita' di
versamento stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico.
3. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 2, ad
eccezione di quelle risultanti dalle tariffe per la gestione del
Registro dell'Unione che sono versate dai soggetti interessati
direttamente all'ISPRA, sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere successivamente riassegnate, ai sensi dell'articolo
30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare.
4. Nelle more della definizione del decreto di cui al comma 2,
resta in vigore il decreto adottato ai sensi dell'articolo 41, comma
4, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.
5. Le tariffe di cui al comma 2, devono coprire il costo effettivo
dei servizi resi. Le tariffe sono predeterminate e pubbliche e sono
aggiornate, almeno ogni tre anni, con il medesimo criterio della
copertura del costo effettivo del servizio.
Art. 47
Abrogazioni e disposizioni transitorie
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e' abrogato il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e successive
modificazioni, ad eccezione dell'articolo 27, comma 2, primo periodo
e fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo.
2. Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2018/410,
l'articolo 3, comma 1, lett. a) e cc), l'articolo 19, l'articolo 20,
comma 1, lett. c), l'articolo 21, commi 3 e 4, l'articolo 22, comma
4, l'articolo 27, comma 1, l'articolo 29, commi 3 e 4, l'articolo 31
e l'articolo 32 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30,
continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020. L'elenco riportato
nell'allegato della decisione della Commissione 2014/746/UE continua
ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020.
3. Il Comitato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 13
marzo 2013, n. 30, continua ad operare fino alla costituzione del
Comitato di cui all'articolo 4, anche ai fini dell'applicazione del
presente decreto.
4. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dal
Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per
il supporto delle attivita' di progetto del protocollo di Kyoto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.