Articoli pirotecnici e tracciabilità
Articoli pirotecnici: con il D.Lgs, 7 gennaio 2016, n.1, è stata stata attuata la direttiva europea 2014//58/Ue, che istituisce un sistema di tracciabilità degli articoli pirotecnici. La norma è tesa a garantire l'identificazione degli articoli pirotecnici e quella dei fabbricanti in tutte le fasi della catena di fornitura.
L'etichezza degli articoli pirotecnici dovrà riportare: il numero di identificazione, a quattro cifre, dell'organismo notificato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CE; la categoria dell'articolo pirotecnico di cui e' certificata la conformità in forma abbreviata; gli organismi notificati, che eseguono le procedure di verifica della conformità dovranno tenere un registro degli articoli pirotecnici per i quali hanno rilasciato attestati di certificazione CE.
Di seguito il testo delD.Lgs, 7 gennaio 2016, n.1 e il link all'allegato tecnico
Articoli pirotecnici e tracciabilità
DECRETO LEGISLATIVO 7 gennaio 2016, n. 1 (Raccolta 2016)
Attuazione della direttiva 2014/58/UE, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici. (16G00002)
(GU n.7 del 11-1-2016)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B; Vista la direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione europea del 16 aprile 2014 che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilita' degli articoli pirotecnici; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; Vista la direttiva 2013/29/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici, con la quale si e' proceduto alla rifusione della direttiva 2007/23/CE ed alla relativa conseguente abrogazione; Visto il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici; Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che reca norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/1993; Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE; Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni; Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni, recante procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2015; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2015; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'interno, della difesa e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legislativo: Art. 1 Oggetto e campo di applicazione 1. Il presente decreto istituisce un sistema armonizzato di tracciabilita' degli articoli pirotecnici rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, che garantisce la loro identificazione e quella dei fabbricanti in tutte le fasi della catena di fornitura.
Art. 2 Numero di registrazione 1. Il numero di registrazione indicato nell'etichetta degli articoli pirotecnici, di cui agli articoli 8, comma 2, e 9, comma 1, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, comprende i seguenti elementi: a) il numero di identificazione a quattro cifre dell'organismo notificato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CE conformemente alla procedura di verifica della conformita' di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), numero 1), del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (modulo B), o il certificato di conformita' a seguito della procedura di verifica della conformita' di cui all'articolo 17, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (modulo G), o l'approvazione del sistema qualita' conformemente alla procedura di verifica della conformita' di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (modulo H); b) la categoria dell'articolo pirotecnico di cui e' certificata la conformita' in forma abbreviata, in maiuscolo: 1) F1, F2, F3 o F4 per i fuochi d'artificio rispettivamente delle categorie F1, F2, F3 o F4; 2) T1 o T2 per gli articoli pirotecnici teatrali rispettivamente delle categorie T1 e T2; 3) P1 o P2 per altri articoli pirotecnici rispettivamente delle categorie P1 e P2; c) il numero di trattamento utilizzato dall'organismo notificato per l'articolo pirotecnico. 2. Il numero di registrazione e' costruito come segue: «XXXX - YY - ZZZZ...», dove XXXX identifica l'elemento di cui comma 1, lettera a), YY identifica l'elemento di cui al comma 1, lettera b), e ZZZZ... identifica l'elemento di cui al comma 1, lettera c).
Art. 3 Obblighi degli organismi notificati 1. Gli organismi notificati, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, che eseguono le procedure di verifica della conformita' a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, tengono un registro degli articoli pirotecnici per i quali hanno rilasciato attestati di certificazione CE conformemente alla procedura di verifica della conformita' di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), numero 1), del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (modulo B), o il certificato di conformita' a seguito della procedura di verifica della conformita' di cui all'articolo 17, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (modulo G) o l'approvazione del sistema qualita' conformemente alla procedura di verifica della conformita' di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), numero 2), decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (modulo H). 2. Il registro degli articoli pirotecnici contiene almeno le informazioni relative alle voci di cui all'Allegato 1. Tali informazioni sono conservate per almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui gli organismi notificati hanno rilasciato i certificati o le approvazioni di cui al comma 1. 3. Gli organismi notificati aggiornano regolarmente il registro e lo mettono a disposizione del pubblico su Internet. 4. Se la notifica di un organismo di verifica della conformita' e' revocata, tale organismo trasferisce il registro a un altro organismo notificato o al Prefetto competente per territorio.
Art. 4 Obblighi dei fabbricanti e degli importatori 1. I fabbricanti e gli importatori di articoli pirotecnici sono tenuti ad adempiere ai seguenti obblighi: a) tengono un registro, anche in modalita' informatica, di tutti i numeri di registrazione degli articoli pirotecnici da essi fabbricati o importati con la loro denominazione commerciale, il codice articolo, il loro tipo generico e sottotipo, se del caso, e il sito di fabbricazione per almeno dieci anni dopo che l'articolo e' stato immesso sul mercato; b) trasferiscono il registro al Prefetto competente per territorio nel caso in cui cessino l'attivita'; c) forniscono agli organi di polizia e alle autorita' di sorveglianza del mercato di tutti gli Stati membri, su loro richiesta motivata, le informazioni indicate alla lettera a).
Art. 5 Disciplina sanzionatoria 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende o comunque detiene per la sua immissione sul mercato prodotti pirotecnici privi del numero di registrazione che ne garantisce la tracciabilita' e' soggetto alla sanzione amministrativa da euro 200 a euro 700 per ciascun pezzo non etichettato ovvero per ciascuna confezione ancora integra, qualora i singoli pezzi in essa contenuti non siano etichettati. 2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque non adempie agli obblighi previsti dagli articoli 3 e 4 e' punito con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 129.
Art. 6 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 7 Disposizioni finali 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 17 ottobre 2016. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato 1 (di cui all'articolo 3, comma 2) Formato del registro di cui all'articolo 3, comma 1 Parte di provvedimento in formato grafico (1) Da compilare sempre se il responsabile e' l'organismo notificato che effettua la procedura di valutazione della conformita' di cui all'articolo 17, lettera a), della direttiva 2013/29/UE (modulo B). Non e' necessario per le procedure di valutazione della conformita' di cui all'articolo 17, lettere b) e c) (moduli G e H). Fornire informazioni, se note, se e' coinvolto un altro organismo notificato.