Assicurazioni per imprese agricole: un aiuto per le polizze

Rischi sulle strutture, costi di smaltimento delle carcasse animali, polizze sperimentali indicizzate e sperimentali sui ricavi

Assicurazioni per imprese agricole.

Con il D.M. 4 agosto 2020 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 12 settembre 2020 - è stata disciplinata l'attuazione delle misure, dei termini, delle modalità e delle procedure di erogazione dell'aiuto sui premi assicurativi per le aziende agricole.

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Le polizze a copertura dei rischi riguardano le strutture aziendali, i costi di smaltimento delle carcasse animali, le polizze sperimentali indicizzate e quelle sperimentali sui ricavi.

Qui di seguito il testo integrale del provvedimento e, in coda, gli allegati al decreto.

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 4 agosto 2020

Modalita' attuative e invito a presentare proposte per le campagne
assicurative 2018 e 2019 - Polizze a copertura dei rischi sulle
strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali,
delle polizze sperimentali indicizzate e delle polizze sperimentali
sui ricavi. (20A04834)

(Gazzetta Ufficiale n. 227 del 12 settembre 2020)

IL DIRETTORE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 7 marzo 2003, n. 38, recante «Disposizioni in
materia di agricoltura»;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, cosi' come
modificato da ultimo dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32,
concernente la normativa del Fondo di solidarieta' nazionale che
prevede «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a
norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della citata legge 7 marzo
2003, n. 38»;
Visto in particolare l'art. 2, comma 4, del suddetto decreto
legislativo 29 marzo 2004 e successive modifiche ed integrazioni che
stabilisce che i termini, le modalita' e le procedure di erogazione
del contributo sui premi assicurativi siano stabiliti con decreto del
Ministro;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione dell'8
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis»;
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della commissione dell'8
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis» nel settore agricolo;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della commissione del 25
giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro,
gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e
l'art. 28 concernente gli aiuti per il pagamento dei premi
assicurativi;
Visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato
nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020
(2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la
gestione dei rischi e delle crisi;
Visto il decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115,
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
integrazioni», ed in particolare gli articoli 13, 15 e 17, inerenti
le verifiche relative agli aiuti di Stato e le conseguenze
dell'inadempimento degli obblighi di utilizzo del Registro nazionale
aiuti;
Considerato il decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 29 dicembre 2014, n. 30151, registrato alla
Corte dei conti in data 11 marzo 2015, n. 623, e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 aprile 2015, n.
82, con il quale a partire dal 1° gennaio 2015 si applicano le
disposizioni di cui al citato decreto legislativo 29 marzo 2004,
entro i limiti delle intensita' di aiuto, delle tipologie di
interventi e delle condizioni stabilite dagli Orientamenti
dell'Unione europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e
forestale nelle zone rurali 2014-2020 e dal regolamento (UE) n.
702/2014 della commissione del 25 giugno 2014;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 12 gennaio 2015, n. 162 e successive modifiche ed
integrazioni, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2015, n.
372, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 12 marzo 2015, n. 59, relativo alla semplificazione della
gestione della PAC 2014-2020, ed in particolare il Capo III
riguardante la gestione del rischio in agricoltura;
Considerata in particolare la lettera b) dell'allegato B del citato
decreto 12 gennaio 2015, che definisce gli elementi del Piano
assicurativo individuale, propedeutico alla stipula delle polizze
assicurative agricole agevolate e, in particolare, il punto 3,
lettere c) «Strutture» e d) «Zootecnia»;
Considerato inoltre l'art. 15, comma 4, del citato decreto 12
gennaio 2015, che stabilisce che la domanda di aiuto per il
percepimento del contributo nazionale di cui all'art. 13, comma 3,
lettera c), del medesimo decreto deve essere presentata al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, il quale puo'
delegare l'Organismo pagatore alla ricezione della stessa;
Considerato in particolare l'art. 17 del citato decreto 12 gennaio
2015, che dispone che, con decreto direttoriale, possono essere
apportate modifiche e/o integrazioni alle procedure ed agli allegati
al medesimo decreto, finalizzate alla semplificazione delle procedure
di gestione del sistema per gestione dei rischi, nonche' per
l'individuazione di soluzioni temporanee che consentano la corretta
gestione delle misure, nelle more dell'entrata a regime del sistema
stesso;
Visto il decreto direttoriale del 24 luglio 2015, n. 15757,
pubblicato nel sito internet del Ministero, con il quale sono state
impartite le opportune disposizioni applicative del citato decreto 29
dicembre 2014 coerentemente con il regolamento (UE) n. 702/2014 -
regime di aiuti in esenzione SA.49425(2017/XA);
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 6 novembre 2017, n. 28405, di approvazione del Piano
assicurativo agricolo nazionale 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 21 dicembre 2017, n. 297, che
stabilisce produzioni, allevamenti, strutture, rischi e garanzie
assicurabili, i valori assicurabili, le combinazioni dei rischi
assicurabili, il contributo, le aliquote massime concedibili e i
termini di sottoscrizione delle polizze, nonche', le modalita' di
calcolo dei parametri contributivi e della spesa ammissibile a
contributo;
Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 11 dicembre 2017, n. 31817 e 29 gennaio 2018, n. 2921,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7
aprile 2018, n. 81, e il decreto 6 luglio 2018, n. 6272, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 agosto
2018, n. 195, recanti individuazione dei prezzi unitari massimi delle
produzioni agricole, delle strutture aziendali, dei costi di
smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determina dei
valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2018;
Visto il decreto direttoriale 18 ottobre 2018, n. 29416, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre
2018, n. 273, recante individuazione dei prezzi di mercato del
periodo da luglio 2018 a settembre 2018 dei prodotti con codice
H10-Frumento duro e H11-Frumento tenero per la determina della
riduzione di prezzo sulle coperture assicurative agevole con polizze
sperimentali sui ricavi - anno 2018;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 29 ottobre 2018, n. 10152, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 20 dicembre 2018, n. 295,
recante modifiche delle codifiche e integrazione dei prezzi unitari
massimi di talune produzioni zootecniche applicabili per la determina
dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai
fondi di mutualizzazione negli anni 2016, 2017 e 2018;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 21 gennaio 2019, n. 642, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 10 aprile 2019, n. 85, di
approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2019 che
stabilisce produzioni, allevamenti, strutture, rischi e garanzie
assicurabili, i valori assicurabili, le combinazioni dei rischi
assicurabili, il contributo, le aliquote massime concedibili e i
termini di sottoscrizione delle polizze, nonche', le modalita' di
calcolo dei parametri contributivi e della spesa ammissibile a
contributo;
Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 12 marzo 2019, n. 2775, 30 maggio 2019, n. 5853 e 30 luglio
2019, n. 8190, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 26 aprile 2019, n. 97, del 26 luglio
2019, n. 174 e del 24 settembre 2019, n. 224, recanti individuazione
dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, delle strutture
aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali
applicabili per la determina dei valori assicurabili al mercato
agevolato nell'anno 2019;
Visto il decreto direttoriale 28 ottobre 2019, n. 35240, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 dicembre
2019, n. 284, recante individuazione dei prezzi di mercato del
periodo luglio-settembre 2019 dei prodotti con codice H10-Frumento
duro e H11-Frumento tenero per la determina della riduzione di prezzo
sulle coperture assicurative agevole con polizze sperimentali sui
ricavi - anno 2019;
Vista la circolare dell'Autorita' di gestione del PSRN 2014-2020
del 21 dicembre 2016, n. 31251, pubblicata sul sito del Ministero,
recante chiarimenti in materia di titolarita' soggettiva per la
presentazione della domanda di aiuto per il settore allevamenti della
misura assicurativa a copertura dei costi di smaltimento delle
carcasse animali;
Visto il decreto direttoriale 20 aprile 2018, n. 13756, registrato
alla Corte dei conti il 14 maggio 2018, n. 343, e pubblicato sul sito
del Ministero, recante individuazione della procedura per
l'approvazione preventiva delle polizze sperimentali ai sensi del
punto 9.2 del comparto B - polizze index based dell'allegato 5 al
sopra riportato decreto 6 novembre 2017 (Piano assicurativo agricolo
nazionale 2018);
Visti i decreti direttoriali 24 ottobre 2018, n. 29800 e n. 29801,
recanti approvazione delle condizioni generali di assicurazione delle
polizze indicizzate rispettivamente delle Compagnie assicurative
«Generali Italia» e «ITAS Mutua» ai sensi del sopracitato decreto 20
aprile 2018;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni, recante «Norme in materia di procedimento
amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»
ed, in particolare, l'art. 12, comma 1, secondo il quale la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari
e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone
ed enti pubblici e privati sono subordinati alla predetermina da
parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le
amministrazioni stesse devono attenersi;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con
modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007, n. 244»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visti gli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni
in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che modifica
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di
protezione dei dati personali», recando disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE)
2016/679;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2019, n. 179, «Regolamento di riorganizzazione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1,
comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2020,
n. 55, cosi' come modificato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 24 marzo 2020, n. 53 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana il 17 giugno 2020 al n. 152;
Visto in particolare l'art. 8, comma 3, del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019 ai sensi del
quale fino all'adozione dei decreti ministeriali di natura non
regolamentare di cui all'art. 7, comma 3 del medesimo provvedimento,
ciascuna struttura ministeriale opera avvalendosi dei preesistenti
uffici dirigenziali con le competenze alle medesime attribuite dalla
previgente disciplina;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 27 giugno 2019, n. 6834, registrato alla Corte dei conti il
29 luglio 2019, n. 834, di individuazione degli uffici dirigenziali
non generali;
Visto il decreto 4 novembre 2019, registrato alla Corte dei conti
il 15 novembre 2019, con il quale e' stato conferito al dott. Emilio
Gatto, dirigente di prima fascia, l'incarico di direttore generale
della direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle
politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;
Tenuto conto della necessita' di procedere all'attuazione degli
interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, con
particolare riferimento alle campagne assicurative agricole 2018 e
2019;
Visto il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con
modificazioni dalla legge l° dicembre 2016, n. 225, riguardante
disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di
esigenze indifferibili, ed in particolare l'art. 13, comma 2-bis: «Al
fine di favorire la copertura dei rischi climatici e di mercato da
parte delle imprese agricole, a valere sulle risorse finanziarie
previste per i contributi di cui all'art. 2 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102, e con le modalita' ivi previste, una quota
fino a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e' destinata ai contributi
sui premi assicurativi per polizze innovative a copertura del rischio
inerente alla variabilita' del ricavo aziendale nel settore del
grano»;
Visto il decreto 27 novembre 2017, n. 30356, con il quale sono
state delegate all'Organismo pagatore AGEA alcune funzioni del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riguardanti
la gestione delle misure di aiuto sulla spesa assicurativa finanziate
con risorse di bilancio nazionali, tra le quali la ricezione della
domanda di aiuto;
Visto il decreto 3 giugno 2020, n. 17750, registrato presso la
Corte dei conti il 2 luglio 2020, reg. n. 636, di revisione della
delega di cui al decreto 27 novembre 2017, con il quale l'Organismo
pagatore AGEA e' delegato, tra l'altro, all'approvazione dell'elenco
dei beneficiari ammessi e all'autorizzazione al pagamento;
Visto il decreto 5 dicembre 2018, n. 24037, con il quale e' stata
impegnata a favore di AGEA Organismo pagatore la somma di euro
2.739.453,04 quale anticipo delle somme necessarie per il pagamento
degli aiuti finanziabili con risorse nazionali ai sensi del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modifiche ed
integrazioni, sulla spesa assicurativa per gli anni 2018 e
precedenti;
Visti i decreti 28 giugno 2019 e 8 novembre 2019, n. 26959 e n.
36101, con i quali e' stata impegnata complessivamente a favore di
AGEA Organismo pagatore la somma di euro 10.702.865,74 quale anticipo
delle somme necessarie per il pagamento degli aiuti finanziabili con
risorse nazionali ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102, e successive modifiche ed integrazioni, sulla spesa assicurativa
per gli anni 2019 e precedenti;
Visto il decreto 8 luglio 2020, n. 25093, con il quale e' stata
impegnata a favore di AGEA Organismo pagatore la somma di euro
12.598.248,28 quale anticipo delle somme necessarie per il pagamento
degli aiuti finanziabili con risorse nazionali ai sensi del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modifiche ed
integrazioni, sulla spesa assicurativa per gli anni 2020 e
precedenti;
Visto inoltre il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e successive disposizioni attuative;
convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61
del 9 marzo 2020;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, nella
legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 110 del 29 aprile 2020;
Ritenuto di dover disciplinare l'attuazione delle misure di cui al
Capo I del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, per le
annualita' 2018 e 2019 in conformita' alle citate disposizioni
comunitarie e nazionali;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina l'attuazione delle misure di cui
al Capo I del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, individuando
i termini, le modalita' e le procedure di erogazione dell'aiuto sui
premi assicurativi in conformita' alle disposizioni di cui ai decreti
12 gennaio 2015 e successive modifiche ed integrazioni e 24 luglio
2015, nonche' ai dettami del Piano assicurativo agricolo nazionale
2018 e del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2019.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Agricoltore»: ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera a),
del regolamento (UE) n. 1307/2013, persona fisica o giuridica o un
gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla
personalita' giuridica di detto gruppo dei suoi membri;
b) «Imprenditore agricolo»: ai sensi dell'art. 1, comma 1,
lettera e), del decreto 12 gennaio 2015 e successive modifiche ed
integrazioni, chi esercita almeno una delle seguenti attivita':
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e
attivita' connesse, ai sensi dell'art. 2135 c.c.;
c) «Polizza»: ove non espressamente indicato, si intende sia la
polizza assicurativa sottoscritta individualmente dall'agricoltore
sia il certificato di polizza sottoscritto da un agricoltore in caso
di polizze collettive stipulate con la Compagnia di assicurazione
dall'Organismo collettivo di difesa, nonche' dalle cooperative
agricole e loro consorzi o da altri soggetti giuridici riconosciuti
ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004 e successive modifiche
ed integrazioni, con la Compagnia di assicurazione;
d) «Avversita' atmosferica»: evento atmosferico, come gelo,
tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccita' prolungata,
assimilabile a una calamita' naturale;
e) «Calamita' naturale»: evento naturale, di tipo biotico o
abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione
agricola, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore
agricolo;
f) «Costo di smaltimento»: costo sostenuto per il prelevamento,
il trasporto dall'allevamento all'impianto di trasformazione, nonche'
i costi di distruzione, delle carcasse di animali morti;
g) «Soccida»: contratto a carattere associativo in un'impresa
agricola, in cui si attua una collaborazione economica tra chi
dispone del bestiame (soccidante) e chi lo prende in consegna
(soccidario), allo scopo di allevarlo e sfruttarlo, ripartendo gli
utili che ne derivano;
h) «Piano»: strumento attuativo annuale del decreto legislativo
29 marzo 2004 e successive modifiche ed integrazioni che,
relativamente alla campagna assicurativa 2018, si riferisce al «Piano
assicurativo agricolo nazionale 2018» e, relativamente alla campagna
assicurativa 2019, al «Piano di gestione dei rischi in agricoltura
2019». Questo strumento stabilisce, tra l'altro, l'entita' dell'aiuto
pubblico sui premi assicurativi tenendo conto delle disponibilita' di
bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del
numero di potenziali assicurati. Nel Piano sono stabiliti i parametri
per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi
distinti per tipologia di polizza assicurativa; area territoriale;
calamita' naturali ed altri eventi eccezionali, avversita'
atmosferiche; garanzia; tipo di coltura, impianti produttivi,
produzioni zootecniche, strutture. Nel Piano sono disposti anche i
termini massimi di sottoscrizione delle polizze per le diverse
produzioni e aree e qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per
garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche;
i) «Sistema informativo integrato Sistema gestione del rischio
(SGR)»: istituito ai sensi del Capo III del decreto 12 gennaio 2015 e
successive modifiche ed integrazioni, nel contesto del Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN), che garantisce
l'armonizzazione e l'integrazione dell'informazione relativa a tale
misura, nell'ottica di garantire una sana gestione finanziaria
evitando sovra-compensazioni;
j) «Piano assicurativo individuale (PAI)»: documento univocamente
individuato nel SIAN, predisposto ed elaborato nell'ambito del SGR,
sulla base delle scelte assicurative che l'agricoltore esegue. Le
informazioni minime che devono essere contenute nel PAI sono elencate
dall'allegato B, lettera b), del decreto 12 gennaio 2015 e successive
modifiche ed integrazioni;
k) «Polizze ricavo»: si intendono i contratti assicurativi che
coprono la perdita di ricavo della produzione assicurata. Tale
perdita di ricavo e' data dalla combinazione tra la riduzione della
resa a fronte dell'insieme dei rischi di cui all'allegato 1.2 del
Piano e la riduzione del prezzo di mercato;
l) «Polizze indicizzate»: o polizze index based, si intendono i
contratti assicurativi che coprono la perdita di produzione
assicurata per danno di quantita' e qualita' a seguito di un
andamento climatico avverso, identificato tramite uno scostamento
positivo o negativo rispetto ad un indice biologico e/o
meteorologico. Il relativo danno sara' riconosciuto sulla base
dell'effettivo scostamento rispetto al valore del suddetto indice;
m) «Polizze sperimentali»: si intende l'insieme delle polizze
ricavo e polizze indicizzate;
n) «Andamento climatico avverso»: indica un andamento climatico,
identificato sulla base dell'alterazione di parametri ricompresi
nell'indice meteorologico quali, ad esempio, la piovosita' e/o la
temperatura cumulate nel periodo di coltivazione o in parte di esso
che si discosta significativamente dalla curva ottimale per una
determinata coltura in una determinata fase fenologica e produce
effetti negativi sulla produzione misurabili, se del caso, con indici
biologici;
o) «PMI»: microimprese, piccole e medie imprese, che soddisfano i
criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014;
p) «Riduzione di prezzo»: differenza tra il prezzo determinato ai
sensi dell'art. 127, comma 3, della legge n. 388/2000, e dell'art. 2,
comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004 e successive
modifiche ed integrazioni, e il prezzo di mercato, determinato
dall'ISMEA con riferimento al terzo trimestre dell'anno di raccolta
del prodotto assicurato;
q) «Domanda di aiuto»: domanda presentata da un richiedente per
il percepimento dell'aiuto;
r) «Data di presentazione domanda di aiuto»: data di
presentazione all'Organismo pagatore AGEA attestata dalla data di
trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN e
riportata nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata al
richiedente;
s) «Utente qualificato»: richiedente che ha registrato la propria
anagrafica sul portale AGEA;
t) «Codice OTP»: codice che consente la sottoscrizione della
domanda con firma elettronica da parte di un utente qualificato,
abilitato all'utilizzo della firma elettronica, inviato tramite SMS
sul cellulare del medesimo utente.

Art. 3

Soggetti ammissibili

1. Sono ammissibili esclusivamente i richiedenti che soddisfano
tutti i seguenti requisiti:
a) essere imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 c.c.,
iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese
agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano;
b) essere titolari di Fascicolo aziendale ai sensi del decreto 12
gennaio 2015 e successive modifiche ed integrazioni
2. I suddetti requisiti devono essere posseduti, pena
l'inammissibilita', al momento della sottoscrizione della polizza.
3. Per le polizze a copertura dei costi per lo smaltimento delle
carcasse animali il richiedente in fase di compilazione della domanda
di aiuto deve indicare se e' proprietario o conduttore
dell'allevamento. Secondo le disposizioni della circolare del 21
dicembre 2016, n. 31251, la figura abilitata a sostenere la spesa
oggetto di agevolazione e di tutte le procedure previste per il
percepimento dell'aiuto, nonche' l'incasso di eventuali risarcimenti,
e' individuata nel soccidario, ossia in colui che nell'ambito del
contratto di compartecipazione risulta il conduttore
dell'allevamento. Per tali polizze sono esclusi dagli aiuti di cui al
presente decreto i soggetti destinatari di un ordine di recupero
pendente a seguito di una precedente decisione della commissione
europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il
mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, comma 5,
del regolamento (UE) n. 702/2014.
4. Per le polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali
e per le polizze sperimentali sono esclusi dagli aiuti di cui al
presente decreto:
a) Le imprese diverse dalle PMI di cui all'art. 2, punto 2, del
regolamento (UE) n. 702/2014;
b) Le imprese in difficolta' ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto
14, del regolamento (UE) n. 702/2014, ad eccezione degli aiuti
destinati ad indennizzare le perdite causate da avversita'
atmosferiche assimilabili a calamita' naturali, ai sensi dell'art.
25, a condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in
difficolta' a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in
questione;
c) I soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a
seguito di una precedente decisione della commissione Europea che
dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno
conformemente a quanto indicato all'art. 1, comma 5, del regolamento
(UE) n. 702/2014.

Art. 4

Interventi ammissibili

1. Gli interventi ammissibili sono esclusivamente quelli relativi
alla stipula di una polizza a copertura dei rischi sulle strutture
aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali e quelli
relativi alla stipula di polizze sperimentali.
2. La sottoscrizione delle polizze assicurative agevolate e'
volontaria e puo' avvenire in forma collettiva o individuale. Possono
deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive gli
Organismi collettivi di difesa, nonche' le cooperative agricole e
loro consorzi, riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 29 marzo
2004 e successive modifiche ed integrazioni Le polizze assicurative
collettive sono contratte con le Compagnie assicurative e
sottoscritte per conto degli agricoltori che vi aderiscono. Gli
imprenditori agricoli associati a tali organismi, per aderire alla
polizza collettiva possono sottoscrivere uno o piu' certificati
assicurativi a copertura dei rischi sulle proprie produzioni, e
devono essere i destinatari degli eventuali risarcimenti.
3. Gli interventi oggetto di aiuto devono soddisfare le seguenti
condizioni:
a) Nella polizza devono essere riportati i seguenti dati:
i. intestazione della Compagnia assicurativa;
ii. codice identificativo della Compagnia assicurativa;
iii. intestazione dell'assicurato;
iv. CUAA;
v. campagna assicurativa di riferimento;
vi. tipologia di polizza;
vii. numero della polizza;
viii. prodotto con eventuale codice da decreto prezzi;
ix. varieta' con eventuale Id da decreto prezzi;
x. avversita' assicurate (solo per strutture e polizze ricavo);
xi. garanzie assicurate;
xii. valore assicurato;
xiii. quantita' assicurata (quintali/numero capi/metri quadri
assicurati);
xiv. tariffa applicata;
xv. importo del premio;
xvi. soglia di danno e/o la franchigia;
xvii. data di entrata in copertura;
xviii. data di fine copertura, (per le sole polizze collettive
in caso di assenza del dato nel certificato di polizza si fa
riferimento a quanto riportato nella convenzione stipulata tra
l'Organismo collettivo di difesa e la Compagnia assicurativa);
xix. nome dell'Organismo collettivo di difesa contraente (in
caso di adesione a polizza collettiva);
b) La copertura assicurativa deve essere riferita all'anno solare
o all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura/allevamento,
qualora di durata inferiore all'anno solare;
c) Per i costi di ripristino delle strutture aziendali e per i
costi di smaltimento delle carcasse animali, le polizze per essere
ammissibili all'agevolazione devono riferirsi alle strutture
aziendali e agli allevamenti zootecnici, di cui all'allegato 1, punti
A.1 e B.1. L'entrata in copertura delle polizze non puo' avere
decorrenza antecedente al 1° gennaio dell'anno della campagna
assicurativa di riferimento e non deve terminare oltre il 31 dicembre
dello stesso anno;
d) Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con
polizze in cui sono comprese tutte le avversita' obbligatorie, di cui
all'allegato 1, punto A.2, a cui possono aggiungersi quelle
facoltative;
e) I costi di smaltimento delle carcasse animali dovranno
riguardare tutte le morti da epizoozie di cui all'allegato 1, punto
B.2-1.1, sempre che non risarciti da altri interventi unionali o
nazionali, e possono comprendere anche le morti dovute ad altre
cause;
f) Nel contratto assicurativo per lo smaltimento delle carcasse
animali il numero di capi assicurati deve trovare rispondenza
nell'Anagrafe zootecnica e nel Fascicolo aziendale. Per le strutture
la localizzazione delle medesime deve trovare rispondenza con le
informazioni presenti nel Fascicolo aziendale;
g) Per le polizze a copertura dei costi di smaltimento carcasse e
per le polizze sperimentali, la polizza deve trovare corrispondenza
con il PAI presentato dall'agricoltore nell'ambito del SGR;
h) Le polizze ricavo, per essere ammissibili all'agevolazione,
devono riferirsi alle sole colture di frumento duro generico e
frumento tenero generico, di cui all'allegato 1, punto C.1, e coprire
esclusivamente i rischi riportati al punto C.2 secondo le
combinazioni di cui al punto C.3 del medesimo allegato. Inoltre,
devono essere sottoscritte a partire dal 1° novembre dell'anno
precedente al 31 maggio dell'anno della campagna assicurativa di
riferimento;
i) Le polizze ricavo devono prevedere una soglia minima del danno
superiore al 20% per l'accesso al risarcimento, da applicare sul
ricavo assicurato per l'intera produzione per Comune del prodotto
frumento;
j) Relativamente alle polizze ricavo, sono ammissibili soltanto
quelle che prevedono il rimborso dei danni esclusivamente al
verificarsi di un'avversita' atmosferica assimilabile alle calamita'
naturali che sia formalmente riconosciuta dalle autorita' nazionali.
Il predetto riconoscimento si considera emesso quando il perito
incaricato dalla Compagnia assicurativa di stimare il danno,
verificati i dati meteo nonche' l'esistenza del nesso di causalita'
tra evento/i e il danno, anche su appezzamenti limitrofi, accerta che
il danno abbia arrecato danni alle strutture aziendali o alle
colture. Per le polizze indicizzate la misurazione della perdita
registrata avviene mediante l'utilizzo di indici biologici e/o
metereologici;
k) Le polizze indicizzate, per essere ammissibili
all'agevolazione, devono riferirsi alle sole produzioni di cereali,
foraggere e oleaginose, di cui all'allegato 1, punto D.1, e coprire
esclusivamente i rischi riportati al punto D.2 secondo le
combinazioni di cui al punto D.3. Inoltre, devono essere sottoscritte
a partire dal 1° novembre dell'anno precedente e entro le scadenze
riportate al punto D.4 del medesimo allegato. Per la sola annualita'
2018 sono ammissibili unicamente le polizze i cui schemi sono stati
oggetto di approvazione da parte del Ministero;
l) Le polizze indicizzate devono prevedere una soglia minima del
danno superiore al 30% per l'accesso al risarcimento, da applicare
sull'intera produzione assicurata per Comune;
m) Le polizze assicurative agevolate non possono garantire rischi
inesistenti ai sensi dell'art. 1895 codice civile o entrare in
copertura dopo l'insorgenza dei rischi o dopo che questi siano
cessati;
n) Per ogni PAI relativo alle polizze a copertura dei costi di
smaltimento delle carcasse animali e per le polizze sperimentali, non
e' consentita la stipula di piu' polizze. Per ogni polizza e' ammesso
l'abbinamento ad un solo PAI;
o) Per ogni polizza e' ammesso l'abbinamento ad una sola domanda
di aiuto, ad eccezione delle polizze a copertura dei rischi negli
allevamenti animali, per le quali la parte mancato reddito e
abbattimento forzoso e' a carico dei fondi FEASR;
p) Le polizze agevolate devono prevedere che il rimborso dei
danni non compensi piu' del costo totale di sostituzione delle
perdite causate dai sinistri assicurati.

Art. 5

Impegni e altri obblighi

1. Il prezzo unitario assicurato per le produzioni di cereali,
foraggere e oleaginose, per il frumento tenero generico e del
frumento duro generico, il costo unitario assicurato di ripristino
delle strutture aziendali e dello smaltimento per le carcasse
animali, non possono superare i prezzi unitari massimi applicabili
per la determina dei valori assicurabili al mercato agevolato,
approvati con i decreti ministeriali relativi alla campagna
assicurativa di riferimento.
2. In caso di polizza collettiva, il beneficiario si impegna a
conservare, per tre anni dalla data di pagamento del contributo
pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso l'Organismo
collettivo di difesa di appartenenza, la documentazione attestante la
stipula e sottoscrizione del certificato della polizza medesima
nonche' il pagamento all'Organismo collettivo della quota del premio
complessivo di propria pertinenza, che potra' essere oggetto di
controllo da parte dell'Organismo pagatore.
3. In caso di polizza collettiva, per quanto riguarda le polizze
strutture e smaltimento carcasse, qualora il beneficiario abbia
ricevuto un anticipo sul pagamento della polizza assicurativa da
parte dell'Organismo collettivo di difesa a cui aderisce, in sede di
compilazione della domanda di aiuto puo' autorizzare il pagamento del
contributo direttamente all'Organismo collettivo di difesa
interessato.
4. Gli Organismi collettivi di difesa che intendono incassare le
quote di premio anticipate per i propri assicurati sono tenuti a
costituire ed aggiornare il proprio Fascicolo aziendale anagrafico,
nel quale, tra l'altro, dovranno essere presenti la PEC riferita
all'organismo e le coordinate bancarie (codice IBAN) dove ricevere
l'accredito delle somme autorizzate dai beneficiari.
5. Per le polizze individuali il beneficiario si impegna a
conservare, per tre anni dalla data di pagamento del contributo
pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso il CAA di
appartenenza, la documentazione attestante la stipula e
sottoscrizione della polizza nonche' il pagamento del premio alla
Compagnia assicurativa, che potra' essere oggetto di controllo da
parte dell'Organismo pagatore.
6. I richiedenti, ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la
sottoscrizione della domanda di aiuto assumono, quali proprie, tutte
le dichiarazioni riportate nel modello di domanda di aiuto di cui
all'allegato 2 al presente decreto.

Art. 6

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per il
pagamento dei premi di assicurazione relativi a polizze a copertura
dei rischi sulle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle
carcasse animali, delle polizze sperimentali.
2. Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico o
ricadente in una delle fattispecie tenute al rispetto della normativa
sugli appalti pubblici, lo stesso dovra' effettuare la spesa nel
rispetto della normativa applicabile in materia di contratti pubblici
di lavori, forniture e servizi, ai sensi del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 «Nuovo codice degli appalti» e successive
modifiche ed integrazioni

Art. 7

Attivita' propedeutiche alla presentazione della domanda di aiuto

1. Al fine della presentazione della domanda di aiuto e' necessario
che il richiedente abbia:
a) costituito o aggiornato il proprio Fascicolo aziendale in base
alla propria sede legale/residenza, con particolare riferimento
all'inserimento di una PEC dell'azienda o altra PEC ad essa
riferibile (art. 14, comma 2, del decreto 12 gennaio 2015 e
successive modifiche ed integrazioni), alle informazioni costituenti
il patrimonio produttivo (art. 4 del medesimo decreto) e alla
verifica della validita' del documento di identita'; in particolare,
per gli allevamenti, le serre e gli ombrai, riguardanti imprese in
attivita' al momento della presentazione della domanda, dovra'
provvedere ad aggiornare la destinazione d'uso della superficie dove
insiste la struttura o, nel caso di polizze smaltimento carcasse
animali, aggiornare i dati dell'allevamento, qualora il Fascicolo
aziendale non risulti aggiornato nel 2020;
b) provveduto all'informatizzazione della polizza, o in caso di
polizze collettive alla verifica dell'avvenuta informatizzazione da
parte dell'Organismo collettivo cui aderisce.

Art. 8

Modalita' di presentazione della domanda di aiuto

1. Gli aiuti di cui al presente decreto sono concessi
successivamente alla presentazione della domanda di aiuto da parte
del richiedente. L'Organismo pagatore AGEA e' responsabile della
ricezione delle domande di aiuto.
2. La domanda, compilata conformemente al modello definito
dall'Organismo pagatore AGEA, i cui contenuti sono descritti
nell'allegato 2, puo' essere presentata esclusivamente tramite i
servizi telematici messi a disposizione dal suddetto organismo,
secondo una delle seguenti modalita':
a) direttamente sul sito www.agea.gov.it sottoscrivendo l'atto
tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice OTP, per
le aziende agricole che hanno registrato la propria anagrafica sul
portale AGEA (utenti qualificati);
b) in modalita' assistita sul portale SIAN www.sian.it per le
aziende agricole che hanno conferito mandato a un Centro autorizzato
di assistenza agricola (CAA) accreditato dall'Organismo pagatore
AGEA;
Per il punto b, oltre alla modalita' standard di presentazione dei
documenti, che prevede la firma autografa del produttore sul modello
cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria anagrafica sul
sito AGEA www.agea.gov.it in qualita' di utente qualificato, puo'
sottoscrivere la documentazione da presentare con firma elettronica,
mediante codice OTP.
3. Per le polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali
il PAI e' un elemento costitutivo della domanda e si avvale dello
stesso protocollo.
4. Le domande di aiuto possono essere presentate entro il 30 giugno
2021. Laddove tale termine cada in un giorno non lavorativo, la
scadenza e' posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
5. L'Organismo pagatore AGEA, con proprie istruzioni operative, in
caso di impossibilita' di compilazione e rilascio della domanda di
aiuto sul sistema informativo SIAN, per motivazioni debitamente
documentate entro la medesima data, puo' estendere il termine di cui
al precedente comma.
6. La domanda e' corredata dai seguenti documenti:
a) il PAI, solo per le polizze sperimentali;
b) la polizza;
c) la documentazione attestante la spesa sostenuta,
opportunamente quietanzata, e la tracciabilita' dei pagamenti alle
Compagnie assicurative secondo le modalita' indicate al comma 7. In
caso di polizze collettive il pagamento e' dimostrato dalla quietanza
del premio complessivo riferita alla polizza-convenzione rilasciata
dalla Compagnia assicurativa all'Organismo collettivo, unitamente ad
una distinta con l'importo suddiviso per i singoli certificati di
polizza;
d) copia del documento di identita' in corso di validita'.
7. Il PAI per le polizze a copertura dei costi di smaltimento delle
carcasse animali puo' essere presentato anche successivamente alla
presentazione della domanda di aiuto.
8. I documenti di cui al comma 5 sono associati o acquisiti in
forma elettronica al momento della presentazione della domanda.
9. Le informazioni relative alle polizze stipulate, anche nel caso
di polizze collettive, sono acquisite tramite le funzionalita'
disponibili nel SGR. A tale scopo, nel caso di polizze individuali il
richiedente deve recarsi al CAA presentando la documentazione di cui
al comma 5, lettera b) e c), ovvero deve utilizzare le funzionalita'
on-line predisposte da AGEA; nel caso di polizze collettive, il
richiedente deve verificare con il CAA che l'Organismo collettivo cui
aderisce abbia provveduto ad informatizzare i dati relativi al
proprio certificato e la documentazione di cui al comma 5, lettera
c).
10. Il termine ultimo del procedimento di informatizzazione delle
polizze stipulate di cui al comma 8 e' fissato alla medesima scadenza
di cui al comma 4.
11. In sede di compilazione della domanda il richiedente deve
indicare l'indirizzo PEC valido per le finalita' di cui all'art. 14
del presente decreto.
12. La sottoscrizione della domanda comporta l'accettazione degli
elementi ivi contenuti. Al richiedente sara' rilasciata una specifica
ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di aiuto.
13. La documentazione attestante la tracciabilita' dei pagamenti
alle Compagnie assicurative, per ciascuna modalita' di pagamento
ammessa, e' riportata nell'allegato 3 al presente decreto. Il
pagamento in contanti non e' consentito.
14. Ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la
presentazione delle domande di aiuto sono contenute nelle
disposizioni operative emanate da AGEA.

Art. 9

Istruttoria delle domande di aiuto

1. Tutte le domande di aiuto presentate sono sottoposte a controlli
di ricevibilita' e di ammissibilita' atti a verificare il possesso
dei requisiti necessari per la concessione ed erogazione del
contributo. I controlli sono effettuati dall'Organismo pagatore AGEA.
2. La verifica di ricevibilita' delle domande comprende la
completezza formale e documentale delle stesse e include il rispetto
dei termini temporali di presentazione di cui all'art. 8 e la
validita' della certificazione antimafia ove previsto. Il mancato
soddisfacimento dei suddetti requisiti comporta la non ricevibilita'
della domanda di aiuto.
3. In fase istruttoria vengono sottoposti a verifica amministrativa
gli elementi comprovanti il possesso dei requisiti di ammissibilita'
di cui agli articoli 3 e 4, il rispetto degli impegni ed altri
obblighi di cui all'art. 5, la conformita' della polizza stipulata
con quella presentata. Il mancato soddisfacimento dei suddetti
requisiti comporta l'inammissibilita' a contributo della domanda di
aiuto.
4. Nell'ambito dei controlli istruttori propedeutici alla determina
della spesa ammissibile sono effettuate le verifiche di congruenza
fra i dati della polizza e i dati del PAI, effettuando in caso di
difformita' la ridetermina delle quantita' assicurate nei limiti
fissati nel PAI e dei prezzi entro i massimali definiti nei decreti
ministeriali adottati per la campagna di riferimento.
5. La spesa premi ammissibile a contributo e' pari al minor valore
risultante dal confronto tra la spesa premi risultante dal
certificato di polizza, ovvero rideterminata ai sensi del comma 4, e
la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi,
calcolati in SGR secondo le specifiche tecniche riportate nel Piano.
6. Per le sole polizze ricavo, in fase di istruttoria, viene
sottoposto a verifica il rispetto del cumulo degli aiuti «de
minimis», ai sensi dell'art. 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE)
n. 1408/2013.
7. Nell'ambito dei controlli propedeutici all'erogazione dell'aiuto
vengono sottoposti a verifica amministrativa gli elementi comprovanti
i costi sostenuti ed i pagamenti effettuati.
8. Controlli in loco per verificare la conformita' delle operazioni
realizzate con la normativa applicabile inclusi i requisiti di
ammissibilita', gli impegni e gli altri obblighi sono effettuati su
un campione pari ad almeno il 5% della spesa che deve essere pagata
dall'Organismo pagatore, determinata in seguito ai citati controlli
amministrativi. La selezione del campione e' effettuata in base ad
un'analisi dei rischi inerenti le domande di aiuto ed in base ad un
fattore casuale. Tali controlli, altresi', verificano l'esattezza dei
dati dichiarati dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti
giustificativi.
9. I controlli in loco possono comprendere anche una visita presso
l'azienda del beneficiario e sono effettuati alla presenza dello
stesso o, in subordine, di un suo delegato munito di delega scritta.
10. Ai richiedenti che hanno presentato domanda di aiuto, AGEA
comunica, conformemente al successivo art. 14, le modalita' per
visualizzare, in ambito SIAN, l'esito dell'istruttoria.
11. In caso di esito positivo dell'istruttoria la comunicazione
avverra' esclusivamente mediante pubblicazione su sito internet del
Ministero e mediante portale SIAN. In caso di istruttoria che
determini la non ammissibilita' totale della domanda o in caso di
riduzione proporzionale dell'importo richiesto (riproporzionamento
sulla base della ridetermina di quantita' e prezzo), la comunicazione
al richiedente degli esiti istruttori avverra' via PEC, con la quale,
ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e successive
modifiche ed integrazioni, verranno fornite anche le istruzioni per
la presentazione dell'istanza di riesame secondo le modalita'
indicate all'art. 10.
12. In caso di mancato recapito della comunicazione via PEC, sara'
pubblicato sul sito internet del Ministero e sul portale SIAN
l'elenco delle domande interessate, con indicazione delle modalita'
operative per la consultazione della comunicazione ai soggetti
destinatari.
13. Per le colture riferite alle polizze sperimentali a fronte
delle quali sono stati presentati altri PAI per la presentazione
delle domande ai sensi della sottomisura 17.1 del Programma di
sviluppo rurale nazionale 2014-2020, ai fini della verifica in capo
al richiedente del rispetto dell'obbligo di assicurare l'intera
produzione per territorio comunale, si procede all'istruttoria
tenendo conto di tutti i PAI predisposti dal medesimo richiedente per
prodotto/Comune.

Art. 10

Istanza di riesame

1. Entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della comunicazione
via PEC delle modalita' per visualizzare le risultanze istruttorie,
ovvero dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero
dell'elenco delle domande interessate dal mancato recapito, il
richiedente puo' manifestare interesse a presentare istanza di
riesame esclusivamente, pena la non ricevibilita', tramite i servizi
telematici messi a disposizione da AGEA, secondo le medesime
modalita' indicate nel precedente art. 8.
2. Se il richiedente non si avvale di tale possibilita',
l'istruttoria assume carattere definitivo salvo le possibilita' di
ricorso previste dalla vigente normativa. Se il richiedente ha
manifestato interesse a presentare istanza di riesame, lo stesso
ricevera' via PEC le istruzioni operative per procedere alla predetta
presentazione.
3. Ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione
delle domande di riesame sono contenute nelle disposizioni operative
emanate da AGEA.
4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza di
riesame, AGEA comunica, conformemente al successivo art. 14, le
modalita' per visualizzare, in ambito SIAN, l'esito dell'istruttoria
che assume carattere definitivo salvo le possibilita' di ricorso
previste dalla vigente normativa.

Art. 11

Approvazione delle domande ed erogazione del contributo

1. L'Organismo pagatore AGEA, provvede ad approvare l'elenco dei
beneficiari ammessi a finanziamento, comprensivo dell'indicazione
della spesa ammessa e dell'aiuto spettante. Gli esiti istruttori dei
controlli svolti, compresi gli esiti derivanti dalle attivita' di
riesame e gli esiti dei controlli propedeutici all'erogazione
dell'aiuto, sono comunicati al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e certificati negli specifici decreti di
pagamento dell'Agenzia.
2. L'elenco dei beneficiari ammessi all'aiuto e' reso disponibile
in ambito SIAN e pubblicato sul sito internet del MIPAAF.
3. L'Organismo pagatore AGEA provvede all'erogazione dell'aiuto
spettante in una o piu' soluzioni, tramite bonifico sulle coordinate
bancarie indicate dai beneficiari all'atto di presentazione della
domanda di aiuto.
4. Al fine di garantire una piu' rapida erogazione dell'aiuto, in
linea con le necessita' delle parti, l'Organismo pagatore AGEA puo'
erogare un acconto fino al 40 percento della spesa premi sostenuta
sottoponendo il pagamento anticipato a clausola risolutiva.

Art. 12

Modifiche, integrazioni, ritiro e correzione degli errori palesi
delle domande di aiuto

1. Le domande di aiuto possono essere ritirate, in tutto e in
parte, in qualsiasi momento. Tale ritiro e' registrato dall'Organismo
pagatore AGEA tramite le apposite funzionalita' in ambito SIAN.
Tuttavia, se l'autorita' competente ha gia' informato il beneficiario
che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di aiuto o gli
ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se
da tale controllo emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri.
2. Il ritiro della domanda riporta i beneficiari nella situazione
in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in
questione o parte di essi.
3. Le modalita' operative per il ritiro delle domande di aiuto e di
altre dichiarazioni e documentazione, sono definite dall'Organismo
pagatore AGEA con proprio provvedimento.
4. Le domande di aiuto e i documenti giustificativi forniti dal
beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento
dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti
dall'Organismo pagatore AGEA sulla base di una valutazione
complessiva del caso particolare e purche' il beneficiario abbia
agito in buona fede.
5. L'errore puo' essere considerato palese solo se puo' essere
individuato agevolmente durante un controllo amministrativo delle
informazioni indicate nella domanda stessa.
6. In caso di individuazione e accettazione dell'errore palese,
l'Organismo pagatore AGEA determina la ricevibilita' della
comunicazione dell'errore palese commesso sulla domanda di aiuto.
7. Per le domande di aiuto estratte per il controllo in loco, le
modifiche possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo
dopo il completamento delle attivita' di controllo e in ogni caso non
sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i
risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco.

Art. 13

Cessione di aziende

1. Per cessione d'azienda si intende «la vendita, l'affitto o
qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unita' di
produzione considerate».
2. L'aiuto puo' essere concesso ed erogato al cessionario, in
relazione all'azienda ceduta, qualora la cessione d'azienda nella sua
totalita' sia avvenuta dopo la sottoscrizione della polizza ma prima
del pagamento del premio assicurativo e qualora:
a) il cessionario provveda ad informare l'autorita' competente
dell'avvenuta cessione in domanda di aiuto e a chiedere la
concessione dell'aiuto allegando alla domanda anche la documentazione
probante l'avvenuta cessione. A tale scopo il cessionario deve
preventivamente aggiornare il Fascicolo aziendale;
b) il cessionario presenti tutti i documenti giustificativi
richiesti dal presente decreto;
c) siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione ed
erogazione dell'aiuto di cui al presente decreto;
d) il cessionario abbia pagato il premio.
3. Nei casi di cui al comma 2, la verifica dei requisiti di cui
all'art. 3 del presente decreto e' svolta avendo riguardo ai
requisiti dell'azienda del cedente. L'azienda ceduta e' considerata,
nel caso in cui il cessionario percepisca altri contributi pubblici
ai sensi del presente decreto, alla stregua di un'azienda distinta
per quanto riguarda l'anno di domanda in questione.
4. L'aiuto puo' essere erogato al cedente e nessun aiuto sara'
dovuto al cessionario, qualora la cessione d'azienda sia avvenuta
successivamente al pagamento del premio e qualora:
a) il cedente presenti domanda di aiuto e i documenti
giustificativi richiesti dal presente decreto, informando l'autorita'
competente dell'avvenuta cessione successivamente al pagamento del
premio e che nulla e' dovuto al cessionario;
b) siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione ed
erogazione dell'aiuto di cui al presente decreto.
5. Qualora la titolarita' di un'azienda venga trasferita nella sua
totalita', a seguito di successione mortis causa, l'aiuto e' erogato
all'erede purche' vengano adempiuti gli obblighi informativi previsti
al comma 2, compresa, se del caso, la lettera d). In caso di
pluralita' di eredi, questi devono delegare uno di loro alla
presentazione degli atti amministrativi. Il controllo dei requisiti
verra' effettuato a seconda del momento del verificarsi dell'evento
successorio;
a) Nel caso in cui l'evento morte si sia verificato
successivamente alla sottoscrizione della polizza e al pagamento del
relativo premio, i controlli relativi agli atti amministrativi
presentati dall'erede saranno svolti avendo riguardo ai requisiti
dell'azienda del de cuius; la verifica dei requisiti di cui all'art.
3 e' svolta pertanto con riferimento al solo de cuius. Nel caso in
cui l'evento morte si sia verificato dopo la presentazione della
domanda di aiuto l'erede dovra' provvedere esclusivamente alla
presentazione di una comunicazione relativa all'avvenuta successione
per attivare il pagamento della domanda del de cuius e percepire il
relativo contributo;
b) Qualora invece l'evento morte si sia verificato
successivamente alla sottoscrizione della polizza presentata dal de
cujus ma prima della data di fine copertura della stessa e prima del
pagamento del relativo premio, i controlli degli atti amministrativi
saranno svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda sia del de
cujus che del relativo trasferimento in capo all'erede a far data
dall'evento successorio.
6. Le modalita' attuative e operative per la comunicazione della
cessione di aziende, nonche' eventuali ulteriori disposizioni
operative, sono definite dall'Organismo pagatore AGEA con proprio
provvedimento.
7. Le modalita' attuative per la gestione del Fascicolo aziendale
sono definite da AGEA Coordinamento con proprio provvedimento.

Art. 14

Modalita' di gestione della comunicazione con i richiedenti

1. Gli indirizzi dei richiedenti sono tratti da quanto indicato
dagli stessi nel proprio Fascicolo aziendale, mentre l'indirizzo
delle autorita' competenti alle quali i beneficiari sono tenuti a
rivolgersi sono i seguenti:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: via XX
settembre n. 20 - 00187 Roma - tel. 06-46651, sito internet:
www.politicheagricole.it - PEC: cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it
Organismo pagatore AGEA: via Palestro n. 81 - 00185 Roma - tel.
06-494991, sito internet: www.agea.gov.it - PEC:
protocollo@pec.agea.gov.it
2. Tutte le comunicazioni tra i beneficiari e le autorita'
competenti per la gestione ed il controllo delle domande di aiuto
avverranno attraverso PEC.
3. In caso di mancato recapito della comunicazione via PEC, sara'
pubblicato sul sito internet del Ministero e sul portale SIAN
l'elenco delle domande interessate, con indicazione delle modalita'
operative per la consultazione della comunicazione ai soggetti
destinatari.

Art. 15

Modalita' di calcolo ed erogazione del contributo

 

1. La misura del contributo pubblico calcolato sulla spesa ammessa
in seguito all'istruttoria delle domande di aiuto di cui all'art. 9
del presente decreto e' pari:
a) al 50% per le polizze a copertura dei rischi sulle strutture
aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali;
b) al 65% per le polizze sperimentali.

Art. 16

Dotazione finanziaria

1. Per l'attuazione del presente decreto e' assegnato un importo di
risorse in termini di spesa pubblica di euro 9.000.000,00, oltre ad
eventuali economie risultanti da precedenti assegnazioni.
2. Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate sulla
base delle disponibilita' di bilancio nazionale.
3. Eventuali economie risultanti al termine dei pagamenti di cui al
presente avviso, potranno essere utilizzate a copertura dei
fabbisogni di annualita' successive.

Art. 17
Norme di rinvio

1. Ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990, la data di
avvio dei procedimenti, la loro durata ed i responsabili degli stessi
sono individuati secondo la tabella pubblicata nel sito internet del
Ministero i cui contenuti sono indicati all'art. 8, comma 2, della
citata Legge. I termini indicati nella suddetta tabella devono
intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati al
numero delle domande che verranno presentate, alla loro distribuzione
temporale, alle risorse umane e strumentali che verranno messe a
disposizione per la definizione dei procedimenti.
2. Ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 8, comma 3, della legge n.
241/1990, per cui dato il numero elevato dei destinatari non sia
possibile la comunicazione personale, l'Amministrazione adempie a
tali obblighi provvedendo a rendere noti gli elementi della
comunicazione di avvio del procedimento mediante la pubblicazione sul
sito della suddetta tabella.
3. Al fine di evitare l'accrescimento del contenzioso e consentire
il raffreddamento dei conflitti, avverso le decisioni assunte nei
confronti dei beneficiari che aderiscono al presente decreto e'
ammesso ricorso in opposizione all'autorita' che ha adottato il
provvedimento per chiedere l'eventuale applicazione dell'istituto
dell'autotutela ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 1199/71 modificato con legge n. 69/2009.
4. In tutti i casi e' fatto salvo il ricorso giurisdizionale nei
termini di legge.
5. Per quanto non previsto nel presente decreto si fa rinvio alla
relativa normativa unionale e nazionale pertinente.

Art. 18

Informativa sul trattamento dei dati personali

1. I dati forniti saranno trattati in conformita' al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione
dei dati personali», e del regolamento (UE) 2016/679.
2. Titolare del trattamento e' l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA) in qualita' di delegato dal Ministero al
trattamento delle domande di aiuto. La sede di AGEA e' in Via
Palestro, 81 - 00187 Roma. Il sito web istituzionale dell'Agenzia e'
il seguente: www.agea.gov.it
Il presente provvedimento e' trasmesso agli organi di controllo per
la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero.

Allegato 1

Strutture aziendali, allevamenti zootecnici, produzioni,
rischi assicurabili e loro combinazioni

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2a

Modello di domanda di aiuto Strutture aziendali

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2b

Modello di domanda di aiuto Smaltimento carcasse

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2c

Modello di domanda di aiuto Polizze sperimentali

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 3

Documentazione attestante la tracciabilita' dei pagamenti
alle Compagnie assicurative

Parte di provvedimento in formato grafico

 

Allegati

ALLEGATO 3

ALLEGATO 2c

ALLEGATO 2b

ALLEGATO 2a

ALLEGATO 1

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