Assoggettabilità a Via statale: quali criteri per gli impianti termici?

Assoggettabilità a Via statale
Sul tema un interpello ambientale della Provincia di Pavia al Mase

Assoggettabilità a Via statale: quali criteri per gli impianti termici? Questo l'oggetto dell'interpello ambientale posto dalla Provincia di Pavia al ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

In particolare, il quesito è stato posto in ordine alla corretta interpretazione di potenza termica complessiva al fine dell’espletamento della procedura di verifica.

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Di seguito i testi dell'interpello e del parere del Mase.

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Interpello ambientale della Provincia di Pavia 6 giugno 2023, n. 91777

Oggetto: interpello ambientale, ai sensi dell’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, in ordine alla corretta interpretazione di potenza termica complessiva al fine dell’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale per gli impianti di cui al punto 1 lettera a dell’Allegato II bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e smi.

 

Con il presente interpello si intende porre all’attenzione di Codesto Spettabile Ministero un quesito relativo alla corretta interpretazione dell’ambito di applicazione della categoria di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, di competenza statale, definiti al Punto1 lettera a) dell’Allegato II-BIS alla Parte II del D.lgs. 152/2006 e smi: “impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW”.

In particolare il presente quesito è posto al fine di capire se nel computo delle potenze termiche nominali degli impianti di combustione debbano essere considerati gli impianti di combustione semplicemente installati presso lo stabilimento, oppure solo gli impianti effettivamente utilizzati, escludendo gli impianti di riserva/emergenza oppure gli impianti che, pur non essendo classificati di riserva/emergenza, sono comunque impiegati, in una logica di ridondanza, in modo alternato ad altri e mai in modo contemporaneo, soprattutto se dotati di interblocchi fisici che ne impediscono il contemporaneo utilizzo.

Si fa presente che l’impiego alternato degli impianti di combustione è normalmente previsto e giustificato da parte dei gestori, per garantire contemporaneamente la ridondanza degli impianti, quindi la disponibilità di energia termica ad esempio in caso di guasti o fermate per manutenzione, e, contestualmente, preservare la funzionalità impiantistica e la durata nel tempo dei medesimi impianti che può essere compromessa da lunghi periodi di arresto.

Il dubbio interpretativo nasce dal fatto che la locuzione “potenza termica complessiva” e nello specifico il temine “complessiva”, lasciano spazio ad una interpretazione più estensiva rispetto al concetto che, in base all’articolato della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e smi ed in particolare dell’Allegato V alla Parte II del medesimo decreto, dovrebbe essere quello dell’impatto potenziale (punto 3 Allegato V alla Parte II) che un progetto/impianto/stabilimento può creare sull’ambiente, soprattutto se, come definito al punto 1 del succitato Allegato V, “Le caratteristiche del progetto debbono essere considerate tenendo conto, in particolare: a) delle dimensioni e della concezione dell’insieme del progetto......”.

Infatti la locuzione “potenza termica complessiva” potrebbe essere intesa come potenza termica installata, cioè la somma delle potenze termiche nominali degli impianti di combustione semplicemente installati presso uno stabilimento/installazione indipendentemente dal loro effettivo impiego, rispetto alla massima capacità produttiva dello stabilimento/installazione, a cui sono asserviti.

Si consideri inoltre che, nell’ambito della disciplina delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA), Codesto spettabile Ministero con propria Circolare DVA.Registro Ufficiale.U.0027569.14- 11-2016, ha chiarito che, in merito alla capacità produttiva di un’installazione, la stessa è da intendersi come la “capacità relazionabile al massimo inquinamento potenziale dell’impianto”, concetto che collima perfettamente con quello di impatto potenziale di un progetto (riportato al punto 3 Allegato V alla Parte II D.Lgs. 152/2006).

Quanto formulato nel presente interpello si riferisce all’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), presentata per il tramite del SUAP di Casteggio, dalla società AB Maury Italy S.p.a. ed avente ad oggetto modifiche di stabilimento che prevedono sia l’installazione di alcuni impianti di combustione, sia un cambio nella gestione dei medesimi impianti che determinerà una potenza complessiva installata superiore a 50 MW termici (56,472 MW). Tale potenza non corrisponderà alla potenza termica che creerà il massimo impatto potenziale in quanto gli impianti non verranno mai accessi contemporaneamente ma, nella “concezione del progetto” presentato, verranno impiegati con un assetto tale da avere una potenza termica complessiva contemporaneamente impiegata pari ad un massimo di 39,186 MW.

La differenza tra la potenza termica semplicemente installata (56,472 MW) e quella per cui viene richiesto l’effettivo impiego contemporaneo (39,186 MW), è data dal fatto che alcuni impianti verranno impiegati uno in alternativa all’altro, verosimilmente, quindi, nella logica degli impianti di riserva definiti dall’art. 273 c. 9 e 273-bis c.8 del D.Lgs. 152/2006 e smi (cioè in sostituzione di altri impianti quando questi sono disattivati); in tali articoli è prevista la specifica esclusione degli impianti di riserva nella determinazione della potenza termica di stabilimento sulla quale stabilire i limiti delle emissioni in atmosfera.

In particolare tale differenza sarà determinata, nella sua quasi totalità, dall’impiego in maniera alternata dei due gruppi turbogas, costituiti ognuno da una turbina a gas seguita da una caldaia di recupero con potenza termica totale di 17,231 MW cadauno, che, appunto, non verranno mai impiegati contemporaneamente e per cui la società, a garanzia di ciò, provvederà ad installare un sistema di interblocco fisico dell’alimentazione del gas naturale atto a garantire il non funzionamento in parallelo dei due gruppi turbogas.

A controllo del funzionamento dei due gruppi turbogas vi sarà, inoltre, anche il Sistema di Analisi delle Emissioni in continuo (SAE di cui alla DGR Lombardia n. 3934/2012).
Richiamata ancora la Circolare DVARegistro Ufficiale.U.0027569.14-11-2016, di Codesto Spettabile Ministero, si sottolinea che il dubbio interpretativo da parte della scrivente, è alimentato e supportato anche dal fatto che la Circolare Ministeriale riportando testualmente che «E’ possibile che tale capacità massima sia nei fatti determinata da un limite legale alla capacità produttiva, che l’installazione non deve superare per obblighi autonomamente vigenti. Casi tipici di tale fattispecie sono limitazioni discendenti da obblighi di legge, da condizioni VIA o da prescrizioni autorizzative (ad esempio, divieto di impiegare caldaie di riserva in contemporanea con le altre)», introduce il concetto di limite legale alla capacità produttiva, da confrontare con le rispettive soglie, un limite disposto, ad esempio, da prescrizioni che vietano l’impiego di caldaie di riserva in contemporanea con le altre.

Per quanto sopra, in conclusione, si chiede se ai fini dell’assoggettamento a verifica di esclusione dalla VIA di competenza statale, di cui al Punto1 lettera a) dell’Allegato II-BIS alla Parte II del D.lgs. 152/2006 e smi: “impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW”, debba essere considerata la potenza termica semplicemente installata o quella che creerà il massimo impatto potenziale corrispondente, invece, alla potenza massima complessiva effettivamente richiesta dal progetto presentato.

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Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 20 dicembre 2023, n. 209407

Oggetto: Interpello ambientale, ai sensi dell’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006 - Corretta interpretazione della potenza termica complessiva al fine dell’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale per gli impianti di cui al punto 1 lettera a dell’Allegato II bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e smi 

Con nota acquisita al prot. MASE -registro ufficiale ingresso n. 0091777 del 06-06-2023 codesta Provincia - Settore Servizi per l’Impiego, Affari Istituzionali, Territorio e Protezione Civile UO Risorse Idriche, Difesa Idrogeologica e Protezione Civile - ha presentato l’istanza di interpello di cui all’oggetto.

L’interpellante, ha sottoposto un quesito relativo alla corretta interpretazione dell’ambito di applicazione della categoria di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, di competenza statale, definiti al Punto l lettera a) dell’Allegato II-BIS alla Parte II del D.lgs. 152/2006 e smi: “impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW".

In particolare ha chiesto se nel computo delle potenze termiche nominali degli impianti di combustione debbano essere considerati gli impianti di combustione semplicemente installati presso lo stabilimento, oppure solo gli impianti effettivamente utilizzati, escludendo gli impianti di riserva/emergenza oppure gli impianti che, pur non essendo classificati di riserva/emergenza, sono comunque impiegati, in una logica di ridondanza, in modo alternato ad altri e mai in modo contemporaneo, soprattutto se dotati di interblocchi fisici che ne impediscono il contemporaneo utilizzo.

La richiesta di chiarimento viene motivata dal fatto che la locuzione "potenza termica complessiva” potrebbe essere intesa come potenza termica installata, cioè la somma delle potenze termiche nominali degli impianti di combustione semplicemente installati presso uno stabilimento/installazione indipendentemente dal loro effettivo impiego, rispetto alla massima capacità produttiva dello stabilimento/installazione, a cui sono asserviti.

L’esponente rappresenta inoltre che nell’ambito della disciplina delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA), questo Dicastero con propria Circolare Prot. n. DVA..U.0027569.14- 11-2016, ha chiarito che, in merito alla capacità produttiva di un’installazione, la stessa è da intendersi come la "capacità relazionabile al massimo inquinamento potenziale dell’impianto”, concetto che collima perfettamente con quello di impatto potenziale di un progetto (riportato al punto 3 Allegato V alla Parte II D.Lgs. 152/2006).

Sottolinea ancora l’interpellante che la medesima Circolare di questo Dicastero in materia di AIA riportando testualmente che «E’ possibile che tale capacità massima sia nei fatti determinata da un limite legale alla capacità produttiva, che l’installazione non deve superare per obblighi autonomamente vigenti. Casi tipici di tale fattispecie sono limitazioni discendenti da obblighi di legge, da condizioni VIA o da prescrizioni autorizzative (ad esempio, divieto di impiegare caldaie di riserva in contemporanea con le altre)», introduce il concetto di limite legale alla capacità produttiva, da confrontare con le rispettive soglie, un limite disposto, ad esempio, da prescrizioni che vietano l’impiego di caldaie di riserva in contemporanea con le altre.

Tanto rappresentato l’interpellante formula il quesito di seguito riportato “si chiede se ai fini dell’assoggettamento a verifica di esclusione dalla VIA di competenza statale, di cui al Punto1 lettera a) dell’Allegato II-BIS alla Parte II del D.lgs. 152/2006 e smi: “impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW" , debba essere considerata la potenza termica semplicemente installata o quella che creerà il massimo impatto potenziale corrispondente, invece, alla potenza massima complessiva effettivamente richiesta dal progetto presentato.”

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Con riferimento al quesito sottoposto a questa Amministrazione si rappresenta quanto segue.

Come noto con il D.Lgs 104/2017 è stato introdotto l’Allegato II bis al D.Lgs 152/2006, relativo alle categorie di progetti per i quali è prevista la verifica di assoggettabilità statale.

La verifica di assoggettabilità è la procedura che si attiva allo scopo di valutare se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale.

Questa fase procedimentale è finalizzata alla valutazione, da parte dell'Autorità competente, degli impatti sull'ambiente del progetto ove gli impatti non siano negativi e significativi, verrà esclusa la procedura di VIA; viceversa, in caso di impatti significativi sull'ambiente, dovrà attivarsi la procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale.

Tale essendo lo spirito della norma, la disamina del caso oggetto dell’odierno interpello deve necessariamente tener conto del principio testé enunciato.

Nello specifico ai fini dell’assoggettamento a verifica di esclusione dalla VIA di competenza statale, di cui al Punto1 lettera a) dell’Allegato II-BIS alla Parte II del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. occorrerà tener conto del fatto che gli impatti sull’ambiente della tipologia di impianti di che trattasi non sono unicamente quelli generati dalle unità in esercizio dell’impianto sulla componente atmosfera, poichè il progetto nel suo complesso dimensionale totale – comprensivo anche delle unità di riserva – determina ex se impatti anche a livello di consumo/impermeabilizzazione di suolo, paesaggio, biodiversità, reti idriche, movimento terra, ecc. dunque è la totalità di detti impatti che deve essere considerata in sede di verifica di assoggettabilità.

Ne consegue che anche in applicazione del principio di massima precauzione ai fini dell’assoggettamento alla verifica di assoggettabilità a VIA si ritiene che nel computo delle potenze termiche nominali degli impianti di combustione debbano essere considerati tutti gli impianti di installati ivi inclusi quelli di riserva.

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