Apparecchi per atmosfere esplosive: attuata la direttiva 2014/34/UE

Scopo della misura è rafforzare la vigilanza del mercato e il controllo sui prodotti che entrano nel mercato dell'unione. Obblighi per fabbricanti, importatori, distributori e organismi notificati

Attuata la direttiva 2014/34/UE sugli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive, tramite la pubblicazione sul S.O. n. 16 alla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2016, n. 121, del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85.

Tra le numerose disposizioni:

-  requisiti essenziali di sicurezza e di salute dei prodotti per essere immessi sul mercato;

-  obblighi per fabbricanti, importatori e distributori;

- principi generali, regole e condizioni per l'apposizione della marcatura Ce e di altre marcature;

- procedure di valutazione, conformità (dichiarazione e organismi di valutazione) e notifiche (domanda, procedura e modifica);

- organismi notificati: prescrizioni, obblighi, affiliate e subappaltatori;

- vigilanza del mercato e controllo sui prodotti che entrano nel mercato dell'unione;

- procedure a livello nazionale per i prodotti che presentano rischi;

- sanzioni.

 

Di seguito il testo integrale del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

 

Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85 

Attuazione della direttiva  2014/34/UE  concernente  l'armonizzazione
delle legislazioni degli Stati  membri  relative  agli  apparecchi  e
sistemi di protezione destinati ad  essere  utilizzati  in  atmosfera
potenzialmente esplosiva. (16G00094)

in S.O. n. 16 alla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2016, n. 121



 Vigente al: 26-5-2016





                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  direttiva  2014/34/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 febbraio 2014  concernente  l'armonizzazione  delle
legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di
protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente
esplosiva (rifusione);
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea,  ed   in
particolare gli articoli 31, 32, 33 e 35;
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2014  ed  in
particolare l'articolo 1 e l'allegato B, numero 20);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,  n.
126, concernente il regolamento recante norme per l'attuazione  della
direttiva 94/9/CE in materia  di  apparecchi  sistemi  di  protezione
destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva,
adottato ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  luglio  2008  che  pone  norme   in   materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 19 febbraio 2016;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 maggio 2016;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze, della giustizia e degli affari  esteri
e della cooperazione internazionale;

                                Emana


                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                 Campo di applicazione e definizioni

  1. Il presente decreto, con i relativi allegati che ne fanno  parte
integrante, si applica ai  seguenti  prodotti,  di  seguito  indicati
unitariamente anche come «prodotti»:
    a)  apparecchi  e  sistemi  di  protezione  destinati  ad  essere
utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
    b) dispositivi  di  sicurezza,  di  controllo  e  di  regolazione
destinati  ad  essere   utilizzati   al   di   fuori   di   atmosfere
potenzialmente  esplosive,  necessari   o   utili   per   un   sicuro
funzionamento degli apparecchi e dei sistemi di protezione,  rispetto
ai rischi di esplosione;
    c) componenti destinati ad essere  inseriti  negli  apparecchi  e
sistemi di protezione di cui alla lettera a).
  2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
    a) alle apparecchiature mediche destinate ad impieghi in ambiente
medico;
    b) agli apparecchi e sistemi di protezione, quando il pericolo di
esplosione  e'  dovuto  esclusivamente  alla  presenza   di   materie
esplosive o di materie chimiche instabili;
    c) agli apparecchi destinati ad impieghi in ambiente domestico  e
non  commerciale,  ove  un'atmosfera  potenzialmente  esplosiva  puo'
essere provocata solo raramente e unicamente da una fuga  accidentale
di gas;
    d) ai dispositivi di protezione individuale  di  cui  al  decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n. 475;
    e) alle navi marittime e alle unita'  mobili  off-shore,  nonche'
alle attrezzature utilizzate a bordo di dette navi o unita';
    f) ai mezzi di  trasporto,  quali  veicoli  e  i  loro  rimorchi,
destinati unicamente al trasporto di persone  per  via  aerea,  sulle
reti stradali, ferroviarie oppure per via navigabile e  ai  mezzi  di
trasporto di merci per via aerea,  su  reti  stradali  o  ferroviarie
oppure per via navigabile; i veicoli destinati a essere utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva non sono  esclusi  dall'ambito  di
applicazione del presente decreto;
    g)  ai  prodotti  contemplati  dall'articolo  346,  paragrafo  1,
lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  3. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) «apparecchi»: le macchine, le apparecchiature,  i  dispositivi
fissi o mobili, gli organi di comando, la strumentazione e i  sistemi
di rilevazione e di  prevenzione  che,  da  soli  o  combinati,  sono
destinati alla  generazione,  al  trasporto,  allo  stoccaggio,  alla
misurazione, alla regolazione e alla conversione di energia e/o  alla
trasformazione di materiale e che, a causa delle potenziali  sorgenti
di  innesco  che  sono   loro   proprie,   rischiano   di   provocare
un'esplosione;
    b) «sistemi di protezione»: dispositivi, diversi  dai  componenti
degli  apparecchi,  la  cui  funzione  e'  bloccare  sul  nascere  le
esplosioni e/o  circoscrivere  la  zona  da  esse  colpita,  messi  a
disposizione sul mercato  separatamente  come  sistemi  con  funzioni
autonome;
    c) «componenti»: tutte le parti essenziali per  il  funzionamento
sicuro degli apparecchi e dei sistemi di protezione,  prive  tuttavia
di funzione autonoma;
    d)  «atmosfera  esplosiva»:  una  miscela  contenente   aria,   a
condizioni atmosferiche, sostanze infiammabili  allo  stato  di  gas,
vapori, nebbie o polveri nella quale, dopo l'innesco, la  combustione
si propaga all'intera miscela non bruciata;
    e)    «atmosfera    potenzialmente    esplosiva»:    un'atmosfera
suscettibile di  trasformarsi  in  atmosfera  esplosiva  a  causa  di
condizioni locali e operative;
    f) «gruppo di apparecchi I»: apparecchi  destinati  a  lavori  in
sotterraneo  nelle  miniere  e  nei  loro  impianti  di   superficie,
passibili di essere esposti al rischio di  sprigionamento  di  grisu'
e/o di polveri combustibili, comprendenti gli apparecchi appartenenti
alle categorie M1 ed M2 di cui all'allegato I;
    g) «gruppo di  apparecchi  II»:  apparecchi  destinati  a  essere
utilizzati in altri siti passibili di essere  messi  in  pericolo  da
atmosfere  esplosive,  comprendenti  apparecchi   appartenenti   alle
categorie 1, 2 e 3 di cui all'allegato I;
    h) «categoria di apparecchi»: la classificazione  di  apparecchi,
in  ogni  gruppo  di  apparecchi,  specificata  all'allegato  I,  che
determina il livello di protezione richiesto;
    i)  «uso  previsto»:  l'uso  di  un   prodotto   prescritto   dal
fabbricante  assegnando  l'apparecchio  a  un  particolare  gruppo  o
categoria di apparecchi o fornendo tutte  le  indicazioni  necessarie
per il funzionamento sicuro di un sistema protettivo,  dispositivo  o
componente;
    l) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura  sul  mercato
dell'Unione, nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo  oneroso
o gratuito, di un prodotto destinato a essere distribuito,  consumato
o usato;
    m) «commercializzazione»: la prima messa  a  disposizione  di  un
prodotto sul mercato dell'Unione;
    n) «fabbricante»: una persona fisica o giuridica che fabbrica  un
prodotto oppure lo fa progettare o  fabbricare  e  lo  commercializza
apponendovi il proprio nome o marchio o lo utilizza a fini propri;
  o) «rappresentante autorizzato»: una  persona  fisica  o  giuridica
stabilita nell'Unione che abbia ricevuto da un fabbricante un mandato
scritto che la autorizzi ad  agire  per  suo  conto  in  relazione  a
determinati compiti;
    p)  «importatore»:  una  persona  fisica  o  giuridica  stabilita
nell'Unione che commercializzi sul mercato UE un prodotto  originario
di un Paese terzo;
    q) «distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di
fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che  metta  un
prodotto a disposizione sul mercato;
    r)  «operatori  economici»:  il  fabbricante,  il  rappresentante
autorizzato, l'importatore e il distributore;
    s)  «specificazione  tecnica»:  un  documento  che  prescriva   i
requisiti tecnici che devono essere soddisfatti da un prodotto;
    t) «norma armonizzata»: la norma armonizzata di cui  all'articolo
2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
    u) «accreditamento»: accreditamento quale  definito  all'articolo
2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;
    v)  «organismo  nazionale  di  accreditamento»:  l'organismo   di
accreditamento nazionale quale definito all'articolo 2, punto 11, del
regolamento (CE) n. 765/2008;
    z) «valutazione della conformita'»: il processo atto a dimostrare
che le prescrizioni specifiche della presente direttiva relative a un
prodotto sono state rispettate;
    aa) «organismo di valutazione della  conformita'»:  un  organismo
che svolge attivita' di valutazione della conformita', come tarature,
prove, certificazioni e ispezioni;
    bb)  «richiamo»:  un  provvedimento   mirante   a   ottenere   la
restituzione di un prodotto, gia' messo  a  disposizione  dell'utente
finale;
    cc) «ritiro»: indica un provvedimento mirante a impedire  che  un
prodotto,  presente  nella  catena  della  fornitura,  sia  messo   a
disposizione sul mercato;
      dd)  «normativa  di  armonizzazione  dell'Unione»:  indica  una
normativa dell'Unione che mira ad  armonizzare  le  condizioni  della
commercializzazione dei prodotti;
      ee) «marcatura CE»: indica il  marchio  mediante  il  quale  il
fabbricante  attesta  che  il  prodotto  e'  conforme  ai   requisiti
applicabili stabiliti nella normativa di  armonizzazione  dell'Unione
che ne prevede l'apposizione.
                               Art. 2
             Requisiti essenziali di sicurezza e di salute
 
  1. I prodotti devono soddisfare i requisiti essenziali di salute  e
sicurezza loro applicabili  di  cui  all'allegato  II,  tenuto  conto
dell'uso cui sono destinati.
                               Art. 3
               Presunzione di conformita' dei prodotti

  1. I prodotti che sono conformi a norme armonizzate o  a  parti  di
esse,  i  cui  riferimenti  sono  stati  pubblicati  nella   Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi ai requisiti
essenziali di salute e sicurezza elencati all'allegato II contemplati
da tali norme o parti di esse.
  2. Se non esistono norme  armonizzate,  con  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con  il  Ministro  dell'interno
sono adottate le disposizioni necessarie per  comunicare  alle  parti
interessate  le  vigenti  norme  e  specifiche  tecniche   nazionali,
considerate  importanti  o  utili  per  applicare   correttamente   i
requisiti essenziali di salute e di sicurezza  elencati  all'allegato
II.
                               Art. 4
         Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio
 
  1. I prodotti sono messi a disposizione  sul  mercato  e  posti  in
servizio solo se, una  volta  debitamente  installati,  sottoposti  a
manutenzione e utilizzati conformemente allo scopo per essi previsto,
soddisfano i requisiti del presente decreto.
  2.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  non  pregiudicano  il
mantenimento in vigore o l'adozione  di  disposizioni  finalizzate  a
prescrivere i requisiti necessari per assicurare  la  protezione  dei
lavoratori nell'utilizzazione dei prodotti, purche'  senza  implicare
alcuna  modifica  dei  prodotti  rispetto  a  quanto  prescritto  dal
presente decreto.
  3. In occasione di fiere, esposizioni e dimostrazioni,  e'  ammessa
la presentazione di prodotti  che  non  soddisfano  i  requisiti  del
presente decreto, purche' sia chiaramente indicato che tali  prodotti
non sono conformi con il presente decreto e che non sono in  vendita,
finche' non saranno stati resi conformi dal fabbricante.  Durante  le
dimostrazioni, devono essere prese precauzioni di sicurezza  adeguate
per garantire la protezione delle persone.
                               Art. 5
                      Obblighi dei fabbricanti
 
  1. All'atto della commercializzazione dei loro prodotti o  dell'uso
degli stessi per finalita' proprie, i  fabbricanti  garantiscono  che
tali prodotti sono stati progettati e fabbricati  in  conformita'  ai
requisiti essenziali di salute e sicurezza elencati all'allegato II.
  2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica  di  cui  agli
allegati da III a IX ed  eseguono  o  fanno  eseguire  la  pertinente
procedura di valutazione della conformita' di cui all'articolo 12. Se
la procedura dimostra la conformita' di un  prodotto  diverso  da  un
componente ai  requisiti  applicabili,  i  fabbricanti  redigono  una
dichiarazione UE di conformita' e appongono il marchio CE. Qualora la
conformita' di un componente alle prescrizioni applicabili sia  stata
dimostrata  dalla   pertinente   procedura   di   valutazione   della
conformita',  i  fabbricanti  redigono  un   attestato   scritto   di
conformita'  ai  sensi  dell'articolo  12,  comma  3.  I  fabbricanti
garantiscono che ciascun prodotto sia accompagnato da una copia della
dichiarazione di conformita' UE o dall'attestato di conformita', come
appropriato. Tuttavia, se un vasto numero di prodotti e' consegnato a
un singolo utente, il lotto o la consegna in questione possono essere
corredati da un'unica copia.
  3.  I  fabbricanti  conservano  la  documentazione  tecnica  e   la
dichiarazione UE di  conformita'  o,  se  del  caso,  l'attestato  di
conformita'  per   10   anni   dopo   la   data   di   inizio   della
commercializzazione del prodotto.
  4. I fabbricanti garantiscono la  predisposizione  delle  procedure
necessarie, affinche'  la  produzione  in  serie  continui  a  essere
conforme al presente decreto. A tal fine  tengono  debitamente  conto
delle modifiche apportate al progetto o ad altre caratteristiche  del
prodotto, nonche' quelle apportate  alle  norme  armonizzate  o  alle
specifiche tecniche in riferimento alle  quali  viene  dichiarata  la
conformita' di un prodotto.  Ove  necessario  in  considerazione  dei
rischi  presentati  da  un  prodotto,  i  fabbricanti  eseguono,  per
proteggere la salute e la sicurezza degli  utilizzatori  finali,  una
prova a campione dei  prodotti  messi  a  disposizione  sul  mercato,
esaminano i reclami e,  se  del  caso,  mantengono  un  registro  dei
reclami, dei prodotti non conformi  e  dei  richiami  di  prodotti  e
informano i distributori di tale monitoraggio.
  5. I fabbricanti appongono  sui  prodotti  che  hanno  immesso  sul
mercato un numero di tipo, di lotto, di serie o altri elementi che ne
consentano l'identificazione, oppure,  qualora  le  dimensioni  o  la
natura del prodotto non  lo  consentano,  appongono  le  informazioni
prescritte sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento  del
prodotto.
  6.  I  fabbricanti  garantiscono  che  i  prodotti,   diversi   dai
componenti, che hanno  immesso  sul  mercato,  riportino  il  marchio
specifico di protezione dalle esplosioni e, se  del  caso,  le  altre
marcature e informazioni di cui al punto 1.0.5 dell'allegato II.
  7. I fabbricanti indicano  sul  prodotto  il  loro  nome,  la  loro
denominazione commerciale registrata o il loro marchio  registrato  e
l'indirizzo postale al quale possono essere contattati,  oppure,  ove
cio' non e' possibile, appongono tale informazione sull'imballaggio o
su un documento di accompagnamento del prodotto.  L'indirizzo  indica
un unico punto in cui  il  fabbricante  puo'  essere  contattato.  Le
informazioni relative al contatto sono redatte in lingua italiana.
  8. I fabbricanti garantiscono che il prodotto sia  accompagnato  da
istruzioni e informazioni sulla sicurezza, in lingua  italiana.  Tali
istruzioni e informazioni  sulla  sicurezza,  al  pari  di  qualunque
etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.
  9. I fabbricanti che si accorgono o ritengono che  un  prodotto  da
essi immesso sul mercato non e' conforme al presente decreto adottano
immediatamente i correttivi  necessarie  per  rendere  conforme  tale
prodotto, a seconda dei casi, per ritirarlo o  richiamarlo.  Inoltre,
se il prodotto  presenta  dei  rischi,  i  fabbricanti  ne  informano
immediatamente le autorita' nazionali competenti degli  Stati  membri
in cui hanno messo a disposizione  il  prodotto  sul  mercato,  dando
informazioni dettagliate  sulla  non  conformita'  e  sui  correttivi
adottati.
  10.  I  fabbricanti,  a  seguito  di  una  richiesta  motivata   di
un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le
informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o  elettronico,
necessarie per dimostrare la conformita'  del  prodotto  al  presente
decreto, in una lingua che puo' essere facilmente  compresa  da  tale
autorita' e, per gli strumenti immessi  sul  mercato  in  Italia,  in
lingua italiana. Cooperano con tale autorita', su  sua  richiesta,  a
ogni iniziativa tesa a eliminare i rischi presentati dai prodotti  da
essi immessi sul mercato.
                               Art. 6
                     Rappresentanti autorizzati

  1. Il fabbricante  puo'  nominare,  mediante  mandato  scritto,  un
rappresentante autorizzato. Gli obblighi di cui all'articolo 5, comma
1,  e  l'obbligo  di  redigere  la  documentazione  tecnica  di   cui
all'articolo  5,  comma  2,  non  rientrano  tra  gli  atti  che   il
rappresentante autorizzato puo' compiere.
  2. Un rappresentante autorizzato esegue i compiti  specificati  nel
mandato  ricevuto   dal   fabbricante.   Il   mandato   consente   al
rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:
    a)  mantenere  a  disposizione  delle  autorita'   nazionali   di
vigilanza del mercato la dichiarazione di conformita' UE  o,  se  del
caso, l'attestato di conformita' e la documentazione tecnica  per  un
periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto e' stato  immesso
sul mercato;
    b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorita'  nazionale
competente, fornire a tale  autorita'  tutte  le  informazioni  e  la
documentazione necessarie per dimostrare la conformita' del prodotto;
    c) cooperare con  le  autorita'  nazionali  competenti,  su  loro
richiesta, a ogni iniziativa tesa a eliminare i rischi presentati dai
prodotti che rientrano nel loro mandato.
                               Art. 7
                     Obblighi degli importatori

  1. Gli importatori immettono sul mercato solo prodotti conformi.
  2. Prima di  immettere  un  prodotto  sul  mercato  o  metterlo  in
servizio, gli importatori si  assicurano  che  il  fabbricante  abbia
eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformita'  di
cui all'articolo 12. Essi si  assicurano  che  il  fabbricante  abbia
preparato la documentazione tecnica, che sul prodotto sia apposta  la
marcatura CE, ove applicabile, sia accompagnato  dalla  dichiarazione
di conformita' UE o dall'attestato di  conformita'  e  dai  documenti
prescritti e che il fabbricante abbia soddisfatto i requisiti di  cui
all'articolo 5, commi 5, 6 e  7.  L'importatore  che  si  accorge,  o
ritiene, che un prodotto non e' conforme ai requisiti  essenziali  di
salute e sicurezza di cui all'allegato II, non  immette  il  prodotto
sul mercato fino a quando  non  sia  stato  reso  conforme.  Inoltre,
quando un prodotto presenta un rischio, l'importatore ne  informa  il
fabbricante e le autorita' di vigilanza del mercato.
  3. Gli importatori indicano sul prodotto  il  loro  nome,  la  loro
denominazione commerciale registrata o il loro marchio  registrato  e
l'indirizzo postale al quale possono essere  contattati  oppure,  ove
cio' non  sia  possibile,  sull'imballaggio  o  su  un  documento  di
accompagnamento del prodotto. Le informazioni  relative  al  contatto
sono in lingua italiana.
  4. Gli importatori garantiscono che il prodotto sia accompagnato da
istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana.
  5. Gli importatori garantiscono che,  per  il  periodo  in  cui  un
prodotto e' sotto la  loro  responsabilita',  le  sue  condizioni  di
immagazzinamento o di trasporto non  mettono  a  repentaglio  la  sua
conformita' ai requisiti di cui all'allegato II.
  6.  Laddove  ritenuto  necessario  in  considerazione  dei   rischi
presentati da un prodotto, gli importatori eseguono,  per  proteggere
la salute e la sicurezza  degli  utilizzatori  finali,  una  prova  a
campione dei prodotti messi a disposizione sul mercato,  esaminano  i
reclami e, se del caso,  mantengono  un  registro  dei  reclami,  dei
prodotti non conformi e  dei  richiami  di  prodotti  e  informano  i
distributori di tale monitoraggio.
  7. Gli importatori che si accorgono o ritengono che un prodotto  da
essi commercializzato non sia conforme al presente  decreto  adottano
immediatamente i  correttivi  necessari  per  rendere  conforme  tale
prodotto, o,  a  seconda  dei  casi,  per  ritirarlo  o  richiamarlo.
Inoltre, se il prodotto presenta rischi, gli importatori ne informano
immediatamente le autorita' nazionali competenti degli  Stati  membri
in cui hanno messo a disposizione sul mercato il prodotto,  indicando
in particolare i dettagli relativi alla non conformita'  e  qualsiasi
misura correttiva presa.
  8. Gli  importatori  tengono  a  disposizione  delle  autorita'  di
vigilanza del mercato  la  dichiarazione  di  conformita'  UE  e,  se
applicabile, l'attestato di conformita', per dieci anni dalla data di
commercializzazione  del  prodotto;  garantiscono  inoltre  che,   su
richiesta, la documentazione tecnica  sia  resa  accessibile  a  tali
autorita'.
  9.  Gli  importatori,  a  seguito  di  una  richiesta  motivata  di
un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in  una
lingua facilmente compresa da tale autorita'  e,  per  gli  strumenti
immessi  sul  mercato  in  Italia,  in  lingua  italiana,  tutte   le
informazioni e i documenti necessari per dimostrare la conformita' di
un prodotto, in  formato  cartaceo  o  elettronico.  Gli  importatori
cooperano con tale autorita', su sua richiesta,  ad  ogni  iniziativa
tesa  a  eliminare  i  rischi  presentati  dai   prodotti   da   essi
commercializzati.
                               Art. 8
                       Obblighi dei distributori
 
  1. Quando  mettono  un  prodotto  a  disposizione  sul  mercato,  i
distributori si comportano con la dovuta diligenza  ed  applicano  le
prescrizioni del presente decreto.
  2. Prima di mettere un  prodotto  a  disposizione  sul  mercato,  i
distributori  verificano  che  esso  rechi  la  marcatura   CE,   ove
applicabile, che sia accompagnato dalla dichiarazione di  conformita'
UE o dall'attestato di conformita' e dai documenti prescritti,  dalle
istruzioni e informazioni di sicurezza in una lingua che puo'  essere
facilmente compresa dagli utilizzatori finali nello Stato  membro  in
cui lo strumento di misura  deve  essere  messo  a  disposizione  sul
mercato e, per il mercato italiano, in  lingua  italiana,  e  che  il
fabbricante e l'importatore abbiano soddisfatto i requisiti  di  cui,
rispettivamente, all'articolo 5, commi 5, 6 e 7,  e  all'articolo  7,
comma 3. Il distributore, che si accorge o ritiene  che  un  prodotto
non e' conforme ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di  cui
all'allegato II, non mette il prodotto  a  disposizione  sul  mercato
fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre,  se  il  prodotto
presenta un rischio, il distributore  ne  informa  il  fabbricante  o
l'importatore, nonche' le autorita' di vigilanza del mercato.
  3. I distributori garantiscono  che,  per  il  periodo  in  cui  un
prodotto e' sotto la  loro  responsabilita',  le  sue  condizioni  di
immagazzinamento o di trasporto non  mettono  a  repentaglio  la  sua
conformita' ai requisiti di cui all'allegato II.
  4. I distributori che si accorgono o ritengono che un  prodotto  da
essi messo a disposizione sul mercato non  e'  conforme  al  presente
decreto si assicurano che siano adottati i  correttivi  necessarie  a
renderlo conforme o, a seconda dei casi, per ritirarlo o richiamarlo.
Inoltre, se il  prodotto  presenta  dei  rischi,  i  distributori  ne
informano immediatamente  le  autorita'  nazionali  competenti  degli
Stati membri in  cui  hanno  messo  a  disposizione  sul  mercato  il
prodotto, dando informazioni dettagliate sulla non conformita' e  sui
correttivi adottati.
  5.  I  distributori,  a  seguito  di  una  richiesta  motivata   di
un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le
informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o  elettronico,
necessarie per dimostrare la conformita' dello strumento  di  misura.
Cooperano con tale autorita', su sua  richiesta,  a  ogni  iniziativa
tesa  a  eliminare  i  rischi  presentati  dai   prodotti   da   essi
commercializzati.
                               Art. 9
        Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano
                 agli importatori e ai distributori

  1. Un importatore o distributore e' ritenuto un fabbricante ai fini
del presente decreto ed e' soggetto agli obblighi del fabbricante  di
cui all'articolo 5 quando immette sul  mercato  un  prodotto  con  il
proprio nome o  marchio  commerciale  o  modifica  un  prodotto  gia'
immesso  sul  mercato  in  modo  tale  da  poterne  condizionare   la
conformita' al presente decreto.
                               Art. 10
               Identificazione degli operatori economici
 
  1. Gli operatori economici indicano alle autorita' di vigilanza che
ne fanno richiesta:
    a) qualsiasi operatore economico che ha fornito loro un prodotto;
    b) qualsiasi  operatore  economico  cui  essi  hanno  fornito  un
prodotto.
  2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare  le
informazioni di cui al comma 1 per dieci anni dal momento in  cui  e'
stato loro fornito un prodotto e per dieci anni dal  momento  in  cui
essi hanno fornito un prodotto.
 
                              Art. 11
 Principi generali della  marcatura  CE  e  regole  e  condizioni  per
  l'apposizione della marcatura CE e di altre marcature
 
  1. La  marcatura  CE  e'  soggetta  ai  principi  generali  esposti
all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.
  2. La marcatura CE e' apposta sul prodotto o  sulla  sua  targhetta
segnaletica in modo visibile, leggibile e indelebile. Nei casi in cui
cio' non e' possibile o la natura del prodotto non lo consente,  essa
e' apposta sul suo imballaggio e sui documenti di accompagnamento.
  3. La  marcatura  CE  e'  apposta  sul  prodotto  prima  della  sua
immissione sul mercato.
  4. La  marcatura  CE  e'  seguita  dal  numero  di  identificazione
dell'organismo notificato, nel caso in cui tale organismo  interviene
nella  fase   di   controllo   della   produzione.   Il   numero   di
identificazione dell'organismo notificato e'  apposto  dall'organismo
stesso o, in base alle sue istruzioni,  dal  fabbricante  o  dal  suo
rappresentante autorizzato.
  5. La marcatura CE e, ove applicabile, il numero di identificazione
dell'organismo notificato  sono  seguiti  dal  marchio  specifico  di
protezione  dalle  esplosioni  ,  dai  simboli  del  gruppo  e  della
categoria degli apparecchi e, ove applicabile, da altre  marcature  e
informazioni di cui all'allegato II, punto 1.0.5.
  6. La marcatura CE e le marcature, i simboli e le  informazioni  di
cui  al  comma  5,  nonche'  l'eventuale  numero  di  identificazione
dell'organismo  notificato  possono  essere   seguiti   da   un'altra
indicazione che segnali un uso o  un  rischio  speciali.  I  prodotti
progettati  per  particolari  atmosfere   esplosive   devono   essere
contrassegnati da un marchio specifico.
                               Art. 12
             Procedure di valutazione della conformita'

  1.  Le  procedure  da  seguire  per  valutare  la  conformita'   di
apparecchi,  compresi,  se   necessario,   i   dispositivi   di   cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), sono le seguenti:
    a) per il gruppo di apparecchi I e II, categoria  M  1  e  1,  la
procedura di esame UE del tipo di cui all'allegato III  unitamente  a
una delle seguenti procedure:
      1) conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita' del
processo di produzione di cui all'allegato IV;
      2) conformita' al tipo basata sulla verifica  del  prodotto  di
cui all'allegato V;
    b) per il gruppo di apparecchi I e II, categoria M 2 e 2:
      1) in caso di motori a  combustione  interna  e  di  apparecchi
elettrici appartenenti ai suddetti gruppi e categorie,  la  procedura
di esame UE del tipo di cui all'allegato III, unitamente a una  delle
seguenti procedure: conformita' al tipo basata sul controllo  interno
della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale
di cui all'allegato VI,  oppure  conformita'  al  tipo  basata  sulla
garanzia della qualita' del prodotto di cui all'allegato VII;
      2) in caso di altri apparecchi appartenenti ai suddetti  gruppi
e  categorie,  il  controllo  interno   della   produzione   previsto
dall'allegato VIII e  invio  della  documentazione  tecnica  indicata
all'allegato VIII, punto 2 a un organismo notificato, che  ne  accusi
quanto prima ricevuta e la conservi;
    c) per il gruppo di apparecchi  II,  categoria  3,  il  controllo
interno della produzione di cui all'allegato VIII;
    d) per i gruppi di apparecchi I e II, oltre alle procedure di cui
alle lettere a), b) e c) del presente comma e' possibile  seguire  la
conformita' basata sulla verifica dell'unita' di cui all'allegato IX.
  2. Per valutare la conformita' dei sistemi di protezione a funzione
autonoma si deve usare la procedura di cui alle lettere a) o  d)  del
comma 1.
  3. Ai componenti si applicano le  procedure  di  cui  al  comma  1,
esclusa  l'apposizione  del  marchio  CE  e  la  compilazione   della
dichiarazione di conformita' UE. Il fabbricante  deve  rilasciare  un
attestato scritto di conformita' dal quale risulti la conformita' dei
componenti con le disposizioni applicabili del presente  decreto,  ne
specifichi le caratteristiche e le modalita' con  cui  devono  essere
incorporati in apparecchi o sistemi di protezione per contribuire  al
rispetto dei requisiti essenziali di salute e  di  sicurezza  di  cui
all'allegato II applicabili agli apparecchi o sistemi di protezione.
  4. Riguardo agli aspetti di sicurezza di cui all'allegato II, punto
1.2.7, oltre alle procedure di valutazione della conformita'  di  cui
ai commi 1 e 2, si  puo'  altresi'  applicare  la  procedura  di  cui
all'allegato VIII.
  5. In deroga ai commi  1,  2  e  4,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico, sentito il  Ministero  dell'interno,  puo',  su  richiesta
debitamente motivata, autorizzare la commercializzazione e  la  messa
in servizio, nel  territorio  nazionale,  dei  prodotti  diversi  dai
componenti per i quali non sono state seguite le procedure di cui  ai
commi 1, 2 e 4 e il cui impiego sia nell'interesse della protezione.
  6. I documenti e  la  corrispondenza  relativi  alle  procedure  di
valutazione della conformita' di cui ai commi da 1 a 4 devono  essere
redatti in lingua italiana.
                               Art. 13
                    Dichiarazione di conformita' UE
 
  1. La dichiarazione di conformita' UE attesta che la conformita' ai
requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato  II
e' stata dimostrata.
  2. La dichiarazione di conformita' UE ha la struttura tipo  di  cui
all'allegato X, contiene gli elementi  specificati  nelle  pertinenti
procedure di valutazione della conformita' di cui  agli  allegati  da
III a IX ed e' continuamente aggiornata. Essa e' tradotta  in  lingua
italiana.
  3.  Se  al  prodotto  si  applicano  piu'  atti   dell'Unione   che
prescrivono una dichiarazione  di  conformita'  UE,  viene  compilata
un'unica dichiarazione di conformita' UE in rapporto a  tutti  questi
atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli  estremi  degli  atti
dell'Unione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.
  4. Con la dichiarazione di conformita' UE il fabbricante si  assume
la responsabilita' della conformita'  dello  strumento  ai  requisiti
stabiliti dal presente decreto.
                               Art. 14
             Organismi di valutazione della conformita',
                  notifica ed autorita' di notifica

  1. Ai fini della notifica  alla  Commissione  e  agli  altri  Stati
membri degli organismi autorizzati ad eseguire, in qualita' di terzi,
compiti  di  valutazione  della  conformita'  a  norma  del  presente
decreto, il Ministero  dello  sviluppo  economico  e'  individuato  e
designato  quale  autorita'  di   notifica   nazionale   responsabile
dell'avvio  e  dell'esecuzione  delle  procedure  necessarie  per  la
valutazione e  la  notifica  degli  organismi  di  valutazione  della
conformita' e il controllo  degli  organismi  notificati,  anche  per
quanto riguarda l'ottemperanza all'articolo 16.
  2. La valutazione di cui al comma 1 degli organismi di  valutazione
della conformita'  ai  fini  dell'autorizzazione  e  della  notifica,
nonche' il controllo degli organismi  notificati,  sono  eseguiti  ai
sensi  e  in   conformita'   del   regolamento   (CE)   n.   765/2008
dall'organismo unico nazionale di accreditamento individuato ai sensi
dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n.  99.  L'autorizzazione
degli  organismi  di   cui   al   comma   1   ha   come   presupposto
l'accreditamento ed e' rilasciata con  decreto  del  Ministero  dello
sviluppo economico entro trenta giorni dalla  domanda  dell'organismo
corredata del relativo certificato di accreditamento.
  3. Le modalita' di  svolgimento  dell'attivita'  di  cui  al  primo
periodo del comma 2 ed i connessi rapporti fra l'ente unico nazionale
di accreditamento  e  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  sono
regolati con apposita convenzione o  protocollo  di  intesa  fra  gli
stessi. L'organismo nazionale di accreditamento rispetta comunque per
quanto applicabili le prescrizioni  di  cui  al  comma  5  ed  adotta
soluzioni idonee a coprire la responsabilita'  civile  connessa  alle
proprie attivita'.
  4.   Il   Ministero   dello   sviluppo   economico   assume   piena
responsabilita' per i compiti svolti dall'organismo di cui  al  comma
3.
  5. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  quale  autorita'  di
notifica  e  ai  fini  dell'attivita'  di   autorizzazione,   nonche'
l'organismo nazionale di accreditamento, ai  fini  dell'attivita'  di
valutazione  e  controllo,  organizzano  e  gestiscono  le   relative
attivita' nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
    a)  in  modo  che  non  sorgano  conflitti  d'interesse  con  gli
organismi di valutazione della conformita';
    b) in modo che sia salvaguardata l'obiettivita' e l'imparzialita'
delle attivita';
    c) in modo che  ogni  decisione  relativa  alla  notifica  di  un
organismo di valutazione  della  conformita'  sia  presa  da  persone
competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione;
    d) evitando di offrire ed  effettuare  attivita'  eseguite  dagli
organismi di valutazione della conformita' o  servizi  di  consulenza
commerciali o su base concorrenziale;
    e) salvaguardando la riservatezza delle informazioni ottenute;
    f) assegnando a tali attivita' un numero di dipendenti competenti
sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti.
  6. Il Ministero dello sviluppo  economico  informa  la  Commissione
europea delle procedure adottate per la  valutazione  e  la  notifica
degli organismi di valutazione della conformita' e per  il  controllo
degli organismi  notificati,  nonche'  di  qualsiasi  modifica  delle
stesse.
                               Art. 15
           Prescrizioni relative agli organismi notificati
                    e presunzione di conformita'

  1.  Ai  fini  della  notifica,  l'organismo  di  valutazione  della
conformita' rispetta le prescrizioni di cui ai commi da 2 a 11.
  2. L'organismo di valutazione della conformita' e'  disciplinato  a
norma della legge nazionale di uno Stato  membro  e  ha  personalita'
giuridica.
  3. L'organismo di valutazione della  conformita'  e'  un  organismo
terzo indipendente dall'organizzazione o dal prodotto che valuta.  Un
organismo  appartenente  a  un'associazione   d'imprese   o   a   una
federazione professionale che  rappresenta  imprese  coinvolte  nella
progettazione,     nella     fabbricazione,     nella      fornitura,
nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione di prodotti che
esso  valuta  puo'  essere  ritenuto  un  organismo  del  genere,   a
condizione che siano dimostrate la sua indipendenza  e  l'assenza  di
qualsiasi conflitto di interesse.
  4. L'organismo di valutazione della conformita', i suoi dirigenti e
il personale addetto alla valutazione della conformita' non sono  ne'
il  progettista,  ne'  il  fabbricante,   ne'   il   fornitore,   ne'
l'installatore,  ne'   l'acquirente,   ne'   il   proprietario,   ne'
l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione di  prodotti  che
essi valutano, ne' il rappresentante di soggetti  impegnati  in  tali
attivita'. Cio'  non  preclude  la  possibilita'  di  usare  prodotti
valutati che sono necessari per il  funzionamento  dell'organismo  di
valutazione della conformita' o l'uso  personale  di  tali  prodotti.
L'organismo di valutazione della conformita', i suoi dirigenti  e  il
personale addetto alla valutazione della conformita' non intervengono
direttamente  nella  progettazione,  nella  fabbricazione   o   nella
costruzione,    nella    commercializzazione,     nell'installazione,
nell'utilizzo  o   nella   manutenzione   di   tali   prodotti,   ne'
rappresentano  i  soggetti   impegnati   in   tali   attivita'.   Non
intraprendono alcuna attivita' che possa essere in conflitto  con  la
loro indipendenza  di  giudizio  o  la  loro  integrita'  per  quanto
riguarda le attivita' di valutazione della conformita' per  cui  sono
notificati. Cio' vale in particolare per  i  servizi  di  consulenza.
L'organismo  di  valutazione  della  conformita'  garantisce  che  le
attivita' delle sue  affiliate  o  dei  suoi  subappaltatori  non  si
ripercuotano     sulla     riservatezza,     sull'obiettivita'      o
sull'imparzialita'  delle  sue   attivita'   di   valutazione   della
conformita'.
  5. L'organismo di valutazione della conformita' e il suo  personale
eseguono le  operazioni  di  valutazione  della  conformita'  con  il
massimo dell'integrita' professionale e della  competenza  tecnica  e
sono liberi da qualsivoglia pressione  o  incentivo,  soprattutto  di
ordine finanziario, che  possa  influenzare  il  loro  giudizio  o  i
risultati delle loro attivita'  di  valutazione,  in  particolare  da
persone  o  gruppi  di  persone  interessati  ai  risultati  di  tali
attivita'.
  6. L'organismo di valutazione della  conformita'  e'  in  grado  di
eseguire  tutti  i   compiti   di   valutazione   della   conformita'
assegnatigli in base agli allegati da III a VII e IX e per i quali e'
stato notificato, indipendentemente  dal  fatto  che  siano  eseguiti
dall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilita'.
In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della  conformita'
e per ogni tipo  o  categoria  di  prodotti  per  i  quali  e'  stato
notificato, l'organismo di valutazione della  conformita'  ha  a  sua
disposizione:
    a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente  e
appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformita';
    b) le necessarie descrizioni delle procedure in conformita' delle
quali  avviene  la  valutazione  della  conformita',  garantendo   la
trasparenza e la capacita' di riproduzione  di  tali  procedure;  una
politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge
in qualita' di organismo di valutazione della conformita' dalle altre
attivita';
    c) le procedure per svolgere le attivita' che tengono debitamente
conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della
sua  struttura,  del  grado  di  complessita'  della  tecnologia  del
prodotto in questione e della natura di massa o seriale del  processo
produttivo.
  7. L'organismo di valutazione della conformita' dispone  dei  mezzi
necessari per eseguire  in  modo  appropriato  i  compiti  tecnici  e
amministrativi  connessi  alle   attivita'   di   valutazione   della
conformita' e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.
Il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di  valutazione
della conformita' dispone di quanto segue:
    a) una formazione tecnica  e  professionale  solida  che  include
tutte le attivita' di valutazione della conformita' in relazione alle
quali  l'organismo  di  valutazione  della   conformita'   e'   stato
notificato;
    b) soddisfacenti  conoscenze  delle  prescrizioni  relative  alle
valutazioni che esegue e  un'adeguata  autorita'  per  eseguire  tali
valutazioni;
    c) una conoscenza  e  una  comprensione  adeguate  dei  requisiti
essenziali di salute e sicurezza di cui all'allegato II, delle  norme
armonizzate  applicabili,   delle   disposizioni   pertinenti   della
normativa  di  armonizzazione  dell'Unione  europea,  nonche'   delle
normative nazionali;
    d) la capacita' di elaborare  certificati,  registri  e  rapporti
atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.
  8. E' garantita  l'imparzialita'  degli  organismi  di  valutazione
della conformita', dei loro alti dirigenti e  del  personale  addetto
alla valutazione  della  conformita'.  La  remunerazione  degli  alti
dirigenti e del personale addetto alla valutazione della  conformita'
non dipende dal numero di valutazioni eseguite  o  dai  risultati  di
tali valutazioni.
  9. Gli organismi di valutazione della conformita' sottoscrivono  un
contratto di assicurazione per la responsabilita' civile, secondo  le
caratteristiche  minime  fissate  con  decreto  del  Ministro   dello
sviluppo economico. Fino all'adozione di tale decreto si applicano le
indicazioni al riguardo previste nella direttiva del  Ministro  delle
attivita' produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003.
  10. Il personale di un organismo di valutazione  della  conformita'
e' tenuto al segreto professionale per tutto  cio'  di  cui  viene  a
conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi degli  allegati
da II a VII e IX o di qualsiasi  disposizione  esecutiva  di  diritto
interno, tranne che nei confronti delle  autorita'  competenti  dello
Stato in cui esercita le sue attivita'. Sono tutelati  i  diritti  di
proprieta'.
  11. Gli organismi di valutazione della conformita' partecipano alle
attivita' di normalizzazione pertinenti e alle attivita'  del  gruppo
di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma  della
pertinente  normativa  di  armonizzazione  dell'Unione   europea,   o
garantiscono che il loro personale  addetto  alla  valutazione  della
conformita' ne sia informato, e  applicano  come  guida  generale  le
decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.
  12. Qualora dimostri la propria conformita'  ai  criteri  stabiliti
nelle  pertinenti  norme  armonizzate  o  in  parti  di  esse  i  cui
riferimenti  sono   stati   pubblicati   nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione europea, un organismo di valutazione della conformita' e'
considerato conforme alle prescrizioni di cui  al  presente  articolo
nella misura in cui le norme  applicabili  armonizzate  coprano  tali
prescrizioni.
                               Art. 16
         Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati
 
  1. Un organismo notificato, qualora  subappalti  compiti  specifici
connessi  alla  valutazione  della  conformita'  oppure   ricorra   a
un'affiliata,  garantisce  che  il   subappaltatore   o   l'affiliata
rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 15  e  ne  informa  di
conseguenza il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  l'organismo
nazionale di accreditamento.
  2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilita'
delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi
siano stabiliti.
  3.  Le  attivita'  possono  essere  subappaltate  o   eseguite   da
un'affiliata solo con il consenso del cliente.
  4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione del Ministero
dello sviluppo economico e dell'organismo nazionale di accreditamento
i documenti relativi all'esame delle qualifiche del subappaltatore  o
dell'affiliata e al lavoro eseguito da questi ultimi  a  norma  degli
allegati da III a VII e dell'allegato IX.
                               Art. 17
                   Domanda, procedura di notifica
                     e modifica delle notifiche
  1. L'organismo  di  valutazione  della  conformita'  stabilito  nel
territorio nazionale presenta domanda di autorizzazione e di notifica
al Ministero dello sviluppo economico.
  2. La domanda di autorizzazione e di notifica  e'  accompagnata  da
una descrizione delle attivita' di valutazione della conformita', del
modulo o dei moduli di valutazione della conformita' e del prodotto o
dei  prodotti  per  i  quali  tale  organismo  dichiara   di   essere
competente, nonche' da un certificato  di  accreditamento  rilasciato
dall'organismo  nazionale   di   accreditamento   che   attesta   che
l'organismo  di  valutazione  della  conformita'  e'  conforme   alle
prescrizioni di cui all'articolo 15.
  3. Il Ministero dello sviluppo economico autorizza e notifica  solo
gli organismi di valutazione  della  conformita'  che  soddisfano  le
prescrizioni di cui all'articolo 15 e notifica  tali  organismi  alla
Commissione  europea  e  agli  altri  Stati  membri  utilizzando   lo
strumento  elettronico  di  notifica  elaborato   e   gestito   dalla
Commissione. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  pubblica  sul
proprio sito internet i provvedimenti  di  autorizzazione  rilasciati
agli organismi di valutazione della conformita'.
  4. La notifica include tutte le  informazioni  sulle  attivita'  di
valutazione della conformita', il modulo o i  moduli  di  valutazione
della conformita' e il prodotto o i prodotti interessati, nonche'  la
relativa attestazione di competenza.
  5.  L'organismo  interessato  puo'  eseguire  le  attivita'  di  un
organismo notificato solo se non sono sollevate  obiezioni  da  parte
della Commissione o degli altri  Stati  membri  entro  due  settimane
dalla notifica. Solo  tale  organismo  e'  considerato  un  organismo
notificato ai fini del presente decreto.
  6. Il Ministero dello sviluppo economico informa la  Commissione  e
gli altri Stati membri di eventuali modifiche  di  rilievo  apportate
successivamente alla notifica.
  7. Qualora sulla base della sospensione o del ritiro  del  relativo
certificato di accreditamento o in altro modo  e'  accertato  che  un
organismo notificato non e' piu' conforme alle  prescrizioni  di  cui
all'articolo 15 o non adempie ai suoi obblighi,  il  Ministero  dello
sviluppo economico limita, sospende o ritira la notifica,  a  seconda
dei casi, in funzione della gravita' del  mancato  rispetto  di  tali
prescrizioni o dell'inadempimento  di  tali  obblighi  e  ne  informa
immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri.
  8. Nei casi di limitazione, sospensione o  ritiro  della  notifica,
oppure di cessazione  dell'attivita'  dell'organismo  notificato,  il
Ministero dello sviluppo economico, sulla base  dei  provvedimenti  a
tal fine assunti dall'organismo nazionale di  accreditamento,  prende
le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo
notificato siano evase da un altro organismo notificato o siano messe
a disposizione delle autorita' di notifica e di vigilanza del mercato
responsabili, su loro richiesta.
  9. In relazione alla competenza della Commissione  ad  indagare  su
tutti i casi in cui abbia dubbi o vengano portati alla sua attenzione
dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sull'ottemperanza
di un organismo notificato alle prescrizioni e responsabilita' cui e'
sottoposto, il  Ministero  dello  sviluppo  economico  fornisce  alla
Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative  alla  base
della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo  in
questione. Qualora la Commissione accerti che un organismo notificato
non soddisfa o non soddisfa piu' le prescrizioni per la sua notifica,
il Ministero dello sviluppo economico  adotta  le  misure  correttive
necessarie relativamente al  conseguente  atto  di  esecuzione  della
Commissione e, all'occorrenza, ritira la notifica.

                               Art. 18
            Obblighi operativi degli organismi notificati
                 e ricorsi contro le loro decisioni

  1.  Gli  organismi  notificati  eseguono   le   valutazioni   della
conformita'  conformemente  alle  procedure  di   valutazione   della
conformita' di cui agli allegati da III a VII e IX.
  2.  Le  valutazioni  della  conformita'  sono  eseguite   in   modo
proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori  economici.
Gli organismi di  valutazione  della  conformita'  svolgono  le  loro
attivita' tenendo debitamente conto delle dimensioni  di  un'impresa,
del  settore  in  cui  opera,  della  sua  struttura,  del  grado  di
complessita' della tecnologia  del  prodotto  in  questione  e  della
natura seriale o di massa del processo di produzione.  Nel  far  cio'
rispettano tuttavia il grado di rigore e  il  livello  di  protezione
necessari per la conformita' del prodotto al presente decreto.
  3. Se un organismo notificato rileva  che  un  fabbricante  non  ha
rispettato i  requisiti  essenziali  di  cui  all'allegato  II  o  le
corrispondenti norme armonizzate  o  le  altre  specifiche  tecniche,
chiede a tale fabbricante di adottare correttivi  appropriati  e  non
rilascia il certificato di conformita'.
  4. Un organismo notificato che nel  corso  del  monitoraggio  della
conformita' successivo al rilascio di un certificato  rileva  che  un
prodotto non e' piu' conforme,  chiede  al  fabbricante  di  adottare
correttivi  appropriati  e  all'occorrenza  sospende  o   ritira   il
certificato.
  5. Qualora non siano prese misure correttive  o  non  producano  il
risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira
i certificati, a seconda dei casi.
  6. Contro le  decisioni  degli  organismi  notificati  puo'  essere
espletata l'apposita  procedura  di  ricorso  a  tal  fine  istituita
dall'organismo nazionale di accreditamento.

                               Art. 19
                  Obbligo di informazione a carico
                     degli organismi notificati

  1. Gli organismi notificati informano il Ministero  dello  sviluppo
economico e l'organismo nazionale di accreditamento:
    a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di  un
certificato;
    b) di qualunque circostanza  che  possa  influire  sull'ambito  o
sulle condizioni della notifica;
    c) di eventuali richieste di informazioni  che  abbiano  ricevuto
dalle autorita' di vigilanza del mercato in relazione alle  attivita'
di valutazione della conformita';
    d) su richiesta, delle attivita' di valutazione della conformita'
eseguite  nell'ambito  della  loro  notifica  e  di  qualsiasi  altra
attivita', incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
  2.  Gli  organismi  notificati  forniscono  agli  altri   organismi
notificati a norma della direttiva attuata con il  presente  decreto,
le cui attivita' di  valutazione  della  conformita'  sono  simili  o
coprono gli stessi prodotti, informazioni pertinenti sulle  questioni
relative ai  risultati  negativi  e,  su  richiesta,  positivi  delle
valutazioni della conformita'.
  3. Gli organismi notificati partecipano,  direttamente  o  mediante
rappresentanti designati, al sistema di cooperazione e  coordinamento
tra organismi notificati istituito dalla Commissione europea a  norma
della direttiva attuata con il presente  decreto  ed  ai  lavori  del
relativo gruppo settoriale di organismi notificati.
                               Art. 20
            Vigilanza del mercato e controllo sui prodotti
                 che entrano nel mercato dell'Unione
 
  1. Ai prodotti di cui al presente decreto si  applicano  l'articolo
15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del  regolamento  (CE)  n.
765/2008.
  2. Ai fini di cui al comma 1, le funzioni di autorita' di vigilanza
del mercato  sono  svolte  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico
avvalendosi,  delle  autorita'  competenti  per  i  controlli   sulla
sicurezza  generale  dei  prodotti  che,  per   l'effettuazione   dei
controlli  tecnici,  si  avvalgono  a  loro   volta   di   laboratori
accreditati  secondo  la  norma  UNI  CEI  EN   ISO/IEC   17025:2005,
concernente i requisiti generali per la competenza dei laboratori  di
prova e di taratura, e successive revisioni, da  organismi  nazionali
di  accreditamento  individuati  ai  sensi  e  in   conformita'   del
regolamento (CE) n. 765/2008. Le funzioni di controllo alle frontiere
esterne  sono  svolte  dall'Agenzia  delle  dogane  e  dei   monopoli
conformemente agli articoli da  27  a  29  del  regolamento  (CE)  n.
765/2008.
  3. Qualora gli organi di vigilanza competenti ai sensi del presente
articolo,  nell'espletamento  delle  loro  funzioni  ispettive  e  di
controllo, rilevano che un prodotto  e'  in  tutto  o  in  parte  non
rispondente  a  uno  o  piu'  requisiti  essenziali,   ne   informano
immediatamente il Ministero dello sviluppo economico.

                               Art. 21
            Procedure a livello nazionale per i prodotti
                        che presentano rischi

  1. Nel caso in cui le autorita' di vigilanza  del  mercato  di  cui
all'articolo 20 hanno motivi sufficienti per ritenere che un prodotto
disciplinato dal presente decreto presenta un rischio per gli aspetti
inerenti alla protezione di interessi pubblici coperti  dal  presente
decreto, effettuano una  valutazione  del  prodotto  interessato  che
investe tutte le prescrizioni pertinenti di cui al presente  decreto.
A  tal  fine,  gli  operatori  economici  interessati  cooperano  ove
necessario con le autorita' di vigilanza del mercato.
  2. Se nel corso della valutazione di cui al comma  1  il  Ministero
dello sviluppo economico conclude che il  prodotto  non  rispetta  le
prescrizioni di  cui  al  presente  decreto,  chiede  tempestivamente
all'operatore economico  interessato  di  adottare  tutte  le  misure
correttive del caso al fine di  rendere  il  prodotto  conforme  alle
suddette prescrizioni  oppure  di  ritirarlo  o  di  richiamarlo  dal
mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura  del
rischio, a seconda dei casi.
  3. Le autorita' di  vigilanza  del  mercato  informano  l'organismo
notificato competente delle valutazioni di cui ai commi 1 e 2.
  4. L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si  applica  alle
misure di cui al comma 2.
  5. Nel caso in cui ritiene che l'inadempienza non e'  ristretta  al
territorio nazionale, il Ministero dello sviluppo  economico  informa
la Commissione europea e gli altri Stati membri  dell'Unione  europea
dei risultati della valutazione e dei provvedimenti  che  ha  chiesto
all'operatore economico di prendere.
  6. L'operatore  economico  garantisce  che  siano  prese  tutte  le
opportune  misure  correttive  nei  confronti  di  tutti  i  prodotti
interessati  che  ha  messo  a   disposizione   sull'intero   mercato
dell'Unione.
  7. Nel caso in cui l'operatore economico interessato non prende  le
misure correttive adeguate entro il periodo di cui  al  comma  2,  il
Ministero dello sviluppo economico adotta tutte le  opportune  misure
provvisorie per vietare  o  limitare  la  messa  a  disposizione  del
prodotto sul mercato nazionale, per ritirarlo da tale mercato  o  per
richiamarlo. La misura  e'  adottata  con  provvedimento  motivato  e
comunicato  all'interessato,   con   l'indicazione   dei   mezzi   di
impugnativa avverso il provvedimento stesso e del termine  entro  cui
e' possibile ricorrere.
  8. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente  la
Commissione e gli altri Stati membri circa le misure di cui ai  commi
6 e 7. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i provvedimenti
di cui al presente articolo agli organi segnalanti  la  presunta  non
conformita'.
  9. Le informazioni di cui al primo periodo del comma  8,  includono
tutti  i  particolari  disponibili,  soprattutto  i  dati   necessari
all'identificazione del prodotto non conforme,  la  sua  origine,  la
natura della presunta non  conformita'  e  dei  rischi  connessi,  la
natura e la durata  delle  misure  nazionali  adottate,  nonche'  gli
argomenti   espressi   dall'operatore   economico   interessato.   In
particolare,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico   indica   se
l'inadempienza sia dovuta a una delle due cause seguenti:
    a) non conformita' del prodotto alle prescrizioni  relative  agli
aspetti di protezione del pubblico interesse stabiliti  nel  presente
decreto;
oppure,
    b) carenze nelle norme armonizzate di  cui  all'articolo  3,  che
conferiscono la presunzione di conformita'.
  10. Il Ministero dello sviluppo economico, quando  la  procedura  a
norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/34/UE  e'  stata  avviata
dall'autorita' di un altro Stato membro,  informa  immediatamente  la
Commissione e  gli  altri  Stati  membri  di  tutti  i  provvedimenti
adottati, di tutte le altre informazioni a sua disposizione sulla non
conformita' del prodotto interessato e, in caso di disaccordo con  la
misura nazionale adottata, delle sue obiezioni.
  11.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  tiene  conto  nello
svolgimento della  propria  attivita',  sia  per  le  proprie  misure
provvisorie che per  quelle  assunte  da  autorita'  di  altri  Stati
membri,  che  qualora,  entro  tre   mesi   dal   ricevimento   delle
informazioni di cui al comma 8, uno Stato membro o la Commissione non
sollevano obiezioni contro la misura provvisoria presa da  uno  Stato
membro, tale misura e' ritenuta giustificata.
  12. Il Ministero dello sviluppo economico adotta immediatamente  le
opportune misure restrittive in relazione al prodotto  in  questione,
come il suo ritiro dal mercato.
  13. Gli oneri relativi al ritiro dal mercato del prodotto ovvero ad
altra prescrizione o limitazione  o  misura  correttiva  adottata  ai
sensi del presente articolo sono a carico del fabbricante o  del  suo
rappresentante autorizzato o dell'importatore o  del  distributore  o
dell'operatore economico destinatario del relativo provvedimento.
                               Art. 22
                Procedura di salvaguardia dell'Unione
  1. Il Ministero dello sviluppo  economico  cura  la  partecipazione
nazionale alla consultazione svolta dalla Commissione europea quando,
in esito alla procedura di cui all'articolo 21, commi 6 e 7,  vengono
sollevate obiezioni contro una misura assunta da uno Stato  membro  o
nel caso in cui la Commissione ritiene che una  misura  nazionale  e'
contraria alla legislazione dell'Unione. Il Ministero dello  sviluppo
economico  cura  l'esecuzione  delle  conseguenti   decisioni   della
Commissione.
  2. Se la misura nazionale  relativa  ad  un  prodotto  e'  ritenuta
giustificata,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico   adotta   i
provvedimenti necessari per garantire che lo strumento  non  conforme
sia ritirato dal mercato nazionale e ne informa la Commissione. Se la
misura  adottata  dall'Italia  e'  considerata   ingiustificata,   il
Ministero dello sviluppo economico la revoca.
  3.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  cura  le  iniziative
necessarie  alla  partecipazione  nazionale  alla  procedura  di  cui
all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012, quando  la  misura
nazionale e' considerata giustificata e  la  non  conformita'  di  un
prodotto e' attribuita a una carenza delle norme armonizzate  di  cui
all'articolo 21, comma 9, lettera b), del presente decreto.
                               Art. 23
             Prodotti conformi che presentano un rischio
   1. Se il Ministero dello sviluppo economico, dopo  aver  effettuato
una valutazione ai sensi dell'articolo 21, commi 1 e 2,  ritiene  che
un prodotto, pur conforme al presente decreto,  presenta  un  rischio
per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti  della
protezione del pubblico  interesse,  chiede  all'operatore  economico
interessato  di  provvedere,  affinche'  tale  strumento  di  misura,
all'atto della sua immissione sul mercato,  non  presenti  piu'  tale
rischio o che lo  strumento  di  misura  sia,  a  seconda  dei  casi,
ritirato  dal  mercato  o  richiamato  entro  un  periodo  di   tempo
ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.
  2. Nei casi di cui al comma 1, l'operatore economico garantisce che
siano prese misure correttive nei confronti di tutti gli strumenti di
misura interessati che lo stesso ha messo a disposizione  sull'intero
mercato dell'Unione.
  3. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente  la
Commissione e gli altri Stati  membri.  Tali  informazioni  includono
tutti  i  dettagli  disponibili,  in  particolare  i  dati  necessari
all'identificazione dello strumento di  misura  interessato,  la  sua
origine e la catena di  fornitura  dello  strumento,  la  natura  dei
rischi connessi, nonche' la natura e la durata delle misure nazionali
adottate.
  4. Il Ministero dello  sviluppo  economico  cura,  ove  necessario,
l'attuazione  degli  atti  di  esecuzione  e  delle  decisioni  della
Commissione europea previsti dall'articolo  37,  paragrafo  4,  della
direttiva 2014/34/UE.
                               Art. 24
                       Non conformita' formale
  1. Fatto salvo  l'articolo  21,  se  il  Ministero  dello  sviluppo
economico  giunge  a   una   delle   seguenti   conclusioni,   chiede
all'operatore economico interessato di porre fine allo stato  di  non
conformita' in questione:
    a) la marcatura CE e' stata apposta in  violazione  dell'articolo
30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 11  del  presente
decreto;
    b) la marcatura CE non e' stata apposta;
    c) il marchio specifico di protezione  dalle  esplosioni  di  cui
all'articolo 11, comma 5, i simboli  del  gruppo  e  della  categoria
degli  apparecchi  e,  ove  applicabile,   le   altre   marcature   e
informazioni  sono  state  apposte  in  violazione  del  punto  1.0.5
dell'allegato II o non sono state apposte;
    d)  il  numero  di  identificazione  dell'organismo   notificato,
qualora tale organismo  intervenga  nella  fase  di  controllo  della
produzione, e' stato apposto in violazione dell'articolo 11 o non  e'
stato apposto;
    e)  la  dichiarazione  di  conformita'  UE  o,  ove   necessario,
l'attestato di conformita' non sono stati apposti;
    f) non e'  stata  compilata  correttamente  la  dichiarazione  di
conformita' UE;
    g) la documentazione tecnica non e' disponibile o e' incompleta;
    h) le informazioni di cui all'articolo 5, comma 6, o all'articolo
7, comma 3, sono assenti, false o incomplete;
    i) non e' rispettata qualsiasi altra prescrizione  amministrativa
di cui all'articolo 5 o all'articolo 7.
  2. Se la non conformita' di cui al comma 1  permane,  il  Ministero
dello sviluppo economico adotta le adeguate  misure  per  limitare  o
proibire la messa a disposizione  sul  mercato  del  prodotto  o  per
garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato.
                               Art. 25
                              Sanzioni
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza  o
mette  in  servizio  prodotti  privi  dei  requisiti  essenziali   di
sicurezza  e  di  salute  di  cui  all'articolo  2  e'   punito   con
l'applicazione della sanzione pecuniaria  amministrativa  consistente
nel pagamento di una somma da  500  euro  a  1500  euro  per  ciascun
prodotto commercializzato e messo in servizio.
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli  organismi  notificati
che consentono l'applicazione delle marcature di cui all'articolo  13
a strumenti di misura non conformi  alle  disposizioni  del  presente
decreto legislativo sono sottoposti alla medesima sanzione di cui  al
comma 1.
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni  diverse
da quella di cui ai commi 1  e  2,  alle  disposizioni  del  presente
decreto e dei  connessi  regolamenti  di  attuazione  si  applica  la
sanzione pecuniaria amministrativa consistente nel pagamento  di  una
somma da 500 euro a 1500 euro per ciascuna violazione.
  4. I rapporti sulle violazioni di cui  ai  commi  1,  2  e  3  sono
presentati, ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre  1981,
n. 689, e successive modificazioni, all'autorita'  competente  per  i
controlli sulla sicurezza generale dei prodotti.
                               Art. 26
                             Abrogazioni
  1. Il decreto del Presidente della Repubblica  23  marzo  1998,  n.
126, e' abrogato.
                               Art. 27
                  Disposizioni transitorie e finali
  1.  Fatta  salva   l'applicazione   delle   disposizioni   di   cui
all'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, con  decreto  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono  individuate  le
tariffe per le attivita' di valutazione  della  conformita',  di  cui
all'articolo 17, comma 1,  ad  esclusione  di  quelle  relative  alle
attivita' svolte dall'organismo unico nazionale di accreditamento,  e
le relative modalita' di versamento.  Tali  tariffe  sono  aggiornate
almeno ogni due anni.
  2. I  prodotti  immessi  sul  mercato  prima  del  20  aprile  2016
conformemente alla direttiva 94/9/CE ed  alle  relative  disposizioni
nazionali di attuazione  possono  essere  messi  a  disposizione  del
mercato o messi in  servizio  anche  successivamente.  I  certificati
rilasciati conformemente alla  direttiva  94/9/CE  ed  alle  relative
disposizioni nazionali di  attuazione  restano  validi  ai  fini  del
presente decreto.
  3. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla  Commissione
europea il testo delle disposizioni di  cui  al  presente  decreto  e
delle altre disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel
settore disciplinato dal decreto medesimo.
  4. Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed  amministrative
in vigore, tutti i riferimenti alla direttiva 94/9/CE, abrogata dalla
direttiva 2014/34/UE, si intendono fatti a quest'ultima  direttiva  e
sono letti secondo la tavola di concordanza di cui  all'allegato  XII
alla direttiva stessa.
                               Art. 28
                 Clausola di invarianza finanziaria
  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli  adempimenti  previsti
dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e  strumentali
disponibili a legislazione vigente.
                               Art. 29
                          Entrata in vigore
  1. Ferme restando le decorrenze  disposte  dall'articolo  42  della
direttiva 2014/34/UE relativamente alle disposizioni della  medesima,
il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.


                                                           Allegato I

                                                    (Art. 1, comma 3)
 
              CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI GRUPPI
                     DI APPARECCHI IN CATEGORIE
 
    1. Gruppo di apparecchi I
      a) La categoria di apparecchi  M  1  comprende  gli  apparecchi
progettati e, se del caso, dotati di  mezzi  di  protezione  speciali
supplementari per funzionare  conformemente  ai  parametri  operativi
stabiliti dal fabbricante e assicurare un livello di protezione molto
elevato.
    Gli apparecchi di questa categoria sono destinati  ai  lavori  in
sotterraneo nelle miniere e nei loro impianti di  superficie  esposti
al rischio di sprigionamento di grisu' e/o di polveri combustibili.
    Gli apparecchi di questa categoria devono rimanere  operativi  in
atmosfera  esplosiva,   anche   in   caso   di   guasto   eccezionale
dell'apparecchio e sono caratterizzati da mezzi  di  protezione  tali
che:
      - in caso di guasto di uno dei mezzi di protezione,  almeno  un
secondo  mezzo  indipendente  assicuri  il  livello   di   protezione
richiesto,
      - oppure qualora si manifestino  due  guasti  indipendenti  uno
dall'altro, sia garantito il livello di protezione richiesto.
    Gli apparecchi di questa categoria devono soddisfare i  requisiti
supplementari di cui all'allegato II, punto 2.0.1.
      b) La categoria di apparecchi  M  2  comprende  gli  apparecchi
progettati  per  funzionare  conformemente  ai  parametri   operativi
stabiliti dal fabbricante  e  basati  su  un  livello  di  protezione
elevato.
    Gli apparecchi di questa categoria sono destinati  ai  lavori  in
sotterraneo nelle miniere e nei loro impianti di  superficie  esposti
al rischio di sprigionamento di grisu' e/o di polveri combustibili.
    In    presenza    di    atmosfera    potenzialmente    esplosiva,
l'alimentazione di energia di questi apparecchi deve interrompersi.
    I  mezzi  di  protezione  relativi  agli  apparecchi  di   questa
categoria assicurano il livello di protezione  richiesto  durante  il
funzionamento  normale,  compreso  in  condizioni  di   funzionamento
gravose, segnatamente quelle risultanti da forti sollecitazioni e  da
continue variazioni ambientali.
    Gli apparecchi di questa categoria devono soddisfare i  requisiti
supplementari di cui all'allegato II, punto 2.0.2.
    2. Gruppo di apparecchi II
      a) La  categoria  di  apparecchi  1  comprende  gli  apparecchi
progettati  per  funzionare  conformemente  ai  parametri   operativi
stabiliti dal fabbricante e garantire un livello di protezione  molto
elevato.
    Gli apparecchi di questa categoria sono destinati ad ambienti  in
cui si rileva, sempre, spesso  o  per  lunghi  periodi,  un'atmosfera
esplosiva dovuta a miscele di aria e gas, vapori, nebbie o miscele di
aria e polveri.
    Gli apparecchi di questa categoria devono assicurare  il  livello
di  protezione  richiesto,  anche  in  caso  di  guasto   eccezionale
dell'apparecchio e sono caratterizzati da mezzi  di  protezione  tali
che:
      - in caso di guasto di uno dei mezzi di protezione,  almeno  un
secondo  mezzo  indipendente  assicuri  il  livello   di   protezione
richiesto,
      - oppure qualora si manifestino  due  guasti  indipendenti  uno
dall'altro, sia garantito il livello di protezione richiesto.
    Gli apparecchi di questa categoria devono soddisfare i  requisiti
supplementari di cui all'allegato II, punto 2.1.
      b) La  categoria  di  apparecchi  2  comprende  gli  apparecchi
progettati  per  funzionare  conformemente  ai  parametri   operativi
stabiliti dal  fabbricante  e  garantire  un  livello  di  protezione
elevato.
    Gli apparecchi di questa categoria sono destinati ad ambienti  in
cui vi e' probabilita' che si manifestino atmosfere esplosive  dovute
a gas, vapori, nebbie o miscele di aria e polveri.
    I  mezzi  di  protezione  relativi  agli  apparecchi  di   questa
categoria garantiscono il livello di protezione  richiesto  anche  in
presenza di anomalie ricorrenti  o  difetti  di  funzionamento  degli
apparecchi di cui occorre abitualmente tener conto.
    Gli apparecchi di questa categoria devono soddisfare i  requisiti
supplementari di cui all'allegato II, punto 2.2.
      c) La  categoria  di  apparecchi  3  comprende  gli  apparecchi
progettati  per  funzionare  conformemente  ai  parametri   operativi
stabiliti dal  fabbricante  e  garantire  un  livello  di  protezione
normale.
    Gli apparecchi di questa categoria sono destinati ad ambienti  in
cui vi sono scarse probabilita' che si manifestino, e  comunque  solo
per breve tempo, atmosfere esplosive dovute a gas, vapori,  nebbie  o
miscele di aria e polveri.
    Gli apparecchi di questa categoria  garantiscono  il  livello  di
protezione richiesto a funzionamento normale.
    Gli apparecchi di questa categoria devono soddisfare i  requisiti
supplementari di cui all'allegato II, punto 2.3.

                                                          Allegato II

                                                    (Art. 2, comma 1)
REQUISITI ESSENZIALI IN MATERIA DI  SALUTE  E  DI  SICUREZZA  PER  LA
  PROGETTAZIONE  E  LA  COSTRUZIONE  DI  APPARECCHI  E   SISTEMI   DI
  PROTEZIONE   DESTINATI   AD   ESSERE   UTILIZZATI   IN    ATMOSFERA
  POTENZIALMENTE ESPLOSIVA.
    Osservazioni preliminari
    A. Occorre tener conto delle conoscenze tecnologiche, soggette  a
rapida evoluzione, nonche' applicarle, per quanto possibile,  con  la
massima celerita'.
    B. Per i dispositivi di sicurezza, di controllo e di  regolazione
cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), i  requisiti  essenziali  di
salute e sicurezza si applicano soltanto se  sono  necessari  per  la
manipolazione ed il funzionamento sicuri  ed  affidabili  per  quanto
concerne i rischi di esplosione.
    1.  Requisiti  comuni  relativi  agli  apparecchi  e  sistemi  di
protezione
    1.0. Requisiti generali
    1.0.1. Principi della sicurezza integrata contro le esplosioni
    Gli apparecchi e i sistemi  di  protezione  destinati  ad  essere
utilizzati  in  atmosfera  potenzialmente  esplosiva  devono   essere
progettati secondo il principio della sicurezza integrata  contro  le
esplosioni.
    A tal fine il fabbricante prende le misure necessarie per:
      - evitare anzitutto, per quanto possibile, che gli apparecchi e
i sistemi di protezione producano o liberino  essi  stessi  atmosfere
esplosive,
      - impedire  l'innesco  all'interno  di  un'atmosfera  esplosiva
tenendo  conto  della  natura  di  ciascuna  sorgente  potenziale  di
innesco, elettrica e non elettrica,
      - qualora, malgrado tutto, si produca  un'esplosione  che  puo'
mettere in pericolo persone e,  eventualmente,  animali  domestici  o
beni con un effetto diretto o  indiretto,  soffocarla  immediatamente
e/o circoscrivere la zona colpita  dalle  fiamme  e  dalla  pressione
derivante  dall'esplosione,   secondo   un   livello   di   sicurezza
sufficiente.
    1.0.2. Gli apparecchi e i sistemi  di  protezione  devono  essere
progettati  e  costruiti  tenendo  presenti  eventuali   difetti   di
funzionamento, per evitare al massimo le situazioni pericolose.
    Qualunque uso errato, che sia ragionevolmente  prevedibile,  deve
essere preso in considerazione.
    1.0.3. Condizioni particolari di controllo e manutenzione
    Gli apparecchi e i sistemi di protezione  soggetti  a  condizioni
particolari di controllo e manutenzione devono  essere  progettati  e
costruiti in funzione di tali condizioni.
    1.0.4. Condizioni ambientali circostanti
    Gli apparecchi e i sistemi di protezione devono essere progettati
e costruiti  in  funzione  delle  condizioni  ambientali  circostanti
esistenti o prevedibili.
    1.0.5. Marcatura
    Su ciascun apparecchio e sistema di protezione devono figurare in
modo leggibile e indelebile almeno le seguenti indicazioni:
      -  nome,  denominazione  commerciale   registrata   o   marchio
registrato e indirizzo del fabbricante,
      - marcatura CE  [cfr.  allegato  II  del  regolamento  (CE)  n.
765/2008],
      - designazione della serie o del tipo,
      - numero di lotto o di serie (se esiste),
      - anno di costruzione,
      - marchio specifico di protezione dalle esplosioni seguito  dal
simbolo del gruppo di apparecchi e della categoria,
      - per il gruppo di apparecchi II, la lettera «G» (relativa alle
atmosfere esplosive dovute alla presenza  di  gas,  di  vapori  o  di
nebbie),
e/o
      - la lettera «D» relativa alle atmosfere esplosive dovute  alla
presenza di polveri.
    Essi devono inoltre recare, se necessario, tutte  le  indicazioni
indispensabili all'impiego in condizioni di sicurezza.
    1.0.6. Istruzioni per l'uso
    a) Ogni apparecchio e sistema di protezione deve essere corredato
di istruzioni per l'uso, contenenti almeno le seguenti indicazioni:
      - un richiamo alle indicazioni previste per  la  marcatura,  ad
eccezione del  numero  di  lotto  o  di  serie  (cfr.  punto  1.0.5),
eventualmente completate dalle indicazioni che possono  agevolare  la
manutenzione (ad esempio: indirizzo del riparatore ecc.),
      - le istruzioni per effettuare senza rischi:
        - la messa in servizio,
        - l'impiego,
        - il montaggio e lo smontaggio,
        - la manutenzione (ordinaria o straordinaria),
        - l'installazione,
        - la regolazione,
        - se necessario, l'indicazione delle zone pericolose  situate
in prossimita' degli scarichi di pressione,
        - se necessario, le istruzioni per la formazione,
        -  ulteriori  indicazioni  necessarie   per   valutare,   con
cognizione di causa, se un  apparecchio  di  una  categoria  indicata
oppure  un  sistema  di  protezione  possa  essere  utilizzato  senza
pericoli nel luogo e nelle condizioni di impiego previsti,
        - i parametri elettrici, di pressione, le temperature massime
delle superfici o altri valori limite,
        -  se  necessario,  le  condizioni  di  impiego  particolari,
comprese le indicazioni relative agli errori  d'uso  rivelatisi  piu'
probabili in base all'esperienza,
        -  se  necessario,  le   caratteristiche   essenziali   degli
strumenti che possono essere montati sull'apparecchio o  sul  sistema
di protezione;
      b) Le istruzioni per l'uso  devono  contenere  piani  e  schemi
necessari alla messa in servizio, alla  manutenzione,  all'ispezione,
alla verifica  del  corretto  funzionamento  e,  eventualmente,  alla
riparazione dell'apparecchio o del  sistema  di  protezione,  nonche'
tutte le istruzioni utili, segnatamente in materia di sicurezza;
      c) Per quanto riguarda  gli  aspetti  di  sicurezza,  qualsiasi
documentazione relativa all'apparecchio o al  sistema  di  protezione
non deve essere in contraddizione con le istruzioni per l'uso.
    1.1. Selezione dei materiali
    1.1.1. I materiali utilizzati nella costruzione degli  apparecchi
e dei  sistemi  di  protezione  non  devono  provocare  l'innesco  di
un'esplosione, tenuto conto  delle  sollecitazioni  di  funzionamento
prevedibili.
    1.1.2. Nei  limiti  delle  condizioni  di  impiego  previste  dal
fabbricante, fra i materiali utilizzati e i componenti dell'atmosfera
esplosiva non deve prodursi alcuna reazione che possa deteriorare  la
situazione  esistente  per  quanto  concerne  la  prevenzione   delle
esplosioni.
    1.1.3. I materiali devono essere scelti in modo che i cambiamenti
prevedibili delle loro caratteristiche e la compatibilita' con  altri
materiali impiegati congiuntamente  non  diminuiscano  la  protezione
assicurata, in particolare per quanto  riguarda  la  resistenza  alla
corrosione, la resistenza all'usura, la conducibilita' elettrica,  la
resistenza meccanica, l'invecchiamento e gli effetti delle variazioni
di temperatura.
    1.2. Progettazione e fabbricazione
    1.2.1. Gli apparecchi e i sistemi  di  protezione  devono  essere
progettati e fabbricati tenendo conto delle  conoscenze  tecnologiche
in materia di protezione contro le esplosioni, affinche' essi possano
funzionare in modo  sicuro  per  tutta  la  durata  di  funzionamento
prevista.
    1.2.2. I componenti destinati ad  essere  inseriti  o  utilizzati
come pezzi di ricambio negli apparecchi e nei sistemi  di  protezione
debbono essere progettati  e  fabbricati  in  modo  che,  se  montati
secondo le istruzioni  del  fabbricante,  abbiano  una  sicurezza  di
funzionamento adeguata all'impiego cui  sono  destinati,  per  quanto
riguarda la protezione contro le esplosioni.
    1.2.3. Sistema di costruzione stagna e prevenzione dei difetti di
tenuta
    Per gli apparecchi che possono essere all'origine  di  gas  o  di
polveri infiammabili, si devono prevedere, per quanto possibile, solo
ambienti chiusi.
    Se detti apparecchi presentano  aperture  o  difetti  di  tenuta,
questi devono, per quanto possibile, far si' che le emissioni di  gas
o di polveri non possano provocare,  all'esterno,  la  formazione  di
atmosfere esplosive.
    Gli  orifizi  di  riempimento  e  di  svuotamento  devono  essere
concepiti  ed  attrezzati  in  modo  da  limitare,  al  momento   del
riempimento e dello svuotamento, per quanto possibile,  le  emissioni
di materie infiammabili.
    1.2.4. Depositi di polveri
    Gli apparecchi e i  sistemi  di  protezione  destinati  a  essere
utilizzati in zone polverose devono essere progettati in modo da  non
provocare l'infiammazione dei depositi  di  polveri  che  si  formano
sulla loro superficie.
    Di norma, i depositi delle  polveri  devono  essere  limitati  al
massimo. La pulizia degli apparecchi e  sistemi  di  protezione  deve
essere agevole.
    Le temperature superficiali delle parti degli  apparecchi  devono
essere nettamente inferiori alle  temperature  d'incandescenza  delle
polveri che vi si depositano.
    Occorre tener conto dello spessore dello strato di polveri che si
depositano e, se necessario, prendere  misure  di  limitazione  delle
temperature, allo scopo di evitare un accumulo di calore.
    1.2.5. Mezzi di protezione supplementari
    Gli apparecchi e i  sistemi  di  protezione  che  possono  essere
esposti a determinati tipi di sollecitazioni  esterne  devono  essere
dotati, se necessario, di mezzi di protezione supplementari.
    Gli apparecchi devono poter  resistere  alle  sollecitazioni  cui
sono soggetti senza che la protezione contro  le  esplosioni  subisca
alterazioni.
    1.2.6. Apertura senza pericoli
    Se gli apparecchi e i sistemi di protezione sono alloggiati in un
contenitore (rigido o  flessibile)  facente  parte  della  protezione
stessa contro le esplosioni, questo deve poter essere aperto soltanto
con un attrezzo speciale oppure con misure di protezione adeguate.
    1.2.7. Protezione contro altri rischi
    Gli apparecchi e i sistemi di protezione devono essere progettati
e costruiti in modo da:
      a) evitare i rischi di ferite o altre lesioni dovuti a contatti
diretti o indiretti;
      b) evitare che  si  producano  temperature  superficiali  delle
parti accessibili o irradiamenti atti a generare pericoli;
      c) eliminare i pericoli di carattere non elettrico  riscontrati
in base all'esperienza;
      d) far si' che  le  condizioni  di  sovraccarico  previste  non
determinino situazioni pericolose.
    Quando, per gli apparecchi e i sistemi di protezione, i rischi di
cui al presente punto sono contemplati, totalmente o parzialmente, da
altre normative dell'Unione, la presente direttiva non si  applica  o
cessa  di  essere  applicata  per  detti  apparecchi  e  sistemi   di
protezione e per detti rischi, a partire  dall'applicazione  di  tali
normative specifiche dell'Unione.
    1.2.8. Sovraccarico degli apparecchi
    Si deve evitare di sovraccaricare pericolosamente gli  apparecchi
servendosi di dispositivi integrati di misurazione, di comando  e  di
regolazione fin dal momento della loro progettazione, in  particolare
mediante limitatori  di  sovracorrente,  limitatori  di  temperatura,
interruttori  di  pressione  differenziali,  flussometri,   rele'   a
temporizzatore, contagiri e/o dispositivi di controllo analoghi.
    1.2.9. Sistemi di protezione antideflagrante
    Se delle parti che possono innescare un'atmosfera esplosiva  sono
chiuse in un contenitore flessibile, occorre  accertarsi  che  questo
resista alla pressione sviluppata da  un'esplosione  interna  di  una
miscela  esplosiva  ed  impedisca  la  trasmissione   dell'esplosione
all'atmosfera esplosiva circostante.
    1.3. Sorgenti potenziali di innesco di esplosione
    1.3.1.  Pericoli  derivanti  da  varie  sorgenti  di  innesco  di
esplosione
    Si devono evitare sorgenti potenziali di innesco quali scintille,
fiamme, archi elettrici, temperature superficiali elevate,  emissioni
di energia acustica, radiazioni  ottiche,  onde  elettromagnetiche  o
altre sorgenti.
    1.3.2. Pericoli provenienti dall'elettricita' statica
    Occorre   evitare,   con   misure   appropriate,    le    cariche
elettrostatiche che potrebbero provocare scariche pericolose.
    1.3.3. Pericoli derivanti dalle correnti elettriche  parassite  e
dalle fughe di corrente
    Occorre impedire che nelle parti conduttrici degli apparecchi  si
formino correnti elettriche parassite o di fuga, che diano luogo, per
esempio, alla formazione di corrosioni pericolose,  al  riscaldamento
delle superfici o a scintille in grado di provocare un innesco.
    1.3.4. Pericoli risultanti da surriscaldamento
    In fase di progettazione occorre, per quanto  possibile,  evitare
il surriscaldamento degli apparecchi provocato da attriti o urti  che
possono prodursi, ad esempio, nel caso di parti in  moto  relativo  o
per compenetrazione di corpi estranei.
    1.3.5.  Pericoli  dovuti  a  fenomeni  di   compensazione   delle
pressioni
    I  processi  di  compensazione  delle  pressioni  devono   essere
regolati, sin dalla progettazione,  rispettivamente  con  dispositivi
integrati di misurazione, di comando o di regolazione, in modo da non
provocare  onde  d'urto  o  di  compressione  che  possono  provocare
inneschi.
    1.4. Pericoli derivanti da perturbazioni esterne
    1.4.1. Gli apparecchi  e  sistemi  di  protezione  devono  essere
progettati e fabbricati in modo da svolgere con la massima  sicurezza
la funzione  per  la  quale  sono  previsti,  anche  in  presenza  di
variazioni  ambientali,  di  tensioni  parassite,  di  umidita',   di
vibrazioni, di inquinamenti o di altre perturbazioni esterne,  tenuto
conto  dei  limiti  delle  condizioni   di   impiego   indicati   dal
fabbricante.
    1.4.2. Le parti degli  apparecchi  devono  essere  adeguate  alle
sollecitazioni meccaniche e termiche previste e resistere  all'azione
aggressiva delle sostanze presenti o prevedibili.
    1.5. Requisiti delle attrezzature di sicurezza
    1.5.1.   I   dispositivi   di   sicurezza    devono    funzionare
indipendentemente dai dispositivi di misura e/o di comando  necessari
all'esercizio.
    Per quanto possibile, il guasto di un  dispositivo  di  sicurezza
deve essere individuato con sufficiente rapidita', con  l'ausilio  di
mezzi  tecnici  appropriati,  in  modo  da  ridurre  al   minimo   le
probabilita' di insorgenza di una situazione pericolosa.
    Di norma, si deve applicare il principio della sicurezza positiva
(fail-safe).
    Di norma, i comandi di sicurezza debbono agire direttamente sugli
organi di controllo interessati, senza intermediazione del software.
    1.5.2. Per quanto possibile, in caso di guasto dei dispositivi di
sicurezza, gli apparecchi e/o i sistemi di protezione  devono  essere
messi in posizione di sicurezza.
    1.5.3. I  sistemi  di  arresto  d'emergenza  dei  dispositivi  di
sicurezza devono, per quanto possibile, essere muniti di  un  sistema
di  blocco  che   impedisca   la   ripresa   non   intenzionale   del
funzionamento.  Un  nuovo  ordine  di  avvio  deve  poter  agire  sul
funzionamento normale soltanto dopo  che  sia  stato  deliberatamente
reinserito  il  sistema  di  blocco  che  impedisce  la  ripresa  del
funzionamento.
    1.5.4. Dispositivi di segnalazione e di comando
    Se utilizzati, i dispositivi di segnalazione e di comando  devono
essere  progettati  secondo  principi  ergonomici,  per  ottenere  la
massima sicurezza di  impiego  per  quanto  riguarda  il  rischio  di
esplosione.
    1.5.5. Requisiti  applicabili  ai  dispositivi  con  funzioni  di
misurazione, destinati alla protezione contro le esplosioni
    I dispositivi con funzioni di misurazione,  per  quanto  riguarda
gli apparecchi  utilizzati  in  atmosfera  potenzialmente  esplosiva,
devono essere progettati e costruiti in modo conforme alle  capacita'
di funzionamento prevedibili  e  alle  loro  condizioni  speciali  di
impiego.
    1.5.6. In caso di necessita',  la  precisione  di  lettura  e  la
capacita'  di  funzionamento  dei   dispositivi   con   funzioni   di
misurazione devono poter essere controllate.
    1.5.7.  Nella  progettazione  dei  dispositivi  con  funzioni  di
misurazione si deve tener conto di un coefficiente di  sicurezza  che
garantisca che la soglia di allarme sia abbastanza lontana dai limiti
di  esplosivita'  e/o  di  innesco  dell'atmosfera   da   analizzare,
prendendo   segnatamente   in   considerazione   le   condizioni   di
funzionamento dell'impianto e le possibili imprecisioni  dei  sistemi
di misurazione.
    1.5.8. Rischi provenienti dal software
    Gia' in fase di  progettazione  degli  apparecchi  e  sistemi  di
protezione e dei dispositivi  di  sicurezza  comandati  da  software,
occorre tenere conto particolarmente  dei  rischi  provenienti  dalle
anomalie dei programmi.
    1.6. Integrazione dei requisiti di sicurezza del sistema
    1.6.1. Gli apparecchi e i sistemi di  protezione  incorporati  in
processi automatici che deviano  dalle  condizioni  di  funzionamento
previste devono poter essere disinseriti  manualmente,  purche'  cio'
non comprometta le condizioni generali di sicurezza.
    1.6.2. Le energie accumulate devono  essere  dissipate  nel  modo
piu' rapido e sicuro possibile, oppure isolate, quando sono  azionati
gli interruttori di emergenza, in modo da non costituire una fonte di
pericolo.
    Cio'  non   vale   per   le   energie   accumulate   con   metodi
elettrochimici.
    1.6.3. Pericoli derivanti dalle interruzioni di corrente
    Gli apparecchi e i sistemi di protezione in  cui  un'interruzione
della corrente puo' peggiorare la situazione di pericolo devono poter
essere   mantenuti   in   condizioni    di    funzionamento    sicure
indipendentemente dal resto dell'impianto.
    1.6.4. Rischi derivanti dagli allacciamenti
    Gli apparecchi e i sistemi di protezione devono essere muniti  di
adeguate entrate per i cavi e per le condutture.
    Quando gli apparecchi e i sistemi di protezione sono destinati ad
essere utilizzati congiuntamente ad altri  apparecchi  e  sistemi  di
protezione,  le  interfacce  non  devono  costituire  una  fonte   di
pericolo.
    1.6.5.  Installazione  di  dispositivi  di  allarme  quali  parti
integranti di un apparecchio
    Qualora un apparecchio o un sistema di protezione sia  dotato  di
dispositivi di individuazione o di allarme destinati a controllare la
formazione  di  un'atmosfera  esplosiva,  devono  essere  fornite  le
indicazioni necessarie per collocare  detti  dispositivi  nei  luoghi
appropriati.
    2. Requisiti supplementari per gli apparecchi
    2.0. Requisiti applicabili agli apparecchi del gruppo I
    2.0.1. Requisiti applicabili alla categoria di apparecchi M1  del
gruppo I
    2.0.1.1. Gli apparecchi devono essere progettati e fabbricati  in
modo che le sorgenti di innesco non si attivino, neanche in  caso  di
anomalie eccezionali dell'apparecchio.
    Essi devono essere muniti di mezzi di protezione tali che:
      - in caso di guasto di uno dei mezzi di protezione,  almeno  un
secondo  mezzo  indipendente  assicuri  il  livello   di   protezione
richiesto,
      - oppure se si  manifestano  due  anomalie  indipendenti  l'una
dall'altra, sia assicurato il livello di protezione richiesto.
    Se necessario, gli apparecchi devono essere  muniti  di  speciali
mezzi supplementari di protezione.
    Essi devono poter restare  operativi  in  presenza  di  atmosfere
esplosive.
    2.0.1.2. Se necessario, gli apparecchi devono  essere  fabbricati
in modo che la polvere non possa penetrare all'interno.
    2.0.1.3.   Per   evitare   l'infiammazione   delle   polveri   in
sospensione, le  temperature  superficiali  degli  apparecchi  devono
essere nettamente inferiori alla temperatura di  infiammazione  della
miscela aria-polvere prevedibile.
    2.0.1.4. Gli apparecchi devono essere progettati in modo che  sia
possibile aprirne le parti che possono costituire sorgente di innesco
soltanto in  assenza  di  energia  o  in  condizioni  intrinseche  di
sicurezza. Qualora non sia possibile disattivare gli  apparecchi,  il
fabbricante deve apporre un'etichetta  di  avvertimento  sulle  parti
apribili degli apparecchi.
    Se necessario, gli apparecchi devono essere dotati di  meccanismi
di apertura supplementari adeguati.
    2.0.2. Requisiti applicabili alla categoria di apparecchi M 2 del
gruppo I
    2.0.2.1.  Gli  apparecchi  devono  essere  muniti  di  mezzi   di
protezione in modo che le sorgenti di innesco non  possano  attivarsi
durante il funzionamento normale, neppure in condizioni di  esercizio
gravose, dovute in particolare ad un uso severo dell'apparecchio e  a
continue variazioni ambientali.
    In presenza di atmosfere esplosive, l'alimentazione di energia di
detti apparecchi dovrebbe poter essere interrotta.
    2.0.2.2. Gli apparecchi devono  essere  progettati  in  modo  che
l'apertura delle parti che possono costituire una sorgente di innesco
sia possibile soltanto in assenza di  energia  o  con  meccanismi  di
apertura appropriati.  Qualora  non  sia  possibile  disattivare  gli
apparecchi, il fabbricante deve apporre un'etichetta di  avvertimento
sulle parti apribili degli apparecchi.
    2.0.2.3. Per quanto concerne le misure di  protezione  contro  le
esplosioni  derivanti  dalla  presenza  di  polveri,  devono   essere
rispettati i requisiti corrispondenti della categoria di apparecchi M
1.
    2.1. Requisiti applicabili alla categoria  di  apparecchi  1  del
gruppo II
    2.1.1. Atmosfera esplosiva dovuta alla presenza di gas, vapori  o
nebbie
    2.1.1.1. Gli apparecchi devono essere progettati e fabbricati  in
modo da evitare che le sorgenti di innesco, anche quelle derivanti da
una anomalia eccezionale dell'apparecchio, si attivino.
    Essi devono essere muniti di mezzi di protezione tali che:
      - in caso di guasto di uno dei mezzi di protezione,  almeno  un
secondo  mezzo  indipendente  assicuri  il  livello   di   protezione
richiesto,
      - oppure se si  manifestano  due  anomalie  indipendenti  l'una
dall'altra, sia assicurato il livello di protezione richiesto.
    2.1.1.2. Per gli apparecchi le cui superfici possono riscaldarsi,
occorre fare in modo  che,  anche  nelle  peggiori  ipotesi,  non  si
raggiunga la temperatura superficiale massima prescritta.
    Devono essere  presi  in  considerazione  anche  gli  aumenti  di
temperatura  derivanti  da  un  accumulo  di  calore  e  da  reazioni
chimiche.
    2.1.1.3. Gli apparecchi devono essere progettati in modo che  sia
possibile aprirne le parti che possono costituire sorgente di innesco
soltanto in  assenza  di  energia  o  in  condizioni  intrinseche  di
sicurezza. Qualora non sia possibile disattivare gli  apparecchi,  il
fabbricante deve apporre un'etichetta  di  avvertimento  sulle  parti
apribili degli apparecchi.
    Se necessario, gli apparecchi devono essere dotati di  meccanismi
di apertura supplementari adeguati.
    2.1.2.  Atmosfera  esplosiva  dovuta  alla  presenza  di  miscele
aria-polveri
    2.1.2.1. Gli apparecchi devono essere progettati e fabbricati  in
modo da evitare l'infiammazione di miscele aria-polveri, anche quelle
dovute ad un'anomalia eccezionale dell'apparecchio.
    Essi devono essere muniti di mezzi di protezione tali che:
      - in caso di guasto di uno dei mezzi di protezione,  almeno  un
secondo  mezzo  indipendente  assicuri  il  livello   di   protezione
richiesto,
      - oppure se si  manifestano  due  anomalie  indipendenti  l'una
dall'altra, sia assicurato il livello di protezione richiesto.
    2.1.2.2. Se necessario, gli apparecchi devono essere costruiti in
modo che la penetrazione o la fuoriuscita di  polveri  sia  possibile
solo nei punti dell'apparecchio a tal fine previsti.
    Anche le entrate dei cavi e dei raccordi devono soddisfare questo
requisito.
    2.1.2.3.   Per   evitare   l'infiammazione   delle   polveri   in
sospensione, le temperature superficiali delle parti degli apparecchi
devono essere nettamente inferiori alla temperatura di  infiammazione
della miscela aria-polveri prevedibile.
    2.1.2.4. Per quanto concerne l'apertura senza pericolo  di  parti
dell'apparecchio, si applica il requisito di cui al punto 2.1.1.3.
    2.2. Requisiti applicabili alla categoria  di  apparecchi  2  del
gruppo II
    2.2.1. Atmosfera esplosiva dovuta alla presenza di gas, vapori  o
nebbie
    2.2.1.1. Gli apparecchi devono essere progettati e fabbricati  in
modo da evitare le sorgenti di innesco, anche  in  caso  di  anomalie
ricorrenti o di difetti di  funzionamento  degli  apparecchi  di  cui
occorre abitualmente tener conto.
    2.2.1.2. Le parti degli  apparecchi  devono  esser  progettate  e
costruite in modo  che  le  temperature  delle  superfici  non  siano
superate, neppure nel caso in cui i rischi provengano  da  situazioni
anormali previste dal fabbricante.
    2.2.1.3. Gli apparecchi devono  essere  progettati  in  modo  che
l'apertura delle parti che possono costituire sorgente di innesco sia
possibile soltanto in assenza di energia o attraverso  meccanismi  di
apertura  adeguati.  Qualora  non  sia  possibile   disattivare   gli
apparecchi, il fabbricante deve apporre un'etichetta di  avvertimento
sulle parti apribili degli apparecchi.
    2.2.2.  Atmosfera  esplosiva  dovuta  alla  presenza  di  miscele
aria-polveri
    2.2.2.1. Gli apparecchi devono essere progettati e fabbricati  in
modo da evitare l'infiammazione di miscele aria-polveri, anche quella
derivante da anomalie ricorrenti o da difetti di funzionamento  degli
apparecchi di cui occorre abitualmente tener conto.
    2.2.2.2. Per quanto  concerne  le  temperature  superficiali,  si
applica il requisito di cui al punto 2.1.2.3.
    2.2.2.3. Per quanto concerne la protezione contro la polvere,  si
applica il requisito di cui al punto 2.1.2.2.
    2.2.2.4. Per quanto concerne l'apertura senza pericolo  di  parti
dell'apparecchio, si applica il requisito di cui al punto 2.2.1.3.
    2.3. Requisiti applicabili alla categoria  di  apparecchi  3  del
gruppo II
    2.3.1. Atmosfera esplosiva dovuta alla presenza di gas, vapori  o
nebbie
    2.3.1.1. Gli apparecchi devono essere progettati e  costruiti  in
modo da  evitare  le  sorgenti  di  innesco  prevedibili  durante  il
funzionamento normale.
    2.3.1.2.  Nelle  condizioni   di   funzionamento   previste,   le
temperature superficiali non devono superare le  temperature  massime
indicate.  Un  eventuale  superamento   e'   tollerabile,   in   casi
eccezionali, se il fabbricante adotta misure di  protezione  speciali
supplementari.
    2.3.2.  Atmosfera  esplosiva  dovuta  alla  presenza  di  miscele
aria-polveri
    2.3.2.1. Gli apparecchi devono essere progettati e  costruiti  in
modo che le sorgenti di innesco prevedibili in condizioni normali  di
funzionamento non rischino di infiammare le miscele aria-polveri.
    2.3.2.2. Per quanto  concerne  le  temperature  superficiali,  si
applica il requisito di cui al punto 2.1.2.3.
    2.3.2.3. Gli apparecchi, comprese  le  entrate  dei  cavi  e  dei
raccordi previsti,  devono  essere  fabbricati  tenendo  conto  delle
dimensioni delle particelle di polveri per impedire la formazione  di
miscele  potenzialmente  esplosive  aria-polveri  o  di  depositi  di
polvere pericolosi all'interno.
    3. Requisiti supplementari per i sistemi di protezione
    3.0. Requisiti generali
    3.0.1. I sistemi di protezione devono essere dimensionati in modo
da ricondurre gli effetti di un'esplosione ad un livello di sicurezza
sufficiente.
    3.0.2.  I  sistemi  di  protezione  devono  essere  progettati  e
installati in modo da  impedire  che  le  esplosioni  si  trasmettano
pericolosamente per reazione a catena oppure irraggiamento del calore
e che le esplosioni si trasformino sul nascere in detonazioni.
    3.0.3. In caso di interruzione dell'alimentazione, i  sistemi  di
protezione devono conservare la capacita'  di  funzionamento  per  un
periodo adeguato, onde evitare situazioni pericolose.
    3.0.4. I sistemi di protezione non devono presentare anomalie  di
funzionamento dovute a perturbazioni esterne.
    3.1. Studio e progettazione
    3.1.1. Caratteristiche dei materiali
    La pressione e la  temperatura  massime  di  riferimento  per  lo
studio  delle  caratteristiche  dei  materiali  sono   la   pressione
prevedibile in  caso  di  esplosione  innescatasi  in  condizioni  di
esercizio estreme e l'effetto di riscaldamento provocato dalla fiamma
prevedibile.
    3.1.2. I sistemi di  protezione  progettati  per  resistere  alle
esplosioni  o  contenerle  devono  resistere  all'onda  d'urto  senza
perdere la loro integrita'.
    3.1.3. Gli accessori collegati ai sistemi  di  protezione  devono
resistere  alla  pressione  massima  di  esplosione  prevista,  senza
perdere la capacita' di funzionamento.
    3.1.4.  Nello  studio  e  nella  progettazione  dei  sistemi   di
protezione, si deve tener conto  delle  conseguenze  derivanti  dalla
pressione  sulle  attrezzature  periferiche  e  sulle   tubature   di
allacciamento.
    3.1.5. Scarichi
    Se si prevede che i  sistemi  di  protezione  utilizzati  saranno
sollecitati al di la' della loro resistenza,  si  dovranno  prevedere
fin dalla  progettazione  scarichi  adeguati,  che  non  espongano  a
pericoli il personale che si trova nelle vicinanze.
    3.1.6. Sistemi di soffocamento delle esplosioni
    I sistemi di soffocamento delle esplosioni devono essere studiati
e progettati in modo che, in caso di incidente, controllino  il  piu'
rapidamente possibile l'esplosione sul nascere e  la  contrastino  in
modo ottimale, tenendo conto dell'aumento di pressione piu' rapido  e
della pressione massima dell'esplosione.
    3.1.7. Sistemi di disinserimento
    I sistemi previsti per  disinserire  determinati  apparecchi  sul
nascere dell'esplosione, con dispositivi adeguati ed entro brevissimo
tempo, devono essere studiati e progettati in modo da rimanere stagni
alla trasmissione della fiamma interna  e  conservare  la  resistenza
meccanica nelle condizioni di funzionamento.
    3.1.8. I sistemi di protezione devono poter essere integrati  nei
circuiti con una soglia di allarme adeguata, affinche',  in  caso  di
necessita', vengano interrotti l'arrivo e  l'uscita  dei  prodotti  e
vengano  disinserite  quelle   parti   degli   apparecchi   che   non
garantiscono piu' un funzionamento sicuro.
                                                          Allegato III

                                (Art. 5, comma 2, e art. 12, comma 1)
 
                     MODULO B: ESAME UE DEL TIPO
 
    1.  L'esame  UE  del  tipo  e'  la  parte  di  una  procedura  di
valutazione della conformita' con cui un organismo notificato esamina
il progetto tecnico di un prodotto, nonche' verifica e certifica  che
esso rispetti i requisiti del presente decreto ad esso applicabili.
    2.  L'esame  UE  del  tipo  va  effettuato   con   un   campione,
rappresentativo della produzione considerata, del  prodotto  completo
(tipo di prodotto).
    3. Il fabbricante presenta una richiesta di esame UE del  tipo  a
un unico organismo notificato di sua scelta.
    La domanda deve contenere:
      a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la  domanda
sia presentata dal suo rappresentante autorizzato, anche  il  nome  e
l'indirizzo di quest'ultimo;
      b) una dichiarazione scritta in cui si precisi  che  la  stessa
domanda non e' stata presentata a nessun altro organismo notificato;
      c) la documentazione tecnica. La  documentazione  tecnica  deve
permette  di  valutare  la  conformita'  del  prodotto  ai  requisiti
applicabili del presente decreto e deve comprendere un'analisi e  una
valutazione adeguate  dei  rischi.  La  documentazione  tecnica  deve
precisare i requisiti applicabili e includere, se necessario ai  fini
della valutazione, il progetto, la fabbricazione e  il  funzionamento
del prodotto. La documentazione tecnica  deve  contenere  almeno  gli
elementi seguenti:
        i) una descrizione generale del prodotto;
        ii) i disegni relativi alla progettazione di massima  e  alla
fabbricazione e gli schemi  dei  componenti,  dei  sottoinsiemi,  dei
circuiti ecc.;
        iii)  le  descrizioni  e  le  spiegazioni   necessarie   alla
comprensione di  tali  disegni  e  schemi  e  del  funzionamento  del
prodotto;
        iv)   un   elenco   delle   norme   armonizzate,    applicate
completamente o in parte, i cui riferimenti  siano  stati  pubblicati
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  e,  qualora  non  siano
state  applicate  tali  norme  armonizzate,  le   descrizioni   delle
soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza
del presente decreto,  compreso  un  elenco  delle  altre  pertinenti
specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle
norme armonizzate la documentazione tecnica specifica  le  parti  che
sono state applicate;
        v)  i  risultati  dei  calcoli  di  progetto,   degli   esami
effettuati ecc.;
e
        vi) le relazioni sulle prove effettuate;
      d)  i  campioni  rappresentativi  della  produzione   prevista.
L'organismo notificato puo' chiedere altri campioni dello stesso tipo
se necessari a eseguire il programma di prove.
    4. L'organismo notificato:
      4.1. esamina la documentazione tecnica, verifica che i campioni
siano stati fabbricati in conformita' alla documentazione tecnica,  e
individua  gli  elementi  progettati  conformemente   alle   relative
disposizioni delle norme armonizzate nonche' gli elementi  progettati
conformemente alle altre pertinenti specifiche;
      4.2. esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per accertare
se, ove il fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni di  cui
alle pertinenti  norme  armonizzate,  queste  siano  state  applicate
correttamente;
      4.3.  esegue  o  fa  eseguire  opportuni  esami  e  prove   per
controllare se, laddove non siano state applicate le soluzioni di cui
alle  pertinenti  norme  armonizzate,  le  soluzioni   adottate   dal
fabbricante,  applicando  altre   pertinenti   specifiche   tecniche,
soddisfino i corrispondenti requisiti essenziali di  sicurezza  e  di
salute del presente decreto;
      4.4. concorda con il fabbricante il luogo in  cui  si  dovranno
effettuare gli esami e le prove.
    5. L'organismo notificato redige una relazione di valutazione che
elenca le iniziative  intraprese  in  conformita'  al  punto  4  e  i
relativi risultati. Senza pregiudicare i propri  obblighi  di  fronte
alle autorita' di notifica,  l'organismo  notificato  rende  pubblico
l'intero contenuto  della  relazione,  o  parte  di  esso,  solo  con
l'accordo del fabbricante.
    6. Se il tipo rispetta i requisiti del presente  decreto  che  si
applicano al prodotto interessato, l'organismo notificato rilascia al
fabbricante un certificato di esame UE  del  tipo.  Tale  certificato
riporta  il  nome  e  l'indirizzo  del  fabbricante,  le  conclusioni
dell'esame, le eventuali condizioni di validita' e i  dati  necessari
per l'identificazione del tipo approvato. Il certificato di esame  UE
del tipo puo' comprendere uno o piu' allegati.
    Il certificato di esame UE del tipo  e  i  suoi  allegati  devono
contenere  ogni  utile  informazione  che  permetta  di  valutare  la
conformita' dei prodotti fabbricati al tipo esaminato e consentire il
controllo del prodotto in funzione.
    Se il tipo non soddisfa i requisiti del presente decreto ad  esso
applicabili,  l'organismo  notificato  rifiuta   di   rilasciare   un
certificato di esame UE del tipo  e  informa  di  tale  decisione  il
richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.
    7.  L'organismo  notificato  segue  l'evoluzione  del   progresso
tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il  tipo  approvato
non e' piu'  conforme  alle  prescrizioni  applicabili  del  presente
decreto. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini  e
in caso affermativo l'organismo notificato ne informa il fabbricante.
    Il fabbricante deve informare l'organismo  notificato,  detentore
della documentazione tecnica relativa al certificato di esame UE  del
tipo, di tutte le modifiche al tipo omologato  che  possano  influire
sulla conformita' del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza e
di salute o sulle condizioni di validita' di tale  certificato.  Tali
modifiche  comportano  una  nuova  approvazione  sotto  forma  di  un
supplemento al certificato di esame UE del tipo.
    8. Ogni organismo notificato  informa  la  propria  autorita'  di
notifica in merito ai certificati di  esame  UE  del  tipo  e/o  agli
eventuali  supplementi  che  esso  ha  rilasciato   o   revocato   e,
periodicamente o su richiesta, mette a disposizione dell'autorita' di
notifica l'elenco di tali certificati e/o degli eventuali supplementi
respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni.
    Ogni organismo notificato informa gli altri organismi  notificati
dei certificati di esame UE del tipo  e/o  dei  supplementi  da  esso
respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e,
su richiesta,  di  tali  certificati  e/o  dei  supplementi  da  esso
rilasciati.
    La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati
possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame UE del
tipo e/o dei relativi supplementi. La Commissione e gli Stati  membri
possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica  e
dei  risultati  degli  esami  effettuati  dall'organismo  notificato.
L'organismo notificato conserva una copia del certificato di esame UE
del tipo, degli allegati e  dei  supplementi,  nonche'  il  fascicolo
tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, fino
alla scadenza della validita' di tale certificato.
    9. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita'  nazionali
una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e  dei
supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni  dalla
data in cui il prodotto e' stato immesso sul mercato.
    10. Il rappresentante autorizzato del fabbricante puo' presentare
la richiesta di cui al punto 3 ed espletare gli obblighi  di  cui  ai
punti 7 e 9, purche' siano specificati nel mandato.




                                                          Allegato IV

                                (Art. 5, comma 2, e art. 12, comma 1)
MODULO D: CONFORMITA' AL TIPO BASATA SULLA  GARANZIA  DELLA  QUALITA'
  DEL PROCESSO DI PRODUZIONE
    1. La conformita' al tipo basata sulla  garanzia  della  qualita'
nel  processo  di  produzione  e'  la  parte  di  una  procedura   di
valutazione della conformita' con cui il fabbricante  ottempera  agli
obblighi di cui ai punti 2 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la  sua
esclusiva responsabilita', che i prodotti interessati  sono  conformi
al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo  e  rispondono
ai requisiti del presente decreto ad essi applicabili.
    2. Produzione
    Il fabbricante deve adottare un sistema qualita' riconosciuto per
la produzione,  l'ispezione  del  prodotto  finale  e  la  prova  dei
prodotti interessati, come specificato al punto  3,  ed  e'  soggetto
alla sorveglianza di cui al punto 4.
    3. Sistema di qualita'
    3.1.  Il  fabbricante  deve  presentare  una   domanda   per   la
valutazione del suo  sistema  qualita'  per  i  prodotti  interessati
all'organismo notificato di sua scelta.
    La domanda deve contenere:
      a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la  domanda
sia presentata dal suo rappresentante autorizzato, anche  il  nome  e
l'indirizzo di quest'ultimo;
      b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata
presentata a nessun altro organismo notificato;
      c) tutte le informazioni  utili  sulla  categoria  di  prodotti
considerata;
      d) la documentazione relativa al sistema di qualita';
      e) la documentazione tecnica relativa al tipo approvato  e  una
copia del certificato di esame UE del tipo.
    3.2. Il  sistema  qualita'  deve  garantire  la  conformita'  dei
prodotti al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e  ai
requisiti del presente decreto a essi applicabili.
    Tutti i criteri, i  requisiti  e  le  disposizioni  adottati  dal
fabbricante  devono  costituire  una  documentazione  sistematica   e
ordinata sotto forma  di  misure,  procedure  e  istruzioni  scritte.
Questa documentazione relativa al sistema di qualita' deve consentire
un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e  registri
riguardanti la qualita'.
    Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
      a) degli obiettivi di qualita' e della struttura organizzativa,
delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia
di qualita' dei prodotti;
      b) dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle tecniche
di controllo e di garanzia  della  qualita',  dei  processi  e  degli
interventi sistematici che saranno applicati;
      c) degli esami e delle  prove  che  saranno  effettuati  prima,
durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza  con
cui s'intende effettuarli;
      d) i  registri  riguardanti  la  qualita',  come  le  relazioni
ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le  relazioni  sulle
qualifiche del personale interessato ecc.
      e) dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare  che
sia ottenuta la richiesta qualita' dei prodotti e se  il  sistema  di
qualita' funziona efficacemente.
    3.3. L'organismo notificato deve valutare il sistema di  qualita'
per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2.
    Esso presume la conformita' a tali requisiti degli  elementi  del
sistema  di  qualita'  conformi  alle  specifiche  pertinenti   delle
corrispondenti norme armonizzate.
    Oltre ad avere esperienza nei sistemi di gestione della qualita',
il gruppo incaricato  delle  ispezioni  deve  comprendere  almeno  un
membro  con  esperienza  nella  valutazione  del  settore   e   della
tecnologia del prodotto e che conosce le  prescrizioni  del  presente
decreto. Il controllo comprende una visita di valutazione dei  locali
del fabbricante. Il gruppo incaricato delle ispezioni deve  esaminare
la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera e), verificare
la capacita' del fabbricante di individuare i requisiti del  presente
decreto applicabili nonche' di effettuare esami atti a  garantire  la
conformita' del prodotto a tali requisiti.
    La decisione viene notificata al fabbricante.  La  notifica  deve
contenere   le   conclusioni   del   controllo   e   la   motivazione
circostanziata della decisione.
    3.4. Il fabbricante deve impegnarsi  a  soddisfare  gli  obblighi
derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso
rimanga adeguato ed efficace.
    3.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo  notificato
che ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche  che  intende
apportare al sistema di qualita'.
    L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e  decide  se
il sistema modificato continui a soddisfare i  requisiti  di  cui  al
punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.
    Esso notifica la  decisione  al  fabbricante.  La  notifica  deve
contenere   le   conclusioni   del   controllo   e   la   motivazione
circostanziata della decisione.
    4.   Sorveglianza   sotto   la   responsabilita'   dell'organismo
notificato
    4.1. Scopo della sorveglianza e'  garantire  che  il  fabbricante
soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita'
approvato.
    4.2.  Ai  fini  della   valutazione   il   fabbricante   consente
all'organismo  notificato  l'accesso  ai   siti   di   fabbricazione,
ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni  utile  informazione,
in particolare:
      a) la documentazione relativa alla qualita';
      b) i  registri  riguardanti  la  qualita',  come  le  relazioni
ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le  relazioni  sulle
qualifiche del personale interessato ecc.
    4.3. L'organismo notificato  deve  svolgere  controlli  periodici
intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema
di qualita' e fornisce al fabbricante  una  relazione  sui  controlli
stessi.
    4.4. L'organismo notificato puo' inoltre effettuare visite  senza
preavviso presso  il  fabbricante.  In  tali  occasioni,  l'organismo
notificato puo' effettuare, o far effettuare, prove sul prodotto  per
verificare  il   corretto   funzionamento   del   sistema   qualita'.
L'organismo notificato deve  fornire  al  fabbricante  una  relazione
sulla visita e, se sono  state  svolte  prove,  una  relazione  sulle
stesse.
    5. Marcatura CE, dichiarazione di conformita' UE e  attestato  di
conformita'.
    5.1. A ogni singolo prodotto diverso da un componente e  conforme
al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e  rispondente
ai requisiti del presente decreto ad esso applicabili, il fabbricante
appone la marcatura CE e,  sotto  la  responsabilita'  dell'organismo
notificato di cui  al  punto  3.1,  il  numero  d'identificazione  di
quest'ultimo.
    5.2. Il fabbricante deve compilare una dichiarazione  scritta  di
conformita'  UE  per  ciascun  modello  di  prodotto  diverso  da  un
componente e deve tenerla a disposizione  delle  autorita'  nazionali
per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto diverso da
un componente e' stato  immesso  sul  mercato.  La  dichiarazione  di
conformita' UE deve identificare tale modello di prodotto per cui  e'
stata compilata.
    Una copia della dichiarazione di conformita' UE deve accompagnare
ogni prodotto diverso da un componente.
    5.3. Il fabbricante deve compilare un  attestato  di  conformita'
per ciascun modello di componente e deve tenerlo a disposizione delle
autorita' nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui il
componente e' stato immesso sul mercato. L'attestato  di  conformita'
deve  identificare  il  modello  di  componente  per  cui  e'   stato
compilato. Una copia dell'attestato di conformita' deve  accompagnare
ogni componente.
    6. Il fabbricante deve  tenere  a  disposizione  delle  autorita'
nazionali per dieci anni dalla data  in  cui  il  prodotto  e'  stato
immesso sul mercato:
      a) la documentazione di cui al punto 3.1;
      b) le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto  3.5
e la relativa approvazione;
      c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui
ai punti 3.5, 4.3 e 4.4.
    7. Ciascun organismo notificato informa la propria  autorita'  di
notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualita'  rilasciate  o
ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette  a  disposizione  di
tale autorita' l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualita' da
esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.
    Ogni organismo notificato informa gli altri organismi  notificati
delle  approvazioni  dei  sistemi  di  qualita'  da  esso  rifiutate,
sospese,  ritirate  o  altrimenti  sottoposte  a  restrizioni  e,  su
richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate.
    8. Rappresentante autorizzato
    Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5
e 6 possono essere adempiuti dal suo  rappresentante  autorizzato,  a
nome del fabbricante e sotto la sua  responsabilita',  purche'  siano
specificati nel mandato.
                                                           Allegato V

                                (Art. 5, comma 2, e art. 12, comma 1)
 
                MODULO F: CONFORMITA' AL TIPO BASATA
                     SULLA VERIFICA DEL PRODOTTO

    1. La conformita' al tipo basata sulla verifica del  prodotto  e'
la parte di una procedura di valutazione della conformita' con cui il
fabbricante ottempera  agli  obblighi  di  cui  ai  punti  2  e  5  e
garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che  i
prodotti interessati, ai quali sono state applicate  le  disposizioni
di cui al punto 3, sono conformi al tipo descritto nel certificato di
esame UE del tipo e rispondono ai requisiti del presente  decreto  ad
essi applicabili.
    2. Produzione
    Il fabbricante prende tutte le  misure  necessarie  affinche'  il
processo  di  fabbricazione  e  il  suo  controllo  garantiscano   la
conformita' dei prodotti al tipo oggetto del certificato di esame  UE
e ai requisiti applicabili del presente decreto.
    3. Verifica
    L'organismo notificato prescelto dal fabbricante deve  effettuare
esami e prove adeguati, al fine di  controllare  la  conformita'  dei
prodotti al tipo omologato, descritto nel certificato di esame UE del
tipo, e ai requisiti del presente decreto.
    Gli esami e le prove di controllo della conformita' dei  prodotti
ai requisiti pertinenti devono essere eseguiti esaminando e  provando
ogni prodotto come indicato al punto 4.
    4. Verifica della conformita' mediante l'esame e la prova di ogni
prodotto.
    4.1. Tutti i prodotti devono  essere  esaminati  singolarmente  e
sottoposti  a  prove  adeguate,  definite  nelle   pertinenti   norme
armonizzate  e/o  a  prove  equivalenti  definite  nelle   pertinenti
specifiche  tecniche,  per  verificarne  la   conformita'   al   tipo
omologato, descritto nel certificato di  esame  UE  del  tipo  e  nei
requisiti pertinenti del presente decreto.
    In mancanza di  una  norma  armonizzata,  l'organismo  notificato
interessato decide quali prove sono opportune.
    4.2. L'organismo notificato deve  rilasciare  un  certificato  di
conformita' riguardo agli esami e alle prove effettuate e apporre,  o
far apporre sotto la sua responsabilita', a ogni  prodotto  omologato
il proprio numero di identificazione.
    Il  fabbricante  deve  tenere  i  certificati  di  conformita'  a
disposizione delle autorita' nazionali, a fini  d'ispezione,  per  un
periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto e' stato  immesso
sul mercato.
    5. Marcatura CE, dichiarazione di conformita' UE e  attestato  di
conformita'
    5.1. A ogni singolo prodotto diverso da un componente e  conforme
al tipo omologato descritto nel certificato di esame UE  del  tipo  e
rispondente ai requisiti del presente decreto ad esso applicabili, il
fabbricante appone  la  marcatura  CE  e,  sotto  la  responsabilita'
dell'organismo  notificato   di   cui   al   punto   3,   il   numero
d'identificazione di quest'ultimo.
    5.2. Il fabbricante deve compilare una dichiarazione  scritta  di
conformita'  UE  per  ciascun  modello  di  prodotto  diverso  da  un
componente e deve tenerla a disposizione  delle  autorita'  nazionali
per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto diverso da
un componente e' stato  immesso  sul  mercato.  La  dichiarazione  di
conformita' UE deve identificare tale modello di prodotto per cui  e'
stata compilata.
    Una copia della dichiarazione di conformita' UE deve accompagnare
ogni prodotto diverso da un componente.
    Previo accordo dell'organismo notificato di cui  al  punto  3,  e
sotto la sua responsabilita', il fabbricante puo' inoltre apporre  il
numero d'identificazione di tale organismo ai  prodotti  diversi  dai
componenti.
    5.3. Il fabbricante deve compilare un  attestato  di  conformita'
per ciascun modello di componente e deve tenerlo a disposizione delle
autorita' nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui il
componente e' stato immesso sul mercato. L'attestato  di  conformita'
deve  identificare  il  modello  di  componente  per  cui  e'   stato
compilato. Una copia dell'attestato di conformita' deve  accompagnare
ogni componente.
    6. Previo accordo  dell'organismo  notificato,  e  sotto  la  sua
responsabilita', il fabbricante puo' apporre ai  prodotti  il  numero
d'identificazione  di  tale  organismo  nel  corso  del  processo  di
fabbricazione.
    7. Rappresentante autorizzato
    Gli obblighi spettanti al fabbricante  possono  essere  adempiuti
dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la
sua  responsabilita',  purche'  siano  specificati  nel  mandato.  Un
rappresentante autorizzato non puo' adempiere agli obblighi di cui al
punto 2 incombenti sul fabbricante.
                                                           Allegato VI

                                (Art. 5, comma 2, e art. 12, comma 1)
MODULO C1: CONFORMITA' AL TIPO BASATA  SUL  CONTROLLO  INTERNO  DELLA
  PRODUZIONE UNITO A PROVE DEL PRODOTTO SOTTO CONTROLLO UFFICIALE.
    1. La conformita' al tipo  basata  sul  controllo  interno  della
produzione, unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale,  e'
la parte di una procedura di valutazione della conformita' con cui il
fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai  punti  2,  3  e  4,  e
garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che  i
prodotti interessati sono conformi al tipo descritto nel  certificato
di esame UE del tipo e soddisfano i requisiti del presente decreto ad
essi applicabili.
    2. Produzione
    Il fabbricante prende tutte le  misure  necessarie  affinche'  il
processo  di  fabbricazione  e  il  suo  controllo  garantiscano   la
conformita' dei prodotti fabbricati al tipo oggetto  del  certificato
di esame UE e ai requisiti applicabili del presente decreto.
    3. Controlli sul prodotto
    Per  ogni  singolo  prodotto  fabbricato,  il  fabbricante   deve
effettuare, o far effettuare, una o piu' prove su uno o piu'  aspetti
specifici del prodotto stesso per verificarne la conformita' al  tipo
descritto nel certificato  di  esame  UE  del  tipo  e  ai  requisiti
pertinenti del presente decreto. Tali prove sono  eseguite  sotto  la
responsabilita' di un organismo notificato scelto dal fabbricante.
    Durante il processo  di  fabbricazione,  il  fabbricante  appone,
sotto  la  responsabilita'  dell'organismo  notificato,   il   numero
d'identificazione di quest'ultimo.
    4. Marcatura CE, dichiarazione di conformita' UE e  attestato  di
conformita'
    4.1. Il  fabbricante  appone  la  marcatura  CE  a  ogni  singolo
prodotto diverso da un componente, conforme  al  tipo  descritto  nel
certificato di esame UE del  tipo  e  rispondente  ai  requisiti  del
presente decreto ad esso applicabili.
    4.2. Il fabbricante deve compilare una dichiarazione  scritta  di
conformita' UE per un modello del prodotto diverso da un componente e
deve tenerla a disposizione delle autorita' nazionali per un  periodo
di dieci anni dalla data in cui il prodotto diverso da un  componente
e' stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformita' UE deve
identificare tale modello di prodotto per cui e' stata compilata.
    Una copia della dichiarazione di conformita' UE deve accompagnare
ogni prodotto diverso da un componente.
    4.3. Il fabbricante deve compilare un  attestato  di  conformita'
per ciascun modello di componente e deve tenerlo a disposizione delle
autorita' nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui il
componente e' stato immesso sul mercato. L'attestato  di  conformita'
deve  identificare  il  modello  di  componente  per  cui  e'   stato
compilato. Una copia dell'attestato di conformita' deve  accompagnare
ogni componente.
    5. Rappresentante autorizzato
    Gli obblighi del fabbricante di cui al  punto  4  possono  essere
adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del  fabbricante
e  sotto  la  sua  responsabilita',  purche'  siano  specificati  nel
mandato.

                                                         Allegato VII
 
                                (Art. 5, comma 2, e art. 12, comma 1)
MODULO E: CONFORMITA' AL TIPO BASATA SULLA  GARANZIA  DELLA  QUALITA'
  DEL PRODOTTO
    1. La conformita' al tipo basata sulla  garanzia  della  qualita'
del prodotto e' la  parte  di  una  procedura  di  valutazione  della
conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui  ai
punti 2  e  5  e  garantisce  e  dichiara,  sotto  la  sua  esclusiva
responsabilita', che i prodotti interessati  sono  conformi  al  tipo
descritto nel certificato  di  esame  UE  del  tipo  e  soddisfano  i
requisiti del presente decreto ad essi applicabili.
    2. Produzione
    Il fabbricante deve adottare un sistema qualita' riconosciuto per
l'ispezione del prodotto finale e la prova dei prodotti  interessati,
come specificato al punto 3, ed e' soggetto alla sorveglianza di  cui
al punto 4.
    3. Sistema di qualita'
    3.1.  Il  fabbricante  deve  presentare  una   domanda   per   la
valutazione del suo  sistema  qualita'  per  i  prodotti  interessati
all'organismo notificato di sua scelta.
    La domanda deve contenere:
      a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la  domanda
sia presentata dal suo rappresentante autorizzato, anche  il  nome  e
l'indirizzo di quest'ultimo;
      b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata
presentata a nessun altro organismo notificato;
      c) tutte le informazioni  utili  sulla  categoria  di  prodotti
considerata;
      d) la documentazione relativa al sistema qualita';
e
      e) la documentazione tecnica relativa al tipo approvato  e  una
copia del certificato di esame UE del tipo.
    3.2. Il  sistema  qualita'  deve  garantire  la  conformita'  dei
prodotti al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e  ai
requisiti del presente decreto ad essi applicabili.
    Tutti i criteri, i  requisiti  e  le  disposizioni  adottati  dal
fabbricante  devono  costituire  una  documentazione  sistematica   e
ordinata sotto forma  di  misure,  procedure  e  istruzioni  scritte.
Questa documentazione relativa al sistema di qualita' deve consentire
un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e  registri
riguardanti la qualita'.
    Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
      a) degli obiettivi di qualita' e della struttura organizzativa,
delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia
di qualita' dei prodotti;
      b) degli esami e delle prove che  saranno  effettuati  dopo  la
fabbricazione;
      c) dei registri riguardanti  la  qualita',  come  le  relazioni
ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le  relazioni  sulle
qualifiche del personale interessato ecc.;
      d) dei mezzi per controllare l'efficacia di  funzionamento  del
sistema di qualita'.
    3.3. L'organismo notificato deve valutare il sistema di  qualita'
per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2.
    Esso presume la conformita' a tali requisiti degli  elementi  del
sistema  di  qualita'  conformi  alle  specifiche  pertinenti   delle
corrispondenti norme armonizzate.
    Oltre ad avere esperienza nei sistemi di gestione della qualita',
il gruppo incaricato  delle  ispezioni  deve  comprendere  almeno  un
membro  con  esperienza  nella  valutazione  del  settore   e   della
tecnologia del prodotto e che conosce le  prescrizioni  del  presente
decreto. Il controllo comprende una visita di valutazione dei  locali
del fabbricante. Il gruppo incaricato delle ispezioni deve  esaminare
la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera e), verificare
la capacita' del fabbricante di individuare i requisiti del  presente
decreto applicabili nonche' di effettuare esami atti a  garantire  la
conformita' del prodotto a tali requisiti.
    La decisione viene notificata al fabbricante.  La  notifica  deve
contenere   le   conclusioni   del   controllo   e   la   motivazione
circostanziata della decisione.
    3.4. Il fabbricante deve impegnarsi  a  soddisfare  gli  obblighi
derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso
rimanga adeguato ed efficace.
    3.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo  notificato
che ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche  che  intende
apportare al sistema di qualita'.
    L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e  decide  se
il sistema modificato continui a soddisfare i  requisiti  di  cui  al
punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.
    Esso notifica la  decisione  al  fabbricante.  La  notifica  deve
contenere   le   conclusioni   del   controllo   e   la   motivazione
circostanziata della decisione.
    4.   Sorveglianza   sotto   la   responsabilita'   dell'organismo
notificato
    4.1. Scopo della sorveglianza e'  garantire  che  il  fabbricante
soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita'
approvato.
    4.2.  Ai  fini  della   valutazione   il   fabbricante   consente
all'organismo  notificato  l'accesso  ai   siti   di   fabbricazione,
ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni  utile  informazione,
in particolare:
      a) la documentazione relativa alla qualita';
      b) i  registri  riguardanti  la  qualita',  come  le  relazioni
ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le  relazioni  sulle
qualifiche del personale interessato ecc.
    4.3. L'organismo notificato  deve  svolgere  controlli  periodici
intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema
di qualita' e fornisce al fabbricante  una  relazione  sui  controlli
stessi.
    4.4. L'organismo notificato puo' inoltre effettuare visite  senza
preavviso presso  il  fabbricante.  In  tali  occasioni,  l'organismo
notificato puo' effettuare, o far effettuare, prove sul prodotto  per
verificare  il   corretto   funzionamento   del   sistema   qualita'.
L'organismo notificato deve  fornire  al  fabbricante  una  relazione
sulla visita e, se sono  state  svolte  prove,  una  relazione  sulle
stesse.
    5. Marcatura CE, dichiarazione di conformita' UE e  attestato  di
conformita'
    5.1. A ogni singolo prodotto diverso da un  componente,  conforme
al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e  rispondente
ai requisiti del presente decreto ad esso applicabili, il fabbricante
appone la marcatura CE e,  sotto  la  responsabilita'  dell'organismo
notificato di cui  al  punto  3.1,  il  numero  d'identificazione  di
quest'ultimo.
    5.2. Il fabbricante deve compilare una dichiarazione  scritta  di
conformita'  UE  per  ciascun  modello  di  prodotto  diverso  da  un
componente e deve tenerla a disposizione  delle  autorita'  nazionali
per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto diverso da
un componente e' stato  immesso  sul  mercato.  La  dichiarazione  di
conformita' UE deve identificare tale modello di prodotto per cui  e'
stata compilata.
    Una copia della dichiarazione di conformita' UE deve accompagnare
ogni prodotto diverso da un componente.
    5.3. Il fabbricante deve compilare un  attestato  di  conformita'
per ciascun modello di componente e deve tenerlo a disposizione delle
autorita' nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui il
componente e' stato immesso sul mercato. L'attestato  di  conformita'
deve  identificare  il  modello  di  componente  per  cui  e'   stato
compilato. Una copia dell'attestato di conformita' deve  accompagnare
ogni componente.
    6. Il fabbricante deve  tenere  a  disposizione  delle  autorita'
nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui il  prodotto
e' stato immesso sul mercato:
      a) la documentazione di cui al punto 3.1;
      b) le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto  3.5
e la relativa approvazione;
      c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui
ai punti 3.5, 4.3 e 4.4.
    7. Ciascun organismo notificato informa la propria  autorita'  di
notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualita'  rilasciate  o
ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette  a  disposizione  di
tale autorita' l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualita' da
esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.
    Ogni organismo notificato informa gli altri organismi  notificati
delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso rifiutate, sospese
o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualita'
rilasciate.
    8. Rappresentante autorizzato
    Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5
e 6 possono essere adempiuti dal suo  rappresentante  autorizzato,  a
nome del fabbricante e sotto la sua  responsabilita',  purche'  siano
specificati nel mandato.

                                                         Allegato VIII
 
                                (Art. 5, comma 2, e art. 12, comma 1)
 
                     MODULO A: CONTROLLO INTERNO
                          DELLA PRODUZIONE

    1. Il controllo interno  della  produzione  e'  la  procedura  di
valutazione della conformita' con cui il fabbricante  ottempera  agli
obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 4 e garantisce e  dichiara,  sotto
la  sua  esclusiva  responsabilita',  che  i   prodotti   interessati
soddisfano i requisiti del presente decreto ad essi applicabili.
    2. Documentazione tecnica
    Il fabbricante  deve  compilare  la  documentazione  tecnica.  La
documentazione  deve  permettere  di  valutare  la  conformita'   del
prodotto ai requisiti pertinenti e deve comprendere un'analisi e  una
valutazione dei rischi adeguate.
    La documentazione tecnica deve precisare i requisiti  applicabili
e includere, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la
fabbricazione e il  funzionamento  del  prodotto.  La  documentazione
tecnica deve contenere almeno gli elementi seguenti:
      a) una descrizione generale del prodotto;
      b) i disegni  di  progettazione  e  fabbricazione  nonche'  gli
schemi di componenti, sottounita', circuiti ecc.;
      c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione
di tali disegni e schemi e del funzionamento del prodotto;
      d) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o
in parte, i cui riferimenti siano  stati  pubblicati  nella  Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea e, qualora non  siano  state  applicate
tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni  adottate  per
soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente  decreto,
compreso  un  elenco  delle  altre  pertinenti  specifiche   tecniche
applicate. In caso di applicazione parziale delle  norme  armonizzate
la  documentazione  tecnica  specifica  le  parti  che   sono   state
applicate;
      e) i risultati dei calcoli di progetto, degli esami  effettuati
ecc.;
e
      f) le relazioni sulle prove effettuate.
    3. Produzione
    Il fabbricante deve  prendere  tutti  i  provvedimenti  necessari
affinche' il  processo  di  fabbricazione  e  il  relativo  controllo
garantiscano la conformita' dei prodotti alla documentazione  tecnica
di cui al punto 2  e  ai  requisiti  del  presente  decreto  ad  essi
applicabili.
    4. Marcatura CE, dichiarazione di conformita' UE e  attestato  di
conformita'
    4.1. Il fabbricante deve apporre la marcatura CE a  ogni  singolo
prodotto,  diverso  da  un  componente,  che  soddisfa  i   requisiti
applicabili del presente decreto.
    4.2. Il fabbricante deve compilare una dichiarazione  scritta  di
conformita' UE per un modello del prodotto diverso da  un  componente
che, insieme alla documentazione tecnica, deve tenere a  disposizione
delle autorita' nazionali per un periodo di dieci anni dalla data  in
cui il prodotto  diverso  da  un  componente  e'  stato  immesso  sul
mercato. La dichiarazione di conformita' UE  deve  identificare  tale
modello di prodotto per cui e' stata compilata.
    Una copia della dichiarazione di conformita' UE deve accompagnare
ogni prodotto diverso da un componente.
    4.3. Il fabbricante deve compilare un  attestato  di  conformita'
per ogni modello  di  componente  che,  insieme  alla  documentazione
tecnica, deve tenere a disposizione delle autorita' nazionali per  un
periodo di dieci anni dalla  data  in  cui  il  componente  e'  stato
immesso sul mercato. L'attestato di conformita' deve identificare  il
componente per cui e' stato compilato. Una  copia  dell'attestato  di
conformita' deve accompagnare ogni componente.
    5. Rappresentante autorizzato
    Gli obblighi del fabbricante di cui al  punto  4  possono  essere
adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del  fabbricante
e  sotto  la  sua  responsabilita',  purche'  siano  specificati  nel
mandato.

                                                          Allegato IX
 
                                (Art. 5, comma 2, e art. 12, comma 1)
 
                    MODULO G: CONFORMITA' BASATA
                     SULLA VERIFICA DELL'UNITA'

    1.  La  conformita'  basata  sulla  verifica  dell'unita'  e'  la
procedura di valutazione della conformita'  con  cui  il  fabbricante
ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3  e  5  e  si  accerta  e
dichiara, sotto la sua esclusiva  responsabilita',  che  il  prodotto
interessato, al quale sono state applicate le disposizioni di cui  al
punto 4, e' conforme  ai  requisiti  del  presente  decreto  ad  esso
applicabili.
    2. Documentazione tecnica
    2.1. Il fabbricante compila la documentazione tecnica e la  mette
a disposizione dell'organismo  notificato  di  cui  al  punto  4.  La
documentazione  deve  permettere  di  valutare  la  conformita'   del
prodotto ai  requisiti  pertinenti  e  deve  comprendere  un'adeguata
analisi e valutazione  di  rischi.  La  documentazione  tecnica  deve
precisare i requisiti applicabili e includere, se necessario ai  fini
della valutazione, il progetto, la fabbricazione e  il  funzionamento
del prodotto. La documentazione tecnica  deve  contenere  almeno  gli
elementi seguenti:
      a) una descrizione generale del prodotto;
      b) i disegni  di  progettazione  e  fabbricazione  nonche'  gli
schemi di componenti, sottounita', circuiti ecc.;
      c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione
di tali disegni e schemi e del funzionamento del prodotto;
      d) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o
in parte, i cui riferimenti siano  stati  pubblicati  nella  Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea e, qualora non  siano  state  applicate
tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni  adottate  per
soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente  decreto,
compreso  un  elenco  delle  altre  pertinenti  specifiche   tecniche
applicate. In caso di applicazione parziale delle  norme  armonizzate
la  documentazione  tecnica  specifica  le  parti  che   sono   state
applicate;
      e) i risultati dei calcoli di progetto, degli esami  effettuati
ecc.;
e
      f) le relazioni sulle prove effettuate.
    2.2. Il fabbricante  deve  tenere  la  documentazione  tecnica  a
disposizione delle pertinenti autorita' nazionali per un  periodo  di
dieci anni dalla data  in  cui  il  prodotto  e'  stato  immesso  sul
mercato.
    3. Produzione
    Il fabbricante deve  prendere  tutti  i  provvedimenti  necessari
affinche' il  processo  di  fabbricazione  e  il  relativo  controllo
garantiscano la conformita' del prodotto fabbricato ai requisiti  del
presente decreto a esso applicabili.
    4. Verifica
    L'organismo notificato  scelto  dal  fabbricante  effettua  o  fa
effettuare gli esami e le prove del caso, stabiliti dalle  pertinenti
norme armonizzate e/o prove equivalenti previste in altre  specifiche
tecniche,  per  verificare   la   conformita'   del   prodotto   alle
prescrizioni applicabili del presente decreto.  In  mancanza  di  una
norma armonizzata, l'organismo notificato  interessato  decide  quali
prove sono opportune.
    L'organismo notificato rilascia  un  certificato  di  conformita'
riguardo agli esami e alle prove effettuate e appone,  o  fa  apporre
sotto la sua responsabilita', il proprio numero di identificazione su
ogni prodotto approvato.
    Il  fabbricante  deve  tenere  i  certificati  di  conformita'  a
disposizione delle autorita' nazionali per un periodo di  dieci  anni
dalla data in cui il prodotto e' stato immesso sul mercato.
    5. Marcatura CE, dichiarazione di conformita' UE e  attestato  di
conformita'
    5.1. A  ogni  singolo  prodotto,  diverso  da  un  componente,  e
conforme ai requisiti del presente decreto ad  esso  applicabili,  il
fabbricante appone  la  marcatura  CE  e,  sotto  la  responsabilita'
dell'organismo  notificato   di   cui   al   punto   4,   il   numero
d'identificazione di quest'ultimo.
    5.2. Il fabbricante deve compilare una dichiarazione  scritta  di
conformita' UE che tiene a disposizione delle autorita' nazionali per
un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto diverso da  un
componente  e'  stato  immesso  sul  mercato.  La  dichiarazione   di
conformita' UE deve identificare tale modello di prodotto per cui  e'
stata compilata.
    Una copia della dichiarazione di conformita' UE deve accompagnare
ogni prodotto diverso da un componente.
    5.3. Il  fabbricante  deve  compilare  un  attestato  scritto  di
conformita' che tiene a disposizione delle autorita' nazionali per un
periodo di dieci anni dalla  data  in  cui  il  componente  e'  stato
immesso sul mercato. L'attestato di conformita' deve identificare  il
componente per cui e' stato compilato. Una  copia  dell'attestato  di
conformita' deve accompagnare ogni componente.
    6. Rappresentante autorizzato
    Gli obblighi del fabbricante di cui ai  punti  2.2  e  5  possono
essere adempiuti dal  suo  rappresentante  autorizzato,  a  nome  del
fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati
nel mandato.
                                                            Allegato X
 
                                                   (Art. 13, comma 2)
 
                   DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE
                            (N. XXXX) (1)

    1. Modello di prodotto/prodotto (numero di prodotto, tipo,  lotto
o serie):
    2. Nome e indirizzo del fabbricante  e,  se  del  caso,  del  suo
rappresentante autorizzato:
    3. La presente dichiarazione di conformita' e'  rilasciata  sotto
la responsabilita' esclusiva del fabbricante.
    4. Oggetto della dichiarazione (identificazione del prodotto  che
ne consenta la tracciabilita'; se  necessario  per  l'identificazione
del prodotto e' possibile includere un'immagine):
    5. L'oggetto della dichiarazione di cui sopra  e'  conforme  alla
pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:
      6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate  utilizzate  o
riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali e'
dichiarata la conformita':
        7. Se del caso, l'organismo  notificato  ...  (denominazione,
numero)  ...  ha  effettuato  (descrizione  dell'intervento)  ...   e
rilasciato il certificato:
        8. Informazioni aggiuntive:
          Firmato a nome e per conto di:
          (luogo e data del rilascio):
          (nome, funzione) (firma):
_______
    (1) L'assegnazione di un numero, da parte del  fabbricante,  alla
dichiarazione di conformita' e' opzionale."

Allegati

D.Lgs. n. 85/2016

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