Attività economiche ecosostenibili: le regole per i prodotti finanziari

Attività economiche ecosostenibili
In allegato al regolamento delegato (Ue) della Commissione 31 ottobre 2022, n. 2023/363 il nuovo modello di informativa precontrattuale

Attività economiche ecosostenibili: le regole per i prodotti finanziari sono riportate nel regolamento delegato (Ue) della Commissione 31 ottobre 2022, n. 2023/363 (in G.U.C.E. L del 17 febbraio 2023, n. 50).

In particolare, il provvedimento modifica e rettifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (Ue) 2022/1288 per quanto riguarda il contenuto e la presentazione delle informazioni relative all’informativa nei documenti precontrattuali e nelle relazioni periodiche per i prodotti finanziari che investono in attività economiche ecosostenibili.

Qui il regolamento per gli operatori bancari sulla finanza etica e sostenibile

Particolare rilievo assume il allegato II recante il nuovo «Modello di informativa precontrattuale per i prodotti finanziari di cui all’articolo 8, paragrafi 1, 2 e 2 bis, del regolamento (UE) 2019/2088 e all’articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852».

Di seguito il testo del regolamento delegato (Ue) della Commissione 31 ottobre 2022, 2023/363; l'allegato è disponibile in pdf alla fine della pagina.

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Regolamento delegato (Ue) 2023/363 della Commissione del 31 ottobre 2022 che modifica e rettifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2022/1288 per quanto riguarda il contenuto e la presentazione delle informazioni relative all’informativa nei documenti precontrattuali e nelle relazioni periodiche per i prodotti finanziari che investono in attività economiche ecosostenibili

(in G.U.C.E. L del 17 febbraio 2023, n. 50)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari[1]GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1., in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, quarto comma, l’articolo 8, paragrafo 4, quarto comma, l’articolo 9, paragrafo 5, quarto comma, l’articolo 9, paragrafo 6, quarto comma, l’articolo 10, paragrafo 2, quarto comma, l’articolo 11, paragrafo 4, quarto comma, e l’articolo 11, paragrafo 5, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione[2]Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione, del 6 aprile 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo», che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche (GU L 196 del 25.7.2022, pag. 1). stabilisce i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo». Esso specifica altresì il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni da fornire nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche, in relazione alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile dei prodotti finanziari. Inoltre, per quanto riguarda i prodotti finanziari che investono in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale ai sensi dell’articolo 2, punto 17), del regolamento (UE) 2019/2088, il regolamento delegato (UE) 2022/1288 specifica anche le informazioni sul grado di allineamento alla tassonomia da comunicare nei documenti precontrattuali e nelle relazioni periodiche.
(2) Il 9 marzo 2022 è stato adottato il regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione[3]Regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione, del 9 marzo 2022, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 per quanto riguarda le attività economiche in taluni settori energetici e il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche (GU L 188 del 15.7.2022, pag. 1)., incentrato in particolare sui settori del gas fossile e dell’energia nucleare.
(3) La Commissione ha invitato le autorità europee di vigilanza a proporre congiuntamente modifiche del regolamento delegato (UE) 2022/1288 in relazione alle informazioni da fornire nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche in merito all’esposizione dei prodotti finanziari verso investimenti in attività che interessano il gas fossile e l’energia nucleare.
(4) Tali modifiche sono necessarie per aumentare la trasparenza e, in tal modo, aiutare i partecipanti ai mercati finanziari e gli investitori a individuare le attività ecosostenibili connesse al gas fossile e all’energia nucleare in cui i prodotti finanziari effettuano investimenti. La comunicazione di informazioni più dettagliate sugli investimenti in tali attività dovrebbe anche favorire la comparabilità delle informative agli investitori. È pertanto opportuno garantire, nei documenti precontrattuali e nelle relazioni periodiche, la trasparenza sugli investimenti in attività ecosostenibili che interessano il gas fossile e l’energia nucleare durante l’intero ciclo di vita dei prodotti finanziari che effettuano tali investimenti. Tali informazioni dovrebbero essere incluse anche nell’informativa pubblicata su siti web. Le autorità europee di vigilanza hanno osservato che la trasparenza in merito agli investimenti nei settori e sottosettori connessi alle attività che interessano il gas fossile e l’energia nucleare è già una condizione prescritta dalle disposizioni che disciplinano le relazioni periodiche a norma del regolamento delegato (UE) 2022/1288.
(5) Occorre chiarire che, per attivare l’applicazione dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio[4]Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13)., è irrilevante che un prodotto finanziario si impegni a investire in attività economiche che contribuiscono a un obiettivo ambientale ai sensi dell’articolo 2, punto 17), del regolamento (UE) 2019/2088.
(6) Inoltre le autorità europee di vigilanza hanno rilevato la necessità di apportare due modifiche ai rimandi nelle informative periodiche, poiché questi erano errati.
(7) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2022/1288.
(8) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dall’Autorità bancaria europea, dall’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (autorità europee di vigilanza).
(9) Il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[5]Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12)., all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[6]Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).e all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[7]Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del gruppo delle parti interessate nel settore dell’assicurazione e della riassicurazione istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
(10) Le modifiche del regolamento delegato (UE) 2022/1288 rappresentano adeguamenti limitati del quadro normativo vigente e sono necessarie per allineare il quadro in materia di informativa al regolamento delegato (UE) 2022/1214, che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023. Tenuto conto della portata limitata delle modifiche e della necessità di garantire la certezza del diritto e la coerenza con l’applicazione dei regolamenti delegati (UE) 2022/1214 e (UE) 2022/1288, lo svolgimento da parte delle autorità europee di vigilanza di consultazioni pubbliche aperte o di analisi dei potenziali costi e benefici connessi sarebbe stato sproporzionato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2022/1288

Il regolamento delegato (UE) 2022/1288 è così modificato:

(1) all’articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), si applicano tutte le disposizioni seguenti:

a) i partecipanti ai mercati finanziari utilizzano:

i) lo stesso indicatore fondamentale di prestazione per gli investimenti aggregati in imprese non finanziarie;
ii) lo stesso indicatore fondamentale di prestazione per gli investimenti aggregati nello stesso tipo di imprese finanziarie;

b) per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che svolgono attività di sottoscrizione dell’assicurazione non vita, l’indicatore fondamentale di prestazione può combinare gli indicatori fondamentali di prestazione dell’investimento e della sottoscrizione, conformemente all’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2021/2178;

c) se i prodotti finanziari investono nelle attività economiche ecosostenibili di cui agli allegati I e II, sezioni 4.26, 4.27 e 4.28, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 o nelle attività economiche ecosostenibili di cui alle sezioni 4.29, 4.30 e 4.31 di tali allegati, le rappresentazioni grafiche illustrano separatamente la quota di investimenti aggregati in:

i) attività economiche ecosostenibili di cui alle sezioni 4.26, 4.27 e 4.28 di tali allegati;
ii) attività economiche ecosostenibili di cui alle sezioni 4.29, 4.30 e 4.31 di tali allegati.»

 

(2) l’articolo 55 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Per i prodotti finanziari di cui all’articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852 i partecipanti ai mercati finanziari inseriscono nella sezione «Qual è stata la quota degli investimenti in materia di sostenibilità?» contenuta nel modello che figura nell’allegato IV tutte le informazioni seguenti:»;
b) al paragrafo 2 è aggiunta la lettera d) seguente:

«d) se, durante il periodo interessato dalla relazione periodica, i prodotti finanziari hanno effettuato investimenti nelle attività economiche ecosostenibili di cui agli allegati I e II, sezioni 4.26, 4.27 e 4.28, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 o nelle attività economiche ecosostenibili di cui alle sezioni 4.29, 4.30 e 4.31 di tali allegati, una rappresentazione grafica illustra separatamente:

i) l’aggregato delle attività economiche ecosostenibili di cui alle sezioni 4.26, 4.27 e 4.28 dei suddetti allegati;
ii) l’aggregato delle attività economiche ecosostenibili di cui alle sezioni 4.29, 4.30 e 4.31 dei suddetti allegati.»;

(3) gli allegati da II a V sono sostituiti dagli allegati da I a IV del presente regolamento.

Articolo 2

Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2022/1288

Il regolamento delegato (UE) 2022/1288 è così rettificato:

(1) all’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), il punto iv) è sostituito dal seguente:

«iv) le informazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 3, lettera b);»;

(2) all’articolo 62, paragrafo 1, lettera b), il punto iv) è sostituito dal seguente:

«iv) le informazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 3, lettera b);».

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

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Allegati

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Note   [ + ]

1. GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1.
2. Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione, del 6 aprile 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo», che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche (GU L 196 del 25.7.2022, pag. 1).
3. Regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione, del 9 marzo 2022, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 per quanto riguarda le attività economiche in taluni settori energetici e il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche (GU L 188 del 15.7.2022, pag. 1).
4. Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
5. Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
6. Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
7. Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

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