Autobus elettrici: al via i sostegni previsti dal Pnrr. In particolare, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2022, n. 151 il decreto del ministero dello Sviluppo economico 29 aprile 2022 recante «Istituzione di un regime di aiuto volto ad attuare l'Investimento 5.3 "Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici" del Piano nazionale di ripresa e resilienza».
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Tra i punti focali del provvedimento:
- l'inquadramento del soggetto gestore e delle imprese beneficiarie;
- i piani di investimento e le spese ammissibili;
- la forma e l'intensità delle agevolazioni concedibili;
- le istruzioni sulla presentazione delle domande;
- monitoraggio, controlli e ispezioni;
- gli obblighi a carico dell'impresa.
Di seguito il testo del decreto del ministero dello Sviluppo economico 29 aprile 2022.
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Decreto del ministero dello Sviluppo economico 29 aprile 2022
Istituzione di un regime di aiuto volto ad attuare l'Investimento 5.3
«Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca
e sviluppo nel campo degli autobus elettrici» del Piano nazionale di
ripresa e resilienza. (22A03774)
(in Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2022, n. 151)
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(omissis)
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
b) «Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale»: la Carta
degli aiuti di Stato a finalita' regionale approvata in applicazione
dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE, applicabile;
c) «decreto legislativo n. 123 del 1998»: il decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni,
recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di
sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera
c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
d) «delocalizzazione»: il trasferimento della stessa attivita' o
attivita' analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in
una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso
lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE
in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento
sovvenzionato). Vi e' trasferimento se il prodotto o servizio nello
stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno
parzialmente per le stesse finalita' e soddisfa le richieste o le
esigenze dello stesso tipo di clienti e vi e' una perdita di posti di
lavoro nella stessa attivita' o attivita' analoga in uno degli
stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE;
e) «formazione del personale»: azioni finalizzate a promuovere la
formazione e l'aggiornamento professionale dei lavoratori;
f) «imprese di grandi dimensioni»: le imprese diverse dalle PMI;
g) «PMI»: le micro, piccole e medie imprese, come definite
nell'allegato 1 del regolamento GBER e nel decreto del Ministro delle
attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238;
h) «PNRR»: il Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato
con decisione del consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21,
del 14 luglio 2021;
i) «Quadro temporaneo»: la comunicazione della Commissione
europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale e' stato adottato
il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive
modificazioni e integrazioni;
l) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modifiche e
integrazioni;
m) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche
miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da utilizzare per
sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un
notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti.
Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e puo'
includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in
un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi
esistenti e la realizzazione di linee pilota, se cio' e' necessario
ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della
convalida di tecnologie generiche;
n) «Soggetto gestore»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia;
o) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la
strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di
natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo
scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati.
Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate alla
definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di
nuovi prodotti, processi o servizi;
p) «TFUE»: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gia'
Trattato che istituisce la Comunita' europea.
Art. 2
Ambito operativo e risorse finanziarie
1. Al fine di favorire la realizzazione della misura M2C2,
investimento 5.3 «Sviluppo di una leadership internazionale,
industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus
elettrici», del PNRR, il presente decreto istituisce, ai sensi
dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un
regime di aiuto volto a sostenere la realizzazione di piani di
investimento capaci di promuovere la trasformazione verde e digitale
dell'industria degli autobus al fine di produrre veicoli elettrici e
connessi.
2. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto
si fara' fronte mediante le risorse di cui alla misura M2C2,
investimento 5.3 «Sviluppo di una leadership internazionale,
industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus
elettrici», del PNRR finanziato dall'Unione europea.
3. In attuazione della previsione recata dall'art. 2, comma 6-bis,
del decreto-legge n. 77/2021 e successive modificazioni e
integrazioni, un importo pari ad almeno il 40% (quaranta per cento)
delle risorse di cui al comma 2 e' destinato al finanziamento di
progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Art. 3
Soggetto gestore
1. Per gli adempimenti amministrativi e tecnici relativi agli
interventi di cui al presente decreto, il Ministero si avvale
dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia ai sensi dell'art. 3, comma 2
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma 5
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
2. Gli oneri connessi alle attivita' di cui al comma 1, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 123 del 1998,
sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 2,
entro il limite massimo del 2% (due per cento) delle medesime
risorse.
3. Con apposita convenzione tra il Ministero e il soggetto gestore,
sono regolati i reciproci rapporti connessi alle attivita' previste
dal presente decreto, nonche' le modalita' per il trasferimento delle
risorse finanziarie al soggetto gestore.
Art. 4
Imprese beneficiarie
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente
decreto le imprese, di tutte le dimensioni, che intendono realizzare
i programmi di investimento di cui all'art. 5 e che, alla data di
presentazione della domanda, devono:
a) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle
imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono
avere una personalita' giuridica riconosciuta nello Stato di
residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese; per
tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di
presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori
requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata,
pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima
erogazione dell'agevolazione la disponibilita' di almeno una sede sul
territorio italiano;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non
essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure
concorsuali con finalita' liquidatorie;
c) non essere gia' in difficolta' al 31 dicembre 2019, come da
definizione stabilita dall'art. 2, punto 18, del regolamento GBER;
d) non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato,
gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione europea;
e) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di
revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
f) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia
obblighi contributivi.
2. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al
presente decreto le imprese che:
a) risultino destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi
dell'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
b) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati
condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per
i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore
economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o
concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di
presentazione della domanda;
c) nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa
ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
d) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come
causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni finanziarie
pubbliche o comunque a cio' ostative.
3. Limitatamente ai piani di investimento realizzati nelle aree del
territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107,
paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE previste dalla Carta degli
aiuti di Stato a finalita' regionale, le imprese non devono inoltre
aver effettuato nei due anni precedenti la presentazione della
domanda una delocalizzazione verso l'unita' produttiva oggetto
dell'investimento e impegnarsi a non procedere alla delocalizzazione
nei due anni successivi al completamento dell'investimento stesso.
Art. 5
Piani di investimento ammissibili
1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto
piani di investimento, realizzati dalle imprese di cui all'art. 4,
che prevedono la realizzazione di un programma di investimenti
produttivo avente le finalita' individuate al comma 2 del presente
articolo, eventualmente accompagnato, entro i limiti di cui al
presente articolo, da progetti di ricerca industriale e/o sviluppo
sperimentale e da progetti di formazione del personale strettamente
connessi e funzionali al programma di investimenti produttivo.
2. Il programma di investimenti produttivo, al fine di sostenere la
trasformazione verde e digitale dell'industria degli autobus
attraverso la produzione di veicoli elettrici e connessi, ad
esclusione di quelli a trazione ibrida, deve essere rivolto:
a) all'ottimizzazione e produzione di sistemi di trazione
elettrica;
b) alla produzione di nuove architetture di autobus, nell'ottica
della migrazione verso sistemi di alimentazione elettrici,
dell'alleggerimento dei veicoli, della digitalizzazione dei veicoli e
dei loro componenti;
c) alla produzione di componentistica per autoveicoli per il
trasporto pubblico e di nuove tecnologie IoT applicate al trasporto
pubblico;
d) alla standardizzazione ed all'industrializzazione di sistemi
di rifornimento e di ricarica, nonche' allo sviluppo di tecnologie
finalizzate alla produzione di sistemi per la «smart charging» di
autobus elettrici;
e) alla produzione di sensori e sistemi digitali per la guida
assistita, per la gestione delle flotte, per la sicurezza, anche
integrati nei singoli componenti del veicolo per il monitoraggio
continuo e la manutenzione predittiva.
3. Il programma di investimenti produttivo di cui al comma 2 puo'
riguardare:
a) la creazione di una nuova unita' produttiva;
b) l'ampliamento della capacita' di un'unita' produttiva
esistente;
c) la riconversione di un'unita' produttiva esistente, intesa
quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti che non
rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della
classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007 dei prodotti
fabbricati in precedenza;
d) la ristrutturazione di un'unita' produttiva esistente, intesa
quale cambiamento fondamentale del processo produttivo esistente
attuato attraverso l'introduzione di un nuovo processo produttivo o
l'apporto di un notevole miglioramento al processo produttivo
esistente, in grado di aumentare il livello di efficienza o di
flessibilita' nello svolgimento dell'attivita' economica oggetto del
programma di investimento, valutabile in termini di riduzione dei
costi, aumento del livello qualitativo dei prodotti e/o dei processi,
riduzione dell'impatto ambientale e miglioramento delle condizioni di
sicurezza sul lavoro.
4. Nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui
all'art. 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE previste dalla Carta
degli aiuti di Stato a finalita' regionale, e' ammessa la
realizzazione, da parte di imprese di qualsiasi dimensione, di tutte
le tipologie di programma di investimento produttivo di cui al comma
3. Nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui
all'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE previste dalla Carta
degli aiuti di Stato a finalita' regionale, e' ammessa la
realizzazione, da parte di imprese di qualsiasi dimensione, delle
tipologie di programma di investimento produttivo di cui al comma 3,
lettere a) e c) e, limitatamente alle PMI, delle tipologie di cui al
comma 3, lettera b) e d). Nelle restanti aree del territorio
nazionale e' consentita, per le sole PMI, la realizzazione di tutte
le tipologie di programma di investimento produttivo di cui al comma
3.
5. Qualora il programma di investimento produttivo sia agevolato ai
sensi dell'art. 14 del regolamento GBER, le imprese beneficiarie
delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo
finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento
esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico,
pari almeno al 25% (venticinque per cento) del totale delle spese
ammissibili.
6. A completamento del programma di investimento produttivo di cui
al comma 2, sono altresi' ammissibili, qualora strettamente connessi
e funzionali al medesimo:
a) per un ammontare non superiore al 10% (dieci per cento) del
programma di investimento produttivo, progetti per la formazione del
personale;
b) progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale.
7. L'importo complessivo delle spese ammissibili, come definite
all'art. 6 del presente decreto, oggetto del complessivo piano di
investimenti, non deve essere inferiore a 1 milione di euro e
superiore a 20 milioni di euro, fermo restando che, nell'ambito del
complessivo piano di investimenti presentato, la componente relativa
al programma di investimenti produttivo deve rivestire carattere
preponderante rispetto a quella relativa al progetto di ricerca
industriale e/o sviluppo sperimentale.
8. I piani di investimento devono essere avviati successivamente
alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui
all'art. 8 e devono essere conclusi entro trentasei mesi dalla data
provvedimento di concessione delle agevolazioni e, comunque, entro i
termini previsti dal PNRR e con tempistiche tali da garantire
l'attivazione della produzione di autobus e/o relative componenti
entro il 30 giugno 2026. Il termine di conclusione del piano di
investimenti puo' essere prorogato, sulla base di una motivata
richiesta dell'impresa beneficiaria, per un periodo massimo di dodici
mesi, ferma restando la compatibilita' del termine richiesto con i
termini di cui al presente comma e connessi all'utilizzo delle
risorse del PNRR.
9. Nel rispetto di quanto previsto dal richiamato regolamento (UE)
2021/241, i programmi di sviluppo di cui al presente decreto non
devono arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai
sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 (principio «non
arrecare un danno significativo» - DNSH) e devono risultare conformi
alla normativa ambientale nazionale e unionale applicabile nonche' a
quanto prescritto dalla circolare RGS-MEF n. 32 del 30 dicembre 2021.
In sede di presentazione dell'istanza di accesso, le imprese
beneficiarie assumono l'impegno a garantire il rispetto degli
orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio «non
arrecare un danno significativo» (2021/C58/01).
10. Le imprese beneficiarie, nel caso in cui a seguito della
realizzazione del piano di investimento sia previsto un incremento
occupazionale, si impegnano altresi' a procedere prioritariamente,
nell'ambito del fabbisogno di addetti e previa verifica della
sussistenza dei requisiti professionali, all'assunzione dei
lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del
reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di
licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del
territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso
il Ministero.
Art. 6
Spese ammissibili
1. Per i programmi di investimento produttivi, le spese ammissibili
debbono riferirsi all'acquisto e alla costruzione di
immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del
codice civile, nella misura necessaria alle finalita' del programma
di investimento oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese
riguardano:
a) suolo aziendale e sue sistemazioni, nei limiti del 10% (dieci
per cento) del complessivo investimento produttivo ammissibile;
b) opere murarie e assimilate, nei limiti del 50% (cinquanta per
cento) del complessivo investimento produttivo ammissibile;
c) infrastrutture specifiche aziendali;
d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
e) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e
conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di
prodotti e processi produttivi; per le imprese di grandi dimensioni
tali spese sono ammissibili fino al 50% (cinquanta per cento)
dell'investimento complessivo ammissibile.
2. Per i programmi di investimento produttivi realizzati da imprese
di grandi dimensioni nelle aree del territorio nazionale ammesse alla
deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE,
previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale,
finalizzati ad un cambiamento fondamentale del processo di
produzione, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli
attivi relativi all'attivita' da modernizzare durante i tre esercizi
finanziari precedenti. Per gli aiuti concessi a favore della
diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili
devono superare almeno del 200% (duecento per cento) il valore
contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato
nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.
3. Le spese per immobilizzazioni immateriali di cui al comma 1,
lettera e), sono ammissibili a condizione che:
a) siano utilizzate esclusivamente nell'unita' produttiva oggetto
del programma di investimento agevolato;
b) siano ammortizzabili;
c) siano acquistate a condizioni di mercato;
d) figurino nell'attivo dell'impresa beneficiaria e restino
associate al programma agevolato per almeno cinque anni o tre anni
nel caso di PMI.
4. Le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della
locazione finanziaria sono ammesse nei limiti previsti dal
regolamento GBER. La spesa ammissibile e' calcolata sulla base dei
canoni previsti dal contratto di leasing, pagati e quietanzati entro
il termine di rendicontazione delle spese di cui all'art. 9, comma 7,
al netto degli interessi.
5. Non sono ammesse le spese relative a macchinari, impianti e
attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili,
quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative
all'acquisto di immobili che hanno gia' beneficiato, nei dieci anni
antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni di
cui all'art. 8, comma 2, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli
di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli
aiuti medesimi da parte delle autorita' competenti. Non sono,
altresi', ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00
euro, al netto di IVA, e i costi relativi a commesse interne.
6. I beni agevolati devono essere mantenuti nell'unita' produttiva
oggetto del progetto di investimento agevolato per almeno cinque
anni, ovvero tre anni nel caso di PMI, dalla data di ultimazione del
progetto stesso. Per data di ultimazione si intende la data relativa
all'ultimo titolo di spesa ammissibile. E', comunque, consentita la
sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale
periodo.
7. Con riferimento ai progetti per la formazione del personale di
cui all'art. 5, comma 6, sono ammissibili alle agevolazioni di cui al
presente decreto le spese e i costi relativi a:
a) spese di personale relative ai formatori per le ore di
partecipazione alla formazione;
b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla
formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le
spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture
con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e
delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente
per il progetto di formazione;
c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di
formazione.
8. Con riferimento ai programmi di ricerca industriale e/o sviluppo
sperimentale sono agevolabili, nella misura congrua e pertinente, i
costi, da rilevare separatamente per le attivita' di ricerca
industriale e di sviluppo sperimentale, riguardanti:
a) il personale dell'impresa proponente;
b) gli strumenti e le attrezzature nuovi di fabbrica, nella
misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di
ricerca, sviluppo e innovazione;
c) la ricerca contrattuale, quali le conoscenze e i brevetti
acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali
condizioni di mercato, nonche' i costi per i servizi di consulenza e
gli altri servizi utilizzati esclusivamente per l'attivita' del
progetto di ricerca, sviluppo e innovazione;
d) le spese generali;
e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del programma.
9. Con il provvedimento di cui all'art. 8, comma 2, possono essere
fornite ulteriori indicazioni per la corretta determinazione delle
spese ammissibili.
Art. 7
Forma e intensita' delle agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto, concesse nei limiti
delle intensita' massime di aiuto previste al comma 2, assumono la
forma del contributo a fondo perduto e del finanziamento agevolato,
anche in combinazione tra loro. L'importo, in valore nominale, delle
predette agevolazioni non puo' in ogni caso eccedere, nel suo
complesso, il limite massimo del 75% (settantacinque per cento) delle
spese ammissibili.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse:
a) per i programmi di investimento produttivi di cui all'art. 5,
comma 2, realizzati nelle aree del territorio nazionale ammesse alla
deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE,
ai sensi dell'art. 14 del regolamento GBER e nei limiti delle
intensita' previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita'
regionale applicabile;
b) per i programmi di investimento produttivi di cui all'art. 5,
comma 2, realizzati nelle aree del territorio nazionale diverse da
quelle di cui alla lettera a), nei limiti delle intensita' previste
dall'art. 17 del regolamento GBER;
c) per i progetti di formazione del personale di cui all'art. 5,
comma 6, lettera a), nei limiti delle intensita' previste dall'art.
31 del regolamento GBER;
d) per i progetti di ricerca industriale e di sviluppo
sperimentale di cui all'art. 5, comma 6, lettera b), nei limiti delle
intensita' previste dall'art. 25 del regolamento GBER.
3. L'eventuale finanziamento agevolato ha una durata massima di
dieci anni oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento
commisurato alla durata dello specifico progetto facente parte del
piano di investimento e, comunque, non superiore a tre anni. Il tasso
agevolato di finanziamento e' pari al 20% (venti per cento) del tasso
di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni,
fissato sulla base di quanto stabilito dalla Commissione europea e
pubblicato nel sito internet
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates
.html Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un
piano di ammortamento a rate semestrali posticipate scadenti il 30
giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di
preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.
4. I finanziamenti di cui al comma 3 relativi a piani di
investimento comportanti spese complessive ammissibili di importo
inferiore a 10 milioni di euro non sono assistiti da forme di
garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione
delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai
sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. I
finanziamenti relativi a piani di investimento comportanti spese
complessive ammissibili di importo pari o superiore a 10 milioni di
euro devono essere assistiti da garanzie reali, tramite ipoteca di
primo grado sull'immobile e privilegio speciale sui macchinari, da
acquisire esclusivamente sui beni agevolati facenti parte del
programma di investimento. Il valore di iscrizione delle garanzie e'
pari alla quota capitale del finanziamento.
5. La misura delle agevolazioni e' definita nei limiti delle
intensita' massime, rispetto ai costi agevolabili, calcolate in
equivalente sovvenzione lordo, che esprime il valore attualizzato
dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato dei
costi agevolabili. I costi agevolabili e gli aiuti erogabili in piu'
rate sono attualizzati alla data della concessione. Il tasso di
interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e' il tasso di
riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a
partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato
nel sito internet all'indirizzo seguente:
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_
rates.html
6. Su richiesta delle imprese, le agevolazioni di cui al presente
decreto relative al programma di investimento produttivo possono
essere, altresi', riconosciute nel rispetto di quanto previsto dalla
sezione 3.13 del quadro temporaneo. A tal fine le agevolazioni
possono essere concesse nei limiti delle intensita' previste dal
punto 89, lettera d), del quadro temporaneo e, comunque,
dell'importo, in termini nominali e indipendentemente dalla forma di
aiuto individuata, previsto dal punto 89, lettere a) ed e), del
quadro temporaneo medesimo. Qualora le predette agevolazioni siano
riconosciute nella forma del finanziamento agevolato, la durata di
quest'ultimo non potra', in ogni caso, essere superiore a otto anni.
7. Nel caso in cui le agevolazioni siano richieste con le modalita'
di cui al comma 6, le limitazioni di cui all'art. 5, comma 4, si
applicano in conformita' con le disposizioni del richiamato punto 89,
lettera d), del quadro temporaneo. L'applicazione delle disposizioni
del quadro temporaneo e' subordinata al perfezionamento della
concessione delle agevolazioni entro il termine previsto dalla
sezione 3.13 del medesimo quadro temporaneo e alla notifica di un
regime di aiuti alla Commissione europea e alla sua approvazione da
parte della commissione medesima.
Art. 8
Presentazione delle domande, istruttoria
e concessione delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla
base di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo
quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 123/1998. Ai
sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo n.
123/1998, le imprese beneficiarie hanno diritto alle agevolazioni
esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui
all'art. 2.
2. La domanda di agevolazioni deve essere presentata al soggetto
gestore, secondo le modalita' indicate nel sito internet
www.invitalia.it entro i termini che saranno fissati con decreto del
direttore generale per gli incentivi alle imprese. Il soggetto
gestore provvede, con congruo anticipo rispetto alla predetta data, a
rendere disponibile nel proprio sito internet lo schema in base al
quale deve essere redatta la domanda e la documentazione da allegare
alla stessa. Con il medesimo provvedimento sono, altresi', fornite le
necessarie specificazioni per la corretta attuazione dell'intervento.
3. Il soggetto gestore, ricevuta la domanda di agevolazioni,
procede tempestivamente e nel rispetto dell'ordine cronologico di
presentazione, allo svolgimento delle seguenti attivita':
a) verifica della disponibilita' delle risorse finanziarie
necessarie per la copertura degli oneri connessi alla concessione
delle agevolazioni richieste. Qualora le risorse residue non
consentano l'integrale accoglimento delle spese ammissibili previste
dall'ultima domanda finanziabile, le agevolazioni sono concesse in
misura parziale rispetto all'ammontare delle predette spese fino ad
esaurimento delle suddette risorse finanziarie, ferma restando la
verifica, da parte del soggetto gestore, della sostenibilita' del
correlato nuovo piano finanziario;
b) verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita'
previsti dal presente decreto e dell'affidabilita' tecnica, economica
e finanziaria dell'impresa proponente;
c) verifica della coerenza del programma con le finalita' del
presente decreto e della sua validita' tecnica;
d) verifica della cantierabilita' del programma di investimenti,
sotto il profilo della valutazione della presenza di elementi utili a
rilevare la possibilita' che le imprese proponenti esibiscano, entro
il termine massimo di dodici mesi dalla di concessione delle
agevolazioni, la documentazione comprovante il rilascio delle
concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti
pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione del
programma. Qualora allo scadere dei dodici mesi dalla data di
concessione delle agevolazioni l'impresa non abbia prodotto la
documentazione concernente la materia edilizia, le agevolazioni
concesse sono revocate;
e) determinazione delle spese ammissibili, attraverso verifica
della pertinenza e della congruita' delle stesse, ricorrendo ad
elementi di tipo parametrico. In particolare, nella fase istruttoria
l'esame di congruita' deve essere finalizzato esclusivamente alla
valutazione del costo complessivo del progetto, in relazione alle
caratteristiche tecniche e alla validita' economica dello stesso,
essendo l'accertamento sul costo dei singoli beni demandato alla fase
di rendicontazione delle spese, fatto salvo l'accertamento in fase
istruttoria di elementi chiaramente incongrui.
4. Con riferimento alla valutazione dei progetti di ricerca
industriale e di sviluppo sperimentale, il soggetto gestore si avvale
di esperti esterni, selezionati e nominati accedendo all'albo di cui
al decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle attivita' produttive,
sulla base delle procedure di selezione concordate secondo principi
di trasparenza e rotazione degli incarichi. La procedura per la
selezione e la nomina degli esperti e' pubblicata sul sito internet
www.invitalia.it In alternativa, il soggetto gestore si avvale di
enti di ricerca, con i quali la Direzione generale per gli incentivi
e il soggetto gestore stipulano apposite convenzioni. Gli oneri
connessi all'attivita' prestata dagli esperti esterni o dagli enti di
ricerca di cui al presente comma e' posta a carico delle risorse
della convenzione di cui all'art. 3 del presente decreto.
5. Qualora nel corso di svolgimento delle attivita' di cui al comma
3 risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o
documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero
precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione gia'
prodotta, il soggetto gestore puo' richiederli alle imprese mediante
una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per
la loro presentazione non superiore a venti giorni. Nel caso in cui
la documentazione richiesta non sia presentata entro il predetto
termine la domanda di agevolazione decade.
6. Per i programmi per i quali l'attivita' istruttoria si e'
conclusa con esito positivo, il soggetto gestore, entro il termine
massimo di novanta giorni dal ricevimento della domanda di
agevolazioni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, delibera la
concessione delle agevolazioni, dandone comunicazione all'impresa.
Con la predetta comunicazione il soggetto gestore richiede
all'impresa la documentazione necessaria alla sottoscrizione
dell'eventuale contratto di finanziamento agevolato, che deve essere
trasmessa dall'impresa al soggetto gestore entro il termine di trenta
giorni dalla data di ricezione della comunicazione, prorogabile per
un periodo massimo non superiore a sessanta giorni a fronte di una
motivata richiesta, comprovata da elementi atti a dimostrare che il
mancato rispetto del termine non e' in alcun modo riconducibile alla
volonta' dell'impresa.
7. La validita' della delibera di concessione delle agevolazioni di
cui al comma 6 e' subordinata, ove ne ricorrano i presupposti, alla
definizione del contratto di finanziamento agevolato.
8. Il soggetto gestore, nell'ambito delle verifiche istruttorie di
competenza, accerta il rispetto del principio «non arrecare un danno
significativo», tenuto conto degli orientamenti tecnici della
Commissione europea di cui alla comunicazione 2021/C 58/01
sull'applicazione del medesimo principio e delle specificazioni
fornite con la circolare del Ministero 28 marzo 2022, n. 120820. Il
soggetto gestore verifica, altresi', la sussistenza delle ulteriori
condizioni previste per il sostegno finanziario del PNRR, accertando,
in particolare:
a) il rispetto del divieto di doppio finanziamento ai sensi
dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;
b) la coerenza della tempistica di realizzazione dei programmi di
sviluppo con i vincoli temporali connessi all'utilizzo delle risorse
dell'investimento 5.3 «Sviluppo di una leadership internazionale,
industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus
elettrici» del PNRR.
9. Per i programmi per i quali l'attivita' istruttoria si e'
conclusa con esito negativo, ovvero per le domande dichiarate
decadute ai sensi del comma 5, il soggetto gestore provvede a
comunicare all'impresa i motivi che determinano il mancato
accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
10. Al fine di favorire l'applicazione delle disposizioni di cui
alla sezione 3.13 del quadro temporaneo e perseguire una ripresa
sostenibile, il soggetto gestore puo', con riferimento alle domande
di agevolazione che prevedano l'applicazione della richiamata sezione
3.13, procedere a deliberare cumulativamente la concessione delle
agevolazioni espletate le verifiche di cui al comma 3, lettera a), b)
e c); la validita' della concessione e' subordinata, fermo restando
quanto gia' previsto al comma 7, al positivo espletamento delle
verifiche di cui al comma 3, lettere d) ed e), e comma 4.
Art. 9
Erogazione delle agevolazioni
1. Le agevolazioni sono erogate dal soggetto gestore secondo le
modalita', definite sulla base delle disposizioni contenute nel
presente articolo, indicate nella delibera di concessione delle
agevolazioni e, per l'eventuale finanziamento agevolato, nel
contratto di cui all'art. 8, comma 6, nonche' delle eventuali,
ulteriori, indicazioni fornite con provvedimento di cui all'art. 8,
comma 2. Le agevolazioni sono erogate in funzione di ciascun progetto
che compone il complessivo programma di investimenti.
2. Le agevolazioni sono erogate, su richiesta dell'impresa
beneficiaria, in non piu' di cinque stati di avanzamento lavori di
importo, salvo lo stato avanzamento lavori a saldo, non inferiore al
15% (quindici per cento) delle spese ammesse. Ciascuna richiesta di
erogazione deve essere presentata unitamente ai titoli di spesa,
anche non quietanzati purche' nel limite del 30% (trenta per cento)
delle spese ammesse alle agevolazioni, e, relativamente ai programmi
di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e formazione del
personale, della documentazione giustificativa degli ulteriori costi
sostenuti, dai quali deve risultare la sussistenza dei requisiti di
ammissibilita' delle spese esposte. Ciascuna erogazione, ad eccezione
della prima, e' subordinata alla dimostrazione dell'effettivo
pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli
di spesa presentati ai fini dell'erogazione precedente. Al soggetto
gestore e' riservata la facolta' di richiedere all'impresa
beneficiaria la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle
spese decorsi sei mesi dalla richiesta di erogazione del SAL ed in
assenza di ulteriori richieste di erogazione pervenute da parte
dell'impresa beneficiaria. La richiesta di erogazione del saldo,
ovvero la richiesta di erogazione delle agevolazioni in unica
soluzione, deve essere presentata unitamente alla documentazione di
spesa consistente nelle fatture d'acquisto e nelle relative
attestazioni di avvenuto pagamento.
3. E' fatta salva la possibilita' per l'impresa beneficiaria di
richiedere al soggetto gestore, previa presentazione di fideiussione
o polizza fideiussoria a prima richiesta, l'erogazione della prima
quota di agevolazione, non superiore al 40% (quaranta per cento)
dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse, a titolo di
anticipazione.
4. In alternativa alle modalita' di erogazione indicate al comma 2,
le agevolazioni possono essere erogate, secondo modalita' stabilite
con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi
alle imprese, sulla base di fatture di acquisto non quietanzate,
subordinatamente alla stipula tra Ministero, soggetto gestore e
Associazione bancaria italiana di una apposita convenzione per
l'adozione, da parte delle banche aderenti alla convenzione stessa,
di uno specifico contratto di conto corrente in grado di garantire il
pagamento ai fornitori dei beni agevolati in tempi celeri e
strettamente conseguenti al versamento sul predetto conto della quota
di finanziamento da parte del soggetto gestore e della quota di
risorse a carico della stessa impresa beneficiaria per la copertura
finanziaria del piano d'impresa.
5. Il soggetto gestore, accertata la completezza e la regolarita'
della documentazione presentata, verificate la pertinenza e la
congruita' dei singoli beni costituenti lo stato di avanzamento,
nonche' tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in
materia di erogazione di contributi pubblici, procede entro trenta
giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta, all'erogazione delle
agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti al comma 6 e
quanto previsto in relazione all'ultimo stato di avanzamento.
6. Qualora nel corso di svolgimento delle attivita' di cui al comma
5 risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o
documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero
precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione gia'
prodotta, il soggetto gestore puo', una sola volta per ciascuna
richiesta di erogazione, richiederli alle imprese mediante una
comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la
loro presentazione, non superiore a venti giorni.
7. Con riferimento all'ultimo stato di avanzamento, che deve essere
trasmesso dall'impresa beneficiaria entro sessanta giorni
dall'ultimazione del progetto, il soggetto gestore verifica la
completezza e la pertinenza al progetto agevolato della
documentazione e delle dichiarazioni trasmesse ed effettua una
verifica in loco, al fine di accertare l'effettiva realizzazione
degli investimenti e l'avvio delle attivita' agevolate. In esito alla
predetta verifica il soggetto gestore predispone una relazione
sull'avvenuta realizzazione del progetto di investimento che deve,
tra l'altro, contenere un giudizio di pertinenza e congruita' delle
singole voci di spesa, individuare gli investimenti finali
ammissibili suddivisi per capitolo di spesa e per anno solare e
riportare un giudizio sulla complessiva attuazione del programma
agevolato. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al
presente comma, il soggetto gestore procede, entro novanta giorni
dalla presentazione della richiesta di erogazione, fatti salvi i
maggiori termini di cui all'art. 6, all'erogazione delle agevolazioni
spettanti. A seguito dell'intervenuto pagamento dell'ultima quota di
contributo spettante, il soggetto gestore provvede a trasmettere
apposita comunicazione al Ministero, allegando alla stessa la
relazione di cui al presente comma.
Art. 10
Variazioni
1. Eventuali variazioni riguardanti le imprese beneficiarie,
relative a operazioni societarie, nonche' quelle afferenti al
programma agevolato devono essere preventivamente comunicate dal
soggetto proponente al soggetto gestore, con adeguata motivazione. Il
soggetto gestore verifica la permanenza dei requisiti e delle
condizioni di ammissibilita' del programma di sviluppo e dei singoli
progetti che lo compongono e ne da' comunicazione all'impresa. Nel
caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo, il soggetto
gestore dispone la revoca delle agevolazioni ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 11
Cumulo delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere
cumulate con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti
previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di
riferimento, fermo restando il rispetto del divieto di doppio
finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241.
Art. 12
Monitoraggio, controlli e ispezioni.
Obblighi a carico dell'impresa
1. In ogni fase del procedimento, il soggetto gestore puo'
effettuare controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate al fine
di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle
agevolazioni nonche' lo stato di attuazione degli interventi
finanziati.
2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i documenti
giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a
disposizione dall'impresa beneficiaria nei limiti e nelle modalita'
di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del
procedimento, l'impresa beneficiaria consente e favorisce lo
svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche
mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento
dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.
3. L'impresa beneficiaria e' tenuta ad adempiere agli obblighi di
trasparenza delle agevolazioni ricevute a valere sul presente bando,
ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 125 e seguenti, della
legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modifiche integrazioni.
Art. 13
Revoche
1. Il soggetto gestore dispone la revoca totale o parziale delle
agevolazioni concesse qualora:
a) sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o piu'
requisiti dell'impresa beneficiaria, ovvero la documentazione
prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili alla
stessa impresa beneficiaria e non sanabili;
b) l'impresa beneficiaria violi specifiche norme settoriali anche
appartenenti all'ordinamento comunitario;
c) l'impresa beneficiaria non porti a conclusione l'iniziativa
ammessa alle agevolazioni entro i termini previsti dal presente
decreto, come eventualmente prorogato, salvo i casi in cui il
soggetto gestore accerti che il ritardo derivi da fatti o atti non
imputabili all'impresa e compatibilmente con i vincoli di utilizzo
delle risorse messe a disposizione;
d) l'impresa beneficiaria trasferisca altrove, alieni o destini
ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni materiali o
immateriali oggetto dell'agevolazione prima che siano decorsi cinque
anni, ovvero tre anni per le PMI, dal completamento del programma di
spesa;
e) l'impresa beneficiaria cessi volontariamente, alieni o conceda
in locazione o trasferisca l'attivita', prima che siano trascorsi
cinque anni dal completamento;
f) si verifichi il fallimento, la messa in liquidazione o la
sottoposizione a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie
dell'impresa beneficiaria prima che siano decorsi cinque anni, ovvero
tre anni per le PMI, dal completamento dell'iniziativa;
g) l'impresa beneficiaria non consenta i controlli del soggetto
gestore sulla realizzazione del programma di spesa di cui all'art. 8,
comma 7, e all'art. 12;
h) si verifichino variazioni ai sensi dell'art. 10, che il
soggetto gestore valuti non compatibili con il mantenimento delle
agevolazioni;
i) l'impresa beneficiaria non trasmetta la documentazione
concernente la materia edilizia entro i termini di cui all'art. 8,
comma 3;
l) l'impresa beneficiaria non rimborsi le rate del finanziamento
agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso
ovvero non corrisponda gli interessi di preammortamento alla scadenza
stabilita;
m) venga modificato l'indirizzo produttivo, con la conseguenza
che i prodotti finali siano diversi da quelli presi in esame per la
valutazione dell'iniziativa e non risultino coerenti con le finalita'
di cui al presente decreto;
n) l'impresa beneficiaria non rispetti, nei confronti dei
lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro, le norme sul
lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
o) l'impresa beneficiaria non rispetti, con riferimento
all'unita' produttiva oggetto del progetto di investimento, le norme
edilizie e urbanistiche nonche' quelle inerenti alla tutela
ambientale;
p) venga accertato il mancato rispetto del principio «non
arrecare un danno significativo» - DNSH rispetto a quanto previsto in
sede istruttoria;
q) sia riscontrato il superamento dei limiti di cumulo delle
agevolazioni di cui all'art. 11, ovvero la violazione del divieto di
doppio finanziamento;
r) l'impresa beneficiaria ometta di rispettare ogni altra
condizione prevista dalla determinazione di concessione delle
agevolazioni o dal decreto di cui all'art. 8, comma 2.
2. In caso di revoca parziale, il soggetto gestore procede alla
rideterminazione dell'importo delle agevolazioni spettanti e i
maggiori importi di cui l'impresa beneficiaria abbia eventualmente
goduto sono detratti dalle eventuali erogazioni successive ovvero
sono recuperati.
3. La revoca, totale o parziale, e' disposta dal soggetto gestore
che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al
recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse
pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di
erogazione.
Art. 14
Disposizioni finali
1. L'applicazione delle disposizioni di cui alla sezione 3.13 del
quadro temporaneo e' subordinata alla notifica di un regime di aiuti
alla Commissione europea e alla sua approvazione da parte della
commissione medesima.
2. Con successivi provvedimenti e/o circolari potranno essere
fornite specificazioni in ordine:
a) agli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e
imputazione dei dati nel sistema informativo adottato per il
monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei
progetti, nel rispetto dell'art. 22, paragrafo 2, lettera d), del
regolamento (UE) 2021/241 e gli ulteriori adempimenti per finalita'
di monitoraggio previste dalle norme europee o nazionali;
b) al rispetto delle misure adeguate per la sana gestione
finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario
(UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241,
in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rettifica
dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di
recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente
assegnati, nonche' di garantire l'assenza del c.d. doppio
finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;
c) agli adempimenti connessi alla rendicontazione della spesa nel
rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato;
d) agli obblighi in materia di comunicazione e informazione
previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241, incluse le
dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle
risorse dell'Unione europea - NextGenerationEU e le modalita' di
valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
e) agli obblighi connessi all'utilizzo di un conto corrente
dedicato necessario per l'erogazione dei pagamenti o all'adozione di
un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le
transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilita'
dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
f) agli adempimenti connessi per il rispetto del principio del
contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il
principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e
valorizzazione dei giovani;
g) agli obblighi di conservazione, nel rispetto anche di quanto
previsto dall'art. 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, della documentazione progettuale, che, nelle diverse fasi di
controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del
PNRR, dovra' essere messa prontamente a disposizione su richiesta del
Ministero dello sviluppo economico, del Servizio centrale per il
PNRR, dell'Unita' di audit, della Commissione europea, dell'OLAF,
della Corte dei conti europea, della Procura europea e delle
competenti Autorita' giudiziarie nazionali, autorizzando la
Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i
diritti di cui all'art. 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario
(UE; EURATOM) 1046/2018;
h) alle ulteriori disposizioni operative volte ad assicurare il
rispetto delle disposizioni nazionali ed europee di riferimento.
3. Ai fini di quanto previsto dall'art. 7 della legge 11 novembre
2011, n. 180, con il provvedimento di cui all'art. 8, comma 2, e'
definito l'elenco degli oneri informativi per le imprese derivanti
dall'attuazione del presente intervento.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.