Autoliquidazione dei codici ditta cessati: il nuovo servizio Inail

E' possibile inviare la dichiarazione delle retribuzioni relative al periodo dall’inizio dell’anno alla data di cessazione dell’attività per le polizze dipendenti e calcolare il premio a conguaglio

Autoliquidazione dei codici ditta cessati nel corso dell’anno: nuovo servizio online.

Con la circolare n. 18 del 25 giugno 2021 Inail ha reso noto di aver realizzato il servizio "Autoliquidazione ditte cessate" con cui i soggetti assicuranti, titolari di polizze dipendenti e polizze artigiani, possono effettuare l’autoliquidazione in caso di cessazione dell’attività.

Abbonati ad Ambiente&Sicurezza, clicca qui

Autoliquidazione dei codici ditta cessati: il nuovo servizio

Il nuovo servizio online è riservato ai soggetti assicuranti e agli intermediari abilitati ai servizi per l’autoliquidazione ed è accessibile sia dal menu "Autoliquidazione" sia da "Denunce> Denunce di cessazione" dei servizi online.

Attraverso il servizio per l'autoliquidazione dei codici ditta cessati nel corso dell’anno è possibile inviare la dichiarazione delle retribuzioni relative al periodo dall’inizio dell’anno alla data di cessazione dell’attività per le polizze dipendenti e calcolare il premio a conguaglio, sia per le polizze artigiane che per le polizze dipendenti. Il servizio presuppone che sia stata inoltrata la denuncia di cessazione (cessazione codice ditta) e che il premio relativo all’anno precedente sia stato regolato.

Autoliquidazione dei codici ditta cessati: le tempistiche

L'autoliquidazione ditte cessate è disponibile fino al giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione. decorso tale termine la dichiarazione delle retribuzioni deve essere inviata tramite Pec alla sede competente. La circolare Inail, inoltre, fornisce indicazioni sugli elementi per il calcolo del premio, sull'applicazione di sconti e agevolazioni e chiarisce il regime sanzionatorio in caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione delle retribuzioni.

il nuovo servizio online è disponibile dal 1° luglio 2021.

Per ulteriori informazioni e dettagli tecnici è possibile consultare la circolare n. 18 del 25 giugno 2021 e il manuale utente (Aziende e Intermediari) Autoliquidazione ditte cessate.

(fonte Inail)

La nota alla circolare

Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell'Inail per le comunicazioni con le imprese - programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.C. M. 22 luglio 2011. Nuovi servizi per i quali è prevista l'adozione esclusiva delle modalità telematiche: "Autoliquidazione dei codici ditta cessati nel corso dell’anno".

In base alla vigente normativa dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, i soggetti assicuranti in caso di cessazione dell’attività devono presentare all’Inail la denuncia di cessazione entro 30 giorni dalla cessazione stessa e la dichiarazione delle retribuzioni entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione, contestualmente all’autoliquidazione del premio. [...]

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome