Autorizzazione paesaggistica: l’elenco degli interventi esclusi

Tra gli interventi ed opere in aree vincolate esclusi dalla procedura autorizzativa anche l'installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici)

Individuati gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, riportati, rispettivamente, nell'allegato A e nell'allegato B al decreto del presidente della repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (gazzetta ufficiale del 22 marzo 2017, n. 68).

Il provvedimento definisce anche il procedimento e i contenuti precettivi per la stipula degli accordi di collaborazione e le semplificazioni procedimentali e organizzative, mentre negli allegati C e D sono riportati il facsimile dell'istanza di autorizzazione paesaggistica con “procedimento semplificato” e il modello della relazione paesaggistica semplificata.

Di seguito il testo integrale del decreto del presidente della repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

Decreto del presidente della repubblica 13 febbraio 2017, n. 31


Regolamento   recante   individuazione   degli   interventi   esclusi

dall'autorizzazione   paesaggistica   o   sottoposti   a    procedura

autorizzatoria semplificata. (17G00042)

                
              in gazzetta ufficiale del 22 marzo 2017, n. 68

Vigente al: 6-4-2017 


Capo I
Disposizioni generali

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 (omissis)

                               Emana
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                             Definizioni

  1. Nel testo e negli Allegati «A», «B», «C» e «D» che costituiscono

parte integrante del presente decreto:

  a) «Codice» e' il Codice dei beni culturali e del paesaggio di  cui

al  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  e   successive

modificazioni;

  b) «Ministero» e' il Ministero dei beni e delle attivita' culturali

e del turismo;

  c)  «amministrazione  procedente»  e'  la  regione,  ovvero  l'ente

delegato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

  d)  «Soprintendenza»  e'   l'ufficio   periferico   del   Ministero

competente al  rilascio  dei  pareri  in  materia  di  autorizzazioni

paesaggistiche;

  e) «accordi di collaborazione» sono gli accordi  stipulati  tra  il

Ministero, la regione e gli enti locali di cui  all'articolo  25  del

decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

  f)  «vincolo  paesaggistico»  e'  quello  imposto  ai  sensi  degli

articoli 140, 141 e 143 del Codice o delle previgenti  norme,  ovvero

quello previsto dall'articolo 142 del Codice.


                              Art. 2
                   Interventi ed opere non soggetti
                   ad autorizzazione paesaggistica
  1. Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi

e le opere di cui all'Allegato «A» nonche' quelli di cui all'articolo

4.

                               Art. 3
             Interventi ed opere di lieve entita' soggetti
             a procedimento autorizzatorio semplificato

  1. Sono soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato di cui

al Capo  II  gli  interventi  ed  opere  di  lieve  entita'  elencati

nell'Allegato «B».


                               Art. 4
 Esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica per  particolari
                       categorie di interventi

  1.  Qualora  nel  provvedimento  di  vincolo,  ovvero   nel   piano

paesaggistico,  siano  contenute  le  specifiche  prescrizioni  d'uso

intese  ad  assicurare  la  conservazione  e  la  tutela   del   bene

paesaggistico, le seguenti categorie  di  interventi  ed  opere  sono

esonerate dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata:

  a) gli interventi e le opere di cui alle voci A.2, ultimo  periodo,

A.5, A.7, A.13 e A.14 dell'Allegato «A», sottoposti  al  procedimento

autorizzatorio semplificato  in  base  al  combinato  disposto  delle

corrispondenti voci  degli  Allegati  «A»  e  «B»  nel  caso  in  cui

riguardino aree o immobili  vincolati  ai  sensi  dell'articolo  136,

comma 1,  del  Codice,  lettere  a),  b)  e  c),  limitatamente,  per

quest'ultima, agli immobili  di  interesse  storico-architettonico  o

storico-testimoniale, ivi compresa  l'edilizia  rurale  tradizionale,

isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

  b) gli interventi e le opere di cui alle voci  B.6,  B.13,  B.26  e

B.36.

  2. La  regione  e  il  Ministero  danno  adeguata  pubblicita'  sui

rispettivi siti istituzionali della riscontrata condizione di esonero

dall'obbligo di cui al comma  1.  L'esonero  decorre  dalla  data  di

pubblicazione del relativo avviso sui siti istituzionali.

  3. Nelle regioni nelle quali sono stati stipulati  gli  accordi  di

collaborazione tra il Ministero, la regione e gli enti locali di  cui

all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio  2014,  n.  83,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2014,  n.  106,

come modificato dall'articolo  25,  comma  2,  del  decreto-legge  12

settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11

novembre 2014, n. 164, nell'ambito territoriale  di  efficacia  degli

accordi  medesimi,  sono  esonerati  dall'obbligo  di  autorizzazione

paesaggistica semplificata gli interventi di cui alle voci B.6, B.13,

B.26 e B.36 dell'Allegato «B».

  4.  Sono  fatti  salvi  in  ogni  caso  gli  specifici  accordi  di

collaborazione gia' intervenuti  tra  Ministero  e  singole  regioni,

stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge  7  agosto  1990,  n.

241, e successive modificazioni.

                               Art. 5
              Disposizioni specificative degli interventi

  1. Ferma restando l'applicazione del presente decreto in  ogni  sua

parte fin dalla sua entrata in vigore, i piani paesaggistici  di  cui

agli articoli 135 e  143  del  Codice  possono  dettare  direttive  o

disposizioni  per  la  specificazione,  ad  opera   degli   strumenti

urbanistici locali, in sede di  adeguamento  ai  piani  paesaggistici

stessi, delle corrette metodologie di realizzazione degli  interventi

di cui all'Allegato «A».


                               Art. 6
          Procedimento e contenuti precettivi per la stipula
                   degli accordi di collaborazione

  1. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del

presente decreto il Ministro, con proprio decreto, previa  intesa  in

sede di  conferenza  unificata,  approva  le  regole  tecniche  e  di

indirizzo  di  carattere  generale  relative  alla  struttura  e   ai

contenuti  precettivi  degli  accordi  di   collaborazione   tra   il

Ministero, le singole regioni e gli enti locali di  cui  all'articolo

12 del decreto-legge n. 83 del 2014, e successive modificazioni.

  2. Sugli schemi di accordi,  predisposti  d'intesa  dal  Ministero,

dalla regione interessata e  dall'ANCI  regionale,  e'  acquisito  il

parere obbligatorio dell'Osservatorio nazionale del paesaggio che  ne

verifica la conformita' al Codice, al presente decreto e alle  regole

tecniche e di indirizzo di carattere generale di cui al comma  1.  Il

Ministro puo' altresi' richiedere il parere del  Consiglio  superiore

dei beni culturali e paesaggistici.


Capo II

Procedimento autorizzatorio semplificato


                               Art. 7
Procedimento  autorizzatorio   semplificato   per   il   rinnovo   di
                    autorizzazioni paesaggistiche

  1. Oltre agli interventi di lieve entita' indicati  nell'elenco  di

cui all'Allegato «B», sono assoggettate a  procedimento  semplificato

di  autorizzazione   paesaggistica   le   istanze   di   rinnovo   di

autorizzazioni   paesaggistiche,   anche    rilasciate    ai    sensi

dell'articolo 146 del Codice, scadute  da  non  piu'  di  un  anno  e

relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione

che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e

alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute.

  2. Qualora con l'istanza di rinnovo siano chieste anche  variazioni

progettuali che  comportino  interventi  di  non  lieve  entita',  si

applica il procedimento autorizzatorio ordinario di cui  all'articolo

146 del Codice.

  3.  L'istanza  di  rinnovo  non  e'   corredata   dalla   relazione

paesaggistica semplificata  nei  casi  in  cui  non  siano  richieste

variazioni  progettuali   e   non   siano   sopravvenute   specifiche

prescrizioni di tutela. Alle autorizzazioni rinnovate si  applica  la

disposizione di cui  all'articolo  146,  comma  4,  del  Codice,  con

riferimento alla conclusione dei lavori  entro  e  non  oltre  l'anno

successivo la scadenza  del  quinquennio  di  efficacia  della  nuova

autorizzazione.
                               Art. 8
                      Semplificazione documentale

  1.  L'istanza  di  autorizzazione   paesaggistica   relativa   agli

interventi di  lieve  entita'  e'  compilata  -  anche  in  modalita'

telematica - secondo il  modello  semplificato  di  cui  all'Allegato

«C» ed e' corredata  da  una  relazione  paesaggistica  semplificata,

redatta da un tecnico abilitato, nelle forme di cui all'Allegato «D».

Nella relazione sono indicati i contenuti precettivi della disciplina

paesaggistica  vigente  nell'area,  e'  descritto  lo  stato  attuale

dell'area interessata dall'intervento, e'  attestata  la  conformita'

del  progetto   alle   specifiche   prescrizioni   d'uso   dei   beni

paesaggistici, se  esistenti,  e'  descritta  la  compatibilita'  del

progetto  stesso  con  i  valori  paesaggistici  che  qualificano  il

contesto di riferimento e sono altresi' indicate le eventuali  misure

di inserimento paesaggistico previste.

  2.  Alle  autorizzazioni   semplificate   non   si   applicano   le

disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12

dicembre 2005, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  25  del  31

gennaio   2006,   recante   l'individuazione   della   documentazione

necessaria alla verifica  della  compatibilita'  paesaggistica  degli

interventi proposti.

  3. Per gli interventi di  lieve  entita'  che  riguardano  immobili

vincolati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, del  Codice  medesimo,

lettere a), b) e c), limitatamente, per quest'ultima agli immobili di

interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa

l'edilizia rurale tradizionale, isolati o  ricompresi  nei  centri  o

nuclei storici, la relazione paesaggistica di cui  al  comma  1  deve

contenere altresi' specifici riferimenti ai valori  storico-culturali

ed  estetico-percettivi   che   caratterizzano   l'area   interessata

dall'intervento e il contesto paesaggistico di riferimento.

  4. Alla presentazione della domanda di autorizzazione paesaggistica

semplificata si applicano  le  vigenti  disposizioni  in  materia  di

amministrazione digitale.

                              Art. 9
 Concentrazione  procedimentale  e   presentazione   dell'istanza   di
  autorizzazione paesaggistica semplificata

  1.  Fatti  salvi  i  casi  di  cui  al  comma   2,   l'istanza   di

autorizzazione  paesaggistica  e  la  relativa  documentazione   sono

presentate  allo  sportello  unico  per  l'edilizia  (SUE)   di   cui

all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno

2001, n. 380, recante testo unico delle  disposizioni  legislative  e

regolamentari in materia edilizia, secondo le modalita' ivi indicate,

qualora siano riferite ad interventi edilizi ai  sensi  del  medesimo

decreto del Presidente della Repubblica  n.  380  del  2001,  ovvero,

nelle  more  della  costituzione  del   SUE,   all'ufficio   comunale

competente per le attivita' edilizie.

  2. Nei casi in cui l'istanza di  autorizzazione  paesaggistica  sia

riferita ad interventi che rientrano nell'ambito di applicazione  del

decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160,  la

domanda e la relativa documentazione sono presentate  allo  sportello

unico per le attivita' produttive (SUAP).

  3.  In  tutti  gli  altri  casi,  la  richiesta  di  autorizzazione

paesaggistica e' presentata all'amministrazione procedente.

                               Art. 10
              Termine per la conclusione del procedimento

  1. Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude  con  un

provvedimento, adottato entro il termine tassativo di sessanta giorni

dal  ricevimento  della   domanda   da   parte   dell'amministrazione

procedente, che e' immediatamente comunicato al richiedente.

                               Art. 11
                    Semplificazioni procedimentali

  1.  L'amministrazione  procedente,  ricevuta  l'istanza,   verifica

preliminarmente se l'intervento non rientri nelle fattispecie escluse

dall'autorizzazione paesaggistica di  cui  all'Allegato  «A»,  ovvero

all'articolo 149 del Codice, oppure se  sia  assoggettato  al  regime

autorizzatorio ordinario, di cui all'articolo 146 del Codice. In tali

casi comunica ai soggetti di cui ai commi  1  e  2  dell'articolo  9,

ovvero al richiedente, ove non trovi applicazione  il  comma  2,  che

l'intervento  non  e'  soggetto  ad  autorizzazione  o  necessita  di

autorizzazione ordinaria.

  2. Ove l'intervento o le  opere  richiedano  uno  o  piu'  atti  di

assenso    comunque    denominati,    ulteriori    all'autorizzazione

paesaggistica  semplificata  e  al  titolo  abilitativo  edilizio,  i

soggetti di cui all'articolo 9 indicono la conferenza di servizi,  ai

sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

In tal caso, i termini previsti per le amministrazioni preposte  alla

tutela paesaggistica e dei beni culturali sono dimezzati.

  3.   L'amministrazione    procedente    valuta    la    conformita'

dell'intervento o dell'opera alle prescrizioni d'uso,  ove  presenti,

contenute nel provvedimento di vincolo  o  nel  piano  paesaggistico,

anche solo adottato, ai sensi del Codice, nonche', eventualmente,  la

sua compatibilita' con i  valori  paesaggistici  che  qualificano  il

contesto di riferimento.

  4.  Ove  non  trovi  applicazione  il  comma  2,  si  applicano  le

disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7.

  5.  L'amministrazione  procedente  richiede  all'interessato,   ove

occorrano, in un'unica volta,  entro  dieci  giorni  dal  ricevimento

dell'istanza, gli  ulteriori  documenti  e  chiarimenti  strettamente

indispensabili, che sono inviati in via telematica entro  il  termine

di dieci giorni dal  ricevimento  della  richiesta.  Il  procedimento

resta sospeso  fino  alla  scadenza  del  termine  assegnato  o  alla

ricezione  della  documentazione   integrativa   richiesta.   Decorso

inutilmente   il   termine   assegnato,   l'istanza   e'   dichiarata

improcedibile.  Entro  il  termine  tassativo  di  venti  giorni  dal

ricevimento dell'istanza ovvero, in caso di richiesta di integrazione

documentale, dal ricevimento dell'ulteriore documentazione richiesta,

l'amministrazione procedente trasmette alla  Soprintendenza  per  via

telematica, anche fornendo ove possibile le credenziali per l'accesso

telematico   agli   atti   e   ai   documenti   necessari   ai   fini

dell'istruttoria, una motivata proposta di  accoglimento,  unitamente

alla domanda ed alla documentazione in  suo  possesso.  Se  anche  la

valutazione del Soprintendente e' positiva, questi, entro il  termine

tassativo di venti giorni dal ricevimento della proposta, esprime  il

proprio parere vincolante, per  via  telematica,  all'amministrazione

procedente,  la  quale  adotta  il  provvedimento  nei  dieci  giorni

successivi.

  6. In caso di esito negativo della valutazione di cui al  comma  3,

l'amministrazione procedente,  entro  dieci  giorni  dal  ricevimento

della richiesta, ne da'  comunicazione  all'interessato,  comunicando

contestualmente i motivi che ostano all'accoglimento  dell'istanza  e

le modifiche indispensabili affinche' sia formulata  la  proposta  di

accoglimento.  Con  la  comunicazione  e'  sospeso  il  termine   del

procedimento  ed  e'  assegnato  il  termine   di   quindici   giorni

all'interessato entro il quale presentare le proprie  osservazioni  e

il  progetto  adeguato.  Ove,  esaminate  le   osservazioni   o   gli

adeguamenti  progettuali  presentati  persistano  i  motivi  ostativi

all'accoglimento  dell'istanza,   l'amministrazione   competente   al

rilascio  dell'autorizzazione  paesaggistica,  entro  venti   giorni,

rigetta motivatamente l'istanza, con particolare  riguardo  alla  non

accoglibilita' delle osservazioni o alla persistente incompatibilita'

paesaggistica  del  progetto  adeguato  e  ne  da'  comunicazione  al

richiedente.

  7. In caso di valutazione negativa della proposta  di  accoglimento

formulata dall'amministrazione procedente, il Soprintendente comunica

per via telematica al richiedente, entro il termine di  dieci  giorni

dal ricevimento della proposta, i motivi che ostano  all'accoglimento

dell'istanza  e  della  proposta   dell'amministrazione   procedente,

specificandoli in modo  dettagliato,  ed  indica  contestualmente  le

modifiche indispensabili per la valutazione positiva del progetto,  a

meno  che   quest'ultimo   risulti   incompatibile   con   i   valori

paesaggistici che  qualificano  il  contesto  di  riferimento  ovvero

contrastanti con le prescrizioni d'uso eventualmente  presenti  e  di

cio' venga data idonea ed adeguata motivazione. Con la  comunicazione

e' sospeso il termine del procedimento ed e' assegnato al richiedente

un termine di quindici giorni entro il quale  presentare  le  proprie

osservazioni e il progetto adeguato. Decorso il termine assegnato, la

Soprintendenza, ove ne ricorrano i presupposti, entro il  termine  di

venti giorni adotta il provvedimento  motivato  di  diniego  fornendo

specifica   motivazione,   con   particolare   riguardo   alla    non

accoglibilita' delle osservazioni o alla persistente incompatibilita'

del progetto adeguato con la tutela  dei  beni  vincolati  e  ne  da'

contestualmente comunicazione all'autorita' procedente.

  8. Il parere del Soprintendente e' obbligatorio e non vincolante  e

deve essere reso entro venti giorni dal  ricevimento  della  proposta

quando  l'area  interessata  dall'intervento  di  lieve  entita'  sia

assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso nel piano  paesaggistico

approvato ai sensi del Codice o nel provvedimento di imposizione  del

vincolo o negli atti di integrazione  del  contenuto  precettivo  del

vincolo stesso adottati ai sensi dell'articolo 141-bis del Codice.

  9. In  caso  di  mancata  espressione  del  parere  vincolante  del

Soprintendente nei tempi previsti dal comma 5, si forma  il  silenzio

assenso ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto  1990,  n.

241,  e  successive  modificazioni  e  l'amministrazione   procedente

provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

  10.   Nel   procedimento   autorizzatorio   semplificato   non   e'

obbligatorio il parere delle Commissioni  locali  per  il  paesaggio,

salvo quanto diversamente disposto dalle leggi regionali.

  11. L'articolo 146, comma 4,  del  Codice  si  applica  anche  alle

autorizzazioni paesaggistiche semplificate.

                              Art. 12
                   Semplificazione organizzativa

 1. Al fine di  assicurare  il  sollecito  esame  delle  istanze  di

autorizzazione  semplificata  presso  ciascuna  Soprintendenza   sono

individuati  uno  o  piu'  funzionari   responsabili   dei   relativi

procedimenti.

  2.  Le  regioni,  con  autonomi  atti  normativi  o  di  indirizzo,

promuovono   le   iniziative   organizzative   da   adottarsi   dalle

amministrazioni   competenti   al   rilascio   delle   autorizzazioni

paesaggistiche, in particolare per quanto  concerne  l'individuazione

del responsabile dei procedimenti autorizzatori paesaggistici.


                               Art. 13
 Efficacia immediata delle  disposizioni  in  tema  di  autorizzazioni
                            semplificate

  1. Ai sensi dell'articolo 131, comma 3, del Codice le  disposizioni

del presente decreto trovano immediata applicazione nelle  regioni  a

statuto ordinario.

  2.  In  ragione  dell'attinenza  delle  disposizioni  del  presente

decreto alla  tutela  del  paesaggio,  ai  livelli  essenziali  delle

prestazioni amministrative, di cui all'articolo 117,  secondo  comma,

lettera m),  della  Costituzione,  nonche'  della  natura  di  grande

riforma economico sociale del Codice e delle norme di semplificazione

procedimentale previste in esso  e  nel  decreto-legge  12  settembre

2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre

2014, n. 164, le regioni a statuto speciale e le Province autonome di

Trento e di Bolzano adeguano la propria  legislazione  ai  sensi  dei

rispettivi statuti speciali e delle  relative  norme  di  attuazione.

Sino al predetto adeguamento  trovano  applicazione  le  disposizioni

regionali vigenti.

  3. L'esonero dall'obbligo  di  autorizzazione  delle  categorie  di

opere  e  di  interventi  di  cui   all'Allegato   «A»   si   applica

immediatamente in tutto il territorio nazionale,  fermo  restando  il

rispetto delle competenze delle Regioni a statuto  speciale  e  delle

Province autonome di Trento e di Bolzano,  ai  sensi  dei  rispettivi

statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Capo III
Norme finali


                              Art. 14
             Prevalenza del regolamento di delegificazione
           e rapporti con gli strumenti di pianificazione

  1.   L'esclusione   dell'autorizzazione   paesaggistica   per   gli

interventi di cui all'Allegato «A» prevale su eventuali  disposizioni

contrastanti,  quanto  al  regime   abilitativo   degli   interventi,

contenute nei piani paesaggistici o negli strumenti di pianificazione

ad essi adeguati. Sono fatte salve le specifiche  prescrizioni  d'uso

dei beni paesaggistici dettate ai sensi degli  articoli  140,  141  e

143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice.


                               Art. 15
                     Rinvio a normative di settore

  1. L'esclusione dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica  degli

interventi di cui all'Allegato «A» non produce  alcun  effetto  sulla

disciplina amministrativa cui sono assoggettati  tali  interventi  in

base alla Parte II del Codice o delle vigenti normative  di  settore,

in particolare per quanto riguarda i titoli  abilitativi  edilizi,  i

provvedimenti di occupazione  di  suolo  pubblico  e  l'esercizio  di

attivita' commerciali in area pubblica.

                               Art. 16
            Coordinamento con la tutela dei beni culturali

  1. Ove gli  interventi  soggetti  ad  autorizzazione  paesaggistica

semplificata, ai sensi del presente regolamento, abbiano  ad  oggetto

edifici o manufatti assoggettati anche a tutela storica e  artistica,

ai sensi della Parte II del Codice, l'interessato  presenta  un'unica

istanza relativa ad entrambi i titoli abilitativi e la Soprintendenza

competente si pronuncia con un atto a contenuto ed efficacia  plurimi

recante sia le valutazioni relative alla tutela paesaggistica, sia le

determinazioni relative alla tutela storica, artistica e archeologica

di cui agli articoli 21 e 22 del Codice medesimo.

                               Art. 17
 Rinvio all'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.
                                 42
  1. Nel caso di violazione  degli  obblighi  previsti  dal  presente

decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 181 del Codice,

si applica l'articolo  167  del  Codice.  In  tali  casi  l'autorita'

preposta   alla   gestione   del   vincolo   e   il   Soprintendente,

nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 167, comma  4,  del

Codice, dispongono la rimessione in pristino solo quando non  sia  in

alcun  modo  possibile  dettare  prescrizioni   che   consentano   la

compatibilita' paesaggistica dell'intervento e delle opere.

  2. Non  puo'  disporsi  la  rimessione  in  pristino  nel  caso  di

interventi   e   opere   ricompresi   nell'ambito   di   applicazione

dell'articolo 2 del presente decreto e realizzati anteriormente  alla

data di entrata in vigore del presente regolamento  non  soggette  ad

altro    titolo    abilitativo    all'infuori     dell'autorizzazione

paesaggistica.

                               Art. 18
                    Specificazioni e rettificazioni

  1. Sulla base dell'esperienza attuativa del  presente  decreto,  il

Ministro, previa intesa con la conferenza unificata,  puo'  apportare

con proprio decreto specificazioni e rettificazioni agli  elenchi  di

cui agli  Allegati  «A»  e  «B»,  fondate  su  esigenze  tecniche  ed

applicative, nonche' variazioni alla documentazione richiesta ai fini

dell'autorizzazione semplificata  ed  al  correlato  modello  di  cui

all'Allegato «D».

                              Art. 19
                              Abrogazioni

  1. Dalla data di entrata in  vigore  del  presente  regolamento  il

decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio  2010,  n.  139,  e'

abrogato.

                               Art. 20
                  Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  2. Le amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  delle

disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

                                                          Allegato A
                                         (di cui all'art. 2, comma 1)

Interventi ed opere in  aree  vincolate  esclusi  dall'autorizzazione

                            paesaggistica

    A.1. Opere interne che non  alterano  l'aspetto  esteriore  degli

edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi,  anche  ove

comportanti mutamento della destinazione d'uso;

    A.2. interventi sui prospetti o sulle  coperture  degli  edifici,

purche' eseguiti  nel  rispetto  degli  eventuali  piani  del  colore

vigenti  nel  comune   e   delle   caratteristiche   architettoniche,

morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture  esistenti,  quali:

rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o  manti

di copertura; opere di manutenzione  di  balconi,  terrazze  o  scale

esterne; integrazione o sostituzione  di  vetrine  e  dispositivi  di

protezione  delle  attivita'  economiche,  di  finiture   esterne   o

manufatti quali infissi, cornici, parapetti,  lattonerie,  lucernari,

comignoli e simili; interventi di coibentazione  volti  a  migliorare

l'efficienza  energetica  degli  edifici  che   non   comportino   la

realizzazione di elementi o manufatti  emergenti  dalla  sagoma,  ivi

compresi quelli eseguiti sulle  falde  di  copertura.  Alle  medesime

condizioni  non   e'   altresi'   soggetta   ad   autorizzazione   la

realizzazione o la modifica di  aperture  esterne  o  di  finestre  a

tetto, purche' tali interventi non interessino i  beni  vincolati  ai

sensi  del  Codice,  art.  136,  comma  1,  lettere  a),  b)   e   c)

limitatamente,  per  quest'ultima,   agli   immobili   di   interesse

storico-architettonico   o   storico-testimoniale,    ivi    compresa

l'edilizia rurale tradizionale, isolati o  ricompresi  nei  centri  o

nuclei storici;

    A.3. interventi che abbiano finalita' di  consolidamento  statico

degli edifici, ivi compresi gli interventi che si  rendano  necessari

per il miglioramento o l'adeguamento ai fini antisismici, purche' non

comportanti  modifiche  alle  caratteristiche  morfotipologiche,   ai

materiali  di  finitura  o  di  rivestimento,  o  alla  volumetria  e

all'altezza dell'edificio;

    A.4. interventi indispensabili  per  l'eliminazione  di  barriere

architettoniche, quali la  realizzazione  di  rampe  esterne  per  il

superamento di dislivelli non superiori a 60 cm,  l'installazione  di

apparecchi servoscala esterni, nonche' la realizzazione, negli  spazi

pertinenziali  interni  non  visibili  dallo  spazio   pubblico,   di

ascensori esterni o di altri manufatti consimili;

    A.5. installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio  di

singoli edifici non soggette ad alcun  titolo  abilitativo  edilizio,

quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati  di  unita'

esterna, caldaie, parabole, antenne, purche' effettuate su  prospetti

secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni  comunque

non visibili dallo spazio pubblico, o purche' si tratti  di  impianti

integrati nella configurazione esterna degli edifici, ed a condizione

che tali installazioni non interessino i beni vincolati ai sensi  del

Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b)  e  c)  limitatamente,  per

quest'ultima, agli immobili  di  interesse  storico-architettonico  o

storico-testimoniale, ivi compresa  l'edilizia  rurale  tradizionale,

isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

    A.6. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici)  a

servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture  piane  e  in

modo  da  non  essere  visibili   dagli   spazi   pubblici   esterni;

installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a  servizio

di singoli edifici,  purche'  integrati  nella  configurazione  delle

coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con  la  stessa

inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli  edifici,  ai

sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.  28,

non ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettere  b)  e

c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

    A.7.  installazione  di  micro  generatori  eolici  con   altezza

complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro  non  superiore  a  ml

1,00, qualora tali interventi non interessino  i  beni  vincolati  ai

sensi  del  Codice,  art.  136,  comma  1,  lettere  a),  b)   e   c)

limitatamente,  per  quest'ultima,   agli   immobili   di   interesse

storico-architettonico   o   storico-testimoniale,    ivi    compresa

l'edilizia rurale tradizionale, isolati o  ricompresi  nei  centri  o

nuclei storici;

    A.8. interventi di adeguamento funzionale di cabine per  impianti

tecnologici  a  rete,  ivi  compresa  la  sostituzione  delle  cabine

esistenti con manufatti analoghi per tipologia e dimensioni,  nonche'

interventi destinati all'installazione e allo sviluppo della rete  di

comunicazione  elettronica  ad  alta  velocita',  ivi  compresi   gli

incrementi di altezza non superiori a cm 50;

    A.9. installazione di dispositivi di sicurezza  anticaduta  sulle

coperture degli edifici;

    A.10. opere di manutenzione e adeguamento  degli  spazi  esterni,

pubblici  o  privati,   relative   a   manufatti   esistenti,   quali

marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo  urbano,

purche'    eseguite    nel     rispetto     delle     caratteristiche

morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei

caratteri tipici del contesto locale;

    A.11.  opere  di  urbanizzazione  primaria  previste   in   piani

attuativi gia' valutati ai fini paesaggistici, ove oggetto di accordi

di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli Enti Locali o di

specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico  approvato  ai

sensi dell'art. 143 del codice;

    A.12. interventi da eseguirsi  nelle  aree  di  pertinenza  degli

edifici  non  comportanti  significative  modifiche   degli   assetti

planimetrici  e   vegetazionali,   quali   l'adeguamento   di   spazi

pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e

opere consimili  che  non  incidano  sulla  morfologia  del  terreno,

nonche', nelle medesime aree, la demolizione parziale o totale, senza

ricostruzione, di volumi  tecnici  e  manufatti  accessori  privi  di

valenza architettonica, storica o  testimoniale,  l'installazione  di

serre ad uso domestico con  superficie  non  superiore  a  20  mq,  a

condizione che tali interventi non interessino i beni di cui all'art.

136, comma 1, lettera b) del Codice;

    A.13. interventi di manutenzione, sostituzione o  adeguamento  di

cancelli, recinzioni, muri di cinta o di  contenimento  del  terreno,

inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le  recinzioni  e

sui  muri  di  cinta  eseguiti  nel  rispetto  delle  caratteristiche

morfotipologiche, dei materiali e delle finiture  esistenti  che  non

interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma  1,

lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di

interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa

l'edilizia rurale tradizionale, isolati o  ricompresi  nei  centri  o

nuclei storici;

    A.14. sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti,  singoli

o in gruppi, in aree pubbliche  o  private,  eseguita  con  esemplari

adulti  della  stessa  specie  o  di  specie  autoctone  o   comunque

storicamente  naturalizzate  e  tipiche  dei  luoghi,  purche'   tali

interventi non interessino i beni  di  cui  all'art.  136,  comma  1,

lettere a) e b)  del  Codice,  ferma  l'autorizzazione  degli  uffici

competenti, ove prevista;

    A.15. fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici

nonche' le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche  relative

alle aree di interesse archeologico di cui  all'art.  142,  comma  1,

lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione di  interventi

nel sottosuolo  che  non  comportino  la  modifica  permanente  della

morfologia  del  terreno   e   che   non   incidano   sugli   assetti

vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza  opere  in

soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di  presa

e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti

geotermici al servizio  di  singoli  edifici;  serbatoi,  cisterne  e

manufatti  consimili  nel  sottosuolo;  tratti   di   canalizzazioni,

tubazioni o cavi interrati per le reti  di  distribuzione  locale  di

servizi di pubblico interesse o di fognatura senza  realizzazione  di

nuovi manufatti emergenti in soprasuolo  o  dal  piano  di  campagna;

l'allaccio alle infrastrutture a  rete.  Nei  casi  sopraelencati  e'

consentita la realizzazione di pozzetti a raso  emergenti  dal  suolo

non oltre i 40 cm;

    A.16. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di  uso

pubblico  mediante  installazione  di  strutture   o   di   manufatti

semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di  fondazione,

per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di

merci, per il  solo  periodo  di  svolgimento  della  manifestazione,

comunque non superiore a 120 giorni nell'anno solare;

    A.17.  installazioni  esterne  poste  a  corredo   di   attivita'

economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e  bevande,

attivita' commerciali,  turistico-ricettive,  sportive  o  del  tempo

libero, costituite da  elementi  facilmente  amovibili  quali  tende,

pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi

ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti

in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo;

    A.18. installazione di  strutture  di  supporto  al  monitoraggio

ambientale o a prospezioni geognostiche,  con  esclusione  di  quelle

destinate ad attivita' di ricerca di idrocarburi;

    A.19. nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma  1,

lettera b) del Codice: interventi su impianti idraulici agrari  privi

di valenza storica o  testimoniale;  installazione  di  serre  mobili

stagionali  sprovviste  di  strutture  in  muratura;   palificazioni,

pergolati, singoli  manufatti  amovibili,  realizzati  in  legno  per

ricovero di attrezzi agricoli, con superficie coperta non superiore a

cinque metri quadrati e semplicemente ancorati al suolo  senza  opere

di  fondazione  o   opere   murarie;   interventi   di   manutenzione

strettamente pertinenti l'esercizio dell'attivita' ittica; interventi

di manutenzione della viabilita' vicinale, poderale e  forestale  che

non modifichino la  struttura  e  le  pavimentazioni  dei  tracciati;

interventi di manutenzione e realizzazione  di  muretti  a  secco  ed

abbeveratoi funzionali alle attivita' agro-silvo-pastorali,  eseguiti

con materiali e  tecniche  tradizionali;  installazione  di  pannelli

amovibili  realizzati  in  legno  o  altri  materiali   leggeri   per

informazione  turistica   o   per   attivita'   didattico-ricreative;

interventi di ripristino delle attivita' agricole e  pastorali  nelle

aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o  arborea,

previo accertamento del preesistente uso  agricolo  o  pastorale,  da

parte  delle  autorita'  competenti  e  ove   tali   aree   risultino

individuate dal piano paesaggistico regionale;

    A.20. nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma  1,

lettera c) del Codice: pratiche selvicolturali  autorizzate  in  base

alla  normativa  di  settore;  interventi   di   contenimento   della

vegetazione  spontanea  indispensabili  per  la  manutenzione   delle

infrastrutture  pubbliche  esistenti  pertinenti  al   bosco,   quali

elettrodotti, viabilita' pubblica, opere  idrauliche;  interventi  di

realizzazione o adeguamento della viabilita'  forestale  al  servizio

delle attivita'  agrosilvopastorali  e  funzionali  alla  gestione  e

tutela del territorio, vietate al transito ordinario, con  fondo  non

asfaltato e a carreggiata unica, previsti da  piani  o  strumenti  di

gestione forestale approvati dalla Regione previo  parere  favorevole

del  Soprintendente  per  la  parte  inerente  la   realizzazione   o

adeguamento della viabilita' forestale;

    A.21. realizzazione di monumenti, lapidi,  edicole  funerarie  ed

opere di arredo all'interno dei cimiteri;

    A.22. installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in

spazi pertinenziali ad uso privato;

    A.23. installazione di insegne per esercizi commerciali  o  altre

attivita' economiche, ove effettuata all'interno dello spazio vetrina

o in altra collocazione consimile a cio' preordinata; sostituzione di

insegne  esistenti,  gia'  legittimamente  installate,  con   insegne

analoghe    per    dimensioni     e     collocazione.     L'esenzione

dall'autorizzazione non riguarda le insegne e i mezzi pubblicitari  a

messaggio o luminosita' variabile;

    A.24.  installazione  o  modifica  di  impianti  delle  reti   di

comunicazione  elettronica  o  di  impianti  radioelettrici,  di  cui

all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.  133,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,

nonche' smantellamento di reti elettriche aeree;

    A.25. interventi di manutenzione  degli  alvei,  delle  sponde  e

degli  argini  dei  corsi  d'acqua,  compresi  gli  interventi  sulla

vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il

libero  deflusso  delle  acque  e  che  non  comportino   alterazioni

permanenti  della  visione  d'insieme  della  morfologia  del   corso

d'acqua; interventi  di  manutenzione  e  ripristino  funzionale  dei

sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle  opere  idrauliche

in alveo;

    A.26. interventi puntuali  di  ingegneria  naturalistica  diretti

alla regimazione delle acque e/o alla  conservazione  del  suolo  che

prevedano  l'utilizzo  di  piante  autoctone  e  pioniere,  anche  in

combinazione con materiali inerti di origine locale o  con  materiali

artificiali biodegradabili;

    A.27.  interventi   di   manutenzione   o   sostituzione,   senza

ampliamenti dimensionali, delle strutture amovibili esistenti situate

nell'ambito di strutture ricettive all'aria  aperta  gia'  munite  di

autorizzazione   paesaggistica,   eseguiti   nel    rispetto    delle

caratteristiche morfo-tipologiche, dei  materiali  e  delle  finiture

esistenti;

    A.28. smontaggio e rimontaggio periodico di strutture  stagionali

munite di autorizzazione paesaggistica;

    A.29. interventi di fedele ricostruzione di edifici, manufatti  e

impianti tecnologici che  in  conseguenza  di  calamita'  naturali  o

catastrofi risultino in tutto o in parte crollati o demoliti, o siano

oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di  crollo,  purche'

sia   possibile   accertarne   la   consistenza   e    configurazione

legittimamente preesistente ed  a  condizione  che  l'intervento  sia

realizzato entro dieci anni dall'evento e sia conforme all'edificio o

manufatto    originario    quanto    a     collocazione,     ingombro

planivolumetrico, configurazione  degli  esterni  e  finiture,  fatte

salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla

normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici;

    A.30. demolizioni e rimessioni in pristino dello stato dei luoghi

conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi;

    A.31. opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti

autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due  per  cento

delle misure progettuali  quanto  ad  altezza,  distacchi,  cubatura,

superficie coperta o traslazioni dell'area di sedime.


                                                           Allegato B
                                         (di cui all'art. 3, comma 1)


Elenco  interventi  di  lieve   entita'   soggetti   a   procedimento

                     autorizzatorio semplificato

    B.1. Incrementi di volume non superiori al  10  per  cento  della

volumetria della costruzione originaria e comunque  non  superiori  a

100 mc, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche  architettoniche,

morfo-tipologiche, dei materiali e  delle  finiture  esistenti.  Ogni

ulteriore incremento sullo stesso immobile da  eseguirsi  nei  cinque

anni successivi all'ultimazione lavori e' sottoposto  a  procedimento

autorizzatorio ordinario;

    B.2. realizzazione o modifica di aperture esterne  o  finestre  a

tetto riguardanti beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma

1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili

di  interesse  storico-architettonico  o  storico-testimoniale,   ivi

compresa l'edilizia rurale tradizionale,  isolati  o  ricompresi  nei

centri o nuclei storici, purche' tali interventi siano  eseguiti  nel

rispetto delle  caratteristiche  architettoniche,  morfo-tipologiche,

dei materiali e delle finiture esistenti;

    B.3. interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voce

B.2, comportanti alterazione  dell'aspetto  esteriore  degli  edifici

mediante    modifica    delle    caratteristiche     architettoniche,

morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture  esistenti,  quali:

modifica delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione  di

aperture esterne, ivi comprese vetrine e  dispositivi  di  protezione

delle  attivita'  economiche,  o  di  manufatti   quali   cornicioni,

ringhiere,  parapetti;  interventi  sulle   finiture   esterne,   con

rifacimento  di  intonaci,  tinteggiature  o  rivestimenti   esterni,

modificativi  di  quelli  preesistenti;  realizzazione,  modifica   o

chiusura di balconi o terrazze; realizzazione o modifica  sostanziale

di scale esterne;

    B.4. interventi sulle coperture, diversi da quelli  di  cui  alla

voce  B.2,  comportanti  alterazione  dell'aspetto  esteriore   degli

edifici  mediante  modifica  delle  caratteristiche  architettoniche,

morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture  esistenti,  quali:

rifacimento del manto del tetto con materiali diversi; modifiche alle

coperture  finalizzate  all'installazione  di  impianti  tecnologici;

modifiche  alla  inclinazione  o  alla  configurazione  delle  falde;

realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca;  inserimento  di

canne  fumarie  o  comignoli;  realizzazione  di  finestre  a  tetto,

lucernari, abbaini o elementi consimili;

    B.5. interventi di adeguamento alla normativa antisismica  ovvero

finalizzati al contenimento dei  consumi  energetici  degli  edifici,

laddove     comportanti     innovazioni     nelle     caratteristiche

morfotipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di  rivestimento

preesistenti;

    B.6.  interventi  necessari  per  il  superamento   di   barriere

architettoniche, laddove comportanti la realizzazione di rampe per il

superamento di dislivelli superiori a 60 cm, ovvero la  realizzazione

di ascensori esterni o di manufatti consimili che alterino la  sagoma

dell'edificio e siano visibili dallo spazio pubblico;

    B.7. installazione di impianti tecnologici esterni a servizio  di

singoli edifici, quali condizionatori e impianti  di  climatizzazione

dotati di unita' esterna, caldaie, parabole,  antenne,  su  prospetti

prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque  visibili  dallo

spazio pubblico, o laddove si tratti di impianti non integrati  nella

configurazione   esterna   degli   edifici   oppure   qualora    tali

installazioni riguardino beni vincolati ai  sensi  del  Codice,  art.

136, comma 1, lettere a), b) e c)  limitatamente,  per  quest'ultima,

agli    immobili    di     interesse     storico-architettonico     o

storico-testimoniale, ivi compresa  l'edilizia  rurale  tradizionale,

isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

    B.8. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici)  a

servizio di singoli edifici, purche' integrati  nella  configurazione

delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli  edifici  con  la

stessa inclinazione  e  lo  stesso  orientamento  della  falda  degli

edifici ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettere b)

e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42;  installazione

di pannelli solari (termici o fotovoltaici)  a  servizio  di  singoli

edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici

esterni;

    B.9.  installazione  di  micro  generatori  eolici  con   altezza

complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro  non  superiore  a  ml

1,00, qualora tali interventi interessino i beni vincolati  ai  sensi

del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per

quest'ultima, agli immobili  di  interesse  storico-architettonico  o

storico-testimoniale, ivi compresa  l'edilizia  rurale  tradizionale,

isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

    B.10. installazione di cabine per impianti tecnologici a  rete  o

colonnine modulari  ovvero  sostituzione  delle  medesime  con  altre

diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione;

    B.11.  interventi  puntuali  di  adeguamento   della   viabilita'

esistente, quali:  sistemazioni  di  rotatorie,  riconfigurazione  di

incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi e

percorsi  ciclabili,  manufatti  necessari  per  la  sicurezza  della

circolazione, realizzazione di parcheggi a raso con fondo drenante  o

che assicuri adeguata permeabilita' del suolo;

    B.12.  interventi  sistematici  di  arredo   urbano   comportanti

l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli  impianti  di

pubblica illuminazione;

    B.13.  opere  di  urbanizzazione  primaria  previste   in   piani

attuativi gia' valutati ai fini paesaggistici, ove non siano  oggetto

di accordi di collaborazione tra il Ministero, le regioni e gli  enti

locali o di specifica disciplina contenuta  nel  piano  paesaggistico

approvato ai sensi dell'art. 143 del codice;

    B.14. interventi di cui alla  voce  A.12  dell'Allegato  «A»,  da

eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici, ove  si  tratti  di

beni vincolati ai sensi  dell'art.  136,  comma  1,  lettera  b)  del

Codice;

    B.15. interventi di demolizione senza ricostruzione di edifici, e

manufatti edilizi  in  genere,  privi  di  interesse  architettonico,

storico o testimoniale;

    B.16. realizzazione di autorimesse, collocate fuori terra  ovvero

parzialmente  interrate,  con  volume  emergente  fuori   terra   non

superiore a 50 mc, compresi i percorsi  di  accesso  e  le  eventuali

rampe;

    B.17. realizzazione di tettoie, porticati, chioschi  da  giardino

di natura permanente e  manufatti  consimili  aperti  su  piu'  lati,

aventi una superficie non superiore a 30 mq o di manufatti  accessori

o volumi tecnici con volume emergente fuori terra non superiore a  30

mc;

    B.18. interventi sistematici  di  configurazione  delle  aree  di

pertinenza di edifici esistenti, diversi da quelli di cui  alla  voce

B.14, quali: nuove  pavimentazioni,  accessi  pedonali  e  carrabili,

modellazioni  del  suolo  incidenti  sulla  morfologia  del  terreno,

realizzazione di  rampe,  opere  fisse  di  arredo,  modifiche  degli

assetti vegetazionali;

    B.19. installazione di tettoie aperte  di  servizio  a  capannoni

destinati ad attivita' produttive, o di collegamento tra i  capannoni

stessi, entro il limite del 10 per  cento  della  superficie  coperta

preesistente;

    B.20. impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a

destinazione  produttiva,  quali  strutture  per  lo  stoccaggio  dei

prodotti ovvero per la canalizzazione dei fluidi o dei fumi  mediante

tubazioni esterne;

    B.21. realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta  o  di

contenimento del terreno, inserimento di elementi  antintrusione  sui

cancelli,  le  recinzioni  e  sui  muri  di  cinta,   interventi   di

manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi  manufatti,  se

eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o  finiture

diversi da quelle preesistenti  e,  comunque,  ove  interessino  beni

vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c)

limitatamente,  per  quest'ultima,   agli   immobili   di   interesse

storico-architettonico   o   storico-testimoniale,    ivi    compresa

l'edilizia rurale tradizionale, isolati o  ricompresi  nei  centri  o

nuclei storici;

    B.22.   taglio,   senza   sostituzione,    di    alberi,    ferma

l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;  sostituzione

o messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private,

vincolate ai sensi dell'art. 136,  comma  1,  lettere  a)  e  b)  del

Codice, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;

    B.23. realizzazione di opere accessorie in  soprasuolo  correlate

alla realizzazione di reti di  distribuzione  locale  di  servizi  di

pubblico interesse o di fognatura, o ad interventi di  allaccio  alle

infrastrutture a rete;

    B.24. posa in opera di  manufatti  parzialmente  o  completamente

interrati quali serbatoi e  cisterne,  ove  comportanti  la  modifica

permanente   della   morfologia   del   terreno   o   degli   assetti

vegetazionali,  comprese  le  opere  di  recinzione  o   sistemazione

correlate; posa in opera in soprasuolo dei  medesimi  manufatti,  con

dimensioni non superiori a 15 mc, e relative opere  di  recinzione  o

sistemazione;

    B.25. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso

pubblico,  mediante  installazione  di  strutture  o   di   manufatti

semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o  di  fondazione

per manifestazioni, spettacoli, eventi, o per esposizioni  e  vendita

di merci, per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni

nell'anno solare;

    B.26. verande e strutture in genere poste  all'esterno  (dehors),

tali da configurare spazi chiusi funzionali ad  attivita'  economiche

quali esercizi di somministrazione di alimenti e  bevande,  attivita'

commerciali,  turistico-ricettive,  sportive  o  del  tempo   libero;

installazione  di  manufatti  amovibili  o   di   facile   rimozione,

consistenti in opere di carattere non stagionale e a  servizio  della

balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e  cabine;

prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti  amovibili

o di facile rimozione aventi carattere stagionale;

    B.27. manufatti in soprasuolo  correlati  alla  realizzazione  di

pozzi ed opere di presa e prelievo da falda per uso domestico;

    B.28. realizzazione di ponticelli  di  attraversamento  di  corsi

d'acqua, o  tombinamento  parziale  dei  medesimi,  limitatamente  al

tratto necessario per dare accesso ad edifici  esistenti  o  a  fondi

agricoli interclusi; riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua;

    B.29. manufatti per ricovero attrezzi  agricoli,  realizzati  con

opere murarie o di fondazione, con superficie non superiore  a  dieci

metri quadrati;

    B.30. realizzazione di  nuove  strutture  relative  all'esercizio

dell'attivita' ittica con superficie non superiore a 30 mq;

    B.31. interventi  di  adeguamento  della  viabilita'  vicinale  e

poderale eseguiti nel rispetto della normativa di settore;

    B.32.  interventi  di  ripristino  delle  attivita'  agricole   e

pastorali nelle aree  rurali  invase  da  formazioni  di  vegetazione

arbustiva  o  arborea,  previo  accertamento  del  preesistente   uso

agricolo  o  pastorale  da  parte  delle  autorita'  competenti,  ove

eseguiti in assenza di piano paesaggistico  regionale  che  individui

tali aree;

    B.33. interventi  di  diradamento  boschivo  con  inserimento  di

colture agricole di radura;

    B.34. riduzione di superfici boscate in  aree  di  pertinenza  di

immobili esistenti, per superfici non superiori a 2.000  mq,  purche'

preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti;

    B.35. interventi di realizzazione o adeguamento della  viabilita'

forestale in assenza di  piani  o  strumenti  di  gestione  forestale

approvati dalla Regione previo parere favorevole  del  Soprintendente

per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilita'

forestale;

    B.36. posa in opera di cartelli e altri  mezzi  pubblicitari  non

temporanei di cui all'art. 153, comma 1, del  Codice,  di  dimensioni

inferiori a 18 mq, ivi compresi le insegne e i mezzi  pubblicitari  a

messaggio o luminosita' variabile, nonche' l'installazione di insegne

fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni  consimili  a  cio'

preordinate;

    B.37. installazione di linee elettriche e telefoniche su  palo  a

servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente,

a metri 10 e a metri 6,30;

    B.38. installazione  di  impianti  delle  reti  di  comunicazione

elettronica o di impianti radioelettrici, diversi da  quelli  di  cui

all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.  133,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,

che comportino la realizzazione di supporti di antenne non  superiori

a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione  di

sopralzi di  infrastrutture  esistenti  come  pali  o  tralicci,  non

superiori  a  6  metri,  e/o  la   realizzazione   di   apparati   di

telecomunicazioni  a  servizio  delle  antenne,  costituenti   volumi

tecnici, tali comunque da  non  superare  l'altezza  di  metri  3  se

collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente  a

terra;

    B.39. interventi di modifica di manufatti di difesa  dalle  acque

delle  sponde  dei  corsi  d'acqua  e  dei  laghi   per   adeguamento

funzionale;

    B.40. interventi sistematici di ingegneria naturalistica  diretti

alla regimazione delle acque, alla conservazione  del  suolo  o  alla

difesa dei versanti da frane e slavine;

    B.41. interventi di demolizione  e  ricostruzione  di  edifici  e

manufatti, ivi compresi gli  impianti  tecnologici,  con  volumetria,

sagoma ed  area  di  sedime  corrispondenti  a  quelle  preesistenti,

diversi dagli interventi necessitati di ricostruzione  di  edifici  e

manufatti in tutto o in parte crollati o demoliti in  conseguenza  di

calamita'  naturali  o  catastrofi.  Sono  esclusi  dal  procedimento

semplificato  gli  interventi  di  demolizione  e  ricostruzione  che

interessino i beni di cui all'art. 136, comma 1, lettere a) e b)  del

Codice;

    B.42.  interventi  di  ripascimento  circoscritti  di  tratti  di

arenile in erosione, manutenzione di  dune  artificiali  in  funzione

antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa.


                                                           Allegato C

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato D

                                         (di cui all'art. 8, comma 1)

               Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati

D.P.R. n. 31/2017

Allegato C

Allegato D

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