Autorizzazione unica per impianti Fer: interviene il Mase

Autorizzazione unica per impianti Fer
Il dicastero ha risposto a un interpello ambientale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Autorizzazione unica per impianti Fer: interviene il Mase con un parere reso a fronte di un interpello ambientale presentato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

In particolare, l'amministrazione regionale ha chiesto chiarimenti in merito ai profili di applicabilità dell’art. 12, comma 4, D.Lgs. n. 387/2003 così come modificato dall’art. 47, comma 3, lettera c), D.L. n. 13/2023, così come convertito dalla legge n. 41/2023.

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Di seguito i testi dell'interpello e del parere ministeriale.

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Interpello ambientale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 18 settembre 2023, n. 147850

Oggetto: Interpello ambientale ai sensi dell’art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006 in ordine all’applicazione dell’art. 12, co. IV del D.Lgs 387/2003 così come modificato dall’art. 47, comma III, lett. C) del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41.

La Scrivente Amministrazione, nell’ambito della funzione di indirizzo e di coordinamento attribuita a Codesto Spettabile Ministero, formula con la presente istanza di interpello, ai sensi dell’art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006, circa i profili di applicabilità dell’art. 12, co. IV del D.Lgs. 387/2003 così come modificato dall’art. 47, comma III, lett. C) del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41.

In relazione al quesito in oggetto, si evidenzia come, allo stato, il comma in esame riporti la seguente formulazione: “[...] 4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, comprensivo, ove previste, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione comprende, ove previsti, i provvedimenti di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a novanta giorni nel caso dei progetti di cui al comma 3-bis che non siano sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fuori dei casi di cui al terzo periodo, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a sessanta giorni, al netto dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se occorrenti. Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento unico di cui al presente comma può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA”.

L’analisi del novellato art. 12, co. IV del D.Lgs 387/2003 suggerisce che laddove la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili presuppongano il rilascio di un provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di un provvedimento di VIA di competenza regionale, le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III del D.Lgs. 152/06 debbano essere esperite quali subprocedimenti del procedimento di autorizzazione unica previsto dall’art. 12 del D.Lgs. 387/2003.

Quanto poc’anzi rilevato, tuttavia, suscita un quesito applicativo in ordine al quale è necessario addivenire ad un indirizzo dirimente. In particolare, ci si interroga se, nell’ipotesi in cui il progetto debba esperire la procedura di VIA, detta procedura debba essere condotta secondo le cadenze procedurali previste dall’art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e rientrare, come peraltro previsto dall’art. 7-bis, comma VII, dello stesso Codice dell’ambiente, nel Provvedimento autorizzativo unico regionale addivenendo, in tal senso, ad un’inversione del carattere endoprocedimentale della VIA e dell’autorizzazione unica o se, diversamente, debba essere esperito l’iter di cui agli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. 152/06. Al fine di una più puntuale contestualizzazione della questione de qua, valga rammentare, inoltre, come la Camera dei Deputati abbia recentemente elaborato il dossier n. 47 dd. 27 giugno 2023 relativo alla normativa statale per la realizzazione di impianti da fonti elettriche rinnovabili ove il Provvedimento autorizzativo unico regionale viene identificato quale provvedimento da utilizzarsi nel caso in cui debba essere esperita la procedura di VIA.

In ragione di quanto sinora esposto, è precipuo interesse della Scrivente Amministrazione Regionale acquisire un parere interpretativo al fine di addivenire ad un orientamento nelle determinazioni da assumere nell’ambito dei procedimenti di propria competenza.

***

Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 14 giugno 2024, n. 110609

Oggetto: Interpello ex art 3-septies del Digs 152/2006 in ordine all’applicazione dell’art. 12, co. IV del D.Lgs 387/2003 così come modificato dall’art. 47, comma III, lett. C) del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41

Con nota acquisita con prot. n. 147646 del 18/09/2023 codesta Regione ha presentato istanza di interpello ambientale ai sensi dell'art. 3 septies del D.lgs 152/2006, avente ad oggetto la richiesta di chiarimento circa i profili di applicabilità dell’art. 12, co. IV del D.Lgs. 387/2003 così come modificato dall’art. 47, comma III, lett. C) del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41.

In relazione al quesito in oggetto, l’interpellante evidenzia come, allo stato, il comma in esame riporti la seguente formulazione: [...] 4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, comprensivo, ove previste, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il rilascio dell'autorizzazione comprende, ove previsti, i provvedimenti di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.

Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a novanta giorni nel caso dei progetti di cui al comma 3-bis che non siano sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fuori dei casi di cui al terzo periodo, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a sessanta giorni, al netto dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se occorrenti.

Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento unico di cui al presente comma può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA”. L’analisi del novellato art. 12, co. IV del D.Lgs 387/2003 suggerisce che laddove la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili presuppongano il rilascio di un provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di un provvedimento di VIA di competenza regionale, le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III del D.Lgs. 152/06 debbano essere esperite quali subprocedimenti del procedimento di autorizzazione unica previsto dall’art. 12 del D.Lgs. 387/2003.

Ciò posto si chiede ex art 3 septies D.Lgs 152/2006 se nell’ipotesi in cui il progetto debba esperire la procedura di VIA, detta procedura debba essere condotta secondo le cadenze procedurali previste dall’art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e rientrare, come peraltro previsto dall’art. 7-bis, comma VII, dello stesso Codice dell’ambiente, nel Provvedimento autorizzativo unico regionale addivenendo, in tal senso, ad un’inversione del carattere endoprocedimentale della VIA e dell’autorizzazione unica o se, diversamente, debba essere esperito l’iter di cui agli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. 152/06.

In relazione al quesito posto si forniscono i seguenti chiarimenti.

Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi richiesti vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi in base alla disciplina del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) contenuta all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Pertanto, la fattispecie di autorizzazioni per i progetti che prevedono la VIA di competenza regionale è stata normata dall’art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006, - PAUR-, comprensivo della VIA e dei suoi tempi, da svolgere in conferenza sincrona decisoria: detto procedimento è ovviamente applicabile anche alle autorizzazioni per la realizzazione di impianti FER.

Con la L. 21 aprile 2023, n. 41, di conversione del DL 13 febbraio 2023, è stato riscritto il comma 4 dell’art. 12 di talché ne è risultato modificato il precedente impianto normativo, anche sotto il profilo del coordinamento dell’Autorizzazione Unica (AU) con la procedura di VIA.

Il citato art. 12 si riferisce anche ai casi in cui sono necessarie le autorizzazioni ambientali, atteso che prevede espressamente che il procedimento e l’autorizzazione comprendono anche le valutazioni ambientali ed i provvedimenti di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero appunto la VIA.

Da quanto sopra deriva che il nuovo comma 4 dell’art. 12 del D.lgs. 387/2003, in quanto norma successiva e speciale, deroga all’art. 27 bis del D.Lgs 152/2006, con la conseguenza che per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili si deve applicare detto nuovo procedimento unico (AU) e non il PAUR

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