(Aziende della moda: finanziamenti per la transizione ecologica)
Con il D.M. 8 agosto 2024 del ministero delle Imprese sono state definite le modalità utili a sostenere gli investimenti finalizzati alla transizione ecologica e digitale delle aziende del tessile, della moda e degli accessori.
Il provvedimento, pubblicato sul sito del ministero e riguarda tutti i soggetti che lavorano sull'intero territorio nazionale, attua quanto previsto all'art. 11, comma 2, della legge 27 dicembre 2023, n. 206.
Con un successivo provvedimento del ministero verranno definiti i termini da rispettare per presentare le domande di agevolazione. I finanziamenti complessivi sono pari a 15 milioni di euro.
Qui di seguito il testo integrale del decreto.
D.M. 8 agosto 2024 del ministero delle Imprese e del made in Italy
Vista la legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy”;
Visto, in particolare, l’articolo 11 della predetta legge n. 206 del 2023, che, al fine di promuovere e sostenere investimenti nel territorio nazionale finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori, autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 10 milioni di euro per l’anno 2024;
Visto il comma 2 del citato articolo 11 che prevede l’adozione di un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, volto ad individuare le imprese beneficiarie, le modalità di attuazione della misura nonché il soggetto gestore incaricato della relativa gestione, con oneri nel limite dell’1,5 per cento delle risorse destinate all’attuazione della misura;
Visto il comma 4 del citato articolo 11 che prevede che agli oneri derivanti dall’attuazione del predetto articolo, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023 e a 10 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, prevedendo a tal fine l’utilizzo parziale dell’accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy;
Visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti di Stato da parte degli Stati membri; Visto il regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Vista la definizione di micro, piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE e all’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” e successive modifiche e integrazioni; Visti gli articoli 1, comma 1, 5-bis, comma 1, e 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 del medesimo articolo, che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso; Visto l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l’apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” e, in particolare, l’articolo 5, commi 6 e 7, che dettano disposizioni relative all’apposizione del Codice unico di progetto (CUP) sulle fatture relative all’acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili; Vista la circolare direttoriale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy n. 267782 del 12 luglio 2023, recante “Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Indicazioni operative sul Codice unico di progetto (CUP)”;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi”; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante “Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese”;
Visto l’articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
Visto l’articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata “Incentivi.gov.it”; Vista la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante “Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche”, che all’articolo 8, comma 2, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, il Registro nazionale per gli aiuti di Stato assolve, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione da parte dell’amministrazione concedente, all’onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle pubbliche amministrazioni previsto in relazione alla concessione e all’erogazione di agevolazioni, di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, al comma 3, che la pubblicità legale degli interventi di incentivazione è assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali delle amministrazioni competenti e dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella piattaforma telematica “Incentivi.gov.it” e che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è limitata ad avvisi sintetici (comunicati) sui provvedimenti adottati per la disciplina e l’accesso agli interventi, nonché sulle relative modificazioni;
Considerata, pertanto, la necessità di dare attuazione a quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 11 della legge n. 206 del 2023;
DECRETA
Art. 1.
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a) “Ministero”: il Ministero delle imprese e del made in Italy; b) “legge n. 206/2023”: la legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2023; c) “PMI”: le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese in possesso dei requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE e dall’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione e successive modifiche e integrazioni; d) “Registro Nazionale degli Aiuti”: il registro, istituito ai sensi dell’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a raccogliere dati e informazioni e a effettuare controlli relativamente agli aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti “de minimis” e a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico generale; e) “regolamento de minimis”: regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 15 dicembre 2023; f) “Soggetto gestore”: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia.
Art. 2.
(Finalità e dotazione finanziaria)
1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto all’articolo 11, comma 2, della legge n. 206/2023 individua le imprese beneficiarie e definisce le modalità di attuazione dell’intervento volto a sostenere, sull’intero territorio nazionale, la realizzazione di investimenti finalizzati alla transizione ecologica e digitale delle imprese operanti nel settore del tessile, della moda e degli accessori.
2. Il presente decreto individua, altresì, il soggetto incaricato della gestione dell’intervento e le attività ad esso affidate.
3. All’attuazione della disposizione di cui al comma 1, sono destinate le risorse di cui all’articolo 11, comma 1, della legge n. 206/2023, pari a euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) per l’anno 2023 e a euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00) per l’anno 2024.
Art. 3.
(Soggetto gestore)
1. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi all’intervento di cui al presente decreto, il Ministero si avvale dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102.
2. Con apposita convenzione sono regolati i reciproci rapporti tra il Ministero e il Soggetto gestore connessi allo svolgimento delle attività di cui al comma 1. Gli oneri della convenzione sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui all’articolo 2, comma 3, del presente decreto, entro il limite massimo dell’1,5% (uno virgola cinque per cento) delle medesime risorse.
3. La predetta convenzione disciplina, in particolare, le modalità di gestione dell’intervento, le tempistiche e modalità di trasferimento delle risorse al Soggetto gestore e le modalità di rendicontazione delle spese effettuate dallo stesso, sia con riferimento all’attività di gestione, sia relativamente alle agevolazioni erogate ai beneficiari.
Art. 4
(Imprese beneficiarie)
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese, operanti sull’intero territorio nazionale, che alla data di presentazione della domanda: a) operano nel settore del tessile, della moda e degli accessori; ai fini del presente decreto rientrano nel predetto settore le imprese che svolgono almeno una delle attività indicate nell’allegato n. 1. A tal fine, rileva il codice di attività prevalente della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 esercitato dal soggetto richiedente e comunicato con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633 o unitamente al modello Comunica in Camera di commercio; b) risultano qualificabili come PMI; c) sono regolarmente costituite, iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente e risultano “attive” nel medesimo Registro; d) sono in contabilità ordinaria e hanno approvato almeno due bilanci di esercizio; e) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; f) hanno restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero; g) non incorrono nelle cause di esclusione di cui al successivo comma 2.
2. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese: a) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni; b) che si trovano nelle condizioni ostative previste dalla disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; c) che si trovano in stato di liquidazione e sono soggette a procedure concorsuali con finalità liquidatoria; d) che si trovano in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative; e) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.
Art. 5.
(Iniziative e spese ammissibili)
1. Possono accedere alle agevolazioni previste dal presente decreto le imprese di cui all’articolo 4 che intendono intraprendere percorsi di sviluppo volti a favorire la transizione ecologica e digitale del processo produttivo o dei prodotti o servizi offerti.
2. Al fine di sostenere i percorsi di cui al comma 1, le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse a fronte dell’acquisizione di prestazioni specialistiche aventi ad oggetto: a) l’attività di formazione del personale dipendente dell’impresa richiedente volta all’acquisizione o al consolidamento di competenze rilevanti ai fini del percorso di sviluppo delineato dall’impresa medesima; b) l’implementazione di una o più delle seguenti tecnologie abilitanti finalizzate a favorire lo sviluppo dei processi aziendali o di prodotti innovativi: cloud computing; big data e analytics; intelligenza artificiale; blockchain; robotica avanzata e collaborativa; manifattura additiva e stampa 3D; IoT (Internet of Things); realtà aumentata; soluzioni di manifattura avanzata (advanced manufacturing solutions); piattaforme digitali per condivisione di competenze; sistemi di tracciabilità digitale della filiera produttiva; c) il supporto all’ottenimento di certificazioni in materia ambientale, quali: i. certificazioni di prodotto: Oeko-Tex® Standard 100, GOTS (Global Organic Textile Standard), BCI (Better CottonTM Initiative), GRS (Global Recycled Standard), Ethicet, PEF (Product Environmental Footprint), RAF (Responsible Animal Fiber), ISO 14024, Eu- Ecolabel, Oeko-Tex® – Made in Green, RCS (Recycled Claim Standard), OCS (Organic Content Standard), Cradle to Cradle Certified®, ReMade in Italy, Carbon footprint di prodotto – ISO/TS 14067, Water footprint di prodotto – ISO 14046, RMS (Responsible Mohair Standard), RAS (Responsible Alpaca Standard), ERTS (Ecological Recycled Textile Standard), FSC (Forest Stewardship Council); Global Traceable Down Standard (TDS), Responsible Down Standard (RDS), Responsible Wool Standard (RWS); ii. certificazioni di processo: ISO 14001, Bluesign®, ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals), WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production), Oeko-Tex® STeP (Sustainable Textile Production), Leather Working Group (LWG); d) servizi di analisi di Life Cycle Assessment (LCA), come definiti dalle norme UNI EN ISO 14040:2021 e UNI EN ISO 14044:2021.
3. Le prestazioni specialistiche di cui al comma 2 possono essere fornite esclusivamente da società o soggetti autonomi indipendenti rispetto all’impresa richiedente, in possesso di adeguata qualificazione in riferimento agli ambiti di sviluppo di cui al presente decreto e, ove richiesto, del necessario accreditamento. Ai fini di cui al presente decreto, per adeguata qualificazione si intende una significativa e comprovata esperienza dimostrabile attraverso l’elenco delle prestazioni offerte negli ultimi 3 anni nell’ambito oggetto della prestazione, con la definizione degli importi, dell’oggetto e degli ambiti di applicazione. Le prestazioni devono essere oggetto di un contratto tra l’impresa beneficiaria e il soggetto erogante la prestazione, devono avere una durata non inferiore a 3 mesi e devono in ogni caso concludersi entro e non oltre 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione di cui all’articolo 8, comma 3.
4. Sono ritenute ammissibili esclusivamente le spese relative alle prestazioni oggetto di contratti sottoscritti successivamente alla data di presentazione della domanda di ammissione al contributo di cui all’articolo 7, comma 2.
5. Non rientrano tra le spese ammissibili di cui al comma 2 i costi per servizi di consulenza specialistica relative alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria.
6. Ai fini dell’ammissibilità, le spese di cui al comma 2 devono essere contabilizzate nel rispetto delle normative contabili e fiscali di riferimento e devono essere pagate tramite uno o più conti correnti ordinari intestati all’impresa e con modalità che consentono la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o ricevuta.
Art. 6.
(Agevolazioni concedibili)
1. L’agevolazione è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto, nella misura massima del 50% (cinquanta percento) delle spese ammissibili di cui all’articolo 5, comma 2, e nel limite massimo di euro 60.000,00 (sessantamila/00).
2. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse alle imprese beneficiarie ai sensi del regolamento de minimis e possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.
Art. 7.
(Procedura di accesso alle agevolazioni)
1. Le domande di agevolazione devono essere presentate, a pena di invalidità, esclusivamente per via elettronica utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione dal Soggetto gestore nell’apposita sezione del sito internet www.invitalia.it. I termini iniziale e finale per la presentazione delle predette domande di agevolazione sono individuati con successivo provvedimento del Ministero, con il quale sono, altresì, fornite eventuali ulteriori specificazioni per la corretta attuazione dell’intervento di cui al presente decreto. Il Soggetto gestore provvede, con congruo anticipo rispetto al termine iniziale per la presentazione delle domande, a rendere disponibile nel proprio sito internet la modulistica in base alla quale deve essere redatta la domanda e, fermo restando quanto disposto al successivo comma 2, la documentazione da allegare alla stessa. Il Soggetto gestore attribuisce, all’atto dell’accettazione della domanda, il codice unico di progetto (CUP) identificativo della stessa e lo comunica contestualmente ai soggetti richiedenti l’agevolazione.
2. Ciascuna impresa richiedente può presentare una sola domanda di agevolazione, avente ad oggetto le prestazioni afferenti a una o più delle fattispecie di cui all’articolo 5, comma 2, effettuate da uno o più dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 3, corredata da: a) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4; b) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente i dati di cui al comma 4 relativi agli ultimi due esercizi contabili antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, per i quali siano stati approvati i relativi bilanci. Tale dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante dell’impresa richiedente e controfirmata dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico. Qualora non siano presenti il collegio sindacale o il revisore unico, le suddette dichiarazioni sono controfirmate da un professionista iscritto nell’albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale; c) una relazione descrittiva del percorso di sviluppo in programma, volto a favorire la transizione ecologica e/o digitale del processo produttivo o dei prodotti o servizi offerti, con indicazione dei soggetti individuati per l’erogazione delle prestazioni e comprendente il curriculum dei professionisti individuati ovvero una presentazione delle società unitamente al curriculum dei professionisti coinvolti nella prestazione; d) i preventivi relativi alle prestazioni oggetto di domanda predisposti dai soggetti di cui alla lettera c) contenenti i seguenti elementi minimi: i. oggetto della prestazione; ii. elenco delle attività previste ai fini dell’espletamento della prestazione; iii. indicazione della durata della prestazione; iv. corrispettivo economico per l’esecuzione della prestazione. e) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito all’eventuale possesso del rating di legalità e della certificazione della parità di genere. 3. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le agevolazioni sono concesse esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 2, comma 3.
4. Le domande di agevolazione sono ammesse alla fase istruttoria in base alla posizione assunta nell’ambito di uno specifico ordine di valutazione. Ai fini della formazione del predetto ordine di valutazione si tiene conto, sulla base dei dati contabili resi nella dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), dei seguenti parametri: a) grado di indipendenza finanziaria dell’impresa richiedente, dato dal valore medio dei rapporti tra i mezzi propri e il totale del passivo relativi agli ultimi due esercizi contabili. I dati da considerare per il calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile, come segue: i. mezzi propri: totale della voce A del Passivo “Patrimonio netto”; ii. totale passivo: totale del “Passivo”; b) incidenza della gestione caratteristica sul fatturato, dato dal valore medio dei rapporti tra il margine operativo lordo e il fatturato relativi ai due esercizi contabili. I dati da considerare nel calcolo del rapporto, con riferimento allo schema di Conto economico di cui all’articolo 2425 del codice civile, sono i seguenti: i. per il valore del margine operativo lordo (MOL), la differenza tra il valore del totale della voce A “Valore della produzione” e le seguenti voci: - Voce B.6 “Costo della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci”; - Voce B.7 “Costo della produzione per servizi”; - Voce B.8 “Costo della produzione per godimento di beni di terzi”; - Voce B.9 “Costo della produzione per il personale”; - Voce B.11 “Costo della produzione per variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci”; - Voce B.14 “Costo della produzione per oneri diversi di gestione; ii. per il fatturato, il valore della voce A.1 “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”.
5. Il punteggio conseguito per ciascun parametro è calcolato tramite normalizzazione al fine di assegnare al valore più basso il valore 0 e a quello più alto il valore 1, sulla base della formula riportata nell’allegato 2 al presente decreto. Il punteggio finale attribuito a ciascuna impresa richiedente è dato dalla somma del punteggio conseguito per ciascun parametro ed è maggiorato: a) del 5% (cinque percento) nel caso in cui l’impresa richiedente, alla data di presentazione della domanda, risulti iscritta nell’elenco di cui all’articolo 8 della delibera AGCM n. 24075 del 12 novembre 2012 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità - e successive modificazioni e integrazioni; b) del 5% (cinque percento) qualora l’impresa richiedente sia in possesso, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello della presentazione della domanda di agevolazione, della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e all’articolo 5, comma 3, della legge n. 5 novembre 2021, n. 162.
6. L’ordine di valutazione delle domande definito dal Soggetto gestore ai sensi del presente articolo è pubblicato nel sito internet di cui all’articolo 7, comma 1, e nella competente sezione del sito internet del Ministero.
7. Le domande che a seguito della formazione del predetto ordine di valutazione risultino prive di copertura finanziaria sono sospese fino all’accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle verifiche in corso. In mancanza di ulteriori risorse disponibili a copertura, tali istanze si considerano decadute e a tal fine il Soggetto gestore invia specifica comunicazione.
Art. 8.
(Valutazione istruttoria e concessione dell’agevolazione)
1. Il Soggetto gestore avvia le attività istruttorie di competenza in base all’ordine di valutazione delle domande di cui all’articolo 7, comma 6, verificando: a) il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previsti dal presente decreto; b) la coerenza del percorso di sviluppo delineato con le finalità del presente decreto; c) la qualificazione del soggetto o dei soggetti individuati per la fornitura della prestazione in funzione degli ambiti di intervento di cui al presente decreto. Eventuali variazioni dei soggetti indicati dall’impresa devono essere tempestivamente comunicate al Soggetto gestore e da questo approvate ai fini della concessione delle agevolazioni o del mantenimento delle stesse se già concesse; d) l’ammissibilità delle spese di cui all’articolo 5, comma 2.
2. Il Soggetto gestore può richiedere all’impresa richiedente i chiarimenti o le integrazioni necessari rispetto ai dati e ai documenti forniti. I chiarimenti e le integrazioni richiesti devono essere trasmessi dall’impresa entro il termine indicato dal Soggetto gestore, pena la decadenza della domanda di agevolazione. In tali casi, i termini previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie da parte del Soggetto gestore sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette integrazioni.
3. Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’ordine di valutazione di cui all’articolo 7, comma 6, fatti salvi i maggiori termini derivanti dall’eventuale comunicazione dei motivi ostativi di cui all’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché la sospensione dei termini in caso di approfondimenti istruttori ai sensi del comma 2, il Soggetto gestore espleta le verifiche istruttorie di propria competenza. In caso di esito positivo delle predette verifiche, si procede ad adottare il provvedimento, anche cumulativo, di concessione delle agevolazioni e ai connessi adempimenti di registrazione degli aiuti individuali sul Registro Nazionale degli Aiuti. Per le domande di cui all’articolo 7, comma 7, il predetto termine di 60 giorni decorre dalla data della comunicazione con la quale il Soggetto gestore comunica all’impresa richiedente la sopravvenuta disponibilità di risorse finanziarie e l’avvio delle attività istruttorie.
4. Per le istanze per le quali le verifiche di cui al presente articolo si concludono negativamente, ovvero qualora, tramite Registro Nazionale degli Aiuti, venga accertato il superamento, da parte delle imprese richiedenti, del massimale di aiuti previsto dal regolamento de minimis, si procede alla trasmissione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, come previsto all’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 9.
(Erogazione dell’agevolazione)
1. Le agevolazioni concesse sono erogate, su richiesta dell’impresa beneficiaria, in un’unica soluzione successivamente alla integrale conclusione delle prestazioni previste e al pagamento delle relative spese. 2. La richiesta di erogazione deve essere trasmessa al Soggetto gestore, con le modalità indicate dal medesimo Soggetto gestore nella competente sezione del sito internet, entro 30 giorni dalla data di ultimazione della prestazione oggetto di agevolazione; a tal fine l’impresa beneficiaria è tenuta a comunicare tempestivamente al Soggetto gestore la data di intervenuta ultimazione. 3. Alla richiesta di erogazione, che deve tra l’altro contenere un riepilogo delle attività svolte e l’indicazione dell’IBAN del conto corrente intestato all’impresa beneficiaria sul quale accreditare il contributo, deve essere allegata la documentazione di spesa, consistente nelle fatture relative alle prestazioni agevolate. Ogni fattura deve riportare la dicitura “Agevolazioni di cui all’articolo 11 della legge n. 206 del 2023 – Progetto ID ………….. CUP ……………”. Con riferimento ai titoli di spesa in formato elettronico, la predetta dicitura può essere apposta nell’oggetto o nel campo note; qualora non sia possibile inserire per esteso tale dicitura, è necessario, comunque, l’inserimento del CUP all’interno della fattura elettronica, tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. 4. Il Soggetto gestore, entro 30 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al comma 2, verificata la completezza e la regolarità della documentazione trasmessa, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, ivi compresa l’assenza di inadempimenti ai sensi dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e la vigenza e la regolarità contributiva dell’impresa beneficiaria, tramite l’acquisizione d’ufficio, ai sensi dell’articolo 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del documento unico di regolarità contributiva (DURC), procede all’erogazione delle agevolazioni. 5. Il Soggetto gestore, nel caso in cui emergano delle irregolarità nell’ambito delle attività di verifica in relazione alla regolarità contributiva dell’impresa beneficiaria, provvede all’erogazione delle agevolazioni secondo le modalità e i tempi previsti dalle procedure per l’attivazione dell’intervento sostitutivo di cui all’articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
Art. 10.
(Controlli)
1. In ogni fase del procedimento, il Soggetto gestore può effettuare controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati. 2. Le imprese beneficiarie dell’agevolazione sono tenute a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Soggetto gestore o dal Ministero e a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti disposte dalle predette imprese, nonché a custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese rendicontate, secondo le indicazioni fornite dagli stessi soggetti.
Art. 11.
(Revoche)
1. È disposta la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse qualora: a) sia verificata l’assenza o il venir meno di uno o più requisiti del soggetto beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili alla stessa impresa beneficiaria e non sanabili; b) risultino false o non conformi le dichiarazioni rese dall’impresa beneficiaria nell’ambito del procedimento; c) non siano rispettati i limiti di cumulo delle agevolazioni di cui all’articolo 6, comma 2; d) il soggetto beneficiario non consenta i controlli di cui all’articolo 10; e) le prestazioni agevolate non si concludano entro i termini previsti dal presente decreto; f) siano rilevate variazioni delle prestazioni acquisite o dei soggetti incaricati dell’esecuzione delle medesime non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni.
2. Al ricorrere dei casi di cui al comma 1, viene disposta la revoca, totale o parziale, dell’agevolazione e si procede al recupero delle risorse erogate, maggiorate di interessi e sanzioni secondo legge, per il successivo versamento all’entrata del bilancio dello Stato.
(Aziende della moda: finanziamenti per la transizione ecologica)
Art. 12.
(Disposizioni finali)
1. Il presente provvedimento è pubblicato, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito web istituzionale www.mimit.gov.it. Dell’adozione del presente provvedimento sarà data, altresì, comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Con il provvedimento di cui all’articolo 7, comma 1, è definito l’elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal presente decreto, ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.
3. Ai sensi dell’articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» sono pubblicate le informazioni relative alla misura agevolativa disciplinata dal presente decreto.
4. Nella sezione del sito istituzionale del Ministero (www.mimit.gov.it) dedicata alla misura sarà resa disponibile l’informativa sul trattamento dei dati personali.
(Aziende della moda: finanziamenti per la transizione ecologica)