Bat: novità per le emissioni dei macelli. In particolare, sulla G.U.U.E. L del 12 gennaio 2023, è stata pubblicata la rettifica della decisione di esecuzione (Ue) 2023/2749 della Commissione, dell’11 dicembre 2023, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i macelli e le industrie dei sottoprodotti di origine animale e/o dei coprodotti commestibili.
Rileva, in particolare, la sostituzione della tabella dell'allegato, pagine 14 e 15, BAT.
Di seguito il testo della rettifica.
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Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2023/2749 della Commissione, dell’11 dicembre 2023, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i macelli e le industrie dei sottoprodotti di origine animale e/o dei coprodotti commestibili
(G.U.U.E. L del 12 gennaio 2023)
- Allegato, pagina 13, colonna «Sostanza/Parametro», riga «Metalli»:
anziché:
«Zinco (Zn) (1) (2)»,
leggasi:
«Zinco (Zn) (2) (3)».
2. |
Allegato, pagine 14 e 15, BAT 8, la tabella è sostituita dalla seguente:
|
Note
1. | ↑ | Per quanto possibile, le misurazioni sono effettuate al livello massimo di emissioni previsto in condizioni di esercizio normali. |
2. | ↑ | Il monitoraggio si applica solo se l’H2S è considerato rilevante nel flusso degli scarichi gassosi sulla base dell’inventario degli input e degli output di cui alla BAT 2. |
3, 5, 6, 7, 8. | ↑ | Comprende la combustione (ad esempio in ossidatori termici o caldaie a vapore) di gas maleodoranti, compresi i gas incondensabili. |
4. | ↑ | Il monitoraggio si applica solo se l’odore è considerato rilevante nel flusso degli scarichi gassosi sulla base dell’inventario degli input e degli output di cui alla BAT 2. |