Batterie e rifiuti da batterie: i chiarimenti del Mase

Batterie e rifiuti da batterie
Il dicastero è intervenuto in risposta a tre quesiti di Confindustria accorpati in un interpello ambientale

Batterie e rifiuti da batterie: il Mase ha fornito alcuni chiarimenti in risposta a un interpello ambientale di Confindustria.

In particolare, sono stati posti tre quesiti relativi:

  • alla qualifica di utilizzatore finale o di produttore per l’impresa che importa batterie per utilizzo proprio, senza la successiva fornitura a soggetti terzi;
  • all’obbligo dell’impresa che importa batterie per utilizzo proprio e sull’obbligo di accertamento dell’iscrizione del fornitore estero al Registro nazionale pile e accumulatori;
  • ai nuovi obblighi introdotti dal regolamento (Ue) 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie per l’impresa che importa tali prodotti da Stati extra-Ue per utilizzo proprio.
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Di seguito i testi dell'interpello e del parere ministeriale.

Batterie e rifiuti da batterie

Interpello di Confindustria 16 ottobre 2024, n. 188610

Oggetto: Interpello in materia ambientale ex art. 3-septies del Dlgs 152/2006.

 

La scrivente Confindustria, principale Associazione di categoria delle Imprese manifatturiere e dei servizi italiane, rappresentata al CNEL, sottopone li presente interpello in materia ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006.

I presente interpello, in particolare, attiene una serie di quesiti riguardante eventuali obblighi incombenti in capo all'impresa che importa batterie, per utilizzo esclusivamente interno, in relazione alla normativa sulle batterie di rilevanza ambientale attualmente vigente.

Preliminarmente, si intende ripercorrere la normativa in commento sotto alcuni profili utili ad inquadrare la questione.

Come noto, la disciplina attualmente vigente specificatamente relativa alle batterie è rappresentata dal d.lgs. n. 188/2008 (attuativa della Direttiva 2006/66/CE) e dal recente Regolamento (UE) 2023/1542 (che abroga la direttiva 2006/66/CE a decorrere dal 18 agosto 2025). lI citato Regolamento, ni particolare, è entrato ni vigore li 17 agosto 2023, ma trova applicazione a decorrere dal 18 febbraio 2024, fatte salve alcune disposizioni ad applicazione posticipata, come li capo VI ("Obblighi degli operatori economici diversi da quelli di cui ai capi VI e VIII*) e li capo VI ("Gestione dei rifiuti di batterie"), da applicare, rispettivamente, a decorrere dal 18 agosto 2024 e dal 18 agosto 2025.

Il citato d.lgs. n. 188/2008 disciplina l'immissione sul mercato delle batterie (in particolare, li divieto di immettere sul mercato batterie contenenti sostanze pericolose), nonché la raccolta, li trattamento, li riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di batterie, al fine di promuovere un elevato livello di raccolta e di riciclaggio[1]Art. 1, co. 1, D.Lgs. 188/2008..

Esso prende in considerazione le seguenti figure[2]Art. 2 D.Lgs. 188/2008.:

  • "produttore", definito come "chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata";
  • "distributore". definito come "qualsiasi p e r s o n a che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce pile e accumulatori ad un utilizzatore finale".

Per "immissione sul mercato" si intende "la fornitura o la messa a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in favore di terzi all'interno del territorio della comunità, compresa l'importazione nel territorio doganale della comunità"

I produttori di batterie sono soggetti ad una serie di obblighi, attinenti specialmente alla gestione delle batterie divenute rifiuti, tra cui finanziare un sistema di raccolta e trattamento delle batterie in grado di operare sull'intero territorio nazionale e iscriversi al Registro Nazionale Pile e Accumulatori.

Ciò posto, le "Linee guida per produttori" redatte dal Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori, aggiornate al 6 novembre 2020, affermano che sono sicuramente escluse dalla qualifica di produttore le "imprese che importano pile e accumulatori per proprio utilizzo (utilizzatori finali) da Stati esteri (membri UE o non)". Viceversa, sono produttori le "imprese con sede in uno Stato estero (sia membro UE che non) che esportano in Italia ad utilizzatori finali (sia privati che imprese) pile e accumulatori".

Dunque, nel caso di importazione per uso personale, l'impresa importatrice andrebbe intesa come mero utilizzatore finale, mentre l'esportatore estero dovrebbe intendersi come produttore, tenuto ad iscriversi al Registro Nazionale Pile e Accumulatori e ad adempiere agli ulteriori obblighi di cui al d.lgs. 188/2008.

Per quanto concerne li Reg. (UE) 2023/1542, esso persegue l'obiettivo di "contribuire al funzionamento efficace del mercato interno, prevedendo e riducendo nel contempo gli effetti negativi delle batterie sull'ambiente, nonché proteggere l'ambiente e la salute umana prevedendo e riducendo gli effetti negativi della produzione e gestione dei rifiuti di batterie" [3]Art. 2 Reg. (UE) 2023/1542..

La disciplina ivi dettata coinvolge l'intero ciclo di vita di una batteria, dalla fabbricazione alla gestione del rifiuto, e contempla le seguenti figure:[4]Art. 3 Reg.(UE)2023/1542.

  • il fabbricante, definito come "qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica una batteria, oppure la fa progettare o fabbricare, e la commercializza apponendovi il proprio nome o marchio oppure la mette in servizio per le sue finalità";
  • l'importatore, ossia "qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato la batteria proveniente da un paese terzo".
  • li distributore, ossia "qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette la batteria a disposizione sul mercato";
  • l'utilizzatore finale, inteso, in virtù del richiamo da parte dell'art. 3, par. 2, lett. b), al Reg. (UE) 2019/1020, come "qualsiasi persona fisica o giuridica, residente o stabilita nell'Unione, alla quale un prodotto è stato messo a disposizione in quanto consumatore, al di fuori di qualsiasi attivita commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, o in quanto utilizzatore finale professionale nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali";
  • li produttore, definito come "qualsiasi fabbricante, importatore o distributore, oppure altra persona fisica o giuridica che, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata, anche mediante contratti a distanza:

a) è stabilito in uno Stato membro e fabbrica batterie apponendovi il proprio nome o marchio [,] oppure fa progettare o fabbricare batterie e le fornisce per la prima volta apponendovi il proprio nome o marchio, ivi comprese le batterie incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, nel territorio di detto Stato membro;

b) è stabilito in uno Stato membro e, nel territorio di detto Stato membro, rivende apponendovi il proprio nome o marchio batterie fabbricate da terzi, su cui il nome o il marchio di tali altri fabbricanti non appare, ivi comprese le batterie incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli;

c) è stabilito in uno Stato membro e fornisce batterie per la prima volta in detto Stato membro, a titolo professionale, ivi comprese le batterie incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, provenienti da un altro Stato membro o da un paese terzo;

d) vende batterie in uno Stato membro, ivi comprese le batterie incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli. direttamente agli utilizzatori finali, che siano o meno nuclei domestici, per mezzo di contratti a distanza, ed è stabilito in un altro Stato membro o in un paese terzo."

Il Regolamento definisce inoltre:

  • l'immissione in mercato come "la prima messa a disposizione di una batteria sul mercato dell'Unione";
  • la messa a disposizione sul mercato come "qualsiasi fornitura di una batteria, a titolo oneroso o gratuito, per la distribuzione o l'uso sul mercato dell'Unione nell'ambito di un'attività commerciale"
  • la messa in servizio come "il primo uso nell'Unione ai fini previsti di una batteria che non era stata precedentemente immessa sul mercato".

I fabbricanti devono produrre batterie conformi ai requisiti previsti dal Regolamento e gli importatori - prima di immettere sul mercato una batteria - e i distributori - prima di mettere una batteria a disposizione sul mercato- devono assicurarsi che la batteria sia conforme al Regolamento. I produttore è li soggetto responsabile della gestione del rifiuto di batteria. Diversamente, sull' utilizzatore finale non grava alcun obbligo.

Si aggiunge, infine, che nella Comunicazione della Commissione europea 2022/C247/01, intitolata "La guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti 2022", viene specificato, rispetto alla figura dell'utilizzatore finale, che: "La normativa di armonizzazione dell'Unione non istituisce obblighi a carico degli utilizzatori finali dei prodotti che rientrano nel suo ambito di applicazione. Questo vale anche quando all'interno dell'UE non sono presenti operatori economici responsabili [ad esempio, nel caso di prodotti venduti online e per iquali, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020, non èrichiesta la presenza di un operatore economico]. Il termine si riferisce pertanto sia agli utilizzatori professionali che ai consumatori."

Date queste premesse in diritto, e le ulteriori che questo Spett.le Ministero intenda ravvisare, si espongono i seguenti quesiti:

1 Si conferma che, nell'ambito della disciplina di cui al d.Igs. 188/2008, un'impresa che importa batterie per utilizzo proprio - senza, cioè, che le batterie acquistate vengano in alcun modo successivamente fornite a soggetti terzi - vada intesa come utilizzatore finale, escludendosi dunque la qualifica di produttore, da attribuire esclusivamente al fornitore estero?

2. L'impresa che importa batterie per utilizzo proprio è soggetta ad obblighi in virtù deld.Igs. 188/2008, e segnatamente è tenuta ad accertarsi che il fornitore estero sia iscritto al Registro Nazionale Pile e Accumulatori, oppure ne è esente in qualità di utilizzatore finale?

3. Considerata l'applicazione a decorrere dal 18 agosto 2024 del capo VI del Reg. (UE) 2023/1542 e, dunque, i nuovi obblighi in capo a fabbricanti, importatori e distributori di batterie, il Reg. (UE) 2023/1542 comporta per l'impresa che importa (da Stati extra-UE) batterie per utilizzo proprio ulteriori obblighi rispetto a quelli eventualmente ravvisati in risposta al precedente quesito o si conferma la sua qualifica di mero utilizzatore finale?

***

Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 16 gennaio 2025, n. 7310

 

1. PREMESSE

Si fa riferimento all’istanza di interpello ambientale ex articolo 3-septies del D.lgs. n. 152 del 2006 di cui all’istanza recante prot. n. 188610/2024 con cui Confindustria ha posto i seguenti quesiti per chiarire gli obblighi incombenti in capo all’impresa che importa batterie per esclusivo utilizzo proprio.

QUESITO n. 1 relativo alla qualifica di utilizzatore finale o di produttore per l’impresa che importa batterie per utilizzo proprio, senza la successiva fornitura a soggetti terzi.

QUESITO n. 2 sull’obbligo dell’impresa che importa batterie per utilizzo proprio e sull’obbligo di accertamento dell’iscrizione del fornitore estero al Registro nazionale pile e accumulatori.

QUESITO n. 3 sui nuovi obblighi introdotti dal Regolamento (UE) 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie per l’impresa che importa tali prodotti da Stati extra-UE per utilizzo proprio.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI.

Con riferimento ai quesiti posti, si riporta quanto segue.
L’articolo 2 del D.lgs. n. 188 del 2008 indica, tra le definizioni, quelle di:

  • "produttore": chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 50, e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di recepimento della direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;
  • "distributore": qualsiasi persona che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce pile e accumulatori ad un utilizzatore finale;
  • "immissione sul mercato": la fornitura o la messa a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in favore di terzi all'interno del territorio della comunità, compresa l'importazione nel territorio doganale della comunità.

L’articolo 3 del Regolamento (UE) 2023/1542 indica, tra le definizioni, quelle di:

  • “importatore”: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato la batteria proveniente da un paese terzo”;
  • “distributore”: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette la batteria a disposizione sul mercato”;
  • “produttore”: qualsiasi fabbricante, importatore o distributore, oppure altra persona fisica o giuridica che, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata, anche mediante contratti a distanza:

a) è stabilito in uno Stato membro e fabbrica batterie apponendovi il proprio nome o marchio oppure fa progettare o fabbricare batterie e le fornisce per la prima volta apponendovi il proprio nome o marchio, ivi comprese le batterie incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, nel territorio di detto Stato membro;

b) è stabilito in uno Stato membro e, nel territorio di detto Stato membro, rivende apponendovi il proprio nome o marchio batterie fabbricate da terzi, su cui il nome o il marchio di tali altri fabbricanti non appare, ivi comprese le batterie incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli;

c) è stabilito in uno Stato membro e fornisce batterie per la prima volta in detto Stato membro, a titolo professionale, ivi comprese le batterie incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, provenienti da un altro Stato membro o da un paese terzo; o

d) vende batterie in uno Stato membro, ivi comprese le batterie incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, direttamente agli utilizzatori finali, che siano o meno nuclei domestici, per mezzo di contratti a distanza, ed è stabilito in un altro Stato membro o in un paese terzo;

  • “immissione sul mercato”: la prima messa a disposizione di una batteria sul mercato dell’Unione”;
  • “messa a disposizione sul mercato”: qualsiasi fornitura di una batteria, a titolo oneroso o gratuito, per la distribuzione o l'uso sul mercato dell'Unione nell'ambito di un'attività commerciale;
  • “messa in servizio”: il primo uso nell’Unione ai fini previsti di una batteria che non era stata precedentemente immessa sul mercato.

L’articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del Regolamento (UE) 2023/1542, che richiama, ai fini della sua applicazione, il Regolamento (UE) 2019/1020 e la relativa definizione - articolo 3, punto 21) - di:

"utilizzatore finale”: qualsiasi persona fisica o giuridica, residente o stabilita nell'Unione, alla quale un prodotto è stato messo a disposizione in quanto consumatore, al di fuori di

qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, o in quanto utilizzatore finale professionale nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali”.

Parere del Comitato di vigilanza e controllo di cui all’articolo 35 del d.lgs. n.49 del 2014 su obblighi di registrazione sul Registro per utilizzatore finale Pile, relativamente al campo di applicazione del D.lgs. 188 del 2008, pubblicato in data 8 gennaio 2025 nella sezione delibere del Registro A.E.E. (https://www.registroaee.it/Delibere#2505-parere-sul-campo-di-applicazione-del-d-lgs-49-2014).

3. CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA.

Come è noto, il vigente quadro normativo di riferimento per le batterie e i relativi rifiuti è delineato dal D.lgs. n. 188 del 2008 (attuativo della Direttiva 2006/66/CE) e dal Regolamento (UE) 2023/1542 che abroga la Direttiva 2006/66/CE a decorrere dal 18 agosto 2025, ad eccezione delle ipotesi previste dall’articolo 95 dello stesso Regolamento (UE) 2023/1542.

Il Regolamento (UE) 2023/1542 si applica a decorrere dal 18 febbraio 2024, fatte salve alcune disposizioni di applicazione posticipata tra cui quelle di cui al capo VIII relative alla gestione dei rifiuti di batterie decorrenti dal 18 agosto 2025.

Restano, dunque, attualmente vigenti le disposizioni del D.lgs. n. 188 del 2008 sulla gestione dei rifiuti di pile e accumulatori e quelle che definiscono i soggetti responsabili di tale gestione e del relativo finanziamento.

Ai sensi degli articoli 6 e 7 del citato D.lgs. n. 188 del 2008, sono tenuti alla gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori e al relativo finanziamento i produttori di pile e accumulatori definiti all’articolo 2, comma 1, lettera n) del medesimo D.lgs. n. 188 del 2008, ossia “chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza...”

Lo stesso D.lgs. n. 188 del 2008 definisce all’articolo 2, comma 1, lettera p), “immissione sul mercato: la fornitura o la messa a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in favore di terzi all'interno del territorio della comunità, compresa l'importazione nel territorio doganale della comunità”;

La definizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera p) del D.lgs. n. 188 del 2008 esprime il concetto di immissione sul mercato all’interno del territorio unionale effettuata anche attraverso l’importazione da paesi terzi che è connesso a quello di produttore, indicato nello stesso D.lgs. n. 188 del 2008, allorquando le pile e gli accumulatori siano forniti o messi a disposizione in favore di terzi sul territorio nazionale.

Rientrano, pertanto, nella definizione di “produttore” di pile e accumulatori le imprese che importano e forniscono tali prodotti sul territorio nazionale a favore di terzi mentre sono escluse le imprese che li importano per l’utilizzo proprio.

4. CONCLUSIONI.

Con riferimento al quesito 1 relativo all’ambito della disciplina di cui al D.lgs. 188 del 2008, si rappresenta che l’utilizzo proprio, senza la successiva fornitura a soggetti terzi, di pile o accumulatori importato o messo a disposizione da un fornitore estero, configura l’impresa importatrice come “utilizzatore finale” di cui all’articolo 3, punto 21) del Regolamento (UE) 2019/1020 e il fornitore estero come produttore.

Con riferimento al quesito 2, alla luce di quanto sopra esposto, si evince che, ai sensi del D.lgs. n. 188 del 2008, per la suddetta fattispecie, l’impresa importatrice, in quanto “utilizzatore finale”, non è tenuta all’accertamento del rispetto delle disposizioni del D.lgs. n. 188 del 2008 da parte del proprio fornitore e, dunque, all’accertamento della sua iscrizione al registro nazionale pile e accumulatori, fermo restando il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 188 del 2008 a carico del produttore, anche estero attraverso il proprio rappresentante.

In tal senso, si è espresso anche il Comitato di Vigilanza e controllo di cui all’articolo 35 del D.lgs. n. 49 del 2014 nel parere (denominato Parere Comitato su obblighi di registrazione sul Registro per utilizzatore finale Pile) sul campo di applicazione del D.lgs. 188 del 2008, pubblicato in data 8 gennaio 2025 nella sezione delibere del Registro A.E.E. (https://www.registroaee.it/Delibere#2505-parere-sul-campo-di-applicazione-del-d-lgs-49-2014).

Nell’ambito del suddetto parere, il Comitato ha precisato che, ai sensi dell’articolo 14 commi 1 e 2, del D.lgs. n. 188 del 2008, sono onerati ad iscriversi al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori i soli produttori e non gli utilizzatori finali.

Infine, con riferimento al quesito 3, si evidenzia che la qualifica di utilizzatore finale per l’impresa importatrice, alle condizioni sopra riportate, permane anche a seguito del combinato disposto delle definizioni di produttore, di importatore e di immissione sul mercato, così come indicate nel Regolamento (UE) 2023/1542. Pertanto, l’impresa che importa batterie da Stati extra- UE per utilizzo proprio è esclusa, in quanto “utilizzatore finale”, dagli obblighi relativi alla messa in servizio e alla messa a disposizione sul mercato previsti al Capo VI del Regolamento (UE) 2023/1542 per gli operatori economici.

Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del D.lgs. n. 152 del 2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

[photo credits: https://tinyurl.com/ydkh8jap]

Note   [ + ]

1. Art. 1, co. 1, D.Lgs. 188/2008.
2. Art. 2 D.Lgs. 188/2008.
3. Art. 2 Reg. (UE) 2023/1542.
4. Art. 3 Reg.(UE)2023/1542.

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