Le quote calano di mezzo punto per il 2018 e di un punto per ciascuno dei due successivi anni
Diminuiscono le percentuali minime obbligatorie di immissione in consumo per i biocarburanti e i biocarburanti avanzati. In particolare, per effetto del decreto del Ministero dello sviluppo economico 13 dicembre 2017 (in Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2017, n. 299), le percentuali passano:
- per l'anno 2018: da 7,5% di biocarburanti di cui almeno 1,2% di biocarburanti avanzati a 7,0% di biocarburanti di cui almeno 0,1% di biocarburanti avanzati;
- per l'anno 2019:da 9,0% di biocarburanti di cui almeno 1,2% di biocarburanti avanzati a 8,0% di biocarburanti di cui almeno 0,2% di biocarburanti avanzati;
- per l'anno 2020: da 10,0% di biocarburanti di cui almeno 1,6% di biocarburanti avanzati a 9,0% di biocarburanti di cui almeno 1,0% di biocarburanti avanzati.
Di seguito il testo integrale del D.M. 13 dicembre 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Decreto del Ministero dello sviluppo economico 13 dicembre 2017 Modifica delle percentuali minime di obbligo di immissione in consumo relativamente ai biocarburanti e ai biocarburanti avanzati. (17A08588) in Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2017, n. 299 IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2008, n. 110, recante criteri, condizioni e modalita' per l'attuazione dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'art. 1, comma 36, punto 3 della legge n. 296/06; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 aprile 2008, n. 100, «Regolamento recante le sanzioni amministrative per il mancato raggiungimento dell'obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'art. 2-quater, comma 2, della legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come sostituito dall'art. 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»; Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, che prevede, tra l'altro, regimi di sostegno per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti; Visto l'art. 34 «Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante misure urgenti per la crescita del paese, convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012 n. 134, che ha modificato l'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; Visto il comma 5-sexies dell'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2013, le competenze operative e gestionali assegnate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del provvedimento di attuazione dell'art. 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico, che le esercita anche avvalendosi del gestore dei servizi energetici S.p.A.; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 di attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, che introduce un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, e modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 gennaio 2012 sul sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2013, che modifica, ai sensi del comma 7, dell'art. 34, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012, n. 34, le specifiche convenzionali dei carburanti e dei biocarburanti ai fini dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 dicembre 2013, sugli oneri gestionali e relative modalita' di versamento al gestore dei servizi energetici GSE S.p.A. per l'effettuazione delle competenze operative e gestionali in materia di biocarburanti, ai sensi dell'art. 33, comma 5-sexies , del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 5 dicembre 2013, recante modalita' di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale; Visto il comma 15 dell'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni con la legge 21 febbraio 2014, n. 9 recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015, che apporta modificazioni all'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e nuove disposizioni per il sistema di immissione in consumo di biocarburanti disponendo in particolare che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'art. 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 si provvede a aggiornare le condizioni, i criteri e le modalita' di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti; Visti gli articoli 25 e 30-sexies comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», che apportano modificazioni rispettivamente in materia di modalita' di copertura di oneri sostenuti dal gestore dei servizi energetici GSE S.p.A. ed in materia di obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, ed in particolare che dispone che con lo stesso decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, comma 15, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni con la legge 21 febbraio 2014, n. 9, nell'aggiornare le condizioni, i criteri e le modalita' di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, si stabilisce per gli anni successivi al 2015 la quota minima di cui al comma 139 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la sua ripartizione in quote differenziate tra diverse tipologie di biocarburanti, compresi quelli avanzati e che con le stesse modalita' si provvede ad effettuare i successivi aggiornamenti; Visto l'art. 30-sexies comma 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 che dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'art. 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, da emanare entro il 15 novembre 2014, sono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento degli obblighi stabiliti con il decreto di cui al comma 1 dello stesso art. 30-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014 di aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle modalita' di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati, emanato ai sensi del comma 1, dell'art. 30-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; Visto in particolare il comma 4, dell'art. 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014, con il quale si stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato biocarburanti, puo' adeguare, con proprio decreto da emanare entro l'anno antecedente a quello di riferimento e con cadenza biennale, le percentuali minime di obbligo di immissione in consumo stabilite al comma 3, relativamente ai biocarburanti, a decorrere dall'anno 2017 e, ai biocarburanti avanzati, a decorrere dall'anno 2018, per tener conto dello sviluppo tecnologico, della effettiva disponibilita' di tali biocarburanti sul mercato, degli investimenti in atto nel settore e dello sviluppo delle altre forme di energia rinnovabile utilizzabili nei trasporti. Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 gennaio 2015, recante «Sanzioni amministrative per il mancato raggiungimento dell'obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti, ai sensi del comma 2, dell'art. 30-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116»; Visto il decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Considerato che il decreto interministeriale previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 che reca nuove modalita' di incentivazione del biometano e degli altri biocarburanti avanzati ed una rimodulazione delle diverse percentuali di obbligo tra i biocarburanti convenzionali ed avanzati e' stato inviato alla Commissione europea, DGCOMP, per la verifica della compatibilita' sugli aiuti di Stato; Ritenuto opportuno emanare il provvedimento di cui comma 4, dell'art. 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014, per tener conto dello sviluppo tecnologico, della effettiva disponibilita' dei biocarburanti convenzionali e avanzati sul mercato, degli investimenti in atto nel settore e dello sviluppo delle altre forme di energia rinnovabile utilizzabili nei trasporti; Acquisito il parere positivo del Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'art. 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nella sua seduta del 1 dicembre 2017; Decreta: Art. 1 Modifica delle percentuali minime di obbligo di immissione in consumo relativamente ai biocarburanti e ai biocarburanti avanzati. 1. Al comma 3 dell'art. 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014, la frase «anno 2018 = 7,5 % di biocarburanti di cui almeno 1,2 % di biocarburanti avanzati; anno 2019 = 9,0 % di biocarburanti di cui almeno 1,2 % di biocarburanti avanzati; anno 2020 = 10,0 % di biocarburanti di cui almeno 1,6 % di biocarburanti avanzati;» e' sostituita con la frase «anno 2018 = 7,0 % di biocarburanti di cui almeno 0,1 % di biocarburanti avanzati; anno 2019 = 8,0 % di biocarburanti di cui almeno 0,2 % di biocarburanti avanzati; anno 2020 = 9,0 % di biocarburanti di cui almeno 1,0 % di biocarburanti avanzati;». Art. 2 Norme finali 1. Il presente decreto e' comunicato ai soggetti obbligati di cui all'art. 1, comma 1, lettera k), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014 mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed avviso diretto effettuato a tutti i soggetti obbligati registrati al portale BIOCAR operativo presso il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.