Biomasse: l’accesso agli incentivi per la produzione di energia elettrica

Biomasse
Il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 aprile 2017 sancisce, tra gli altri, anche l'obbligo, per il gestore degli impianti di potenza termica nominale superiore a 15 MW, di sistemi di monitoraggio delle emissioni

Definite le modalità per accedere agli incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati a biomasse e biogas. In particolare, il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 aprile 2017 (in Gazzetta ufficiale del 13 maggio 2017, n. 110) disciplina:

  • le comunicazioni a carico del gestore dell'impianto;
  • la verifica iniziale di idoneità del sistema e dei dati di monitoraggio e i controlli successivi;
  • le convenzioni per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli;
  • la decorrenza del premio tariffario;
  • la comunicazione del rispetto delle condizioni per l'accesso al premio tariffario;
  • i costi delle attività di verifica e controllo;
  • l'obbligo, per il gestore degli impianti di potenza termica nominale  superiore  a  15  MW, di sistemi di monitoraggio delle emissioni.

 

Di seguito il testo integrale del D.M. 14 aprile 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio

e del mare 14 aprile 2017 


Disciplina    delle    condizioni    di    accesso     all'incremento

dell'incentivazione  prevista  dal  decreto  6  luglio  2012  per  la

produzione di energia elettrica da impianti alimentati a  biomasse  e

biogas. (17A03158)

              in Gazzetta ufficiale del 13 maggio 2017, n. 110

                  IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA

                  TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
 
                           di concerto con

                        IL MINISTRO DELLA SALUTE
                                   e
 
                             IL MINISTRO

                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  

  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo  economico  6  luglio

2012, di attuazione del decreto legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,

recante incentivazione  della  produzione  di  energia  elettrica  da

impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici;

  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme

in materia ambientale» ed in particolare la parte quinta,  avente  ad

oggetto la  tutela  dell'aria  e  la  riduzione  delle  emissioni  in

atmosfera;

  Visto l'art. 8, comma 4, del decreto ministeriale  6  luglio  2012,

che prevede un'incentivazione tariffaria per la produzione di energia

elettrica per  gli  impianti  alimentati  a  biomasse  e  biogas  che

utilizzano prodotti di origine biologica e sottoprodotti  di  origine

biologica,  attribuita  per  il  tramite  del  Gestore   dei   sevizi

energetici (GSE);

  Visto l'art. 8, comma 7, del decreto ministeriale  6  luglio  2012,

che prevede un incremento dell'incentivazione tariffaria (30 euro/MWh

di energia prodotta) per gli impianti di cui all'art. 8, comma 4, che

rispettano  i  requisiti  di  emissione  in   atmosfera   individuati

nell'allegato 5 di tale decreto;

  Visto l'allegato 5 del decreto ministeriale 6 luglio 2012,  secondo

cui il premio tariffario previsto dall'art. 8, comma 7,  e'  concesso

se l'impianto rispetta i valori medi mensili dei  parametri  previsti

nella tabella dell'allegato ed utilizza un sistema di monitoraggio in

continuo delle emissioni (SME) conforme  alla  normativa  vigente  ed

alle prescrizioni dell'autorizzazione oppure, in caso di impianti  di

potenza termica nominale pari o inferiore a  15  MW,  un  sistema  di

analisi delle emissioni (SAE);

  Visto l'art. 8, comma 12, del decreto ministeriale 6  luglio  2012,

secondo cui, per l'accesso al premio tariffario di  cui  all'art.  8,

comma 7, devono essere stabilite, con decreto da  adottare  ai  sensi

dell'art. 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del  2006,  le

modalita' con le quali le competenti agenzie regionali e  provinciali

per la protezione dell'ambiente verificano e  comunicano  al  GSE  il

rispetto delle condizioni di accesso al premio, ed il relativo  costo

a carico dei produttori elettrici, nonche' le  caratteristiche  e  le

prestazioni minime del SAE;

  Visto l'allegato VI alla parte quinta del  decreto  legislativo  n.

152 del 2006, che prevede i requisiti  dei  sistemi  di  monitoraggio

delle emissioni in atmosfera utilizzati ai  fini  del  controllo  del

rispetto dei valori limite di emissione  prescritti  per  l'esercizio

degli impianti;

  Considerato che il SAE utilizzato ai fini dell'art. 8, comma 7, del

decreto  ministeriale  6  luglio  2012  puo'   essere   soggetto   ad

un'applicazione soltanto parziale delle  caratteristiche  tecniche  e

prestazionali  dell'allegato  VI  alla  parte  quinta   del   decreto

legislativo n. 152 del 2006;

  Considerato che l'incentivazione prevista dall'art. 8, commi 4 e 7,

del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e' accessibile per  un  numero

definito di impianti, individuati sulla base delle procedure previste

da tale decreto, elencati  in  una  lista  definitivamente  chiusa  a

disposizione del Gestore dei servizi energetici;

  Visto l'art. 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006,

secondo cui gli allegati alla parte quinta di  tale  decreto  possono

essere modificati con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  della

salute ed il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza

unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,

n. 281;

  Considerato che, nell'art. 8, comma 12, del decreto ministeriale  6

luglio 2012, l'art. 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152  del

2006, e' richiamato ai soli fini dell'individuazione della forma  del

provvedimento di attuazione;

  Acquisiti i concerti dei competenti Ministri della salute  e  dello

sviluppo economico;

  Visto il parere  della  Conferenza  unificata  istituita  ai  sensi

dell'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,  espresso  nella

seduta del 2 febbraio 2017;

                               Decreta:
 
                               Art. 1
                              Oggetto

  1. Il presente decreto stabilisce le modalita' per la verifica e la

comunicazione del rispetto delle  condizioni  di  accesso  al  premio

tariffario previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto ministeriale  6

luglio 2012, inclusi i costi  delle  relative  attivita'.  Stabilisce

inoltre le  caratteristiche  e  prestazioni  minime  del  sistema  di

analisi delle  emissioni,  di  seguito  indicato  come  sistema  SAE,

utilizzabile ai fini dell'accesso al premio in alternativa al sistema

di monitoraggio in continuo, di seguito indicato come sistema SME.

  2. Il premio previsto dal comma  1  e'  corrisposto  agli  impianti

individuati dall'art. 8, comma  4,  lettere  a)  e  b),  del  decreto

ministeriale 6 luglio 2012.

                                Art. 2
                         Comunicazioni a carico
                       del gestore dell'impianto

   1.  Il  gestore  dell'impianto  invia   all'Agenzia   regionale   o

provinciale per la protezione dell'ambiente  competente,  di  seguito

Agenzia, ai fini della verifica iniziale di idoneita' del sistema SME

o del sistema SAE:

    a) il progetto  del  sistema  SME  o  del  sistema  SAE,  con  le

istruzioni  tecniche  per  l'esercizio  e  la  manutenzione,  inclusa

l'ubicazione  del  sistema  presso  l'impianto   di   combustione   e

l'ubicazione dei punti di campionamento e misura.

    b) le procedure di calibrazione/taratura,  garanzia  di  qualita'

dei  dati  e  validazione  delle  misure,   con   la   documentazione

comprovante  il  rispetto   delle   pertinenti   norme   tecniche   e

prescrizioni previste dall'art. 9, comma 1, o comma 2.

  2. Il gestore dell'impianto invia  periodicamente  all'Agenzia,  ai

fini della corresponsione del premio, i dati di monitoraggio relativi

ai valori medi mensili dei parametri della  tabella  dell'allegato  5

del decreto ministeriale 6  luglio  2012,  rilevati  e  elaborati  in

conformita' alle prescrizioni dell'art. 9.

  3. I dati di monitoraggio previsti  dal  comma  2  sono  inviati  a

seguito della comunicazione, da parte dell'Agenzia, che  la  verifica

iniziale di idoneita' del  sistema  SME  o  del  sistema  SAE  si  e'

positivamente conclusa. I dati di monitoraggio di ciascun  mese  sono

inviati entro il termine del  secondo  mese  successivo,  a  pena  di

decadenza del diritto all'accesso al relativo premio. E' fatta  salva

la possibilita' delle procedure previste dal comma  7  di  introdurre

termini piu' ravvicinati.

  4. Il termine di decadenza previsto dal comma 3 non si  applica  ai

dati di monitoraggio dei periodi precedenti l'entrata in  vigore  del

presente decreto previsti dall'art. 6, comma 2.

  5. L'invio delle informazioni previste dal comma 1 non e' richiesto

se il gestore dell'impianto utilizza, ai fini del  presente  decreto,

il sistema SME che e' stato prescritto nella autorizzazione integrata

ambientale,   nella   autorizzazione   unica   ambientale   o   nella

autorizzazione alle  emissioni,  relative  all'impianto,  ove  l'atto

autorizzativo imponga  il  rispetto  di  tutte  le  pertinenti  norme

tecniche e prescrizioni dell'art. 9, comma 1.

  6. Nel corso dell'intero periodo di esercizio del sistema SME e del

sistema SAE, il gestore dell'impianto comunica  all'Agenzia,  con  un

preavviso di almeno trenta giorni, le date previste per  l'esecuzione

attivita' di calibrazione e taratura periodiche di  cui  all'art.  3,

comma 7, e, entro trenta giorni dalla relativa  esecuzione,  appositi

rapporti su tali attivita'. E'  fatta  salva  la  possibilita'  delle

procedure  previste  dal  comma  7   di   introdurre   termini   piu'

ravvicinati.

  7. Le informazioni previste dal comma 1, i dati previsti dal  comma

2 e le comunicazioni previste dal comma 6 sono inviati  nel  rispetto

delle procedure di trasmissione, anche basate su sistemi  informatici

automatici, individuate  dalle  Agenzie.  Le  Agenzie  assicurano  ai

gestori, mediante idonei mezzi, la conoscibilita' delle procedure  da

utilizzare.

  8. Alle informazioni previste dal comma 1 e' altresi' allegato, ove

non  sia  stato  trasmesso   alle   autorita'   competenti   a   fini

autorizzativi, il progetto dell'impianto di combustione, evidenziando

altresi' il consumo di combustibile, l'energia prodotta, i  punti  di

emissione, le caratteristiche chimico-fisiche  degli  effluenti  e  i

sistemi di abbattimento delle emissioni.


                                  Art. 3
                Verifica iniziale di idoneita' del sistema
                   e verifica dei dati di monitoraggio
 
  1. A seguito della ricezione delle informazioni di cui all'art.  2,

comma 1, le agenzie valutano, ai  fini  della  verifica  iniziale  di

idoneita' del sistema SME o del sistema SAE:

    la capacita' del sistema di misurare le sostanze nelle emissioni,

in qualsiasi condizione di esercizio dell'impianto, in relazione alle

caratteristiche delle sostanze stesse e  dei  valori  da  rispettare,

verificando in particolare  l'idoneita'  del  sistema  rispetto  alle

caratteristiche ed alle  pertinenti  norme  tecniche  e  prescrizioni

dell'art. 9;

    la correttezza delle  procedure  di  cui  all'art.  2,  comma  1,

lettera b).

  2. La verifica prevista dal comma 1 e' effettuata sulla base  della

documentazione inviata dal gestore  dell'impianto  e  sulla  base  di

eventuali attivita' sul campo.

  3. A seguito di ciascun invio  dei  dati  di  monitoraggio  di  cui

all'art. 2, comma 2, le agenzie  accertano  il  rispetto  dei  valori

limite di emissione mensili della tabella dell'allegato 5 del decreto

ministeriale 6 luglio 2012 attraverso la verifica della correttezza e

completezza dei dati ricevuti. Fatto salvo il caso previsto dal comma

6, le verifiche dei dati di monitoraggio sono effettuate solo  se  la

verifica prevista dal comma 1 si e' positivamente conclusa.

  4. Se la documentazione inviata dal gestore dell'impianto  al  fine

di fornire le informazioni di cui all'art. 2, comma 1, o  i  dati  di

monitoraggio di cui all'art.  2,  comma  2,  e'  carente  o  difforme

rispetto alle prescrizioni dell'art. 9 o le procedure di cui all'art.

2, comma 1, lettera b), non risultano corrette, le agenzie richiedono

al gestore chiarimenti e integrazioni.

  5. In occasione di ciascun  invio,  i  dati  di  monitoraggio  sono

trasmessi in relazione a tutti i mesi civili di esercizio  successivi

a quelli  oggetto  del  precedente  invio,  inclusi  i  mesi  in  cui

risultano superamenti dei valori limite ed in cui il rilevamento  non

e' risultato valido. In caso di mancato invio di dati relativi ad uno

o piu' mesi civili di esercizio e in  caso  di  mancato  invio  delle

comunicazioni previste dall'art.  2,  comma  6,  le  agenzie  possono

stabilire che non si proceda alla verifica dei dati  di  monitoraggio

relativi ai mesi successivi.

  6. La verifica prevista dal comma 1 non e' richiesta se il  gestore

dell'impianto utilizza, ai fini del presente decreto, il sistema  SME

che e' stato prescritto nella  autorizzazione  integrata  ambientale,

nella autorizzazione unica ambientale  o  nella  autorizzazione  alle

emissioni, relative all'impianto, ove l'atto autorizzativo imponga il

rispetto  di  tutte  le  pertinenti  norme  tecniche  e  prescrizioni

dell'art. 9, comma 1.

  7. La verifica iniziale di idoneita' del sistema SME e del  sistema

SAE e, nei casi di cui al comma  6,  l'autorizzazione  individuano  i

modi ed  i  tempi  in  cui  il  gestore  dell'impianto  eseguira'  le

attivita' di calibrazione e taratura periodiche nel corso dell'intero

periodo di esercizio del sistema SME e del sistema SAE.

  8. Le agenzie comunicano al gestore dell'impianto gli  esiti  della

verifica prevista  dal  comma  1,  entro  30  giorni  dalla  relativa

conclusione, e gli esiti delle verifiche  dei  dati  di  monitoraggio

oggetto di invio, entro 90 giorni dalla ricezione dei dati.

  9. Resta ferma la responsabilita'  del  gestore  dell'impianto,  ai

sensi  della  vigente  normativa,  in  caso   di   presentazione   di

dichiarazioni o di documentazioni false oppure  attestanti  cose  non

vere ai fini dell'accesso al premio tariffario.


                                Art. 4
                          Controlli successivi
 
  1. Fatte salve le eventuali attivita' sul  campo  finalizzate  alla

verifica iniziale  di  idoneita',  le  agenzie  effettuano  controlli

presso gli impianti assicurando,  per  ciascun  impianto,  almeno  un

controllo ogni due anni civili durante  i  quali  l'impianto  sia  in

esercizio per uno o piu'  mesi.  Tali  controlli,  organizzati  anche

sulla  base  delle   comunicazioni   relative   alle   attivita'   di

calibrazione  e  taratura  periodiche  dell'art.  2,  comma  6,  sono

finalizzati ad accertare la  corretta  applicazione,  nel  corso  del

tempo, delle procedure di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), ed  il

mantenimento del rispetto delle  caratteristiche,  delle  prestazioni

minime e delle altre prescrizioni dell'art. 9. Le agenzie  comunicano

al gestore dell'impianto gli esiti di tali controlli annuali entro 60

giorni dalla relativa effettuazione.

  2. Se i controlli di cui al comma 1 evidenziano situazioni critiche

che hanno compromesso la  validita'  dei  dati  di  monitoraggio,  le

agenzie non considerano validi i dati relativi ai precedenti mesi  di

esercizio, fatti salvi i periodi per cui  hanno  gia'  comunicato  il

rispetto dei valori limite ai  sensi  dell'art.  3,  comma  7.  Se  i

controlli di cui al comma 1 evidenziano altre situazioni critiche  le

agenzie possono, anche a seguito di controlli supplementari presso la

sede dell'impianto, prescrivere interventi correttivi e, in  caso  di

mancata adozione entro il termine concesso, possono stabilire che non

si proceda ad ulteriori attivita' di verifica e comunicazione di  cui

al presente articolo in relazione al gestore interessato.

  3. Le agenzie possono in qualsiasi momento  richiedere  al  gestore

dell'impianto  di  relazionare  in  merito  a  possibili   situazioni

critiche che risultino dalle informazioni  inviate  dal  gestore  sui

mesi in cui il rilevamento  non  e'  risultato  valido,  sul  mancato

funzionamento del sistema SME e del sistema  SAE  o  del  sistema  di

abbattimento delle  emissioni,  sulle  attivita'  di  calibrazione  e

taratura effettuate, sulle manutenzioni  effettuate  e  su  qualsiasi

altro aspetto rilevante ai fini del presente decreto. In  tali  casi,

le   agenzie   possono   effettuare   presso   l'impianto   controlli

supplementari rispetto ai controlli di  cui  al  comma  1  e,  se  si

accerta la sussistenza di situazioni critiche, prescrivere interventi

correttivi agli effetti previsti dal comma 2.
  
                               Art. 5
                     Convenzioni per lo svolgimento
                    delle verifiche e dei controlli
  
  1. La verifica iniziale di idoneita' di cui all'art. 3, comma 1, la

verifica dei dati di cui all'art. 3, comma 3, ed i controlli  di  cui

all'art. 4 possono essere, interamente o parzialmente, delegati dalle

agenzie, attraverso apposite convenzioni,  a  laboratori  pubblici  o

privati o ad altri enti aventi una specifica competenza in materia. I

soggetti ai quali sono  delegati  attivita'  sul  campo  e  controlli

presso gli impianti devono essere accreditati ai  sensi  della  norma

UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per i metodi di prova relativi ai  parametri

per i quali si effettua la misura.

  2. In caso di attivita' delegate  dalle  convenzioni  previste  dal

comma 1, i riferimenti alle agenzie, contenuti negli articoli 2, 3  e

4, si intendono  effettuati  ai  soggetti  delegati,  fermo  restando

quanto previsto dal comma 5. I soggetti delegati non  devono  fornire

alcuna prestazione o servizio  ai  gestori  oggetto  di  verifiche  e

controlli.  Le  convenzioni  previste  dal  comma  1  contengono  una

apposita clausola in tal senso.

  3. Le convenzioni previste dal comma 1 disciplinano anche il tipo e

l'entita' delle attivita' delegate, le  modalita'  di  esecuzione,  i

poteri di supervisione sul soggetto delegato,  il  coordinamento  con

attivita' effettuate direttamente dalle agenzie  e  le  modalita'  di

comunicazione dei  dati,  delle  informazioni  e  degli  esiti  delle

attivita' tra le agenzie e il soggetto delegato.

  4. In caso di stipulazione delle convenzioni previste dal  comma  1

le  agenzie  assicurano  ai  gestori,  mediante  idonei   mezzi,   la

conoscibilita' dei soggetti  delegati  che  devono  ricevere  dati  e

informazioni o effettuare attivita' sul campo e controlli presso  gli

impianti, in luogo delle agenzie, ed ai quali devono essere  versati,

qualora ammesso dalle procedure amministrative e contabili  stabilite

a livello regionale, gli importi previsti dall'art. 8.

  5.  In  tutti  i  casi,  le  agenzie  provvedono  direttamente   ad

effettuare  la  comunicazione  al  Gestore  del  servizio   elettrico

prevista dall'art. 7 e  le  comunicazioni  al  gestore  dell'impianto

previste dal presente decreto e ad  assumere  le  decisioni  previste

dall'art. 3, comma 5, dall'art. 4, commi 2 e 3, e dall'art. 8.

                                Art. 6
                     Decorrenza del premio tariffario

   1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il periodo  di  accesso

al premio decorre dal primo mese civile successivo alla data  in  cui

il gestore dell'impianto utilizza un sistema SME  o  un  sistema  SAE

soggetto a positiva verifica  iniziale  di  idoneita'  e  applica  le

procedure di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), soggette a positiva

verifica iniziale di idoneita'. I periodi in cui il sistema sia stato

in esercizio prima di essere sottoposto a positiva verifica  iniziale

di idoneita' non possono essere considerati ai fini  dell'accesso  al

premio.

  2. In caso di sistemi SME previsti dall'art. 3, comma 6,  messi  in

esercizio prima dell'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il

periodo di accesso al premio decorre, senza l'obbligo della  verifica

iniziale di idoneita', dal primo mese  civile  successivo  alla  data

della messa in esercizio del sistema. In tali casi, se  la  messa  in

esercizio del sistema SME precede il termine iniziale del periodo  di

attivita' a cui si  riferiscono  le  incentivazioni  che  sono  state

riconosciute all'impianto sulla base al decreto ministeriale 6 luglio

2012, il periodo di accesso al premio decorre da tale termine.

  3. Il gestore invia i dati di monitoraggio di cui all'art. 2, comma

2, successivi  al  pertinente  termine  di  decorrenza  previsto  dal

presente articolo.

 
                               Art. 7
               Comunicazione del rispetto delle condizioni
                  per l'accesso al premio tariffario
 
   1.  Le  agenzie  comunicano  al  Gestore  dei  servizi  energetici,

utilizzando  l'indice  dell'allegato  I,  gli  esiti  della  verifica

prevista dall'art. 3, comma 1, e, periodicamente, i  mesi  civili  in

cui  i  valori  limite  di  cui  all'art.  3,  comma  3,  sono  stati

rispettati, ai fini della corresponsione del premio a conguaglio,  ai

sensi dell'art. 8, comma 11, del decreto ministeriale 6 luglio  2012,

da erogare in relazione a tale numero di mensilita'. La comunicazione

e' effettuata entro 90 giorni dalla ricezione  dei  dati  oggetto  di

verifica.

  2.  Le  agenzie  possono  concordare  con  il  Gestore  dei  sevizi

energetici specifiche modalita', anche basate su sistemi informatici,

per la comunicazione prevista dal comma 1.


                                Art. 8
                          Costi delle attivita'
                        di verifica e controllo
 
  1. I costi delle attivita'  di  verifica,  dei  controlli  e  delle

comunicazioni di cui al presente decreto  sono  posti  a  carico  del

gestore dell'impianto interessato sulla base delle  tariffe  previste

dall'allegato  II.  Gli  importi  sono  versati  con  le  tempistiche

previste dall'allegato II, all'Agenzia o ai soggetti delegati di  cui

all'art.  5  nei  modi  previsti  dalle  procedure  amministrative  e

contabili stabilite a livello regionale in  conformita'  ai  relativi

ordinamenti. In caso di mancato o incompleto versamento degli importi

dovuti le agenzie possono stabilire che non si proceda  ad  ulteriori

attivita' di verifica e di comunicazione di cui al presente  articolo

in relazione al gestore interessato.

 
                               Art. 9
                 Sistemi di monitoraggio delle emissioni

   1. Ai fini dell'accesso al premio il gestore di impianti di potenza

termica  nominale  superiore  a  15  MW  deve  utilizzare,   per   il

monitoraggio delle emissioni, un sistema SME conforme alla norma  UNI

EN 14181 e, per quanto non disposto da tale norma, alle  prescrizioni

previste dall'allegato VI alla parte quinta del  decreto  legislativo

152/2006 e dalle pertinenti norme regionali relative  ai  sistemi  di

monitoraggio in continuo delle emissioni.

  2. In caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore

a 15 MW puo' essere utilizzato, in alternativa  al  sistema  SME,  un

sistema SAE conforme almeno alla norma  UNI  EN  15267/2009,  nonche'

alle  caratteristiche,  alle  prestazioni  minime   ed   alle   altre

prescrizioni previste dall'allegato III, sezione I.

  3. Per tutti i sistemi SME e SAE previsti dai commi 1 e  2  non  si

applica, ai fini del presente decreto, il numero  minimo  di  ore  di

normale funzionamento nel  mese  civile  previsto  dal  punto  5.2.3.

dell'allegato  VI  alla  parte  quinta  del  decreto  legislativo  n.

152/2006.

  4. I dati di monitoraggio previsti dall'art. 2, comma  2,  rilevati

da tutti i sistemi SME e SAE sono archiviati ed inviati  dal  gestore

dell'impianto  alle   agenzie   utilizzando   il   formato   previsto

dall'allegato III, sezione II.

  5. L'individuazione  di  ciascun  impianto  di  combustione  a  cui

riferire le disposizioni del presente decreto, inclusa la  soglia  di

potenza termica nominale prevista dal comma 2,  e'  effettuata  sulla

base delle pertinenti disposizioni del decreto ministeriale 6  luglio

2012.

  6. I sistemi SAE previsti dal presente decreto non  possono  essere

in alcun caso utilizzati ai fini  della  verifica  del  rispetto  dei

valori limite di emissione previsti ai sensi della parte  quinta  del

decreto legislativo n. 152/2006.

 
                                                           Allegato I
  
                      Indice della comunicazione
                   al Gestore dei sevizi energetici
  
    1.  La  comunicazione  prevista  dall'art.  7  deve  contenere  i

seguenti elementi:

      denominazione del gestore dell'impianto;

      codice CENSIP;

      sede dell'impianto;

      avvenuta  verifica  iniziale  di  idoneita'  del   sistema   di

monitoraggio delle emissioni;

      termine di decorrenza di cui all'art. 6;

      indicazione dei mesi civili in cui i valori limite  sono  stati

rispettati. (1)

    (1) Per  le  comunicazioni  successive  alla  prima,  i  mesi  da

indicare sono quelli compresi nel periodo successivo al periodo a cui

si riferisce la precedente comunicazione.
  

                                                          Allegato II
                         Tariffe delle attivita'
                      di verifica e comunicazione
 
    1. Le tariffe  previste  dall'art.  8  sono  individuate  con  le

seguenti modalita':

      a) verifica iniziale di idoneita' del sistema SME o del sistema

SAE, incluse le eventuali attivita'  sul  campo  finalizzate  a  tale

verifica iniziale: tariffa base di 360 euro, con l'aggiunta dei costi

relativi alle specifiche attivita' sul campo,  se  effettuate,  quali

previsti  dal  vigente  tariffario  delle  prestazioni   dell'Agenzia

interessata; (2)

      b) accertamento del rispetto dei  valori  limite  di  emissione

attraverso la verifica della correttezza e completezza  dei  dati  di

monitoraggio ricevuti, inclusi gli oneri di archiviazione dei dati  e

di gestione delle comunicazioni: 2.160 euro per l'intero anno civile,

considerando 180 euro per la verifica dei dati  relativi  a  ciascuna

mensilita';

      c) controlli di cui all'art. 4, commi 1, 3 e 4: tariffa base di

900 euro per singolo controllo, con  l'aggiunta  dei  costi  relativi

alle specifiche attivita' di campionamento e  di  analisi  effettuate

durante il controllo, quali previsti  dal  vigente  tariffario  delle

prestazioni dell'Agenzia interessata.

    2. Gli importi di cui al punto 1, lettere a) e c), sono  versati,

dopo lo  svolgimento  delle  attivita',  entro  trenta  giorni  dalla

richiesta dell'agenzia interessata. Gli importi di cui  al  punto  1,

lettera b), sono versati, in via di anticipazione, entro la  data  di

invio dei primi dati di  monitoraggio  dell'anno  civile  in  cui  le

attivita' ivi previste devono essere effettuate.  In  caso  di  primo

invio dei dati di monitoraggio gli importi di cui al punto 1, lettera

b), sono comunque versati con riferimento a tutti i  mesi  civili  di

esercizio successivi al termine di decorrenza  applicabile  ai  sensi

dell'art. 6.

    3. Nelle richieste di versamento previste dal punto 2 le  agenzie

individuano espressamente le voci ed  i  costi  unitari  del  vigente

tariffario delle prestazioni applicati in relazione  alle  specifiche

attivita' sul campo ed alle specifiche attivita' di  campionamento  e

di analisi che sono state effettuate.

    (2) Importo da versare una sola volta per la verifica iniziale di

idoneita' del sistema SME o del sistema SAE.


                                                          Allegato III
                      Monitoraggio delle emissioni
   
Sezione I. Caratteristiche e prestazioni minime del sistema SAE.

    1. Fatte salve le specifiche  diverse  indicazioni  previste  dal

presente allegato, il SAE e' soggetto alle disposizioni dell'allegato

VI alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 relative  ai

sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, con  particolare

riferimento alle diposizioni concernenti i valori limite  mensili  di

emissione.

    2. Fermo restando quanto prescritto dal punto 5.1.2 dell'allegato

VI alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006, il SAE deve

rilevare e  registrare  le  concentrazioni,  nelle  emissioni,  degli

inquinanti  previsti  dalla  tabella  dell'allegato  5  del   decreto

ministeriale 6 luglio 2012 e dei  principali  parametri  di  processo

(tenore di O2 libero, tenore di vapore acqueo, temperatura, stato  di

impianto, portata).

    3. I mesi civili per cui non sia rispettato  l'indice  minimo  di

disponibilita' mensile delle medie orarie valide previsto  dai  punti

2.4.  e  5.2.3.  dell'allegato  VI  alla  parte  quinta  del  decreto

legislativo  n.  152/2006  non  sono  validi  ai  fini   del   premio

tariffario. Non  si  applicano  le  forme  alternative  di  controllo

previste dai punti 2.5. e 5.5.1. dell'allegato VI alla  parte  quinta

del decreto legislativo n. 152/2006.

    4. Il gestore  dell'impianto  invia,  per  la  verifica  prevista

dall'art. 3, comma  1,  le  procedure  di  calibrazione/taratura,  le

procedure di  garanzia  di  qualita'  dei  dati  e  le  procedure  di

validazione delle misure previste dai  punti  2.9,  3.1,  3.7.2  e  4

dell'allegato  VI  alla  parte  quinta  del  decreto  legislativo  n.

152/2006. Le procedure specificano anche il periodo  di  operativita'

non sorvegliata.

    5. Il gestore dell'impianto deve tenere il registro previsto  dal

punto 2.8. dell'allegato VI alla parte quinta del decreto legislativo

n. 152/2006 ed il riepilogo delle azioni di manutenzione previsto dal

punto 3.2. di tale allegato, al fine di inserire i relativi  dati  in

ciascun invio dei dati di monitoraggio, quale previsto  dall'art.  2,

comma 2.

    6. Gli strumenti di analisi del SAE devono rispettare il seguente

requisito:

      Campo di misura: valore limite tra 40% e 50%  del  fondo  scala

utilizzato.

    7. Il SAE deve essere installato  in  corrispondenza  di  ciascun

punto di emissione dell'impianto di combustione individuato ai  sensi

dell'art. 9, comma 5, o di ciascun punto di emissione che sia  comune

a piu' impianti di combustione  individuati  ai  sensi  dell'art.  9,

comma 5.

Sezione II. Formato per l'archiviazione e per  l'invio  dei  dati  di

monitoraggio.

    1. Per tutti i sistemi SME e SAE di cui all'art. 9, commi 1 e  2,

il gestore dell'impianto utilizza, per l'archiviazione e l'invio  dei

dati, il formato contenuto nella presente sezione.  In  occasione  di

ciascun invio dei dati di monitoraggio, quale previsto  dall'art.  2,

comma 2, devono essere inviati tutti i dati elencati  nella  presente

sezione.

    Dati da archiviare e da inviare:

      indice di disponibilita' mensile delle medie orarie;

      concentrazioni medie mensili rilevate per ciascun inquinante;

      concentrazioni medie orarie di ciascun inquinante rilevate, con

applicazione del  tenore  di  ossigeno  di  riferimento,  durante  il

periodo mensile di mediazione e correlati valori medi su base  oraria

rilevati dei seguenti parametri di processo:

        tenore di O2 libero;

        tenore di vapore acqueo;

        temperatura dell'emissione;

        stato di impianto (produttivita');

        portata;

      dati del registro previsto dal punto 2.8. dell'allegato VI alla

parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006, relativi al periodo

oggetto di comunicazione;

      dati del riepilogo delle azioni di  manutenzione  previsto  dal

punto 3.2. dell'allegato VI alla parte quinta del decreto legislativo

n. 152/2006, relativi al periodo oggetto di comunicazione;

      dati e informazioni  introdotti  dal  gestore  nel  sistema  di

monitoraggio ai sensi del punto 3.7.1. dell'allegato  VI  alla  parte

quinta del decreto  legislativo  n.  152/2006,  relativi  al  periodo

oggetto di comunicazione.

 

Allegati

D.M. 14 aprile 2017

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