Biometano e Pnrr: i finanziamenti per le pratiche ecologiche sono stati definiti dal decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 13 marzo 2024, n. 99. Ad annunciarlo un comunicato dello stesso Mase pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2024, n. 102.
Scopo della misura è finanziare interventi:
- volti alla realizzazione di sistemi di minima lavorazione del suolo e sistemi innovativi a bassa emissività per la distribuzione del digestato, nonché alla creazione di poli consortili per il trattamento centralizzato per lo sfruttamento del digestato e degli effluenti con la produzione di fertilizzanti di origine organica;
- di sostituzione di trattori obsoleti e a bassa efficienza con trattori più efficienti,;
- finalizzati a migliorare l’efficienza (utilizzo del calore in azienda e riduzione delle emissioni) degli impianti esistenti per la produzione di biogas per i quali le aziende agricole proprietarie non beneficino degli incentivi già previsti.
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Previsti complessivamente 193 milioni di euro.
Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 13 marzo 2024, n. 99
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Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 13 marzo 2024, n. 99
«Attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), missione 2, componente 2 (m2c2), investimento 1.4 - “Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare – pratiche ecologiche”»
(omissis)
DECRETA
Titolo I
Finalità e definizioni
Articolo 1
(Finalità e ambito di applicazione)
1. Il presente decreto, nell’ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 - «Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l’economia circolare», reca disposizioni per il finanziamento degli interventi di economia circolare effettuati dalle imprese agricole e volti a incentivare la diffusione di pratiche ecologiche in fase di produzione del biogas, a promuovere la sostituzione di trattori agricoli meccanici obsoleti e a bassa efficienza con trattori più efficienti, dotati di strumenti per l’agricoltura di precisione e alimentati esclusivamente a biometano, nonché a promuovere investimenti finalizzati a migliorare l’efficienza energetica di impianti per la produzione di biogas per i quali le aziende agricole proprietarie non beneficino degli incentivi di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022 e successivi provvedimenti attuativi per la riconversione alla produzione di biometano.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, è riconosciuto un incentivo composto da un contributo in conto capitale nella misura massima del 65 % delle spese ammissibili di cui all’articolo 8 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14 del regolamento (UE) 2022/2472.
3. Per la concessione degli incentivi di cui al comma 2 sono utilizzate le risorse residue, pari a 193 milioni di euro, della dotazione finanziaria complessiva assegnata al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica dalla Tabella A del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021 per l’attuazione della misura Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 - «Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare», del PNRR.
Articolo 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché le seguenti:
a) “produzione agricola primaria”: la produzione di prodotti del suolo e dell’allevamento, di cui all’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
b) “biometano”: combustibile ottenuto dalla purificazione del biogas in modo da risultare idoneo per l’immissione nella rete del gas naturale;
c) “impianto agricolo”: impianto di produzione e utilizzazione di biogas facente parte del ciclo produttivo di un’azienda agricola o che utilizza materie provenienti da attività agricola, forestale, di allevamento, alimentare e agroindustriale non costituenti rifiuto;
d) “imprenditori agricoli”: come definiti dall’articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria anche cooperativa, società agricole, come definite dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, nonché consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e/o società agricole, ivi comprese le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e associazioni temporanee di imprese agricole;
e) “imprese in difficoltà”: ai fini del presente decreto si applica la definizione di imprese in difficoltà ai sensi del paragrafo 2.2, punto 20, della comunicazione della Commissione UE C 249 del 31 luglio 2014 recante “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”;
f) “polo consortile”: il raggruppamento di due o più imprenditori agricoli ai sensi della lettera d), di cui almeno uno sia parte cedente digestato e almeno uno sia parte utilizzatrice di digestato al fine di garantire una riduzione dell'uso di fertilizzanti sintetici;
g) “PMI”: le microimprese e le piccole e medie imprese che rispettano i requisiti previsti dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003;
h) “Regioni del Mezzogiorno”: le regioni dell’Italia Meridionale o Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia) e quelle dell’Italia insulare (Sardegna, Sicilia);
i) “soggetto attuatore esterno (o soggetto beneficiario)”: soggetto proponente che risulta assegnatario degli incentivi di cui al presente decreto, e responsabile, quindi, dell’avvio, dell’attuazione e della funzionalità del progetto ammesso a finanziamento, nonché dell’espletamento delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli avanzamenti fisici, finanziari e procedurali riferiti alla medesima progettualità;
j) “Garanzia d’origine biometano” o “GO biometano”: è la garanzia di origine sulla produzione di biometano di cui all’articolo 11 del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224, recante “Attuazione dell’articolo 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 in materia di garanzie di origine”, distinta in garanzia di origine sulla produzione di biometano utilizzato nel settore dei trasporti e garanzia di origine sulla produzione di biometano destinato ad altri usi. Nel rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo” (DNSH) e dei pertinenti requisiti di cui all’allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241, la GO biometano garantisce che il biometano utilizzato sia stato prodotto conformemente ai criteri di sostenibilità di cui all’articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199;
k) “Trattore”: la macchina agricola semovente, come definita all’articolo 57 del Codice della Strada, impiegata nelle attività agricole e forestali che può circolare su strada se provvisto di targa e carta di circolazione;
l) “Ministero”: il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, quale amministrazione centrale titolare dell’Investimento 1.4 – “Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare”, Missione 2, Componente 2 del PNRR;
m) “Soggetto gestore”: organismo incaricato delle attività di supporto tecnico-operativo per garantire la corretta attuazione dell’Investimento 1.4 relativo alla Missione 2, Componente 2, del PNRR. Nell’ambito del predetto Investimento, il ruolo di “soggetto gestore” è svolto dal Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE);
n) “Principio di “non arrecare un danno significativo” (DNSH)”: principio definito all’articolo 17 del regolamento UE 2020/852. Investimenti e riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio e verificarlo ai sensi degli articoli 23 e 25 del regolamento (UE) 2021/241. Ai fini del presente decreto le pertinenti indicazioni tecniche per l’applicazione del principio cd. DNSH con riferimento all’Investimento 1.4 sono riportate nella circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)” e, in particolare, nelle schede tecniche nn. 5, 11, 14 e 29 associate alla misura;
Articolo 3
(Soggetto attuatore esterno, beneficiario della misura)
1. I soggetti attuatori esterni, beneficiari della misura disciplinata dal presente decreto, sono gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), che rispettano i requisiti di PMI di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g).
2. Sono ammessi al riconoscimento del contributo in conto capitale di cui al presente decreto gli imprenditori agricoli, di cui al comma 1, con sede principale nel territorio della Repubblica italiana o che siano prevalentemente stabiliti nello stesso, per investimenti realizzati nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda di accesso ai contributi e il 30 giugno 2026.
3. Non è consentito l’accesso agli incentivi di cui al presente decreto:
a) alle imprese in difficoltà, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del presente decreto;
b) ai soggetti richiedenti per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
c) ai soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
d) alle imprese nei confronti delle quali penda un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno;
e) ai soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad euro 7.000,00;
f) con esclusivo riferimento agli interventi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), alle imprese che accedono agli incentivi a sostegno della produzione di biometano disciplinati dal decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022 e dai successivi provvedimenti attuativi;
g) alle imprese che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.
4. Accedono agli incentivi di cui al presente decreto gli imprenditori agricoli che dimostrino che gli investimenti ammessi ad agevolazione, di cui al comma 2, non siano stati avviati prima della presentazione della domanda di contributo ed a condizione che la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento avvenga entro il 30 giugno 2026. Ai fini del presente decreto e conformemente al regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, gli investimenti di cui al presente decreto si intendono avviati al momento della data di inizio delle attività oppure dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure alla data dell’assunzione del primo impegno giuridicamente vincolante che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quello relativo all’ordine delle attrezzature ovvero all’impiego di servizi, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreni e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi e la realizzazione di studi preliminari di fattibilità non sono da considerarsi come avvio dei lavori.
Articolo 4
(Categorie di intervento incentivabili)
1. Possono essere oggetto degli incentivi di cui al presente decreto le seguenti categorie di intervento: a) interventi volti alla diffusione di pratiche ecologiche quali:
i) nella fase di produzione del biogas, la realizzazione di sistemi di minima lavorazione del suolo e sistemi innovativi a bassa emissività per la distribuzione del digestato, per migliorare l’efficienza dell’uso di nutrienti con conseguente riduzione dell’uso di fertilizzanti sintetici, e l’aumento dell'approvvigionamento di materiale organico nei suoli;
ii) la creazione di poli consortili per il trattamento centralizzato per lo sfruttamento del digestato e degli effluenti con la produzione di fertilizzanti di origine organica;
b) interventi di sostituzione di trattori obsoleti e a bassa efficienza con trattori più efficienti, dotati di strumenti per l’agricoltura di precisione e alimentati esclusivamente a biometano che sia conforme al principio di “non arrecare un danno significativo”, nonché ai pertinenti requisiti di cui all’allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241, e il cui utilizzo sia certificato da garanzie di origine;
c) interventi finalizzati a migliorare l’efficienza (utilizzo del calore in azienda e riduzione delle emissioni) degli impianti esistenti per la produzione di biogas per i quali le aziende agricole proprietarie non beneficino degli incentivi di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022 e successivi provvedimenti attuativi per la riconversione alla produzione di biometano.
Articolo 5
(Modalità, requisiti e criteri premianti per l’accesso al contributo)
1. Sono svolte procedure competitive pubbliche per la selezione degli interventi di cui all’articolo 4, nei limiti dei contingenti di spesa di cui all’articolo 6, al fine di garantire l’assegnazione di un contributo in conto capitale, pari al 65 % delle spese ammissibili di cui all’articolo 8, nel limite di 600.000 euro per impresa e per ciascun progetto di investimento come previsto all’articolo 4, comma 1, lettera a) del regolamento (UE) 2022/2472. Le procedure competitive relative agli interventi di cui all’articolo 4 saranno basate sul ribasso percentuale offerto rispetto al contributo massimo concedibile. Le procedure competitive relative agli interventi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) prevedono specifici criteri di premialità per le imprese che abbiano beneficiato degli incentivi di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022.
2. Ai fini dell’accesso al contributo di cui al comma 1, i soggetti beneficiari garantiscono il rispetto dei seguenti requisiti:
a) per gli interventi di cui all’articolo 4, comma 1 lettera a):
l’imprenditore agricolo partecipante, o almeno uno degli imprenditori nel caso di partecipazioni aggregate, è titolare di un impianto agricolo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c);
limitatamente alle attività di cui all’articolo 4, comma 1 lettera a), punto ii), l’imprenditore agricolo deve aver costituito un polo consortile, così come definito all’articolo 2, comma 1, lettera f);
i sistemi di lavorazione del suolo o di distribuzione del digestato garantiscono una riduzione delle emissioni di CO2 equivalente almeno pari al 5%;
b) per gli interventi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b):
la dimostrazione dell’alimentazione del trattore a biometano attraverso le garanzie di origine commisurate all’uso, anche nel caso di alimentazione diretta da impianti qualificati dal GSE per la produzione di biometano di proprietà dell’imprenditore agricolo;
la dimostrazione, a mezzo delle garanzie di origine, che il biometano impiegato per l’alimentazione del trattore sia conforme ai criteri di sostenibilità di cui all’articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nel rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo” e dei pertinenti requisiti di cui all’allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241;
c) per gli interventi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c):
l’imprenditore agricolo deve essere titolare di un impianto agricolo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c);
l’imprenditore agricolo non ha beneficiato degli incentivi di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022 e successivi provvedimenti attuativi per la riconversione alla produzione di biometano;
l’imprenditore agricolo deve garantire:
1. l’installazione di sistemi di recupero del calore da utilizzare in processi aziendali diversi dalla regolazione termica del processo di digestione anaerobica;
2. che le vasche di stoccaggio del digestato degli impianti, di volume pari alla produzione di almeno 30 giorni, siano coperte e dotate di sistemi di captazione e recupero del gas da reimpiegare per la produzione di energia elettrica, termica;
3. l’installazione di sistemi di abbattimento delle emissioni tali da garantire una riduzione delle stesse almeno pari al 5%.
d) per gli interventi di cui all’articolo 4, comma 1 lettera a) e c): sono ammissibili solo progetti per i quali il soggetto beneficiario abbia presentato domanda di accesso ai contributi prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto;
e) per gli interventi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b): sono ammissibili solo richieste per le quali il soggetto beneficiario abbia presentato domanda di accesso ai contributi prima dell’acquisto del trattore.
3. Costituisce requisito di ammissibilità comune per tutti gli interventi di cui all’articolo 4 ai fini dell’accesso ai contributi di cui al presente decreto, il rispetto del principio di “non arrecare danno significativo” (cd. “Do No Significant Harm” – DNSH) e dei pertinenti requisiti di cui all’allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241, nonché il rispetto del divieto di doppio finanziamento per come richiamato dall’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241, entrambi valutati in base alle specifiche indicazioni applicative stabilite dalle regole tecniche di cui all’articolo 11.
4. Costituisce altresì requisito di ammissibilità comune agli interventi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e c) che le attività e le opere ad essi relativi siano ultimate entro il 30 giugno 2026. Per data di ultimazione si intende la data del certificato o del verbale di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei lavori relativamente all’intervento ammesso alle agevolazioni.
5. Costituisce altresì requisito di ammissibilità agli interventi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b) che la sostituzione del trattore e l’acquisto del nuovo trattore avvengano entrambi entro il 30 giugno 2026. La data della sostituzione viene dimostrata attraverso la data del certificato, rilasciato dalla Motorizzazione civile, di avvenuta cessazione della circolazione su strada del trattore agricolo previa consegna della targa e del libretto di circolazione. La data di acquisto del nuovo trattore viene desunta dalla data di fatturazione del nuovo trattore.
Articolo 6
(Risorse finanziarie)
Le risorse finanziarie destinate alla copertura dei benefici di cui al presente decreto sono complessivamente pari a 193 milioni di euro, cui si provvede mediante l’utilizzo delle risorse attribuite all’Investimento 1.4 della Missione 2, Componente 2, - «Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare», del PNRR.
Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite fino ad esaurimento della disponibilità economica dei relativi contingenti annualmente disponibili di cui alla Tabella 1.
Tabella 1: Contingenti annualmente resi disponibili [mln €]
Tipologia di intervento
a1. Interventi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) attuati nelle regioni del Mezzogiorno | 12,96 | 6,48 | 2,16 | 21,6 |
a2. Interventi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) realizzati in altre regioni | 19,44 | 9,72 | 3,24 | 32,4 |
b1. Interventi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) attuati nelle regioni del Mezzogiorno | 4 | 1,2 | 0,8 | 6 |
b2. Interventi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) realizzati in altre regioni | 6 | 1,8 | 1,2 | 9 |
c1. Interventi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) attuati nelle regioni del Mezzogiorno | 29,76 | 14,88 | 4,96 | 49,6 |
c2. Interventi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) realizzati in altre regioni | 44,64 | 22,32 | 7,44 | 74,4 |
tot. (mln €) | 116,8 | 56,4 | 19,8 | 193
|
Articolo 7
(Soggetto gestore e procedure di selezione)
1. Il Soggetto gestore per l’attuazione della misura di cui al presente decreto è il GSE S.p.A.. Con apposito accordo redatto e sottoscritto ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 tra il Ministero e il GSE S.p.A. sono definiti i compiti dell’amministrazione centrale e del soggetto gestore. Alla copertura dei costi connessi all’accordo si provvede tramite un corrispettivo richiesto ai soggetti ammessi al beneficio, quantificato secondo le modalità previste dall’articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 come convertito dalla legge 1° agosto 2014, n. 116.
2. La selezione dei progetti ammissibili ai contributi di cui al presente decreto avviene nell’ambito di procedure competitive, basate sul ribasso percentuale offerto rispetto al contributo massimo concedibile, gestite dal GSE, che si conformano alle regole operative di cui all’articolo 11 e ai seguenti principi e obblighi:
a) principio di “non arrecare danno significativo”;
b) principio del contributo all’obiettivo climatico (cd. tagging) teso al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici connessi all’investimento 1.4 ivi comprese le condizioni di cui alla nota 8 dell'allegato VI al regolamento (UE) 2021/241;
c) obbligo di conseguimento del target M2C2-3 e degli obiettivi finanziari;
d) assenza del c.d. doppio finanziamento, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale;
e) obbligo di tutela degli interessi finanziari dello Stato e dell’Unione europea tramite l’adozione di misure “efficaci e proporzionate”, atte a prevenire le irregolarità e i casi di frode, corruzione e conflitto di interessi;
f) obblighi in materia di comunicazione e informazione, attraverso l’esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU;
g) superamento dei divari territoriali.
3. Fermo restando l’esigenza di svolgere almeno una procedura competitiva all’anno tra il 2024 e il 2026, tempi e modalità di svolgimento, nonché i criteri di aggiudicazione delle stesse, basate sul ribasso percentuale offerto rispetto al contributo massimo concedibile, saranno definiti nelle regole operative di cui all’articolo 11.
4. Le procedure competitive, di cui al comma 3 si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi fondamentali di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.
5. Al fine di massimizzare complessivamente il tasso di realizzazione degli interventi sull’intero territorio nazionale, nell’ambito dello svolgimento di ciascuna procedura di asta, il GSE provvede alla riallocazione dei contingenti qualora, con riferimento a una specifica tipologia di intervento, le richieste valide di uno dei sotto-gruppi afferenti alle regioni del Mezzogiorno o alle altre regioni di cui alla Tabella 1 siano inferiori alla capacità del contingente e, contestualmente, le richieste valide di iscrizione all’altro sotto-gruppo siano superiori. In tal caso, il contingente non assegnato del primo gruppo è trasferito al contingente del secondo gruppo, secondo lo scorrimento della rispettiva graduatoria.
Articolo 8
(Spese ammissibili e modalità di concessione ed erogazione dei contributi)
1. Ai fini della concessione e dell’erogazione del contributo in conto capitale di cui al presente decreto le spese ammissibili sono i costi di investimento direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione del progetto proposto. Dette spese riguardano:
a) per gli interventi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a):
creazione di poli consortili: la progettazione e l'installazione di nuove opere civili,
idrauliche ed elettriche per lo stoccaggio e per la gestione del digestato nonché il miglioramento e/o la ristrutturazione di manufatti aziendali esistenti destinati allo stoccaggio delle materie prime, l'acquisto di macchine e di attrezzature per la lavorazione del digestato finalizzata alla commercializzazione sotto forma di fertilizzante di origine organica;
diffusione di pratiche ecologiche: utilizzo di sistemi con alta efficienza di riciclo dei nutrienti e a bassa emissività per la distribuzione del digestato ed investimenti volti a migliorare l'efficienza gestionale degli effluenti zootecnici (a titolo esemplificativo: separatori solido/liquido a media o alta efficienza; sistemi di localizzazione GPS delle operazioni di distribuzione degli effluenti; sistemi diagnostici per l'analisi chimica rapida degli effluenti; realizzazione di reti interrate e stoccaggi decentrati anche mobili; macchine per l'interramento immediato degli effluenti, per la distribuzione ombelicale o rasoterra in bande, strutture e attrezzature per la fertirrigazione con matrici organiche chiarificate, ed ogni altro macchinario per la distribuzione efficiente del concime organico) e a ridurre l'emissione ammoniacale, in particolare tramite la copertura delle strutture per lo stoccaggio degli effluenti e del digestato, nonché l’utilizzo di attrezzature per la minima lavorazione, la lavorazione in bande (strip tillage) e la semina su sodo;
b) per gli interventi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b): i costi sostenuti per l’acquisto di trattori, dotati di strumenti per l'agricoltura di precisione, alimentati esclusivamente a biometano, in sostituzione di trattori agricoli meccanici obsoleti e a bassa efficienza, nonché gli eventuali costi sostenuti per la necessaria rottamazione;
c) per gli interventi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c):
i. i costi per l'acquisto e l’installazione di sistemi di recupero e utilizzo del calore prodotto dall’impianto biogas, l’acquisto e l’installazione di sistemi di abbattimento delle emissioni derivanti dall’impianto stesso, quali ad esempio vasche di stoccaggio del digestato degli impianti, di volume pari alla produzione di almeno 30 giorni, che devono essere coperte e dotate di sistemi di captazione e recupero del gas;
ii. i costi sostenuti per interventi volti ad aumentare l’efficienza complessiva dell’impianto di produzione di biogas quali ad esempio interventi di sostituzione di motori primi elettrici con nuovi motori a classe di efficienza maggiore e/o dotati di inverter, la sostituzione dei motori endotermici (motore a combustione interna) accoppiati ad alternatore con nuovi motori a celle combustibili (Fuel Cells).
2. Per gli interventi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e c) sono inoltre ammissibili le spese di progettazione, direzione lavori, collaudo, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti, nella misura massima complessiva del 12% della spesa totale ammissibile.
3. Ai fini dell’ammissibilità le spese e i costi riferiti agli interventi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) devono:
- essere conformi ai criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 di cui al regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22;
- essere conformi alle norme applicabili con riferimento ai progetti finanziati a valere sulle risorse stanziate dal PNRR;
- essere conformi all’articolo 14, comma 6, del regolamento (UE) n. 2022/2472.
4. L’erogazione dei contributi in conto capitale avviene esclusivamente a seguito del completamento degli interventi secondo le tipologie previste dall’articolo 4 del presente decreto e del sostenimento dei relativi comprovati investimenti.
5. I costi massimi ammissibili riportati nell’Allegato 1 al presente decreto costituiscono il massimale di spesa incentivabile ai fini della concessione e dell’erogazione del contributo in conto capitale di cui al presente decreto, fermo restando il rispetto delle intensità di aiuto previste dall’articolo 14 del regolamento (UE) 2022/2472.
6. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile alle agevolazioni, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull’IVA. Il relativo importo dovrà in ogni caso essere puntualmente tracciato nel sistema informativo utilizzato.
7. In materia di spese non ammissibili e con riferimento ai casi di esclusione della concessione degli aiuti di cui al presente decreto si applicano le pertinenti disposizioni di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) 2022/2472.
8. Non sono in alcun caso ammesse le spese non conformi al principio di assenza del cd. “doppio finanziamento” di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241, nonché al principio di “non arrecare un danno significativo” (DNSH), secondo le indicazioni contenute per l’Investimento 1.4 nella circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)” e nelle pertinenti schede tecniche associate alla misura (schede nn. 5, 11, 14 e 29).
Articolo 9
(Cumulabilità degli incentivi)
1. Il contributo in conto capitale del 65% di cui all’articolo 5, comma 1 è cumulabile con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno in conto capitale destinati ai medesimi progetti, esclusivamente entro il tetto dell’intensità massima di aiuto consentita nonché entro il limite di 600.000 euro per impresa e per progetto, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a) del regolamento (UE) 2022/2472, eccezion fatta per incentivi o regimi di sostegno derivanti da fonti comunitarie nel rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento per come richiamato dall’art. 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.
2. Gli interventi che beneficiano del contributo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) non possono accedere agli incentivi a sostegno della produzione di biometano, di cui ai target M2C2-4 e M2C2-5, previsti nell’investimento 1.4 – “Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell’economia circolare” e disciplinati dal decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022 e dai successivi provvedimenti attuativi nonché, in base a quanto disposto dal comma precedente, non possono accedere ad altri e diversi programmi e strumenti dell’Unione Europea.
Disposizioni finali Articolo 10 (Verifiche e controlli)
1. Il GSE e il Ministero possono effettuare, in qualunque fase del procedimento, ispezioni e controlli, volti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto, sui soggetti attuatori esterni e sui siti ove sono installate le opere oggetto dei contributi.
2. Le attività di verifica di cui al comma 1 possono essere svolte sia mediante controlli documentali sia con sopralluoghi in situ, anche al fine di accertarne la corretta esecuzione tecnica ed amministrativa. I soggetti attuatori esterni sono tenuti all'adozione delle misure necessarie affinché le attività di sopralluogo si svolgano nel rispetto delle condizioni permanenti di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente in materia.
3. Restano ferme le competenze in tema di controlli e verifiche spettanti alle amministrazioni statali, regionali, agli enti locali, ai gestori di rete nonché agli organismi di certificazione di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto 14 novembre 2019. I controlli svolti ai sensi del comma 1 non comprendono né sostituiscono i controlli che, in base alle discipline di riferimento, sono attribuiti a specifici soggetti pubblici o concessionari di attività di servizio pubblico, i quali continuano ad esserne conseguentemente e pienamente responsabili.
Articolo 11
(Attuazione dell’investimento e soggetto gestore)
1. Fatto salvo il rispetto dei contenuti del presente decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, con decreto del Ministero sono approvate, su proposta del GSE, le regole operative per l’accesso ai benefici del presente decreto.
2. Le regole operative, in conformità alle disposizioni in materia di PNRR e alle regole attuative del principio di “non arrecare un danno significativo”, definiscono:
a) i termini e le modalità di presentazione delle istanze di ammissione al beneficio, i criteri di aggiudicazione, le modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi, nonché ogni ulteriore elemento utile a disciplinare l’attuazione dell’Investimento di cui al presente decreto;
b) gli schemi di avviso pubblico per ciascuna delle procedure di cui all’articolo 7, in conformità alle disposizioni afferenti al PNRR e alle relative linee guida, incluse le misure per garantire il rispetto del principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e del tagging climatico assegnato all’Investimento 1.4 ivi comprese le condizioni di cui alla nota 8 dell'allegato VI al regolamento (UE) 2021/241;
c) i modelli per le istanze di partecipazione alle procedure di accesso agli incentivi, in modo tale che il soggetto attuatore esterno sia portato a conoscenza con la massima chiarezza degli adempimenti e delle modalità di compilazione nonché delle conseguenze penali e amministrative derivanti dalle false dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;
d) la procedura e la documentazione da inviare per verificare il rispetto dei requisiti previsti ai fini del riconoscimento del contributo in conto capitale di cui al presente decreto, nonché delle informazioni minime per la verifica di quanto previsto dall’articolo 22, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 relativamente al titolare effettivo del destinatario dei fondi e le dichiarazioni concernenti il rispetto dei principi di assenza di conflitto d’interessi e doppio finanziamento per come richiamati dall’articolo 9 del predetto regolamento (UE) 2021/241;
e) gli obblighi a carico dei soggetti attuatori esterni, tra cui ricomprendere, ove pertinente:
1) l’obbligo di avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere la proposta progettuale nella forma, nei modi e nei tempi previsti e di sottoporre al Ministero e/o al soggetto gestore le variazioni dei progetti;
2) l’obbligo di assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa eurounitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e successive modifiche e integrazioni;
3) l’obbligo di individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando al Ministero e/o al GSE;
4) gli obblighi atti a garantire la sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e dall’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rettifica dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché del divieto di doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del medesimo regolamento (UE) 2021/241;
5) gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” e valorizzando l’emblema dell’Unione europea;
6) gli obblighi necessari ad assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR attraverso l’utilizzo di un sistema di contabilità separata o apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative ai progetti svolti;
7) l’obbligo di assicurare che l’emissione delle fatture avvenga in forma elettronica e, ove applicabile, secondo le modalità di attuazione dell’articolo 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014. n. 190, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell’IVA;
8) l’obbligo di indicazione del CUP e del CIG, ove previsto, su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti alla proposta progettuale ammessa;
9) le modalità di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall’articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241, nonché sul conseguimento del target associato ad essi, per la quota parte di competenza, e della documentazione probatoria pertinente;
10) gli obblighi connessi al “controllo gestionale interno”, che si sostanzia nelle verifiche di gestione che fanno parte del sistema di controllo interno previsto dalla normativa nazionale e comunitaria per le diverse tipologie di organizzazione o forme societarie;
11) gli obblighi connessi alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - nei tempi e nei modi previsti dalle pertinenti disposizioni attuative ed alla presentazione della rendicontazione degli indicatori di realizzazione associati al target di riferimento del progetto, per la quota parte di competenza, nonché dei pertinenti indicatori comuni associati all’Investimento 1.4, corredata dalla documentazione probatoria pertinente;
12) l’obbligo di consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero e dal GSE, facilitando altresì le verifiche dell’Ufficio competente per i controlli del Ministero medesimo, dell’Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, da effettuarsi anche attraverso controlli in loco presso i soggetti percettori;
13) gli obblighi di conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, devono essere messi prontamente a disposizione su richiesta del soggetto gestore, del Ministero, dell’Ispettorato generale per il PNRR, dell’Organismo di Audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);
14) l’obbligo di assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio di “non arrecare un danno significativo” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del tagging climatico e digitale, della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
15) la trasmissione, su richiesta, delle informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei target, per la quota parte di afferenza ai progetti agevolati, e delle relazioni e documenti sull’attuazione dei progetti;
16) l’obbligo di tenere informati sull’avvio e sull’andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo, che dovessero interessare la realizzazione del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure disciplinate dal Ministero ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241;
17) l’impegno ad adempiere alle ulteriori e specifiche disposizioni operative PNRR volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali ed europee di riferimento.
f) le modalità con le quali il GSE trasmette gli esiti dell’istruttoria ai soggetti preposti all’erogazione dei contributi in conto capitale conformemente alle regole generali adottate per l’erogazione dei contributi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
g) le modalità attraverso le quali sono utilizzate le garanzie di origine per il rispetto dei requisiti di destinazione d’uso del biometano nei trattori agricoli;
h) i casi di revoca totale e parziale del contributo, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12 ed, in ogni caso, nel rispetto del principio di proporzionalità.
Articolo 12
(Revoca del contributo)
1. I contributi sono revocati nei seguenti casi:
a) in caso di dichiarazioni mendaci contenute nell’istanza di accesso al contributo o rese in qualunque altra fase del procedimento;
b) perdita di uno o più requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 3 e di cui all’articolo 5;
b) violazione dei principi generali di DNSH e tagging climatico;
c) per gli interventi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), nel caso di cessione a terzi dei trattori prima del completamento del relativo periodo di ammortamento.
2. I contributi sono altresì revocati, in tutto o in parte, negli altri casi individuati con le regole operative di cui all’articolo 11.
3. Il soggetto attuatore esterno è tenuto a restituire il contributo revocato entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca.
Articolo 13
(Esenzione dall’obbligo di notifica della misura)
1. Le agevolazioni concesse in applicazione del presente decreto sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2022/2472.
2. La sintesi delle informazioni relative al presente decreto è trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore, ai sensi dell’art. 11, comma 1 del regolamento (UE) n. 2022/2472.
3. I contributi sono concessi successivamente alla data di ricezione del numero di identificazione dell’aiuto di cui al presente decreto, riportato sulla ricevuta inviata dalla Commissione europea.
Articolo 14
(Pubblicazione e trasparenza)
1. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, conformemente a quanto disposto dall’articolo 9 del regolamento (UE) n. 702/2014.
2. Il rispetto degli obblighi di pubblicazione delle informazioni sugli aiuti di Stato, assolto dal Ministero o dal GSE è garantito dalla pubblicazione delle stesse entro sei mesi dalla data di concessione degli aiuti, per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l’aiuto è stato concesso, ai sensi dell’articolo 9, par. 4 del regolamento (UE) n. 702/2014.
Articolo 15
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Il presente decreto, di cui l’allegato è parte integrante, è trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato 1
Costi specifici massimi ammissibili su cui calcolare il contributo del 65% per le misure a favore dell’economia circolare:
Obiettivo | Massimale |
Articolo 4, comma 1, lettera a), punto i) – Pratiche Agro-ecologiche | 0,4 Milioni di € |
Articolo 4, comma 1, lettera a), punto ii) – Creazione di poli consortili | 0,5 Milioni di € |
Articolo 4, comma 1, lettera b) D – Sostituzione trattori | 0,125 Milioni di € |
Articolo 4, comma 1, lettera c) E – Efficienza impianti biogas | 1,250 Milioni di € |