Biometano e Pnrr: i requisiti per l'accesso ai fondi sono riportati nel decreto del ministero della Transizione ecologica 5 agosto 2022 (in Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2022, n. 192).
I riferimenti sono alla missione 2, componente 2, investimento 1.4 relativa, appunto, allo sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare, con particolare riferimento alla produzione secondo quanto previsto dal D.M. 2 marzo 2018.
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Di seguito il testo del decreto del ministero della Transizione ecologica 5 agosto 2022.
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Decreto del ministero della Transizione ecologica 5 agosto 2022
Attuazione del PNRR: M2C2 I.1.4 - Sviluppo del biometano secondo
criteri per la promozione dell'economia circolare - produzione di
biometano secondo quanto previsto dal decreto 2 marzo 2018.
(22A04725)
(Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2022, n.192)
IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato (Gazzetta Ufficiale L 187 del 26 giugno 2014);
Visto la comunicazione della Commissione europea su «Disciplina in
materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e
dell'energia 2022», (2022/C 80/01), pubblicata nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea del 18 febbraio 2022;
Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Vista la comunicazione COM(2022) 230 final del 18 maggio 2022,
della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni, Piano REPowerEU in cui e' previsto un obiettivo sul
biometano di incrementare la produzione di biometano a 35 miliardi di
m³ entro il 2030 rispetto ai 17 miliardi di m³ che erano previste
dalla proposta del pacchetto «Pronti per il 55%» (Fit for 55);
Visto il Piano d'azione contenuto nel documento di lavoro dei
servizi della Commissione che accompagna la comunicazione COM(2022)
230 final del 18 maggio 2022, in cui la Commissione propone di
affrontare i principali ostacoli all'aumento della produzione e
dell'uso di biometano sostenibile e di facilitarne l'integrazione nel
mercato interno del gas dell'UE nei modi seguenti:
a) istituendo un partenariato industriale per il biogas e il
biometano per dare impulso alla catena del valore dei gas
rinnovabili;
b) adottando misure supplementari per incoraggiare i produttori
di biogas a creare comunita' energetiche;
c) fornendo incentivi per passare dal biogas al biometano;
d) promuovendo l'adattamento e l'adeguamento delle infrastrutture
esistenti e la realizzazione di nuove infrastrutture per poter
trasportare piu' biometano attraverso la rete del gas dell'UE;
e) colmando le lacune in materia di ricerca, sviluppo e
innovazione;
f) facilitando l'accesso ai finanziamenti e mobilitando fondi UE
nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, della politica di
coesione, del dispositivo per la ripresa e la resilienza e della
politica agricola comune;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante
«Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, 2 marzo 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 65 del 19 marzo 2018) recante disposizioni in
materia di promozione dell'uso del biometano e degli altri
biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti (nel seguito:
decreto ministeriale 2 marzo 2018), il cui schema di aiuto e' stato
approvato con la decisione della Commissione europea C (2018) 1379
final del 1° marzo 2018;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri che, all'art. 2, comma 2, ha previsto tra i compiti del
Ministero della transizione ecologica quelli relativi alle
«agro-energie»;
Visto il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima,
inviato alla Commissione europea nel dicembre 2019;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito
«PNRR») approvato con valutazione positiva con decisione del
Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal
Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio
2021;
Visto l'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio
relativa all'approvazione del piano per la ripresa e la resilienza
dell'Italia, ST 10160 2021 ADD 1 REV 2, dell'8 luglio 2021,
concordato dal gruppo dei consiglieri finanziari, sulla base della
proposta della Commissione COM(2021) 344, e in particolare la Riforma
2 - «Nuova normativa per la promozione della produzione e del consumo
di gas rinnovabile» e la scheda specifica dell'Investimento 1.4 -
«Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione
dell'economia circolare», appartenente alla Missione 2, Componente 2
(M2C2) - transizione energetica e mobilita' sostenibile;
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR ed in
particolare:
a) il target M2C2- 4 che prevede, nell'ambito della misura M2C2 I
1.4, entro il 31 dicembre 2023, lo sviluppo della produzione di
biometano da impianti nuovi e riconvertiti fino ad almeno 0,6
miliardi di m³. Il biometano deve essere conforme ai criteri
stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili
(direttiva RED II) affinche' la misura possa rispettare il principio
«non arrecare un danno significativo» e i pertinenti requisiti di cui
all'allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241. I produttori
di biocarburanti e biometano gassosi devono fornire certificati
(prove di sostenibilita') rilasciati da valutatori indipendenti, come
disposto dalla direttiva RED II;
b) il target M2C2- 5 che prevede, nell'ambito della misura
M2C2-I1.4, entro il 30 giugno 2026, lo sviluppo della produzione di
biometano da impianti nuovi e riconvertiti fino ad almeno 2,3
miliardi di m³. Il biometano deve essere conforme ai criteri
stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili
(direttiva RED II) affinche' la misura possa rispettare il principio
«non arrecare un danno significativo» e i pertinenti requisiti di cui
all'allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241. I produttori
di biocarburanti e biometano gassosi e di biocarburanti devono
fornire certificati (prove di sostenibilita') rilasciati da
valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II;
Considerato che l'allegato 1 agli operational arrangment associa ai
suddetti target il seguente meccanismo di verifica: «a) elenco dei
certificati di completamento rilasciati in conformita' con la
legislazione nazionale; b) report di un ingegnere indipendente
approvato dal ministero competente, compresa la giustificazione che
le specifiche tecniche del progetto (o dei progetti) sono in linea
con la descrizione dell'investimento e dell'obiettivo del CID; c)
valutazione specifica del principio Do No Significant Harm che
include riferimenti ai testi che dimostrano il rispetto del
principio»;
Considerato che in base a quanto previsto dal regolamento UE
2021/241 i progetti di riforma e di investimento possono essere
sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione
che tale sostegno non copra lo stesso costo e che tale disposizione
debba intendersi estesa ai programmi o strumenti nazionali per
massimizzarne la complementarita' e sinergia;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili» e, in particolare:
a) l'art. 11, recante disposizioni sugli incentivi in materia di
biogas e produzione di biometano che ha previsto, fra l'altro,
l'erogazione di uno specifico incentivo sul biometano immesso in rete
di durata e valore definiti con decreto del Ministro della
transizione ecologica, prevedendo le condizioni di cumulabilita' con
altre forme di sostegno;
b) l'art. 14 che, al comma 1, lettera b), ha previsto che, in
attuazione della misura Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4
«Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia
circolare», sono definiti criteri e modalita' per la concessione,
attraverso procedure competitive, di un contributo a fondo perduto
sulle spese ammissibili connesse all'investimento per
l'efficientamento, la riconversione parziale o totale di impianti
esistenti a biogas, per nuovi impianti di produzione di biometano,
per la valorizzazione e la corretta gestione ambientale del digestato
e dei reflui zootecnici, per l'acquisto di trattori agricoli
alimentati esclusivamente a biometano; con il medesimo decreto, sono
definite le condizioni di cumulabilita' con gli incentivi tariffari
di cui all'art. 11 e sono dettate disposizioni per raccordare il
regime incentivante con quello previsto dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico 2 marzo 2018;
Considerato che il biometano di produzione nazionale, in coerenza
con quanto previsto dalla comunicazione REPowerEU: azione europea
comune per un'energia piu' sicura, piu' sostenibile e a prezzi piu'
accessibili, del 8 marzo 2022, puo' costituire un elemento importante
per la sicurezza degli approvvigionamenti e, in ottica di completa
decarbonizzazione, uno strumento per la copertura con fonti
rinnovabili di settori difficilmente elettrificabili o anche hard to
abate;
Ritenuto quindi, in attuazione del sopra indicato quadro
programmatico e normativo nazionale ed europeo e in attuazione del
Piano nazionale di ripresa e Resilienza, di dover chiarire alcuni
aspetti rilevanti circa la definizione del momento in cui matura il
diritto al riconoscimento dell'incentivo per la produzione del
biometano e del limite entro cui tale diritto debba essere
esercitato, pena la sua decadenza;
Considerato che l'attuale regime, di cui al decreto ministeriale 2
marzo 2018 e' stato approvato nel 2018 dalla Commissione europea per
una durata fino al 31 dicembre 2022, sulla base dell'art. 107,
paragrafo 3, lettera c), del TFUE alla luce della comunicazione della
Commissione - Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore
dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, (2014/C 200), scaduta il 31
dicembre 2021 e sostituita dalla Comunicazione della Commissione
europea su «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del
clima, dell'ambiente e dell'energia 2022», (2022/C 80/01);
Considerato che l'Italia ha notificato alla Commissione europea un
nuovo schema di decreto ministeriale a sostegno del biometano che fa
parte della strategia italiana per le energie rinnovabili e sara'
ammissibile al finanziamento nell'ambito del PNRR;
Considerato che il nuovo regime di aiuti dovra' essere in linea con
le nuove Linee guida in materia di aiuti di Stato di cui alla
comunicazione della Commissione europea su «Disciplina in materia di
aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia
2022», (2022/C 80/01), che la Commissione europea ha adottato il 27
gennaio 2022, e che si applicano a tutti gli aiuti soggetti a
notifica per il clima, la protezione dell'ambiente e l'energia;
Ritenuto opportuno favorire una transizione graduale tra l'attuale
regime ed il nuovo e che pertanto sono necessari alcuni chiarimenti
sul regime attuale, come di seguito indicati;
Considerato che il decreto 2 marzo 2018 di disciplina del regime
attuale di incentivi individua, all'art. 1, comma 10, ed all'art. 6,
comma 7, nella data del 31 dicembre 2022 l'ultima data possibile per
la concessione degli aiuti sulla base della procedura esistente di
cui all'art. 9 del predetto decreto 2 marzo 2018, ovvero la
qualificazione del GSE;
Ritenuto che sia necessario chiarire che le citate disposizioni di
cui agli articoli 1, comma 10, e 6, comma 7, del predetto decreto 2
marzo 2018, relative alla data di entrata in esercizio dell'impianto
interessato, gia' contemplano la possibilita' che l'aiuto possa
essere erogato dal giorno in cui l'impianto entra in funzione e che
detta erogazione debba iniziare al piu' tardi entro il 31 dicembre
2023;
Considerato che e' necessario chiarire che l'entrata in esercizio
entro il 31 dicembre 2023 e' condizione necessaria per l'erogazione
dell'aiuto, non verificandosi la quale l'aiuto andrebbe perso e
revocato;
Considerato che i predetti chiarimenti di natura formale, in quanto
non estendono il budget o la durata della misura gia' approvata,
poiche' l'aiuto sara' concesso al piu' tardi entro la fine
autorizzata del regime del 31 dicembre 2022, ne' ampliano il
perimetro dei beneficiari, non necessitano una notifica alla
Commissione europea ai fini di una nuova decisione di compatibilita'
con la normativa in materia di aiuti di Stato;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Possono accedere agli incentivi di cui al decreto ministeriale 2
marzo 2018 gli impianti di produzione di biometano che rispettano
tutte le seguenti condizioni:
a) abbiano presentato ovvero presentino la domanda di cui
all'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 2 marzo 2018 entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
abbiano ottenuto ovvero ottengano, entro il 31 dicembre 2022, la
qualifica a progetto dal GSE per il riconoscimento del diritto
all'incentivo;
b) siano in possesso di autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio degli impianti di produzione del biometano rilasciata
entro la data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il diritto all'incentivo di cui al comma 1 decade qualora
l'entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano non
avvenga entro il 31 dicembre 2023.
3. Sono fatti salvi eventuali ritardi nella conclusione dei lavori
relativi all'impianto qualificato non imputabili a responsabilita'
del produttore, causati da provvedimenti disposti dalle competenti
autorita' o da forza maggiore dichiarati dal produttore medesimo al
GSE e da questo valutati come tali.
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.