Biometano per trasporti: il MiSe prova il rilancio

Possibile la partecipazione a meccanismi di incentivazione che riguardano impianti di produzione di biometano e di altri biocarburanti ubicati in altri Stati membri

Con il decreto del ministero dello Sviluppo economico 2 marzo 2018 (in Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2018, n. 65) è stato reso noto il piano per la promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti.

Il provvedimento non solo punta alla connessione degli impianti di produzione di biometano alla rete del gas naturale e alla riconversione di impianti a biogas esistenti, ma presta anche grande attenzione alla qualità e alla sostenibilità del biometano e alla garanzia di origine. Sono, infine, dettagliate le materie prime e i carburanti che danno origine a biocarburanti contabilizzabili come avanzati.

Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dello Sviluppo economico 2 marzo 2018, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

Decreto del ministero dello Sviluppo economico 2 marzo 2018 



Promozione dell'uso del biometano e degli altri   biocarburanti

avanzati nel settore dei trasporti. (18A01821)


in Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2018, n. 65

                             IL MINISTRO

                     DELLO SVILUPPO ECONOMICO

                           di concerto con

                     IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

                   E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

                            E DEL MARE

                                 e

               IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

                       ALIMENTARI E FORESTALI

(omissis)



                              Decreta:




                               Art. 1

                 Definizioni e ambito di applicazione




  1. Ai fini  del  presente  decreto  si  intende  per  biometano  il

combustibile  ottenuto  da  biogas  che,  a  seguito   di   opportuni

trattamenti   chimico-fisici,   anche   svolti,   a    seguito    del

convogliamento o del trasporto del biogas, in luogo diverso da quello

di produzione, soddisfa le caratteristiche fissate dall'Autorita' per

l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico,  ora  Autorita'  di

regolazione per energia,  reti  e  ambiente,  di  seguito  denominata

«Autorita'», con i provvedimenti di attuazione dell'art. 20, comma 2,

del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, ed e' quindi idoneo  alla

successiva fase di compressione per l'immissione nella rete  del  gas

naturale, come definita al comma 3 del presente  articolo,  e  per  i

successivi utilizzi, fermo  restando  quanto  disposto  dall'art.  3,

comma 1. Il biometano include anche il combustibile prodotto  tramite

processi di metanazione dell'idrogeno ottenuto da fonti rinnovabili e

della CO2 presente nel biogas destinato alla produzione di  biometano

o prodotta da processi biologici e fermentativi, purche' rispetti  le

predette caratteristiche.

  2. Ai fini del presente decreto, per data di decorrenza del periodo

d'incentivazione  di  un  impianto  di  produzione  di  biocarburanti

avanzati diversi dal biometano e di biometano di cui alla lettera  b)

del comma 1 dell'art. 21 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,

si intende la data, scelta dal produttore  e  comunicata  al  GSE,  a

decorrere dalla quale ha inizio il periodo  di  incentivazione;  tale

data non puo' essere successiva di oltre dodici  mesi  alla  data  di

entrata in esercizio dell'impianto di produzione di  biometano  e  di

biocarburanti avanzati diversi dal biometano, costituendo il predetto

periodo non superiore a  dodici  mesi  il  periodo  di  avviamento  e

collaudo. In  ogni  caso,  la  data  di  decorrenza  del  periodo  di

incentivazione deve essere uguale o successiva  alla  data  di  prima

immissione in consumo di biometano e biocarburanti  avanzati  diversi

dal biometano nei trasporti ai sensi del decreto del  Ministro  dello

sviluppo economico 10 ottobre 2014, ovvero, nei casi di cui  all'art.

6 comma 12, la data di prima cessione del biometano  determinata  con

le modalita' di cui all'art. 10, comma 1, lettera  b),  del  presente

decreto.  Per  data  di  entrata  in  esercizio  di  un  impianto  di

produzione di biocarburanti  avanzati  diversi  dal  biometano  e  di

biometano di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 21 del decreto

legislativo 3 marzo 2011, n.  28  si  intende  la  data  di  avvenuta

abilitazione   al   funzionamento   ai   fini   dell'attivazione    e

dell'esercizio  per  la  connessione  alle  reti  con  l'obbligo   di

connessione  di  terzi.  Nel  caso  di  impianti  che  non  intendano

collegarsi alle reti  con  obbligo  di  connessione  di  terzi  e  di

impianti  di  produzione  di  biocarburanti  avanzati   diversi   dal

biometano la data di entrata in esercizio coincide  con  la  data  di

prima immissione in consumo di  biometano  e  biocarburanti  avanzati

diversi dal biometano nei trasporti, avvenuta ai sensi  del  presente

decreto.

  3. Ai soli fini del presente decreto,  la  rete  del  gas  naturale

comprende tutte le reti e i sistemi di trasporto e distribuzione  del

gas naturale e del biometano,  incluse  in  particolare  le  reti  di

trasporto e distribuzione  del  gas  naturale  i  cui  gestori  hanno

l'obbligo di connessione di terzi (di seguito: «reti con l'obbligo di

connessione di terzi»), altre reti di trasporto, i mezzi di trasporto

del gas naturale sia allo stato gassoso che liquido, e i distributori

di gas naturale liquido o gassoso  per  i  trasporti,  anche  ad  uso

privato, compresi quelli non connessi  alle  reti  con  l'obbligo  di

connessione di terzi.

  4. Per capacita' produttiva di un impianto di biometano si  intende

la produzione oraria nominale  di  biometano,  espressa  in  standard

metri cubi/ora,  come  risultante  dalla  targa  del  dispositivo  di

depurazione e raffinazione del biogas. Lo standard metro  cubo  (Smc)

e' la quantita' di gas  contenuta  in  un  metro  cubo  a  condizioni

standard di temperatura (15°C) e pressione (1.013,25  millibar).  Per

capacita' produttiva di un impianto di biocarburanti avanzati diversi

dal  biometano  si  intende  la  produzione  oraria  nominale,   come

risultante   dalla   targa   o   altro   elemento   distintivo    che

contraddistingue il dispositivo atto alla produzione di biocarburante

avanzato, per singola tecnologia utilizzata.

  5. Ai soli fini del  presente  decreto  si  applicano  le  seguenti

definizioni:

    a)  biogas:  comprende  il   biogas   derivante   da   digestione

anaerobica, il gas prodotto per via termochimica (quali i processi di

gassificazione di biomasse), il gas di discarica e  i  gas  residuati

dai processi di depurazione;

    b) biometano avanzato: il  biometano  ottenuto  a  partire  dalle

materie elencate nella  parte  A  dell'allegato  3  del  decreto  del

Ministro dello  sviluppo  economico  10  ottobre  2014  e  successive

modifiche;

    c) sottoprodotti: le materie definite nell'Allegato 1- Parte A  -

al presente decreto;

    d) produttore di biometano:  il  soggetto  responsabile  titolare

delle autorizzazioni alla costruzione e  all'esercizio  dell'impianto

di produzione di biometano.

  6. Ai  soli  fini  del  presente  decreto  per  nuovo  impianto  di

distribuzione di gas naturale per trasporti, si intende  un  impianto

di distribuzione di gas naturale, sia nella forma di GNC che  di  GNL

che in entrambe le forme GNC e GNL nello stesso impianto, localizzato

nel territorio  italiano,  destinato  all'utilizzo  nel  settore  dei

trasporti, in cui le  opere  per  lo  scarico,  lo  stoccaggio  e  la

distribuzione  al  consumo   del   gas   naturale   sono   di   nuova

realizzazione, anche se realizzate presso un  esistente  impianto  di

distribuzione di carburanti diversi da quelli di nuova realizzazione.

  7. Per impianto di distribuzione di gas naturale pertinente ad  uno

o piu' impianti di  produzione  di  biometano  si  intende  un  nuovo

impianto di distribuzione di gas naturale di cui al comma 6 destinato

al settore dei trasporti che riceve il biometano tramite la rete  del

gas naturale, con data di primo  collaudo  successiva  alla  data  di

entrata in vigore del presente decreto, e che sia realizzato da uno o

da piu' produttori di biometano almeno con  una  partecipazione  alle

spese pari al 51% del costo di realizzazione dello stesso impianto di

distribuzione di gas naturale destinato al settore dei trasporti.

  8. Il presente decreto si applica ai nuovi impianti  di  produzione

di biometano entrati in esercizio successivamente alla  sua  data  di

entrata in vigore, ove per nuovo impianto di produzione di  biometano

si intende un impianto in  cui  le  sezioni  per  la  produzione,  il

convogliamento, la depurazione e la raffinazione del biogas, sono  di

nuova realizzazione. Per i soli impianti di produzione di biometano a

partire da  frazione  organica  dei  rifiuti  solidi  urbani  (FORSU)

raccolta in maniera differenziata  fin  dall'origine,  solo  ai  fini

della  cumulabilita'  degli  incentivi,  non  si  considerano   parti

dell'impianto di produzione di biometano le sezioni  di  ricezione  e

stoccaggio,  pretrattamento  ed  eventuale  trattamento,  in   quanto

comunque funzionali alla gestione del ciclo dei  rifiuti  in  accordo

alla gerarchia comunitaria di trattamento dei  rifiuti.  Per  i  soli

impianti di produzione di biometano a partire da materie  di  origine

agricola  e  agroindustriale,  ai  fini  della  cumulabilita'   degli

incentivi,  si  considerano  parti  dell'impianto  di  produzione  di

biometano unicamente le vasche di digestione anaerobica e le  sezioni

di depurazione e raffinazione del biogas  a  biometano.  Il  presente

decreto  si  applica  altresi'  agli  impianti   di   produzione   di

biocarburante avanzato diverso dal  biometano.  Le  disposizioni  del

presente decreto  si  applicano,  su  richiesta  del  produttore,  da

presentare al GSE entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente

decreto, anche a impianti gia' qualificati o in  corso  di  qualifica

sia a progetto che in esercizio ai sensi  del  decreto  del  Ministro

dello sviluppo economico 5 dicembre 2013.  Con  l'accoglimento  della

richiesta e  il  rilascio  della  relativa  qualifica  ai  sensi  del

presente decreto da parte del GSE, il produttore rinuncia a qualsiasi

applicabilita' dei meccanismi previsti dal decreto del Ministro dello

sviluppo economico 5 dicembre 2013.

  9. Il presente decreto si  applica  altresi',  nei  limiti  di  cui

all'art. 8, agli impianti esistenti per la produzione e utilizzazione

di biogas, che, successivamente alla sua data di entrata  in  vigore,

vengono convertiti, parzialmente o  totalmente,  alla  produzione  di

biometano.

  10. Il presente decreto si applica agli impianti di cui al comma 8,

che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2022  e  agli  impianti

esistenti di cui al comma 9 che vengano convertiti  entro  la  stessa

data, comunque relativamente  al  biometano  nel  limite  massimo  di

producibilita' ammessa ai meccanismi  del  presente  decreto  di  1,1

miliardi  di  standard  metri   cubi   all'anno.   Il   GSE,   previa

comunicazione al Ministero dello  sviluppo  economico,  pubblica  sul

proprio sito istituzionale l'avviso del raggiungimento  del  90%  del

suddetto limite. A partire da tale data  di  pubblicazione,  potranno

beneficiare dei meccanismi di cui al presente  decreto  gli  impianti

che entrino in esercizio entro i 12 mesi successivi, fatto  salvo  il

limite massimo di 1,1 miliardi di standard metri cubi  all'anno.  Con

decreto del  direttore  generale  della  Direzione  generale  per  la

sicurezza dell'approvvigionamento  e  le  infrastrutture  energetiche

(DGSAIE) tale valore limite potra' essere modificato per tener  conto

della maggiore disponibilita' di biometano sul mercato ed in presenza

di incrementi dei consumi di gas naturale nel settore dei  trasporti.

Non concorre al raggiungimento del limite il biometano  a  cui  viene

rilasciata la garanzia di origine di cui all'art. 4.

  11. Resta fermo il rispetto delle disposizioni fiscali  in  materia

di accise e imposte sul gas naturale.

  12. Per impianto di liquefazione del biometano pertinente ad uno  o

piu' impianti di produzione di biometano,  si  intende  un  impianto,

localizzato nel territorio italiano, situato anche in  luogo  diverso

dai siti di produzione del biometano che riceve il biometano,  ed  il

gas naturale  eventualmente  necessario  per  garantire  il  corretto

funzionamento degli impianti di liquefazione del  biometano,  tramite

la rete del gas naturale, che effettua la liquefazione del biometano,

con data di primo collaudo successiva alla data di entrata in  vigore

del presente  decreto,  e  che  sia  realizzato  da  uno  o  da  piu'

produttori di biometano con una partecipazione alle spese pari almeno

al  51%  del  costo  di  realizzazione  dello  stesso   impianto   di

liquefazione del biometano e destinato al settore dei trasporti.

  13. Per produttore di  biometano,  ove  applicabile,  si  intendono

anche  i  soggetti  investitori  che  realizzano  gli   impianti   di

produzione  del  biometano  e  congiuntamente  o  disgiuntamente  gli

impianti  di  liquefazione  del   biometano   e   gli   impianti   di

distribuzione del gas naturale compresso  o  liquido,  operandoli  in

forza di accordi contrattuali con i soggetti fornitori delle  materie

prime da  processare  ai  fini  della  produzione  del  biometano.  I

soggetti investitori devono essere titolari delle autorizzazioni alla

costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano.

  14. Ai soli fini del presente decreto il settore dei trasporti, nel

caso di utilizzo di biometano, comprende anche gli usi  di  biometano

nelle macchine agricole di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nelle unita' da pesca

e nei mezzi della navigazione interna.

  15. Il punto di scambio virtuale, in seguito PSV, e' il sistema per

scambi/cessioni di gas al Punto di scambio virtuale - modulo PSV,  di

cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica  ed  il

gas, n.  delibera  Aeeg  75/03,  che  approvava  il  Codice  di  Rete

predisposto da Snam  rete  gas  (SRG),  e  ss.mm.ii.,  organizzato  e

gestito da Snam rete gas, che consente lo scambio di  gas  presso  un

punto virtuale collocato dopo i punti di entrata della rete nazionale

dei gasdotti;




                               Art. 2

               Connessione degli impianti di produzione

               di biometano alla rete del gas naturale




  1. Accede alle disposizioni di cui al presente decreto il biometano

immesso nella rete del gas naturale, come definita all'art. 1,  comma

3, utilizzato come previsto agli articoli 5, 6 e 8.

  2.  Il  soggetto  produttore   puo'   richiedere   la   connessione

dell'impianto di produzione di biometano alle reti con  l'obbligo  di

connessione di  terzi  ai  sensi  delle  disposizioni  contenute  nei

rispettivi Codici di rete di trasporto  o  di  distribuzione.  A  tal

fine,  si  applicano  le  disposizioni  adottate  dall'Autorita'   in

attuazione dell'art. 20 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

  3. E' fatta salva, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera f),  del

decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28,  la  possibilita',  per  il

soggetto produttore, di realizzare in proprio le opere di connessione

alle reti con l'obbligo di connessione di terzi, nel  rispetto  delle

regole fissate dall'Autorita' con la delibera  di  cui  all'art.  20,

comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,  nonche'  degli

standard tecnici fissati dai soggetti gestori delle reti stesse.




                               Art. 3

                Qualita' e sostenibilita' del biometano




  1. Per la qualita' del biometano si applicano le  disposizioni  del

decreto del Ministero dello  sviluppo  economico  19  febbraio  2007,

delle norme tecniche europee elaborate a supporto del mandato M/475 e

delle norme tecniche nazionali applicabili.

  2. Nei casi di connessione a sistemi  di  trasporto  diversi  dalle

reti con l'obbligo di connessione di terzi, i  costi  di  connessione

sono a carico dei produttori di  biometano  o  degli  altri  soggetti

interessati.

  3. Le disposizioni in materia di qualita' richiamate  al  comma  1,

nonche' le disposizioni  in  materia  di  misura  della  quantita'  e

dell'odorizzazione del biometano, nei casi previsti dalla  normativa,

e  le  altre  disposizioni  ritenute  necessarie  dall'Autorita'  per

assicurare la corretta determinazione dei certificati  di  immissione

in consumo, nel seguito  CIC,  si  applicano  al  biometano  comunque

immesso nella rete del gas naturale, come definita all'art. 1,  comma

3.

  4. Per quanto concerne la qualita' del biometano immesso in rete al

di fuori delle reti del gas con obbligo di connessioni di  terzi,  il

produttore del biometano deve assicurare quanto previsto al  comma  1

effettuando misure di  qualita'  secondo  le  modalita'  e  frequenze

previste dal rapporto tecnico UNI/TR  11537:2016.  Il  produttore  di

biometano invia al GSE con cadenza mensile i  dati  aggiornati  delle

misure e analisi effettuate  nel  rispetto  dei  criteri  di  cui  al

rapporto  citato.   Il   GSE   puo'   predisporre,   ai   soli   fini

dell'erogazione  dei  CIC,  controlli  sulle  principali   componenti

elencate nel rapporto tecnico UNI/TR 11537:2016 anche avvalendosi del

laboratorio chimico e  mineralogico  della  DGS-UNMIG  del  Ministero

dello sviluppo economico. Qualora i valori attestino una qualita' non

rispondente   alle   specifiche   previste,   ferme    restando    le

responsabilita' poste in capo al produttore in materia di sicurezza e

salute degli utenti della rete del gas e dei consumatori  finali,  il

GSE avvia un'istruttoria, garantendo il contraddittorio al produttore

e avvisando gli stessi utenti e clienti finali  noti  al  GSE  ed  il

gestore di rete ove esistente. Se  il  convogliamento  del  biometano

avviene tramite condotta realizzata dal produttore, esso deve dotarla

di apparecchiature necessarie alla captazione  fisica  del  biometano

fuori specifica. Il produttore provvede, in tutti  i  casi  di  fuori

specifica, all'intercettazione immediata dell'immissione.

  5. In tutti i casi d'immissione del biometano nella  rete  del  gas

naturale, come definita dall'art. 1, comma 3, il GSE puo'  acquisire,

anche in tele-lettura,  i  dati  rilevanti  ai  fini  della  corretta

determinazione dei CIC, secondo modalita' e specifiche definite dallo

stesso, effettuando  un  riscontro  con  quanto  auto-dichiarato  dal

produttore. In caso di difformita' valgono i dati acquisiti dal  GSE.

I costi per l'acquisizione di tali  dati  sono  posti  a  carico  del

produttore stesso.

  6. Il  biometano  comunque  immesso  nei  trasporti  ai  sensi  del

presente decreto, deve rispettare quanto  previsto  dal  decreto  del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  23

gennaio 2012 e successive modifiche e integrazioni, secondo le  linee

guida  definite   dal   Comitato   termotecnico   italiano   per   la

qualificazione degli operatori economici della filiera di  produzione

del biometano ai fini della tracciabilita' e del bilancio di massa di

cui alla UNI/TS 11567 e sue modifiche o  integrazioni.  Nel  caso  di

biometano incentivato mediante ritiro dei CIC da  parte  del  GSE,  i

produttori  di  biometano  assicurano  il  rispetto  delle  succitate

previsioni in luogo dei soggetti obbligati.




                               Art. 4

 Garanzia di origine del biometano immesso nella rete del gas naturale

                 senza destinazione specifica di uso




  1. Al fine di consentire lo sviluppo di un mercato attivo di scambi

di quote di emissione in grado di far emergere il  legame  di  valore

tra biometano ed emissioni evitate di carbonio utilizzabili nei  vari

settori produttivi e nella produzione di elettricita',  e'  istituito

presso il GSE il «Registro nazionale delle Garanzie  di  Origine  del

biometano». L'emissione della garanzia di origine e' ammessa solo per

il biometano prodotto a partire dai sottoprodotti di cui all'art.  1,

comma 5, lettera c), che non acceda ad altre disposizioni di  cui  al

presente decreto e al decreto 5 dicembre 2013. La Garanzia di Origine

ha lo scopo  di  fornire  al  consumatore  un  mezzo  per  comprovare

l'origine rinnovabile del gas prelevato  dalla  rete  e  puo'  essere

utilizzata, anche dai soggetti tenuti agli obblighi  del  sistema  di

scambio istituito con la direttiva 2003/87/CE, al fine  di  liberarli

dall'obbligo di disporre di un numero di quote equivalenti in termini

di emissioni di carbonio evitate, in ragione del consumo di biometano

comprovato dal possesso della citata Garanzia,  secondo  quanto  gia'

previsto dal regolamento UE n. 601 del 21 giugno 2012, concernente il

monitoraggio e la comunicazione delle  emissioni  di  gas  a  effetto

serra.

  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il GSE avvia preventivamente

una  procedura  di  consultazione   pubblica   sulle   modalita'   di

funzionamento del Registro delle Garanzie di Origine  del  Biometano,

anche facendo riferimento alle esperienze europee gia' avviate.

  3. Il Registro di  cui  al  comma  1  e'  strutturato  in  modo  da

permettere l'iscrizione della  Garanzia  di  Origine  all'atto  della

immissione in rete del biometano, la sua possibile cessione da  parte

di un titolare di conto aperto nel  registro  ad  altro  titolare  di

conto ed, infine, la sua cancellazione  al  momento  del  consumo  da

parte dell'ultimo possessore della Garanzia di Origine o, al  momento

della cessione della citata garanzia ad un soggetto titolare di conto

acceso su un registro delle Garanzie di Origine di altro paese membro

dell'Unione europea, fermo restando la salvaguardia di condizioni  di

reciprocita'.

  4. Oltre che nell'ambito del Registro di cui al precedente comma 1,

le Garanzie  di  Origine  sono  altresi'  oggetto  di  contrattazione

nell'ambito della sede di scambio organizzata dal Gestore dei mercati

energetici, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo  1999,

n. 79 (GME), le cui regole di  funzionamento,  predisposte  dal  GME,

sono approvate con decreto del  direttore  generale  della  Direzione

generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture

energetiche (DGSAIE) del Ministero dello sviluppo economico.




                               Art. 5

 Disposizioni per il biometano immesso nella rete del gas naturale con

                destinazione specifica nei trasporti




  1. Al produttore di biometano immesso nella rete del  gas  naturale

ed  utilizzato  per  i  trasporti  nel  territorio  italiano  vengono

rilasciati un numero di  certificati  di  immissione  in  consumo  di

biocarburanti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico

10 ottobre 2014, quantificati secondo quanto stabilito  dallo  stesso

decreto e tenuto conto di quanto disposto nel presente  articolo.  Il

produttore trasmette mensilmente al GSE i dati a consuntivo  relativi

al  biometano  immesso  in  consumo  nei  trasporti  entro  il   mese

successivo a quello cui  la  produzione  si  riferisce.  I  CIC  sono

rilasciati, su base mensile secondo le modalita'  stabilite  dal  GSE

nelle proprie procedure operative al produttore, non oltre 90  giorni

dal termine del mese a cui la produzione si riferisce. I produttori a

tal fine devono essere in regola con il pagamento  dei  corrispettivi

dovuti  al  GSE  ed  il  mancato  pagamento  degli  stessi  inibisce,

altresi',  le  funzionalita'  di  scambio   dei   certificati   sulla

piattaforma del GSE.

  2. Il GSE acquisisce dal produttore di  biometano  i  contratti  di

fornitura di gas naturale e biometano e le relative fatturazioni, che

il produttore ha stipulato  con  soggetti  titolari  di  impianti  di

distribuzione  stradale  ed  autostradale  nonche'  con  impianti  di

distribuzione privati con  destinazione  d'uso  per  il  settore  dei

trasporti, e/o con intermediari,  acquisendo  in  tal  caso  anche  i

contratti stipulati tra gli intermediari e i  titolari  dei  medesimi

impianti di distribuzione.

  A tal fine il GSE definisce  e  rende  pubblico  sul  proprio  sito

internet  un  contratto  standard  di  fornitura  che,  tra  l'altro,

specifica:

    a) la durata della fornitura del  biometano  e  la  sua  data  di

inizio;

    b) le quantita'  mensili  stimate  oggetto  della  fornitura  del

biometano;

    c) la data di sottoscrizione, di decorrenza e di scadenza.

  Il produttore di biometano ha l'obbligo di fornire al GSE i dati  a

consuntivo mensili del biometano effettivamente venduto tra le  parti

come riscontrabile dalle relative fatturazioni.

  Il  titolare  dell'impianto  di  distribuzione  di  gas   naturale,

direttamente o  per  il  tramite  del  produttore  di  biometano,  ha

l'obbligo altresi' di fornire al GSE i dati  di  vendita  complessivi

del gas naturale effettivamente venduto nel mese.

  3. Il quantitativo di biometano da utilizzare per  il  calcolo  dei

CIC spettanti al produttore e' pari al minimo valore tra le quantita'

di biometano effettivamente venduto tra le parti  come  riscontrabile

dalle relative fatturazioni e le quantita' determinate sulla base dei

dati rilevati dal sistema di misura ubicato nel punto  di  immissione

nella rete del gas naturale,  come  definita  all'art.  1,  comma  3,

eventualmente ridotta a seguito dei controlli  di  cui  al  comma  4.

Resta fermo che, a tal fine, il gestore  delle  infrastrutture  delle

reti del gas naturale con obbligo di connessione di terzi e' tenuto a

trasmettere al GSE i dati relativi  alle  quantita'  e  qualita'  del

biometano immesso nelle  proprie  reti,  secondo  modalita'  definite

dallo stesso GSE. Nel caso in cui  il  biometano  venga  prodotto  in

luogo diverso da quello di produzione del biogas, fermo  restando  il

precedente periodo, il quantitativo di biometano da utilizzare per il

calcolo dei CIC e' determinato  sulla  base  del  biometano  prodotto

tenendo conto delle materie prime in ingresso a tutti gli impianti di

produzione di  biogas  collegati  al  dispositivo  di  depurazione  e

raffinazione  con  modalita'  stabilite  dal  GSE   nelle   procedure

operative.

  4. Il GSE effettua controlli a campione,  tramite  le  informazioni

fornite dal gestore della rete di trasporto  o  distribuzione  a  cui

l'impianto di distribuzione e' collegato e, in caso di  alimentazione

dell'impianto  di  distribuzione  a  mezzo  veicoli,  dei  dati   che

mensilmente debbono essere messi a  disposizione  dell'Agenzia  delle

Dogane da parte  degli  esercenti  il  trasporto  su  gomma  del  gas

naturale,  per  verificare  che  la   quantita'   di   gas   naturale

effettivamente  erogato  dagli  impianti  di  distribuzione  di   gas

naturale sia non inferiore alla quantita' di  biometano  fornita  dai

produttori di biometano allo stesso impianto interessato. A tal fine,

per il biometano vengono considerati i valori di riferimento  per  la

massa  volumica  e  per  il  potere  calorifico  inferiore   definiti

nell'Allegato I del decreto del Ministro dello sviluppo economico  10

ottobre 2014 e successive modifiche.

  5. La maggiorazione di  cui  all'art.  33,  comma  5,  del  decreto

legislativo 3  marzo  2011,  n.  28,  e'  riconosciuta  al  biometano

prodotto da materie di cui alle parti  A  e  B  dell'Allegato  3  del

decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  10  ottobre  2014  e

successive modifiche.

  6. La maggiorazione di cui al comma 5 e' riconosciuta a  condizione

che l'autorizzazione alla costruzione e  all'esercizio  dell'impianto

di produzione di biometano contenga esplicita indicazione di utilizzo

esclusivo di una o piu' delle materie di cui al comma 5. Nei casi  di

impianti con autorizzazione  alla  costruzione  e  all'esercizio  che

riporti in modo esplicito l'indicazione di utilizzo delle materie  di

cui al  comma  5,  in  codigestione  con  altre  materie  di  origine

biologica, queste ultime in percentuale comunque non superiore al 30%

in peso, la maggiorazione di cui all'art. 33, comma  5,  del  decreto

legislativo 3 marzo 2011, n. 28, viene  riconosciuta  sul  70%  della

produzione di biometano immessa in consumo nei trasporti. Ai fini  di

quanto disposto al precedente  periodo,  la  verifica  dei  requisiti

della  materia  prima  e'  eseguita  dal  Ministero  delle  politiche

agricole alimentari e forestali, o da altro soggetto  indicato  dallo

stesso Ministero entro 90 giorni dall'entrata in vigore del  presente

decreto. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

predispone  una  procedura  semplificata  che  prevede  comunque   la

verifica annuale, con riferimento all'anno solare, delle quantita'  e

tipologie  di  materie  impiegate  dal  produttore,   anche   tramite

l'effettuazione di controlli a campione. Con tale  procedura  vengono

definiti anche le modalita' dei controlli in capo al Ministero  delle

politiche agricole alimentari  e  forestali  ai  sensi  del  presente

articolo, ed il relativo costo a carico dei produttori di  biometano.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei  casi

di cui all'art. 8 del presente decreto.

  7.  I  CIC  rilasciati  ai  sensi  del   presente   articolo   sono

utilizzabili  esclusivamente  dai  soggetti  obbligati  ai  fini  del

rispetto  dell'obbligo  di  cui  all'art.  2-quater,  comma   2   del

decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 e successive modificazioni.

  8. Al fine della quantificazione di  cui  al  comma  3,  non  viene

effettuata alcuna detrazione in termini di energia utilizzata per  la

produzione di biometano, ivi inclusa l'energia derivante da eventuali

impianti  di  produzione  di  energia  elettrica  gia'   oggetto   di

incentivazioni.




                               Art. 6

 Incentivazione del biometano avanzato  immesso  nella  rete  del  gas

                  naturale e destinato ai trasporti




  1. Dalla data di pubblicazione delle procedure di cui  al  comma  2

dell'art. 10, su richiesta dei produttori di biometano avanzato e  in

alternativa a quanto previsto all'art. 5, il GSE, fatti salvi i commi

8 e 9, ritira il biometano avanzato che viene immesso nelle reti  con

l'obbligo di connessione di  terzi,  nella  quantita'  massima  annua

prevista dall'art.  3,  comma  3,  del  decreto  del  Ministro  dello

sviluppo economico 10 ottobre 2014 e s.m.i.,  secondo  le  specifiche

dell'art. 5,  comma  2,  dello  stesso  decreto  (di  seguito  anche:

quantita' massima annua ritirabile),  espressa  in  CIC,  secondo  le

seguenti modalita':

    a) il ritiro viene effettuato a un prezzo  pari  a  quello  medio

ponderato con le quantita', registrato sul mercato a pronti  del  gas

naturale (MPGAS) gestito dal Gestore dei mercati energetici (GME) nel

mese di cessione, che il GME rende disponibile sul suo sito internet,

ridotto del 5%;

    b) al produttore, in regola con il  pagamento  dei  corrispettivi

dovuti al GSE, viene altresi' riconosciuto  dal  GSE  il  valore  dei

corrispondenti CIC di cui all'art. 5, con le eventuali  maggiorazioni

di cui ai commi 5 e 6 del medesimo art. 5, e di  quelle  previste  al

comma 11 e 12 del presente articolo attribuendo a ciascun certificato

un valore pari a 375,00 euro;

    c) gli oneri di ritiro dei CIC sono fatturati dal GSE ai soggetti

sottoposti all'obbligo di immissione in consumo di  biocarburanti  di

cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre  2014

e s.m.i. (di seguito anche: soggetti obbligati) in proporzione e  nel

limite delle rispettive quote d'obbligo e, a seguito del pagamento, i

relativi CIC sono assegnati ai medesimi soggetti  obbligati,  secondo

le modalita'  e  le  tempistiche  stabilite  dal  GSE  nelle  proprie

procedure operative. Eventuali quantitativi di biometano prodotti  in

eccedenza rispetto alla quantita' massima annua  ritirabile  dal  GSE

possono beneficiare delle disposizioni di cui all'art. 5  incluse  le

maggiorazioni di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo;

    d) il GSE ritira il biometano avanzato,  in  maniera  cronologica

rispetto alla data di entrata in esercizio dell'impianto, dai diversi

produttori fino al raggiungimento  della  citata  quantita'  massima.

Entro quindici giorni dalla data ultima per  la  presentazione  delle

autodichiarazioni, di cui all'art. 4 del decreto del  Ministro  dello

sviluppo economico del 10 ottobre 2014 e s.m.i., il GSE,  sulla  base

delle informazioni ivi contenute e fatto salvo quanto  previsto  alla

successiva lettera g), pubblica il valore di riferimento, per  l'anno

in corso, della quantita'  massima  annua  ritirabile.  Fino  a  tale

pubblicazione  si  fa  riferimento  al   valore   relativo   all'anno

precedente;

    e) il GSE aggiorna e pubblica, con continuita' sul  proprio  sito

internet, un contatore con  dati  stimati,  alla  cui  determinazione

concorrono i dati della producibilita' degli impianti di biometano  o

dell'effettiva produzione annua, qualificati  in  esercizio,  il  cui

biometano e' oggetto di ritiro da parte del  GSE.  Il  GSE,  inoltre,

identifica e pubblica, con continuita', l'elenco degli impianti a cui

ritirare il biometano, dando precedenza a quelli con data di  entrata

in esercizio anteriore  nel  caso  in  cui  tale  producibilita'  sia

superiore alla quantita' massima annua ritirabile;

    f) ai fini della  determinazione  della  quantita'  di  biometano

massima producibile di ogni singolo impianto, il GSE utilizza i  dati

relativi alla capacita' produttiva di  ogni  singolo  impianto  e  un

numero di ore teorico di funzionamento che  definisce  nelle  proprie

procedure applicative di cui all'art. 10, comma 2. Gli  impianti  non

rientranti nell'elenco pubblicato dal GSE possono  beneficiare  delle

disposizioni di cui all'art. 5 ed essere eventualmente inclusi  nello

stesso elenco a seguito di  rideterminazione,  nell'anno  successivo,

della quota massima annua ritirabile;

    g) qualora si rilevi dai dati disponibili a  consuntivo  che  non

sia stata raggiunta la quantita' massima annua di biometano  avanzato

ritirabile di cui al comma 1, il GSE provvede a ritirare i CIC ancora

nella disponibilita' dei produttori  di  biometano  avanzato  che  ne

abbiano fatto richiesta al GSE, che non siano inizialmente  rientrati

nell'elenco di cui alla lettera  e),  fino  al  raggiungimento  della

medesima quantita' massima effettiva;

    h) resta fermo che, a tal fine, il gestore  delle  infrastrutture

delle reti del gas naturale con obbligo di connessione  di  terzi  e'

tenuto a trasmettere al GSE i dati relativi alle quantita' e qualita'

del biometano immesso nelle proprie reti, secondo modalita'  definite

dallo stesso GSE.

  2. Il biometano e' ritirato dal GSE,  ai  sensi  del  comma  1,  in

corrispondenza dei punti di consegna del  biometano  nelle  reti  con

l'obbligo di connessione di terzi oppure  al  PSV  per  il  biometano

proveniente da altri Stati esteri e ceduto  al  PSV,  preferibilmente

mediante procedura di asta pubblica. Detta cessione e'  effettuata  a

una o piu' societa' di vendita di  gas  naturale  che  dimostrino  di

essere titolari di un contratto  di  trasporto  sulla  rete  del  gas

naturale e di avere contratti di fornitura, stipulati direttamente  o

tramite una societa' controllata, con impianti  di  distribuzione  di

gas naturale per i trasporti per un volume non  inferiore  al  volume

del  biometano  che  intendono  acquistare.  La  differenza   tra   i

corrispettivi da versare ai produttori per il ritiro del biometano, i

costi del contratto di trasporto dai punti di ritiro fino al PSV e le

entrate derivanti dalla vendita del biometano sono poste a  carico  o

restituite ai soggetti obbligati in proporzione alle rispettive quote

d'obbligo.

  3. Il GSE stipula con i produttori di biometano avanzato  contratti

di ritiro e pagamento  del  biometano  ritirato,  avvalendosi  di  un

contratto standard, approvato  con  decreto  del  direttore  generale

della Direzione generale per la sicurezza  dell'approvvigionamento  e

le infrastrutture energetiche (DGSAIE) su proposta del  GSE.  Il  GSE

stipula altresi' con i soggetti obbligati  contratti  di  cessione  e

pagamento dei certificati,  avvalendosi  di  un  contratto  standard,

approvato con decreto del direttore generale della DGSAIE su proposta

del GSE. I predetti contratti standard assicurano che, in ogni  caso,

il pagamento ai produttori di biometano di quanto dovuto ai sensi del

comma 1 avvenga a  cura  del  GSE,  successivamente  all'incasso  dei

corrispettivi relativi al biometano avanzato ritirato ed ai  relativi

certificati. In ogni caso, dall'attuazione del presente articolo  non

possono derivare oneri a carico del  GSE.  Nel  caso  sia  necessario

procedere a ricalcoli che determinino rettifiche positive o  negative

del numero dei CIC emessi, queste saranno compensate nelle  emissioni

successive nei confronti dei soggetti obbligati.

  4. Per i  soli  soggetti  obbligati  che  hanno  aderito  a  quanto

disposto ai commi da  1  a  7  ai  sensi  del  comma  8,  e  ai  fini

dell'applicazione delle sanzioni di cui al decreto del Ministro dello

sviluppo economico  20  gennaio  2015,  l'obbligo  di  immissione  in

consumo di un  quantitativo  minimo  di  biocarburanti  avanzati  nei

diversi anni si intende comunque rispettato per  la  quota  parte  di

biometano avanzato di cui  all'art.  5,  comma  2,  del  decreto  del

Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e s.m.i. richiamata

al comma 1, a  prescindere  dal  numero  dei  CIC  per  il  biometano

avanzato effettivamente riconosciuti dal  GSE  nei  diversi  anni  ai

suddetti soggetti.

  5.  Con  decreto  del  direttore  generale  della  DGSAIE   emanato

annualmente, la prima volta entro il 31 dicembre 2018, e'  modificato

il valore della quantita' massima di biometano avanzato,  di  cui  al

comma 1, relativa agli anni successivi al 2019, tenendo  conto  della

effettiva  disponibilita'  di   biometano   avanzato   e   di   altri

biocarburanti avanzati diversi dal biometano. Con il medesimo decreto

e' eventualmente modificato il valore di  riduzione  percentuale  del

prezzo di ritiro del biometano avanzato di cui all'art. 6,  comma  1,

lettera a) per tener conto della necessita' di  copertura  dei  costi

del contratto di trasporto dai punti di ritiro fino al PSV.

  6. Il produttore di biometano avanzato puo' accedere alle modalita'

di incentivazione di cui al presente articolo a condizione che  siano

rispettate, a cura dello stesso produttore, le disposizioni dell'art.

3, comma 6. Al biometano incentivato ai sensi del  presente  articolo

si applicano le disposizioni dell'art. 5, commi 4  (ove  adottabile),

5, 6, e 8.

  7. Le disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  per  le

produzioni di biometano di cui al comma 1 realizzate da impianti  che

entrano in esercizio entro  il  31  dicembre  2022,  per  un  periodo

massimo  di  10  anni  dalla  data  di   decorrenza   dell'incentivo.

Successivamente  a  tale   periodo,   il   produttore   accede   alle

disposizioni previste all'art. 5.

  8. I soggetti obbligati che non intendono aderire a quanto disposto

ai commi da 1 a  7,  e  che  intendano  rispettare  il  loro  obbligo

autonomamente con biometano avanzato, ne danno comunicazione  al  GSE

entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto e comunque, per i nuovi  soggetti  obbligati,  non  oltre  la

prima autodichiarazione presentata ai sensi del decreto del  Ministro

dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014; detta comunicazione  e'

riferita all'intero periodo 2018-2027. Entro il 1° dicembre 2022, con

riferimento al periodo successivo di validita' di quanto disposto  ai

commi da 1 a 7, i soggetti obbligati che si sono  valsi  dell'opzione

di cui al  precedente  periodo,  potranno  effettuare  la  scelta  di

adesione per il periodo residuo di applicazione di quanto disposto al

presente articolo. Tale periodo e' da intendersi dal 2023 al 2032 per

i soggetti obbligati che  si  sono  valsi,  nel  periodo  precedente,

dell'opzione di non aderire a quanto disposto ai  commi  da  1  a  7,

mentre va dal 2028 al 2032 per soggetti obbligati che  hanno  aderito

nel precedente  periodo.  I  quantitativi  di  obbligo  dei  soggetti

obbligati che non aderiscono al meccanismo di cui ai commi da 1  a  7

sono sottratti dalle corrispondenti quantita' massime di biometano di

cui al comma 1.

  9. I produttori di biometano  avanzato,  in  alternativa  a  quanto

previsto al comma 1, possono richiedere al  GSE  di  essere  esclusi,

anche parzialmente, e esclusivamente per la quota  di  biometano  che

risulta immesso in rete e misurato in maniera dedicata e  separata  e

secondo le modalita' definite dal GSE nell'ambito delle procedure  di

cui all'art. 10, comma 2, dal ritiro del biometano immesso in rete  e

possono  provvedere  autonomamente  alla  vendita,  ai   fini   della

successiva immissione in consumo nel settore dei trasporti, e in  tal

caso hanno diritto al solo valore dei corrispondenti CIC, valorizzati

dal GSE a 375,00 euro. I produttori che immettono biometano  avanzato

in reti diverse da quelle con obbligo di connessione di  terzi  hanno

diritto al riconoscimento del solo valore dei CIC  corrispondenti  al

biometano immesso in consumo nei trasporti.

  L'ammontare  dei  CIC  corrisposti  ai  sensi  del  presente  comma

concorre al raggiungimento della quantita' massima di cui al comma 1;

i relativi impianti devono essere inclusi all'elenco di cui al  comma

1, lettera e) per accedere all'incentivazione prevista.

  10. Nel caso di impianti per la produzione di biometano avanzato di

proprieta' di imprese agricole, singole ed associate, le disposizioni

di cui all'art. 6 sono cumulabili con altri incentivi pubblici per la

realizzazione degli impianti sia in  conto  interesse  che  in  conto

capitale non eccedenti il 40% del costo dell'investimento.

  11. I  produttori  che  immettono  in  consumo  il  biometano  come

carburante in uno o piu'  nuovi  impianti  di  distribuzione  di  gas

naturale sia  in  forma  GNC  che  GNL,  pertinente  all'impianto  di

produzione di biometano, hanno diritto, a  decorrere  dalla  data  di

entrata in esercizio dell'impianto di distribuzione, come  comunicata

al GSE, che  nel  merito  puo'  disporre  i  relativi  controlli,  al

rilascio da parte del GSE di un numero di  CIC  maggiorato  del  20%,

fino al raggiungimento massimo  del  70%  del  valore  del  costo  di

realizzazione dello stesso impianto di distribuzione di gas  naturale

per il settore dei trasporti e comunque entro un valore massimo della

maggiorazione  di  600.000  euro  ad  impianto.  Tale  valorizzazione

avviene per ogni produttore di  biometano  in  maniera  proporzionale

alla sua partecipazione finanziaria alla realizzazione  dell'impianto

di distribuzione di gas naturale destinato al settore dei  trasporti,

secondo  modalita'  definite  nelle  procedure  applicative  di   cui

all'art. 10, comma 2. Tali procedure prevedono anche le modalita'  di

restituzione della intera maggiorazione ottenuta  qualora  l'impianto

di distribuzione di gas naturale sia chiuso alle vendite al  pubblico

prima di 10 anni, anche non continuativi e tenendo conto di eventuali

periodi di messa in sospensiva, dalla data di  inizio  dell'attivita'

di distribuzione del gas naturale.

  12. I produttori che producono biometano nella  forma  liquida  (in

seguito BML) con un nuovo  impianto  di  liquefazione  di  biometano,

pertinente all'impianto di produzione di biometano, hanno diritto,  a

partire  dalla  data  di  entrata  in  esercizio   dell'impianto   di

liquefazione, come comunicata al GSE che nel merito puo'  disporre  i

relativi controlli, al rilascio da parte del GSE di un numero di  CIC

maggiorato del 20%, fino al raggiungimento massimo del 70% del valore

del costo di realizzazione dello stesso impianto di liquefazione  del

biometano e comunque entro un valore massimo della  maggiorazione  di

1.200.000 euro. Tale valorizzazione avviene per  ogni  produttore  di

BML in maniera proporzionale alla sua partecipazione finanziaria alla

realizzazione dell'impianto di liquefazione  del  biometano,  secondo

modalita' definite nelle procedure applicative di  cui  all'art.  10,

comma 2. Tali procedure prevedono anche le modalita' di  restituzione

della   intera   maggiorazione   ottenuta   qualora   l'impianto   di

liquefazione di biometano cessi di funzionare prima di 10 anni  dalla

data di inizio dell'attivita' di distribuzione del  gas  naturale  in

forma liquida.




                               Art. 7

               Incentivazione dei biocarburanti avanzati

                        diversi dal biometano




  1. Dalla data di pubblicazione delle procedure di cui  al  comma  2

dell'art. 10, su richiesta del produttore di  biocarburanti  avanzati

diversi dal biometano, il GSE, fatto salvo il comma 5,  riconosce  al

produttore stesso il valore  dei  corrispondenti  CIC  attribuendo  a

ciascun certificato un valore pari a 375,00 euro a certificato per la

quantita' massima annua prevista dall'art. 3,  comma  3,  secondo  le

specifiche dell'art. 5, comma  2,  del  decreto  del  Ministro  dello

sviluppo economico 10 ottobre 2014  e  s.m.i.,  secondo  le  seguenti

modalita':

    a) gli oneri di ritiro dei CIC sono fatturati dal GSE ai soggetti

obbligati  in  proporzione  e  nel  limite  delle  rispettive   quote

d'obbligo e, a seguito del pagamento, i relativi CIC  sono  assegnati

ai medesimi soggetti obbligati, secondo le modalita' e le tempistiche

stabilite dal GSE nelle proprie procedure operative;

    b) il GSE riconosce i CIC in maniera  cronologica  rispetto  alla

data  di  presentazione  della  domanda  di  qualifica  in  esercizio

dell'impianto ai diversi  produttori  fino  al  raggiungimento  della

citata quantita' massima. Entro quindici giorni dalla data ultima per

la presentazione delle  autodichiarazioni,  di  cui  al  decreto  del

Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014  e  s.m.i.,  il

GSE, sulla base delle informazioni ivi contenute, pubblica il  valore

di riferimento, per l'anno in corso, della quantita' massima annua di

CIC ritirabili. Fino a tale pubblicazione si fa riferimento al valore

relativo all'anno precedente;

    c) a tal fine, il GSE aggiorna e pubblica,  con  continuita'  sul

proprio sito internet,  un  contatore  con  dati  stimati,  alla  cui

determinazione concorrono i dati della producibilita' degli  impianti

di biocarburanti avanzati diversi  dal  biometano,  o  dell'effettiva

produzione annua, qualificati in esercizio, il cui  biocarburante  e'

oggetto di ritiro  dei  CIC  da  parte  del  GSE.  Il  GSE,  inoltre,

identifica e pubblica, con continuita', l'elenco degli impianti a cui

ritirare i CIC, dando precedenza a quelli  con  data  di  domanda  di

qualifica in esercizio anteriore nel caso in cui tale  producibilita'

sia superiore alla quantita' massima annua di CIC ritirabili;

    d) ai fini della determinazione della quantita' di  biocarburante

avanzato diverso dal biometano massima producibile  di  ogni  singolo

impianto, il GSE utilizza i dati relativi alla  capacita'  produttiva

di ogni singolo impianto e un numero di ore teorico di  funzionamento

che definisce nelle proprie procedure applicative di cui all'art. 10,

comma 2.

  2. I produttori di biocarburante  avanzato  diverso  dal  biometano

provvedono  autonomamente  alla  vendita  di  tali  biocarburanti  ai

soggetti obbligati tra quelli che hanno aderito a quanto disposto  ai

commi da 1 a 4 e con i quali hanno un contratto di fornitura, ai fini

della successiva immissione in consumo nel settore dei trasporti.  Il

riconoscimento del valore dei CIC di cui al comma 1 e' effettuato dal

GSE a valle della vendita ad un soggetto obbligato del  biocarburante

avanzato  diverso  dal  biometano  e  dopo  che  lo  stesso  soggetto

obbligato abbia trasmesso al GSE  tutte  le  informazioni  attestanti

l'effettiva immissione in consumo sul territorio  nazionale  di  tali

biocarburanti. Il Biocarburante avanzato diverso dal biometano  viene

acquistato dai soggetti obbligati ad un prezzo massimo,  espresso  in

Euro a tonnellata, pari alla media della quotazione mensile del  mese

precedente, pubblicate dal Platt's, del prodotto entro il quale  tale

biocarburante viene miscelato per l'utilizzo finale come carburante e

convertito in Euro a tonnellata alla  media  dei  cambi  dollaro/euro

(USD/€) calcolata utilizzando la media mensile dei cambi  quotidiani,

ridotto del 5%.

  3. Il GSE stipula con i soggetti obbligati contratti di cessione  e

pagamento dei certificati,  avvalendosi  di  un  contratto  standard,

approvato con decreto del direttore generale della DGSAIE su proposta

del GSE. I predetti contratti standard assicurano che, in ogni  caso,

il pagamento ai produttori  di  biocarburante  avanzato  diverso  dal

biometano di quanto dovuto ai sensi del comma 1 avvenga, a  cura  del

GSE,  successivamente  all'incasso  dei  corrispettivi  dei  relativi

certificati. In ogni caso, dall'attuazione del presente articolo  non

possono derivare oneri a carico del GSE.

  4. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al  decreto  del

Ministro dello sviluppo economico 20 gennaio  2015,  il  quantitativo

minimo di biocarburanti da immettere in consumo nei diversi anni,  si

intende completamente immesso in  consumo  per  la  quota  parte  dei

biocarburanti avanzati diversi dal biometano di cui all'art. 5, comma

2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre  2014

e s.m.i. richiamata al comma 1, per i  soli  soggetti  obbligati  che

hanno aderito a quanto disposto ai commi da 1 a 3 ai sensi del  comma

5, a prescindere dai CIC per i  biocarburanti  avanzati  diversi  dal

biometano effettivamente riconosciuti dal GSE nei diversi anni.

  5. Le disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  per  le

produzioni di biocarburanti avanzati diversi dal biometano di cui  al

comma 1 realizzate da impianti che entrano in esercizio entro  il  31

dicembre 2022, per un periodo  massimo  di  10  anni  dalla  data  di

decorrenza  dell'incentivo.  Successivamente  a  tale   periodo,   il

produttore accede alle disposizioni previste dal decreto  10  ottobre

2014.

  6. I soggetti obbligati che non intendono aderire a quanto disposto

ai commi da 1 a  5,  e  che  intendano  rispettare  il  loro  obbligo

autonomamente  con  qualsiasi  tipologia  di  biocarburanti  avanzati

diversi dal biometano, ne danno comunicazione  al  GSE  entro  trenta

giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e

comunque  per  i  nuovi  soggetti  obbligati  non  oltre   la   prima

autodichiarazione presentata, ai sensi del decreto del Ministro dello

sviluppo economico del 10 ottobre 2014  e  successive  modifiche,  di

insorgenza dell'obbligo; detta comunicazione e'  riferita  all'intero

periodo 2018-2027. Entro il 1°  dicembre  2022,  con  riferimento  al

periodo successivo di validita' di quanto disposto ai commi da 1 a 5,

i soggetti obbligati  che  si  sono  valsi  dell'opzione  di  cui  al

precedente periodo, potranno effettuare la scelta di adesione per  il

periodo residuo  di  applicazione  di  quanto  disposto  al  presente

articolo. Tale periodo e' da  intendersi  dal  2023  al  2032  per  i

soggetti  obbligati  che  si  sono  valsi,  nel  periodo  precedente,

dell'opzione di non aderire a quanto disposto ai  commi  da  1  a  5,

mentre va dal 2028 al 2032 per i soggetti obbligati che hanno aderito

nel precedente  periodo.  I  quantitativi  di  obbligo  dei  soggetti

obbligati che non aderiscono al meccanismo di cui ai commi da 1  a  5

sono   sottratti   dalle   corrispondenti   quantita'   massime    di

biocarburanti avanzati diversi dal biometano di cui al comma 1.




                               Art. 8

             Riconversione di impianti a biogas esistenti




  1. Le disposizioni di cui agli articoli 5 e  6  sono  applicate  in

misura pari al 100% dei CIC spettanti all'analogo nuovo impianto, nel

caso in cui il biometano sia prodotto da impianti a biogas  esistenti

che, successivamente alla data di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto,  anche  con  incrementi  di  capacita'   produttiva,   siano

totalmente o parzialmente riconvertiti alla produzione di  biometano.

Nel caso di impianti di produzione elettrica a biogas esistenti,  che

beneficino di incentivi  sull'energia  elettrica  prodotta  e  che  a

seguito della riconversione a biometano vogliano mantenere una  parte

della produzione di tale energia elettrica, le disposizioni di cui al

presente  comma  si  applicano  qualora  il  produttore  accetti   la

condizione che, a seguito della riconversione, l'incentivo  spettante

su detta produzione residua di energia  elettrica  sia  erogato,  per

l'intero periodo residuo di diritto, che non deve essere inferiore  a

tre anni dalla data di entrata in esercizio in assetto  riconvertito,

su una quota di produzione non  superiore  al  70%  della  produzione

annua media incentivata, misurata dalla data di entrata in  esercizio

commerciale dell'incentivo sull'energia elettrica  (in  assetto  solo

elettrico) fino alla data di entrata in  esercizio  dell'impianto  di

produzione del biometano in assetto riconvertito. Il GSE determina la

produzione annua media incentivata e la comunica  al  produttore.  Il

periodo minimo di tre anni  di  erogazione  dell'incentivo  spettante

sulla produzione di elettricita' a partire dalla data di  entrata  in

esercizio in assetto riconvertito e' ridotto a due anni nel  caso  di

impianti di produzione di biogas entrati in  esercizio  entro  il  31

dicembre 2007.

  2. Il periodo di diritto al rilascio dei CIC per la  produzione  di

biometano di cui al comma 1 e' pari al periodo di  diritto  spettante

ai nuovi impianti. Qualora l'impianto da riconvertire abbia terminato

alla  data  di  entrata  in  esercizio  in  assetto  riconvertito   e

successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto,

il periodo di diritto agli incentivi per  la  produzione  di  energia

elettrica da fonte rinnovabile, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 sono

riconosciuti in misura pari al  70%  di  quelli  spettanti  ai  nuovi

impianti.  Successivamente  si  applicano  le  disposizioni  previste

all'art. 5.

  3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, ai fini del rilascio dei

CIC agli impianti di  cui  al  presente  articolo,  relativamente  al

biogas destinato alla produzione di biometano avanzato  si  applicano

le disposizioni relative agli impianti di nuova costruzione. Per  gli

impianti di cui al presente articolo la maggiorazione di cui all'art.

5, commi 5 e 6 e' riconosciuta a condizione che l'autorizzazione alla

realizzazione  dell'intervento  di  riconversione   e   all'esercizio

dell'impianto  riconvertito   contenga   esplicita   indicazione   di

tipologia  e  quantita'  in  peso  delle   materie   utilizzate   con

riferimento alle biomasse elencate  all'art.  5,  comma  5.  Per  gli

impianti  di  cui  al  presente  articolo  relativamente  al   biogas

destinato  alla  produzione  di  biometano  avanzato  si   applicano,

inoltre, le maggiorazioni di cui all'art. 6, commi 11 e 12.

  4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al  presente

articolo, le eventuali modifiche apportate  agli  impianti  esistenti

non  modificano  le  condizioni  e  il  livello  di  incentivo   alla

produzione  di  energia  elettrica  preesistente  alle  modifiche  di

impianto realizzate,  sempreche'  non  comportino  un  aumento  della

potenza  elettrica  e  fermo  restando  quanto  previsto  dai   commi

precedenti.




                               Art. 9

                        Procedura di qualifica




  1. Il produttore che intenda accedere alle disposizioni di  cui  al

presente decreto, presenta domanda al GSE per  il  riconoscimento  al

proprio  impianto  della   relativa   qualifica,   mediante   portale

appositamente predisposto dal GSE.  La  domanda  riporta  almeno:  a)

soggetto produttore, b) ubicazione e tipologia dell'impianto, c)  gli

estremi  del  titolo  autorizzativo  o   sua   richiesta   presentata

all'Autorita' competente e materie prime autorizzate,  d)  tecnologia

utilizzata, e) capacita' produttiva e destinazione della  produzione,

eventualmente comprensiva dei punti identificativi di  misurazione  e

immissione in rete, intesa come previsto dall'art. 1 comma 3, f) data

di entrata in  esercizio  effettiva  o  presunta,  g)  producibilita'

attesa, h) stima della quantificazione degli autoconsumi previsti, i)

tipo di meccanismo richiesto, l) data di decorrenza  del  periodo  di

rilascio dei  CIC;  m)  categoria  di  intervento;  n)  modalita'  di

collegamento alla rete del gas naturale;  l)  programmazione  mensile

delle forniture.

  2. La domanda di cui al comma 1 deve pervenire al GSE non oltre  il

termine di un anno dalla data di entrata in esercizio  dell'impianto,

pena l'inammissibilita'.  Nel  caso  di  impianto  di  produzione  di

biometano, pena l'inammissibilita', la domanda deve essere  corredata

almeno da:

    a)  una  relazione  tecnica  contenente  tutte  le   informazioni

tecniche  e  documentali  necessarie  a  valutare  la  tipologia   di

impianto, secondo modalita' definite nelle procedure  applicative  di

cui all'art. 10, comma 2;

    b) copia del progetto definitivo dell'impianto,  comprendente  lo

schema rappresentativo degli apparati di misura di  produzione  e  di

immissione in rete, intesa come previsto dall'art.  1  comma  3,  del

biometano (qualita', quantita' e odorizzazione ove previsto)  nonche'

delle altre eventuali grandezze utili ai  fini  della  determinazione

dei  CIC  spettanti,  secondo  modalita'  definite  nelle   procedure

applicative di cui all'art. 10, comma 2;

    c) dichiarazione sostitutiva di atto di  notorieta',  redatta  ai

sensi dell'art. 47 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.

445/2000, con la quale il produttore attesta di  essere  in  possesso

dei  requisiti  previsti   dal   presente   decreto   ai   fini   del

riconoscimento dei  CIC  e  dell'autorizzazione  alla  costruzione  e

all'esercizio dell'impianto, o alla realizzazione dell'intervento  di

riconversione, ovvero di aver richiesto la  medesima  autorizzazione,

presentata all'autorita' competente ai sensi del decreto  legislativo

3 marzo 2011, n.  28,  e  nel  caso  di  impianti  di  produzione  di

biometano connessi alle reti con l'obbligo di connessione  di  terzi,

di essere in possesso della documentazione relativa alla richiesta di

connessione alla rete.

  3. Il GSE valuta la domanda e ne comunica l'esito della valutazione

ai  produttori  entro  120  giorni   dalla   data   di   ricevimento,

determinando in via presuntiva il quantitativo di  CIC  rilasciabili,

sulla base dei dati tecnici dichiarati dallo  stesso  produttore.  Il

termine di 120 giorni va calcolato al netto dei tempi  imputabili  al

medesimo produttore e ad  altri  soggetti  interpellati  dal  GSE  in

applicazione della legge 12 novembre 2011, n. 183.

  4. I soggetti responsabili degli impianti comunicano  al  GSE  ogni

variazione dei dati degli impianti stessi, ivi  inclusi  l'avvio  dei

lavori e l'avvenuta entrata in esercizio.

  5. La qualifica di cui al comma 1 cessa  di  validita'  qualora  il

soggetto che la detiene non comunichi al GSE  l'avvenuto  inizio  dei

lavori sull'impianto  qualificato  a  progetto  entro  diciotto  mesi

dall'ottenimento della medesima  qualifica,  al  netto  di  eventuali

ritardi causati da provvedimenti disposti dalle competenti autorita'.

  6. Fatte  salve  cause  di  forza  maggiore  o  indipendenti  dalla

volonta' del produttore intervenute durante  i  lavori  sull'impianto

qualificato, dichiarate dal produttore al GSE e  da  questo  valutate

tali, la qualifica cessa di  validita'  anche  nel  caso  in  cui  il

soggetto che la detiene non comunichi al GSE  l'avvenuta  entrata  in

esercizio  dell'impianto  entro  tre  anni   dall'ottenimento   della

qualifica a progetto.

  7. La domanda  di  cui  al  comma  1  contiene  altresi'  eventuale

indicazione di utilizzo di materie prime identificate dal  GSE  sulla

base del titolo  autorizzativo  utilizzabili  per  la  produzione  di

biocarburante avanzato diverso dal biometano ai sensi del decreto del

Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014.




                               Art. 10

                   Disposizioni transitorie e varie




  1. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente  decreto,  se  del  caso  l'Autorita'  aggiorna   i   propri

provvedimenti in materia di:

    a) modalita' di misurazione della quantita' di biometano  immesso

nella  rete  del  gas  naturale  di  cui   all'art.   1,   comma   3,

identificazione delle  modalita'  e  del  soggetto  responsabile  per

l'attivita'  di  certificazione  e  misurazione  della  quantita'  di

biometano ammissibile alle disposizioni  degli  articoli  5  e  6,  e

disposizioni operative in materia di ritiro del biometano;

    b) per  i  casi  di  cui  agli  articoli  5  e  6,  modalita'  di

determinazione della data di entrata in esercizio  e  di  misurazione

del biometano immesso in  consumo  e  idoneo  al  rilascio  dei  CIC,

prevedendo anche le modalita' con le quali, nel caso di trasporto del

biometano in stato gassoso o liquido,  la  rilevazione  del  dato  di

misura sia effettuata sia nel punto predisposto  per  il  carico  dei

mezzi di trasporto, ovvero nel punto piu' a  valle  della  produzione

all'ingresso dell'impianto di  consumo,  sia  subito  a  valle  della

raffinazione del biogas.

  2. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto, il GSE, acquisito il parere positivo  del  Comitato

tecnico consultivo biocarburanti di cui all'art. 33,  comma  5-sexies

del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, aggiorna e  pubblica  le

procedure applicative per la richiesta e il rilascio dei CIC  di  sua

competenza e per ogni altro compito ad  esso  affidato  dal  presente

decreto, ivi incluso quanto previsto dall'art. 6.

  3. Agli impianti ammessi alle disposizioni del presente decreto  si

applica quanto previsto  dal  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo

economico 24 dicembre 2014, recante approvazione delle tariffe per la

copertura dei costi sostenuti dal GSE.

  4. I controlli sugli impianti di produzione di  biometano  e  sulla

relativa immissione in consumo ai sensi degli articoli  5  e  6  sono

eseguiti, in via  autonoma  o  congiunta,  dallo  stesso  GSE  e  dal

Comitato  tecnico  consultivo   biocarburanti   per   le   rispettive

competenze, ai  sensi  dell'art.  33,  comma  5-sexies,  del  decreto

legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sulla base di un  programma  annuale

deliberato dallo stesso Comitato tecnico consultivo, su proposta  del

GSE.  Le  attivita'  di  verifica  possono  essere  svolte   mediante

controlli sia documentali che con sopralluoghi presso il sito,  anche

senza preavviso,  dove  e'  ubicato  l'impianto,  anche  al  fine  di

accertarne la  corretta  esecuzione  tecnica  ed  amministrativa.  Il

produttore e' tenuto all'adozione delle misure  necessarie  affinche'

le attivita' di sopralluogo si svolgano nel rispetto delle condizioni

permanenti di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente  in

materia.  Ferme  restando  le  sanzioni  penali  e/o   amministrative

previste dalle norme di riferimento e  connesse  alla  produzione  di

dati o documenti non  veritieri,  ovvero  di  dichiarazioni  false  o

mendaci, il  GSE  definisce,  ove  necessario,  specifiche  misure  a

garanzia dei CIC riconosciuti, anche prevedendo specifiche  modalita'

che ne  assicurino  il  recupero.  Nel  caso  in  cui  le  violazioni

riscontrate  nell'ambito  dei  controlli,  siano  rilevanti,  il  GSE

dispone la decadenza dei CIC nonche' il recupero dell'incentivo  gia'

erogato, revocando, ove  necessario,  la  qualifica  di  impianto  di

produzione di biometano.

  5.  Per  le  disposizioni  di  cui  al   presente   decreto   trova

applicazione l'art. 23, comma 3,  del  decreto  legislativo  3  marzo

2011, n. 28.

  6. Il GSE pubblica con cadenza annuale, e aggiorna  semestralmente,

un bollettino informativo con l'elenco degli  impianti  ammessi  alle

disposizioni del  presente  decreto,  l'indicazione  della  tipologia

delle   materie   impiegate   per   la   produzione   di   biometano,

dell'ubicazione  e  capacita'  produttiva  degli  impianti  e   della

quantita' di biometano impiegata per  ciascuna  delle  finalita'  del

presente decreto. Il GSE altresi' raccoglie  con  cadenza  annuale  i

dati  dei  costi  di  produzione  del   biometano   e   degli   altri

biocarburanti avanzati diversi dal biometano al fine  di  fornire  al

Ministero dello sviluppo economico le informazioni  quantitative  per

il necessario adeguamento del valore dei CIC  previsti  dal  presente

decreto.  Tale  adeguamento  si  applica  agli  impianti  entrati  in

esercizio trascorsi sei mesi dall'adeguamento stesso.

  7.  Il  GSE  provvede  altresi'  a  sviluppare,   aggiornandolo   e

rendendolo pubblico con cadenza annuale, un rapporto sui  sistemi  di

incentivazione del biometano adottati nei principali  Paesi  europei,

che raffronti, tra l'altro, i costi  di  generazione  nei  principali

Paesi europei e in Italia.

  8. Fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 1, e' possibile

per i gestori delle reti con l'obbligo di  connessione  di  terzi  di

imporre, in conformita' con la normativa vigente, condizioni  per  il

monitoraggio delle immissioni di biometano nelle stesse reti a tutela

della salute degli utenti e della sicurezza delle reti.

  9. Nessun impianto di produzione di biometano avanzato o  di  altro

biocarburante avanzato diverso dal  biometano  potra'  accedere  agli

incentivi di cui al  presente  decreto  per  la  parte  eccedente  la

produzione annua massima di 150 mila tonnellate di biocarburanti.

  10. Non e' consentito l'accesso agli incentivi di cui  al  presente

decreto alle imprese in difficolta' secondo la definizione  riportata

nella comunicazione della Commissione  orientamenti  sugli  aiuti  di

Stato per  il  salvataggio  e  la  ristrutturazione  di  imprese  non

finanziarie in difficolta' (GU C 249 del 31 luglio 2014, pag. 1).

  11. In caso di incentivi da erogare ad imprese  nei  cui  confronti

pende un ordine di recupero per effetto di una  precedente  decisione

della  Commissione  europea   che   abbia   dichiarato   illegale   e

incompatibile con il mercato interno  il  GSE,  nella  determinazione

dell'incentivo da erogare in base al presente  decreto,  tiene  conto

degli importi da recuperare.




                               Art. 11

   Modifiche e integrazioni al decreto ministeriale 10 ottobre 2014




  1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014

e' cosi' modificato ed integrato:

    a. All'art. 2,  comma  1,  la  lettera  c)  e'  sostituita  dalla

seguente: «c)  biocarburanti  avanzati:  biocarburanti,  compreso  il

biometano, e altri carburanti prodotti esclusivamente a partire dalle

materie prime elencate nell'allegato 3 parte A  ad  esclusione  delle

materie prime elencate nell'allegato 3 parte B. E' riconosciuto  come

biocarburante avanzato, anche il biometano  prodotto  dagli  impianti

con  autorizzazione  all'esercizio  che  riporti  in  modo  esplicito

l'indicazione di utilizzo delle biomasse di cui all'Allegato 3, parte

A, in codigestione con altre materie  di  origine  biologica,  queste

ultime in percentuale comunque non superiore al 30% in peso. In  tali

casi e' considerato biocarburante avanzato il 70% della produzione di

biometano. La verifica dei requisiti della materia prima avviene  con

le medesime modalita' stabilite dall'art. 4, comma 6, del  decreto  5

dicembre 2013.»

    b. All'art. 2,  comma  1,  la  lettera  j)  e'  sostituita  dalla

seguente: «j) quota massima di certificati rinviabili:  separatamente

per i biocarburanti, per  il  biometano  avanzato  e  per  gli  altri

biocarburanti avanzati  diversi  dal  biometano,  numero  massimo  di

certificati che ciascun soggetto obbligato o produttore di  biometano

puo' rinviare esclusivamente al secondo anno successivo a  quello  di

immissione in consumo. Per i soggetti obbligati, tale quota  e'  pari

ai  valori  percentuali  dei   rispettivi   obblighi,   espressi   in

certificati, oggetto di verifica nell'anno  successivo  a  quello  di

immissione in consumo,  che  sono  riportati  nell'allegato  4.  Tali

soggetti possono rinviare i CIC solo dopo aver interamente assolto al

rispettivo  obbligo  verificato  nell'anno  successivo  a  quello  di

immissione in consumo. Per i produttori, tale quota e' pari ai valori

percentuali, che sono riportati nell'allegato  4,  applicati  ai  CIC

rilasciati per l'immesso in consumo nell'anno precedente a quello  di

verifica  dell'assolvimento   dell'obbligo.   Eventuali   certificati

eccedenti la quota massima decadono e sono annullati».

    c. All'art. 2, comma 1, alla  lettera  l)  le  parole  «e  per  i

biocarburanti avanzati,» sono  sostituite  dalle  parole  «,  per  il

biometano avanzato e per gli altri biocarburanti avanzati diversi dal

biometano».

    d.  Il   titolo   dell'art.   3   e'   modificato   come   segue:

«Determinazione   delle   quantita'   annue   di   biocarburanti    e

biocarburanti avanzati da immettere in consumo».

    e. L'art. 3 comma 3 e' sostituito dal seguente:  «I  quantitativi

minimi di biocarburanti e  biocarburanti  avanzati  da  immettere  in

consumo ai fini del rispetto dell'obbligo sono calcolati  sulla  base

delle seguenti formule:

      Bio = Q % × B t

      Bio biometano avanzato = 0,75 × Q %avanzato × B t

      Bio altri biocarburanti avanzati = 0,25 x Q %avanzato x B t

  dove per:

    Bio si intende il  quantitativo  minimo  annuo  di  biocarburanti

inclusi quelli avanzati, espresso in Gcal, da  immettere  in  consumo

nel corso dello  stesso  anno  solare  di  immissione  di  benzina  e

gasolio;

    Bio biometano avanzato si intende il quantitativo minimo annuo di

biometano avanzato, espresso in Gcal, da  immettere  in  consumo  nel

corso dello stesso anno solare di immissione di benzina e gasolio;

    Bio altri  biocarburanti  avanzati  si  intende  il  quantitativo

minimo  annuo  di  biocarburanti  avanzati  diversi  dal   biometano,

espresso in Gcal, da immettere in consumo nel corso dello stesso anno

solare di immissione di benzina e gasolio;

    Q% si intende la quota minima  di  biocarburanti  inclusi  quelli

avanzati, espressa in percentuale, da immettere obbligatoriamente  in

consumo in un determinato anno secondo le seguenti percentuali:

      anno 2015 = 5,0% di biocarburanti;

      anno 2016 = 5,5% di biocarburanti;

      anno 2017 = 6,5 % di biocarburanti;

      anno 2018 = 7,0 % di biocarburanti;

      anno 2019 = 8,0 % di biocarburanti;

      anno 2020 = 9,0 % di biocarburanti;

      anno 2021 = 9,0 % di biocarburanti;

      dall'anno 2022 = 9,0 % di biocarburanti.

    Q  %  avanzato  si  intende  la  quota  minima  di  biocarburanti

avanzati, espressa in percentuale, da immettere obbligatoriamente  in

consumo in un determinato anno secondo le seguenti percentuali:

      anno 2015 = 0% di biocarburanti avanzati;

      anno 2016 = 0% di biocarburanti avanzati;

      anno 2017 = 0 % di biocarburanti avanzati;

      anno 2018 = 0,6 % di biocarburanti avanzati;

      anno 2019 = 0,8 % di biocarburanti avanzati;

      anno 2020 = 0,9 % di biocarburanti avanzati;

      anno 2021 = 1,5 % di biocarburanti avanzati;

      dall'anno 2022 = 1,85 % di biocarburanti avanzati.

    Bt si intende il contenuto  energetico,  espresso  in  Gcal,  del

quantitativo di benzina e gasolio, immesso in consumo nel corso di un

determinato anno, da utilizzare come base di  calcolo  e  determinato

sulla base della seguente formula:

      Bt = ( Pb × Xb ) + ( Pg × Yg ),

    dove per:

      Pb si intende il  potere  calorifico  inferiore  della  benzina

espresso in Gcal/tonn;

      Xb si intende il quantitativo, espresso  in  tonnellate,  della

benzina immessa in consumo nell'anno solare di riferimento;

      Pg si  intende  il  potere  calorifico  inferiore  del  gasolio

espresso in Gcal/tonn;

      Yg si intende  il  quantitativo,  espresso  in  tonnellate,  di

gasolio immesso in consumo nell'anno solare di riferimento.»

    f. Alla fine dell'art. 3, comma  4  e'  aggiunto:  «Inoltre,  con

decreto del direttore generale  della  DGSAIE,  sentito  il  Comitato

biocarburanti, da  emanare  entro  l'anno  antecedente  a  quello  di

riferimento  e  con  cadenza  biennale,  puo'  essere  modificata  la

percentuale  di  ripartizione  dell'obbligo  avanzato  tra  biometano

avanzato e altri biocarburanti avanzati diversi  dal  biometano,  per

tener  conto  della  effettiva  disponibilita'  ed  economicita'  dei

diversi tipi di biocarburanti avanzati. Tali percentuali sono fissate

in prima applicazione pari al:

      a) 75 % per il biometano avanzato;

      b) 25% per qualsiasi altro biocarburante avanzato  diverso  dal

biometano.»

    g. L'art. 5, comma 2 e' sostituito dal seguente: «Dall'anno 2018,

l'obbligo di immissione  in  consumo  di  biocarburanti  deve  essere

assolto immettendo in consumo uno o piu' prodotti di cui all'art.  2,

comma 1, lettera b)  del  presente  decreto  secondo  le  percentuali

minime, differenziate per biocarburanti, biometano avanzato  e  altri

biocarburanti avanzati diversi dal biometano,  indicate  all'art.  3,

comma 3 per  ogni  anno  di  riferimento.  I  biocarburanti  avanzati

possono  essere  immessi  in  consumo   anche   con   meccanismi   di

valorizzazione  predeterminata  dei  certificati  di  immissione   in

consumo di cui all'art. 6, comma 1, da parte del GSE con o  senza  il

ritiro del biocarburante e con  preadesione  da  parte  dei  soggetti

obbligati, secondo le tipologie e relative percentuali minime di  cui

all'art. 3, commi 3 e 4.»

    h. All'art. 5 e' introdotto il seguente comma  4:  «4.  Nell'anno

2020, ai fini del raggiungimento dell'obbligo di  immissione  di  cui

all'art. 3, comma 3, la quota di energia da biocarburanti prodotti  a

partire dai  cereali  e  da  altre  colture  amidacee,  zuccherine  e

oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come  colture

principali soprattutto a fini energetici non deve essere superiore al

7% del quantitativo, in termini  energetici,  di  benzina  e  gasolio

immesso in consumo nei trasporti nello stesso anno. Tale  percentuale

e' valida anche per l'anno 2021 mentre si riduce al  6,7%  nel  2022.

Non sono conteggiati ai fini del limite fissato:

      i. i biocarburanti prodotti a partire dalle  materie  prime  ed

altri carburanti di cui all'allegato 3 parte A e  B  del  decreto  10

ottobre 2014;

      ii. i biocarburanti sostenibili prodotti da colture  principali

coltivate su superfici agricole soprattutto a fini energetici, queste

ultime qualora dimostrino di essere state coltivate su terreni di cui

all'allegato V-bis del decreto legislativo  21  marzo  2005,  n.  66,

parte C, paragrafo 8, lettera b) e s.m.i.;

      iii.  i  biocarburanti  sostenibili  provenienti   da   colture

agricole di secondo raccolto.»

    i. All'art. 6,  sostituire  il  comma  2  con  il  seguente:  «2.

L'immissione in consumo di 10 Gcal di biocarburanti da' diritto ad un

certificato. L'immissione in consumo di biocarburanti di cui all'art.

33, comma 5 del decreto  legislativo  del  3  marzo  2011,  n.  28  e

successive modifiche e integrazioni, e di carburanti e  biocarburanti

prodotti da materie  prime  di  cui  all'allegato  3  da'  diritto  a

ricevere un certificato ogni 5 Gcal immesse. L'immissione in  consumo

di  biometano  da'  diritto  a  ricevere  i  certificati  secondo  le

prescrizioni ed i requisiti previsti dal decreto del  Ministro  dello

sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e  del  mare  e  il  Ministro  delle  politiche

agricole alimentari e forestali del 5 dicembre 2013  come  modificato

dal decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e  il

Ministro delle politiche agricole  alimentari  e  forestali  2  marzo

2018,  ed  al  solo  fine  di  rappresentazione  sintetica  riportate

nell'Allegato 2 del presente  decreto.  L'immissione  in  consumo  di

biocarburante avanzato diverso dal biometano,  prodotto  da  impianti

ammessi al  meccanismo  previsto  dal  decreto  del  Ministero  dello

sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della

tutela del territorio e  del  mare  e  il  Ministro  delle  politiche

agricole  alimentari  e  forestali  2  marzo  2018  da'  diritto   al

riconoscimento dei certificati  di  immissione  in  consumo  ai  soli

produttori, secondo le modalita' previste dall'art.  7  del  medesimo

decreto. Il numero dei  certificati  rilasciato  e'  differenziato  a

seconda della tipologia di biocarburante immesso  in  consumo  ed  e'

calcolato mediante arrotondamento con criterio commerciale.»

    j. All'art. 6, sostituire il comma 3 con il  seguente:  «Ai  fini

dell'assolvimento dell'obbligo i certificati hanno un valore unitario

di 10 Gcal. Ai soli fini dell'assolvimento  degli  obblighi  avanzati

(biometano  avanzato  e  altri  biocarburanti  avanzati  diversi  dal

biometano) i certificati hanno un valore unitario di 5 Gcal.»

    k. L'Art. 6 comma 4 e' sostituito dal seguente:  «4.  I  soggetti

obbligati  e  i  produttori  di  biometano   possono   disporre   dei

certificati emessi ai sensi del presente articolo entro e  non  oltre

il 30 settembre del secondo anno successivo a quello di immissione in

consumo del biocarburante. Dopo tale data, eventuali certificati  non

utilizzati per l'assolvimento dell'obbligo scadono e sono  annullati.

I certificati relativi al biocarburante  immesso  in  consumo  in  un

determinato   anno   non   possono   essere   utilizzati   ai    fini

dell'assolvimento dell'obbligo verificato nello stesso anno.»

    l. All'art. 6, in fondo al comma 5 aggiungere le  parole  «ed  il

loro prezzo di scambio».

    m. L'art. 7  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  «L'obbligo

complessivo e' calcolato mediante la seguente formula:

      Obbligo CIC complessivo = Bio anno di riferimento / 10

  dove:

    Obbligo CIC complessivo e' la somma del numero di certificati non

avanzati e avanzati di cui ciascun soggetto obbligato  deve  disporre

nel proprio conto proprieta' per  assolvere  i  rispettivi  obblighi.

Tale quantita' e'  calcolata  mediante  arrotondamento  con  criterio

commerciale;

    Bio  anno  di  riferimento   e'   il   quantitativo   minimo   di

biocarburanti inclusi quelli avanzati, espresso in Gcal, che  ciascun

soggetto  obbligato  deve   immettere   in   consumo   nell'anno   di

riferimento, calcolato secondo la formula dell'art. 3,  comma  3  del

presente decreto.

  Gli obblighi «avanzati» sono calcolati secondo le seguenti formule:

  Obbligo CIC biometano avanzato  =  Biobiometano  avanzato  anno  di

riferimento / 5

  dove:

    Obbligo CIC  biometano  avanzato  e'  il  numero  di  certificati

relativi all'immissione in  consumo  di  biometano  avanzato  di  cui

ciascun soggetto obbligato deve disporre nel proprio conto proprieta'

per assolvere all'obbligo avanzato relativo al biometano, fatto salvo

quanto previsto al comma 5. Tale quantita' viene  calcolata  mediante

arrotondamento con criterio commerciale;

    Biobiometano avanzato anno  di  riferimento  e'  il  quantitativo

minimo di biometano avanzato, espresso in Gcal, che ciascun  soggetto

obbligato  deve  immettere  in  consumo  nell'anno  di   riferimento,

calcolato secondo la  formula  dell'art.  3,  comma  3  del  presente

decreto.

    Obbligo CIC altri biocarburanti avanzati = Bioaltri biocarburanti

avanzati anno di riferimento / 5

  dove:

    Obbligo  CIC  altri  biocarburanti  avanzati  e'  il  numero   di

certificati relativi all'immissione in consumo di altri biocarburanti

avanzati diversi dal biometano di cui ciascun soggetto obbligato deve

disporre nel  proprio  conto  proprieta'  per  assolvere  all'obbligo

avanzato  relativo  agli  altri  biocarburanti,  fatto  salvo  quanto

previsto  al  comma  5.  Tale  quantita'  viene  calcolata   mediante

arrotondamento con criterio commerciale;

  Bioaltri  biocarburanti  avanzati  anno  di   riferimento   e'   il

quantitativo minimo degli altri biocarburanti  avanzati  diversi  dal

biometano, espresso in Gcal,  che  ciascun  soggetto  obbligato  deve

immettere in consumo nell'anno di riferimento, calcolato  secondo  la

formula dell'art. 3, comma 3 del presente decreto.

  Ai  fini  del  raggiungimento  dell'obbligo  complessivo,  vale  la

seguente formula:

    Obbligo  CIC  biocarburanti  diversi  da  avanzati=  Obbligo  CIC

complessivo - Obbligo CIC biometano  avanzato  -  Obbligo  CIC  altri

biocarburanti avanzati

  dove:

    Obbligo CIC biocarburanti diversi da avanzati  e'  il  numero  di

certificati di cui  ciascun  soggetto  obbligato  deve  disporre  nel

proprio conto proprieta' per assolvere l'obbligo  diverso  da  quello

avanzato. Tale quantita' viene calcolata mediante arrotondamento  con

criterio commerciale.»

    n. L'art. 7, comma 2 e' sostituito dal seguente:  «Ogni  anno  il

GSE, sulla base delle autocertificazioni di cui all'art. 4, comma 1 e

dei certificati nella disponibilita' di ciascun soggetto dal 1° al 31

ottobre effettua la  verifica  del  rispetto  dei  singoli  obblighi,

annullando i relativi certificati che concorrono alla copertura degli

stessi. L'esito della verifica e' comunicato, attraverso  il  portale

informatico  di  cui  al  successivo  comma  8,  agli  interessati  e

trasmesso  al  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  al  Comitato

biocarburanti con apposita relazione.»

    o. L'art. 7, comma 5 e'  sostituito  dal  seguente:  «Qualora,  a

seguito della verifica di cui  al  comma  2,  un  soggetto  obbligato

disponga, per ciascuna  quota  d'obbligo  (biocarburanti  diversi  da

quelli avanzati, biometano avanzato e  altri  biocarburanti  avanzati

diversi dal biometano) di un numero di certificati inferiore al  100%

dei rispettivi obblighi ma superiore alla soglia  di  sanzionabilita'

indicata per ciascun anno nella tabella di  cui  all'Allegato  4  del

presente decreto, puo' compensare  la  quota  residua  esclusivamente

nell'anno successivo. Le sanzioni  di  cui  al  comma  precedente  si

applicano in ogni caso qualora il soggetto obbligato abbia conseguito

una quota dei propri  obblighi  inferiore  alla  suddetta  soglia  di

sanzionabilita', per la parte mancante  alla  stessa.  Tali  sanzioni

sono determinate separatamente per le diverse quote d'obbligo di  cui

al precedente comma 1.»

    p. All'art. 7, in fondo al comma  6  sono  aggiunte  le  seguenti

parole «Il quantitativo di certificati rinviabili  viene  determinato

separatamente per le diverse quote d'obbligo  di  cui  al  precedente

comma 1. I certificati relativi ai biocarburanti  avanzati  eccedenti

le rispettive quote di obbligo avanzato (biometano avanzato  e  altri

biocarburanti  avanzati  diversi  dal   biometano)   possono   essere

utilizzati anche per assolvere l'obbligo di biocarburanti diversi  da

quelli avanzati. Qualora tali certificati eccedano l'obbligo  diverso

da quello  avanzato,  possono  essere  rinviati  all'anno  successivo

esclusivamente per coprire l'obbligo diverso da quello avanzato.  Per

i produttori di biometano la quota massima di certificati  rinviabili

e' determinata sulla base dei CIC rilasciati per l'immesso in consumo

nell'anno precedente  a  quello  di  verifica  dell'assolvimento  del

corrispondente   obbligo,   applicando   le   percentuali   riportate

nell'allegato 4. Eventuali certificati eccedenti la quota massima  di

certificati rinviabili decadono e sono annullati;»

    q. All'art. 8, comma  1,  dopo  la  lettera  f)  aggiungere:  «g)

dell'andamento del  mercato  dei  titoli  di  immissione  in  consumo

relativi ai biocarburanti ivi incluso il  biometano  che  rechi,  tra

l'altro, le informazioni dei volumi  e  dei  prezzi  di  scambio  dei

predetti titoli. A tal  fine  il  GSE  puo'  integrare  gli  obblighi

informativi per i soggetti che partecipano  al  predetto  sistema  di

mercato.»

    r. All'art. 6, dopo il comma 5  e'  aggiunto  il  seguente  comma

5bis: «Oltre che nell'ambito del portale informatico del GSE  di  cui

al precedente comma 5, i CIC sono altresi' oggetto di  contrattazione

nell'ambito della sede di scambio organizzata dal Gestore dei mercati

energetici, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo  1999,

n. 79 (GME), le cui regole di  funzionamento,  predisposte  dal  GME,

sono approvate con decreto del  direttore  generale  della  Direzione

generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture

energetiche (DGSAIE) del Ministero dello sviluppo economico.

    s. Nell'allegato 1, per il biogas, sono aggiunti il valore  della

massa volumica a 15° C pari a 0,000679 kg/dm3 e il valore del  potere

calorifico inferiore pari a 0.034 MJ/dm3.

    t. L'Allegato 3 e' sostituito dall'Allegato  1,  parte  2-bis  al

decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.  28,  secondo  le  definizioni

riportate  nel  medesimo  decreto  legislativo  come  modificato  dal

decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51 e qui riportato al solo fine

di rappresentazione sintetica nell'Allegato 3. Inoltre, si indica che

rispondono  alla  definizione  di  colture  energetiche  erbacee   di

copertura, indicate alla lettera r) di  tale  allegato,  le  seguenti

colture, sia  coltivate  in  purezza  o  in  miscuglio  tra  loro,  a

condizione che siano inserite  nelle  rotazioni  come  precedenti  le

colture principali e ad esse successive:

    Favino (Vicia faba minor);

    Erba medica (Medicago sativa L.);

    Facelia (Phacelia spp.);

    Loiessa (Lolium spp.);

    Rapa invernale (Brassica rapa L.);

    Senape abissina (Brassica carinata L.);

    Sorgo (Sorghum spp.);

    Tabacco (Nicotiana tabacum L.);

    Trifoglio (Trifolium spp);

    Triticale (Triticum secalotriticum);

    Sulla (Hedysarum coronarium L.);

    Veccia (Vicia sativa L.).




                               Art. 12

 Partecipazione  a  quanto  previsto  dall'art.  6  di   impianti   di

        produzione di biometano ubicati in altri Stati membri




  1. Gli impianti  ubicati  sul  territorio  di  altri  Stati  membri

dell'Unione europea e di altri Stati terzi confinanti  con  l'Italia,

con i quali la UE ha stipulato un  accordo  di  libero  scambio,  che

esportano fisicamente la  loro  produzione  di  biometano  in  Italia

possono partecipare a quanto  previsto  dal  presente  decreto,  alle

condizioni e secondo le modalita' indicate nel presente articolo.

  2. Sono ammessi gli impianti di cui al comma 1 a condizione che:

    a) esista un accordo con lo Stato membro o  con  lo  Stato  terzo

confinante in cui e'  ubicato  l'impianto,  redatto  ai  sensi  degli

articoli da 5 a 10 o dell'art. 11 della direttiva 2009/28/CE;

    b) l'accordo stabilisca un sistema di reciprocita';

    c)  gli  impianti  posseggano  tutti  i  requisiti  soggettivi  e

oggettivi richiesti dal presente decreto agli  impianti  ubicati  sul

territorio nazionale.

  3. La quantita' massima di biometano ritirabile per gli impianti di

cui al comma 1 (QUE), e' calcolata sulla base della seguente formula:







   Dove:

    QTOT  anno  :  e'  la  quantita'  totale  di  producibilita'   di

biometano, come indicata all'art. 1, comma 10;

    G imp SMn: e' la quantita' di  gas  naturale  totale  prodotta  e

importata in Italia dallo Stato Membro n;

    %FERBiomT  SMn:  e'  la  percentuale  di   biometano   da   fonti

rinnovabili rispetto al consumo  di  gas  naturale  nel  settore  dei

trasporti dello Stato membro n certificata da Eurostat  per  l'ultimo

anno disponibile;

  G tot consumata ITA: rappresenta  il  totale  dei  consumi  di  gas

naturale nei trasporti in Italia.

  4. Entro  il  1°  dicembre  di  ogni  anno,  a  valere  per  l'anno

successivo, il GSE verifica la sussistenza delle condizioni di cui al

comma 2, lettere a) e b) e c) e in caso positivo provvede  al  ritiro

dei quantitativi previsti nel limite del valore QUE di cui al comma 3

e  fino  al  raggiungimento  delle   rispettive   quantita'   massime

ammissibili indicate all'art. 6, comma 1.

  5. Quanto previsto dai commi da 1 a 4 non si applica  nei  casi  di

cui al comma 8 dell'art. 6.




                               Art. 13

 Partecipazione al  meccanismo  incentivante  di  cui  all'art.  7  di

  impianti  di  produzione  di  biocarburante  avanzato  diverso  dal

  biometano ubicati in altri Stati membri




  1. Gli impianti  ubicati  sul  territorio  di  altri  Stati  membri

dell'Unione europea e di altri Stati terzi confinanti  con  l'Italia,

con i quali la UE ha stipulato un  accordo  di  libero  scambio,  che

esportano fisicamente la loro produzione  di  biocarburante  avanzato

diverso dal biometano in Italia possono partecipare a quanto previsto

dal presente decreto, alle condizioni e secondo le modalita' indicate

nel presente articolo.

  2. Sono ammessi gli impianti di cui al comma 1 a condizione che:

    a) esista un accordo con lo Stato membro o  con  lo  Stato  terzo

confinante in cui e'  ubicato  l'impianto,  redatto  ai  sensi  degli

articoli da 5 a 10 o dell'art. 11 della direttiva 2009/28/CE;

    b) l'accordo stabilisca un sistema di reciprocita';

    c)  gli  impianti  posseggano  tutti  i  requisiti  soggettivi  e

oggettivi richiesti dal presente decreto agli  impianti  ubicati  sul

territorio nazionale.

  3. La quantita'  massima  di  biocarburante  avanzato  diverso  dal

biometano ritirabile per gli impianti di cui al  comma  1  (QUE),  e'

calcolata sulla base della seguente formula:




Dove:




    QTOT anno : e' la  quantita'  totale  di  biocarburante  avanzato

diverso dal biometano ritirabile, stabilita in 100 mila tonnellate;

    G imp SMn: e'  la  quantita'  totale  di  biocarburante  avanzato

diverso dal biometano importata in Italia dallo Stato Membro n;

    %FERBiomT  SMn:  e'  la  percentuale  di  biocarburante  avanzato

diverso dal biometano destinato al settore dei trasporti dello  Stato

membro n certificata da Eurostat per l'ultimo anno disponibile;

    B tot consumata ITA: rappresenta la somma del valore di Xb  e  di

Yg di cui all'art.  3,  comma  3,  del  decreto  del  Ministro  dello

sviluppo economico 10 ottobre 2014.

  4. Entro  il  1°  dicembre  di  ogni  anno,  a  valere  per  l'anno

successivo, il GSE verifica la sussistenza delle condizioni di cui al

comma 2, lettere a) e b) e c) e in caso positivo provvede  al  ritiro

dei quantitativi previsti nel limite del valore QUE di cui al comma 3

e  fino  al  raggiungimento  delle   rispettive   quantita'   massime

ammissibili indicate all'art. 7, comma 1.

  5. Quanto previsto dai commi da 1 a 4 non si applica  nei  casi  di

cui al comma 6 dell'art. 7.




                               Art. 14

                Disposizioni finali, entrata in vigore




  1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 6, comma 10, e all'art.  1,

comma 8, gli incentivi di cui al presente decreto non sono cumulabili

con altri incentivi pubblici comunque denominati.

  2. Sono fatti salvi i diritti acquisiti e gli  effetti  dispiegati,

ivi incluse le determinazioni assunte  dall'Autorita'  in  attuazione

del decreto 5 dicembre 2013, compatibili con il presente decreto.

  3. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a

quello di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.



                                                           Allegato 1




Parte A.

    Sottoprodotti ai fini del presente decreto:

      sottoprodotti  elencati  nella  tabella  1.A  del  decreto  del

Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016.

Parte B.

    Materie ai fini delle maggiorazioni di cui al comma 5 dell'art. 5

del presente decreto:

      materie elencate nella parte A e nella parte B dell'Allegato  3

del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre  2014  e

successive modificazioni.

Parte C.

    Materie ai fini dell'accesso ai meccanismi di cui agli articoli 6

e 7 del presente decreto:

      materie elencate nella parte A dell'Allegato 3 del decreto  del

Ministro dello  sviluppo  economico  10  ottobre  2014  e  successive

modificazioni. 

                                                           Allegato 2


 

























1 e 2 Il periodo di riconoscimento di questa maggiorazione non potrà superare la data di scadenza dell’incentivazione.







                                                            Allegato 3




Parte A: materie prime e carburanti che danno origine a biocarburanti

contabilizzabili come avanzati.

    a) Alghe, se coltivate su terra in stagni o fotobioreattori.

    b) Frazione di biomassa  corrispondente  ai  rifiuti  urbani  non

differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli

obiettivi di riciclaggio di cui all'art. 181 e allegato E del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

    c) Rifiuto organico come definito all'art. 183, comma  1  lettera

d), proveniente dalla raccolta domestica  e  soggetto  alla  raccolta

differenziata di cui all'art. 183, comma 1, lettera p),  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

    d) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti  industriali

non idonei all'uso nella catena alimentare umana o  animale,  incluso

materiale proveniente dal commercio al  dettaglio  e  all'ingrosso  e

dall'industria agroalimentare, della pesca  e  dell'acquacoltura,  ed

escluse  le  materie  prime  elencate  nella  parte  B  del  presente

allegato.

    e) Paglia.

    f) Concime animale e fanghi di depurazione.

    g) Effluente da oleifici che trattano olio di palma  e  fasci  di

frutti di palma vuoti.

    h) Pece di tallolio.

    i) Glicerina grezza.

    l) Bagasse.

    m) Vinacce e fecce di vino.

    n) Gusci.

    o) Pule.

    p) Tutoli ripuliti dei semi di mais.

    q) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai residui

dell'attivita' e  dell'industria  forestale  quali  corteccia,  rami,

prodotti  di  diradamenti  precommerciali,  foglie,   aghi,   chiome,

segatura, schegge, liscivio nero, liquame marrone, fanghi  di  fibre,

lignina e tallolio.

    r) Altre materie cellulosiche di origine non alimentare  definite

all'art. 2, comma 1, lettera q-quinquies).

    s) Altre materie ligno-cellulosiche definite all'art. 2, comma 1,

lettera q-quater), eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura.

    t) Carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e  gassosi  di

origine non biologica.

    u) Cattura e utilizzo del carbonio a fini  di  trasporto,  se  la

fonte energetica e' rinnovabile in conformita' dell'art. 2, comma  1,

lettera a).

    v) Batteri, se la fonte energetica e' rinnovabile in  conformita'

dell'art. 2, comma 1, lettera a).

Parte  B:  Materie  prime  e  carburanti  che  non  danno  origine  a

biocarburanti contabilizzabili come avanzati.

    a) Olio da cucina usato.

    b) Grassi animali classificati di categorie 1 e 2 in  conformita'

del regolamento (CE)  n.  1069/2009  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio.

                                                           Allegato 4





 

 

Allegati

D.M. 2 marzo 2018

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