Interventi di bonifica: le modalità operative per le aree agricole e di allevamento

Bonifica aree agricole
I riferimenti legislativi per il D.M. n. 46/2019 sono la parte IV del D.gs. n. 152/2006 e il principio comunitario "chi inquina paga"

In Gazzetta Ufficiale il regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Si tratta del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 1° marzo 2019, n. 46, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2019, n. 132.

Il provvedimento disciplina, in maniera conforme non solo alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, ma anche al principio comunitario "chi inquina paga":

  • le procedure operative per la caratterizzazione delle aree;
  • come valutare il rischio;
  • le modalità per l'attuazione degli interventi;
  • gli obblighi dei soggetti  non responsabili dell'inquinamento.

Negli allegati sono dettagliati:

  • i criteri generali per la caratterizzazione delle aree agricole (allegato 1);
  • le concentrazioni soglia di contaminazione (Csc) per i suoli delle aree agricole (allegato 2);
  • i criteri generali per la valutazione di rischio (allegato 3);
  • le tipologie di intervento applicabili per le aree agricole (allegato 4);
  • gli adempimenti per cittadini ed imprese (allegato 5).

Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 1° marzo 2019, n. 46 (gli allegati sono riportati in pdf alla fine della pagina).

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Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 1° marzo 2019, n. 46

Regolamento relativo  agli  interventi  di  bonifica,  di  ripristino
ambientale  e  di  messa  in  sicurezza,  d'emergenza,  operativa   e
permanente,  delle  aree  destinate  alla   produzione   agricola   e
all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152. (19G00052)

(in Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2019, n. 132)

 

Vigente al: 22-6-2019

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELLA SALUTE

e

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

 

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

ai sensi del  quale  «il  regolamento  relativo  agli  interventi  di

bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza,

operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola

e all'allevamento e' adottato con decreto del Ministro  dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare di concerto con  i  Ministri

delle attivita' produttive, della salute e delle politiche agricole e

forestali»;

Visto la legge 11 novembre 2011, n. 180;

Visto il decreto-legge 10 dicembre 2013, n.  136,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6,  e  in  particolare

l'articolo 2, comma 4-ter;

Sentite le organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative

nella riunione svoltasi il 4 febbraio  2016  presso  il  Dipartimento

della funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 2, comma  4-ter,  del

decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136;

Acquisito il concerto del Ministro dello  sviluppo  economico  reso

con nota del 22 febbraio 2016;

Acquisito il concerto del Ministro della salute reso con nota del 4

febbraio 2016;

Acquisito  il  concerto  del  Ministro  delle  politiche   agricole

alimentari e forestali reso con nota del 26 novembre 2015;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza  unificata  di  cui

all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  reso

nella riunione del 17 dicembre 2015;

Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione

consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 24 marzo 2016  e

del 28 settembre 2016;

Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,

effettuata con nota del 29 novembre 2016, ai  sensi  della  legge  23

agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

 

Art. 1

Oggetto, finalita' e campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in  conformita'  alla  parte

quarta, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al

principio comunitario «chi inquina paga», gli interventi di messa  in

sicurezza, bonifica e di ripristino ambientale delle  aree  destinate

alla produzione agricola e  all'allevamento  oggetto  di  eventi  che

possono averne cagionato, anche potenzialmente, la contaminazione.

2. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano comunicano

entro il 30 giugno di ogni anno al Ministero  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio  e  del  mare,  al  Ministero  delle  politiche

agricole alimentari, forestali e  del  turismo,  al  Ministero  della

salute e al Ministero dello sviluppo  economico  le  informazioni  in

merito al numero  e  all'ubicazione  delle  aree  utilizzate  per  le

produzioni  agroalimentari  alle  quali  sono  state   applicate   le

procedure di cui al presente regolamento e gli interventi adottati.

3. Restano ferme le disposizioni  vigenti  sulla  protezione  delle

acque sotterranee e superficiali dall'inquinamento da fonti  puntuali

e da fonti diffuse.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si  applicano

le definizioni di cui all'articolo  240  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152, nonche' le seguenti:

a) area  agricola:  la  porzione  di  territorio  destinata  alle

produzioni agroalimentari;

b) produzioni agroalimentari: le attivita'  di  coltura  agraria,

pascolo e allevamento per la  produzione  di  alimenti  destinati  al

consumo umano o all'alimentazione di  animali  destinati  al  consumo

umano;

c) valutazione di rischio: valutazione complessiva degli elementi

di   potenziale   rischio   ambientale    e    sanitario    associato

all'esposizione indiretta per assunzione alimentare, condotta secondo

i criteri di cui all'allegato 3, che costituisce parte integrante del

presente regolamento;

d) valore di fondo geochimico: distribuzione di una sostanza  nel

suolo derivante  dai  processi  naturali,  con  eventuale  componente

antropica non rilevabile o non apprezzabile.

Art. 3

Procedure operative per la caratterizzazione delle aree

 

1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in  grado  di

contaminare un'area agricola, il responsabile dall'inquinamento  pone

tempestivamente in essere le necessarie misure di  prevenzione  e  ne

da' immediata comunicazione, ai sensi  e  con  le  modalita'  di  cui

all'articolo 304, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.

152, alla regione, alla provincia, al comune,  all'Agenzia  regionale

per la protezione dell'ambiente (ARPA) e all'Azienda sanitaria locale

(ASL) territorialmente competenti  nonche',  per  le  aree  ricadenti

all'interno del perimetro di Siti di interesse nazionale (SIN), anche

al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare.

La medesima  procedura  si  applica  all'atto  di  individuazione  di

contaminazioni storiche.

2. Le attivita' di caratterizzazione di aree agricole sono  attuate

dal responsabile dell'inquinamento in conformita' a  quanto  previsto

dall'allegato  1,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente

regolamento, e sono preventivamente comunicate  alle  amministrazioni

di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Nel caso in cui all'esito delle attivita'  di  caratterizzazione

risulti che i livelli di Concentrazioni soglie  contaminazioni  (CSC)

di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del  presente

regolamento,  non  sono  stati  superati,  il  soggetto  responsabile

presenta alle amministrazioni competenti, entro novanta giorni  dalla

data di notifica di cui al comma 1, un'autocertificazione ai sensi  e

per gli effetti di cui all'articolo 47  del  decreto  del  Presidente

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata della necessaria

documentazione   tecnica.   Tale   autocertificazione   conclude   il

procedimento.

4. Entro i successivi trenta giorni la regione,  in  collaborazione

con ARPA e ASL secondo le rispettive competenze, attiva gli opportuni

controlli, i cui esiti, con le  eventuali  prescrizioni  integrative,

sono comunicati alle amministrazioni competenti.

Art. 4

Valutazione di rischio

 

1. In caso  di  accertamento  del  superamento  delle  CSC  di  cui

all'allegato  2,  anche  per  una  sola  sostanza,  all'esito   delle

attivita'   di   caratterizzazione,    il    soggetto    responsabile

dell'inquinamento ne da' immediata comunicazione alle amministrazioni

di cui all'articolo 3, comma 1, ed elabora la valutazione di  rischio

di cui all'allegato 3, al fine di stabilire le  eventuali  necessita'

di intervento in  relazione  all'ordinamento  colturale  effettivo  e

potenziale dell'area agricola o al tipo di  allevamento  su  di  essa

praticato.

2. In attesa della valutazione di rischio di cui al comma 1 e della

individuazione dei necessari interventi, la ASL competente stabilisce

le misure da adottare al fine di garantire la sicurezza alimentare ed

effettua gli opportuni controlli sui prodotti derivanti da produzioni

agroalimentari per i parametri che superano i valori delle CSC.

3. Se all'esito della  valutazione  di  rischio  le  concentrazioni

riscontrate sono compatibili con l'ordinamento colturale effettivo  e

potenziale o con il tipo di allevamento  su  di  esso  praticato,  il

soggetto  responsabile   presenta   alla   regione   territorialmente

competente e, nel caso di aree ricadenti nel perimetro  dei  SIN,  al

Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,

entro sessanta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma  1,

un'istanza  di   conclusione   del   procedimento   corredata   dalla

documentazione tecnica inerente la valutazione di  rischio.  Entro  i

trenta   giorni   successivi   alla    presentazione    dell'istanza,

l'amministrazione  competente  puo'  richiedere  l'effettuazione   di

ulteriori  controlli,  oppure  dichiarare  concluso  il  procedimento

relativamente all'area agricola.

Art. 5

Procedure operative e modalita'

per l'attuazione degli interventi

 

1. Se all'esito della  valutazione  di  rischio  le  concentrazioni

riscontrate sono incompatibili con l'ordinamento colturale  effettivo

e potenziale o con il tipo di allevamento su di  esso  praticato,  il

soggetto  responsabile   dell'inquinamento   deve   presentare   alle

amministrazioni  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  del   presente

regolamento nonche' nel caso di aree ricadenti nel perimetro dei SIN,

anche al Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali  e

del  turismo  e  al  Ministero  della  salute,  le  risultanze  della

valutazione di rischio e il progetto operativo  degli  interventi  di

bonifica o di messa in sicurezza  e,  ove  necessario,  le  ulteriori

misure  di  riparazione  e  di  ripristino  ambientale,  al  fine  di

minimizzare e ricondurre ad accettabilita' il rischio derivante dallo

stato di contaminazione presente nel sito, in  conformita'  a  quanto

stabilito dall'allegato  4,  che  costituisce  parte  integrante  del

presente regolamento. Le suddette risultanze e il progetto  operativo

sono presentati entro novanta giorni dalla data  della  comunicazione

di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Il progetto degli interventi di cui al comma 1 deve contenere  i

seguenti elementi:

a) una planimetria recante le  particelle  catastali  oggetto  di

intervento;

b) la descrizione delle tecnologie e dei processi da applicare;

c) la descrizione degli obiettivi  dell'intervento  di  riduzione

del rischio e modalita' di verifica degli stessi;

d)   l'indicazione   delle   limitazioni   sulle   tipologie   di

coltivazioni da adottare.

3.  Entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  del   progetto   degli

interventi di cui al comma 1 la regione o, nel caso di aree ricadenti

nel perimetro dei SIN, il Ministero dell'ambiente e della tutela  del

territorio  e  del  mare,  convoca  una  conferenza  di  servizi  per

l'approvazione  degli  interventi,  con  eventuali  prescrizioni   ed

integrazioni. Con il provvedimento di approvazione del progetto  sono

stabiliti anche i tempi di esecuzione degli interventi da  parte  del

soggetto responsabile.

4. Gli  eventuali  vincoli  e  restrizioni  all'utilizzo  dell'area

individuati all'esito della  valutazione  di  rischio  devono  essere

riportati nel certificato di destinazione urbanistica.

5. La conformita' degli interventi  attuati  rispetto  al  progetto

approvato e' certificata ai sensi dell'articolo  248,  comma  2,  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con il supporto tecnico di

ARPA e di ASL per i rispettivi profili di competenza.

Art. 6

Obblighi dei soggetti

non responsabili dell'inquinamento

1. Fatti salvi gli obblighi del responsabile dell'inquinamento,  il

proprietario o il gestore dell'area che rilevi il  superamento  o  il

pericolo  concreto  e  attuale  del  superamento  delle  CSC  di  cui

all'allegato 2 deve darne comunicazione alle amministrazioni  di  cui

all'articolo  3,  comma  1,  e  attuare  le  necessarie   misure   di

prevenzione.

2. E' riconosciuta al proprietario o ad altro operatore interessato

la facolta' di intervenire in qualunque momento per la  realizzazione

degli interventi necessari nell'ambito del sito in proprieta' o nella

disponibilita' ai sensi dell'articolo 245 del decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152.

Art. 7

Norme finali e transitorie

 

1. I procedimenti di bonifica e messa in sicurezza di aree agricole

gia' avviati ai sensi della disciplina  di  cui  alla  parte  quarta,

titolo V, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e  non

conclusi alla data di entrata  in  vigore  del  presente  regolamento

restano  disciplinati  dalle  relative  disposizioni.  Si   intendono

conclusi i procedimenti per i quali e' stato  emanato  dall'autorita'

competente  un  decreto  di  approvazione  degli  interventi.  Per  i

procedimenti non conclusi il proponente puo' avviare le procedure  di

cui al presente regolamento, entro centottanta giorni dalla  data  di

entrata in vigore del medesimo.

2. Con decreto del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare  d'intesa  con  il  Ministero  delle  politiche

agricole alimentari, forestali e del turismo, con il Ministero  della

salute e con il Ministero  dello  sviluppo  economico,  da  adottarsi

entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente  regolamento

sono definiti, i criteri tecnici per l'individuazione dei  valori  di

fondo geochimico di cui all'allegato 2.

3. Ai fini di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 11  novembre

2011, n. 180, sono elencati all'allegato  5,  che  costituisce  parte

integrante del presente regolamento, gli oneri informativi introdotti

ed eliminati per cittadini e imprese.

4. Le integrazioni  e  le  modifiche  degli  allegati  al  presente

regolamento sono adottate con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro

della salute e con il Ministro delle politiche  agricole  alimentari,

forestali e del turismo,  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui

all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'

inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della

Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo

e di farlo osservare.

Allegati

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CLICCA QUI PER L’ALLEGATO 3

CLICCA QUI PER L’ALLEGATO 4

CLICCA QUI PER L’ALLEGATO 5

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