In Gazzetta Ufficiale il regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Si tratta del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 1° marzo 2019, n. 46, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2019, n. 132.
Il provvedimento disciplina, in maniera conforme non solo alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, ma anche al principio comunitario "chi inquina paga":
- le procedure operative per la caratterizzazione delle aree;
- come valutare il rischio;
- le modalità per l'attuazione degli interventi;
- gli obblighi dei soggetti non responsabili dell'inquinamento.
Negli allegati sono dettagliati:
- i criteri generali per la caratterizzazione delle aree agricole (allegato 1);
- le concentrazioni soglia di contaminazione (Csc) per i suoli delle aree agricole (allegato 2);
- i criteri generali per la valutazione di rischio (allegato 3);
- le tipologie di intervento applicabili per le aree agricole (allegato 4);
- gli adempimenti per cittadini ed imprese (allegato 5).
Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 1° marzo 2019, n. 46 (gli allegati sono riportati in pdf alla fine della pagina).
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Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 1° marzo 2019, n. 46
Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino
ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e
permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e
all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152. (19G00052)
(in Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2019, n. 132)
Vigente al: 22-6-2019
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
ai sensi del quale «il regolamento relativo agli interventi di
bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza,
operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola
e all'allevamento e' adottato con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri
delle attivita' produttive, della salute e delle politiche agricole e
forestali»;
Visto la legge 11 novembre 2011, n. 180;
Visto il decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e in particolare
l'articolo 2, comma 4-ter;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
nella riunione svoltasi il 4 febbraio 2016 presso il Dipartimento
della funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-ter, del
decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136;
Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico reso
con nota del 22 febbraio 2016;
Acquisito il concerto del Ministro della salute reso con nota del 4
febbraio 2016;
Acquisito il concerto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali reso con nota del 26 novembre 2015;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
nella riunione del 17 dicembre 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 24 marzo 2016 e
del 28 settembre 2016;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,
effettuata con nota del 29 novembre 2016, ai sensi della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto, finalita' e campo di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, in conformita' alla parte
quarta, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al
principio comunitario «chi inquina paga», gli interventi di messa in
sicurezza, bonifica e di ripristino ambientale delle aree destinate
alla produzione agricola e all'allevamento oggetto di eventi che
possono averne cagionato, anche potenzialmente, la contaminazione.
2. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano comunicano
entro il 30 giugno di ogni anno al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, al Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, al Ministero della
salute e al Ministero dello sviluppo economico le informazioni in
merito al numero e all'ubicazione delle aree utilizzate per le
produzioni agroalimentari alle quali sono state applicate le
procedure di cui al presente regolamento e gli interventi adottati.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti sulla protezione delle
acque sotterranee e superficiali dall'inquinamento da fonti puntuali
e da fonti diffuse.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si applicano
le definizioni di cui all'articolo 240 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, nonche' le seguenti:
a) area agricola: la porzione di territorio destinata alle
produzioni agroalimentari;
b) produzioni agroalimentari: le attivita' di coltura agraria,
pascolo e allevamento per la produzione di alimenti destinati al
consumo umano o all'alimentazione di animali destinati al consumo
umano;
c) valutazione di rischio: valutazione complessiva degli elementi
di potenziale rischio ambientale e sanitario associato
all'esposizione indiretta per assunzione alimentare, condotta secondo
i criteri di cui all'allegato 3, che costituisce parte integrante del
presente regolamento;
d) valore di fondo geochimico: distribuzione di una sostanza nel
suolo derivante dai processi naturali, con eventuale componente
antropica non rilevabile o non apprezzabile.
Art. 3
Procedure operative per la caratterizzazione delle aree
1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di
contaminare un'area agricola, il responsabile dall'inquinamento pone
tempestivamente in essere le necessarie misure di prevenzione e ne
da' immediata comunicazione, ai sensi e con le modalita' di cui
all'articolo 304, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, alla regione, alla provincia, al comune, all'Agenzia regionale
per la protezione dell'ambiente (ARPA) e all'Azienda sanitaria locale
(ASL) territorialmente competenti nonche', per le aree ricadenti
all'interno del perimetro di Siti di interesse nazionale (SIN), anche
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di
contaminazioni storiche.
2. Le attivita' di caratterizzazione di aree agricole sono attuate
dal responsabile dell'inquinamento in conformita' a quanto previsto
dall'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente
regolamento, e sono preventivamente comunicate alle amministrazioni
di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Nel caso in cui all'esito delle attivita' di caratterizzazione
risulti che i livelli di Concentrazioni soglie contaminazioni (CSC)
di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente
regolamento, non sono stati superati, il soggetto responsabile
presenta alle amministrazioni competenti, entro novanta giorni dalla
data di notifica di cui al comma 1, un'autocertificazione ai sensi e
per gli effetti di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata della necessaria
documentazione tecnica. Tale autocertificazione conclude il
procedimento.
4. Entro i successivi trenta giorni la regione, in collaborazione
con ARPA e ASL secondo le rispettive competenze, attiva gli opportuni
controlli, i cui esiti, con le eventuali prescrizioni integrative,
sono comunicati alle amministrazioni competenti.
Art. 4
Valutazione di rischio
1. In caso di accertamento del superamento delle CSC di cui
all'allegato 2, anche per una sola sostanza, all'esito delle
attivita' di caratterizzazione, il soggetto responsabile
dell'inquinamento ne da' immediata comunicazione alle amministrazioni
di cui all'articolo 3, comma 1, ed elabora la valutazione di rischio
di cui all'allegato 3, al fine di stabilire le eventuali necessita'
di intervento in relazione all'ordinamento colturale effettivo e
potenziale dell'area agricola o al tipo di allevamento su di essa
praticato.
2. In attesa della valutazione di rischio di cui al comma 1 e della
individuazione dei necessari interventi, la ASL competente stabilisce
le misure da adottare al fine di garantire la sicurezza alimentare ed
effettua gli opportuni controlli sui prodotti derivanti da produzioni
agroalimentari per i parametri che superano i valori delle CSC.
3. Se all'esito della valutazione di rischio le concentrazioni
riscontrate sono compatibili con l'ordinamento colturale effettivo e
potenziale o con il tipo di allevamento su di esso praticato, il
soggetto responsabile presenta alla regione territorialmente
competente e, nel caso di aree ricadenti nel perimetro dei SIN, al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
entro sessanta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 1,
un'istanza di conclusione del procedimento corredata dalla
documentazione tecnica inerente la valutazione di rischio. Entro i
trenta giorni successivi alla presentazione dell'istanza,
l'amministrazione competente puo' richiedere l'effettuazione di
ulteriori controlli, oppure dichiarare concluso il procedimento
relativamente all'area agricola.
Art. 5
Procedure operative e modalita'
per l'attuazione degli interventi
1. Se all'esito della valutazione di rischio le concentrazioni
riscontrate sono incompatibili con l'ordinamento colturale effettivo
e potenziale o con il tipo di allevamento su di esso praticato, il
soggetto responsabile dell'inquinamento deve presentare alle
amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, del presente
regolamento nonche' nel caso di aree ricadenti nel perimetro dei SIN,
anche al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo e al Ministero della salute, le risultanze della
valutazione di rischio e il progetto operativo degli interventi di
bonifica o di messa in sicurezza e, ove necessario, le ulteriori
misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di
minimizzare e ricondurre ad accettabilita' il rischio derivante dallo
stato di contaminazione presente nel sito, in conformita' a quanto
stabilito dall'allegato 4, che costituisce parte integrante del
presente regolamento. Le suddette risultanze e il progetto operativo
sono presentati entro novanta giorni dalla data della comunicazione
di cui all'articolo 3, comma 1.
2. Il progetto degli interventi di cui al comma 1 deve contenere i
seguenti elementi:
a) una planimetria recante le particelle catastali oggetto di
intervento;
b) la descrizione delle tecnologie e dei processi da applicare;
c) la descrizione degli obiettivi dell'intervento di riduzione
del rischio e modalita' di verifica degli stessi;
d) l'indicazione delle limitazioni sulle tipologie di
coltivazioni da adottare.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento del progetto degli
interventi di cui al comma 1 la regione o, nel caso di aree ricadenti
nel perimetro dei SIN, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, convoca una conferenza di servizi per
l'approvazione degli interventi, con eventuali prescrizioni ed
integrazioni. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono
stabiliti anche i tempi di esecuzione degli interventi da parte del
soggetto responsabile.
4. Gli eventuali vincoli e restrizioni all'utilizzo dell'area
individuati all'esito della valutazione di rischio devono essere
riportati nel certificato di destinazione urbanistica.
5. La conformita' degli interventi attuati rispetto al progetto
approvato e' certificata ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con il supporto tecnico di
ARPA e di ASL per i rispettivi profili di competenza.
Art. 6
Obblighi dei soggetti
non responsabili dell'inquinamento
1. Fatti salvi gli obblighi del responsabile dell'inquinamento, il
proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il
pericolo concreto e attuale del superamento delle CSC di cui
all'allegato 2 deve darne comunicazione alle amministrazioni di cui
all'articolo 3, comma 1, e attuare le necessarie misure di
prevenzione.
2. E' riconosciuta al proprietario o ad altro operatore interessato
la facolta' di intervenire in qualunque momento per la realizzazione
degli interventi necessari nell'ambito del sito in proprieta' o nella
disponibilita' ai sensi dell'articolo 245 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.
Art. 7
Norme finali e transitorie
1. I procedimenti di bonifica e messa in sicurezza di aree agricole
gia' avviati ai sensi della disciplina di cui alla parte quarta,
titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non
conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento
restano disciplinati dalle relative disposizioni. Si intendono
conclusi i procedimenti per i quali e' stato emanato dall'autorita'
competente un decreto di approvazione degli interventi. Per i
procedimenti non conclusi il proponente puo' avviare le procedure di
cui al presente regolamento, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del medesimo.
2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare d'intesa con il Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, con il Ministero della
salute e con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi
entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento
sono definiti, i criteri tecnici per l'individuazione dei valori di
fondo geochimico di cui all'allegato 2.
3. Ai fini di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre
2011, n. 180, sono elencati all'allegato 5, che costituisce parte
integrante del presente regolamento, gli oneri informativi introdotti
ed eliminati per cittadini e imprese.
4. Le integrazioni e le modifiche degli allegati al presente
regolamento sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
della salute e con il Ministro delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.