Bonifica da amianto: il fondo per le unità navali

Pubblicato il decreto del ministero della Difesa 5 agosto 2021

Bonifica da amianto: il fondo per le unità navali è l'oggetto del decreto del ministero della Difesa 5 agosto 2021 (in Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2021, n. 272) relativo alla progettazione preliminare e definitiva degli interventi.

La priorità degli interventi prevede:

a)  la bonifica da materiali contenenti amianto (MCA) sulle unità navali di vecchia generazione della squadra navale;

b)  la bonifica da MCA dei mezzi minori e galleggianti per i servizi portuali;

c)  la rilevazione fibre aero-disperse, monitoraggio, manutenzione e mantenimento nel tempo delle condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti sulle unità navali già oggetto di interventi di bonifica;

d)  la bonifica da MCA delle parti di rispetto di impianti, sistemi ed apparati installati sulle navi di cui alle precedenti lettere a) e c).

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Di seguito il testo del decreto del ministero della Difesa 5 agosto 2021.

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Decreto del ministero della Difesa 5 agosto 2021 

Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli  interventi
di bonifica di beni contaminati da amianto. (21A06674)

(Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2021, n. 272)

IL MINISTRO DELLA DIFESA

 

di concerto con

 

IL MINISTRO

DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

 

e con

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

 

Vista la risoluzione del Parlamento  europeo  del  14  marzo  2013,

sulle minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto  e

le prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349  e  successive  modificazioni,

recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme  in  materia

di danno ambientale»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241  e  successive  modificazioni,

recante «Nuove norme in  materia  di  procedimento  amministrativo  e

diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257  e  successive  modificazioni,

recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto»;

Vista la legge 23 marzo 2001, n.  93  e  successive  modificazioni,

recante «Disposizioni in campo ambientale»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  e  successive

modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81  e  successive

modificazioni, recante «Attuazione dell'art. 1, della legge 3  agosto

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei

luoghi di lavoro»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66  e  successive

modificazioni, recante «Codice dell'ordinamento militare»;

Visto la legge 28 dicembre 2015, n.  221  e  successive  modifiche,

recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure  di

green economy e per il contenimento  dell'uso  eccessivo  di  risorse

naturali», ed in particolare l'art. 56, commi 7 e 8;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50  e  successive

modifiche, recante «Codice dei contratti pubblici» ed in  particolare

l'art. 3, comma 1, lettera ss);

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160,  e  successive  modifiche,

recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario

2020 e bilancio pluriennale per  il  triennio  2020 -  2022»,  ed  in

particolare l'art. 1, commi 101 e 102;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22  recante  «Disposizioni

urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19

giugno  2019,  n.  97  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del

Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,

dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e  degli

Uffici di diretta collaborazione»;

Visto il  decreto  ministeriale  del  6  settembre  1994,   recante

«Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6,  comma

3, e dell'art. 12, comma 2,  della  legge  27  marzo  1992,  n.  257,

relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto»;

Visto il decreto  ministeriale  18  marzo  2003,  n.  101,  recante

«Regolamento per la realizzazione di una  mappatura  delle  zone  del

territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto»;

Visto il decreto ministeriale  29  luglio  2004,  n.  248,  recante

«Regolamento  relativo  alla  determinazione   e   disciplina   delle

attivita' di recupero dei prodotti e beni  di  amianto  e  contenenti

amianto»;

Visto il decreto ministeriale del 21  settembre  2016  «Istituzione

del  fondo  per  la  progettazione  preliminare  e  definitiva  degli

interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto»;

Vista la circolare del Ministero della sanita' 12 aprile  1995,  n.

7, esplicativa del succitato decreto  ministeriale  del  6  settembre

1994;

Visto il Protocollo  d'intesa  sottoscritto  dalla  Presidenza  del

Consiglio dei ministri ed il Ministero dell'ambiente e  della  tutela

del territorio e del mare, il 31 maggio 2016, in tema  di  «Programma

di  interventi  concernenti  la  mappatura,  la  progettazione  e  la

realizzazione di interventi di bonifica  dall'amianto  negli  edifici

scolastici»;

 

Decreta:

 

                               Art. 1

                         Oggetto e finalita'

1. Il presente decreto definisce le priorita' d'intervento  per  le

unita' navali da bonificare e disciplina le modalita' e le  procedure

di accesso ai relativi finanziamenti nella misura  di  4  milioni  di

euro per  ciascuno  degli  anni  2020,  2021  e  2022  come  definiti

dall'art. 1, comma 101 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

 

                               Art. 2

                       Priorita' di intervento

1.  La  priorita'  degli  interventi  per  le  unita'   navali   da

bonificare, nell'ordine, e' la seguente:

a) Bonifica da materiali contenenti amianto  (MCA)  sulle  unita'

navali di vecchia generazione della Squadra Navale;

b) Bonifica da MCA dei mezzi minori e galleggianti per i  servizi

portuali;

c) Rilevazione fibre aero-disperse, monitoraggio, manutenzione  e

mantenimento nel tempo delle condizioni  di  salubrita'  e  sicurezza

degli ambienti sulle unita' navali  gia'  oggetto  di  interventi  di

bonifica;

d) Bonifica da MCA delle parti di rispetto di  impianti,  sistemi

ed apparati installati sulle navi di cui alle precedenti lettere a) e

c).

2. Costituisce titolo  preferenziale  nella  valutazione,  ai  fini

della graduatoria di  cui  al  successivo  art.  3,  la  presenza  di

attestazioni di friabilita' e di cattivo stato di  conservazione  del

manufatto  contenente  amianto   determinante   una   condizione   di

pericolosita' di esposizione degli occupanti ad elementi  nocivi  per

cui si rende necessario intervento urgente e prioritario, secondo  il

decreto ministeriale 6 settembre 1994 e decreto ministeriale 18 marzo

2003, n. 101.

 

                               Art. 3

                Procedura di accesso al finanziamento

1. Nei limiti degli importi annuali di cui al precedente art. 1  il

Ministero della difesa, su proposta della Marina Militare,  sottopone

annualmente gli interventi relativi alle priorita' di cui all'art.  2

alle  valutazioni  del   Ministero   della   transizione   ecologica,

attraverso la presentazione di uno o piu' bandi di gara.

2. A seguito della presentazione  degli  interventi,  il  Ministero

della  transizione  ecologica,  conduce  un'istruttoria  separata  da

quella per le progettazioni di lavori anche avvalendosi dell'Istituto

superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca   ambientale,   valuta

l'eleggibilita' degli interventi a valere sul  fondo  ai  fini  della

predisposizione e approvazione della graduatoria su base annuale.

 

                               Art. 4

                       Interventi finanziabili

1. Gli interventi di bonifica su navi militari, ai sensi  dell'art.

3 lettera  ss)  del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,

rientrano nella categoria di appalti pubblici di servizi per  la  cui

esecuzione non vengono affidati preventivi appalti  di  progettazione

come avviene per i lavori pubblici.

2. Ai  fini  del  presente  decreto,  per  appalti  di  servizi  si

intendono:

a) appalti di servizi per l'incapsulamento, il  contenimento,  la

bonifica e la rimozione;

b) appalti di  servizi  per  l'esecuzione  di  mappature  per  la

verifica  della  residuale  presenza  di  amianto  a  seguito   degli

interventi di bonifica di cui alla precedente lettera a);

c) appalti di servizi per il rilievo periodico sulla presenza  di

fibre aero-disperse;

d) oneri per la sicurezza.

3.  L'intervento,  presentato  ai   fini   della   valutazione   di

eleggibilita'  al   finanziamento   dovra'   necessariamente   essere

corredato da:

a)  una  sintetica  relazione  descrittiva   dell'intervento   da

eseguire;

b) le modalita' di intervento di bonifica proposto;

c) la stima dei costi e la crono-programmazione dell'intervento e

degli stati di avanzamento sulla base dei quali si prevede di erogare

i pagamenti.

 

                               Art. 5

              Modalita' di erogazione dei finanziamenti

1. I finanziamenti del Fondo saranno erogati,  su  base  annuale  e

fino all'esaurimento delle relative disponibilita', con  decreto  del

direttore  generale  della  direzione  generale  per  il  risanamento

ambientale del Ministero  della  transizione  ecologica,  sulla  base

della graduatoria di cui al comma 2 dell'art. 3.

2. L'erogazione del contributo e' effettuata a favore del Centro di

responsabilita' della Marina Militare che, in  qualita'  di  soggetto

beneficiario,  e'  responsabile  della  gestione   amministrativa   e

contabile del contributo stesso e della relativa rendicontazione.

3.  La  liquidazione  del  finanziamento,  a  cura  del  Centro  di

responsabilita' amministrativa della Marina Militare e della relativa

rete dei funzionari delegati della Forza Armata, e' effettuata  nelle

seguenti modalita':

a.  il  30%  dell'importo  ammesso  a  finanziamento   al   momento

dell'approvazione di cui al precedente art. 3, comma 2;

b. il restante 70%, in funzione del cronoprogramma dei pagamenti  e

sulla base dello stato di avanzamento dell'intervento, da  richiedere

con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla scadenza presunta  dei

pagamenti.

4. Il Ministero  della  transizione  ecologica  rimane  estraneo  a

qualsiasi  rapporto   od   obbligazione   costituiti   fra   soggetto

beneficiario del contributo e soggetti terzi per forniture  di  beni,

prestazione di servizi, collaborazione e qualsiasi altra prestazione.

 

                               Art. 6

              Interventi esclusi, spese non ammissibili

1. Non potranno essere oggetto di finanziamento:

a) interventi che non riguardino la bonifica da amianto su unita'

navali della Marina Militare, di cui al precedente art. 4;

b)   interventi   realizzati   prima   del   ricevimento    della

comunicazione scritta di approvazione del contributo richiesto.

 

                               Art. 7

                  Cause di revoca dei finanziamenti

1. I contributi erogati ai  sensi  del  presente  decreto  potranno

essere revocati dall'ente erogante:

a)  qualora  la  rendicontazione,  anche  parziale,  delle  spese

finanziate non sia firmata o risulti assente, carente e/o inesatta;

b) in caso di mancata, incompleta o  inesatta  dichiarazione  dei

dati richiesti dall'ente erogante;

c)  in   caso   di   reiterata   ed   ingiustificata   tardivita'

nell'approvazione dei contratti relativi agli interventi  ammessi  al

finanziamento;

d)   qualora    l'intervento    si    discosti    sostanzialmente

dall'originaria previsione o risultino scostamenti  significativi  in

termini  di  efficacia  rispetto  agli  obiettivi  previsti,   e   di

efficienza,  con  riferimento   all'uso   delle   risorse   poste   a

disposizione;

e) qualora vengano distolte in qualsiasi forma dall'uso  o  dalla

destinazione previsti le somme e/o i beni materiali o immateriali, la

cui realizzazione od acquisizione  e'  stata  oggetto  del  vantaggio

economico.

2. In caso di revoca, il soggetto beneficiario  e'  obbligato  alla

restituzione all'ente erogante del  contributo  gia'  parzialmente  o

totalmente erogato.

 

                               Art. 8

                        Ispezioni e controlli

1. Il Ministero della  transizione  ecologica  potra'  disporre  in

qualsiasi  momento,  avvalendosi  dei  servizi  di  vigilanza  d'area

istituiti, presso lo Stato Maggiore della Marina militare, ai sensi e

per gli effetti di cui agli articoli 13,  comma  1-bis,  del  decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e 260  del  decreto  del  Presidente

della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90,  ispezioni  documentali  e

controlli  al  fine  di  verificare  lo  stato  di  attuazione  degli

interventi e la conformita' delle  dichiarazioni  prodotte.  In  tali

casi, gli ufficiali di  polizia  giudiziaria  della  Marina  militare

incaricati, risponderanno direttamente al Ministero che  ha  disposto

l'ispezione.

Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di

controllo  e  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della

Repubblica italiana.

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