Bonifica da amianto: il fondo per le unità navali è l'oggetto del decreto del ministero della Difesa 5 agosto 2021 (in Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2021, n. 272) relativo alla progettazione preliminare e definitiva degli interventi.
La priorità degli interventi prevede:
a) la bonifica da materiali contenenti amianto (MCA) sulle unità navali di vecchia generazione della squadra navale;
b) la bonifica da MCA dei mezzi minori e galleggianti per i servizi portuali;
c) la rilevazione fibre aero-disperse, monitoraggio, manutenzione e mantenimento nel tempo delle condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti sulle unità navali già oggetto di interventi di bonifica;
d) la bonifica da MCA delle parti di rispetto di impianti, sistemi ed apparati installati sulle navi di cui alle precedenti lettere a) e c).
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Di seguito il testo del decreto del ministero della Difesa 5 agosto 2021.
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Decreto del ministero della Difesa 5 agosto 2021
Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi
di bonifica di beni contaminati da amianto. (21A06674)
(Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2021, n. 272)
IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
e con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Vista la risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013,
sulle minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto e
le prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni,
recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia
di danno ambientale»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni,
recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto»;
Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e successive modificazioni,
recante «Disposizioni in campo ambientale»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modificazioni, recante «Attuazione dell'art. 1, della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive
modificazioni, recante «Codice dell'ordinamento militare»;
Visto la legge 28 dicembre 2015, n. 221 e successive modifiche,
recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di
green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse
naturali», ed in particolare l'art. 56, commi 7 e 8;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive
modifiche, recante «Codice dei contratti pubblici» ed in particolare
l'art. 3, comma 1, lettera ss);
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modifiche,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022», ed in
particolare l'art. 1, commi 101 e 102;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19
giugno 2019, n. 97 recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli
Uffici di diretta collaborazione»;
Visto il decreto ministeriale del 6 settembre 1994, recante
«Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma
3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257,
relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto»;
Visto il decreto ministeriale 18 marzo 2003, n. 101, recante
«Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del
territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto»;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248, recante
«Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle
attivita' di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti
amianto»;
Visto il decreto ministeriale del 21 settembre 2016 «Istituzione
del fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli
interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto»;
Vista la circolare del Ministero della sanita' 12 aprile 1995, n.
7, esplicativa del succitato decreto ministeriale del 6 settembre
1994;
Visto il Protocollo d'intesa sottoscritto dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri ed il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, il 31 maggio 2016, in tema di «Programma
di interventi concernenti la mappatura, la progettazione e la
realizzazione di interventi di bonifica dall'amianto negli edifici
scolastici»;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto definisce le priorita' d'intervento per le
unita' navali da bonificare e disciplina le modalita' e le procedure
di accesso ai relativi finanziamenti nella misura di 4 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 come definiti
dall'art. 1, comma 101 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Art. 2
Priorita' di intervento
1. La priorita' degli interventi per le unita' navali da
bonificare, nell'ordine, e' la seguente:
a) Bonifica da materiali contenenti amianto (MCA) sulle unita'
navali di vecchia generazione della Squadra Navale;
b) Bonifica da MCA dei mezzi minori e galleggianti per i servizi
portuali;
c) Rilevazione fibre aero-disperse, monitoraggio, manutenzione e
mantenimento nel tempo delle condizioni di salubrita' e sicurezza
degli ambienti sulle unita' navali gia' oggetto di interventi di
bonifica;
d) Bonifica da MCA delle parti di rispetto di impianti, sistemi
ed apparati installati sulle navi di cui alle precedenti lettere a) e
c).
2. Costituisce titolo preferenziale nella valutazione, ai fini
della graduatoria di cui al successivo art. 3, la presenza di
attestazioni di friabilita' e di cattivo stato di conservazione del
manufatto contenente amianto determinante una condizione di
pericolosita' di esposizione degli occupanti ad elementi nocivi per
cui si rende necessario intervento urgente e prioritario, secondo il
decreto ministeriale 6 settembre 1994 e decreto ministeriale 18 marzo
2003, n. 101.
Art. 3
Procedura di accesso al finanziamento
1. Nei limiti degli importi annuali di cui al precedente art. 1 il
Ministero della difesa, su proposta della Marina Militare, sottopone
annualmente gli interventi relativi alle priorita' di cui all'art. 2
alle valutazioni del Ministero della transizione ecologica,
attraverso la presentazione di uno o piu' bandi di gara.
2. A seguito della presentazione degli interventi, il Ministero
della transizione ecologica, conduce un'istruttoria separata da
quella per le progettazioni di lavori anche avvalendosi dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale, valuta
l'eleggibilita' degli interventi a valere sul fondo ai fini della
predisposizione e approvazione della graduatoria su base annuale.
Art. 4
Interventi finanziabili
1. Gli interventi di bonifica su navi militari, ai sensi dell'art.
3 lettera ss) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
rientrano nella categoria di appalti pubblici di servizi per la cui
esecuzione non vengono affidati preventivi appalti di progettazione
come avviene per i lavori pubblici.
2. Ai fini del presente decreto, per appalti di servizi si
intendono:
a) appalti di servizi per l'incapsulamento, il contenimento, la
bonifica e la rimozione;
b) appalti di servizi per l'esecuzione di mappature per la
verifica della residuale presenza di amianto a seguito degli
interventi di bonifica di cui alla precedente lettera a);
c) appalti di servizi per il rilievo periodico sulla presenza di
fibre aero-disperse;
d) oneri per la sicurezza.
3. L'intervento, presentato ai fini della valutazione di
eleggibilita' al finanziamento dovra' necessariamente essere
corredato da:
a) una sintetica relazione descrittiva dell'intervento da
eseguire;
b) le modalita' di intervento di bonifica proposto;
c) la stima dei costi e la crono-programmazione dell'intervento e
degli stati di avanzamento sulla base dei quali si prevede di erogare
i pagamenti.
Art. 5
Modalita' di erogazione dei finanziamenti
1. I finanziamenti del Fondo saranno erogati, su base annuale e
fino all'esaurimento delle relative disponibilita', con decreto del
direttore generale della direzione generale per il risanamento
ambientale del Ministero della transizione ecologica, sulla base
della graduatoria di cui al comma 2 dell'art. 3.
2. L'erogazione del contributo e' effettuata a favore del Centro di
responsabilita' della Marina Militare che, in qualita' di soggetto
beneficiario, e' responsabile della gestione amministrativa e
contabile del contributo stesso e della relativa rendicontazione.
3. La liquidazione del finanziamento, a cura del Centro di
responsabilita' amministrativa della Marina Militare e della relativa
rete dei funzionari delegati della Forza Armata, e' effettuata nelle
seguenti modalita':
a. il 30% dell'importo ammesso a finanziamento al momento
dell'approvazione di cui al precedente art. 3, comma 2;
b. il restante 70%, in funzione del cronoprogramma dei pagamenti e
sulla base dello stato di avanzamento dell'intervento, da richiedere
con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla scadenza presunta dei
pagamenti.
4. Il Ministero della transizione ecologica rimane estraneo a
qualsiasi rapporto od obbligazione costituiti fra soggetto
beneficiario del contributo e soggetti terzi per forniture di beni,
prestazione di servizi, collaborazione e qualsiasi altra prestazione.
Art. 6
Interventi esclusi, spese non ammissibili
1. Non potranno essere oggetto di finanziamento:
a) interventi che non riguardino la bonifica da amianto su unita'
navali della Marina Militare, di cui al precedente art. 4;
b) interventi realizzati prima del ricevimento della
comunicazione scritta di approvazione del contributo richiesto.
Art. 7
Cause di revoca dei finanziamenti
1. I contributi erogati ai sensi del presente decreto potranno
essere revocati dall'ente erogante:
a) qualora la rendicontazione, anche parziale, delle spese
finanziate non sia firmata o risulti assente, carente e/o inesatta;
b) in caso di mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei
dati richiesti dall'ente erogante;
c) in caso di reiterata ed ingiustificata tardivita'
nell'approvazione dei contratti relativi agli interventi ammessi al
finanziamento;
d) qualora l'intervento si discosti sostanzialmente
dall'originaria previsione o risultino scostamenti significativi in
termini di efficacia rispetto agli obiettivi previsti, e di
efficienza, con riferimento all'uso delle risorse poste a
disposizione;
e) qualora vengano distolte in qualsiasi forma dall'uso o dalla
destinazione previsti le somme e/o i beni materiali o immateriali, la
cui realizzazione od acquisizione e' stata oggetto del vantaggio
economico.
2. In caso di revoca, il soggetto beneficiario e' obbligato alla
restituzione all'ente erogante del contributo gia' parzialmente o
totalmente erogato.
Art. 8
Ispezioni e controlli
1. Il Ministero della transizione ecologica potra' disporre in
qualsiasi momento, avvalendosi dei servizi di vigilanza d'area
istituiti, presso lo Stato Maggiore della Marina militare, ai sensi e
per gli effetti di cui agli articoli 13, comma 1-bis, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e 260 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, ispezioni documentali e
controlli al fine di verificare lo stato di attuazione degli
interventi e la conformita' delle dichiarazioni prodotte. In tali
casi, gli ufficiali di polizia giudiziaria della Marina militare
incaricati, risponderanno direttamente al Ministero che ha disposto
l'ispezione.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.