Bonifica da amianto: un fondo per progettare gli interventi

Tra i punti del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 settembre 2016 anche i criteri di priorità per l'assegnazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per gli interventi di bonifica da amianto negli edifici pubblici

Un fondo per progettare gli interventi di bonifica da amianto negli edifici pubblici. È quanto dispone il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 settembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2016, n. 276.

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La dotazione finanziaria complessiva di 17,572 milioni di euro è così ripartita:

- 5,536 milioni di euro per l'anno 2016;

- 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

 

Inoltre, il decreto stabilisce:

- la procedura di accesso al finanziamento;

- la tipologia di interventi ammessi;

- i criteri di priorità per l'assegnazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti;

- gli interventi esclusi e le spese non ammissibili;

- le cause di revoca dei finanziamenti;

- le ispezioni sulle dichiarazioni prodotte per accedere al fondo.

Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 settembre 2016, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

Il D.M. 21 settembre 2016 segue a breve distanza il D.M. Ambiente 15 giugno 2016 relativo all'attribuzione del credito d’imposta per interventi di bonifica

 

 

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 settembre 2016

Istituzione del fondo per la progettazione preliminare  e  definitiva

degli interventi di  bonifica  di  edifici  pubblici  contaminati  da

amianto. (16A08227)


in Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2016, n. 276


                  IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA

                  TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE


  Vista la legge 8 luglio 1986,  n.  349,  recante  «Istituzione  del

Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante

«Norme in materia ambientale»;

  Vista la legge 27 marzo  1992,  n.  257,  concernente  disposizioni

relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto e norme attuative;

  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

  Visto il decreto ministeriale del 6 settembre 1994, pubblicato  nel

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10  dicembre

1994;

  Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente  «Disposizioni  in

campo ambientale»;

  Vista la circolare del Ministero della sanita' 12 aprile  1995,  n.

7;

  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

  Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248, con il  quale

e' stato adottato il  «Regolamento  relativo  alla  determinazione  e

disciplina delle attivita' di recupero dei prodotti e beni di amianto

e contenenti amianto»;

  Visto il decreto ministeriale 18 marzo 2003, n. 101, con il  quale,

in attuazione del comma 2 dell'art. 20 della citata legge n. 93/2001,

e' stato  adottato  il  «Regolamento  per  la  realizzazione  di  una

mappatura delle  zone  del  territorio  nazionale  interessate  dalla

presenza di amianto»;

  Vista la risoluzione del Parlamento  europeo  del  14  marzo  2013,

sulle minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto  e

le prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente;

  Visto il regolamento di organizzazione del Ministero  dell'ambiente

e della tutela del territorio e  del  mare  di  cui  al  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142;

  Visto l'art. 56 recante «Disposizioni in materia di  interventi  di

bonifica  da  amianto»,  della  legge  28  dicembre  2015,   n.   221

(«Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure  di  green

economy  e  per  il  contenimento  dell'uso  eccessivo   di   risorse

naturali»),  che  prevede  l'istituzione   di   un   fondo   per   la

progettazione preliminare e definitiva degli interventi  di  bonifica

di beni contaminati da amianto al fine di promuovere la realizzazione

di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto,

a tutela della salute e dell'ambiente;

  Visto il comma 7 del citato art. 56, che stabilisce che con decreto

del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare

sia disciplinato il funzionamento del  fondo  nonche'  i  criteri  di

priorita' per la selezione dei progetti ammessi a finanziamento;

  Visto il comma 8 del citato art. 56, con il quale si stabilisce che

agli oneri derivanti  dal  funzionamento  del  fondo,  pari  a  5,536

milioni di euro per l'anno  2016  e  a  6,018  milioni  di  euro  per

ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante  corrispondente

riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di

parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2015-2017,

nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2015,   allo   scopo

parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

  Visto il Protocollo d'intesa «Programma di  interventi  concernenti

la mappatura, la progettazione e la realizzazione  di  interventi  di

bonifica dall'amianto negli edifici  scolastici»  sottoscritto  dalla

Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare il 31 maggio 2016;

                             A d o t t a

                       il seguente decreto:

                               Art. 1
                         Oggetto e finalita'


  1. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela

del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione  preliminare

e  definitiva  degli  interventi  di  bonifica  di  edifici  pubblici

contaminati  da  amianto,  di  seguito  Fondo,  con   una   dotazione

finanziaria di 5,536 milioni di euro  per  l'anno  2016  e  di  6,018

milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

  2.  Il  Fondo  e'  finalizzato  a  finanziare  i   costi   per   la

progettazione preliminare e definitiva degli interventi  di  bonifica

mediante rimozione e smaltimento  dell'amianto  e  dei  manufatti  in

cemento-amianto su  edifici  e  strutture  pubbliche  insistenti  nel

territorio nazionale, anche mediante copertura dei  corrispettivi  da

porre a base di gara per l'affidamento di tali servizi.

  3. Il presente decreto disciplina le modalita' di funzionamento del

Fondo ed i criteri di priorita'  assegnazione  del  finanziamento  in

conto capitale a beneficio di soggetti pubblici.


                               Art. 2
                 Procedura di accesso al finanziamento

  1. Possono fare domanda di  accesso  al  Fondo  le  amministrazioni

pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  30

marzo 2001, n. 165, con riferimento ad interventi relativi ad edifici

pubblici di proprieta' e destinati  allo  svolgimento  dell'attivita'

dell'ente.

  2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare una sola domanda

di partecipazione  in  ragione  d'anno.  La  domanda  puo'  contenere

interventi in una o piu' unita' locali  comprese  nel  territorio  di

competenza.

  3. Salva diversa previsione del bando, le domande  dovranno  essere

trasmesse all'ente erogante esclusivamente in via telematica, secondo

le modalita' stabilite dal bando medesimo.


                               Art. 3
                       Interventi finanziabili

  1.  Puo'  essere  finanziata  con  il   Fondo   esclusivamente   la

progettazione preliminare e definitiva di interventi di  rimozione  e

smaltimento,  anche  previo  trattamento  in  impianti   autorizzati,

dell'amianto e del cemento-amianto presente in coperture e  manufatti

di edifici pubblici ubicati nel territorio nazionale, effettuati  nel

rispetto della normativa ambientale,  edilizia  e  di  sicurezza  nei

luoghi di lavoro.

  2. Ai fini del presente decreto,  si  intendono  per  progettazione

preliminare e definitiva i  livelli  di  progettazione  inferiori  al

progetto esecutivo e comunque necessari alla redazione dello stesso.

  3. Non sono ammessi piu' finanziamenti per uno  stesso  intervento,

anche se richiesti da soggetti diversi.

  4. Non sono ammessi al finanziamento gli incarichi di progettazione

gia'  conferiti  e  le  spese  per  rilievi   e   indagini   affidati

anteriormente alla data di assegnazione del finanziamento.

  5. L'intervento presentato  dovra'  essere  necessariamente  essere

corredato da: 

    a. relazione tecnica asseverata da  professionista  abilitato  in

cui devono essere specificati: della destinazione d'uso  dei  beni  o

dei siti sede dell'intervento, la localizzazione  e  la  destinazione

d'uso dei manufatti contenenti amianto, la tipologia, la quantita'  e

lo stato di conservazione dei materiali;

    b. le modalita' di intervento di bonifica proposto;

    c. la stima dei lavori da eseguire con  dettaglio  dei  costi  di

progettazione soggetti a finanziamento;

    d. il cronoprogramma orientativo delle attivita', incluse le fasi

progettuali.

  6.  Il  bando,  su  base  annuale,  potra'  individuare   eventuali

ulteriori requisiti e modalita' di partecipazione.


                               Art. 4
                         Criteri di priorita'

  1. A  seguito  della  presentazione  delle  domande,  il  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a seguito  di

istruttoria  condotta  avvalendosi  dell'Istituto  superiore  per  la

protezione e la ricerca ambientale,  disporra'  una  graduatoria,  su

base annuale, delle richieste ammesse al contributo determinata sulla

base dei criteri di priorita'  di  seguito  elencati,  riferiti  agli

interventi oggetto di progettazione: 

    i. interventi relativi ad edifici pubblici collocati all'interno,

nei pressi o comunque entro un raggio non superiore a  100  metri  da

asili,   scuole,   parchi    gioco,    strutture    di    accoglienza

socio-assistenziali, ospedali, impianti sportivi;

    ii. interventi relativi ad edifici pubblici per i quali  esistono

segnalazioni da parte di enti di controllo sanitario  e/o  di  tutela

ambientale e/o  di  altri  enti  e  amministrazioni  in  merito  alla

presenza di amianto;

    iii. interventi relativi ad  edifici  pubblici  per  i  quali  si

prevede un progetto  cantierabile  in  12  mesi  dall'erogazione  del

contributo;

    iv. interventi relativi ad edifici pubblici collocati all'interno

di un sito  di  interesse  nazionale  e/o  inseriti  nella  mappatura

dell'amianto ai sensi del decreto ministeriale n. 101  del  18  marzo

2003.

  La sussistenza del requisito di cui al punto i. costituisce  titolo

preferenziale nella valutazione delle richieste.

  2. Sara' considerata, nelle modalita' previste dal  bando  su  base

annuale, anche la  presenza  di  attestazioni  di  friabilita'  e  di

cattivo stato  di  conservazione  del  manufatto  contenente  amianto

determinante una condizione di  pericolosita'  di  esposizione  degli

occupanti  ad  elementi  nocivi  per  cui  si  rende  necessario   un

intervento urgente e prioritario, secondo il decreto  ministeriale  6

settembre 1994 e decreto ministeriale n. 101 del 18 marzo 2003.

  Tali attestazioni dovranno essere supportate da perizia  asseverata

prodotta da tecnico abilitato ed iscritto ad ordine professionale.

  3.   Il   bando   potra'   determinare   ulteriori    criteri    di

differenziazione nonche' di  priorita',  determinandone  il  relativo

punteggio utile ai fini dell'ammissione in graduatoria.


                              Art. 5
              Modalita' di erogazione dei finanziamenti

  1. I finanziamenti del Fondo saranno erogati,  su  base  annuale  e

fino all'esaurimento delle relative disponibilita', tramite bando del

Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,

Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle  acque,

in qualita' di ente erogante.

  2. Il contributo e' erogato con decreto del direttore generale  per

la  salvaguardia  del  territorio  e  delle   acque   del   Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  a  seguito

dell'inclusione dell'intervento nella graduatoria approvata ai  sensi

dell'art. 4 del presente decreto  ed  e'  vincolato  all'impegno  del

soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le  finalita'

per le quali il contributo e' accordato.

  3. La liquidazione del finanziamento e'  accordato  nelle  seguenti

modalita';

    -  il  30%  della  somma  ammessa  a  finanziamento  al   momento

dell'ammissione;

    -  il  40%  della  somma  ammessa  a  finanziamento  al   momento

dell'approvazione del progetto definitivo;

    - il 30%  della  somma  ammessa  a  finanziamento  momento  della

rendicontazione finale delle spese  sostenute  per  la  progettazione

preliminare e definitiva degli interventi, nelle  modalita'  previste

dal bando su base annuale.

  4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del

mare rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione  costituiti

fra  soggetto  beneficiario  del  contributo  e  soggetti  terzi  per

forniture di beni, prestazione di servizi, collaborazione e qualsiasi

altra prestazione.


                               Art. 6
              Interventi esclusi e spese non ammissibili

  1. Non potranno essere oggetto di finanziamento:

    a) la progettazione di interventi di ripristino, realizzazione di

manufatti sostitutivi e la loro messa in opera;

    b) Spese di acquisto di beni, mezzi  e  materiali  sostitutivi  e

loro messa in opera;

    c)  la  progettazione  di  interventi  realizzati   prima   della

pubblicazione del bando o prima del ricevimento  della  comunicazione

scritta di concessione del contributo richiesto.

  2.  Il  bando,  su  base  annuale,  potra'  individuare   ulteriori

tipologie di interventi da ritenersi non  finanziabili  o  spese  non

ammissibili.

                               Art. 7
                  Cause di revoca dei finanziamenti

  1. I contributi erogati ai  sensi  del  presente  decreto  potranno

essere revocati dell'ente erogante:

    a)  qualora  la  rendicontazione,  anche  parziale,  delle  spese

finanziate non sia firmata o risulti assente, carente e/o inesatta;

    b) in caso di mancata, incompleta o  inesatta  dichiarazione  dei

dati richiesti dall'ente erogante;

    c)  in   caso   di   reiterata   ed   ingiustificata   tardivita'

nell'approvazione  dei  progetti  preliminari  e   definitivi   degli

interventi ammessi al finanziamento;

    d)   qualora   il   progetto    si    discosti    sostanzialmente

dall'originaria previsione o risultino scostamenti  significativi  in

termini  di  efficacia  rispetto  agli  obiettivi  previsti,   e   di

efficienza,  con  riferimento   all'uso   delle   risorse   poste   a

disposizione;

    e) qualora vengano distolte in qualsiasi forma dell'uso  previsto

le somme e/o i beni materiali o immateriali, la cui realizzazione  od

acquisizione e' stata oggetto del vantaggio economico.

  2. In caso di revoca, i soggetti beneficiari  sono  obbligati  alla

restituzione all'ente erogante del  contributo  gia'  parzialmente  o

totalmente erogato.

  3. Le somme recuperate vengono rivalutate  sulla  base  dell'indice

ISTAT dei prezzi di consumo per le famiglie di operai e  impiegati  e

maggiorate degli interessi legali. Resta salva ogni  altra  azione  a

tutela del Ministero.

  4. Il bando, su base annuale, potra' prevedere ulteriori ipotesi di

revoca del finanziamento.


                               Art. 8
                         Ispezioni e controlli


  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del

mare potra' disporre in qualsiasi momento, avvalendosi  dell'Istituto

superiore per la protezione e la ricerca  ambientale,  delle  Aziende

sanitarie locali e delle  Agenzie  regionali  e  provinciali  per  la

protezione  dell'ambiente  territorialmente   competenti,   ispezioni

documentali e controlli al fine di verificare lo stato di  attuazione

degli interventi, la correttezza delle  procedure  e  la  conformita'

delle dichiarazioni prodotte.

  Il  presento  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di

controllo  e  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della

Repubblica italiana.

Allegati

D.M. 21 settembre 2016

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