Bonifiche ambientali: il credito d'imposta per le erogazioni liberali è l'oggetto del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 febbraio 2022, n. 32.
Le erogazioni da considerare sono quelle effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018 e riguardano interventi su edifici e terreni pubblici. In particolare, sono ammissibili al beneficio le erogazioni liberali per:
- bonifica ambientale;
- rimozione dell'amianto dagli edifici;
- prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico;
- realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi;
- recupero di aree dismesse.
Il D.P.C.M. fissa il credito di imposta al 65%.
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Altri punti del decreto sono:
- la modalità di effettuazione delle erogazioni;
- le procedure di accesso e riconoscimento del credito di imposta e le relativa fruizione;
- le cause di revoca del credito, nonché i controlli e le eventuali procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito.
Di seguito il testo integrale del D.P.C.M. 10 dicembre 2021.
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Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2021
Attuazione del credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro
effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31
dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, ai fini
della bonifica ambientale, della prevenzione e del risanamento del
dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione
di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di
proprieta' pubblica. (22A00798)
(Gazzetta Ufficiale dell’8 febbraio 2022, n.32)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
su proposta del
MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di governo e coordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive
modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, i commi da
156 a 161 dell'art. 1 che riconoscono un credito d'imposta per
erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici di
bonifica ambientale, di prevenzione e risanamento del dissesto
idrogeologico e sistemazione di parchi e aree verdi;
Visto piu' in particolare, il comma 156 dell'art. 1 della legge n.
145 del 2018, secondo cui per le erogazioni liberali in denaro
effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31
dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla
base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della
bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli
edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto
idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi
e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprieta'
pubblica, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento
delle erogazioni effettuate;
Visto altresi', il comma 157 dell'art. 1 della legge n. 145 del
2018 che prevede il riconoscimento del credito d'imposta alle persone
fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del
reddito imponibile, nonche' ai soggetti titolari di reddito d'impresa
nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui, anche qualora le
erogazioni liberali in denaro siano destinate ai soggetti
concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi;
Visto inoltre, il comma 158 dell'art. 1 della legge n. 145 del
2018, in base al quale, ferma restando la ripartizione in tre quote
annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito
d'impresa, il credito d'imposta e' utilizzabile tramite compensazione
ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive;
Visto anche, il comma 159 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018,
secondo cui al citato credito d'imposta non si applicano i limiti di
cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di
cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Considerato che, fatte salve le disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di
protezione dei dati personali», al Ministero della transizione
ecologica spetta provvedere agli adempimenti previsti dal comma 160
dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi» (TUIR), e successive modificazioni e integrazioni, e, in
particolare, gli articoli 61 e 109, comma 5;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante
l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in
particolare, l'art. 17 che prevede la compensazione di crediti e
debiti tributari e previdenziali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante «Disposizioni
urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione
della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa
comunitaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2010, n. 73, e, in particolare, l'art. 1, comma 6, in materia di
procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti
d'imposta;
Visto infine il comma 161 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018,
secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottarsi, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare (oggi Ministro della transizione ecologica), di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, sono individuate le disposizioni necessarie all'attuazione
del credito d'imposta di cui ai commi da 156 a 161 del citato art. 1,
nei limiti delle risorse disponibili pari a 1 milione di euro per
l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2021;
Su proposta del Ministro della transizione ecologica;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto reca le disposizioni di attuazione del
credito d'imposta di cui all'art. 1, commi da 156 a 161, della legge
n. 145 del 2018, per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei
periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018,
per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti
presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale,
compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e
del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o
della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del
recupero di aree dismesse di proprieta' pubblica, ancorche' destinate
ai soggetti proprietari, nonche' concessionari o affidatari dei beni
pubblici oggetto di tali interventi.
Art. 2
Ambito soggettivo
1. Il credito d'imposta e' riconosciuto, in considerazione delle
erogazioni liberali effettuate:
a) alle persone fisiche fiscalmente residenti nel territorio
italiano;
b) agli enti non commerciali, intesi come enti pubblici o privati
diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che non
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
commerciali;
c) ai soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente
dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal
regime contabile adottato, nonche' alle stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di imprese non residenti.
Art. 3
Ambito oggettivo
1. Il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 65 per
cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate per gli
interventi di cui al comma 2 e spetta alle persone fisiche e agli
enti non commerciali nel limite del 20 per cento del reddito
imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del
10 per mille dei ricavi annui ed e' ripartito in tre quote annuali di
pari importo.
2. Ai fini di quanto disposto dall'art. 1, comma 156, della legge
n. 145 del 2018, sono riconosciute ammissibili al beneficio le
erogazioni liberali in denaro ai fini di:
a) bonifica ambientale, intesa come risanamento e
riqualificazione di un'area contaminata da rifiuti o sostanze
pericolose e dannose per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
b) rimozione dell'amianto dagli edifici, intesa come rimozione
ossia eliminazione dei materiali contenenti amianto mediante
asportazione, smaltimento e bonifica dell'area;
c) prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, intesa
come contenimento o rimozione dei fattori che determinano il fenomeno
di dissesto;
d) realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi
attrezzate, intesa come interventi di sviluppo e valorizzazione del
verde urbano e periurbano;
e) recupero di aree dismesse, intesa come riqualificazione e
riutilizzo di un'area non piu' adoperata, attraverso la
ristrutturazione o ricostruzione di manufatti esistenti o la
rinaturalizzazione a fini agricoli, ricreativi, sociali.
3. Il credito d'imposta e' altresi' riconosciuto qualora le
erogazioni liberali in denaro effettuate per gli interventi di cui al
comma 2 siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei
beni oggetto di tali interventi.
Art. 4
Modalita' di effettuazione
delle erogazioni liberali
1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le erogazioni
liberali devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno
dei seguenti sistemi di pagamento:
a) bonifico bancario;
b) bollettino postale;
c) assegni bancari e circolari;
d) carte di credito, di debito e prepagate.
2. In caso di pagamento effettuato mediante conto corrente bancario
o postale i dati identificativi del conto corrente devono coincidere
con quelli del soggetto richiedente l'agevolazione.
Art. 5
Procedura di accesso e riconoscimento
del credito d'imposta
1. Il Ministero della transizione ecologica, tramite apposito
portale web gestito dal medesimo Ministero, pubblica tutte le
informazioni inerenti gli interventi finanziabili tramite
un'erogazione liberale a sostegno dell'ambiente. L'elenco degli
interventi e' continuamente aggiornato attraverso le segnalazioni
delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le medesime
amministrazioni potranno accedere al portale web previa richiesta di
utenza ovvero attraverso l'utilizzo di credenziali gia' esistenti.
2. L'accesso al beneficio per le erogazioni liberali effettuate
dopo la pubblicazione del presente decreto avviene previo rispetto
della seguente procedura:
a) il soggetto che intende effettuare un'erogazione liberale
individua l'intervento da sostenere sul portale web gestito dal
Ministero della transizione ecologica e contatta la pubblica
amministrazione proprietaria del bene oggetto di finanziamento per
concordare l'importo e i termini dell'erogazione liberale;
b) successivamente, il soggetto che intende effettuare
l'erogazione liberale prenota il contributo comunicando al Ministero
della transizione ecologica l'ammontare dell'erogazione liberale e i
termini di effettuazione concordati con l'amministrazione
proprietaria del bene;
c) nei dieci giorni successivi alla prenotazione di cui alla
lettera precedente, il Ministero della transizione ecologica comunica
al soggetto che intende effettuare l'erogazione liberale l'ammissione
al contributo, sotto forma di credito di imposta, secondo il criterio
temporale di ricevimento delle richieste sino all'esaurimento delle
risorse disponibili;
d) entro i dieci giorni successivi alla comunicazione di cui alla
lettera c), il soggetto che intende usufruire dell'agevolazione, a
pena di decadenza della prenotazione del contributo, effettua il
versamento avvalendosi dei sistemi di cui all'art. 4. L'operazione
deve indicare la causale «Bonus Ambiente», seguita dalla
denominazione dell'ente beneficiario e dall'oggetto della donazione;
e) entro trenta giorni dall'avvenuto versamento, le pubbliche
amministrazioni proprietarie del bene oggetto di finanziamento
verificano il buon fine del pagamento e, mediante l'accesso al
portale gestito dal Ministero della transizione ecologica,
inseriscono i dati relativi all'intervento finanziato, l'esatto
importo erogato, nonche' i dati identificativi, comprensivi di codice
fiscale, dei soggetti che possono usufruire dell'agevolazione;
f) successivamente, il soggetto che ha effettuato l'erogazione
liberale, al fine di usufruire del credito d'imposta, accede al
portale gestito dal Ministero della transizione ecologica per
scaricare apposita dichiarazione prodotta dal portale attestante la
donazione, sulla base delle informazioni fornite dai soggetti
pubblici, e acconsentire o meno alla pubblicazione dei propri dati
identificativi sul sito web istituzionale del Ministero.
3. Il Ministero della transizione ecologica pubblica sul predetto
portale web l'elenco delle donazioni ricevute, facendo esplicito
riferimento al titolo dell'intervento, all'ente beneficiario,
all'ammontare dell'erogazione e agli eventuali finanziamenti pubblici
ricevuti dal medesimo intervento. Il Ministero medesimo ha la
facolta' di pubblicare i nominativi dei soggetti che hanno effettuato
l'erogazione liberale solo previa autorizzazione di cui al comma 2,
lettera f).
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 160, della legge n. 145 del 2018 i
soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano mensilmente
al Ministero della transizione ecologica, per il tramite del portale
web di cui al comma 1, tutte le informazioni relative all'intervento,
i Fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile
del bene, nonche' le informazioni relative alla fruizione. Gli
eventuali concessionari o affidatari beneficiari delle erogazioni
liberali hanno l'onere di effettuare la medesima attivita' di
comunicazione per il tramite dei soggetti pubblici proprietari del
bene.
Art. 6
Fruizione del credito d'imposta
1. Il credito d'imposta e' ripartito nonche' utilizzato in tre
quote annuali di pari importo ed e' indicato nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito
d'imposta e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai due periodi
di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne
conclude l'utilizzo.
2. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito
d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. A tal fine, il
modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi
telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il
rifiuto dell'operazione di versamento. La prima quota annuale del
credito d'imposta e' utilizzabile a decorrere dal giorno 10 del mese
successivo all'acquisizione della dichiarazione di cui all'art. 5,
comma 2, lettera f); le altre due quote annuali sono utilizzabili,
rispettivamente, a decorrere dal primo giorno di ciascuno dei due
anni successivi. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in
compensazione da ciascun beneficiario non puo' eccedere l'importo
spettante, pena lo scarto del modello F24.
3. Le persone fisiche e gli enti che non esercitano attivita'
commerciali fruiscono del credito d'imposta nella dichiarazione dei
redditi. In particolare, iniziano a fruire della prima quota annuale
del credito di imposta nella dichiarazione dei redditi relativa
all'annualita' in cui e' stata effettuata l'erogazione liberale, ai
fini del versamento delle imposte sui redditi. L'ammontare
complessivo delle tre quote annuali indicate nelle dichiarazioni dei
redditi delle relative annualita' non puo' eccedere l'importo
spettante.
4. Ai fini dei controlli di cui al comma 2, ultimo periodo, ed al
comma 3, ultimo periodo, il Ministero della transizione ecologica
trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche
definite d'intesa, entro il giorno 5 di ciascun mese, l'elenco dei
soggetti beneficiari del credito d'imposta che nel mese precedente
hanno reso la dichiarazione di cui all'art. 5, comma 2, lettera f),
con i relativi codici fiscali e gli importi spettanti. Con le stesse
modalita' sono trasmesse successivamente le eventuali variazioni e
revoche. Conseguentemente, le risorse stanziate sull'apposito
capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della
transizione ecologica sono trasferite sulla contabilita' speciale n.
1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio», aperta presso la
Banca d'Italia, allo scopo di consentire la regolazione contabile
delle compensazioni dei crediti effettuate dai beneficiari.
5. Il credito d'imposta di cui al presente decreto non concorre
alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del
valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e non e' cumulabile con altra
agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte
delle medesime erogazioni.
6. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'art.
1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, e di cui all'art. 34 della
legge n. 388 del 2000.
Art. 7
Cause di revoca del credito d'imposta
1. Il credito d'imposta e' revocato nel caso in cui venga accertata
l'insussistenza di uno dei requisiti previsti nonche' in caso di
accertamento della falsita' delle dichiarazioni rese e della
documentazione presentata.
2. Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civili,
penali ed amministrative e, in ogni caso, si provvede al recupero del
beneficio indebitamente fruito.
Art. 8
Controlli ed eventuali procedure di recupero del
credito d'imposta illegittimamente fruito
1. Il Ministero della transizione ecologica procede, ai sensi
dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al
recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato, maggiorato
di interessi e sanzioni secondo legge.
2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero della transizione
ecologica, secondo termini definiti d'intesa, l'elenco dei
beneficiari che hanno utilizzato in compensazione il credito
d'imposta, con i relativi importi.
3. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito
dell'ordinaria attivita' di controllo, l'eventuale indebita
fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui al
presente decreto, la stessa ne da' comunicazione in via telematica al
Ministero della transizione ecologica, che previe verifiche per
quanto di competenza, provvede al recupero.
Art. 9
Clausola di invarianza finanziaria
1. Il Ministero della transizione ecologica provvede agli
adempimenti previsti dal presente decreto nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato, come disposto dal comma 160 dell'art. 1 della legge n. 145 del
2018.