Bonifiche: pubblicato il decreto sulle procedure semplificate

Bonifiche procedure semplificate
Si tratta del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 26 gennaio 2023, n. 45. Richiami anche al D.Lgs. n. 81/2008 in merito a misure di mitigazione volte a tutelare i lavoratori e fruitori delle aree ripristinate

Bonifiche: il decreto sulle procedure semplificate è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2023, n. 97. In particolare, si tratta del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 26 gennaio 2023, n. 45, che, all'art. 1, distingue gli interventi e le opere:

  • che per loro natura possono essere realizzati liberamente senza alcun titolo abilitativo;
  • che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata (Scia);
  • che possono essere realizzati, in presenza di attività di messa in sicurezza operativa del sito (Miso), mediante comunicazione;
  • che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata, previa  acquisizione del quadro ambientale;
  • soggetti a valutazione delle interferenze, i cui criteri e procedure sono oggetto di separati articoli.

Nell'allegato, infine, sono riportati i requisiti tecnico-costruttivi che devono essere  contestualmente presenti.

Le disposizioni si applicano alle aree interne ai siti di interesse nazionale (Sin).

Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 26 gennaio 2023, n. 45.

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Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 26 gennaio 2023, n. 45 

 

Regolamento  disciplinante  le  categorie  di  interventi   che   non
necessitano della valutazione di cui all'articolo 242-ter,  comma  3,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' i criteri e le
procedure per la predetta valutazione e le  modalita'  di  controllo.
(23G00052) 
(Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2023, n.97)

 

Vigente al: 11-5-2023

 

Capo I

Disposizioni generali

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

 

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l'articolo 242-ter del  decreto  legislativo

n. 152 del 2006, il cui comma 3 prevede che «Per gli interventi e  le

opere individuate al comma 1 e al comma 1-bis, nonche' per quelle  di

cui all'articolo 25 del decreto del Presidente  della  Repubblica  13

giugno 2017, n. 120, il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare con proprio decreto per le aree ricomprese  nei

siti di interesse nazionale, e  le  regioni  per  le  restanti  aree,

provvedono all'individuazione delle categorie di interventi  che  non

necessitano della  preventiva  valutazione  da  parte  dell'Autorita'

competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto,

e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le  procedure  per  la

predetta valutazione nonche' le modalita' di controllo»;

Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante

approvazione della valutazione del Piano nazionale per la  ripresa  e

resilienza  dell'Italia,  notificata  all'Italia   dal   Segretariato

generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista  la  legge  9  dicembre  1998,  n.  426,  e  in  particolare,

l'articolo 1, recante «Interventi di bonifica e ripristino ambientale

dei siti inquinati»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n.

120;

Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare 1°  marzo  2019,  n.  46,  recante  regolamento

relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale  e  di

messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente,  delle  aree

destinate  alla  produzione  agricola  e  all'allevamento,  ai  sensi

dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio 18 settembre 2001, n. 468, recante il «Programma nazionale

di bonifica e ripristino ambientale», come integrato e modificato dal

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e

del mare 28 novembre 2006, n. 308;

Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2022;

Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,

effettuata  con  nota  27739  del  21   dicembre   2022,   ai   sensi

dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

                               Art. 1 

                          Oggetto e ambito 

                           di applicazione 

1. Per le aree  ricomprese  nei  siti  di  interesse  nazionale  il

presente regolamento,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'articolo

242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  al

Capo II individua le categorie  di  interventi  che  non  necessitano

della preventiva valutazione da parte  dell'Autorita'  competente  ai

sensi della Parte quarta, Titolo V, del medesimo decreto  legislativo

e, al Capo III, definisce i criteri e le procedure per effettuare  la

predetta valutazione, laddove prevista.

2. Gli interventi e le  opere,  ivi  compresi  gli  impianti  e  le

attrezzature, necessari all'attuazione del progetto di bonifica e  di

messa in  sicurezza  operativa  o  permanente,  nonche'  i  pozzi  di

emungimento per le finalita' di cui alla Parte quarta, Titolo V,  del

decreto legislativo n. 152 del 2006, oggetto di approvazione ai sensi

dell'articolo 252, comma 6, del  medesimo  decreto  legislativo,  non

sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.

3. L'allegato al presente regolamento,  che  ne  costituisce  parte

integrante, reca i requisiti tecnico-costruttivi e ambientali per gli

interventi e le opere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

                               Art. 2 

                  Classificazione degli interventi 

                            e delle opere 

1. Ai fini del presente  regolamento  si  distinguono  le  seguenti

tipologie di interventi e opere:

a)  interventi  e  opere  che  per  loro  natura  possono  essere

realizzati liberamente senza alcun titolo  abilitativo,  disciplinati

dall'articolo 4;

b) interventi e opere  che  possono  essere  realizzati  mediante

relazione tecnica asseverata, disciplinati dall'articolo 5;

c) interventi e opere che possono essere realizzati, in  presenza

di attivita' di messa  in  sicurezza  operativa  del  sito,  mediante

comunicazione, disciplinati dall'articolo 6;

d) interventi e opere  che  possono  essere  realizzati  mediante

relazione  tecnica  asseverata,  previa   acquisizione   del   quadro

ambientale secondo le modalita' di cui all'articolo 7, che rispettano

i requisiti tecnico-costruttivi e ambientali di cui  all'allegato  al

presente regolamento;

e) interventi e opere soggetti a valutazione delle  interferenze,

disciplinati dalle disposizioni del Capo III.

 

                               Art. 3 

                             Definizioni 

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni  di

cui all'articolo 240 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonche'

le seguenti:

a) area di intervento: area  ricompresa  nel  sito  di  interesse

nazionale, interessata dalla realizzazione degli interventi  e  delle

opere oggetto del presente regolamento;

b) Autorita' procedente: amministrazione deputata  per  legge  al

rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione degli interventi  e

delle opere, ovvero titolare del procedimento per la  formazione  del

titolo abilitativo;

c) Autorita' competente ai sensi della Parte  quarta,  Titolo  V,

del decreto legislativo n. 152 del 2006: il Ministero dell'ambiente e

della sicurezza energetica;

d) indagini  preliminari:  indagini  preliminari  previste  dagli

articoli 242-ter, comma 4,  lettera  a),  e  252,  comma  4-bis,  del

decreto legislativo n. 152 del 2006;

e) sito  gia'  caratterizzato  ai  sensi  dell'articolo  242  del

decreto legislativo n. 152 del 2006: sito nel quale si  e'  concluso,

con l'approvazione dei risultati dell'analisi di rischio, il processo

di caratterizzazione descritto nell'allegato  2  alla  Parte  quarta,

Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero,  in  tutti

gli altri casi normativamente previsti che non prevedono l'analisi di

rischio, con la definizione degli obiettivi di bonifica;

f)   valutazione   delle   interferenze:   valutazione   prevista

dall'articolo 242-ter, commi 2 e 3, del decreto  legislativo  n.  152

del 2006;

g) interventi e opere  che  non  interferiscono  con  le  matrici

ambientali: interventi e opere che non determinano  impatti,  neppure

potenziali,  sulle  matrici  ambientali,  non  potendo   pregiudicare

l'esecuzione e il completamento della bonifica e  determinare  rischi

sanitari per i lavoratori e gli altri fruitori dell'area nel rispetto

del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

h) interventi di urgenza:  interventi  necessari  per  ovviare  a

eventi  imprevedibili  la  cui  mancata   esecuzione   determinerebbe

situazioni  di   grave   pregiudizio   alla   salute   pubblica   e/o

all'ambiente.

Capo II
Categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione delle interferenze da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

 

                               Art. 4 

                          Attivita' libere 

1. Gli interventi e le  opere  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,

lettera  a),  costituiscono,  ai  fini  del   presente   regolamento,

attivita' libere. Rientrano in tale fattispecie:

a) gli interventi e  le  opere  che  non  interferiscono  con  le

matrici ambientali quali, a titolo esemplificativo e  non  esaustivo,

quelli che  non  comportano  scavi,  perforazioni,  movimentazioni  e

asportazioni  di  suoli,  e  non  comportano  ulteriore   occupazione

permanente di suolo;

b) gli interventi di urgenza, diversi da  quelli  previsti  dalle

lettere a) e c);

c) gli interventi di dismissione ovvero di demolizione  anche  in

presenza di scavi.

2. Gli interventi di urgenza di cui al comma 1,  lettera  b),  sono

soggetti a comunicazione agli enti di cui all'articolo 11 entro dieci

giorni dalla conclusione  degli  stessi.  Tale  comunicazione  ha  ad

oggetto i motivi di urgenza, come descritti all'articolo 3, comma  1,

lettera h), le matrici ambientali coinvolte e  la  descrizione  degli

interventi eseguiti.

3. In fase di esecuzione degli interventi di cui al  comma  1  sono

adottate tutte le cautele per la salute dei lavoratori e degli  altri

fruitori dell'area nel rispetto  del  decreto  legislativo  9  aprile

2008, n. 81.

 

                               Art. 5

          Interventi e opere che possono essere realizzati 

                mediante relazione tecnica asseverata 

1. Possono essere realizzati mediante relazione tecnica  asseverata

ai sensi dell'articolo 19 della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  le

seguenti categorie di interventi:

a)  gli  interventi  necessari  al  superamento  delle   barriere

architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze  dei

disabili, in quanto volti alla tutela ed alla promozione  del  valore

costituzionale della persona umana;

b) gli interventi su opere e infrastrutture esistenti,  anche  in

presenza  di  scavi,  a  condizione  che  non  comportino   ulteriore

occupazione  di  suolo  e  sottosuolo,  compresi  gli  interventi  di

miglioramento e/o adeguamento sismico degli edifici esistenti;

c) fatto salvo quanto previsto dalla lettera b),  gli  allacci  e

gli interventi di manutenzione delle reti anche  con  occupazione  di

nuovo suolo per l'esercizio  di  pubblici  servizi  quali,  a  titolo

esemplificativo, le reti fognaria, idrica,  elettrica,  telefonica  e

rete dati, illuminazione pubblica e gas metano, a condizione che tali

opere comportino una limitata movimentazione di terreno comunque  non

superiore a quaranta  metri  cubi,  la  profondita'  dello  scavo  di

progetto non sia superiore a 2 metri dal piano di campagna e non  sia

interessata la porzione satura dell'acquifero;

d) le recinzioni e i  pergolati  con  fondazioni  superficiali  a

condizione che  la  profondita'  dello  scavo  di  progetto  non  sia

superiore a 1 metro dal piano di campagna e non  sia  interessata  la

porzione satura dell'acquifero;

e) gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria  dei  corsi

d'acqua per la prevenzione del rischio idrogeologico;

f) gli interventi e le opere che non interferiscono con le  acque

sotterranee, a condizione che sia stato accertato, nel rispetto delle

procedure  previste  dalla  Parte  quarta,  Titolo  V,  del   decreto

legislativo n. 152 del 2006, il non superamento delle  concentrazioni

soglia di contaminazione dei suoli, ovvero il non  superamento  delle

concentrazioni  soglia  di  rischio  dei  suoli  approvate  ai  sensi

dell'articolo 242, comma  4,  del  medesimo  decreto  legislativo,  e

l'intervento da realizzare, per le sue caratteristiche, non modifichi

il modello concettuale definitivo approvato.

2. La tipologia di interventi e opere  di  cui  al  comma  1  e  il

rispetto delle relative condizioni, ove previste, sono asseverati  da

un tecnico abilitato mediante relazione.

3. Ai fini del controllo  di  cui  all'articolo  11,  la  relazione

tecnica asseverata e' trasmessa all'Autorita' procedente nonche' alla

provincia,  all'Agenzia  regionale   di   protezione   ambientale   e

all'Azienda sanitaria locale territorialmente competenti,  informando

anche il Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica  e  le

regioni interessate.

4. In fase di esecuzione devono essere adottate  tutte  le  cautele

per la salute dei lavoratori e degli  altri  fruitori  dell'area  nel

rispetto del decreto legislativo n. 81 del 2008.

 

                               Art. 6 

Interventi e opere in presenza di attivita'  di  messa  in  sicurezza

  operativa del sito, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) 

1. Laddove intenda effettuare uno o piu'  interventi  o  opere  tra

quelli disciplinati dagli articoli 242, comma  9,  terzo  periodo,  e

242-ter, comma 4, lettera b), del  decreto  legislativo  n.  152  del

2006, in presenza di attivita' di messa in  sicurezza  operativa  del

sito, il proponente ne  da'  comunicazione,  almeno  quindici  giorni

prima dell'avvio dei lavori,  all'Agenzia  di  protezione  ambientale

territorialmente  competente,  dandone  notizia  anche  al  Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. Ricevuta la  comunicazione  di  cui  al  comma  1,  qualora  gli

interventi  e  le  opere  pregiudichino  le  attivita'  di  messa  in

sicurezza operativa del  sito,  l'Agenzia  di  protezione  ambientale

territorialmente  competente  dispone  nel  termine   perentorio   di

quindici giorni, comunicandolo al proponente, il divieto di avvio dei

lavori, ovvero l'avvio con  prescrizioni.  Trascorso  inutilmente  il

termine di cui al  primo  periodo,  gli  interventi  e  le  opere  si

intendono assentiti.

 

                               Art. 7 

Interventi e opere che possono essere realizzati  mediante  relazione

  tecnica asseverata, previa acquisizione del quadro ambientale 

1. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  5,  sono  realizzati

mediante  relazione  tecnica  asseverata,  redatta  da   un   tecnico

abilitato, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, gli

interventi e le opere che rispettano i requisiti  tecnico-costruttivi

e ambientali di cui  all'allegato  al  presente  regolamento,  previa

acquisizione del quadro ambientale secondo le  modalita'  di  cui  al

comma 2 del presente articolo.

2. Gli elementi conoscitivi delle matrici ambientali  del  sito  e,

con un maggior dettaglio, dell'area  di  intervento,  sono  acquisiti

attraverso le seguenti modalita':

a) indagini preliminari, per gli interventi e le opere, anche  in

assenza di scavi, individuati dall'articolo  242-ter,  comma  1,  del

decreto legislativo n. 152 del 2006, nel caso in cui  non  sia  stata

ancora   realizzata   la    caratterizzazione    dell'area    oggetto

dell'intervento ai  sensi  dell'articolo  242  del  medesimo  decreto

legislativo;

b)  piano  di  caratterizzazione,  ovvero  indagini   integrative

qualora l'area di intervento non sia sufficientemente caratterizzata,

per gli interventi e le opere, anche in assenza di scavi, individuati

dall'articolo 242-ter, comma 1, del decreto legislativo  n.  152  del

2006, nel caso in cui il medesimo piano sia stato approvato ai  sensi

dell'articolo 242, comma 3, del citato decreto legislativo;

c) piano di dettaglio eseguito  nel  rispetto  dell'articolo  25,

comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della  Repubblica  13

giugno 2017, n. 120, per le attivita' di  scavo  da  realizzarsi  nei

siti gia' caratterizzati  ai  sensi  dell'articolo  242  del  decreto

legislativo n. 152 del 2006. In tali casi i risultati  del  piano  di

dettaglio  devono  essere  acquisiti  prima   dell'esecuzione   degli

interventi e delle opere;

d)  risultati  del  processo   di   caratterizzazione   descritto

nell'allegato 2 alla Parte quarta, Titolo V, del decreto  legislativo

n. 152 del 2006, per la realizzazione di opere diverse da  quelle  di

cui all'articolo 242-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del

2006 che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente  di

suolo.

3. Ai fini del controllo  di  cui  all'articolo  11,  la  relazione

tecnica asseverata e' trasmessa all'Autorita' procedente nonche' alla

provincia,  all'Agenzia  regionale   di   protezione   ambientale   e

all'Azienda sanitaria locale territorialmente competenti,  informando

anche il Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica  e  le

regioni interessate.

4. In fase di esecuzione devono essere adottate  tutte  le  cautele

per la salute dei lavoratori e degli  altri  fruitori  dell'area  nel

rispetto del decreto legislativo n. 81 del 2008.

5. Qualora dall'applicazione delle procedure di indagine di cui  ai

commi 1, 2, 3 e 4 emerga un quadro ambientale conoscitivo  differente

rispetto al modello concettuale del sito, le procedure amministrative

previste dalla Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152

del 2006 sono conseguentemente aggiornate.

 

Capo III
Interventi soggetti a valutazione delle interferenze e disciplina dei criteri e delle modalità procedurali

                               Art. 8

                  Interventi soggetti a valutazione 

                         delle interferenze 

1. Il presente  Capo  stabilisce  i  criteri  e  le  procedure  per

effettuare  la  valutazione  delle  condizioni  di  cui  all'articolo

242-ter, comma  1,  del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  e

dell'articolo 25, comma 1, lettera b),  del  decreto  del  Presidente

della Repubblica  n.  120  del  2017,  e  le  relative  modalita'  di

controllo.

2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4, 5, 6 e 7, nei siti

di interesse nazionale sono comunque soggetti alla valutazione  delle

interferenze secondo le procedure previste dall'articolo 9 anche  gli

interventi  e  le  opere  che  non  prevedono  scavi  ma   comportano

occupazione permanente di suolo.

 

                               Art. 9 

                    Procedure per la valutazione 

                         delle interferenze 

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  esprime

la valutazione di cui all'articolo 8 nell'ambito dei procedimenti  di

approvazione e  autorizzazione  degli  interventi  e,  ove  prevista,

nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale.

2. Gli elementi conoscitivi delle matrici ambientali  del  sito  e,

con un maggior dettaglio, dell'area di intervento, sono acquisiti:

a) secondo le modalita' di cui all'articolo 7, comma  2,  lettere

a) e b) del presente regolamento, per le tipologie  di  interventi  e

opere  previste  dall'articolo  242-ter,   comma   1,   del   decreto

legislativo n. 152 del 2006;

b) mediante i risultati dell'analisi di  rischio  sito  specifica

approvati  ai  sensi  dell'articolo  252,  comma   4,   del   decreto

legislativo n.  152  del  2006,  per  tutte  le  altre  tipologie  di

interventi e opere da realizzare nei siti gia' caratterizzati.

3. Fuori dei casi  di  cui  al  comma  1,  il  proponente  presenta

l'istanza, corredata  della  necessaria  documentazione  tecnica,  al

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. In tal caso  il

procedimento  si  conclude  nel  termine  di  sessanta  giorni  dalla

presentazione dell'istanza, fatto salvo quanto previsto dall'articolo

2, comma 7, della legge n. 241 del 1990.

4. Ricevuta l'istanza di cui al comma 3, il Ministero dell'ambiente

e della sicurezza energetica la trasmette senza  indugio  al  Sistema

nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), all'Istituto

superiore   di   sanita'   (ISS),    all'Istituto    nazionale    per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel  caso  di

attivita' produttive in esercizio,  e  all'Azienda  sanitaria  locale

(ASL) competente.

5. Per l'istruttoria tecnica si applica l'articolo  252,  comma  4,

secondo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

6. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente regolamento, con uno o piu' decreti della Direzione generale

competente del Ministero dell'ambiente e della  sicurezza  energetica

sono adottati i modelli delle istanze per l'avvio dei procedimenti di

cui al presente articolo e i contenuti  minimi  della  documentazione

tecnica da allegare.

 

                               Art. 10 

                    Criteri per la valutazione 

                         delle interferenze 

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica effettua

la valutazione di cui all'articolo 8 tenendo conto,  in  particolare,

dei seguenti criteri:

a) tipologia, funzione, estensione, localizzazione e amovibilita'

degli interventi e delle opere, soggiacenza della falda;

b) compatibilita' degli interventi e delle opere con il  progetto

di bonifica/messa in sicurezza permanente in corso, ove esistenti;

c)  compatibilita'  degli  interventi  e  delle  opere   con   le

tecnologie di bonifica applicabili in relazione  alla  contaminazione

accertata.

 

                               Art. 11 

                      Modalita' di controllo 

1. Fermi restando i compiti  di  vigilanza  e  controllo  stabiliti

dalle norme vigenti, le funzioni di controllo in merito  al  rispetto

delle disposizioni del presente  regolamento  sono  esercitate  dalla

provincia  e  dall'Agenzia   regionale   di   protezione   ambientale

territorialmente  competenti,  dandone  comunicazione  al   Ministero

dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica.  L'Agenzia  regionale

verifica, in  particolare,  anche  mediante  ispezioni,  prelievi  ed

analisi,  i  requisiti  tecnico-costruttivi  e  ambientali   di   cui

all'articolo 2, comma 1, lettera d).

2. La verifica in ordine alla  qualificazione  degli  interventi  e

delle opere secondo  le  categorie  di  cui  all'articolo  5  compete

all'Autorita' procedente.

Capo IV
Norme transitorie e finali

                               Art. 12 

                     Norme transitorie e finali 

1.  Per  quanto  non  disciplinato  dal  presente  regolamento,  si

applicano  le  disposizioni   dell'articolo   242-ter   del   decreto

legislativo n. 152 del  2006  e  dell'articolo  25  del  decreto  del

Presidente della Repubblica n. 120 del 2017.

2. Dall'attuazione del presente  regolamento  non  devono  derivare

nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le

amministrazioni   interessate   provvedono    all'attuazione    delle

disposizioni  del  presente  regolamento  con   le   risorse   umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonche'

con le risorse derivanti dall'applicazione delle tariffe vigenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

                                                             Allegato 

                                     (articolo 2, comma 1, lettera d) 

 

Requisiti tecnico-costruttivi che devono  essere  contestualmente

presenti:

1) Interventi/opere che necessitano di uno scavo di progetto di

profondita' non superiore a 1,5 m dal piano di  campagna.  Gli  scavi

non devono interessare la porzione satura  dell'acquifero,  dovendosi

mantenere  costantemente  all'interno  dell'orizzonte  insaturo   del

terreno. In  deroga  al  primo  periodo,  nell'ambito  dell'orizzonte

saturo del terreno e' consentito l'inserimento di  elementi  puntuali

(es. plinti 1,5×1,5 m max)  o  fondazioni  su  pali  sufficientemente

distanziati tali da non interferire in maniera significativa  con  il

deflusso delle acque sotterranee. Il limite di profondita' pari a 1,5

m di scavo di progetto puo' essere aumentato di ulteriori 50  cm  nel

caso di  esecuzione  di  opere  lineari.  Sono  esclusi  i  pozzi  di

emungimento per le finalita' di cui al Titolo V,  Parte  quarta,  del

decreto legislativo n. 152 del 2006.

2) Interventi/opere con area di intervento non superiore al  15

per cento della  parte  del  lotto  (intero  sito)  non  occupata  da

strutture  ed  infrastrutture  edilizie  permanenti  e  comunque  non

superiori a 2500 m².

La condizione n. 2 non si applica:

a) alle opere lineari di cui all'articolo 242-ter, comma 1, del

decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) agli impianti fotovoltaici sino a 10 MW nonche'  alle  opere

connesse;

c) alle unita' sperimentali per la produzione  di  idrogeno  in

aree industriali dismesse.

Requisiti ambientali:

Le indagini necessarie a  verificare  i  requisiti  ambientali,

eseguite prima della  realizzazione  degli  interventi/opere,  devono

essere sufficientemente rappresentative dell'estensione dell'area  di

intervento.

Nella tabella 1 sono riportati  i  requisiti  ambientali  il  cui

rispetto,    congiuntamente     al     rispetto     dei     requisiti

tecnico-costruttivi, consente  di  qualificare  gli  interventi/opere

come  non  soggetti  a  valutazione  delle  interferenze   ai   sensi

dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti  ambientali,  per  ogni

sondaggio/saggio di scavo i campioni  sono  prelevati  alle  seguenti

profondita':

un campione rappresentativo del primo metro di profondita';

un campione di terreno rappresentativo della quota di  progetto

del fondo scavo prevista per l'intervento/opera;

un campione di terreno rappresentativo della frangia  capillare

qualora la stessa sia rinvenibile ad una profondita' inferiore  ai  5

metri dal piano campagna. Per soggiacenza della falda maggiore  di  5

m, l'indagine puo' arrestarsi con il prelievo  di  un  campione  alla

profondita' di 5 m.

La presenza di sostanze volatili nei  terreni  in  concentrazione

superiore alla concentrazione soglia di contaminazione  in  relazione

alla destinazione d'uso (CSC)  impone  che  siano  previste  in  fase

progettuale/esecutiva  misure  di  mitigazione  volte  a  tutelare  i

lavoratori e fruitori dell'area, ai sensi del decreto legislativo  n.

81 del 2008.

I requisiti ambientali non possono ritenersi  rispettati  qualora

le indagini condotte rilevino, a qualsiasi profondita',  la  presenza

di rifiuti.

All'esito  della   fase   di   caratterizzazione   dell'area   di

intervento,  i  requisiti  ambientali  si  intendono  rispettati  nei

seguenti casi:

      Tabella 1 

 

=====================================================================

|      |   [C] Alla    |             |                              |

| CASO |profondita' del|   [C] In    |                              |

|      |fondo scavo di |   frangia   |                              |

|      |   progetto    |  capillare  |      NOTE/ PRESCRIZIONI      |

+======+===============+=============+==============================+

|      |               |             |L'intervento/opera non insiste|

|      |               |             |su volumi di terreno          |

|      |               |             |potenzialmente contaminato,   |

|      |               |             |ovvero per i suoli risulta    |

|      |               |             |conforme alle CSR approvate ai|

|CASO 1|     <CSC      |    <CSC     |sensi dell'articolo 242, comma|

|      |               |             |4, del decreto legislativo n. |

|      |               |             |152 del 2006, e l'intervento  |

|      |               |             |da realizzare, per le sue     |

|      |               |             |caratteristiche, non modifica |

|      |               |             |il modello concettuale        |

|      |               |             |definitivo approvato.         |

+------+---------------+-------------+------------------------------+

|      |               |             |L'intervento/opera:           |

|      |               |             |a) non deve interessare la    |

|      |               |             |frangia capillare e il suo    |

|      |               |             |stato di potenziale           |

|      |               |             |contaminazione o              |

|      |               |             |contaminazione in profondita';|

|      |               |             |b) non deve prevedere la      |

|      |               |             |presenza prolungata dell'uomo.|

|CASO 2|     <CSC      |   >CSC      |Qualora le concentrazioni     |

|      |               |             |superiori alle CSC siano      |

|      |               |             |riferibili a sostanze         |

|      |               |             |volatili, in fase             |

|      |               |             |progettuale/esecutiva         |

|      |               |             |dell'opera devono essere      |

|      |               |             |previste misure di mitigazione|

|      |               |             |volte a tutelare i lavoratori |

|      |               |             |e fruitori dell'area.         |

+------+---------------+-------------+------------------------------+

|      |               |             |I valori di concentrazione    |

|      |               |             |sono stati riportati al di    |

|      |               |             |sotto delle CSC mediante le   |

|      |               |             |procedure semplificate di cui |

|CASO 3|     >CSC      |    <CSC     |all'allegato 4, titolo V,     |

|      |               |             |parte quarta, del decreto     |

|      |               |             |legislativo n. 152 del 2006,  |

|      |               |             |rimuovendo le sorgenti        |

|      |               |             |secondarie afferenti          |

|      |               |             |all'insaturo (1° caso).       |

+------+---------------+-------------+------------------------------+


 

[C] - concentrazione riscontrata

CSC - concentrazione soglia di contaminazione in  relazione  alla

destinazione d'uso

CSR - concentrazione soglia di rischio

 

 

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