Bonifiche: il decreto sulle procedure semplificate è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2023, n. 97. In particolare, si tratta del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 26 gennaio 2023, n. 45, che, all'art. 1, distingue gli interventi e le opere:
- che per loro natura possono essere realizzati liberamente senza alcun titolo abilitativo;
- che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata (Scia);
- che possono essere realizzati, in presenza di attività di messa in sicurezza operativa del sito (Miso), mediante comunicazione;
- che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata, previa acquisizione del quadro ambientale;
- soggetti a valutazione delle interferenze, i cui criteri e procedure sono oggetto di separati articoli.
Nell'allegato, infine, sono riportati i requisiti tecnico-costruttivi che devono essere contestualmente presenti.
Le disposizioni si applicano alle aree interne ai siti di interesse nazionale (Sin).
Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 26 gennaio 2023, n. 45.
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Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 26 gennaio 2023, n. 45
Regolamento disciplinante le categorie di interventi che non
necessitano della valutazione di cui all'articolo 242-ter, comma 3,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' i criteri e le
procedure per la predetta valutazione e le modalita' di controllo.
(23G00052)
(Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2023, n.97)
Vigente al: 11-5-2023
Capo I
Disposizioni generali
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visto, in particolare, l'articolo 242-ter del decreto legislativo
n. 152 del 2006, il cui comma 3 prevede che «Per gli interventi e le
opere individuate al comma 1 e al comma 1-bis, nonche' per quelle di
cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13
giugno 2017, n. 120, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare con proprio decreto per le aree ricomprese nei
siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree,
provvedono all'individuazione delle categorie di interventi che non
necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorita'
competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto,
e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure per la
predetta valutazione nonche' le modalita' di controllo»;
Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante
approvazione della valutazione del Piano nazionale per la ripresa e
resilienza dell'Italia, notificata all'Italia dal Segretariato
generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, e in particolare,
l'articolo 1, recante «Interventi di bonifica e ripristino ambientale
dei siti inquinati»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n.
120;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 1° marzo 2019, n. 46, recante regolamento
relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di
messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree
destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi
dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio 18 settembre 2001, n. 468, recante il «Programma nazionale
di bonifica e ripristino ambientale», come integrato e modificato dal
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare 28 novembre 2006, n. 308;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2022;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,
effettuata con nota 27739 del 21 dicembre 2022, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto e ambito
di applicazione
1. Per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale il
presente regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al
Capo II individua le categorie di interventi che non necessitano
della preventiva valutazione da parte dell'Autorita' competente ai
sensi della Parte quarta, Titolo V, del medesimo decreto legislativo
e, al Capo III, definisce i criteri e le procedure per effettuare la
predetta valutazione, laddove prevista.
2. Gli interventi e le opere, ivi compresi gli impianti e le
attrezzature, necessari all'attuazione del progetto di bonifica e di
messa in sicurezza operativa o permanente, nonche' i pozzi di
emungimento per le finalita' di cui alla Parte quarta, Titolo V, del
decreto legislativo n. 152 del 2006, oggetto di approvazione ai sensi
dell'articolo 252, comma 6, del medesimo decreto legislativo, non
sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.
3. L'allegato al presente regolamento, che ne costituisce parte
integrante, reca i requisiti tecnico-costruttivi e ambientali per gli
interventi e le opere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).
Art. 2
Classificazione degli interventi
e delle opere
1. Ai fini del presente regolamento si distinguono le seguenti
tipologie di interventi e opere:
a) interventi e opere che per loro natura possono essere
realizzati liberamente senza alcun titolo abilitativo, disciplinati
dall'articolo 4;
b) interventi e opere che possono essere realizzati mediante
relazione tecnica asseverata, disciplinati dall'articolo 5;
c) interventi e opere che possono essere realizzati, in presenza
di attivita' di messa in sicurezza operativa del sito, mediante
comunicazione, disciplinati dall'articolo 6;
d) interventi e opere che possono essere realizzati mediante
relazione tecnica asseverata, previa acquisizione del quadro
ambientale secondo le modalita' di cui all'articolo 7, che rispettano
i requisiti tecnico-costruttivi e ambientali di cui all'allegato al
presente regolamento;
e) interventi e opere soggetti a valutazione delle interferenze,
disciplinati dalle disposizioni del Capo III.
Art. 3
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di
cui all'articolo 240 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonche'
le seguenti:
a) area di intervento: area ricompresa nel sito di interesse
nazionale, interessata dalla realizzazione degli interventi e delle
opere oggetto del presente regolamento;
b) Autorita' procedente: amministrazione deputata per legge al
rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione degli interventi e
delle opere, ovvero titolare del procedimento per la formazione del
titolo abilitativo;
c) Autorita' competente ai sensi della Parte quarta, Titolo V,
del decreto legislativo n. 152 del 2006: il Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica;
d) indagini preliminari: indagini preliminari previste dagli
articoli 242-ter, comma 4, lettera a), e 252, comma 4-bis, del
decreto legislativo n. 152 del 2006;
e) sito gia' caratterizzato ai sensi dell'articolo 242 del
decreto legislativo n. 152 del 2006: sito nel quale si e' concluso,
con l'approvazione dei risultati dell'analisi di rischio, il processo
di caratterizzazione descritto nell'allegato 2 alla Parte quarta,
Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero, in tutti
gli altri casi normativamente previsti che non prevedono l'analisi di
rischio, con la definizione degli obiettivi di bonifica;
f) valutazione delle interferenze: valutazione prevista
dall'articolo 242-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 152
del 2006;
g) interventi e opere che non interferiscono con le matrici
ambientali: interventi e opere che non determinano impatti, neppure
potenziali, sulle matrici ambientali, non potendo pregiudicare
l'esecuzione e il completamento della bonifica e determinare rischi
sanitari per i lavoratori e gli altri fruitori dell'area nel rispetto
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
h) interventi di urgenza: interventi necessari per ovviare a
eventi imprevedibili la cui mancata esecuzione determinerebbe
situazioni di grave pregiudizio alla salute pubblica e/o
all'ambiente.
Capo II
Categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione delle interferenze da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Art. 4
Attivita' libere
1. Gli interventi e le opere di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a), costituiscono, ai fini del presente regolamento,
attivita' libere. Rientrano in tale fattispecie:
a) gli interventi e le opere che non interferiscono con le
matrici ambientali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
quelli che non comportano scavi, perforazioni, movimentazioni e
asportazioni di suoli, e non comportano ulteriore occupazione
permanente di suolo;
b) gli interventi di urgenza, diversi da quelli previsti dalle
lettere a) e c);
c) gli interventi di dismissione ovvero di demolizione anche in
presenza di scavi.
2. Gli interventi di urgenza di cui al comma 1, lettera b), sono
soggetti a comunicazione agli enti di cui all'articolo 11 entro dieci
giorni dalla conclusione degli stessi. Tale comunicazione ha ad
oggetto i motivi di urgenza, come descritti all'articolo 3, comma 1,
lettera h), le matrici ambientali coinvolte e la descrizione degli
interventi eseguiti.
3. In fase di esecuzione degli interventi di cui al comma 1 sono
adottate tutte le cautele per la salute dei lavoratori e degli altri
fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81.
Art. 5
Interventi e opere che possono essere realizzati
mediante relazione tecnica asseverata
1. Possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata
ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le
seguenti categorie di interventi:
a) gli interventi necessari al superamento delle barriere
architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei
disabili, in quanto volti alla tutela ed alla promozione del valore
costituzionale della persona umana;
b) gli interventi su opere e infrastrutture esistenti, anche in
presenza di scavi, a condizione che non comportino ulteriore
occupazione di suolo e sottosuolo, compresi gli interventi di
miglioramento e/o adeguamento sismico degli edifici esistenti;
c) fatto salvo quanto previsto dalla lettera b), gli allacci e
gli interventi di manutenzione delle reti anche con occupazione di
nuovo suolo per l'esercizio di pubblici servizi quali, a titolo
esemplificativo, le reti fognaria, idrica, elettrica, telefonica e
rete dati, illuminazione pubblica e gas metano, a condizione che tali
opere comportino una limitata movimentazione di terreno comunque non
superiore a quaranta metri cubi, la profondita' dello scavo di
progetto non sia superiore a 2 metri dal piano di campagna e non sia
interessata la porzione satura dell'acquifero;
d) le recinzioni e i pergolati con fondazioni superficiali a
condizione che la profondita' dello scavo di progetto non sia
superiore a 1 metro dal piano di campagna e non sia interessata la
porzione satura dell'acquifero;
e) gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dei corsi
d'acqua per la prevenzione del rischio idrogeologico;
f) gli interventi e le opere che non interferiscono con le acque
sotterranee, a condizione che sia stato accertato, nel rispetto delle
procedure previste dalla Parte quarta, Titolo V, del decreto
legislativo n. 152 del 2006, il non superamento delle concentrazioni
soglia di contaminazione dei suoli, ovvero il non superamento delle
concentrazioni soglia di rischio dei suoli approvate ai sensi
dell'articolo 242, comma 4, del medesimo decreto legislativo, e
l'intervento da realizzare, per le sue caratteristiche, non modifichi
il modello concettuale definitivo approvato.
2. La tipologia di interventi e opere di cui al comma 1 e il
rispetto delle relative condizioni, ove previste, sono asseverati da
un tecnico abilitato mediante relazione.
3. Ai fini del controllo di cui all'articolo 11, la relazione
tecnica asseverata e' trasmessa all'Autorita' procedente nonche' alla
provincia, all'Agenzia regionale di protezione ambientale e
all'Azienda sanitaria locale territorialmente competenti, informando
anche il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le
regioni interessate.
4. In fase di esecuzione devono essere adottate tutte le cautele
per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel
rispetto del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Art. 6
Interventi e opere in presenza di attivita' di messa in sicurezza
operativa del sito, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c)
1. Laddove intenda effettuare uno o piu' interventi o opere tra
quelli disciplinati dagli articoli 242, comma 9, terzo periodo, e
242-ter, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del
2006, in presenza di attivita' di messa in sicurezza operativa del
sito, il proponente ne da' comunicazione, almeno quindici giorni
prima dell'avvio dei lavori, all'Agenzia di protezione ambientale
territorialmente competente, dandone notizia anche al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, qualora gli
interventi e le opere pregiudichino le attivita' di messa in
sicurezza operativa del sito, l'Agenzia di protezione ambientale
territorialmente competente dispone nel termine perentorio di
quindici giorni, comunicandolo al proponente, il divieto di avvio dei
lavori, ovvero l'avvio con prescrizioni. Trascorso inutilmente il
termine di cui al primo periodo, gli interventi e le opere si
intendono assentiti.
Art. 7
Interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione
tecnica asseverata, previa acquisizione del quadro ambientale
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, sono realizzati
mediante relazione tecnica asseverata, redatta da un tecnico
abilitato, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, gli
interventi e le opere che rispettano i requisiti tecnico-costruttivi
e ambientali di cui all'allegato al presente regolamento, previa
acquisizione del quadro ambientale secondo le modalita' di cui al
comma 2 del presente articolo.
2. Gli elementi conoscitivi delle matrici ambientali del sito e,
con un maggior dettaglio, dell'area di intervento, sono acquisiti
attraverso le seguenti modalita':
a) indagini preliminari, per gli interventi e le opere, anche in
assenza di scavi, individuati dall'articolo 242-ter, comma 1, del
decreto legislativo n. 152 del 2006, nel caso in cui non sia stata
ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto
dell'intervento ai sensi dell'articolo 242 del medesimo decreto
legislativo;
b) piano di caratterizzazione, ovvero indagini integrative
qualora l'area di intervento non sia sufficientemente caratterizzata,
per gli interventi e le opere, anche in assenza di scavi, individuati
dall'articolo 242-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del
2006, nel caso in cui il medesimo piano sia stato approvato ai sensi
dell'articolo 242, comma 3, del citato decreto legislativo;
c) piano di dettaglio eseguito nel rispetto dell'articolo 25,
comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 13
giugno 2017, n. 120, per le attivita' di scavo da realizzarsi nei
siti gia' caratterizzati ai sensi dell'articolo 242 del decreto
legislativo n. 152 del 2006. In tali casi i risultati del piano di
dettaglio devono essere acquisiti prima dell'esecuzione degli
interventi e delle opere;
d) risultati del processo di caratterizzazione descritto
nell'allegato 2 alla Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo
n. 152 del 2006, per la realizzazione di opere diverse da quelle di
cui all'articolo 242-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del
2006 che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di
suolo.
3. Ai fini del controllo di cui all'articolo 11, la relazione
tecnica asseverata e' trasmessa all'Autorita' procedente nonche' alla
provincia, all'Agenzia regionale di protezione ambientale e
all'Azienda sanitaria locale territorialmente competenti, informando
anche il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le
regioni interessate.
4. In fase di esecuzione devono essere adottate tutte le cautele
per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel
rispetto del decreto legislativo n. 81 del 2008.
5. Qualora dall'applicazione delle procedure di indagine di cui ai
commi 1, 2, 3 e 4 emerga un quadro ambientale conoscitivo differente
rispetto al modello concettuale del sito, le procedure amministrative
previste dalla Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152
del 2006 sono conseguentemente aggiornate.
Capo III
Interventi soggetti a valutazione delle interferenze e disciplina dei criteri e delle modalità procedurali
Art. 8
Interventi soggetti a valutazione
delle interferenze
1. Il presente Capo stabilisce i criteri e le procedure per
effettuare la valutazione delle condizioni di cui all'articolo
242-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e
dell'articolo 25, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica n. 120 del 2017, e le relative modalita' di
controllo.
2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4, 5, 6 e 7, nei siti
di interesse nazionale sono comunque soggetti alla valutazione delle
interferenze secondo le procedure previste dall'articolo 9 anche gli
interventi e le opere che non prevedono scavi ma comportano
occupazione permanente di suolo.
Art. 9
Procedure per la valutazione
delle interferenze
1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica esprime
la valutazione di cui all'articolo 8 nell'ambito dei procedimenti di
approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista,
nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale.
2. Gli elementi conoscitivi delle matrici ambientali del sito e,
con un maggior dettaglio, dell'area di intervento, sono acquisiti:
a) secondo le modalita' di cui all'articolo 7, comma 2, lettere
a) e b) del presente regolamento, per le tipologie di interventi e
opere previste dall'articolo 242-ter, comma 1, del decreto
legislativo n. 152 del 2006;
b) mediante i risultati dell'analisi di rischio sito specifica
approvati ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto
legislativo n. 152 del 2006, per tutte le altre tipologie di
interventi e opere da realizzare nei siti gia' caratterizzati.
3. Fuori dei casi di cui al comma 1, il proponente presenta
l'istanza, corredata della necessaria documentazione tecnica, al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. In tal caso il
procedimento si conclude nel termine di sessanta giorni dalla
presentazione dell'istanza, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
2, comma 7, della legge n. 241 del 1990.
4. Ricevuta l'istanza di cui al comma 3, il Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica la trasmette senza indugio al Sistema
nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), all'Istituto
superiore di sanita' (ISS), all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel caso di
attivita' produttive in esercizio, e all'Azienda sanitaria locale
(ASL) competente.
5. Per l'istruttoria tecnica si applica l'articolo 252, comma 4,
secondo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, con uno o piu' decreti della Direzione generale
competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
sono adottati i modelli delle istanze per l'avvio dei procedimenti di
cui al presente articolo e i contenuti minimi della documentazione
tecnica da allegare.
Art. 10
Criteri per la valutazione
delle interferenze
1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica effettua
la valutazione di cui all'articolo 8 tenendo conto, in particolare,
dei seguenti criteri:
a) tipologia, funzione, estensione, localizzazione e amovibilita'
degli interventi e delle opere, soggiacenza della falda;
b) compatibilita' degli interventi e delle opere con il progetto
di bonifica/messa in sicurezza permanente in corso, ove esistenti;
c) compatibilita' degli interventi e delle opere con le
tecnologie di bonifica applicabili in relazione alla contaminazione
accertata.
Art. 11
Modalita' di controllo
1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti
dalle norme vigenti, le funzioni di controllo in merito al rispetto
delle disposizioni del presente regolamento sono esercitate dalla
provincia e dall'Agenzia regionale di protezione ambientale
territorialmente competenti, dandone comunicazione al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'Agenzia regionale
verifica, in particolare, anche mediante ispezioni, prelievi ed
analisi, i requisiti tecnico-costruttivi e ambientali di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera d).
2. La verifica in ordine alla qualificazione degli interventi e
delle opere secondo le categorie di cui all'articolo 5 compete
all'Autorita' procedente.
Capo IV
Norme transitorie e finali
Art. 12
Norme transitorie e finali
1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si
applicano le disposizioni dell'articolo 242-ter del decreto
legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 25 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 120 del 2017.
2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle
disposizioni del presente regolamento con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonche'
con le risorse derivanti dall'applicazione delle tariffe vigenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Allegato
(articolo 2, comma 1, lettera d)
Requisiti tecnico-costruttivi che devono essere contestualmente
presenti:
1) Interventi/opere che necessitano di uno scavo di progetto di
profondita' non superiore a 1,5 m dal piano di campagna. Gli scavi
non devono interessare la porzione satura dell'acquifero, dovendosi
mantenere costantemente all'interno dell'orizzonte insaturo del
terreno. In deroga al primo periodo, nell'ambito dell'orizzonte
saturo del terreno e' consentito l'inserimento di elementi puntuali
(es. plinti 1,5×1,5 m max) o fondazioni su pali sufficientemente
distanziati tali da non interferire in maniera significativa con il
deflusso delle acque sotterranee. Il limite di profondita' pari a 1,5
m di scavo di progetto puo' essere aumentato di ulteriori 50 cm nel
caso di esecuzione di opere lineari. Sono esclusi i pozzi di
emungimento per le finalita' di cui al Titolo V, Parte quarta, del
decreto legislativo n. 152 del 2006.
2) Interventi/opere con area di intervento non superiore al 15
per cento della parte del lotto (intero sito) non occupata da
strutture ed infrastrutture edilizie permanenti e comunque non
superiori a 2500 m².
La condizione n. 2 non si applica:
a) alle opere lineari di cui all'articolo 242-ter, comma 1, del
decreto legislativo n. 152 del 2006;
b) agli impianti fotovoltaici sino a 10 MW nonche' alle opere
connesse;
c) alle unita' sperimentali per la produzione di idrogeno in
aree industriali dismesse.
Requisiti ambientali:
Le indagini necessarie a verificare i requisiti ambientali,
eseguite prima della realizzazione degli interventi/opere, devono
essere sufficientemente rappresentative dell'estensione dell'area di
intervento.
Nella tabella 1 sono riportati i requisiti ambientali il cui
rispetto, congiuntamente al rispetto dei requisiti
tecnico-costruttivi, consente di qualificare gli interventi/opere
come non soggetti a valutazione delle interferenze ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento.
Ai fini della dimostrazione dei requisiti ambientali, per ogni
sondaggio/saggio di scavo i campioni sono prelevati alle seguenti
profondita':
un campione rappresentativo del primo metro di profondita';
un campione di terreno rappresentativo della quota di progetto
del fondo scavo prevista per l'intervento/opera;
un campione di terreno rappresentativo della frangia capillare
qualora la stessa sia rinvenibile ad una profondita' inferiore ai 5
metri dal piano campagna. Per soggiacenza della falda maggiore di 5
m, l'indagine puo' arrestarsi con il prelievo di un campione alla
profondita' di 5 m.
La presenza di sostanze volatili nei terreni in concentrazione
superiore alla concentrazione soglia di contaminazione in relazione
alla destinazione d'uso (CSC) impone che siano previste in fase
progettuale/esecutiva misure di mitigazione volte a tutelare i
lavoratori e fruitori dell'area, ai sensi del decreto legislativo n.
81 del 2008.
I requisiti ambientali non possono ritenersi rispettati qualora
le indagini condotte rilevino, a qualsiasi profondita', la presenza
di rifiuti.
All'esito della fase di caratterizzazione dell'area di
intervento, i requisiti ambientali si intendono rispettati nei
seguenti casi:
Tabella 1
===================================================================== | | [C] Alla | | | | CASO |profondita' del| [C] In | | | |fondo scavo di | frangia | | | | progetto | capillare | NOTE/ PRESCRIZIONI | +======+===============+=============+==============================+ | | | |L'intervento/opera non insiste| | | | |su volumi di terreno | | | | |potenzialmente contaminato, | | | | |ovvero per i suoli risulta | | | | |conforme alle CSR approvate ai| |CASO 1| <CSC | <CSC |sensi dell'articolo 242, comma| | | | |4, del decreto legislativo n. | | | | |152 del 2006, e l'intervento | | | | |da realizzare, per le sue | | | | |caratteristiche, non modifica | | | | |il modello concettuale | | | | |definitivo approvato. | +------+---------------+-------------+------------------------------+ | | | |L'intervento/opera: | | | | |a) non deve interessare la | | | | |frangia capillare e il suo | | | | |stato di potenziale | | | | |contaminazione o | | | | |contaminazione in profondita';| | | | |b) non deve prevedere la | | | | |presenza prolungata dell'uomo.| |CASO 2| <CSC | >CSC |Qualora le concentrazioni | | | | |superiori alle CSC siano | | | | |riferibili a sostanze | | | | |volatili, in fase | | | | |progettuale/esecutiva | | | | |dell'opera devono essere | | | | |previste misure di mitigazione| | | | |volte a tutelare i lavoratori | | | | |e fruitori dell'area. | +------+---------------+-------------+------------------------------+ | | | |I valori di concentrazione | | | | |sono stati riportati al di | | | | |sotto delle CSC mediante le | | | | |procedure semplificate di cui | |CASO 3| >CSC | <CSC |all'allegato 4, titolo V, | | | | |parte quarta, del decreto | | | | |legislativo n. 152 del 2006, | | | | |rimuovendo le sorgenti | | | | |secondarie afferenti | | | | |all'insaturo (1° caso). | +------+---------------+-------------+------------------------------+
[C] - concentrazione riscontrata
CSC - concentrazione soglia di contaminazione in relazione alla
destinazione d'uso
CSR - concentrazione soglia di rischio