Bonus sanificazione: credito di imposta fino a 60 mila euro

Legge 17 luglio 2020, n. 77 che recepisce il Dl 19 maggio 2020

Bonus sanificazione: l'art. 125 della legge 17 luglio 2020, n. 77 che recepisce il Dl 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19») prevede un credito d'imposta fino a 60 mila euro ai seguenti soggetti:

  • esercenti di attività di d'impresa, arti e professioni;
  • enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del Dl 30 aprile 2019, n. 34.Per che cosa è previsto il bonus sanificazione? Lo si legge sempre all'art. 125 della legge 17 giugno 2020, n. 77 (con qualche novità rispetto al Dl 30 aprile 2020, n. 34):
  • sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di questo tipo di di attività;
  • l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea);
  • l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.Qui di seguito il testo integrale dell'art 125 del Dl 34/2020, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77. L'art. 125 si occupa del bonus sanificazione.

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Testo coordinato del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34

 

Testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (in Gazzetta  Ufficiale
- Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L), coordinato
con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 (in  questo  stesso
Supplemento Ordinario alla  pag.  1),  recante:  «Misure  urgenti  in
materia di salute, sostegno al  lavoro  e  all'economia,  nonche'  di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19».
(20A03914)

(in S.O. n. 25 alla Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2020, n. 180)

(...)

Art. 125

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di
protezione

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e
contrastare la diffusione del Covid-19, ai soggetti esercenti
attivita' d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali,
compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente
riconosciuti, nonche' alle strutture ricettive extra-alberghiere a
carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del
codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, spetta un credito d'imposta in
misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la
sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonche'
per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri
dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per
ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro
per l'anno 2020.
2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese
sostenute per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali e' esercitata
l'attivita' lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati
nell'ambito di tali attivita';
b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali
mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione
e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza
previsti dalla normativa europea;
c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di
cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e
vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai
requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea,
ivi incluse le eventuali spese di installazione;
e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di
sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi
incluse le eventuali spese di installazione.
3. Il credito d'imposta e' utilizzabile nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa
ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito
d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e
le modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al
fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
5. L'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 30 del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 23, sono abrogati.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per
l'anno 2020 si provvede, per 150 milioni di euro ai sensi
dell'articolo 265 e per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle
risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al
comma 5.

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(Bonus sanificazione)

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