Buoni green: al via la prima tranche

Per il pagamento degli interessi, attenzione alla scadenza

Buoni green.

Il ministero dell'Economia - con il decreto 3 marzo 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 19 marzo 2021 - ha disposto l'emissione della prima tranche di Btp green.

Buoni green: il valore

Questa prima tranche di buoni poliennali ha un importo pari a 8.500 euro. La decorrenza è a partire dal 30 ottobre 2020 con scadenza 30 aprile 2045.

Buoni green: il tasso

Il tasso di interesse stabilito è dell'1,50% all'anno, pagabile in due semestralità (il 30 aprile e il 30 ottobre di ciascun anno di durata del prestito).

La prima semestralità è pagabile il 30 aprile 2021 e l'ultima il 30 aprile 2045.

Qui di seguito il testo integrale del provvedimento.

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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 3 marzo 2021  

Emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali GREEN
1,50%, con godimento 30 ottobre 2020 e scadenza 30 aprile 2045,
tramite consorzio di collocamento. (21A01650)

(Gazzetta Ufficiale n. 68 del 19 marzo 2021)

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il
«testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), e in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri
per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo
sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra
caratteristica e modalita';
Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020,
emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito
«decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2021
gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al
medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal
direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto cornice, il quale prevede che
il Dipartimento del Tesoro puo' procedere ad emissioni di titoli di
Stato in tutte le tipologie in uso sui mercati finanziari, a tasso
fisso o variabile, comprese le emissioni di «Green Bond» di cui
all'art. 1, comma 92 della legge n. 160 del 2019;
Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in
particolare l'art. 23, relativo agli operatori «specialisti in titoli
di Stato italiani»;
Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011
(decreto dirigenziale specialisti), concernente la selezione e
valutazione degli specialisti in titoli di Stato;
Visti gli articoli 24 e seguenti del «testo unico», in materia di
gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui e'
stato adottato il regolamento concernente la disciplina della
gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui e' stato affidato alla
Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di
Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, recante
disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di
emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante
l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli
di Stato;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive
modifiche, recante il «Codice dei contratti pubblici», ed in
particolare l'art. 17, comma 1, lettera e), ove si stabilisce che le
disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti
concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto,
alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti
finanziari;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3,
comma 2, con cui e' stato stabilito il limite massimo di emissione
dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 2
marzo 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati, a 47.994 milioni di euro;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il «bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022» (di seguito «legge di bilancio
2020»), ed in particolare l'art. 1, comma 92, che stabilisce che gli
interventi finanziati dalle amministrazioni centrali dello Stato a
sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti
climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare,
alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale
possono essere inseriti dal Ministero dell'economia e delle finanze
tra le spese rilevanti nell'ambito dell'emissione di titoli di Stato
cosiddetti Green, tale da garantire un efficiente funzionamento del
mercato secondario di detti titoli;
Visto l'art. 1, comma 93 della «legge di bilancio 2020», il quale,
nell'istituire, ai fini dell'emissione dei Green Bonds, un Comitato
interministeriale coordinato dal Ministero dell'economia e delle
finanze avente l'obiettivo di recepire, organizzare e rendere
disponibili al pubblico le informazioni di cui all'art. 1, comma 94
della stessa legge - ovvero le informazioni necessarie a certificare
come «green» le emissioni di debito pubblico, trattandosi delle
informazioni «necessarie alla rendicontazione di effettivo utilizzo e
di impatto ambientale degli impieghi indicati nell'ambito della
documentazione dei titoli di cui al comma 92», per «assicurare il
monitoraggio dell'impatto delle operazioni a sostegno dei programmi
di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla
riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione
dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale» - demanda ad un
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina delle
modalita' di funzionamento del predetto Comitato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9
ottobre 2020, in cui sono disciplinate le «Modalita' di funzionamento
del Comitato interministeriale per il monitoraggio e la pubblicazione
delle informazioni necessarie ai fini dell'emissione dei titoli di
Stato Green», emanato ai sensi dell'art. 1, comma 93, della «legge di
bilancio 2020», ed in particolare l'art. 2, rubricato «competenze»,
il quale al comma 1 prevede che «Il Comitato opera con l'obiettivo di
consentire al Ministero dell'economia e delle finanze di ottenere
puntualmente ed inderogabilmente tutte le informazioni necessarie
alla rendicontazione di effettivo utilizzo e di impatto ambientale
degli impieghi indicati nell'ambito della documentazione dei titoli
di Stato Green»;
Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2021;
Visto il quadro di riferimento per l'emissione di titoli di Stato
green pubblicato in data 25 febbraio 2021 (di seguito Green Bond
Framework), redatto in conformita' ai «Green Bond Principles (GBP)»
del 14 giugno 2018 elaborati dall'ICMA, che individua gli obiettivi
ambientali perseguiti e disciplina la selezione e la tracciabilita',
nonche' le categorie delle spese eleggibili, l'utilizzo dei proventi
dell'emissione, il monitoraggio delle spese, l'impatto ambientale
delle medesime, nonche' la rendicontazione dell'allocazione dei
proventi;
Vista la Second Party Opinion di febbraio 2021, valutazione
indipendente rilasciata da Vigeo Eiris SAS (V.E) ai sensi della
sezione 6 del suindicato Green Bond Framework rubricata «Valutazione
indipendente del quadro di riferimento dei titoli di Stato Green» e
pubblicata in data 25 febbraio 2021, che certifica ex ante la
coerenza dell'approccio utilizzato nel Green Bond Framework con gli
obiettivi ambientali perseguiti della Repubblica italiana, nonche' la
conformita' dello stesso ai Green Bond Principles elaborati
dall'ICMA;
Considerato che l'ammontare pari ai proventi della presente
emissione e' destinato al finanziamento e/o al rifinanziamento di
misure a sostegno di programmi di spesa orientati al contrasto ai
cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia
circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e
territoriale, conformemente a quanto disposto dalla «legge di
bilancio 2020» e successive, nonche' a quanto indicato nel Green Bond
Framework;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro
poliennali 1,50% con godimento 30 ottobre 2020 e scadenza 30 aprile
2045 (di seguito «BTP Green»);
Considerata l'opportunita' di affidare la gestione dell'emissione
dei citati buoni ad un sindacato di collocamento coordinato dagli
specialisti in titoli di Stato, in qualita' di lead manager, BNP
Paribas, Credit Agricole Corp. Inv. Bank, Intesa Sanpaolo S.p.A.,
J.P. Morgan AG e NatWest Markets N.V., e dai restanti specialisti in
titoli di Stato italiani, in qualita' di co-lead manager, al fine di
ottenere la piu' ampia distribuzione del prestito presso gli
investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del
medesimo;
Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverra' in
conformita' alla «Offering Circular» del 3 marzo 2021;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 «testo unico» nonche' del
«decreto cornice», e' disposta l'emissione di una prima tranche di
buoni del Tesoro poliennali («BTP Green»), con le seguenti
caratteristiche:
importo: 8.500 milioni di euro;
decorrenza: 30 ottobre 2020;
scadenza: 30 aprile 2045;
tasso di interesse: 1,50% annuo, pagabile in due semestralita',
il 30 aprile ed il 30 ottobre di ogni anno di durata del prestito;
data di regolamento: 10 marzo 2021;
dietimi d'interesse: centotrentuno giorni;
prezzo di emissione: 99,168;
rimborso: alla pari.
I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'1,50%, pagabile
posticipatamente in due semestralita', il 30 aprile ed il 30 ottobre
di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralita' e'
pagabile il 30 aprile 2021 e l'ultima il 30 aprile 2045.

Art. 2

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di
cui al presente decreto e' di mille euro nominali e le sottoscrizioni
potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale
cifra.
Il calcolo degli interessi semestrali e' effettuato applicando il
tasso cedolare espresso in termini percentuali all'importo minimo del
prestito pari a 1.000 euro.
Il risultato ottenuto e' moltiplicato per il numero di volte in cui
detto importo minimo e' compreso nel valore nominale oggetto di
pagamento.
La riapertura della presente emissione potra' avvenire anche negli
anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo
concorrera' al raggiungimento del limite massimo di indebitamento
previsto per gli anni stessi.
In applicazione della convenzione stipulata in data 8 novembre 2016
tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Banca d'Italia e la
Monte Titoli S.p.A. - in forza dell'art. 26 del «testo unico», citato
nelle premesse - il capitale nominale collocato verra' riconosciuto
mediante accreditamento nei conti di deposito titoli in essere presso
la predetta societa' a nome degli operatori.

Art. 3

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni
fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli
interessi e al rimborso del capitale che verra' effettuato in unica
soluzione il 30 aprile 2045, ai buoni emessi con il presente decreto
si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996,
n. 239, e successive modifiche, nonche' quelle del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche.
Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo
n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni
dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione
dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento
legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da
rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento
rimane quello della prima tranche del prestito.
I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono
compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di
rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 4

Il Ministero dell'economia e delle finanze procedera' all'offerta
dei «BTP Green» in conformita' all'«Offering Circular» del 3 marzo
2021.
Il prestito di cui al presente decreto verra' collocato, per
l'intero importo, tramite un sindacato di collocamento coordinato
dagli specialisti in titoli di Stato, in qualita' di lead manager,
BNP Paribas, Credit Agricole Corp. Inv. Bank, Intesa Sanpaolo S.p.a.,
J.P. Morgan AG e NatWest Markets N.V., e dai restanti specialisti in
titoli di Stato italiani, in qualita' di co-lead manager, secondo i
termini e le condizioni previste dal relativo accordo di
sottoscrizione del 3 marzo 2021.
Ai predetti specialisti in titoli di Stato, a fronte del servizio
di collocamento dell'emissione verra' corrisposta una commissione
pari allo 0,225% del capitale nominale dei titoli emessi.
A Credit Agricole Corp. Inv. Bank e Intesa Sanpaolo S.p.A., in
qualita' di structuring advisors, a fronte del servizio di supporto
reso al Ministero dell'economia e delle finanze per strutturare
l'emissione, verra' corrisposta una commissione pari allo 0,025% del
capitale nominale dei titoli emessi.

Art. 5

Il giorno 10 marzo 2021 la Banca d'Italia ricevera' da Intesa
Sanpaolo S.p.A. per conto del sindacato di collocamento, l'importo
determinato in base al prezzo di emissione, di cui all'art. 1, al
netto della commissione di collocamento e della commissione per il
servizio reso per strutturare l'emissione, unitamente al rateo di
interesse calcolato al tasso dell'1,50% annuo lordo, per
centotrentuno giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvedera' ad
inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di
compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di
regolamento.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente
decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto
ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.
Il medesimo giorno 10 marzo 2021 la Banca d'Italia provvedera' a
versare il suddetto importo, nonche' l'importo corrispondente alla
commissione di collocamento e alla commissione per il servizio reso
per strutturare l'emissione di cui all'art. 4, presso la Sezione di
Roma della tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno.
Gli importi delle suddette commissioni saranno scritturati dalla
Sezione di Roma della tesoreria dello Stato fra i «pagamenti da
regolare».
A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della tesoreria
dello Stato rilascera' separate quietanze di entrata al bilancio
dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unita' di voto
parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo
dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unita' di voto
parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi
dovuti.
Gli oneri relativi al pagamento della commissione di collocamento e
della commissione per il servizio reso per strutturare l'emissione,
faranno carico al capitolo 2242 (unita' di voto parlamentare 21.1;
codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021.

Art. 6

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2021 faranno
carico al capitolo 2214 (unita' di voto parlamentare 21.1) dello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni
successivi.
L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario
2045 fara' carico al capitolo che verra' iscritto nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unita' di voto
parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Art. 7

L'ammontare pari ai proventi della presente emissione e' destinato
al finanziamento e/o al rifinanziamento di misure a sostegno di
programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici,
alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla
protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale,
conformemente a quanto disposto dalla «legge di bilancio 2020» e
successive, nonche' a quanto indicato nel Green Bond Framework.
In particolare i proventi raccolti tramite la presente emissione
saranno destinati per un pari ammontare alle spese presenti nel
bilancio dello Stato per gli anni dal 2018 al 2021. Tali spese
ricadono sotto le sei categorie di spesa di cui al paragrafo 3.2 del
suddetto Green Bond Framework.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

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