Buono stato ambientale delle acque marine: approvato il programma

Buono stato ambientale acque
Pubblicato il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2022

Buono stato ambientale delle acque marine: approvato il programma per il conseguimento e il mantenimento con la pubblicazione del decreto del presidente del consiglio dei ministri 7 luglio 2022 nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2022, n. 235.

Il provvedimento, emanato ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 190/2010, ha abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2017.

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Di seguito il testo del decreto del presidente del consiglio dei ministri 7 luglio 2022; l'allegato è disponibile in pdf alla fine della pagina.

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Decreto del presidente del consiglio dei ministri 7 luglio 2022 

Approvazione del programma di  misure  per  il  conseguimento  ed  il
mantenimento del buono stato ambientale. (22A05683) 

(Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2022, n. 235)

 

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni  per

la difesa del mare»;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero

dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina

dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del

Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante

«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle

regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge  15

marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante

«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della

legge del 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da  35

a 40, come da ultimo modificato dal decreto-legge 1° marzo  2021,  n.

22, convertito dalla legge 22  aprile  2021,  n.  55,  relativi  alle

attribuzioni  e  all'ordinamento  del  Ministero  della   transizione

ecologica;

Vista la legge 8 febbraio 2006, n. 61, recante «Istituzione di zone

di  protezione  ecologica  oltre   il   limite   esterno   del   mare

territoriale»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive

modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»;

Vista  la  direttiva  2008/56/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro  per  l'azione

comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino;

Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2010,  n.  190,  recante

«Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un  quadro  per

l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino»,

ove sono individuate le azioni strategiche  in  materia  di  ambiente

marino da realizzare nell'ambito della regione del Mar Mediterraneo e

relative sottoregioni, e successive modificazioni;

Vista la decisione (UE) 2017/848 del 17 maggio 2017 che modifica la

direttiva 2008/56/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per

quanto riguarda gli elenchi indicativi di  elementi  da  prendere  in

considerazione  ai  fini  dell'elaborazione   delle   strategie   per

l'ambiente marino;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27  ottobre  2011,

n. 209, concernente il «Regolamento recante ↓  di  zone  di

protezione  ecologica  del  Mediterraneo  nord-occidentale,  del  Mar

Ligure e del Mar Tirreno»;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29

luglio 2021,  n.  128  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del

Ministero della transizione  ecologica»,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 228 del  23

settembre 2021 ed in vigore dall'8 ottobre 2021;

Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare 15  ottobre  2018,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 284  del  6

dicembre  2018,  recante  «Modifica  dell'allegato  III  del  decreto

legislativo 13 ottobre  2010,  n.  190,  recante:  «Attuazione  della

direttiva  2008/56/CE  che  istituisce   un   quadro   per   l'azione

comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino»;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo n. 190 del  2010,  il  quale

dispone che il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio

e del mare esercita  la  funzione  di  Autorita'  competente  per  il

coordinamento delle attivita' previste dal medesimo decreto e che per

l'esercizio di tale attivita'  si  avvale  di  un  apposito  Comitato

tecnico;

Visto il decreto GAB-2011-0000160 del 21 ottobre 2011, e successive

modificazioni e integrazioni, con cui  il  Ministro  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare ha provveduto ad istituire  il

Comitato tecnico  istituzionale  previsto  dall'art.  5  del  decreto

legislativo n. 190 del 2010 per il coordinamento delle attivita'  ivi

previste;

Considerato che il menzionato Comitato  tecnico  include  tutte  le

amministrazioni competenti  in  materia  di  attuazione  del  decreto

legislativo 3 ottobre 2010, n. 190, nonche' tutte le  regioni  e  una

rappresentanza    dell'Unione    delle    province     italiane     e

dell'Associazione nazionale comuni italiani;

Visto  in  particolare  l'art.  12,  commi  1  e  3,  del   decreto

legislativo n.  190  del  2010,  ai  sensi  del  quale  il  Ministero

dell'ambiente, avvalendosi del Comitato tecnico, elabora uno  o  piu'

programmi di misure finalizzati a conseguire  o  mantenere  un  buono

stato ambientale e che i  programmi  di  misure  sono  approvati  con

decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentita  la

Conferenza unificata;

Considerato,  altresi',  che  l'art.  7,  comma  2,   del   decreto

legislativo n. 190 del 2010 dispone che l'elaborazione dei  programmi

di misure di cui all'art. 12 citato sia  aggiornata,  successivamente

all'elaborazione iniziale, ogni  sei  anni  per  ciascuna  regione  o

sottoregione marina;

Visto l'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 190  del  2010

il  quale  dispone  che  il  Ministero  dell'ambiente  assicura,  con

adeguate  modalita'  operative,  incluso  l'uso  del   proprio   sito

internet, che siano tempestivamente redatte, pubblicate e  sottoposte

alle  osservazioni  del  pubblico,  anche  in  forma  sintetica,   le

informazioni relative ai programmi di misure;

Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare 17  ottobre  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 261 del  10

novembre  2014  che  ha  stabilito,  per  i  singoli  descrittori,  i

requisiti del buono stato ambientale e la definizione  dei  traguardi

ambientali ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo  n.

190 del 2010;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10

ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana - Serie generale - n. 274  del  23  novembre  2017,  recante

l'approvazione del programma di misure, ai sensi dell'art. 12,  comma

3, del decreto legislativo n. 190 del 2010, relative alla definizione

di strategie per l'ambiente marino;

Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare 15 febbraio 2019,  n.  36  (Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana - Serie generale  -  n.  69  del  22  marzo

2019), recante l'aggiornamento della determinazione del  buono  stato

ambientale delle acque marine e definizione dei traguardi ambientali;

Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare 2 febbraio  2021,  n.  56  (Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana - Serie generale - n. 45  del  23  febbraio

2021)  recante  l'aggiornamento   dei   programmi   di   monitoraggio

coordinati per la valutazione continua dello stato  ambientale  delle

acque marine;

Considerato che il  Ministero  della  transizione  ecologica  (gia'

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), con

il  supporto  tecnico-scientifico  dell'Istituto  superiore  per   la

ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) ha  provveduto,  ai  sensi

dell'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 190  del  2010,  ad

assicurare,  con  adeguate  modalita'  operative,  la   consultazione

pubblica sulla proposta  recante  l'aggiornamento  del  programma  di

misure;

Considerato che il Comitato tecnico in data  20  dicembre  2021  ha

definitivamente approvato la proposta di aggiornamento del  programma

di misure tenendo conto degli esiti della consultazione pubblica;

Visto il parere n. 31 del 14 gennaio 2022 con  cui  la  Commissione

tecnica  di   verifica   dell'impatto   ambientale -   VIA   e   VAS,

sottocommissione VAS, ha valutato che il programma  di  misure  della

strategia  marina  non  determina   potenziali   impatti   ambientali

significativi   negativi   e,   pertanto,   puo'    essere    escluso

dall'assoggettabilita' a VAS;

Sentita la Conferenza unificata, la  quale  si  e'  espressa  nella

seduta dell'11 maggio 2022, rep. Atti n. 74/CU dell'11 maggio 2022;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13

febbraio  2021,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato  alla

Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente  Roberto  Garofoli,

e' stata delegata la  firma  di  decreti,  atti  e  provvedimenti  di

competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Rilevato, pertanto, che al fine di dare attuazione alle  previsioni

normative sopra citate, e' necessario conferire  immediata  efficacia

all'aggiornamento  del  programma  di  misure,  elaborato,  ai  sensi

dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del  2010,  dal

Ministero della transizione ecologica (gia' Ministero dell'ambiente e

della tutela  del  territorio  e  del  mare),  definiti  i  traguardi

ambientali, avvalendosi del Comitato tecnico e sentita la  Conferenza

unificata;

 

Decreta:

                               Art. 1 

 

1. E' approvato il programma di misure per il conseguimento  ed  il

mantenimento del buono stato ambientale, di cui  all'allegato  1  del

presente  decreto,  del  quale   costituisce   parte   integrante   e

sostanziale, ai  sensi  dell'art.  12,  commi  1  e  3,  del  decreto

legislativo n. 190 del 2010.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2017,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie

generale - n. 274 del 23 novembre 2017.

Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di

controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.

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