Buono stato ambientale delle acque marine: approvato il programma per il conseguimento e il mantenimento con la pubblicazione del decreto del presidente del consiglio dei ministri 7 luglio 2022 nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2022, n. 235.
Il provvedimento, emanato ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 190/2010, ha abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2017.
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Di seguito il testo del decreto del presidente del consiglio dei ministri 7 luglio 2022; l'allegato è disponibile in pdf alla fine della pagina.
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Decreto del presidente del consiglio dei ministri 7 luglio 2022
Approvazione del programma di misure per il conseguimento ed il
mantenimento del buono stato ambientale. (22A05683)
(Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2022, n. 235)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni per
la difesa del mare»;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge del 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da 35
a 40, come da ultimo modificato dal decreto-legge 1° marzo 2021, n.
22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, relativi alle
attribuzioni e all'ordinamento del Ministero della transizione
ecologica;
Vista la legge 8 febbraio 2006, n. 61, recante «Istituzione di zone
di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare
territoriale»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»;
Vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante
«Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per
l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino»,
ove sono individuate le azioni strategiche in materia di ambiente
marino da realizzare nell'ambito della regione del Mar Mediterraneo e
relative sottoregioni, e successive modificazioni;
Vista la decisione (UE) 2017/848 del 17 maggio 2017 che modifica la
direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda gli elenchi indicativi di elementi da prendere in
considerazione ai fini dell'elaborazione delle strategie per
l'ambiente marino;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 2011,
n. 209, concernente il «Regolamento recante ↓ di zone di
protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar
Ligure e del Mar Tirreno»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
luglio 2021, n. 128 recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero della transizione ecologica», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 228 del 23
settembre 2021 ed in vigore dall'8 ottobre 2021;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 15 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 284 del 6
dicembre 2018, recante «Modifica dell'allegato III del decreto
legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante: «Attuazione della
direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino»;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo n. 190 del 2010, il quale
dispone che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare esercita la funzione di Autorita' competente per il
coordinamento delle attivita' previste dal medesimo decreto e che per
l'esercizio di tale attivita' si avvale di un apposito Comitato
tecnico;
Visto il decreto GAB-2011-0000160 del 21 ottobre 2011, e successive
modificazioni e integrazioni, con cui il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare ha provveduto ad istituire il
Comitato tecnico istituzionale previsto dall'art. 5 del decreto
legislativo n. 190 del 2010 per il coordinamento delle attivita' ivi
previste;
Considerato che il menzionato Comitato tecnico include tutte le
amministrazioni competenti in materia di attuazione del decreto
legislativo 3 ottobre 2010, n. 190, nonche' tutte le regioni e una
rappresentanza dell'Unione delle province italiane e
dell'Associazione nazionale comuni italiani;
Visto in particolare l'art. 12, commi 1 e 3, del decreto
legislativo n. 190 del 2010, ai sensi del quale il Ministero
dell'ambiente, avvalendosi del Comitato tecnico, elabora uno o piu'
programmi di misure finalizzati a conseguire o mantenere un buono
stato ambientale e che i programmi di misure sono approvati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la
Conferenza unificata;
Considerato, altresi', che l'art. 7, comma 2, del decreto
legislativo n. 190 del 2010 dispone che l'elaborazione dei programmi
di misure di cui all'art. 12 citato sia aggiornata, successivamente
all'elaborazione iniziale, ogni sei anni per ciascuna regione o
sottoregione marina;
Visto l'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2010
il quale dispone che il Ministero dell'ambiente assicura, con
adeguate modalita' operative, incluso l'uso del proprio sito
internet, che siano tempestivamente redatte, pubblicate e sottoposte
alle osservazioni del pubblico, anche in forma sintetica, le
informazioni relative ai programmi di misure;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 17 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 261 del 10
novembre 2014 che ha stabilito, per i singoli descrittori, i
requisiti del buono stato ambientale e la definizione dei traguardi
ambientali ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n.
190 del 2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 274 del 23 novembre 2017, recante
l'approvazione del programma di misure, ai sensi dell'art. 12, comma
3, del decreto legislativo n. 190 del 2010, relative alla definizione
di strategie per l'ambiente marino;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 15 febbraio 2019, n. 36 (Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 69 del 22 marzo
2019), recante l'aggiornamento della determinazione del buono stato
ambientale delle acque marine e definizione dei traguardi ambientali;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 2 febbraio 2021, n. 56 (Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 45 del 23 febbraio
2021) recante l'aggiornamento dei programmi di monitoraggio
coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle
acque marine;
Considerato che il Ministero della transizione ecologica (gia'
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), con
il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore per la
ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) ha provveduto, ai sensi
dell'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2010, ad
assicurare, con adeguate modalita' operative, la consultazione
pubblica sulla proposta recante l'aggiornamento del programma di
misure;
Considerato che il Comitato tecnico in data 20 dicembre 2021 ha
definitivamente approvato la proposta di aggiornamento del programma
di misure tenendo conto degli esiti della consultazione pubblica;
Visto il parere n. 31 del 14 gennaio 2022 con cui la Commissione
tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS,
sottocommissione VAS, ha valutato che il programma di misure della
strategia marina non determina potenziali impatti ambientali
significativi negativi e, pertanto, puo' essere escluso
dall'assoggettabilita' a VAS;
Sentita la Conferenza unificata, la quale si e' espressa nella
seduta dell'11 maggio 2022, rep. Atti n. 74/CU dell'11 maggio 2022;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13
febbraio 2021, con il quale al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente Roberto Garofoli,
e' stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
Rilevato, pertanto, che al fine di dare attuazione alle previsioni
normative sopra citate, e' necessario conferire immediata efficacia
all'aggiornamento del programma di misure, elaborato, ai sensi
dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2010, dal
Ministero della transizione ecologica (gia' Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare), definiti i traguardi
ambientali, avvalendosi del Comitato tecnico e sentita la Conferenza
unificata;
Decreta:
Art. 1
1. E' approvato il programma di misure per il conseguimento ed il
mantenimento del buono stato ambientale, di cui all'allegato 1 del
presente decreto, del quale costituisce parte integrante e
sostanziale, ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 3, del decreto
legislativo n. 190 del 2010.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 274 del 23 novembre 2017.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.