Cam ristoro e acqua potabile: modificato il D.M. 6 novembre 2023 per effetto della pubblicazione del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 17 maggio 2024 sulla Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2024, n. 131.
In particolare, è stato modificato l'allegato 1 in merito a snack salati e snack dolci presenti nei distributori automatici.
Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 17 maggio 2024.
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Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 17 maggio 2024
Modifiche al decreto 6 novembre 2023, recante «Criteri ambientali
minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla
distribuzione di acqua di rete a fini potabili». (24A02900)
(Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2024, n.131)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche
amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
luglio 2021, n. 128 avente ad oggetto il regolamento di
organizzazione del Ministero della transizione ecologica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022
con il quale e' stato nominato Ministro della transizione ecologica
l'on. Gilberto Pichetto Fratin;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con
modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare,
l'articolo 1, comma 1, lettera c), che ha ridenominato il Ministero
della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
ottobre 2023, n. 180, recante «Regolamento concernente modifiche al
regolamento di organizzazione del Ministero della transizione
ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
29 luglio 2021, n. 128»;
Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 2023, n. 21, di adozione
dell'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle politiche
del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno
2023 e per il triennio 2023-2025;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica 10 gennaio 2024, n. 7, di adozione dell'Atto di indirizzo
concernente l'individuazione delle politiche del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2024 e per il
triennio 2024-2026;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)», e in particolare l'articolo 1, commi 1126 e 1127,
che disciplinano, con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e il Ministro dello sviluppo
economico, la predisposizione di un «Piano d'azione per la
sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione» (PAN GPP), al fine di integrare le esigenze di
sostenibilita' ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e
servizi delle amministrazioni competenti sulla base di criteri e per
categorie merceologiche;
Visto il decreto interministeriale 11 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 dell'8 maggio
2008, che, ai sensi dei citati commi 1126 e 1127 ha approvato il
«Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi della
pubblica amministrazione» e, in particolare, l'articolo 2 recante la
disciplina dei «Criteri ambientali minimi», che prevede l'emanazione
di criteri ambientali minimi per le diverse categorie di prodotti e
servizi con successivi decreti del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici», in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Visto, in particolare l'articolo 57, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 36 del 2023, secondo il quale le stazioni appaltanti e
gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi
ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilita'
ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione
attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara,
almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali
contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Visto il decreto Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica 6 novembre 2023, con il quale sono stati adottati i
«Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di
ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282
del 2 dicembre 2023, la cui entrata in vigore e' fissata dopo
centoventi giorni dalla data di pubblicazione;
Considerato che e' emersa la necessita' di integrare le tipologie
di grassi utilizzabili per i prodotti di cui ai criteri ambientali
riportati ai paragrafi n. 2.2.2.8 e 2.2.2.9 dell'allegato 1 al citato
decreto 6 novembre 2023, al fine di incrementare la gamma di prodotti
forniti nelle macchine distributrici di alimenti, nonche', per
maggiore chiarezza, di differenziare, all'interno del citato
paragrafo n. 2.2.2.9, le tavolette di cioccolato dalle altre
tipologie di merende dolci;
Ritenuto, quindi, necessario effettuare le suddette integrazioni ai
criteri ambientali n. 2.2.2.8 e 2.2.2.9 dell'allegato 1 al citato
decreto ministeriale 6 novembre 2023;
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica 6 novembre 2023
1. La parola «Allegato» e' sostituita dalla seguente: «Allegato 1».
2. All'allegato 1, paragrafo 2.2.2.8 «Merende (snack) salate», al
primo capoverso, le parole «olio extravergine di oliva o di girasole»
sono sostituite dalle seguenti: «olio extravergine di oliva, olio di
girasole, olio di vinacciolo. Sono ammessi altri oli e grassi
vegetali, inclusi i loro derivati, se in possesso di certificazioni
di sostenibilita' quali: ISCC plus (International Sustainability and
Carbon Certification), DTP 112 di CSQA, Tavola rotonda sull'olio di
palma sostenibile (RSPO), Gruppo per l'innovazione nel settore
dell'olio di palma (POIG), Tavola rotonda per la soia responsabile
(RTRS), Protocollo di garanzia di sostenibilita' della soia (SSAP),
Pro-Terra nonche' condimenti spalmabili a base di tali oli e grassi
certificati.
3. All'allegato 1, il paragrafo 2.2.2.9 «Merende (snack) dolci» e'
sostituito dal seguente:
«2.2.2.9 Merende (snack) dolci
a) Prodotti da forno: Nella gamma di prodotti dolci presente in
ciascun distributore, almeno una linea di prodotti su tre e'
biologica. La gamma di prodotti dolci presenti in ciascun
distributore include anche una linea di prodotto a ridotto contenuto
di zuccheri, vale a dire meno di 5 grammi di zucchero su 100 grammi
di prodotto, ai sensi del regolamento 1924/2006 e una linea di
prodotto a ridotto contenuto di grassi, vale a dire meno di 3 grammi
di grassi ogni 100 grammi di prodotto. Tali caratteristiche sono ben
visibili sulla confezione. I grassi consentiti sono burro, burro di
cacao, olio extravergine di oliva, olio di girasole, olio di
vinacciolo. Sono ammessi altri oli e grassi vegetali, inclusi i loro
derivati, se in possesso di certificazioni di sostenibilita' quali:
ISCC plus (International Sustainability and Carbon Certification),
DTP 112 di CSQA, Tavola rotonda sull'olio di palma sostenibile
(RSPO), Gruppo per l'innovazione nel settore dell'olio di palma
(POIG), Tavola rotonda per la soia responsabile (RTRS), Protocollo di
garanzia di sostenibilita' della soia (SSAP), Pro-Terra nonche'
condimenti spalmabili a base di tali oli e grassi certificati.
b) Tavolette di cioccolato: Le tavolette di cioccolato, se
presenti, hanno una concentrazione di cacao almeno pari al 50%. Il
cacao e' biologico ovvero proveniente da commercio equo e solidale,
in possesso di specifica certificazione o logo che attesti l'adesione
del produttore ad iniziative multistakeholder quali il Fairtrade
Labelling Organizations (FLO-cert), il World Fair Trade Organization
(WFTO).».
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.