Cam ristoro e acqua potabile: modificato il D.M. 6 novembre 2023

Cam ristoro e acqua potabile
Pubblicato il decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 17 maggio 2024

Cam ristoro e acqua potabile: modificato il D.M. 6 novembre 2023 per effetto della pubblicazione del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 17 maggio 2024 sulla Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2024, n. 131.

In particolare, è stato modificato l'allegato 1 in merito a snack salati e snack dolci presenti nei distributori automatici.

Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 17 maggio 2024.

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Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 17 maggio 2024 

 

Modifiche al decreto 6 novembre  2023,  recante  «Criteri  ambientali
minimi per gli affidamenti relativi ai  servizi  di  ristoro  e  alla
distribuzione di acqua di rete a fini potabili». (24A02900)
(Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2024, n.131)

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

 

Vista la legge 8 luglio 1986,  n.  349,  recante  «Istituzione  del

Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina

dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del

Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante

«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11

della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante  «Disposizioni  per

la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'

nella pubblica amministrazione»;

Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante

«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',

trasparenza e diffusione di informazione  da  parte  delle  pubbliche

amministrazioni»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante  «Disposizioni

urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29

luglio  2021,  n.  128  avente   ad   oggetto   il   regolamento   di

organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica  21  ottobre  2022

con il quale e' stato nominato Ministro della  transizione  ecologica

l'on. Gilberto Pichetto Fratin;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022,  n.  173,  convertito  con

modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare,

l'articolo 1, comma 1, lettera c), che ha ridenominato  il  Ministero

della  transizione  ecologica  in  Ministero  dell'ambiente  e  della

sicurezza energetica;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30

ottobre 2023, n. 180, recante «Regolamento concernente  modifiche  al

regolamento  di  organizzazione  del  Ministero   della   transizione

ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

29 luglio 2021, n. 128»;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 2023, n. 21,  di  adozione

dell'Atto di indirizzo concernente l'individuazione  delle  politiche

del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  per  l'anno

2023 e per il triennio 2023-2025;

Visto il decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica 10 gennaio 2024, n. 7, di adozione dell'Atto di  indirizzo

concernente   l'individuazione   delle   politiche   del    Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2024 e  per  il

triennio 2024-2026;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge

finanziaria 2007)», e in particolare l'articolo 1, commi 1126 e 1127,

che disciplinano, con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il  Ministro

dell'economia  e  delle  finanze,  e  il  Ministro   dello   sviluppo

economico,  la  predisposizione  di  un  «Piano   d'azione   per   la

sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel  settore  della  pubblica

amministrazione» (PAN GPP), al  fine  di  integrare  le  esigenze  di

sostenibilita'  ambientale  nelle  procedure  d'acquisto  di  beni  e

servizi delle amministrazioni competenti sulla base di criteri e  per

categorie merceologiche;

Visto il decreto interministeriale 11 aprile 2008, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  107  dell'8  maggio

2008, che, ai sensi dei citati commi 1126  e  1127  ha  approvato  il

«Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale  dei  consumi  della

pubblica amministrazione» e, in particolare, l'articolo 2 recante  la

disciplina dei «Criteri ambientali minimi», che prevede  l'emanazione

di criteri ambientali minimi per le diverse categorie di  prodotti  e

servizi con successivi decreti del  Ministro  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice

dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della  legge  21

giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti

pubblici», in attuazione delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti  di  concessione,  sugli

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei

settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei   servizi

postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in  materia

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto, in particolare l'articolo 57, comma 2,  del  citato  decreto

legislativo n. 36 del 2023, secondo il quale le stazioni appaltanti e

gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento  degli  obiettivi

ambientali  previsti  dal  Piano  d'azione  per   la   sostenibilita'

ambientale dei consumi nel  settore  della  pubblica  amministrazione

attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara,

almeno  delle  specifiche  tecniche  e  delle  clausole  contrattuali

contenute nei criteri ambientali  minimi  adottati  con  decreto  del

Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto  il  decreto  Ministro  dell'ambiente   e   della   sicurezza

energetica 6 novembre 2023,  con  il  quale  sono  stati  adottati  i

«Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di

ristoro e alla distribuzione di  acqua  di  rete  a  fini  potabili»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  282

del 2 dicembre 2023,  la  cui  entrata  in  vigore  e'  fissata  dopo

centoventi giorni dalla data di pubblicazione;

Considerato che e' emersa la necessita' di integrare  le  tipologie

di grassi utilizzabili per i prodotti di cui  ai  criteri  ambientali

riportati ai paragrafi n. 2.2.2.8 e 2.2.2.9 dell'allegato 1 al citato

decreto 6 novembre 2023, al fine di incrementare la gamma di prodotti

forniti  nelle  macchine  distributrici  di  alimenti,  nonche',  per

maggiore  chiarezza,  di  differenziare,   all'interno   del   citato

paragrafo  n.  2.2.2.9,  le  tavolette  di  cioccolato  dalle   altre

tipologie di merende dolci;

Ritenuto, quindi, necessario effettuare le suddette integrazioni ai

criteri ambientali n. 2.2.2.8 e 2.2.2.9  dell'allegato  1  al  citato

decreto ministeriale 6 novembre 2023;

 

Decreta:

 

                               Art. 1

Modifiche all'allegato 1 del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e

  della sicurezza energetica 6 novembre 2023

 

1. La parola «Allegato» e' sostituita dalla seguente: «Allegato 1».

2. All'allegato 1, paragrafo 2.2.2.8 «Merende (snack)  salate»,  al

primo capoverso, le parole «olio extravergine di oliva o di girasole»

sono sostituite dalle seguenti: «olio extravergine di oliva, olio  di

girasole, olio  di  vinacciolo.  Sono  ammessi  altri  oli  e  grassi

vegetali, inclusi i loro derivati, se in possesso  di  certificazioni

di sostenibilita' quali: ISCC plus (International Sustainability  and

Carbon Certification), DTP 112 di CSQA, Tavola rotonda  sull'olio  di

palma  sostenibile  (RSPO),  Gruppo  per  l'innovazione  nel  settore

dell'olio di palma (POIG), Tavola rotonda per  la  soia  responsabile

(RTRS), Protocollo di garanzia di sostenibilita' della  soia  (SSAP),

Pro-Terra nonche' condimenti spalmabili a base di tali oli  e  grassi

certificati.

3. All'allegato 1, il paragrafo 2.2.2.9 «Merende (snack) dolci»  e'

sostituito dal seguente:

«2.2.2.9 Merende (snack) dolci

a) Prodotti da forno: Nella gamma di prodotti dolci presente in

ciascun  distributore,  almeno  una  linea  di  prodotti  su  tre  e'

biologica.  La  gamma  di  prodotti   dolci   presenti   in   ciascun

distributore include anche una linea di prodotto a ridotto  contenuto

di zuccheri, vale a dire meno di 5 grammi di zucchero su  100  grammi

di prodotto, ai sensi  del  regolamento  1924/2006  e  una  linea  di

prodotto a ridotto contenuto di grassi, vale a dire meno di 3  grammi

di grassi ogni 100 grammi di prodotto. Tali caratteristiche sono  ben

visibili sulla confezione. I grassi consentiti sono burro,  burro  di

cacao,  olio  extravergine  di  oliva,  olio  di  girasole,  olio  di

vinacciolo. Sono ammessi altri oli e grassi vegetali, inclusi i  loro

derivati, se in possesso di certificazioni di  sostenibilita'  quali:

ISCC plus (International Sustainability  and  Carbon  Certification),

DTP 112 di  CSQA,  Tavola  rotonda  sull'olio  di  palma  sostenibile

(RSPO), Gruppo per  l'innovazione  nel  settore  dell'olio  di  palma

(POIG), Tavola rotonda per la soia responsabile (RTRS), Protocollo di

garanzia di  sostenibilita'  della  soia  (SSAP),  Pro-Terra  nonche'

condimenti spalmabili a base di tali oli e grassi certificati.

b) Tavolette di cioccolato:  Le  tavolette  di  cioccolato,  se

presenti, hanno una concentrazione di cacao almeno pari  al  50%.  Il

cacao e' biologico ovvero proveniente da commercio equo  e  solidale,

in possesso di specifica certificazione o logo che attesti l'adesione

del produttore  ad  iniziative multistakeholder  quali  il  Fairtrade

Labelling Organizations (FLO-cert), il World Fair Trade  Organization

(WFTO).».

                               Art. 2

                          Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla

data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.

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