Campi elettromagnetici: le linee guida sulle pertinenze esterne

Le linee guida, che permettono di valutare il livello di esposizione ai campi elettromagnetici in funzione del tempo di esposizione, saranno aggiornate ogni sei mesi

Sul tema dell'esposizione ai campi elettromagnetici sono state approvate le linee guida ISPRA/ARPA/APPA relative alla definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili, rese ufficiali dal decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 dicembre 2016 (in Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2017, n. 19). Il documento è stato originariamente previsto dalla legge n. 221/2012 (misure urgenti per la crescita del Paese) che, all'art. 14, comma 8, ha modificato il precedente D.P.C.M. 8 luglio 2003 «Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti».

Le linee guida sono composte da tre parti, riportate rispettivamente negli allegati 1,2 e 3 al D.M. 7 dicembre 2016:

  • parte introduttiva e definizioni;
  • destinazioni d’uso riconducibili ad ambiente abitativo;
  • elementi pertinenziali che rientrano nel campo di applicabilità dei valori di attenzione di cui all’art. 14, comma 8, lettera a), punto 2, del D.L. 179/2012.

 

Il provvedimento segue a breve distanza dal decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 ottobre 2016 di «Approvazione delle Linee Guida sui valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici».

Di seguito il testo integrale del D.M. 7 dicembre 2016, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 dicembre 2016 


Approvazione  delle  Linee  guida,  predisposte  dall'ISPRA  e  dalle

ARPA/APPA, relativamente alla definizione  delle  pertinenze  esterne

con dimensioni abitabili. (17A00399)


in Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2017, n. 19

                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

                             E DEL MARE

  Vista la  legge  22  febbraio  2001,  n.  36  «Legge  quadro  sulla

protezione  dalle  esposizioni  a  campi  elettrici,   magnetici   ed

elettromagnetici»;

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio

2003 «Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di  attenzione

e degli obiettivi di qualita' per  la  protezione  della  popolazione

dalle esposizioni a campi elettrici,  magnetici  ed  elettromagnetici

generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz» pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003;

  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259  «Codice  delle

comunicazioni elettroniche»;

  Visto il decreto legislativo 1° agosto  2016,  n.  159  «Attuazione

della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di  sicurezza  e

di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti

dagli  agenti  fisici  (campi  elettromagnetici)  e  che  abroga   la

direttiva 2004/40/CE»;

  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179  «Ulteriori  misure

urgenti per la crescita del Paese»;

  Vista la legge 17 dicembre 2012, n. 221 «Conversione in legge,  con

modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  recante

ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;

  Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 «Disposizioni  urgenti

per il settore agricolo, la  tutela  ambientale  e  l'efficientamento

energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo

sviluppo delle imprese, il  contenimento  dei  costi  gravanti  sulle

tariffe  elettriche,  nonche'  per  le   definizione   immediata   di

adempimenti derivanti dalla normativa europea»;

  Vista la legge 11 agosto 2014, n. 116 «Conversione  in  legge,  con

modificazioni, del decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,  recante

disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale  e

l'efficientamento    energetico    dell'edilizia     scolastica     e

universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il

contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per

le definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa

europea»;

  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133  «Misure  urgenti

per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere  pubbliche,

la  digitalizzazione  del  Paese,  la  semplificazione   burocratica,

l'emergenza  del  dissesto  idrogeologico  e  per  la  ripresa  delle

attivita' produttive»;

  Vista la legge 11 novembre 2014, n. 164 «Conversione in legge,  con

modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,  recante

misure urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle

opere pubbliche, la digitalizzazione del  Paese,  la  semplificazione

burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa

delle attivita' produttive»;

  Considerato che le tecniche di misurazione  e  di  rilevamento  dei

livelli di esposizione da adottare sono quelle indicate  nella  norma

CEI 211-7 o in specifiche norme emanate successivamente dal CEI;

  Considerato che le tecniche di  calcolo  previsionale  da  adottare

sono quelle indicate nella norma CEI 211-10  o  in  specifiche  norme

emanate successivamente dal CEI;

  Considerato che l'art. 14, comma 8  del  decreto-legge  18  ottobre

2012, n. 179, demanda ad apposite Linee guida, predisposte dall'ISPRA

e dalle ARPA/APPA,  l'individuazione  delle  modalita'  di  fornitura

all'ISPRA e alle ARPA/APPA dei dati  di  potenza  degli  impianti  da

parte degli operatori, dei fattori di riduzione della potenza massima

al connettore di  antenna,  dei  valori  di  assorbimento  del  campo

elettromagnetico da parte  delle  strutture  degli  edifici  e  delle

pertinenze  esterne   con   dimensioni   abitabili,   nel   caso   di

utilizzazione per permanenze non inferiori a quattro ore continuative

giornaliere;

  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  2  dicembre  2014

(Gazzetta Ufficiale n. 296 del 22 dicembre 2014) che prevede  che  ai

fini della verifica  attraverso  stima  previsionale  del  valore  di

attenzione e dell'obiettivo di  qualita',  le  istanze  previste  dal

decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, saranno basate su  valori

mediati nell'arco delle 24 ore, valutati in base alla riduzione della

potenza massima al connettore  d'antenna  con  apposito  fattori  che

tengano  conto  della  variabilita'  temporale  dell'emissione  degli

impianti nell'arco delle 24 ore;

  Visto il decreto Ministro dell'ambiente 5  ottobre  2016  (Gazzetta

Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2016) che prevede che ai  fini  della

stima previsionale del  valore  di  attenzione  e  dell'obiettivo  di

qualita', prevista dalle istanze ai sensi del decreto legislativo  1°

agosto 2003, n. 259, l'assorbimento  del  campo  elettromagnetico  da

parte  degli  edifici  e'  valutato  in  base  ai   coefficienti   di

assorbimento che tengano conto delle frequenze e  della  presenza  di

finestre o altre aperture di analoga natura;

  Considerato che la legge 11  agosto  2014,  n.  116,  ha  apportato

modifiche all'art. 11, comma 6 del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.

91, stabilendo che dette Linee guida sono approvate con  uno  o  piu'

decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e

del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

  Considerato che l'ISPRA e le ARPA/APPA hanno predisposto  le  Linee

guida, inviate con nota prot. 0006126/RIN del 27 aprile 2016  e  nota

di errata corrige protocollo n.  0017891/RIN  del  6  dicembre  2016,

relative alla definizione delle  pertinenza  esterne  con  dimensioni

abitabili e approvate dal Consiglio federale  dell'SNPA  in  data  15

marzo 2016;

  Valutata la necessita' e l'urgenza  di  diffondere  e  pertanto  di

procedere all'emanazione di dette Linee guida al fine  di  consentire

lo  sviluppo  delle  reti  mobili  a  larga  banda  e  di  garantirne

l'operativita'  nell'ottica   della   diffusione   delle   tecnologie

digitali;

  Acquisito il parere favorevole della 13ª Commissione permanente del

Senato della Repubblica, con una condizione ed una osservazione;

  Acquisito il parere favorevole della  VIII  Commissione  permanente

del Camera dei deputati;

  Considerato che e' stata accettata  la  condizione  espressa  dalla

Commissione parlamentare del Senato;

  Considerato che per ambiente abitativo con «permanenze continuative

non inferiori a quattro ore giornaliere» debba  intendersi  un  luogo

destinato tale negli strumenti urbanistici;

  Considerato che, per quanto attiene alla definizione di  pertinenze

esterne con dimensioni abitabili, si assume una superficie minima  di

2 m² con profondita' pari ad almeno 1,4 m, al fine di  consentire  lo

stazionamento  e  la  manovra  di  persone  a  ridotta  mobilita'   e

l'allestimento di tavolino da esterno corredato  di  seduta  (decreto

del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236);

  Considerato che sono stati ricondotti i concetti generali  presenti

nel codice civile  al  caso  particolare  dell'esposizione  ai  campi

elettromagnetici, in modo  da  consentire  una  applicazione  univoca

delle disposizioni normative vigenti da parte  di  tutti  i  soggetti

coinvolti nelle attivita' di controllo e vigilanza;


                              Decreta:

                               Art. 1

  1. Sono approvate le Linee guida ex decreto-legge  n.  179  del  18

ottobre 2012, predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA  relativamente

alla definizione delle pertinenze esterne con  dimensioni  abitabili,

nel caso di utilizzazione per permanenze non inferiori a quattro  ore

continuative giornaliere, cosi' come riportate  nell'allegato  1  che

costituisce parte integrante al presente decreto.

  2. Ai sensi dell'art. 14, comma 8, lettera d), del decreto-legge 18

ottobre 2012, n. 179 e successive modificazioni  e  integrazioni,  le

Linee  guida  di  cui  al  presente  decreto  sono   aggiornate   con

periodicita' semestrale con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare.

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

                                                          Allegato 1

              Parte di provvedimento in formato grafico


                                                         ALLEGATO LG1

       Destinazioni d'uso riconducibili ad ambiente abitativo

              Parte di provvedimento in formato grafico


                                                         ALLEGATO LG2

Elementi pertinenziali che rientrano nel campo di applicabilita'  dei


valori di attenzione di cui all'art. 14, comma 8, lettera  a),  punto

                        2, del D.L. 179/2012


              Parte di provvedimento in formato grafico

 

Allegati

D.M. 7 dicembre 2016

Allegato 1

Allegato LG1

Allegato LG2

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