Cancellazione dall'albo gestori ambientali: le regole per le notifiche sono state messe a fuoco nella circolare del comitato nazionale 15 aprile 2024, n. 1.
Il documento riguarda i casi di cancellazione per la mancata nomina del responsabile tecnico idoneo.
Clicca qui per l'Osservatorio sull'Albo gestori ambientali
Di seguito il testo della circolare del comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali 15 aprile 2024, n. 1; l'allegato, recante il testo di avvio del procedimento disciplinare finalizzato alla cancellazione, è riportato in pdf alla fine della pagina.
Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui
Circolare del comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali 15 aprile 2024, n. 1
Oggetto: Modalità e tempistiche di notifica dei provvedimenti di cancellazione per mancata nomina di un responsabile tecnico idoneo
Al fine di rendere uniforme il comportamento delle Sezioni regionali e provinciali sull’intero territorio nazionale, considerato quanto stabilito con la circolare n. 3 del 10 ottobre 2023 e la deliberazione n. 5 del 11 ottobre 2023, in ordine alla tempistica e alle modalità di avvio dei procedimenti disciplinari finalizzati alla cancellazione, il Comitato nazionale ha ritenuto utile stabilire una procedura comune che le Sezioni sono tenute ad osservare.
Decorso il termine del 15 aprile 2024 previsto dall’articolo 1, comma 1, della deliberazione n° 5 dell’11 ottobre 2023, le Sezioni entro la data del 30 aprile 2024 provvedono a deliberare l’avvio dei procedimenti disciplinari ai sensi degli articoli 20, comma 1, lettera b) e 21, comma 1, del D.M. 120/2014, per la cancellazione dall’Albo di quelle categorie che non abbiano un responsabile tecnico idoneo, secondo il modello allegato alla presente circolare.
Decorso il termine di 30 giorni senza che l’impresa abbia provveduto alla nomina di un nuovo responsabile tecnico in possesso dei requisiti previsti, le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo provvedono a deliberare la cancellazione delle suddette categorie ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera b) del D.M. 120/2014 e notificano a mezzo PEC all’interessato il relativo provvedimento.