Cantiere, il coordinatore non è il vigilante della sicurezza

I suoi compiti sono altri, si afferma nella sentenza 26 febbraio 2014, n. 270, la quale definisce con precisione il perimetro di attività e di responsabilità di un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, imputato dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi. La posizione del giudice è stata netta: in base alla normativa vigente, la responsabilità di garantire una assidua vigilanza in cantiere è a carico del datore di lavoro. Il professionista è stato assolto.

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