Articolo tratto da Ambiente&Sicurezza n. 9/2013
Recenti sentenze della Suprema Corte hanno riesaminato le
posizioni di vertice dei cantieri temporanei e mobili e hanno determinato, con un linguaggio affatto nuovo
e moderno, compiti e responsabilità dei principali soggetti. Hanno posto il CSE al vertice dell’organizzazione
della sicurezza del cantiere e, nello
stesso tempo, con un esame comparato rispetto al datore di lavoro, hanno
ridefinito in modo razionale e circostanziato
il proprio ambito di competenza. Poiché, tuttavia, le sentenze sono riferite a
eventi precedenti all’entrata in vigore
del D.Lgs. n. 81/2008, non hanno esaminato la posizione di garanzia del
datore di lavoro dell’impresa affidataria che
sarà oggetto di deduzioni e
accertamenti derivati dall’esperienza.
posizioni di vertice dei cantieri temporanei e mobili e hanno determinato, con un linguaggio affatto nuovo
e moderno, compiti e responsabilità dei principali soggetti. Hanno posto il CSE al vertice dell’organizzazione
della sicurezza del cantiere e, nello
stesso tempo, con un esame comparato rispetto al datore di lavoro, hanno
ridefinito in modo razionale e circostanziato
il proprio ambito di competenza. Poiché, tuttavia, le sentenze sono riferite a
eventi precedenti all’entrata in vigore
del D.Lgs. n. 81/2008, non hanno esaminato la posizione di garanzia del
datore di lavoro dell’impresa affidataria che
sarà oggetto di deduzioni e
accertamenti derivati dall’esperienza.