Caro energia e imprese: è legge il D.L. 21/2022 convertito con la legge 20 maggio 2022, n. 51 (in Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2022, n. 117).
Tra le varie misure in tema di prezzi dell'energia e del gas, rientrano:
- i contributi, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale;
- le disposizioni per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas;
- la rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e l'istituzione di un fondo di garanzia per le PMI;
- misure speciali per le imprese energivore di interesse strategico.
Clicca qui per le altre misure di cui al D.L. n. 50/2022
Non mancano i richiami alla:
- valutazione di impatto ambientale (Via; art. 7-quater);
- sicurezza sul lavoro, come nel caso dell'art. 12-sexies («Comunicazioni di avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali») e dell'art. 23-bis in materia di lavori edili. Non da ultimo;
- cybersecurity (titolo IV, capo II);
- personale dei Vvf (art. 32) e degli organi preposti all'attività di vigilanza e controllo ambientale.
Di seguito il testo delle disposizioni riportate sopra.
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Testo coordinato del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21
Testo del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (in Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n. 67 del 21 marzo 2022), coordinato con la legge di
conversione 20 maggio 2022, n. 51 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per contrastare gli
effetti economici e umanitari della crisi ucraina.». (22A03102)
(Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2022, n. 117)
(omissis)
Titolo II
Misure in tema di prezzi dell'energia e del gas
Art. 3
Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese
per l'acquisto di energia elettrica
1. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza
disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte
consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 21 dicembre 2017, di cui al comunicato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, e'
riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri
effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un
contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al
12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente
energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno
2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il
prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al
primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali
sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30
per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo
trimestre dell'anno 2019.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre
2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre
alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e'
cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non
concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al
superamento del costo sostenuto.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' cedibile, solo per
intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza
facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due
ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, societa'
appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui
all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad
operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma
4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione
intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I
contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono
nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese
beneficiarie richiedono il visto di conformita' dei dati relativi
alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che
danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il
visto di conformita' e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle
lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante
modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle
imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive
e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui
all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il
credito d'imposta e' utilizzato dal cessionario con le stesse
modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente
e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalita'
attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla
tracciabilita' del credito d'imposta, da effettuarsi in via
telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3
dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonche', in quanto
compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di
cui al presente articolo, valutati in 863,56 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il
monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 4
Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese
per l'acquisto di gas naturale
1. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale
di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, e'
riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri
effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un
contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al
20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas,
consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi
energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di
riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo
trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato
Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati
energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per
cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre
dell'anno 2019.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre
2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre
alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e'
cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non
concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al
superamento del costo sostenuto.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' cedibile, solo per
intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza
facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due
ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, societa'
appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui
all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad
operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma
4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione
intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I
contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono
nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese
beneficiarie richiedono il visto di conformita' dei dati relativi
alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che
danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il
visto di conformita' e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle
lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante
modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle
imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive
e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui
all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il
credito d'imposta e' utilizzato dal cessionario con le stesse
modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente
e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalita'
attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla
tracciabilita' del credito d'imposta, da effettuarsi in via
telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3
dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonche', in quanto
compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di
cui al presente articolo, valutati in 237,89 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il
monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 5
Incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore e
delle imprese a forte consumo di gas naturale
1. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta,
fissato dall'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nella
misura del 20 per cento e' rideterminato nella misura del 25 per
cento.
2. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta,
fissato dall'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nella
misura del 15 per cento e' rideterminato nella misura del 20 per
cento.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in
complessivi 460,12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai
sensi dell'articolo 38.
Art. 5 bis
Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da
biogas
1. Al fine di contribuire all'indipendenza energetica da fonti di
importazione e di favorire la produzione rinnovabile in ambito
agricolo, e' consentito il pieno utilizzo della capacita' tecnica
installata di produzione di energia elettrica da biogas proveniente
da impianti gia' in esercizio alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto mediante produzione
aggiuntiva rispetto alla potenza nominale di impianto, nei limiti
della capacita' tecnica degli impianti e della capacita' tecnica
della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in
immissione gia' contrattualizzata, nel rispetto della normativa
vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e di
autorizzazione integrata ambientale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti gli
impianti di produzione di energia elettrica da biogas con riferimento
all'assetto in esercizio alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto anche nel caso in cui detti
impianti accedano a regimi di incentivazione comunque denominati,
secondo le seguenti condizioni:
a) la produzione di energia elettrica aggiuntiva rispetto alla
potenza nominale dell'impianto non e' incentivata;
b) l'ulteriore utilizzo di capacita' produttiva nei limiti del 20
per cento dei parametri vigenti non e' subordinato all'acquisizione
di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque
denominati;
c) l'ulteriore utilizzo di capacita' produttiva oltre i limiti di
cui alla lettera b) puo' essere effettuato previa modifica del
contratto esistente di connessione alla rete.
(omissis)
Art. 5 quater
Autorizzazione all'esercizio di depositi fiscali
di prodotti energetici
1. All'articolo 23, comma 12, del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «In luogo della predetta sospensione, l'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, su istanza del depositario autorizzato,
consente allo stesso soggetto di proseguire l'attivita' in regime di
deposito fiscale, per dodici mesi decorrenti dalla data in cui e'
constatata l'assenza delle condizioni di cui al predetto comma 4,
subordinatamente alla sussistenza di un'apposita garanzia prestata
dal medesimo depositario. In ciascuno dei dodici mesi tale garanzia
deve risultare pari al 100 per cento dell'accisa dovuta sui prodotti
energetici estratti dal deposito fiscale nel mese solare precedente;
la garanzia e' prestata o adeguata in denaro o in titoli di Stato.
Decorsi i dodici mesi senza che sia comprovato il ripristino delle
condizioni di cui al comma 4, l'autorizzazione ad operare in regime
di deposito fiscale e' revocata ed e' rilasciata, su richiesta
dell'esercente il deposito, la licenza di cui all'articolo 25, comma
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al
presente comma, incluse quelle relative alla prestazione della
garanzia».
2. Per il periodo di dodici mesi di cui all'articolo 23, comma 12,
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, ai fini
dell'IVA dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 941,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
(omissis)
Art. 7
Trasparenza dei prezzi - Garante per la sorveglianza dei prezzi e
Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
1. All'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dopo le parole «normale andamento del mercato» sono inserite le
seguenti: «, nonche' richiedere alle imprese dati, notizie ed
elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le
variazioni di prezzo. Il mancato riscontro entro dieci giorni dalla
richiesta comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria pari all'1 per cento del fatturato e comunque non
inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro. Analoga
sanzione si applica nel caso in cui siano comunicati dati, notizie ed
elementi non veritieri. Per le sanzioni amministrative pecuniarie si
osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n.
689 in quanto compatibili.».
2. Per le attivita' istruttorie, di analisi, valutazione e di
elaborazione dei dati, nonche' di supporto al Garante per la
sorveglianza dei prezzi e' istituita, presso il Ministero dello
sviluppo economico, un'apposita Unita' di missione cui e' preposto un
dirigente di livello generale, ed e' assegnato un dirigente di
livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione
organica dirigenziale del Ministero.
3. Il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato a conferire
gli incarichi dirigenziali di cui al comma 2, anche in deroga ai
limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. All'Unita' di missione di cui al comma 2 e' assegnato un
contingente di 8 unita' di personale non dirigenziale. A tal fine, il
Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato a bandire una
procedura concorsuale pubblica e conseguentemente ad assumere il
predetto personale con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e nei
limiti della vigente dotazione organica, da inquadrare nell'Area
Terza, posizione economica F3, del Comparto Funzioni Centrali,
ovvero, nelle more dello svolgimento del concorso pubblico, ad
acquisire il predetto personale mediante comando, fuori ruolo o altra
analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti, da altre
pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche, ovvero ad acquisire personale con professionalita'
equivalente proveniente da societa' e organismi in house, previa
intesa con le amministrazioni vigilanti, con rimborso dei relativi
oneri.
5. Per finalita' di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 3, comma
5, lettera d), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, i
titolari dei contratti di approvvigionamento di volumi di gas per il
mercato italiano sono tenuti a trasmettere, la prima volta entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
al Ministero della transizione ecologica e all'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) i medesimi contratti
ed i nuovi contratti che verranno sottoscritti, nonche' le modifiche
degli stessi sempre entro il termine di quindici giorni. Le
informazioni tramesse sono trattate nel rispetto delle esigenze di
riservatezza dei dati commercialmente sensibili. La mancata
trasmissione dei contratti o delle modifiche degli stessi nei termini
indicati comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria pari all'1 per cento del fatturato e comunque non
inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro. Per le
sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
Conseguentemente, all'articolo 45, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, e l'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21».
6. La pianta organica del personale di ruolo dell'ARERA,
determinata in base all'articolo 1, comma 347, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, e' incrementata di 25 unita', da inquadrare
nella carriera dei funzionari, qualifica funzionario III, al fine di
ottemperare ai maggiori compiti assegnati dalla normativa vigente,
con particolare riferimento al monitoraggio e controllo dei mercati
energetici. Ai relativi oneri, nel limite di euro 560.142 per l'anno
2022, di euro 2.240.569 per l'anno 2023, di euro 2.325.282 per l'anno
2024, di euro 2.409.994 per l'anno 2025, di euro 2.494.707 per l'anno
2026, di euro 2.579.420 per l'anno 2027, di euro 2.664.132 per l'anno
2028, di euro 2.748.845 per l'anno 2029, di euro 2.833.557 per l'anno
2030 e di euro 2.918.270 a decorrere dall'anno 2031, si provvede
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio
dell'ARERA. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno
e indebitamento netto, pari a euro 288.474 per l'anno 2022, a euro
1.153.894 per l'anno 2023, a euro 1.197.521 per l'anno 2024, a euro
1.241.147 per l'anno 2025, a euro 1.284.775 per l'anno 2026, a euro
1.328.402 per l'anno 2027, a euro 1.372.028 per l'anno 2028, a euro
1.415.656 per l'anno 2029, a euro 1.459.282 per l'anno 2030 e a euro
1.502.910 a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
6-bis. Al fine di assicurare la tempestiva e puntuale realizzazione
delle misure di agevolazione in favore delle imprese a forte consumo
di gas naturale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico del 2 marzo 2018, di cui al comunicato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2018, e al successivo decreto
del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021,
di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8
gennaio 2022, nonche' delle misure di anticipo degli importi
rateizzati ai clienti finali domestici di energia elettrica e di gas
naturale da riconoscere a favore degli esercenti la vendita di
energia elettrica e gas naturale, previste dall'articolo 1, commi
509, 510 e 511, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonche' per
rafforzare ed implementare ulteriormente l'attivita' di controlli e
ispezioni per la verifica del corretto utilizzo delle suddette
misure, la pianta organica della Cassa per i servizi energetici e
ambientali (CSEA), di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 4 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
60 dell'11 marzo 2021, e' incrementata di venti unita' di cui due
appartenenti alla carriera dirigenziale, senza maggiori oneri per la
finanza pubblica e nei limiti delle disponibilita' di bilancio della
CSEA medesima.
7. Per l'attuazione dei commi 2, 3 e 4 e' autorizzata la spesa di
euro 512.181 per l'anno 2022 ed euro 878.025 annui a decorrere
dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
Art. 7 bis
Modifiche all'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.
28
1. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole: «progetti autorizzati» sono inserite
le seguenti: «, ivi inclusi quelli consistenti nella modifica della
soluzione tecnologica utilizzata,»;
b) alla lettera a), la cifra: «15» e' sostituita dalla seguente:
«20»;
c) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) impianti fotovoltaici a terra: interventi che, anche se
consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata,
mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e
mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una
variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per
cento».
Art. 7 ter
Potenziamento del programma di miglioramento della prestazione
energetica degli immobili della pubblica amministrazione e misure
per la realizzazione di reti di telecomunicazioni
1. Al fine di ridurre il consumo di energia fossile, in particolare
di gas naturale, nell'ambito del programma di interventi per il
miglioramento della prestazione energetica degli immobili della
pubblica amministrazione centrale, di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (programma PREPAC), per gli
immobili non sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, sono ammessi a finanziamento, nel limite delle risorse
finalizzate allo scopo ai sensi del citato articolo 5 del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102, gli interventi di installazione di
impianti per la produzione di energie rinnovabili e relativi sistemi
di accumulo dell'energia, a condizione che si modifichino
contestualmente gli impianti di riscaldamento e raffreddamento
presenti nei suddetti immobili, al fine di valorizzare al meglio
l'energia rinnovabile prodotta.
2. Al fine di accelerare la transizione digitale, ridurre il
divario tecnologico e favorire maggiore efficienza e celerita' nella
realizzazione di reti di telecomunicazioni, i soggetti pubblici o
privati, titolari di concessioni di lavori per la realizzazione di
dette reti affidate con procedure di gara e in possesso dei requisiti
per l'esecuzione in proprio dei lavori, possono procedere
direttamente, anche mediante societa' da essi direttamente o
indirettamente controllate, alla realizzazione dei lavori anche in
deroga ad eventuali clausole convenzionali.
Art. 7 quater
Disciplina transitoria tra VIA statale e VIA regionale
1. Al comma 1 dell'articolo 17-undecies del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2021, n. 113, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I progetti
di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW, per i quali
le istanze siano state presentate alla regione competente prima del
31 luglio 2021, rimangono in capo alle medesime regioni anche nel
caso in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il
progetto subisca modifiche sostanziali».
Art. 7 quinquies
Ulteriori misure di semplificazione per lo sviluppo delle fonti
rinnovabili
1. All'articolo 6, comma 9-bis, terzo periodo, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole da: «Il limite di cui alla
lettera b) del punto 2» fino a: «20 MW per queste tipologie di
impianti» sono sostituite dalle seguenti: «Il limite relativo agli
impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con
potenza complessiva superiore a 10 MW, di cui al punto 2)
dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e il limite di cui alla lettera b) del punto 2
dell'allegato IV alla medesima parte seconda del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, per il procedimento di verifica di
assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale di cui
all'articolo 19 del medesimo decreto, sono elevati a 20 MW per queste
tipologie di impianti».
Art. 7 sexies
Misure di accelerazione dello sviluppo
delle fonti rinnovabili
1. All'articolo 20, comma 8, lettera c-ter), del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) ai numeri 1) e 2), le parole: «300 metri» sono sostituite dalle
seguenti: «500 metri»;
b) al numero 3), le parole: «150 metri» sono sostituite dalle
seguenti: «300 metri».
Art. 7 septies
Semplificazione della procedura di autorizzazione per l'installazione
di infrastrutture di comunicazione elettronica
1. All'articolo 44, comma 3, del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Tale documentazione
e' esclusa per l'installazione delle infrastrutture, quali pali,
torri e tralicci, destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici
di cui al comma 1».
Titolo III
SOSTEGNO ALLE IMPRESE
Capo I
Misure per la liquidita' delle imprese
Art. 8
Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di
garanzia PMI
1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti
dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le imprese con
sede in Italia clienti finali di energia elettrica e di gas naturale,
possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia la
rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi
ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate
mensili non superiore a ventiquattro.
2. Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidita'
derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di
energia elettrica e gas naturale con sede in Italia ai sensi del
comma 1, la SACE S.p.A. - Servizi assicurativi del commercio estero
rilascia le proprie garanzie in favore di banche, di istituzioni
finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati
all'esercizio del credito in Italia, entro un limite massimo di
impegni pari a 9.000 milioni di euro, alle condizioni e secondo le
modalita' di cui agli articoli 1 e 1-bis.1 del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
2020, n. 40.
3. Per le medesime finalita' di contenimento e supporto SACE S.p.A.
e' autorizzata a concedere in favore delle imprese di assicurazione
autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni una garanzia
pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni
relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas
naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento, da
parte delle imprese con sede in Italia che presentano un fatturato
non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021,
del debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2023
relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2022,
conformemente alle modalita' declinate dallo schema di garanzia di
cui all'articolo 35 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
4. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di
cui ai commi 2 e 3 e' accordata di diritto la garanzia dello Stato a
prima richiesta e senza regresso, la cui operativita' sara'
registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello
Stato e' esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al
rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro
onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime
garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero
dell'economia e delle finanze le attivita' relative all'escussione
della garanzia e al recupero dei crediti, che puo' altresi' delegare
a terzi e/o agli stessi garantiti. SACE S.p.A. opera con la dovuta
diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla
gestione dell'attivita' di rilascio delle garanzie e sulla verifica,
al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei
suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente
articolo.
5. Le garanzie di cui al presente articolo sono rilasciate da SACE
S.p.A. a condizione che il costo dell'operazione garantita sia
inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dai soggetti eroganti
o dalle imprese di assicurazione per operazioni con le medesime
caratteristiche ma prive della garanzia.
6. Per le finalita' di cui al presente articolo sono istituite
nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del
decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 40 del 2020, due sezioni speciali, con autonoma evidenza
contabile a copertura delle garanzie di cui ai commi 2 e 3, con una
dotazione iniziale pari rispettivamente a 900 milioni di euro e 2000
milioni di euro alimentate, altresi', con le risorse finanziarie
versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi
di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attivita' svolte ai sensi
del presente articolo e risultanti dalla contabilita' di SACE S.p.A.,
salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio e al netto
delle commissioni riconosciute alle compagnie assicurative.
7. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' rifinanziato per un
importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022. Alla copertura
degli oneri in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento
netto, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai
sensi dell'articolo 38.
Art. 8 bis
Misure di sostegno finanziario alle imprese
1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera m), primo periodo, le parole: «24 mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «trenta mesi»;
b) alla lettera p-bis) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Per i medesimi finanziamenti, per i quali il termine iniziale di
rimborso del capitale inizia a decorrere in un periodo non
antecedente al 1° giugno 2022, l'anzidetto termine, su richiesta del
soggetto finanziato e previo accordo tra le parti, puo' essere
differito di un periodo non superiore a sei mesi, fermi restando gli
obblighi di segnalazione e prudenziali».
Art. 9
Cedibilita' dei crediti di imposta riconosciuti alle imprese
energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale
1. I crediti d'imposta di cui all'articolo 15 del decreto-legge 27
gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2022, n. 25, e agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1° marzo
2022, n. 17, riconosciuti in favore delle imprese energivore e delle
imprese a forte consumo di gas naturale, sono utilizzabili entro la
data del 31 dicembre 2022 e sono cedibili, solo per intero, dalle
medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito
e gli altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva
cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo
se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti
all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a un gruppo bancario
iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di
assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice
delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti
soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione
conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di
cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il
visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione che
attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti
d'imposta. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai
soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3
del regolamento recante modalita' per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri
costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta e' usufruito dal
cessionario con le stesse modalita' con le quali sarebbe stato
utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del
31 dicembre 2022.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita'
attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese
quelle relative alla cessione e alla tracciabilita' del credito
d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei
soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonche', in
quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Art. 10
Imprese energivore di interesse strategico
1. Al fine di assicurare sostegno economico alle imprese ad alto
consumo energetico e fino al 31 dicembre 2022, SACE S.p.A. e'
autorizzata a rilasciare garanzie, per un impegno complessivo massimo
entro i 5000 milioni di euro, ai sensi delle disposizioni, in quanto
compatibili, e nei limiti delle risorse disponibili di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e nel rispetto dei
criteri e delle condizioni previsti dalla vigente disciplina in
materia di aiuti di Stato, previa notifica e autorizzazione della
Commissione europea e come ulteriormente specificato sul piano
procedurale e documentale da SACE S.p.A., in favore di banche, di
istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri
soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per
finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che
gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia
copre la percentuale consentita dalla disciplina sopra richiamata.
Analoga garanzia puo' essere rilasciata, nel rispetto dei medesimi
criteri e condizioni sopra indicati, per il finanziamento di
operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati
sul territorio nazionale per la produzione destinata all'industria
siderurgica.
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, il
decimo periodo e' sostituito dai seguenti «Le somme rivenienti dalla
sottoscrizione delle obbligazioni sono versate in un patrimonio
dell'emittente destinato all'attuazione e alla realizzazione del
piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria
dell'impresa in amministrazione straordinaria, previa restituzione
dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del
decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, per la parte eventualmente
erogata, e, nei limiti delle disponibilita' residue, a interventi
volti alla tutela della sicurezza e della salute, di ripristino e di
bonifica ambientale secondo le modalita' previste dall'ordinamento
vigente, nonche' per un ammontare determinato, nel limite massimo di
150 milioni di euro, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro della transizione ecologica, da adottare di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del
ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di
Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed
attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che puo' avvalersi
di organismi in house dello Stato. Restano comunque impregiudicate le
intese gia' sottoscritte fra il gestore e l'organo commissariale di
ILVA S.p.A alla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Le modalita' di valutazione, approvazione e attuazione
dei progetti di decarbonizzazione da parte dell'organo commissariale
di ILVA S.p.A. sono individuate con il decreto di cui al decimo
periodo.».
Art. 10 bis
Qualificazione delle imprese per l'accesso ai benefici di cui agli
articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli
articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a
decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l'esecuzione
dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli
interventi previsti dall'articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma
2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, e' affidata:
a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del
contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del
contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi
dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di
appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di
subappalto, documentano al committente ovvero all'impresa
subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato
al rilascio dell'attestazione di qualificazione con uno degli
organismi previsti dall'articolo 84 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli
incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a
516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall'articolo 119
ovvero dall'articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del
2020, e' affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento
della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di
imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della
occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50.
3. In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera
b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a
decorrere dal 1° luglio 2023 e' condizionata dell'avvenuto rilascio
dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84 del codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, all'impresa esecutrice.
4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso
di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nonche' ai contratti di appalto o
di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'articolo 2704 del
codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
Art. 10 ter
Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese
1. Al fine di promuovere la ripresa delle attivita' danneggiate
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le autorizzazioni
concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai
sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2020, n. 176, sono prorogate al 30 settembre 2022, salvo disdetta
dell'interessato.
2. La proroga di cui al comma 1 e' subordinata all'avvenuto
pagamento del canone unico di cui all'articolo 1, comma 816, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160. I comuni possono comunque prevedere
la riduzione o l'esenzione dal pagamento del canone unico per le
attivita' di cui al comma 1.
(omissis)
Art. 10 septies
Misure a sostegno dell'edilizia privata
1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficolta'
di approvvigionamento dei materiali nonche' dagli incrementi
eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno:
a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui
all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di
costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022, purche' i
suddetti termini non siano gia' decorsi al momento della
comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente
proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto,
al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi
strumenti urbanistici approvati nonche' con piani o provvedimenti di
tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui
al periodo precedente si applica anche ai termini relativi alle
segnalazioni certificate di inizio attivita' (SCIA), nonche' delle
autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni
ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano
anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali
l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi
dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi
dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
e dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
b) il termine di validita' nonche' i termini di inizio e fine
lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui
all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o dagli accordi
similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonche' i
termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto
ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022, purche' non
siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni
culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto
legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche
ai diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione di cui
all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o agli accordi
similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonche' ai
relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui
all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-bis, del citato
decreto-legge n. 76 del 2020.
(omissis)
Art. 12 sexies
Comunicazioni di avvio dell'attivita' dei lavoratori autonomi
occasionali
1. All'articolo 14, comma 1, secondo periodo, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: «Con riferimento
all'attivita' dei lavoratori autonomi occasionali,» sono inserite le
seguenti: «fatte salve le attivita' autonome occasionali intermediate
dalle piattaforme digitali di cui al decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,
n. 233,» e le parole: «mediante SMS o posta elettronica» sono
sostituite dalle seguenti: «mediante modalita' informatiche».
(omissis)
Art. 21
Disposizioni in materia di economia
circolare in agricoltura
1. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella
fase di produzione del biogas e ridurre l'uso di fertilizzanti
chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli
e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica
di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 90 del 18 aprile 2016, prevedono la sostituzione dei
fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui
all'articolo 52, comma 2-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
come modificato dal comma 2 del presente articolo.
2. All'articolo 52, comma 2-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, il
secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il digestato di cui al
presente comma e' considerato equiparato ai fertilizzanti di origine
chimica quando e' ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e
materiali da soli o in miscela fra loro, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 22 del decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del
18 aprile 2016, ed e' impiegato secondo modalita' a bassa emissivita'
e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti e in conformita' ai
requisiti e alle caratteristiche definiti con il decreto di cui al
terzo periodo del presente comma, per i prodotti ad azione sul suolo
di origine chimica. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione
ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono definite le caratteristiche
e le modalita' di impiego del digestato equiparato.».
3. La lettera o-bis) del comma 1 dell'articolo 3 ed il Capo IV-bis
del Titolo IV del decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 25 febbraio 2016, come introdotti
dall'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
sono abrogati.
Art. 21 bis
Applicazione del deflusso ecologico
1. Al fine di contribuire a soddisfare il fabbisogno nazionale di
prodotti agricoli nonche' di consentire di riesaminare e adattare gli
strumenti attuativi vigenti per garantire la gestione integrata
quali-quantitativa e la razionale utilizzazione delle risorse
idriche, considerando l'impatto dei cambiamenti climatici e
assicurando al contempo la tutela degli equilibri naturali e la
continuita' dei servizi ecosistemici offerti da un sistema fluviale
sano e resiliente ai territori e alle produzioni agroalimentari
italiane, le Autorita' di bacino distrettuale procedono al
completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico entro il
31 dicembre 2024, finalizzato all'aggiornamento dei deflussi
ecologici a valle delle derivazioni, nel rispetto degli obiettivi
ambientali fissati dal piano di gestione e di quanto disposto dagli
strumenti normativi e attuativi vigenti a livello europeo, nazionale
e regionale.
2. Le Autorita' di bacino distrettuale procedono al monitoraggio e
alla raccolta dei dati nonche' alle sperimentazioni, nell'ottica
dell'ottimizzazione della gestione idrica nel rispetto della tutela
ambientale, delle esigenze d'uso, delle opportunita' fruitive e delle
valenze locali del territorio, in considerazione degli effetti
positivi degli interventi volti al risparmio idrico, realizzati
mediante la riduzione delle perdite e l'adozione di strumenti di
contabilizzazione dei consumi, nonche' dell'implementazione della
capacita' di invaso dei bacini idrici esistenti e di nuova
realizzazione.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente
articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
(omissis)
Art. 23 bis
Modifiche all'articolo 1, comma 43-bis, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234
1. All'articolo 1, comma 43-bis, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «di importo superiore a 70.000
euro,» sono soppresse;
b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «La previsione di
cui al periodo precedente si applica con riferimento alle opere il
cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo
restando che l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi del
settore edile, nazionali e territoriali, sottoscritti dalle
organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale, e' riferito esclusivamente ai
lavori edili come definiti dall'allegato X al decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81».
(omissis)
Art. 32
Misure urgenti per implementare l'efficienza dei dispositivi del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Al fine di assicurare la pronta operativita', la funzionalita' e
l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma
1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del
corso di formazione professionale della procedura concorsuale per
l'accesso al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto con decorrenza
1° gennaio 2021, per un numero di posti corrispondenti a quelli
vacanti al 31 dicembre 2020, e' ridotta, in via eccezionale, a cinque
settimane.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 290.000 per l'anno
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'interno.
2-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione previsto per
gli ispettori antincendi in prova, vincitori del concorso interno per
313 posti bandito con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero
dell'interno n. 32 del 26 febbraio 2021, e' ridotta, in via
eccezionale, a tre mesi.
Art. 32 bis
Misure per gli organi preposti all'attivita' di vigilanza e controllo
ambientale
1. All'articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione
a quanto previsto» sono sostituite dalla seguente: «previste»;
b) dopo le parole: «per il triennio 2018-2020» sono inserite le
seguenti: «e per il triennio 2022-2024».
2. All'articolo 1, comma 564, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
le parole: «possono utilizzare graduatorie di concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validita', banditi da
altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche che
rientrano nel comparto e nell'area di contrattazione collettiva della
sanita'» sono sostituite dalle seguenti: «possono utilizzare le
proprie graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato, in corso di validita', nonche' quelle di altre agenzie
regionali o di altre amministrazioni pubbliche».