Cassa per i servizi energetici e ambientali: approvato l’adeguamento della dotazione organica

Pubblicato il decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 4 febbraio 2021

Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea): approvato l'adeguamento della dotazione organica con il decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 4 febbraio 2021 (in Gazzetta Ufficiale dell’11 marzo 2021, n. 60).

In particolare, è stato modificato l'art.  3, comma 1, del regolamento di organizzazione e funzionamento della Cassa in modo che la dotazione organica della Csea sia ora individuata in novanta unità, di cui cinque appartenenti al ruolo dirigenziale, oltre al direttore generale».

Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 4 febbraio 2021.

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Decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 4 febbraio 2021

 

Approvazione dell'adeguamento della dotazione  organica  della  Cassa
per i servizi energetici e ambientali (CSEA). (21A01495)

 

in Gazzetta Ufficiale dell’11 marzo 2021, n.60

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

 

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98,  che  reca  la

disciplina delle casse conguaglio prezzi;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 941

del 29 agosto 1961, con il quale e'  stato  istituito  il  «Fondo  di

compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche»;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n.  34

del 6 luglio 1974, con il quale la denominazione del  Fondo  suddetto

e' stata modificata in «Cassa conguaglio per il settore elettrico»;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481,  che

ha trasferito all'Autorita' per l'energia elettrica ed  il  gas  (ora

Autorita' di regolazione per energia reti  e  ambiente  -  ARERA)  le

«funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite  dall'art.

5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente  della  Repubblica

20 aprile 1994, n. 373, al Ministro dell'industria, del  commercio  e

dell'artigianato»;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), dell'allegato A alla  delibera

dell'Autorita' per l'energia elettrica ed  il  gas  del  21  dicembre

2009, n. 64 che affida alla Cassa conguaglio per il settore elettrico

le  attivita'  di  esazione,  erogazione  e  controllo  previste  per

l'amministrazione dei conti presso la stessa istituiti;

Visto l'art. 1, comma 670, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,

(legge di bilancio 2016), con il quale la  Cassa  conguaglio  per  il

settore  elettrico  e'  trasformata  in  ente   pubblico   economico,

denominato «Cassa per i servizi energetici e ambientali» (CSEA) ed e'

fissata la dotazione organica dell'ente;

Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  1°

giugno 2016 di approvazione dello statuto della CSEA;

Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  22

febbraio 2017 di approvazione del  regolamento  di  organizzazione  e

funzionamento della CSEA;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205,  (bilancio  di  previsione

dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il

triennio 2018-2020) e, in particolare, l'art. 1:

a) comma 516, il  quale  prevede  che  per  la  programmazione  e

realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione  dei  danni

connessi al fenomeno della siccita' e per promuovere il potenziamento

e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, [...]  e'  adottato  il

Piano nazionale di interventi nel settore idrico [...];

b) comma 520, il quale  dispone  che  l'Autorita'  per  l'energia

elettrica, il gas e il sistema idrico, avvalendosi anche della  Cassa

per  i  servizi  energetici  e   ambientali,   monitora   l'andamento

dell'attuazione degli interventi  e  sostiene  gli  enti  di  governo

dell'ambito e gli altri  soggetti  responsabili  della  realizzazione

degli interventi della sezione «acquedotti» per eventuali  criticita'

nella programmazione e nella realizzazione degli interventi  [...]  e

che, conseguentemente,  la  dotazione  organica  della  Cassa  per  i

servizi energetici e  ambientali  puo'  essere  adeguata  ai  compiti

previsti dal presente comma con decreto adottato ai  sensi  dell'art.

1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nei limiti  delle

disponibilita' del bilancio della Cassa medesima;

c) comma 528, il quale dispone che  la  denominazione  «Autorita'

per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico»  e'  sostituita,

ovunque ricorre, dalla denominazione «Autorita'  di  regolazione  per

energia, reti e ambiente» (ARERA);

Vista la nota prot. 20928 del 18 novembre 2020 con la quale CSEA ha

formulato istanza motivata perche' sia data  attuazione  al  disposto

dell'art. 1, comma 520 della richiamata legge  205/2017,  richiedendo

l'adeguamento della propria dotazione organica;

Vista la nota della Ragioneria generale dello Stato n. 8783 del  12

gennaio 2021;

Vista la nota del 29 gennaio 2021 acquisita al protocollo n. 21757,

con  la  quale  l'ARERA  ha  espresso  parere  favorevole  in  ordine

all'istanza formulata  da  CSEA  e  alle  proposte  di  modifica  del

regolamento di organizzazione e funzionamento;

Vista la nota prot. 2675 dell'1° febbraio 2021 con la  quale  CSEA,

facendo seguito alle predette note della  Ragioneria  generale  dello

Stato e dell'ARERA, ha  rinnovato  l'esigenza  di  adeguamento  della

propria dotazione organica ai sensi del predetto art.  1,  comma  520

della legge 205/2017;

 

Decreta:

 

                           Articolo unico

L'art.  3,  comma  1,   del   regolamento   di   organizzazione   e

funzionamento della Cassa  per  i  servizi  energetici  e  ambientali

(CSEA) viene modificato come segue «la dotazione organica della  CSEA

e' individuata in novanta unita', di cui cinque appartenenti al ruolo

dirigenziale, oltre al direttore generale».

L'art. 3 del regolamento di organizzazione  e  funzionamento  della

Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)  cosi'  modificato

e' allegato al presente decreto e ne forma parte integrante.

La  modifica  al  decreto  viene  autorizzata  nei   limiti   delle

disponibilita' di bilancio della Cassa per  i  servizi  energetici  e

ambientali.

Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo

per la registrazione e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana.

 

 

                                                             Allegato

Stralcio del regolamento  di  organizzazione  e  funzionamento  della

         Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)

   (D.M. Ministro dell'economia e delle finanze 22 febbraio 2017)

 

                               Art. 3.
                         Uffici e personale

 

1. La dotazione organica della CSEA  e'  individuata  in  novanta

unita', di cui cinque appartenenti al ruolo  dirigenziale,  oltre  al

direttore generale.

2. Gli uffici della  Cassa  sono  organizzati,  su  proposta  del

direttore generale,  con  deliberazione  del  Comitato  di  gestione,

approvata dall'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il  sistema

idrico (di seguito: Autorita').

3. Il piano di assunzioni e' deliberato dal Comitato di gestione,

su proposta  del  direttore  generale  e  viene  eseguito  attraverso

selezioni pubbliche, per titoli ed esami, di cui al  successivo  art.

7.

4. Al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti propri  della

Cassa, puo' essere utilizzato, nei limiti della dotazione organica di

cui al comma 1, in assegnazione  temporanea,  personale  appartenente

all'Autorita' per progetti  afferenti  alle  attivita'  di  interesse

della stessa,  ai  sensi  dell'art.  23-bis,  comma  7,  del  decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonche'

personale proveniente dalle societa' istituite ai sensi dell'art.  1,

comma 1, lettera a), di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio

dei ministri 11 maggio 2004 e dell'art.  4,  comma  1,  dell'art.  5,

comma 1, dell'art. 13, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 16

marzo 1999, n. 79.

5. I responsabili delle unita'  organizzative  di  primo  livello

della CSEA sono nominati con deliberazione del Comitato di  gestione,

su proposta del direttore generale.

6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11,  comma  3,  dello

Statuto, le modalita' di cessione del contratto saranno definite  nel

rispetto del codice civile e del contratto collettivo  nazionale  del

settore  elettrico.  I  piani  delle  assunzioni,  sin  dalla   prima

applicazione, sono deliberati dal Comitato di gestione,  su  proposta

del  direttore  generale,  individuando   i   profili   professionali

necessari allo svolgimento dei compiti e delle funzioni  della  Cassa

ed  in  coerenza  con  le  necessita'   organizzative,   tecniche   e

gestionali.

7. La Cassa, nei limiti delle  risorse  finanziarie  disponibili,

puo' stipulare accordi, convenzioni,  contratti  con  enti  pubblici,

nonche' conferire incarichi per lo svolgimento di attivita'  che  non

possono essere realizzate con le professionalita'  gia'  presenti  in

organico.

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