Certificati bianchi: i nuovi obiettivi nazionali di risparmio energetico che possono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e del gas per gli anni 2021-2024 sono riportati nel decreto del ministero della Transizione ecologica 21 maggio 2021 (in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2021, n. 128).
Per effetto, è stato modificato in più punti il decreto del ministero dell'Ambiente 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018.
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I nuovi traguardi per il comparto dell'energia elettrica sono:
- 0,45 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno 2021;
- 0,75 milioni per il 2022;
- 1,05 milioni per il 2023;
- 1,08 milioni per il 2024.
Gli obiettivi per il settore del gas naturale sono, invece:
- 0,55 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno 2021;
- 0,93 milioni per il 2022;
- 1,30 milioni per il 2023;
- 1,34 milioni per il 2024.
In allegato sono riportate le tipologie di interventi ammessi.
Di seguito il testo del decreto del ministero della Transizione ecologica 21 maggio 2021; l'allegato è disponibile in pdf alla fine della pagina.
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Decreto del ministero della Transizione ecologica 21 maggio 2021
Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio
energetico che possono essere perseguiti dalle imprese di
distribuzione dell'energia elettrica e del gas per gli anni 2021-2024
(cd. certificati bianchi). (21A03391)
in Gazzetta Ufficiale de 31 maggio 2021, n. 128
IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante
«Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica» (di seguito: «decreto
legislativo n. 79 del 1999») e in particolare l'art. 9, ai sensi del
quale le imprese distributrici di energia elettrica sono tenute ad
adottare misure di incremento dell'efficienza negli usi finali
dell'energia, secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 recante
«Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il
mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17
maggio 1999, n. 144» (di seguito: «decreto legislativo n. 164 del
2000») e in particolare l'art. 16, ai sensi del quale le imprese
distributrici di gas naturale sono tenute ad adottare misure di
incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia, secondo
obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e
in particolare i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater in merito
all'ammissibilita' di progetti di efficienza energetica che prevedono
l'impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici;
Visto il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (di
seguito: PNIEC) notificato alla Commissione europea in attuazione del
regolamento (UE) 2018/1999;
Vista la direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2018 che modifica la direttiva 2012/27/UE
sull'efficienza energetica (di seguito: direttiva EED II);
Vista la Relazione annuale sull'efficienza energetica 2020,
trasmessa alla Commissione europea ai sensi dell'art. 17, comma 2,
del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
Visto il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, recante
attuazione della direttiva EED II e in particolare:
l'art. 3 che, modificando l'art. 3 del decreto legislativo 4
luglio 2014, n. 102, stabilisce che l'obiettivo nazionale indicativo
di risparmio energetico consiste nel contributo nazionale minimo di
efficienza energetica al 2030 notificato alla Commissione europea con
il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima;
l'art. 7, comma 1, lettera f) che, modificando l'art. 7, comma 3,
del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, prevede che «I decreti
concernenti la periodica determinazione degli obiettivi quantitativi
nazionali di risparmio energetico per il meccanismo dei certificati
bianchi, definiscono una traiettoria coerente con le previsioni del
PNIEC e con le risultanze dell'attivita' di monitoraggio
dell'attuazione delle misure ivi previste. Gli stessi decreti possono
prevedere, anche su proposta o segnalazione dell'ARERA, modalita'
alternative o aggiuntive di conseguimento dei risultati e di
attribuzione dei benefici, qualora cio' fosse funzionale al
conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, nonche' sue eventuali
dilazioni, un'estensione o una variazione dell'ambito dei soggetti
obbligati, misure per l'incremento dei progetti presentati, ivi
incluso l'incremento delle tipologie di progetti ammissibili, misure
volte a favorire la semplificazione sia dell'accesso diretto da parte
dei beneficiari agli incentivi concessi che delle procedure di
valutazione, o per tener conto di nuovi strumenti concorrenti nel
frattempo introdotti.»;
l'art. 7, comma 1, lettera l), di modifica dell'art. 7, comma 4,
del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, secondo cui il GSE
svolge una stima dell'impatto dei costi diretti e indiretti del
meccanismo dei certificati bianchi sulla competitivita' delle
industrie esposte alla concorrenza internazionale, ivi comprese
quelle a forte consumo di energia;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e in particolare
l'art. 41 che prevede lo slittamento della data di scadenza dell'anno
d'obbligo 2019 dal 31 maggio 2021 al 30 novembre 2021;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri», e in particolare: l'art. 2, comma 1, secondo cui il
«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e'
ridenominato «Ministero della transizione ecologica»; il comma 2,
secondo cui al Ministero della transizione ecologica sono attribuite
le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo
sostenibile, ferme restando le funzioni della Presidenza del
Consiglio dei ministri, e alla tutela e alla valorizzazione
dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, in materia di
definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e
mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti; il comma 3,
secondo cui «Le denominazioni "Ministro della transizione ecologica"
e "Ministero della transizione ecologica" sostituiscono, a ogni
effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni
"Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" e
"Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"»;
il comma 4, secondo cui «Con riguardo alle funzioni di cui all'art.
35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999,
come modificato dal presente decreto, le denominazioni "Ministro
della transizione ecologica" e "Ministero della transizione
ecologica" sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti,
rispettivamente, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico"
e "Ministero dello sviluppo economico"»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, del 28 dicembre 2012, concernente la determinazione degli
obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono
essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia
elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il
potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, dell'11 gennaio 2017, concernente la determinazione degli
obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono
essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia
elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e l'approvazione
delle nuove Linee guida per la preparazione, l'esecuzione e la
valutazione dei progetti di efficienza energetica;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, del 10 maggio 2018 (di seguito decreto ministeriale 10 maggio
2018), recante «Modifica e aggiornamento del decreto 11 gennaio 2017,
concernente la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali
di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di
distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017
al 2020 e per l'approvazione delle nuove Linee guida per la
preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di
efficienza energetica»;
Visti i decreti del Ministero dello sviluppo economico e del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
del 30 aprile 2019, recante «Approvazione della Guida operativa
per promuovere l'individuazione, la definizione e la presentazione di
progetti nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi e
aggiornamento della tabella recante le tipologie progettuali
ammissibili, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico
11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico 10 maggio 2018 in materia di certificati bianchi»
(di seguito: Guida operativa);
del 9 maggio 2019, recante «Approvazione della Guida operativa
per l'emissione dei certificati bianchi non derivanti da progetti di
efficienza energetica, di cui all'art. 14-bis, comma 1 del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, come
modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10
maggio 2018 in materia di certificati bianchi»;
del 1° luglio 2020 recante «Aggiornamento della tabella recante
le tipologie progettuali ammissibili, di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto
del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018 in materia di
certificati bianchi»;
Vista la deliberazione 14 luglio 2020 270/2020/R/efr dell'Autorita'
di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: ARERA)
recante «Revisione del contributo tariffario da riconoscere ai
distributori nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza
energetica in esecuzione della sentenza del Tribunale amministrativo
regionale Lombardia n. 2538/2019»;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e in particolare
l'art. 56, comma 7, che modifica l'art. 42 del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28;
Considerato che l'obiettivo nazionale di risparmio cumulato di
energia finale per il periodo successivo all'anno 2020 deve essere
calcolato secondo quanto previsto all'art. 7, commi 1, 1-bis e 1-ter
del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, in particolare
contabilizzando solo i risparmi generati da nuovi progetti, in
coerenza con quanto previsto dal PNIEC, dalla Relazione ad esso
allegata «Notifica delle misure e dei metodi adottati dagli Stati
membri per l'applicazione dell'art. 7 della direttiva 2012/27/UE,
Allegato III del regolamento (UE) 2018/1999 sulla Governance
dell'Unione dell'energia» e dalla Relazione annuale sull'efficienza
energetica 2020;
Considerato che, nella valutazione dell'apporto del meccanismo dei
certificati bianchi agli obiettivi di efficienza energetica al 2030,
e nella definizione degli specifici obiettivi da perseguire
attraverso tale meccanismo, occorre tener conto degli ulteriori e
diversificati strumenti di sostegno dell'efficienza energetica
previsti dall'ordinamento;
Considerata la necessita' di prevedere forme di armonizzazione e
non sovrapposizione tra i vari strumenti, nonche' di definire misure
di controllo sulla non cumulabilita' di piu' strumenti sullo stesso
intervento, fatti salvi i casi esplicitamente previsti dalla
normativa, per evitare il rischio di sovra-incentivazione degli
interventi di efficienza energetica;
Considerato che le risultanze del monitoraggio dell'andamento del
mercato dei CB e gli effetti sul meccanismo derivanti dall'emergenza
sanitaria legata al COVID-19 comportano la necessita' di prevedere
misure straordinarie e transitorie volte a ristabilire la normale
operativita' del meccanismo e l'equilibrio del suddetto mercato;
Considerato che, in linea con quanto previsto dall'art. 7, comma 3,
del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e' opportuno
introdurre modalita' aggiuntive di conseguimento dei risultati e di
attribuzione dei benefici, al fine di assicurare il conseguimento
dell'obiettivo nazionale di efficienza energetica, anche alla luce
della revisione degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas
climalteranti promossa a livello europeo;
Ritenuto pertanto necessario aggiornare il decreto ministeriale
dell'11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico del 10 maggio 2018;
Acquisito il parere dell'Autorita' di regolazione per energia reti
e ambiente, reso con deliberazione 153/2021/I/efr del 15 aprile 2021;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella riunione del 20
maggio 2021;
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'art. 1 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come
modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10
maggio 2018. Finalita' e campo di applicazione.
1. All'art. 1, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) dopo le parole «dal 2017 al 2020» sono
aggiunte le seguenti: «e per il periodo dal 2021 al 2024»; dopo le
parole «in coerenza con gli obiettivi nazionali di efficienza
energetica» sono inserite le seguenti: «definiti dal piano nazionale
integrato energia e clima»;
b) alla lettera b) dopo le parole «nel periodo tra il 2017 e il
2020» sono aggiunte le seguenti: «e per il periodo dal 2021 al 2024»;
c) alla lettera c) le parole «ai sensi dell'art. 7, comma 5 del
decreto legislativo n. 102 del 2014, le nuove Linee guida» sono
sostituite dalla seguente: «le disposizioni»;
d) alla lettera f) dopo le parole «semplificazione
amministrativa» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' modalita'
alternative o aggiuntive di conseguimento dei risultati e di
attribuzione dei benefici funzionali al conseguimento degli obiettivi
di cui alla lettera a)»;
e) la lettera g) e' sostituita dalla seguente «g) introduce
misure volte a favorire l'adempimento degli obblighi previsti, ivi
incluse le misure straordinarie per l'assolvimento degli obblighi per
l'anno 2020;».
Art. 2
Modifiche all'art. 2 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come
modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10
maggio 2018. Definizioni.
1. All'art. 2, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c) dopo le parole «fermo restando quanto previsto
all'art. 6» sono aggiunte «, comma 6 e dal punto 1.3 dell'Allegato I
al presente decreto.»;
b) dopo la lettera j) e' aggiunta la seguente: «j-bis) progetto
di efficientamento energetico integrato: insieme di interventi
realizzati contestualmente dal medesimo soggetto titolare del
progetto e riferiti all'intero componente, mezzo di trasporto, linea
produttiva o parte di essa, edificio o parte di esso. L'intervento di
efficientamento energetico puo' comprendere la sostituzione o nuova
installazione di componenti e dispositivi, nonche' la modifica del
layout di linee produttive. Sono in ogni caso esclusi interventi
manutentivi ed altri interventi finalizzati al ripristino delle
normali condizioni di esercizio dei componenti interessati dal
progetto. Gli interventi non ammissibili riportati nell'Allegato 3
alla Guida operativa diventano ammissibili qualora realizzati
congiuntamente ad altri interventi di cui alla tabella 1
dell'Allegato 2 al presente decreto in un progetto di efficientamento
energetico integrato. Nel caso di efficientamento energetico degli
edifici, l'intervento puo' interessare, anche contestualmente,
l'involucro, gli impianti e i dispositivi tecnologici»;
c) alla lettera o) dopo le parole «di accesso al meccanismo dei
certificati bianchi» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto
previsto dal punto 1.7 dell'Allegato 1 al presente decreto»;
d) dopo la lettera x) sono aggiunte le seguenti:
«y) Accredia: organismo nazionale italiano di accreditamento ai
sensi del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 concernente
prescrizioni relative all'organizzazione e al funzionamento
dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere
attivita' di accreditamento in conformita' al regolamento (CE) n.
765/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio
2010, per l'attestazione della competenza, l'indipendenza e
l'imparzialita' degli organismi di certificazione, ispezione e
verifica, e dei laboratori di prova e taratura;
z) FIRE: Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia,
che detiene, su incarico del Ministero dello sviluppo economico,
l'elenco dei responsabili per la conservazione e l'uso razionale
dell'energia (energy manager) individuati ai sensi della legge 9
gennaio 1991, n. 10 recante norme per l'attuazione del Piano
energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia.».
Art. 3
Modifiche all'art. 4 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come
modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10
maggio 2018. Obiettivi quantitativi nazionali e relativi obblighi.
1. All'art. 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica dell'articolo e' sostituita con la seguente:
«Obiettivi quantitativi nazionali e relativi obblighi per il periodo
2017-2020»;
b) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d)
5,08 milioni di TEP di energia primaria nel 2020.»;
c) al comma 4, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «1,27
milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno 2020.»;
d) al comma 5, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «1,57
milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno 2020.»;
e) il comma 6 e' abrogato;
f) al comma 7, le parole «dall'Autorita' per l'energia elettrica
il gas e il sistema idrico (nel seguito AEEGSI)», sono sostituite
dalle seguenti: «dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente (nel seguito, ARERA)»;
g) al comma 8, la parola «dall'AEEGSI», e' sostituita dalla
seguente: «da ARERA»;
h) al comma 9, la parola «AEEGESI», e' sostituita dalla seguente:
«ARERA»;
i) al comma 10, le parole «anche avvalendosi del GME», sono
sostituite dalle seguenti: «anche avvalendosi dei dati acquisiti dal
GME»;
j) il comma 11 e' abrogato;
k) il comma 12 e' abrogato;
l) il comma 14 e' abrogato.
Art. 4
Introduzione dell'art. 4-bis al decreto ministeriale 11 gennaio 2017,
come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico
10 maggio 2018. Obiettivi quantitativi nazionali e relativi
obblighi per il periodo 2021-2024.
1. Dopo l'art. 4, e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Obiettivi quantitativi nazionali e relativi obblighi
per il periodo 2021-2024). - 1. Gli obiettivi quantitativi nazionali
annui di risparmio energetico da conseguire nel periodo 2021-2024
attraverso il meccanismo dei certificati bianchi sono definiti nel
Piano nazionale per l'energia e il clima e nella relazione ad esso
allegata sull'applicazione dell'art. 7 della direttiva 2012/27/UE
sull'efficienza energetica.
2. Le misure e gli interventi che consentono ai soggetti di cui
all'art. 3, comma 1, lettera a) di adempiere agli obblighi
quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica
degli usi finali di energia elettrica nel periodo 2021-2024, devono
realizzare una riduzione dei consumi di energia primaria, espressa in
numero di certificati bianchi secondo le seguenti quantita' e cadenze
annuali:
a) 0,45 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno
2021;
b) 0,75 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno
2022;
c) 1,05 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno
2023;
d) 1,08 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno
2024.
3. Le misure e gli interventi che consentono ai soggetti di cui
all'art. 3, comma 1, lettera b) di adempiere agli obblighi
quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica
degli usi finali di gas naturale nel periodo 2021-2024, devono
realizzare una riduzione dei consumi di energia primaria, espressa in
numero di Certificati Bianchi, secondo le seguenti quantita' e
cadenze annuali:
a) 0,55 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno
2021;
b) 0,93 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno
2022;
c) 1,30 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno
2023;
d) 1,34 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno
2024.
4. Agli obiettivi di cui al comma 1 concorrono le misure di cui al
comma 2 dell'art. 4.
5. Entro il 31 dicembre 2024 con decreto del Ministro della
transizione ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita
l'ARERA, sono determinati gli obiettivi quantitativi nazionali annui
di risparmio energetico per gli anni successivi al 2024.
6. A decorrere dal 1° giugno 2025, qualora non siano stati definiti
obiettivi quantitativi nazionali per gli anni successivi al 2024 o
non siano stati espressamente previsti strumenti diversi per la
tutela degli investimenti, il GSE ritira i certificati bianchi
generati dai progetti in corso, per ciascun anno di durata residua di
diritto all'incentivo, corrispondendo un valore pari alla media del
valore di mercato registrato sulla piattaforma di scambio del GME nel
quadriennio 2021-2024, ridotta del 10%.
7. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi 3, 7, 8, 9, 10, 13 e
15, sono valide anche per periodo 2021-2024, ove applicabili.».
Art. 5
Modifiche all'art. 5 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come
modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10
maggio 2018. Soggetti ammessi alla realizzazione dei progetti.
1. All'art. 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:
«1-bis. I raggruppamenti temporanei di impresa o associazioni
temporanee di impresa possono connotarsi come soggetto titolare del
progetto. A tal fine e' conferito a una delle imprese, con un unico
atto, un mandato collettivo speciale con rappresentanza, per operare
in nome e per conto dei mandanti, per le finalita' di cui al presente
decreto e per la stipula del contratto tipo di cui al comma 3.
1-ter. Sono soggetti titolari del progetto i raggruppamenti tra
enti pubblici territoriali. In tal caso e' obbligo del raggruppamento
individuare, tramite apposita convenzione o altro atto amministrativo
idoneo, un capofila tra gli enti partecipanti, per le finalita' di
cui al presente decreto e per la stipula del contratto tipo di cui al
comma 3.».
b) al comma 4, dopo le parole «in qualita' di soggetto delegato e
nei limiti della delega» sono aggiunte le seguenti: «presentata al
GSE».
Art. 6
Modifiche all'art. 6 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come
modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10
maggio 2018. Requisiti, condizioni e limiti di ammissione al
meccanismo dei certificati bianchi.
1. All'art. 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'elenco non
esaustivo dei progetti di efficienza energetica ammissibili, distinti
per tipologia di intervento e forma di energia risparmiata e con
l'indicazione dei valori di vita utile ai fini del riconoscimento dei
certificati bianchi, e' riportato nella Tabella 1 dell'Allegato 2.
Gli aggiornamenti e le integrazioni alla suddetta Tabella sono
approvati con decreto del Ministero della transizione ecologica, nei
sessanta giorni successivi alla trasmissione delle risultanze
dell'istruttoria preliminare svolta dal GSE in collaborazione con
ENEA e RSE.»;
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «Non sono in ogni caso
ammessi al sistema dei certificati bianchi i progetti di efficienza
energetica predisposti per l'adeguamento a vincoli normativi o a
prescrizioni di natura amministrativa, fatti salvi i casi di progetti
che generano risparmi addizionali rispetto alle soluzioni progettuali
individuate dai vincoli o dalle prescrizioni suddetti e di progetti
realizzati ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 4
luglio 2014, n. 102 che generano risparmi addizionali.».
Art. 7
Introduzione dell'art. 6-bis al decreto ministeriale 11 gennaio 2017,
come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico
10 maggio 2018. Sistema a base d'asta.
1. Dopo l'art. 6, e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Sistema a base d'asta). - 1. Al fine di concorrere al
conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico al 2030, tenuto
conto del grado di efficacia delle misure attualmente vigenti e della
necessita' di conseguire risultati aggiuntivi, e' introdotto un nuovo
sistema di incentivazione dei risparmi mediante procedure di aste al
ribasso, definito con decreto del Ministro della transizione
ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata e sentita ARERA, da
emanare entro il 31 dicembre 2021.
2. Le aste hanno ad oggetto il valore economico del TEP
risparmiato, adottano il criterio del pay as bid e possono riguardare
specifiche tecnologie o tipologie progettuali, ambiti di intervento o
settori economici. Tale valore e' costante per il periodo di
incentivazione specificato nel bando d'asta gestito dal GSE.
L'incentivo annuo riconosciuto e' pari al prodotto tra il valore
economico aggiudicato in fase di asta ed i risparmi energetici
addizionali riconosciuti.
3. Il valore economico posto a base d'asta tiene conto del valore
del TEP risparmiato, come rilevabile dall'andamento dei prezzi dei
certificati bianchi sul mercato organizzato, e delle specificita'
della tecnologia o della tipologia progettuale considerate, nonche'
delle esternalita' ambientali positive generate. Il decreto di cui al
comma 1 definisce, tra l'altro, la copertura dei costi del sistema
d'asta, a valere sulle tariffe dell'energia elettrica e del gas
naturale.
4. Accedono alle aste i soggetti che sostengono l'investimento per
la realizzazione del progetto di efficienza energetica. Il decreto di
cui al comma 1, o il bando dell'asta, prevede un intervallo temporale
tra il momento di svolgimento dell'asta e l'avvio degli obblighi di
rendicontazione dei risparmi, che tenga conto dei tempi stimati per
la realizzazione degli interventi.».
Art. 8
Modifiche all'art. 7 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come
modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10
maggio 2018. Procedura di valutazione dei progetti e
responsabilita' gestionali del GSE.
1. All'art. 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Ai fini
dello svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, Accredia e FIRE
mettono a disposizione del GSE, secondo modalita' da quest'ultimo
definite, le informazioni relative alle certificazioni UNI CEI 11352,
UNI CEI 11339, ISO 50001 e alle nomine dei responsabili per la
conservazione e l'uso razionale dell'energia ai sensi dell'art. 19
della legge 9 gennaio 1991, n. 10.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Fermo restando il
rispetto di quanto previsto dalla legge n. 241 del 1990, il GSE
nomina un responsabile del procedimento entro trenta giorni dal
ricevimento della richiesta di valutazione preliminare (RVP) di cui
al punto 1.7 dell'Allegato 1 e dell'istanza di accesso al meccanismo
dei certificati bianchi.»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il GSE trasmette al
soggetto proponente la comunicazione dell'esito della valutazione
tecnica delle proposte di progetto a consuntivo (PC) o standardizzato
(PS) o delle relative richieste di verifica e certificazione dei
risparmi RC o RS, entro novanta giorni dalla ricezione delle stesse.
Nel caso di proposte riferite a schede di progetto a consuntivo di
cui all'art. 15, comma 1, ovvero di verifiche e certificazioni dei
risparmi RC o RS successive alla prima, sulle quali non siano
intervenute modifiche ai sensi del comma 4 ai progetti
precedentemente approvati, la comunicazione di esito e' trasmessa dal
GSE al soggetto proponente entro quarantacinque giorni dalla
ricezione delle stesse. Per le valutazioni di cui al presente
decreto, il GSE puo' richiedere, per una sola volta, al soggetto
proponente informazioni aggiuntive rispetto a quelle trasmesse. E'
comunque fatta salva la facolta' del proponente di fornire ulteriori
informazioni integrative a supporto dell'istanza. In ogni caso, la
valutazione si conclude entro sessanta giorni dalla ricezione delle
informazioni integrative, ovvero quarantacinque giorni per le schede
di progetto a consuntivo e le RC o RS successive alla prima.».
Art. 9
Modifiche all'art. 8 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come
modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10
maggio 2018. Corrispettivi per la copertura dei costi operativi.
1. All'art. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I soggetti che
richiedono l'accesso al meccanismo dei certificati bianchi sono
tenuti a corrispondere al GSE una tariffa definita dal GSE nel
rispetto del decreto ministeriale 24 dicembre 2014. Le modalita'
operative sono definite dal GSE e pubblicate sul sito istituzionale,
ove la tariffa corrisposta per le proposte di progetto a consuntivo
(PC) e standardizzato (PS) e' equiparata a quella prevista per le
proposte di progetto e programma di misura (PPPM) e la tariffa
corrisposta per le richieste di verifica della certificazione dei
risparmi (RC o RS) e' equiparata a quella prevista per le RVC.».
Art. 10
Modifiche all'art. 9 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come
modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10
maggio 2018. Metodi di valutazione e certificazione dei risparmi.
1. All'art. 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b)
metodo standardizzato, in conformita' ad un programma di misura
predisposto sul campione rappresentativo secondo quanto previsto
dall'Allegato 1, capitolo 2, che consente di quantificare il
risparmio addizionale conseguibile mediante il progetto di efficienza
energetica realizzato dal medesimo soggetto titolare su piu'
stabilimenti, edifici o siti comunque denominati per cui sia
dimostrata la ripetitivita' dell'intervento in contesti simili e la
non convenienza economica del costo relativo all'installazione e alla
gestione dei misuratori dedicati ai singoli interventi, a fronte del
valore economico indicativo dei certificati bianchi ottenibili dalla
realizzazione del progetto, ovvero la difficolta' operativa relativa
all'installazione dei misuratori dedicati ai singoli interventi per
misurare i consumi e le variabili operative. Le tipologie di
interventi valutabili attraverso la modalita' standardizzata sono
approvate con decreto direttoriale del direttore generale DG-AECE,
del Ministero della transizione ecologica, d'intesa con la Conferenza
unificata, nei sessanta giorni successivi alla proposta del GSE
elaborata in collaborazione con ENEA e RSE.».
Art. 11
Modifiche all'art. 10 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come
modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10
maggio 2018. Cumulabilita'.
1. All'art. 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera c), dopo le parole «detassazione del
reddito d'impresa» sono aggiunte le seguenti: «e, a decorrere dal 1°
gennaio 2020, i crediti di imposta».
Art. 12
Modifiche all'art. 11 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come
modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10
maggio 2018. Copertura degli oneri per l'adempimento agli obblighi.
1. All'art. 11 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La copertura dei
costi, per ciascuna delle due sessioni di cui all'art. 14, e'
effettuata secondo modalita' definite dall'Autorita' di regolazione
per energia reti e ambiente, in misura tale da riflettere l'andamento
dei prezzi dei certificati bianchi riscontrato sul mercato
organizzato, nonche' registrato sugli scambi bilaterali definendo un
valore massimo di riconoscimento. Tale valore massimo e' definito ed
aggiornato, per i successivi anni d'obbligo, anche tenendo conto
delle eventualita' di cui all'art. 11-bis, in modo da mantenere il
rispetto di criteri di efficienza nella definizione degli oneri e
quindi dei costi del sistema.».
Art. 13
Introduzione dell'art. 11-bis al decreto ministeriale 11 gennaio
2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico 10 maggio 2018. Stabilita' del mercato dei certificati
bianchi.
1. Dopo l'art. 11, e' inserito il seguente:
«Art. 11-bis (Stabilita' del mercato dei certificati bianchi). -
1. Al fine di assicurare l'equilibrio tra domanda e offerta nel
mercato dei certificati bianchi, il Ministero della transizione
ecologica, qualora sulla base della comunicazione di cui all'art. 4,
comma 10, e dei rapporti di cui all'art. 13, comma 1, accerta che
l'ammontare dei certificati bianchi emessi e di quelli di cui e'
prevista l'emissione non e' coerente con gli obblighi di cui al
presente decreto, ha facolta' di aggiornare, per i successivi anni
d'obbligo, gli obiettivi di cui al comma 1 e gli obblighi di cui
all'art. 4 e 4-bis, nonche' la percentuale di cui all'art. 14-bis,
comma 3.».
Art. 14
Modifiche all'art. 12 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come
modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10
maggio 2018. Attivita' di verifica e controllo.
1. All'art. 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «la corretta esecuzione» sono sostituite
con le seguenti: «la conformita'»;
b) al comma 2, la lettera a) e' sostituita con la seguente: «a)
la sussistenza e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento e
il mantenimento degli incentivi»;
c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Eventuali
modifiche intervenute successivamente alla vita utile sui progetti di
efficienza energetica che hanno beneficiato del coefficiente di
durabilita' previsto dalla deliberazione dell'Autorita' EEN 9/11, del
27 ottobre 2011, qualora connesse alla realizzazione di nuovi
investimenti che generino ulteriore efficienza energetica, non
comportano il recupero dei certificati emessi per effetto
dell'applicazione del suddetto coefficiente, nonche' la decadenza e/o
il ricalcolo degli incentivi gia' maturati e possono accedere al
beneficio dei certificati bianchi, al netto dei risparmio gia'
incentivato. Le modifiche che intervengano sui progetti di efficienza
energetica nel corso della vita utile devono essere comunicate al GSE
per l'eventuale adeguamento delle modalita' di determinazione dei
risparmi energetici oggetto di incentivazione. Qualora nell'ambito
delle attivita' di verifica e controllo il GSE rilevi la mancata
comunicazione delle modifiche intervenute, il GSE e' tenuto al
recupero dei certificati emessi per effetto dell'applicazione del
suddetto coefficiente.»;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Ai fini della
verifica del diritto all'incentivo e della relativa determinazione il
GSE, nell'esercizio delle funzioni di controllo, puo' effettuare
operazioni di campionamento e caratterizzazione dei combustibili o di
altri materiali impiegati negli interventi.»;
e) il comma 13 e' sostituito dal seguente: «13. Le violazioni,
elusioni, inadempimenti, incongruenze da cui consegua in modo diretto
e sostanziale l'indebito accesso agli incentivi costituiscono
violazioni rilevanti di cui all'art. 42, comma 3, del decreto
legislativo n. 28 del 2011. Pertanto, nel caso di accertamento di una
o piu' violazioni rilevanti, il GSE dispone il rigetto dell'istanza
ovvero la decadenza dagli incentivi, nonche' il recupero dei
certificati bianchi gia' emessi, valorizzati al prezzo medio di
mercato registrato nell'anno antecedente a quello
dell'accertamento.»;
f) al comma 14, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b)
l'indisponibilita' della documentazione da conservare a supporto dei
requisiti e delle dichiarazioni rese in fase di richiesta di accesso
agli incentivi;»;
g) al comma 14, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:
«g) manomissione degli strumenti di misura installati ai fini
della contabilizzazione del risparmio;
h) insussistenza dei requisiti per il riconoscimento e il
mantenimento degli incentivi.»;
h) il comma 17 e' sostituito dal seguente: «15. Il GSE, fatti
salvi i casi di controllo senza preavviso, comunica all'atto
dell'avvio del procedimento di controllo l'elenco dei documenti che
devono essere resi disponibili sia presso la sede del soggetto
titolare del progetto sia presso la sede o le sedi ove sono stati
realizzati gli interventi, in aggiunta ai documenti gia' previsti
nella fase di ammissione agli incentivi, attendendosi al principio di
non aggravio del procedimento.»;
i) al comma 19 le parole «con un preavviso minimo di due
settimane,» sono abrogate.
Art. 15
Modifiche all'art. 13 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come
modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10
maggio 2018. Rapporti relativi allo stato di attuazione.
1. All'art. 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Dal 2017, e entro il 31 gennaio di ogni
anno» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 gennaio di ogni
anno», la parola «AEEGSI» e' sostituita dalla seguente: «ARERA»;
b) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) la
quantificazione dei risparmi realizzati nel corso dell'anno di
riferimento, espressi in milioni di tonnellate equivalenti di
petrolio e validi per il conseguimento degli obiettivi di cui
all'art. 4, comma 11 e di cui all'art. 4-bis, comma 1;»:
c) al comma 2, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e)
l'andamento delle transazioni dei certificati bianchi, nonche' il
rapporto tra il volume cumulato dei certificati bianchi e il valore
dell'obbligo di cui all'art. 4, commi 4 e 5 e all'art. 4-bis, commi 2
e 3, entrambi riferiti all'anno precedente»;
d) al comma 2, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: «f) i
risparmi energetici realizzati da ciascun soggetto obbligato nonche'
complessivamente nel quadro del meccanismo dei certificati bianchi.»;
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «Il GSE provvede a dare
notizia sul proprio sito istituzionale dei seguenti dati:
a) con cadenza mensile, il numero e la tipologia dei progetti
presentati, nonche' i relativi risparmi conseguibili, il numero e la
tipologia di intervento dei progetti approvati, nonche' i relativi
risparmi riconosciuti, il numero dei progetti rigettati e in corso di
valutazione;
b) con cadenza mensile, l'indicazione dei certificati bianchi
emessi per l'anno d'obbligo corrente;
c) con cadenza annuale, fatti salvi eventuali aggiornamenti
trimestrali ove necessari, le stime dei certificati bianchi che
saranno riconosciuti fino alla scadenza del medesimo anno
d'obbligo.»;
f) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «6. Il GSE effettua
un monitoraggio dell'impatto dei costi diretti e indiretti del
meccanismo dei certificati bianchi sulla competitivita' delle
industrie esposte alla concorrenza internazionale, ivi comprese
quelle a forte consumo di energia, al fine di favorire la promozione
e l'adozione da parte dello Ministero della transizione ecologica di
misure volte a ridurre al minimo tale impatto.».
Art. 16
Modifiche all'art. 14 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come
modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10
maggio 2018. Verifica del conseguimento degli obblighi e sanzioni.
1. All'art. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «di cui agli articoli 4» sono
aggiunte le seguenti: «e 4-bis», dopo le parole «ai sensi dell'art.
10 del decreto 20 luglio 2004» sono aggiunge le seguenti: «da
utilizzare per l'annullamento»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. In deroga a
quanto previsto al comma 1, per il solo anno d'obbligo 2020, la
scadenza dell'anno d'obbligo e' fissata al 16 luglio 2021, ai fini
dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4. Conseguentemente,
il GSE mette in atto quanto previsto all'art. 14-bis, comma 1, a
decorrere dal 30 giugno 2021.»;
c) al comma 2, dopo le parole «ai sensi degli articoli 4» sono
aggiunte le seguenti: «e 4-bis», la parola «AEEGSI» e' sostituita con
la seguente: «ARERA»;
d) al comma 4, la parola «AEEGSI» e' sostituita con la seguente:
«ARERA».
Art. 17
Modifiche all'art. 14-bis del decreto ministeriale 11 gennaio 2017,
come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico
10 maggio 2018. Emissione di certificati bianchi.
1. All'art. 14-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica dell'articolo e' sostituita con la seguente:
«Emissione di certificati bianchi non derivanti dalla realizzazione
di progetti di efficienza energetica»;
a-bis) al comma 1, dopo le parole «In ogni caso detto importo non
puo' eccedere i 15 euro» sono aggiunte le seguenti «ne' essere
inferiore a 10 euro»;
b) il comma 2 e' abrogato;
c) il comma 3 e' sostituito con il seguente: «3. In attuazione
del comma 1, a favore di ogni soggetto obbligato puo' essere ceduto
un ammontare massimo di certificati bianchi pari al volume necessario
al raggiungimento del proprio obbligo minimo di cui all'art. 14,
comma 3, pari alla somma del 60% dell'obbligo di propria competenza
per l'anno d'obbligo corrente e delle quote d'obbligo residue in
scadenza in via definitiva nell'anno d'obbligo corrente, a condizione
che gia' detenga sul proprio conto proprieta' un ammontare di
certificati pari almeno al 20% dello stesso obbligo minimo. A tal
fine, il GME comunica al GSE, su richiesta di quest'ultimo,
l'ammontare di certificati bianchi presenti nei conti proprieta' di
ciascun soggetto obbligato.»;
d) al comma 6, le parole «e 2» sono abrogate;
e) al comma 7, la lettera b) le parole «ai sensi dell'art. 4,
comma 1» sono sostituite dalle seguenti «ai sensi dell'art. 4-bis,
comma 1»;
f) al comma 8, le parole «e 2» sono abrogate;
g) al comma 9, le parole «entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto,» sono abrogate.
Art. 18
Modifiche all'art. 15 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come
modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10
maggio 2018. Misure di semplificazione e di accompagnamento.
1. All'art. 15 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il GSE, in
collaborazione con ENEA e RSE, predispone e sottopone al Ministero
della transizione ecologica, una guida operativa per promuovere
l'individuazione, la definizione e la presentazione di progetti,
corredata di tutte le informazioni utili alla predisposizione delle
richieste di accesso agli incentivi, chiarimenti rispetto ai progetti
indicati nella Tabella 1 dell'Allegato 2, nonche' della descrizione
delle migliori tecnologie disponibili, tenendo in considerazione
anche quelle identificate a livello europeo, delle potenzialita' di
risparmio in termini economici ed energetici derivanti dalla loro
applicazione che fornisca indicazioni in merito all'individuazione
dei valori del consumo di riferimento di cui all'art. 2, comma 1,
lettera d). La guida, che puo' essere organizzata per tematiche
distinte, riporta, inoltre, un elenco non esaustivo degli interventi
di efficienza energetica che non rispettano i requisiti di cui
all'art. 6. Per gli interventi per i quali e' possibile individuare
degli algoritmi di calcolo dei risparmi energetici addizionali, la
guida prevede altresi' la predisposizione di schede di progetto a
consuntivo contenenti:
a) l'elenco delle condizioni di ammissibilita' da rispettare,
compresi eventuali vincoli normativi;
b) l'elenco della documentazione da trasmettere al GSE;
c) l'elenco della documentazione minima da conservare in caso
di controlli da parte del GSE;
d) nel caso di nuovi progetti, ove possibile, il valore del
consumo di riferimento;
e) nel caso di interventi di sostituzione, le procedure per la
definizione del consumo antecedente alla realizzazione del progetto;
f) l'algoritmo di calcolo dei risparmi.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. In via
prioritaria, il GSE, in collaborazione con ENEA e RSE, predispone
schede di progetto a consuntivo di cui al comma 1 per progetti nei
settori civile e dei trasporti, nonche' per progetti riguardanti
sistemi di pompaggio, gruppi frigo, pompe di calore, impianti di
produzione di energia termica, impianti di produzione di aria
compressa, impianti di illuminazione e allaccio di nuove utenze a
reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficienti.»;
c) al comma 3, dopo le parole «decreto legislativo n. 102 del
2014, l'ENEA» sono aggiunte le seguenti: «di concerto con il GSE,»;
d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Al fine di
incrementare il tasso di presentazione di progetti di efficienza
energetica, il GSE avvia un servizio di assistenza che supporti i
soggetti proponenti nella fase di predisposizione dei progetti
suddetti anche attraverso:
a) l'implementazione di strumenti per la simulazione preventiva
dei progetti incentivati, suddivisi per tipologia, che ne aiutino ad
evidenziare la loro fattibilita';
b) la messa a disposizione di chiarimenti preliminari, tecnici,
procedurali e amministrativi definiti in relazione alle richieste
effettive formulate dagli operatori nell'ambito dell'operativita' del
meccanismo;
c) l'individuazione di best practice e di soluzioni standard
per le problematiche piu' frequenti;
d) nel rispetto della normativa sulla privacy,
l'implementazione di una banca dati dei progetti approvati ai sensi
del presente decreto, suddivisi per tipologia di intervento,
contenente la descrizione sintetica del progetto, l'indicazione del
consumo di baseline, dell'algoritmo di calcolo dei risparmi, dei
risparmi energetici generati dal progetto e dei costi relativi alla
realizzazione del progetto.».
Art. 19
Modifiche all'art. 16 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come
modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10
maggio 2018. Disposizioni finali ed entrata in vigore.
1. All'art. 16 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. In
considerazione degli impatti sui sistemi produttivi derivanti dal
periodo di emergenza sanitaria legata al COVID-19, di cui al
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive modificazioni ed
integrazioni:
a) per tutte le rendicontazioni dei risparmi energetici,
diverse da quelle standard di cui all'art. 4 dell'Allegato A delle
linee guida EEN 9/11 dell'ARERA, e' data facolta' al soggetto
proponente di presentare, alla fine della vita utile del progetto,
un'ulteriore richiesta di rendicontazione avente un periodo di
monitoraggio pari ai giorni rientranti nel periodo di emergenza.
Qualora i titoli di efficienza energetica derivanti da tale ulteriore
rendicontazione siano superiori a quelli rendicontati durante il
periodo emergenziale, il GSE riconosce esclusivamente i titoli di
efficienza energetica eccedenti;
b) fermo restando quanto stabilito al punto 1.7 dell'Allegato I
al presente decreto, il periodo emergenziale di cui sopra non
concorre al calcolo dei primi 12 mesi dalla data di approvazione del
progetto;
c) fermo restando quanto stabilito ai punti 1.8 e 2.12
dell'Allegato I al presente decreto, il periodo emergenziale di cui
sopra non concorre al calcolo dei 36 mesi dalla data di avvio della
realizzazione del progetto.»;
b) dopo il comma 5 inserire il seguente: «5-bis. Entro sessanta
giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, il GSE provvede
ad aggiornare la Guida operativa, con le modalita' di cui all'art.
15.».
Art. 20
Modifiche all'Allegato 1 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017,
come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico
10 maggio 2018. Metodi di valutazione e certificazione dei
risparmi.
1. L'allegato 1 e' integralmente sostituito dal seguente:
«Allegato 1
Metodi di valutazione e certificazione dei risparmi
1. Metodo di valutazione per i progetti a consuntivo "PC"
1.1. Il metodo di valutazione a consuntivo, caratterizzante del
"progetto a consuntivo" (di seguito "PC") di cui all'art. 9 del
presente decreto, quantifica il risparmio energetico addizionale
conseguibile attraverso la realizzazione del progetto di efficienza
energetica, tramite una misurazione puntuale delle grandezze
caratteristiche, sia nella configurazione ex ante sia in quella post
intervento. Sulla base della misurazione, sono certificati i risparmi
di energia primaria, in conformita' al PC e al programma di misura,
predisposto secondo le disposizioni del presente Allegato 1 e
approvato dal GSE.
1.2. Ai fini dell'accesso al meccanismo, qualora il PC di cui al
punto 1.1 sia costituito da piu' interventi, questi ultimi dovranno
essere oggetto di richieste di verifica e certificazione dei risparmi
"RC" che rendano espliciti i risparmi addizionali imputabili ai
singoli interventi aventi la medesima data di inizio del periodo di
monitoraggio.
1.3. Ai fini della determinazione del consumo di baseline, il
proponente dovra' considerare le misure dei consumi e delle variabili
operative relative ad un periodo almeno pari a 12 mesi precedenti la
realizzazione del progetto, con frequenza di campionamento almeno
giornaliera. In ogni caso il proponente del progetto e' tenuto ad
effettuare una analisi atta ad identificare le delle variabili
operative che influenzano il consumo del sistema oggetto di
intervento ed una misura degli stessi.
E' ammesso un periodo ed una frequenza di campionamento inferiore
nei seguenti casi:
a) qualora il proponente dimostri che le misure proposte siano
rappresentative dei consumi annuali, ovvero del range annuale dei
parametri di funzionamento che influenzano il consumo;
b) qualora dalle schede tecniche di prodotto, o da altra
opportuna documentazione tecnica, o dalle misure effettuate per un
periodo inferiore ai 12 mesi o con frequenza non giornaliera risulti
che il consumo ex ante e' superiore a quello di riferimento. In tal
caso e' data facolta' al soggetto proponente di poter optare per il
consumo di riferimento.
Nel caso di interventi per i quali si verifica una modifica del
servizio reso, tra la situazione ex ante e la situazione ex post,
tale per cui non sia possibile effettuare una normalizzazione delle
condizioni che influiscono sul consumo energetico, gli stessi si
configurano come nuova installazione e pertanto il consumo di
baseline e' pari al consumo di riferimento.
Nel caso di nuovi impianti, edifici o siti comunque denominati e,
dunque, in mancanza di valori di consumi energetici nella situazione
ante intervento, il consumo di baseline e' pari al consumo di
riferimento.
1.4. Nel caso in cui il proponente intenda realizzare un progetto
che ha effetto sulla rendicontazione dei risparmi di progetti gia' in
corso di incentivazione, il proponente dovra' sottoporre al GSE,
nella prima rendicontazione utile, la modifica del progetto gia'
approvato e la contestuale proposta di un unico algoritmo per il
calcolo dei risparmi e di un nuovo programma di misura. E' data
facolta' al soggetto proponente di indicare che la modifica
progettuale non comporti variazioni al valore di baseline e di vita
utile del progetto gia' in corso di incentivazione ovvero,
alternativamente, che il valore di baseline sia pari al consumo post
intervento del progetto in corso di incentivazione e che la vita
utile sia pari alla vita utile del nuovo progetto.
1.5. Il PC deve contenere, pena inammissibilita', le informazioni
di cui al capitolo 4 del presente Allegato, rese dal proponente del
progetto in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
1.6. L'esito dell'istruttoria e' comunicato al soggetto proponente
nei modi e nei tempi previsti dall'art. 7 del presente decreto.
1.7. La data di avvio della realizzazione del progetto deve
rientrare nei primi 12 mesi dalla data di approvazione del PC,
trascorsi i quali l'ammissione del progetto agli incentivi perde
efficacia. Al fine di agevolare il processo di istruttoria, e' data
facolta' al soggetto proponente di presentare al GSE in data
antecedente alla data di avvio della realizzazione del progetto:
a) una comunicazione preliminare con cui lo stesso manifesta la
volonta' di accedere al meccanismo di incentivazione, quale
precondizione necessaria per lo sviluppo del progetto. Con l'invio di
tale comunicazione preliminare, il soggetto proponente si impegna
altresi' a presentare una successiva trasmissione formale di un PC o
PS entro e non oltre 24 mesi dalla data di comunicazione preliminare.
In tal caso, il GSE effettuera' la valutazione tecnica del progetto
solo a seguito della formale presentazione dell'istanza di accesso al
meccanismo dei certificati bianchi;
b) una richiesta di valutazione preliminare (RVP), a fronte della
corresponsione al GSE della tariffa di cui all'art. 8, comma 1,
vigente per le proposte di progetto a consuntivo (PC) e
standardizzato (PS). In tal caso, il GSE comunichera' l'esito della
valutazione tecnica svolta sulla RVP secondo i tempi e le modalita'
di cui all'art. 7, comma 2. A valle dell'eventuale esito positivo
sull'ammissibilita' della RVP al meccanismo, il soggetto proponente
e' comunque tenuto a presentare al GSE una successiva formale istanza
di accesso agli incentivi entro e non oltre 24 mesi dalla data di
trasmissione della RVP evidenziando le eventuali modifiche
intervenute rispetto al progetto originario, le quali, al fine di
massimizzare l'efficienza dell'azione amministrativa, saranno oggetto
esclusivo di una nuova valutazione istruttoria da parte del GSE.
La comunicazione preliminare e la RVP possono essere presentate una
sola volta per il progetto o per gli interventi che compongono il
progetto. Decorsi i tempi dei ventiquattro mesi di cui alle lettere
precedenti, il progetto o gli interventi che compongono il progetto
non potranno pertanto piu' accedere al meccanismo dei certificati
bianchi.
Le modalita' di presentazione della comunicazione e della RVP, e la
relativa documentazione ed informazioni da allegare, sono rese
disponibili dal GSE sul proprio sito istituzionale entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
1.8. I risparmi conseguiti nell'ambito dei PC sono contabilizzati
per un numero di anni pari a quelli della vita utile degli interventi
a decorrere dalla data in cui viene avviato il programma di misura e
comunque entro e non oltre trentasei mesi dalla data di avvio della
realizzazione del progetto.
2. Metodo di valutazione per i progetti standardizzati "PS"
2.1. Il metodo di valutazione standardizzato, caratterizzante del
"progetto standardizzato" (di seguito "PS") di cui all'art. 9 del
presente decreto, quantifica il risparmio energetico addizionale
conseguibile attraverso progetti, realizzati dal medesimo titolare,
presso uno o piu' stabilimenti, edifici o siti comunque denominati
per cui sia dimostrabile:
a) la ripetitivita' del progetto, ovvero degli interventi che lo
compongono, in contesti assimilabili e a pari condizioni operative;
b) la non convenienza economica dell'investimento relativo
all'installazione e alla gestione dei misuratori dedicati ai singoli
interventi, a fronte del valore economico indicativo dei certificati
bianchi ottenibili dalla realizzazione del progetto, ovvero la
difficolta' operativa relativa all'installazione dei misuratori
dedicati ai singoli interventi per misurare i consumi e le variabili
operative.
2.2. Ai fini dell'accesso al meccanismo, qualora il PS sia
costituito da piu' interventi, questi ultimi dovranno essere
caratterizzati da richieste di verifica e certificazione dei risparmi
"RS" che rendano espliciti i risparmi addizionali imputabili ai
singoli interventi aventi la medesima data di inizio del periodo di
monitoraggio.
2.3. Con il decreto direttoriale di cui all'art. 9, comma 1,
lettera b) e' approvato l'elenco delle schede per PS disponibili, e
ai sensi delle quali puo' essere presentato il progetto. Tale elenco,
pubblicato sul sito istituzionale del GSE, e' aggiornato
periodicamente secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lettera
b). Ai soggetti ammessi al meccanismo e' comunque data la
possibilita' di proporre nuove tipologie di progetti ammissibili alla
valutazione dei risparmi con metodo standardizzato. In particolare i
soggetti ammessi possono proporre al GSE: la tipologia di tecnologia
da incentivare e i relativi requisiti minimi di ammissibilita' in
relazione all'utilizzo e al contesto di applicazione, il consumo di
riferimento, l'algoritmo per la determinazione dei risparmi afferenti
alla tecnologia da incentivare, la metodologia di misurazione
standardizzata del campione rappresentativo, ivi inclusi i metodi per
la determinazione dell'errore campionario e la sua entita'.
2.4. Il risparmio conseguibile dal PS e' rendicontato sulla base di
un algoritmo di calcolo e della misura diretta di un idoneo campione
rappresentativo dei parametri di funzionamento che caratterizzano il
progetto, o e gli interventi che lo compongono, sia nella
configurazione di baseline, sia in quella post intervento, in
conformita' ad un progetto e ad un programma di misura approvato dal
GSE. L'algoritmo per il calcolo dei risparmi approvato e' applicato
estendendo le risultanze delle misurazioni effettuate sul campione
rappresentativo, all'insieme degli interventi realizzati nell'ambito
del progetto.
2.5. Il campione di misura deve essere adeguatamente
rappresentativo sia della configurazione di baseline, sia di quella
successiva alla realizzazione del progetto, in termini di numerosita'
e di tipologia delle variabili energetiche da monitorare, nonche'
caratterizzato da una numerosita' in grado di garantire un
determinato livello di confidenza.
2.6. Per determinare i consumi di baseline, dovranno essere
considerate, sul campione rappresentativo, le misure dei consumi e
delle variabili operative relative ad un periodo almeno pari a 12
mesi precedenti alla realizzazione del progetto, con frequenza di
campionamento almeno giornaliera. In ogni caso il proponente e'
tenuto ad effettuare una analisi atta ad identificare le variabili
operative che influenzano il consumo dei sistemi oggetto di
intervento ed una misura degli stessi.
2.7. Nel caso in cui il proponente dimostri che le misure relative
ad un periodo e una frequenza di campionamento inferiori siano
rappresentative dei consumi annuali, sara' possibile proporre una
ricostruzione cautelativa dei consumi ex ante in base ai dati
misurati.
2.8. L'algoritmo di calcolo dei risparmi, i parametri da misurare e
le modalita' di misura di cui al presente capitolo, sono indicati
nell'ambito della presentazione del PS.
2.9. Il PS deve contenere, pena inammissibilita' della richiesta di
incentivo, le informazioni di cui al capitolo 4 del presente
Allegato, rese in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
2.10. Il contenuto dei PS puo' essere aggiornato sulla base
dell'evoluzione normativa, tecnologica e del mercato tramite decreto
direttoriale ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera b) del presente
decreto. Per aggiornamento si intende la modifica parziale o totale
del contenuto dei PS, ovvero la sua revoca. Il mero recepimento di
obblighi o standard normativi costituisce aggiornamento che puo'
essere apportato senza decreto direttoriale di approvazione.
2.11. L'esito dell'istruttoria e' comunicato al soggetto proponente
del progetto nei modi e nei tempi previsti dall'art. 7 del presente
decreto.
2.12. I risparmi conseguiti nell'ambito dei PS sono contabilizzati
per un numero di anni pari a quelli della vita utile degli interventi
a decorrere dalla data in cui viene avviato il programma di misura e
comunque entro e non oltre 36 mesi dalla data di avvio della
realizzazione del progetto.
3. Richiesta di verifica e di certificazione dei risparmi
3.1. Ai fini di quanto previsto all'art. 7, comma 1, e all'art. 10,
comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, i soggetti
proponenti inviano al GSE una richiesta di verifica e di
certificazione, a consuntivo o standardizzata (di seguito
rispettivamente "RC" e "RS"), dei risparmi conseguiti dal progetto,
unitamente alla documentazione comprovante i risultati ottenuti
secondo quanto previsto al capitolo 5.
3.2. Le RC o RS devono essere presentate, al piu', entro centoventi
giorni dalla fine del periodo di monitoraggio.
3.3. Il GSE verifica la coerenza dei dati e delle informazioni
inviati in sede di presentazione delle RC o RS con i dati e le
informazioni trasmesse in fase di presentazione dei PC o PS, per
l'ammissibilita' del progetto realizzato.
3.4. Le RC o RS devono riferirsi ad un periodo di monitoraggio
annuale. Limitatamente ai progetti caratterizzati da elevati
risparmi, e' possibile proporre, in sede di presentazione del PC,
periodi di monitoraggio rispettivamente pari a rendicontazioni
semestrali, qualora il numero di certificati bianchi annui del
progetto sia almeno pari a 500, o in alternativa, rendicontazioni
trimestrali, qualora il numero di certificati bianchi annui del
progetto sia almeno pari a 1.000.
4. Documentazione da trasmettere in sede di presentazione dei
progetti
4.1. Il PC e il PS devono contenere, pena inammissibilita', le
informazioni di seguito elencate, rese in forma sostitutiva di atto
notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000:
a) informazioni relative al soggetto proponente e al soggetto
titolare, quali:
i. documento di riconoscimento del legale rappresentante del
soggetto proponente e del soggetto titolare in corso di validita';
ii. nel caso in cui il soggetto proponente sia:
a. diverso dal soggetto titolare, la delega di cui all'art.
2, comma 1, lettera v);
b. una societa' di servizi energetici (ESCO), la
certificazione secondo la norma UNI CEI 11352 in corso di validita';
c. un soggetto in possesso di un sistema di gestione
dell'energia certificato in conformita' alla norma ISO 50001, copia
del certificato in corso di validita';
d. un soggetto che ha nominato un EGE, l'incarico dell'EGE e
la corrispondente certificazione di validita' secondo la norma UNI
CEI 11339. Tali requisiti devono sussistere ed essere rispettati per
tutta la durata della vita utile del progetto. Fermo restando il
rispetto dei predetti requisiti, il soggetto titolare, nel rispetto
del principio dell'autonomia contrattuale, puo' variare nel tempo il
soggetto individuato;
e. un soggetto obbligato alla nomina del Responsabile per la
conservazione e l'uso razionale dell'energia ai sensi dell'art. 19
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, idonea documentazione comprovante
l'avvenuta nomina per l'anno in corso. Tale requisito deve essere
rispettato per tutta la durata della vita utile del progetto,
ricorrendo alla nomina volontaria, laddove l'obbligo venisse meno, e
puo' essere soggetto a verifica in sede ispettiva. Quanto indicato
alla presente lettera e' applicabile anche al soggetto titolare.
Fermo restando il rispetto dei predetti requisiti, il soggetto
titolare, nel rispetto del principio dell'autonomia contrattuale,
puo' variare nel tempo il soggetto individuato;
iii. documentazione che consenta di verificare che il soggetto
titolare ha sostenuto l'investimento.
b) relazione descrittiva, corredata da idonea documentazione,
contenente:
i. la descrizione del contesto in cui l'intervento viene
realizzato: informazioni relative all'impianto, edificio o sito
comunque denominato presso cui si realizza il progetto (indirizzo,
codice catastale, attivita' ivi svolte nell'ambito del progetto,
codice ATECO se applicabile) ivi comprese le informazioni relative al
titolare dell'impianto o del sito e l'indicazione di eventuali
progetti presentati per il medesimo edificio o sito oggetto di
intervento;
ii. la descrizione dei sistemi di produzione e/o prelievo
dell'energia termica e elettrica;
iii. la descrizione esaustiva dell'intervento, ovvero:
la descrizione delle differenze tra la situazione di baseline
ed ex post, eventualmente corredata da planimetrie, diagrammi di
flusso e dalle schede tecniche dei componenti sostituiti e dei nuovi
componenti che si intende installare;
nel caso di utilizzo di componenti rigenerati, documentazione
che consenta di verificare che i componenti siano effettivamente
rigenerati;
ai soli fini statistici, la stima dei costi strettamente
riconducibili all'intervento stesso come indicato al successivo punto
4.2. Nel caso dei PS, sono forniti elementi riguardo la non
convenienza economica dell'investimento relativo all'installazione e
alla gestione dei misuratori dedicati ai singoli interventi, a fronte
del valore economico indicativo dei certificati bianchi ottenibili
dalla realizzazione del progetto, ovvero alla difficolta' operativa
relativa all'installazione dei misuratori dedicati ai singoli
interventi per misurare i consumi e le variabili operative;
iv. la descrizione esaustiva del programma di misura,
corredata:
dell'indicazione delle modalita' di definizione dei consumi
di baseline e delle variabili operative che influenzano i consumi
energetici, nonche' delle relative misure nella situazione ante
intervento;
della descrizione delle modalita' di calcolo dei risparmi
addizionali con riferimento:
al medesimo servizio reso e assicurando una normalizzazione
delle condizioni che influiscono sul consumo energetico;
alla presenza di vincoli normativi o a prescrizioni di
natura amministrativa di cui al comma 6, dell'art. 6 del presente
decreto;
nel caso di nuova installazione, alla documentazione che
consenta di verificare che il progetto generi risparmi addizionali
rispetto al progetto di riferimento, ovvero rispetto al progetto
standard di mercato in termini tecnologici;
degli schemi termici ed elettrici con indicazione dei punti
di misura;
della documentazione tecnica relativa alla strumentazione di
misura che si intende installare e della relativa classe di
precisione;
della descrizione dell'algoritmo di calcolo dei risparmi
generabili dal progetto e della stima dei risparmi attesi;
della procedura di gestione dei casi di perdita di dati e
taratura della strumentazione di misura;
nel caso dei PS, della descrizione della metodologia adottata
per l'estensione delle risultanze delle misurazioni effettuate sul
campione rappresentativo all'insieme degli interventi realizzati;
nel caso dei PS, della documentazione che consenta di
verificare la rappresentativita' del campione scelto in conformita'
con quanto stabilito dal punto 2.5 del presente Allegato.
c) copia della diagnosi energetica del sito o dei siti oggetto
dell'intervento, ove presente, al fine di verificare la sussistenza
delle condizioni previste ai punti 8.1 e 8.2 dell'Allegato 1 e al
punto 1.5 dell'Allegato 2;
d) dichiarazione, controfirmata dal soggetto proponente e dal
soggetto titolare, attestante gli eventuali contributi economici di
qualunque natura gia' concessi al medesimo progetto da parte di
amministrazioni pubbliche statali, regionali o locali nonche'
dell'Unione europea o di organismi internazionali;
e) idonea documentazione comprovante che il progetto proposto non
e' stato ancora stato realizzato alla data di presentazione
dell'istanza, ovvero che rispetti quanto previsto all'art. 2, comma
1, lettera o). In particolare, un cronoprogramma dei lavori, con
indicazione dei principali milestone di progetto, della presunta data
di avvio della realizzazione del progetto;
4.2. Ai fini della stima dei costi di realizzazione del progetto di
efficienza energetica, sono considerate le seguenti voci,
esclusivamente ove strettamente riconducibili al nuovo investimento
di efficienza energetica:
a) opere murarie e assimilate;
b) macchinari, impianti e attrezzature e relativa installazione o
posa in opera;
c) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e
gestionali dell'impresa proponente, funzionali al monitoraggio dei
consumi energetici nell'attivita' svolta attraverso gli impianti o
negli immobili facenti parte dell'unita' produttiva interessata dal
programma la cui disponibilita' sia riferibile esclusivamente al
soggetto titolare del progetto;
d) progettazione esecutiva degli interventi e delle opere da
realizzare, alle attivita' di direzione dei lavori, di collaudo e di
sicurezza connesse con la realizzazione del programma d'investimento;
e) gli oneri finanziari e i costi indiretti.
4.3. Il GSE puo' richiedere, se del caso, ulteriori informazioni e
documentazione finalizzata a una piu' approfondita valutazione della
proposta progettuale, nell'ambito dei tempi istruttori massimi
definiti dal presente decreto.
4.4. Il GSE predispone e pubblica sul proprio sito internet i
format dei documenti di cui al punto 4.1.
5. Documentazione da trasmettere per la verifica e certificazione dei
risparmi
5.1. Per le RC e RS, la documentazione trasmessa deve essere
conforme, nei tempi, nei contenuti e nel formato, a quanto presentato
in fase di valutazione del PC o PS.
5.2. Al momento della presentazione della richiesta di verifica e
certificazione, il proponente del progetto dichiara, sotto la propria
responsabilita', che i progetti per i quali si richiede la verifica e
certificazione dei risparmi sono stati realizzati in conformita' al
dettato dell'art. 5, comma 4, secondo capoverso, dei decreti
ministeriali 20 luglio 2004 e al dettato dell'art. 1, commi 34 e
34-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239 e successive modifiche e
integrazioni, e delle discipline vigenti in materia di cumulabilita'
tra diverse forme di incentivo.
5.3. Unitamente alla prima RC o RS il soggetto proponente del
progetto e' tenuto a trasmettere:
a) documentazione attestante l'effettiva la data di avvio della
realizzazione del progetto;
b) matricola dei misuratori installati;
c) matricole/codici identificativi dei principali componenti
installati.
6. Dimensione minima dei progetti
6.1. I PS devono aver generato, nel corso dei primi 12 mesi del
periodo di monitoraggio, una quota di risparmio addizionale non
inferiore a 5 TEP, fatto salvo quanto diversamente indicato nelle
tipologie di progetto PS approvate.
6.2. I PC devono aver generato, nel corso dei primi 12 mesi del
periodo di monitoraggio, una quota di risparmio addizionale non
inferiore a 10 TEP.
6.3. I PC e PS, che non conseguono i livelli di risparmio di cui ai
precedenti punti 6.1 e 6.2, non sono ammissibili al meccanismo dei
certificati bianchi.
7. Documentazione da conservare
7.1. Il GSE effettua i controlli previsti dall'art. 12 del presente
decreto, necessari ad accertare che i progetti oggetto di
certificazione dei risparmi e riconoscimento dei certificati bianchi
siano stati realizzati in modo conforme alle disposizioni fissate dal
presente decreto.
7.2. Al fine di consentire i controlli di cui al punto 7.1, i
soggetti proponenti sono tenuti a conservare, per un numero di anni
pari a quelli di vita utile delle tipologie di intervento incluse nel
progetto medesimo, la documentazione idonea a consentire il riscontro
di quanto dichiarato nelle schede di rendicontazione e nella
documentazione inviata al GSE, nonche' il rispetto delle disposizioni
di cui al presente decreto.
8. Diagnosi energetiche
8.1. I PC o PS che in fase di presentazione siano corredati da
diagnosi energetica eseguita in conformita' all'Allegato 2 del
decreto legislativo n. 102/2014, godono di una riduzione del 30% del
corrispettivo fisso dovuto al GSE in fase di avvio del procedimento,
ai sensi deldecreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre
2014 concernente «Approvazione delle tariffe per la copertura dei
costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.A. per le
attivita' di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di
incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e
dell'efficienza energetica, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116». A tal fine, il soggetto proponente del progetto
allega alla richiesta una dichiarazione in forma sostitutiva di atto
notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000, attestante il diritto a godere dell'agevolazione suddetta,
fatto salvo quanto previsto al punto 8.2.
Il punto 8.1 non si applica qualora il soggetto titolare sia un
soggetto obbligato a redigere la diagnosi energetica ai sensi
dell'art. 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014.».
Art. 21
Modifiche all'Allegato 2 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017,
come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico
10 maggio 2018. Modalita' riconoscimento dei certificati bianchi.
1. L'allegato 2 e' integralmente sostituito dal seguente:
«Allegato 2
Modalita' riconoscimento dei certificati bianchi
1. Modalita' di riconoscimento dei certificati bianchi
1.1. La Tabella 1 riporta un elenco non esaustivo delle tipologie
di progetti ammissibili e i relativi valori, espressi in anni, della
vita utile (U), distinti per forma di energia risparmiata. Qualora il
soggetto proponente presenti un progetto non riconducibile alle
tipologie di cui alla Tabella 1, il GSE ne valuta l'ammissibilita' ai
sensi del presente decreto e sottopone le risultanze dell'istruttoria
al Ministero della transizione ecologica per l'approvazione. La
Tabella 1 puo' essere quindi aggiornata con le modalita' di cui
all'art. 6, comma 2 del presente decreto.
1.2. Al fine di considerare debitamente l'obsolescenza tecnologica
e commerciale della tecnologia sottesa al progetto di efficienza
energetica e alla capacita' del medesimo di conseguire risparmi
addizionali per il periodo di riconoscimento dei certificati bianchi,
il parametro U non puo' superare i 10 anni.
1.3. All'atto della presentazione della domanda, il soggetto
proponente puo' richiedere che, per la meta' della durata della vita
utile del progetto, il volume di certificati bianchi erogati sia
moltiplicato per il fattore K1 =1,2. In tali casi, per la rimanente
durata della vita utile, il numero di certificati bianchi erogati a
seguito delle rendicontazioni dei risparmi effettivamente conseguiti
e misurati e' moltiplicato per il fattore K2 =0,8. Esclusivamente nei
casi di progetti di efficienza energetica nel settore civile e dei
trasporti, il soggetto proponente puo' richiedere un fattore K1 =1,5
ed un fattore K2 =0,5.
1.4. Ai fini del calcolo dei risparmi conseguibili attraverso i
progetti di efficienza energetica, sono applicati i valori di potere
calorifico inferiore di cui all'Allegato IV alla direttiva
2012/27/UE. Nei casi in cui la fonte primaria non sia classificabile
in una delle tipologie elencate, il valore di P.C.I. adottato per la
valutazione dei risparmi energetici conseguiti dovra' essere
certificato da un laboratorio qualificato ai sensi dell'art. 6, comma
1, lettera e), dei decreti ministeriali 20 luglio 2004.
1.5. Nei casi in cui l'intervento di efficienza energetica ammesso
al meccanismo dei certificati bianchi venga realizzato in attuazione
di diagnosi energetiche eseguite in conformita' all'Allegato 2 del
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 presso gli stabilimenti,
gli edifici e/o i siti interessati dall'intervento medesimo, ed il
relativo soggetto titolare del progetto si sia dotato di sistemi di
gestione aziendale energetici o ambientali certificati ISO 50001,
EMAS, ISO 14001 o ISO 14005, o da sistemi di certificazioni
ambientale di prodotto, ovvero da studi di carbon footprint, water
footprint o dei flussi di massa rispettivamente secondo la ISO 14067,
ISO 14046, o ISO 14052, e' riconosciuto un risparmio energetico
addizionale per l'intero periodo di vita utile pari al 2%, fino ad un
valore massimo di complessivi ulteriori 40 TEP.
2. Tipi e caratteristiche dei certificati bianchi
2.1. I certificati bianchi emessi sono di quattro tipi:
a) di tipo I, attestanti il conseguimento di risparmi di energia
primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi finali di
energia elettrica;
b) di tipo II, attestanti il conseguimento di risparmi di energia
primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi di gas
naturale;
c) di tipo III, attestanti il conseguimento di risparmi di forme
di energia primaria diverse dall'elettricita' e dal gas naturale non
realizzati nel settore dei trasporti;
d) di tipo IV, attestanti il conseguimento di risparmi di forme
di energia primaria diverse dall'elettricita' e dal gas naturale,
realizzati nel settore dei trasporti.
La dimensione commerciale dei certificati bianchi e' pari a 1 TEP.
Ai fini dell'emissione dei certificati bianchi, i risparmi di
energia, verificati e certificati, vengono arrotondati a 1 TEP con
criterio commerciale.».
Art. 22
Disposizioni finali
1. Il presente decreto, che non comporta nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione.